MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Divisione R.G.V.

CIRCOLARE N. 53 DEL 03/01/1986

 

PROT. 01/FG 13

 

Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Al Sig. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA di

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Comunicazione, alle autorità civili, della nomina dei titolari di uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento statale.

 

L'art. 3, n. 2, dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra la S. Sede e la Repubblica Italiana, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, prevede che:

"La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato".

Con lo scambio di note in data 23 dicembre u.s. tra l'Ambasciata d'Italia presso la S. Sede ed il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa si è stabilita al riguardo la seguente intesa:

"1. La comunicazione della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale sarà effettuata dalla Nunziatura Apostolica in Italia al Ministero degli Affari Esteri.

2. La comunicazione della nomina dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato sarà fatta dal Vescovo o Ordinario competente al Prefetto della provincia in cui ha sede la parrocchia o l'ufficio in questione".

 

Con riserva di partecipare alle SS.LL. le comunicazioni che perverranno dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama la circolare n. 48 in data 5 ottobre 1985 confermando che il rilascio delle attestazioni o dei visti relativi alla legale rappresentanza degli enti ecclesiastici di cui trattasi, come di tutti gli altri civilmente riconosciuti, farà carico alle Prefetture solo fino alla data di iscrizione degli enti stessi nel registro delle persone giuridiche e comunque non oltre la scadenza dei termini fissati dalla legge 20 maggio 1985 n. 222 per tale iscrizione.

Si ritiene comunque opportuno sottolineare sin d'ora che l'aver effettuato le comunicazioni di cui allo scambio di note non esime gli enti ecclesiastici dall'obbligo di provvedere - a norma dell'art. 5, secondo comma, della citata legge n. 222/1985 - alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei mutamenti delle persone cui spetta la rappresentanza degli enti stessi.

Firmato: IL MINISTRO

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