MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari Patrimoniali - Servizio Gestioni Finanziarie e Contabili
CIRCOLARE N. 59 DEL 10/03/1987
- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
TRENTO
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
BOLZANO
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza:
- Alla CORTE DEI CONTI
Ufficio controllo atti Ministero Interno - ROMA
- Al MINISTERO DELLE FINANZE
- Al MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali
Direzione generale del demanio
Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ROMA
- Al MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato-I.G.O.P.
Direzione generale servizi periferici del Tesoro ROMA
- Al MINISTERO PER I BENI CULTURALI
- Al Sigg. INTENDENTI DI FINANZA
- Al Sigg. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
LORO SEDI
- Alla RAGIONERIA CENTRALE
SEDE
OGGETTO: Legge 20 maggio 1985, n. 222, e regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 - Istituzione del "Fondo Edifici di Culto".
Com'é noto, la legge 20 maggio 1985 n. 222, recante norme sugli enti e beni ecclesiastici:
- sopprime, dall'1 gennaio 1987, i Fondi e Patrimoni amministrati da questo Ministero, nonché le Aziende speciali di culto gestite dalle prefetture (artt. 54 e 55);
- dispone la riunione, dalla predetta data, di tutti i beni dei cennati Fondi, Patrimoni ed Aziende e di quelli di talune chiese palatine (Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Mi- lano) in patrimonio unico denominato "Fondo Edifici di Culto", ente con personalità giuridica che succede ai predetti Fondi, Patrimoni ed Aziende in tutti i rapporti attivi e passivi (artt. 55, 56 e 69);
- affida l'amministrazione del nuovo ente a questo Ministero, che la esercita a mezzo della Direzione Generale degli Affari dei Culti e, nell'ambito provinciale, dei Prefetti (art. 57);
- stabilisce che all'amministrazione dell'ente si provvede in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato (art. 56).
Il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 222/1985, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 febbraio 1987, n. 41, contiene anche norme di attuazione delle disposizioni riguardanti il Fondo Edifici di Culto, in merito alle quali, con ri- serva, se e quando necessari, di eventuali ulteriori chiarimenti, si espongono qui di seguito le istruzioni volte a porre le SS.LL. in grado di curare tutti gli adempimenti connessi con la nascita del nuovo ente (che nella pre- sente circolare, per motivi di brevità, sarà d'ora in poi definito F.E.C.) e provvedere all'ordinaria amministrazione dei suoi beni.
PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
É costituito, oltreché da beni mobili di vario genere di cui si dirà appresso, da chiese ex-conventuali, abitazioni del clero officiante, edifici rustici ed urbani, terreni, diritti reali di godimento e titoli di Stato.
Con lettera circolare n. 107 del 18 ottobre 1985 e con circolare n. 50 del 18 dicembre 1985 furono impartite alle SS.LL. istruzioni volte a conseguire, provincia per provincia, una rilevazione descrittiva, a mezzo scheda, di tutti i beni che, appartenenti ai Fondi, Patrimoni, Aziende speciali di culto e Chiese palatine, dall'1 gennaio 1987 sarebbero confluiti nel F.E.C.
L'importanza di pervenire al più presto alla ultimazione di tale rilevazione era ed è di palmare evidenza: le relative risultanze avrebbero consentito infatti di:
- individuare con precisione il patrimonio pervenuto al F.E.C. in ogni provincia e, quindi, nella sua globalità;
- determinare nel valore attuale la consistenza di ogni singolo bene e conoscerne l'attuale impiego;
- curare con la dovuta puntualità gli adempimenti connessi con il trasferimento dei beni (adozione dei relativi decreti ministeriali, trascri- zioni e volture catastali);
- impiantare inventari completi di ogni dato; - rendere conseguentemente possibile il completamento ora, ed il costante
aggiornamento in futuro, dell'inventario generale, già attivato da questo Ministero quale indispensabile strumento per una corretta e razionale ammi- nistrazione dei beni.
