MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Divisione Affari Patrimoniali EE. EE.

 

CIRCOLARE N. 19 DEL 11/03/1982

 

PROT. 00796/394/F.G.

 

Ai PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Al COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di TRENTO

Al COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Ai COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Al PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Enti ecclesiastici e Istituti di culto acattolici - Operazioni patrimoniali. Legge 26 febbraio 1982 n. 58

 

Con legge 26 febbraio 1982 n. 58 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 sono stati modificati gli articoli 21, 22, 23, 24 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, che stabiliscono la competenza "ratione valoris" del Prefetto in materia di concessione agli enti ecclesiastici e agli istituti dei culti acattolici delle autorizzazioni governative agli acquisti a qualsiasi titolo di beni immobili o al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

 

La nuova normativa eleva gli importi entro i quali i provvedimenti autorizzativi sono demandati alla competenza prefettizia, essendo stato ritenuto necessario il loro aggiornamento, in relazione al diminuito valore della moneta, per consentire una maggiore speditezza delle relative procedure amministrative.

 

In particolare, per quanto riguarda gli acquisti, le donazioni, le eredità e i legati, la competenza del Prefetto viene ora fissata in valori fino a 130 milioni, mentre per le vendite sono stabiliti limiti di valore fino a 75 milioni, a 100 milioni e a 130 milioni: a seconda che la vendita sia effettuata rispettivamente mediante trattativa privata, licitazione privata o asta pubblica.

 

Anche per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (permute, mutui, impieghi di capitali, liti, locazioni ultra-novennali, ecc.) al Prefetto viene attribuita la competenza a provvedere per le autorizzazioni a compiere atti per valori non superiori a 130 milioni.

 

Nel richiamare l'attenzione sulla nuova disciplina, che accresce la sfera i responsabilità delle SS.LL., si confida che l'esame delle istanze, che verranno presentate nella materia anzidetta dagli enti sopra menzionati, verrà svolto con scrupolosa attenzione, tenendo conto dell'interesse dell'ente e dell'interesse pubblico.

 

Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 222.F.G./1 del 2 febbraio 1971, che rimangono sempre valide sia per l'istruttoria delle relative pratiche, sia per le puntualizzazioni in essa formulate in merito alle molteplici questioni che possono presentarsi.

 

Tuttavia non sembra inutile segnalare e ribadire alcuni indirizzi - che sono stati peraltro sottolineati anche in recenti pronunzie del Consiglio di Stato -, con preghiera di tenerne conto nella trattazione delle pratiche. Resta inteso, comunque, che i decreti autorizzativi dovranno essere inviati in copia alla Direzione Generale degli Affari dei Culti, per opportuno riscontro, come a suo tempo disposto con la circolare del 18 dicembre 1978, n. C.T. (78)3.

 

A) Eredità, legati:

 

1) - Accade spesso che il testatore disponga liberalità a favore della "Parrocchia". Come è noto la parrocchia non costituisce entità giuridica a sé stante, ma è una circoscrizione territoriale nel cui ambito il parroco esercita il ministero di cura d'anime. Le disposizioni a favore della "Par- rocchia" si intendono perciò fatte normalmente a favore del Beneficio parrocchiale, che è la persona giuridica necessariamente e sempre esistente in ogni parrocchia.

Peraltro in una parrocchia accanto all'ente Beneficio può essere presente anche l'ente Chiesa funzionalmente collegati, ma formalmente distinti, entrambi riconosciuti dall'ordinamento dello Stato. Nella ipotesi di coesistenza dei due enti può sorgere il dubbio se il testatore, disponendo le proprie sostanze a favore della parrocchia, abbia inteso beneficiare l'uno o l'altro di detti enti.

In tale evenienza dovrà ricercarsi l'effettivo intendimento del testatore, per la individuazione della persona che il de cuius voleva nominare, secondo quanto stabilisce l'art. 625 del codice civile. Nella ricerca di detta volontà acquistano rilevanza elementi desumibili, oltre che da clausole dello stesso testamento, da altri atti dello stesso autore ispirati a finalità identiche o analoghe, nonché da circostanze ed elementi extratestuali, che persone della sua cerchia sociale, in particolare congiunti, siano in grado di riferire.

