MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Divisione Affari Patrimoniali

 

CIRCOLARE N. 50 DEL 18/12/1985

PROT.1.A.1.18095

Ai Sigg. PREFETTI

LORO SEDI

Al Sig. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA di TRENTO

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di BOLZANO

e, per conoscenza:

Ai Sigg. INTENDENTI DI FINANZA LORO SEDI

 

OGGETTO: Beni patrimoniali di proprietà delle aziende di culto - Rilevazione.

 

Con lettera circolare del 18 ottobre scorso sono state interessate le SS.LL. ai fini della rilevazione e descrizione, a mezzo delle schede appositamente predisposte, dei cespiti patrimoniali appartenenti alle aziende di culto.

Ciò in quanto, sulla base del disposto dell'art. 54 della legge 20 maggio 1985 n. 222, dette aziende, comunque denominate, cesseranno di esistere col'1 gennaio 1987, ed i loro patrimoni confluiranno nel nuovo ente "Fondo edifici di culto", dotato di personalità giuridica, ente la cui amministrazione sarà curata da questo Ministero, che la eserciterà a mezzo della Direzione Generale degli Affari dei Culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti.

É di tutta evidenza, quindi, l'importanza, anche per codesti Uffici, di procedere fin d'ora ad una ricognizione, la più esatta possibile, di ogni singolo cespite di proprietà delle Aziende di cui trattasi, anche al fine di poter provvedere tempestivamente agli adempimenti (trascrizioni e volture catastali) prescritti dall'art. 31 della citata legge n. 222/1985, adempimenti che in base all'emanando regolamento di attuazione faranno carico alle Prefetture delle provincie ove i singoli beni insistono.

Alcune Prefetture hanno però prospettato difficoltà nella individuazione dei singoli cespiti; altre, facendo riferimento solo al secondo comma del citato art. 54, si sono limitate a comunicare l'inesistenza in provincia di aziende di culto amministrate dalla Prefettura omettendo di precisare, ciò che qui interessa, se esistano in loco beni di proprietà delle aziende di cui agli artt. 54 e 55, primo comma, amministrate dal Ministero e, in ambito periferico, dalle Intendenze di Finanza.

Si ravvisa pertanto la necessità di formulare alcune indicazioni utili per la individuazione dei beni di che trattasi, fornendo anche qualche elemento circa le modalità di costituzione, nel tempo, del patrimonio immobiliare.

 

Oggetto della rilevazione sono:

1) il patrimonio:

- del Fondo per il culto;

- del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma;

- degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione delle provincie austro-ungariche, confluiti nei Patrimoni riuniti ex economali per effetto della legge 27 maggio 1929 n. 848, art. 18.

 

Tali patrimoni sono attualmente tutti amministrati, in loco, come detto, dalle Intendenze di Finanza, e lo saranno fino al 31 dicembre 1986, data dalla quale alle Intendenze stesse subentreranno le Prefetture;

 

2) il patrimonio:

- delle cosiddette aziende speciali di culto, denominate:

- Fondo clero veneto - gestione clero curato;

- Fondo clero veneto - gestione grande cartella;

- Azienda speciale di culto della Toscana;

- Patrimonio ecclesiastico di Grosseto;

- di ogni altra Azienda speciale destinata, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, beneficenza e religione;

dette aziende sono attualmente tutte gestite dalle Prefetture delle provincie ove hanno sede;

 

3) il patrimonio:

- della Basilica di San Francesco di Paola a Napoli;

- della Cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo;

- della Chiesa di San Gottardo di Milano, in ordine al quale necessitano particolari ragguagli tenuto conto che da questi atti la Chiesa sembrerebbe trasferita in proprietà al comune di Milano.

Per quanto concerne le Aziende di cui al punto 1) si osserva che:

- il patrimonio immobiliare del Fondo per il Culto è pervenuto ad esso dalla soppressa Cassa ecclesiastica a seguito della legislazione eversiva nonché per devoluzione, consolidamento, convenzioni con il Demanio dello Stato o per incremento da investimento di frutti di capitali; i beni che lo costituiscono sono situati in molte regioni d'Italia;

- altrettanto dicasi per quelli, pure ubicati in molte regioni, che facevano parte del patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione delle provincie ex austro- ungariche;

- i beni di proprietà del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, pur avendo analoga provenienza, sono invece ubicati soltanto in detta città e nei comuni di Fara in Sabina (Rieti) e Fossacesia (Chieti);

- fanno parte di detti patrimoni anche le chiese che appartenevano agli ordini religiosi soppressi in forza della predetta legislazione eversiva (legge 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867 n. 3848 e 19 giugno 1873 n. 1402), eccettuate dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione a condizione che fossero conservate al culto;

- le predette chiese ex conventuali in origine erano circa 3.000; esse, con esclusione di quelle che hanno acquistato nel recente passato la personalità giuridica, appartengono per la quasi totalità al Fondo per il Culto, ad eccezione di quelle site in Roma, Chieti e Rieti che sono di proprietà del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma; per la loro individuazione può essere utile in via di massima la consultazione dell'allegato elenco, ripartito per provincie, delle Case religiose regolari soppresse, alle quali le chiese stesse appartenevano. In ogni caso per ciascuna provincia l'esistenza o meno di beni - chiese, rettorie, stabili, terreni, diritti reali di godimento, titoli ecc. - di proprietà delle aziende di cui al punto 1), nonché le rispettive rendite, potranno essere accertate consultando inventari, registri di consistenza ed eventuali atti e documenti custoditi presso gli Uffici finanziari (Intendenze, Uffici del Registro, Uffici Tecnici Erariali) che da anni curano gli interessi di detti enti.

Non dovrebbero invece sussistere particolari difficoltà per la ricognizione dei beni, e delle relative rendite, di proprietà delle aziende speciali di culto e delle chiese e cappelle palatine di cui ai punti 2) e 3), essendo tali beni già amministrati, come detto, dalle Prefetture, che peraltro sono pregate di riesaminare tutte le situazioni onde accertare se ne esistano altri di cui non abbiano fin qui avuto notizia. Attesa l'importanza, per i motivi sopra esposti, di conseguire un quadro assolutamente attendibile della consistenza dei patrimoni di che trattasi si confida nella più ampia collaborazione delle SS.LL. per una sollecita ed esauriente rilevazione, in stretto rapporto con gli Uffici finanziari.

Firmato: p. IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Ciaffi)

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