Gli elementi fin qui pervenuti consentono, invece, di avere un quadro abbastanza attendibile soltanto per poche province, il che induce a segnalare nuovamente la necessità di prodigare ogni possibile sforzo perché siano al più presto acquisiti ed inoltrati gli elementi richiesti.
TRASFERIMENTO DEI BENI AL FONDO EDIFICI DI CULTO
Sono in corso di adozione da parte di questo Ministero i provvedimenti con i quali, provincia per provincia, individuati i cespiti esistenti, si dispone la trascrizione e la voltura catastale al F.E.C. incaricando della esecuzione il Prefetto; in mancanza peraltro, come detto, di dati completi, tali atti si riferiscono agli elementi di cui al momento si dispone con riserva di adottare provvedimenti integrativi ove da più approfondite indagini ri- sultassero variazioni nella consistenza del patrimonio.
In merito al trasferimento di che trattasi si fa presente che:
- in base all'art. 31, primo e quarto comma, della legge n. 222/1985, fino al 31 dicembre 1989 detto trasferimento e tutti i relativi atti ed adem- pimenti sono esenti da ogni tributo e onere; al riguardo va comunque considerato anche che l'art. 56 della stessa legge estende al F.E.C. i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali riconosciuti allo Stato;
- le domande di trascrizione e di voltura vanno quindi redatte in carta semplice;
- in base agli artt. 3 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650 la voltura catastale deve essere chiesta entro 30 giorni dal termine utile per la registrazione dell'atto; per quanto qui interessa, non sussistendo, per i motivi sopra esposti, l'obbligo della registrazione fiscale (cfr.: allegato B/1 al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), la domanda di voltura dovrà essere presentata dalle SS.LL. entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del decreto ministeriale con il quale trascrizione e voltura vengono disposte;
- la domanda di voltura:
va indirizzata all'Ufficio Tecnico Erariale ovvero, per i beni situati nel territorio delle province ex austro-ungariche, ove vige il catasto con il sistema tavolare, al giudice tavolare: in tale ipotesi la domanda di voltura, attesa la natura costitutiva della iscrizione tavolare, tiene luogo anche della domanda di trascrizione;
va corredata con copia conforme del decreto ministeriale con il quale si dispone la voltura e la trascrizione; deve contenere la indicazione dell'ente da cui i beni provengono ed i loro estremi catastali;
- la domanda di trascrizione va indirizzata alla Conservatoria dei registri immobiliari e va anch'essa corredata con copia conforme del predetto decreto ministeriale;
- un termine per la richiesta di trascrizione è stabilito dall'art. 2671 cod. civ. soltanto per i notai e gli altri pubblici ufficiali roganti; si raccomanda però di provvedere a tale adempimento con immediatezza o, al più tardi, con richiesta contestuale alla domanda di voltura in quanto solo dopo la trascrizione il trasferimento dei beni è opponibile ai terzi.
É superfluo sottolineare che, trattandosi di adempimenti cui è delegato il Prefetto, le domande di trascrizione e di voltura vanno sottoscritte dal Prefetto stesso.
INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI
Esso va al più presto impiantato - nel rispetto, per quanto applicabili, delle norme di cui al Titolo I - Sezione II del regolamento per l'amministrazione del patrimonio, approvato con r.d. 23 maggio 1924 n. 827 - anche al fine di poter tenere costantemente presente ed aggiornata sia la situa- zione del patrimonio immobiliare (compreso quello relativo a diritti reali di godimento) esistente nella provincia, sia, conseguentemente, quella relativa a tutto il territorio nazionale attraverso l'inventario generale che, come detto, è già stato attivato da questo Ministero con l'ausilio di elaboratori elettronici.
