MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari del Culto Cattolico

 

CIRCOLARE N. 64 DEL 28/10/1987

 

Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Legge 20 maggio 1985, n. 222 - Iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche.

 

Come è noto, sugli "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" incombe l'obbligo, a termini degli artt. 5 e 6 della legge 20 maggio 1985 n. 222, di iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

I termini per effettuare detta iscrizione sono i seguenti:

- per gli enti riconosciuti dopo la data di entrata in vigore della surrichiamata legge: 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, per sunto, nella Gazzetta ufficiale (art. 27, comma secondo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile);

- per le diocesi, le parrocchie e gli istituti per il sostentamento del clero: entro il 31 dicembre 1989 (art. 6, comma terzo, legge n. 222/1985);

- per gli enti già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge il termine è scaduto il 3 giugno 1987 (art. 6, comma primo, legge n. 222/1985).

 

Effetto della mancata iscrizione:

la impossibilità per gli "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" di concludere negozi giuridici fino a quando non avranno adempiuto al relativo obbligo;

 

Le modalità per effettuare l'iscrizione di cui trattasi sono state dettate dall'art. 15 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33 ed illustrate con:

- circolare in data 4 agosto 1986 del Ministero di Grazia e Giustizia indirizzata ai sigg. Presidenti delle Corti d'Appello ed ai sigg. Procuratori Generali presso dette Corti (allegata alla circolare n. 56 inviata in data 5 settembre 1986 alle SS.LL.);

- circolare in data 2 aprile 1987 del predetto Ministero, indirizzata alle stesse Autorità giudiziarie ed allegata alla circolare n. 61 inviata in data 15 aprile 1987 alle SS.LL.;

- circolare della C.E.I. n. 14 in data 3 aprile 1987, allegata alla predetta circolare n. 61 del 15 aprile 1987.

 

Acquista particolare rilevanza nel contesto di dette "modalità" la circostanza (art. 15, comma quarto, del regolamento approvato con D.P.R. n. 33/1985) che, ai fini della iscrizione nel registro delle persone giuridiche, può essere allegato alla relativa istanza, in luogo del decreto di riconoscimento, l'atto col quale il Ministro dell'Interno attesta che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929, indica gli elementi che dimostrano tale possesso, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non sono intervenute nel tempo cause di estinzione della personalità giuridica stessa.

 

Tutto ciò premesso, in relazione alle esperienze maturate negli ultimi mesi, si ritiene di richiamare la cortese attenzione delle SS.LL., con preghiera di volerne rendere edotti, nel modo ritenuto maggiormente opportuno, anche i Sigg. Presidenti dei Tribunali, sulle seguenti considerazioni:

- l'unico atto che, in mancanza di un provvedimento formale di riconoscimento, sia idoneo a consentire l'iscrizione di un ente ecclesiastico nel registro delle persone giuridiche è l'attestato del Ministro dell'Interno previsto dal quarto comma dell'art. 15 del regolamento, con esclusione quindi di qualsiasi altro atto;

- la utilizzazione di "qualsiasi altro atto" rende invalida l'iscrizione stessa con possibile pregiudizio per la buona fede dei terzi, a tutela della quale è stato invece sancito l'obbligo della iscrizione; questa Amministrazione pertanto, quando vengono esibiti certificati di iscrizione rilasciati dalle cancellerie dei Tribunali ad enti che non hanno ottenuto né un provvedimento formale di riconoscimento né il rilascio dello attestato sostitutivo, segnala il fatto al Presidente del Tribunale ai fini della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione;

- le Confraternite sono "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" solo se è stato loro riconosciuto il fine esclusivo o prevalente di culto a termini dell'art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262; esse in mancanza di tale riconoscimento sono da ritenersi sottoposte alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e non soggette quindi all'obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

- le parrocchie devono produrre, ai fini della iscrizione nel registro delle persone giuridiche, un estratto del decreto del Ministro dell'Interno che conferisce loro la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con la indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (in caso di elencazione, è sufficiente la produzione di copia della prima pagina del decreto e di quella in cui è indicata la parrocchia interessata); le Prefetture vorranno pertanto curare, nel rispetto delle norme sull'imposta fissa di bollo, il rilascio ai richiedenti di estratti per copia conforme del richiamato provvedimento ministeriale;

- tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - meno, fino al 31 dicembre 1989, le diocesi, le parrocchie e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero - devono allegare alle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili, ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati (v. circolare n. 57 del 15 settembre 1986):

a) il certificato della cancelleria del Tribunale da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni del suo potere di rappresentanza;

b) la deliberazione del competente organo collegiale ove da tale certificato risulti che il legale rappresentante dello ente non ha il potere di porre in essere gli atti che chiede di essere autorizzato a compiere;

- il certificato di cui alla lettera a) del punto precedente deve essere in regola con la legge sul bollo anche se prodotto in fotocopia (allo stato: o carta legale o marca da bollo da L. 5.000), deve essere stato rilasciato in epoca non anteriore a tre mesi dalla data dell'esibizione e va allegato ad ogni pratica.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

 

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