MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Divisione A.P.E.E.

CIRCOLARE N. 52 DEL 02/01/1986

 

PROT. IDSC/2

 

Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Al Sig. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA di TRENTO

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di BOLZANO

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

 

OGGETTO: Costituzione degli Istituti diocesani ed interdiocesani per il sostentamento del clero.

 

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio p.v. verranno pubblicati i decreti di conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto agli Istituti per il sostentamento del clero eretti in tutte le diocesi italiane, tranne, per il momento, quelle di Trento e Bolzano-Bressanone.

Da detta data gli Istituti stessi acquistano la personalità giuridica civile; al riguardo si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. su quanto segue:

 

a) con l'acquisto della personalità giuridica da parte degli Istituti le mense vescovili e tutti i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, già estinti per l'ordinamento canonico, cessano di esistere anche per quello statale;

b) cessa conseguentemente, nei confronti di mense e benefici, ogni forma di tutela governativa per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione anche se le relative istanze siano state prodotte anteriormente alla data di estinzione;

c) gli Uffici Tecnici Erariali vanno invitati con ogni urgenza a non redigere più le perizie richieste nel contesto delle istruttorie in corso, onde evitare inutili aggravi di lavoro ed oneri per l'Erario;

d) gli Istituti, che succedono alle mense ed ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi, in linea con lo spirito della legge 20 maggio 1985 n. 222 non sono soggetti a tutela governativa;

e) essi sono soggetti invece, al pari di ogni altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, più in generale, di ogni altra persona giuridica, all'autorizzazione governativa per acquistare beni immobili, accettare donazioni od eredità e conseguire legati, pena la inefficacia dei relativi negozi giuridici;

f) tale autorizzazione, come è noto, per il combinato disposto degli artt. 17 della citata legge n. 222/1985, n. 17 del codice civile e 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, viene data dal Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato;

g) in sede istruttoria va acquisita, in aggiunta ai documenti ed alle informazioni di cui al citato art. 5 delle disposizioni per la attuazione del codice civile, anche la delibera del consiglio d'amministrazione dell'Istituto; non va invece sentita, come più volte fatto presente per singoli casi, la Giunta provinciale amministrativa;

h) le mense vescovili ed i benefici ecclesiastici esistenti nelle province autonome di Trento e Bolzano continuano ad essere assoggettati a tutela governativa fino alla data di costituzione dei rispettivi Istituti e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 a termini dell'art. 52, primo comma, della richiamata legge n. 222/1985.

Nel confidare anche in questa circostanza nella fattiva collaborazione delle SS.LL. si resta in attesa di un cortese cenno di intesa.

Firmato: IL MINISTRO

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