Allo scopo è però indispensabile che ogni modifica nella situazione del patrimonio (diversa destinazione, mutamento del conduttore/concessionario/affittario, variazioni dello ammontare del cor rispettivo, ecc.) venga da parte delle Prefetture, con tempestività e sistematicità:
- apportata all'inventario provinciale;
- comunicata a questo Ministero a mezzo di "schede di variazione" in corso di predisposizione.
É superfluo sottolineare l'importanza di una corretta tenuta di tale invantario che, assicurando una completa e precisa visione della situazione patrimoniale, porrà in grado l'Amministrazione di formulare adeguati programmi di gestione.
INVENTARI DEI BENI MOBILI Il regolamento (art. 29, comma secondo) pone l'obbligo della tenuta di registri inventari di "arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale", disponendo che:
- copia di tali registri sia conservata da questo Ministero, dalla Prefettura e dalla locale Soprintendenza;
- ogni variazione da effettuare per qualsiasi motivo in detti registri sia comunicata ai medesimi uffici.
Le SS.LL. vorranno pertanto delegare un funzionario perché, in collaborazione con un rappresentante della competente Soprintendenza, provveda, in contraddittorio con l'usuario, alla redazione dell'inventario di cui trattasi ove non esista ovvero allo aggiornamento di quello esistente, nel rispetto, in quanto applicabili, delle norme di cui al Titolo I - Sezione III del regolamento per l'amministrazione del patrimonio, approvato con r.d. 23 mag- gio 1924 n. 827.
In calce a detto inventario l'usuario assumerà l'impegno a comunicare alla Prefettura ogni variazione all'inventario stesso ed a rispettare il disposto di cui al richiamato art. 29 del regolamento.
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
É stato già chiarito che la legge n. 222/1985:
- richiama al riguardo le norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato (art. 56); è però da tenere presente che tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere sottoposti al Consiglio di amministrazione (art. 27 del regolamento);
- affida l'amministrazione del F.E.C. a questo Ministero, che la esercita a mezzo della Direzione Generale degli Affari dei Culti e, in ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti (art. 57);
- fa conseguentemente cessare la competenza in materia degli Intendenti di Finanza.
Ai Prefetti stessi il regolamento (art. 32) demanda l'amministrazione or- dinaria dei beni esistenti nella provincia e la riscossione dei crediti.
Nel mentre si rinvia, per il servizio delle riscossioni, all'apposito paragrafo della presente circolare, per quanto concerne gli altri compiti che in materia di amministrazione del F.E.C. la legge e l'emando regolamento attribuiscono alle SS.LL., si ritiene opportuno, con riserva di fornire di volta in volta ogni ulteriore necessario chiarimento, far presente che:
- ove non vi si sia già provveduto, vanno al più presto acquisiti presso le Intendenze di Finanza tutti gli atti inerenti ai beni dei soppressi Fondi e Patrimoni, compresi gli inventari patrimoniali (moduli A1-79 e A3-81 con relativi elenchi B-1-102 e B-3-104), le certificazioni catastali, gli elenchi dei creditori e dei debitori, la documentazione relativa agli oneri fiscali ed ogni altro atto connesso con la gestione dei beni di che trattasi;
- ove non vi si sia già provveduto, vanno immediatamente messe in trattazione, onde aggiornarle se necessario, tutte le pratiche già trattate dalle Prefetture che gestivano il patrimonio delle soppresse Aziende specia- li e delle chiese ex palatine;
- l'utilizzazione dei beni immobili costituenti il patrimonio disponibile continuerà ad essere regolata con appositi atti di locazione o di affitto in base alle disposizioni, rispettivamente, delle leggi 27 luglio 1978 n. 392 sull'equo canone e 3 maggio 1982 n. 203 sui contratti agrari;
- l'utilizzazione dei beni costituenti il patrimonio indisponibile, in particolare delle chiese e delle porzioni immobiliari annesse alle chiese stesse per esigenze di culto, deve risultare da apposito atto di concessione in uso a favore della provincia, dei comuni o della autorità ecclesiastica; ad ogni sostituzione di rettore quello subentrante prenderà in consegna da quello uscente i beni mobili, gli arredi sacri ed oggetti d'arte esistenti nella chiesa sulla base dell'apposito inventario; ciò verrà fatto constare in calce all'inventario stesso elencando i mobili, gli arredi sacri e gli oggetti d'arte eventualmente mancanti e tutte le variazioni riscontrate;