Si fa presente comunque che, qualora insorgessero difficoltà nella individuazione dell'ente beneficiato, potranno essere richiesti chiarimenti a questo Ministero.

 

2) - è, altresì, opportuno ricordare che, oltre alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum, è necessario che venga sempre disposto l'interpello individuale dei successibili ex lege, ai sensi dell'art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, e che gli stessi siano ricercati anche al di fuori del Comune in cui si opera la successione.

 

3) - Nel caso vengano prodotte opposizioni dai congiunti dovranno accertarsi le loro condizioni economiche, cercando di promuovere un bonario componimento, qualora essi versino in condizioni economiche di disagio.

Si ricorda, comunque, che le eventuali opposizioni, secondo il costante indirizzo del Consiglio di Stato, non possono ritardare il corso, in sede amministrativa, del provvedimento autorizzativo, la cui efficacia resterebbe pur sempre subordinata all'esito del giudizio civile che dovesse essere instaurato.

 

B) Vendite di beni di enti beneficiari congruati o congruabili:

 

1) - Nel concedere le autorizzazioni ad alienare beni prebendali deve essere sempre tenuta presente, sentito il competente organo tecnico, la convenienza per l'ente della operazione patrimoniale avendo cura che il ricavato della vendita sia reinvestito contestualmente in beni produttivi di reddito.

Il deposito bancario o postale, come pure l'acquisto di titoli di Stato, a meno che non si tratti di somme modeste, deve avere carattere provvisorio, in attesa di più proficuo reimpiego, segnatamente quando la somma ricavata sia cospicua.

Qualora sussistessero perplessità, le SS.LL. potranno interpellare questo Ministero il cui preventivo assenso dovrà però essere sempre chiesto nei casi di reinvestimento di capitali in opere improduttive di reddito.

 

2) - Si fa presente, inoltre, che le istanze di vendite frazionate di un immobile, (presentate contestualmente o a breve distanza di tempo) agli stessi acquirenti o a diverse controparti, destinando il ricavato complessivo ad un unico reimpiego, se superano congiuntamente il valore attribuito alla competenza prefettizia, devono essere trasmesse, per la trattazione a questo Ministero.

Ciò che rileva infatti nello spirito della legge non è la pluralità o meno degli acquirenti o dei negozi posti in essere bensì il valore dei beni che in un unico contesto o nello stesso tempo o anche in tempi ravvicinati vengono assoggettati a più atti di disposizione, uniti da un vincolo di strumentalità per il conseguimento di un risultato unitario.

 

3) - In presenza di richiesta di autorizzazione a vendere, permutare o, comunque, trasferire ad altri il possesso di immobili appartenenti ad enti ecclesiastici, è necessario accertare e indicare sempre l'esistenza o meno su di essi di obblighi di destinazione o di altri oneri, assicurandosi, ove esistano, che essi continuino ad essere rispettati.

 

Premesso quanto sopra, si deve tenere presente che le disposizioni di cui trattasi, in quanto norme procedurali, vanno applicate anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, non siano stati formalmente definiti. Ciò stante, con lettere a parte, saranno rimesse alle Prefetture, per l'ulteriore seguito, le documentazioni relative agli affari attualmente in istruttoria presso questo Ministero ed ora rientranti nei nuovi limiti di competenza per valore del Prefetto.

Si coglie infine l'occasione per raccomandare ancora una volta l'aggiornamento costante e puntuale del registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli enti ecclesiastici, ove debbono essere annotate tutte le variazioni patrimoniali dei singoli enti sia per atti di acquisto che di alienazione. Come è noto tale adempimento è prescritto dagli artt. 23 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e 63 del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262. Si gradirà un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

Firmato: Il Ministro

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