MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
DIVISIONE CULTI CATTOLICI
CIRCOLARE N. 54 DEL 25/01/1986
PROT. FG. 1/44
Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
OGGETTO: Organizzazioni confessionali diverse dalla cattolica riconosciute all'estero - Trattamento di reciprocità.
Talune Prefetture rilasciano ad organizzazioni confessionali diverse dalla cattolica, riconosciute all'estero, "preso d'atto" ai fini dell'ammissione delle organizzazioni stesse al godimento dei diritti civili ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. A proposito di tali attestazioni, che peraltro in passato venivano rilasciate anche da questo Ministero, il Consiglio di Stato, con parere n. 457/84, reso dalla prima sezione in seduta del 16 marzo 1984, ha ritenuto che:
- lo status di ente di culto acattolico riconosciuto ai sensi degli artt. 2 della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e 10 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 è diverso dallo status di ente di culto acattolico riconosciuto da un ordinamento giuridico straniero e ammesso a godere in Italia dei diritti civili ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile;
- l'ente riconosciuto in base alla legge 1929/1159 è persona giuridica italiana al contrario dell'ente straniero ammesso ad operare in Italia, il quale rimane persona giuridica straniera;
- il conferimento della personalità giuridica all'ente italiano implica, da parte dello Stato, una valutazione discrezionale; non esiste pertanto un diritto al riconoscimento giuridico ex legge 1929/1159;
- l'ammissione dell'ente straniero al godimento dei diritti civili, a condizione di reciprocità e salvo il limite dell'ordine pubblico, avviene invece automaticamente, non necessita di un atto formale che riconosca all'ente la capacità operativa e comporta l'attribuzione della capacità giuridica e di agire di diritto privato;
- nei confronti degli enti stranieri ammessi in Italia al godimento dei diritti civili non possono trovare, quindi, applicazione la legge 24 giugno 1929 n. 1159 e il R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 se gli stessi non siano stati riconosciuti in ente morale a termini di dette leggi.
Nell'allegare copia del richiamato parere del Consiglio di Stato, si pregano le SS.LL.;
- di volersi astenere dal rilasciare ad enti confessionali stranieri attestazioni circa la loro posizione giuridica nel nostro ordinamento;
- di voler trasmettere a questo Ministero tutte le istanze che dovessero essere eventualmente presentate a tali fini.
Firmato: IL MINISTRO
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