MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari del Culto Cattolico

 

CIRCOLARE N. 60 DEL 14/04/1987

 

PROT. 246/FG. 1

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Permuta di beni immobili. Autorizzazione ex art. 17 legge 20 maggio 1985 n. 222 ed ex art. 17 Codice Civile. Necessità.

 

La nuova normativa contenuta nella legge 20 maggio 1985 n. 222, all'art. 17 stabilisce che "per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche" (art. 17 cod. civ.).

Poiché l'art. 17 del cod. civ. sembra enunciare tassativamente i casi in cui sia necessaria l'autorizzazione governativa, dubbi interpretativi sono sorti sull'applicabilità dell'art. 17 della Legge 222 all'istituto della permuta.

Questa amministrazione ha pertanto, formulato apposito quesito al Consiglio di Stato al fine di acquisirne il parere.

L'Alto Consesso si è pronunciato al riguardo con parere del 6 febbraio 1987 ed ha ritenuto sempre necessaria l'autorizzazione governativa ex art. 17, anche nei casi in cui la permuta contro altro immobile avvenga alla pari, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la permuta determina sempre una variazione nell'assetto del patrimonio immobiliare dell'ente ed origina senz'altro un nuovo acquisto, il quale, ai sensi dell'art. 17 cod. civ., necessita della autorizzazione governativa e quando ha per oggetto un bene immobile e riguardi un ente ecclesiastico, realizza il presupposto della autorizzazione prevista dall'art. 17 della legge n. 222/1985;

- tale soluzione è perfettamente in linea con le finalità dello istituto dell'autorizzazione agli acquisti, che è principalmente inteso ad evitare il ricostituirsi della manomorta, ed agli effetti di quest'ultima non conta il valore patrimoniale ma la specificità del bene immobiliare; rileva perciò la circostanza che nel patrimonio entri un nuovo e diverso immobile, anche se, per il meccanismo contrattuale, altro ne esca e non si abbiano incrementi di valore patrimoniale;

- l'inserimento della permuta nell'ambito dell'autorizzazione ex art. 17 della legge 222/1985 trova altresì giustificazione nei fattori di oggettività e di inequivocabilità cui deve tendere, anche in base alla "ratio" della disciplina normativa della legge stessa, tutta l'attività amministrativa; una siffatta interpretazione consentirebbe infatti di vagliare meglio la rispondenza dei beni strumentali alle attività istituzionali onde garantire le libertà fondamentali di culto e di pensiero, cui va associato, infine, l'interesse pubblico ad un armonico sviluppo delle attività di espressione spirituale; tale rispondenza va quindi verificata non più alla luce della vecchia concezione materiale ed inerte della manomorta, bensì sulla base di nuovi criteri di gestione dell'attività economica.

 

Nell'allegare copia del citato parere si richiama su di esso la cortese attenzione delle SS.LL. con preghiera di non tralasciare occasione per renderne edotti anche gli enti interessati.

 

Firmato: P. IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

 

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