- i contratti di locazione e gli atti di concessione devono contenere, oltre alle consuete clausole, specifici richiami all'obbligo, per il locatario/concessionario, del rispetto della destinazione dei beni, della loro diligente custodia e del divieto di sublocazione/subconcessione, pena la risoluzione del contratto di locazione o la decadenza dalla concessione (art. 31 del regolamento); tali atti devono essere sempre inviati a quello Ministero per la approvazione;
- ai fini di una razionale gestione del patrimonio, vanno segnalate a questo Ministero, per le conseguenti determinazioni, situazioni concernenti beni inutilizzati o di difficile utilizzazione ovvero concernenti beni la cui utilizzazione non risulti adeguatamente remunerativa; in tale contesto le SS.LL., oltre ad inviare relazioni tecniche e valutazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale, formuleranno proposte e suggerimenti in merito ad eventuale diversa utilizzazione dei beni od alla loro alienazione;
- l'utilizzazione senza titolo delle chiese aperte al culto deve essere segnalata a questo Ministero ai fini della regolazione dei rapporti; va comunque tenuto presente al riguardo che: - la consegna dell'edificio di culto in proprietà all'autorità ecclesiastica, a termini del combinato disposto di cui agli artt. 6 della legge 27 maggio 1929 n. 848 e 73 della legge n. 222/1985, può scaturire esclusi- vamente dal conseguito riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ai sensi degli artt. 1 e 11 della stessa legge n. 222/1985;
- il gratuito rilascio in proprietà di "congrua porzione" degli ex conventi da adibire alle esigenze di culto dell'ente chiesa può essere eseguito soltanto se sussistano i presupposti di cui all'art. 8 della legge n. 848/1929, richiamato dal citato art. 73 della legge n. 222/1985;
- una volta riconosciuto l'ente chiesa, deve provvedersi agli adempimenti di cui all'art. 12 del R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262; - alla stipula dei contratti di vendita, locazione o affitto si provvede in forma pubblica amministrativa, nel rispetto, per la alienazione dei fondi rustici, delle norme di cui alle leggi 26 maggio 1965 n. 590 e 14 agosto 1971 n. 817;
- una citazione a parte meritano, nel contesto di cui trattasi, i seguenti casi:
- foresta di Tarvisio:
la sua gestione, sulla base di apposita convenzione, è affidata al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, che si avvale di un direttore tecnico, il quale cura l'ordinaria amministrazione; ogni i- nerente problema, riguardando soltanto la Prefettura di Udine, formerà oggetto di separate istruzioni;
- immobili locati da terzi in favore dell'Amministrazione, la quale, a sua volta, li ha messi a disposizione del clero officiante (art. 62 della legge): il problema riguarda solo le Prefetture di Roma, Trento e Trieste, cui sono state e verranno date specifiche disposizioni;
- immobili adibiti ad uso di civile abitazione: salvo casi di portata estremamente limitata in altre province, il problema investe essenzialmente le Prefetture di Torino, Como, Bologna, Rovigo, Venezia, Matera, Napoli, Sassari ed Agrigento; al riguardo è da tenere presente quanto segue:
- la questione, trascinatasi per anni, circa l'appartenere i beni di cui trattasi al patrimonio disponibile ovvero a quello indisponibile, e dell'essere quindi il negozio giuridico che lega il privato all'ente proprietario un contratto di locazione o un atto di concessione, è definitivamente risolta dalla legge n. 222/1985 (art. 65) nel senso che trattasi di patrimonio disponibile;
- da ciò la inequivocabile conseguenza che il contratto da stipulare con gli inquilini è di natura privatistica, disciplinato quindi, in toto, dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392, il che comporta che il canone di locazione, da determinarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale, è sog- getto a tutte le variazioni previste dalla legge stessa;
- le eventuali iniziative volte ad alineare tali beni, consentite dal succitato articolo 65, verranno sottoposte alle valutazioni del Consiglio d'amministrazione del F.E.C. e formeranno oggetto di istruzioni particolari (art. 27 del regolamento).
