MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari del Culto Cattolico
CIRCOLARE N. 63 DEL 07/05/1987
Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Art. 11 regolamento di attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33. Limiti di valore minimi e massimi stabiliti dalla Santa Sede per le autorizzazioni canoniche.
Una delle innovazioni più significative introdotte dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, concerne, come è noto, la pubblicità e la trasparenza degli organi e delle attività degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai fini delle esigenze di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento dei terzi.
In tale contesto si colloca anche l'art. 11 del regolamento, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, il quale prescrive che la Conferenza Episcopale Italiana comunichi a questo Ministero le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico nonché il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, di detto codice perché chiunque vi abbia interesse possa richiedere alle Prefetture copia delle deliberazioni stesse.
Si trasmette pertanto la comunicazione n. 269/87, in data 16 marzo 1987, con la quale la Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. n. 33/1987:
- ha reso note le deliberazioni adottate in occasione delle Assemblee generali della C.E.I. in data 7-11 maggio 1984 e 22-26 ottobre 1984;
- ha comunicato i limiti di valore stabiliti dalla Santa Sede a termini del canone 638.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
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