CONSERVAZIONE, RESTAURO E TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Si continuerà a provvedervi su segnalazione delle SS.LL., tenendo comunque presente che la progettazione e l'esecuzione delle inerenti opere spetta, in base al disposto di cui all'art. 58, secondo comma, della legge 222/1985, all'Amministrazione dei Lavori Pubblici, fatte salve le competenze del Ministero per i Beni Culturali.
Nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio questo Ministero disporrà l'esecuzione delle opere ritenute necessarie od opportune, dando come sempre priorità a quelle volte ad assicurare la tutela della pubblica incolumità.
Per quanto concerne queste ultime, le SS.LL. avranno comunque sempre cura di:
- segnalare ogni necessità telegraficamente, oltre che a questo Ministero, al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, nonché alla Soprintendenza per i beni culturali allorché si tratti di beni soggetti alla tutela della legge 1 giugno 1939 n. 1089, disponendo immediato sopralluogo;
- promuovere ogni altro provvedimento od intervento ritenuto del caso.
SERVIZIO DELLE RISCOSSIONI DELLE ENTRATE
La norma che disciplina detto servizio e che implica la competenza delle SS.LL. è contenuta nell'art. 32 del regolamento. Ai fini dell'applicazione di tale norma si chiarisce quanto segue.
1. Entrate del F.E.C.
Sono costituite per la quasi totalità da canoni di locazione o di affitto di beni immobili (fabbricati e terreni), da diritti reali di godimento (censi, canoni, livelli ecc.) e, solo raramente, da disinvestimenti di beni.
2. Modalità di pagamento delle somme dovute al F.E.C.
I pagamenti in favore del F.E.C. avverranno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale. Le SS.LL. vorranno pertanto:
- notificare a tutti gli utilisti dei beni già appartenenti ai Fondi, Patrimoni ed Aziende, siti nel territorio della provincia, che loro creditore è, dall'1 gennaio 1987, il Fondo Edifici di Culto quale successore, in tutti i rapporti attivi e passivi, a norma dell'art. 55 della legge 222/1985, dei soppressi Fondi, Patrimoni ed Aziende speciali di culto;
- comunicare agli stessi le modalità di pagamento delle somme dovute al F.E.C., precisando il numero di c/c postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale;
- invitarli ad utilizzare, per il pagamento, il Mod. CH. 8 quater, disponibile presso gli uffici postali, ed a trasmettere in Prefettura la relativa "attestazione di versamento" munita della causale.
Sulla base di tali attestazioni le Prefetture potranno seguire le operazioni della Sezione di Tesoreria e, ove occorra, sollecitare la presentazione delle distinte di versamento per il pronto introito delle relative somme nella contabilità speciale.
3. Modalità di riscossione
Le somme versate al F.E.C., una volta pervenute alla Sezione di Tesoreria, saranno a cura di questa accreditate alla contabilità speciale in- testata al Prefetto.
Le Prefetture interessate devono pertanto aprire nella contabilità stessa un apposito conto, senza distinzione di capitoli di bilancio, nel quale andranno registrate:
- tutte le somme introitate,
- tutte le somme trimestralmente trasmesse a questo Ministero
4. scritture contabili
Questo Ministero provvederà ad inviare al più presto alle Prefetture interessate, perché possano far fronte a detti adempimenti, i seguenti stampati:
A) registro delle percezioni (o degli accertamenti delle entrate);
B) scheda-debitore;
C) elenco delle riscossioni per capitolo;
D) rendiconto trimestrale delle riscossioni.
Relativamente agli stampati di cui trattasi si osserva in particolare:
A) registro delle percezioni
É il registro base per l'accertamento delle entrate: in esso, al momento in cui nasce il diritto a riscuotere determinate entrate (stipula di un contratto, di una convenzione, ecc.), vanno annotate, distintamente per capitolo, le somme che il F.E.C. dovrà percepire.
Da detto registro sarà dato rilevare tutte le notizie necessarie per l'intestazione e la tenuta delle schede dei debitori nonché per la esatta compilazione dell'elenco delle riscossioni. In ogni pagina del registro, costituita da 14 colonne, dovranno indicarsi:
1. numero d'ordine della registrazione;
2. numero corrispondente all'inventario;
3. numero di repertorio del contratto;
4. estremi di registrazione, da parte degli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto o di altro negozio giuridico;
5. durata della prestazione con l'indicazione della data di inizio e di quella di cessazione;
6. generalità del debitore, se persona fisica, o denominazione della società o dell'ente, se persona giuridica;
7. descrizione del bene che genera l'entrata;
8. natura dell'entrata (fitto, canone, censo, affrancazione, alienazione, ecc.);
9. modalità di pagamento (annuale, semestrale, ecc.);
10. 11. 12 e 13. canoni distinti per capitolo secondo la natura dell'entrata;
14. annotazioni e riferimenti che si ritengano utili per una più facile interpretazione dei dati registrati.
Il registro dovrà essere tenuto costantemente aggiornato con le variazioni che nel corso della gestione si determineranno.
I totali delle colonne da 10 a 13, distintamente per capitolo, dovranno essere riportati nei rendiconti trimestrali.
B) scheda-debitore
La scheda-debitore consente di seguire la situazione dei singoli debitori mediante sistematica annotazione delle riscossioni. Ogni scheda sarà intestata ad un debitore sulla scorta dei dati rilevati dal registro delle percezioni.
Nella scheda-debitore si dovranno specificare:
1. la Prefettura compilatrice;
2. il nome del debitore;
3. il numero d'ordine del registro delle percezioni;
4. il numero d'ordine della registrazione;
5. la data della riscossione (da rilevarsi dall'attestazione di versamento sul c/c postale);
6. lo importo riscosso;
7. il periodo cui si riferisce la riscossione.
Alla fine di ogni anno finanziario si dovrà effettuare, per ogni debitore, il riscontro tra quanto dovuto, ricavabile dal registro delle percezioni, e quanto effettivamente versato, ricavabile dalla scheda-debitore; la eventuale differenza consentirà di determinare l'ammontare dei residui passivi, che vanno annotati per complessivi nell'apposita colonna del rendiconto trimestrale.
C) elenco delle riscossioni per capitolo
Detto elenco serve ad attestare analiticamente a questo Ministero ed agli Organi di controllo l'ammontare delle riscossioni effettuate nel trimestre distintamente per capitoli di entrata; esso riflette le operazioni registrate nella scheda-debitore.
Nell'elenco delle riscossioni sono previste, oltre all'intestazione (Prefettura, anno finanziario, trimestre e denominazione del capitolo cui le riscossioni vanno imputate), le seguenti voci:
1. numero d'ordine della registrazione;
2. numero d'ordine del registro delle percezioni cui il versamento si riferisce;
3. data del pagamento, da rilevarsi dall'attestazione del c/c;
4. nome del debitore;
5. proventi: la somma riscossa distinta per competenza o per residui;
6. periodo cui il versamento si riferisce.
Il totale risultante nell'elenco va riportato nel rendiconto nella parte relativa al capitolo cui le riscossioni si riferiscono.
L'elenco va allegato al rendiconto trimestrale in duplice copia e debitamente firmato.
D) rendiconto trimestrale delle riscossioni
É il documento che riepiloga la gestione delle entrate nel trimestre e dovrà servire da base per la compilazione, da parte degli organi centrali, del conto consuntivo da presentare per l'approvazione al Parlamento in allegato a quello del Ministero: nel rendiconto stesso vanno quindi messe in evidenza le somme riscosse rispetto a quelle accertate.
Come l'elenco delle riscossioni, anche il rendiconto trimestrale è soggetto al controllo degli Organi di riscontro. Lo stampato è costituito da un frontespizio sul quale sono da specificare:
1. la Prefettura compilatrice;
2. l'anno finanziario ed il trimestre cui il rendiconto si riferisce;
mentre nei prospetti di cui alle due pagine interne sono da riportare:
1. il numero e la denominazione del capitolo;
2. le entrate accertate distinte in:
- iniziali, suddivise in competenze e residui;
- variazioni in più o meno verificatesi nel corso dell'anno, suddivise in competenza e residui;
- definitive, suddivise anch'esse in competenza e residui.
Lo stampato è completo infine di un riquadro per le firme ed uno per il riscontro da parte della Ragioneria Centrale.
Relativamente alle entrate accertate ed al conto di cassa appare opportuno mettere in particolare evidenza che:
- nelle colonne riservate alle entrate accertate dovrà indicarsi, per ogni capitolo, il totale delle corrispondenti colonne del registro delle percezioni, specificando nelle colonne successive le variazioni in più o in meno, se intervenute, e gli accertamenti definitivi;
- nel conto di cassa andranno indicate tutte le somme, distinte in competenza ed in residui, riscosse nel trimestre tenendo presente che le somme riportate nel conto stesso dovranno corrispondere a quelle dei totali risultanti negli elenchi delle riscossioni.
Il rendiconto anzidetto, completato in tutte le sue parti, datato e firmato, dovrà essere trasmesso a questo Ministero entro il mese successivo a quello di scadenza del trimestre, in duplice copia, corredato con gli elen- chi di riscossione e con il vaglia del Tesoro, i cui estremi devono essere annotati nell'apposito riquadro del rendiconto stesso.
Il predetto vaglia del Tesoro dovrà essere unico e di importo pari al totale complessivo (competenza e residui) delle somme contabilizzate nel rendiconto.
5. residui
Potranno verificarsi nel caso in cui:
- il debitore non abbia provveduto ad effettuare i versamenti dovuti entro la fine dell'esercizio finanziario (ciò sarà rilevabile facendo il confronto tra le somme dovute, risultanti nel registro delle percezioni, e le somme versate, risultanti nella scheda-debitore);
- i termini di pagamento stabiliti in contratto non coincidono con quello dello anno finanziario. Essi vanno registrati nelle apposite colonne dell'elenco delle riscossioni e del rendiconto.
RECUPERO DEI CREDITI
Con frequente cadenza periodica e, comunque, al più tardi alla fine di ogni trimestre si dovrà confrontare la situazione rilevata da ogni scheda-debitore con i dati del registro delle percezioni; in presenza di eventuali difformità determinate dal mancato pagamento di somme dovute al F.E.C. le SS.LL. vorranno:
- mettere in mora i debitori, intimando il pagamento delle somme dovute con comminatoria di azione giudiziaria;
- risultava vana detta diffida, interessare, previe intese con questo Ministero, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per le ulteriori iniziative volte al recupero del credito con relativi interessi legali, oltreché, se del caso, per la definizione del rapporto giuridico per morosità;
- informare questo Ministero dell'inizio, corso ed esito delle azioni giudiziarie eventualmente promosse dal predetto Organo legale.
APPLICAZIONE DELL'ART. 60 DELLA LEGGE N. 222/1985
Detta norma dispone:
- l'estinzione, dall'1 gennaio 1987, di tutti i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il F.E.C., quale successore dei soppressi Fondi, Patrimoni ed Aziende speciali di culto, ha diritto a riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a L. 60.000 annue (con la applicazione, per la determinazione dell'equivalente in denaro di queste ultime, dei criteri di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 607);
- la chiusura, da parte degli uffici percettori, delle relative partite contabili senza oneri per i debitori, con comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.
La prevalenza delle fattispecie è già stata definita dalle Intendenze di Finanza, le quali vorranno comunicare alle Prefetture, con ogni sollecitudine, gli estremi delle procedure eventualmente ancora in corso.
AFFRANCAZIONE DI CANONI ENFITEUTICI E DI ALTRE PRESTAZIONI GRAVANTI SUL F.E.C.
É disciplinata dagli artt. 61, 63 e 64 della legge n. 222/1985, i quali stabiliscono che:
- l'affrancazione dei canoni enfiteutici perpetui o temporanei si effettua mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore; l'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 607/1966;
- la affrancazione di tutte le altre prestazioni si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse;
- il procedimento di cui all'art. 2 e seguenti della richiamata legge n. 607/1966 va avviato ove pervenga, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il rifiuto dell'indennizzo.
Ai fini della applicazione delle surrichiamate norme si ritiene di poter delineare i seguenti principi:
- le Prefetture segnaleranno tutte le fattispecie che comportino, a loro avviso, la esigenza o la opportunità di avviare le procedure di affrancazione, specificando l'importo dell'indennizzo determinato dall'U.T.E.;
- questo Ministero comunicherà la relativa decisione e, ove dovesse accogliere la proposta di affrancazione, disporrà l'accreditamento dell'importo dell'indennizzo in favore della Prefettura, la quale:
- notificherà il provvedimento di affrancazione al soggetto interessato, a mezzo messo comunale, specificando lo ammontare dell'indennizzo e facendo presente che, trascorsi trenta giorni senza rifiuto, l'indennizzo si intenderà accettato;
- depositerà, in caso di rifiuto, l'importo dell'indennizzo presso la locale sede della Cassa Depositi e Prestiti dandone comunicazione all'inte- ressato;
- in caso di mancata riscossione entro 180 giorni, svincolerà il deposito stesso e procederà all'offerta reale ai sensi dell'art. 1209 cod. civ. con le modalità di cui all'art. 126 cod. proc. civ.;
- persistendo il rifiuto, attiverà la procedura di cui all'art. 2 e segg. della richiamata legge 22 luglio 1966 n. 607. Nel contesto di cui trattasi è da considerare che la determinazione delle modalità di affrancazione e della misura delle liquidazioni per i casi non disciplinati dai predetti artt. 61 e 63 della legge (come, ad esempio, per le servitù che insistono sulla foresta di Tarvisio, che, previste e garantite da accordi internazionali, possono avvenire solo su istanza degli interessati) va sottoposta al Consiglio di amministrazione del F.E.C. (art. 27, lettera d, del regolamento).
Questo Ministero si riserva di impartire le ulteriori istruzioni che per singole fattispecie si rendessero necessarie e di fornire tutti i chiarimenti che saranno richiesti in relazione a problemi o difficoltà, che le SS.LL. vorranno cortesemente segnalare, specie nel delicato momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema, perché si possa valutare la esigenza di istruzioni integrative a carattere generale. A tal fine torneranno gradite anche proposte e suggerimenti volti a conseguire, nel rispetto della nuova disciplina, lo snellimento delle procedure ed una maggiore efficacia nella attività di amministrazione dei beni. Nel segnalare l'urgenza degli adempimenti connessi con la nascita del Fondo Edifici di Culto, anche al fine di assicurare che la gestione dell'ente e la riscossione delle somme ad esso dovute continuino con regolarità, si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL., che vorranno fornire un cortese cenno di ricevuta, di intesa e di assicurazione.
Firmato: IL MINISTRO
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