Geom. Michele Scalici

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Tariffa professionale dei geometri

Tariffe espresse in Lire - tasso di trasformazione in Euro 1936,27 -

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LEGGE 02 Marzo 1949 N° 144

Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri coordinata ed aggiornata da ultimo con D.M. 03 settembre 1997 n° 418.

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto della tariffa

    La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli articoli 16 e 24 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professionale di geometra) (2/a), per la attuazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395 (2/b). Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

 Art. 2

 Circoscrizione

    Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3

 Obbligatorietà

    L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.

    I compensi di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alla quota partedi prestazioni ancora da eseguire.

    I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.

Art. 4

Liquidazione delle specifiche

    E' facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

Art. 5

(Revisione e liquidazione delle specifiche)

    La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

Art. 6

(Contributo Collegio per revisione e liquidazione specifiche)

    Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo pari all' onorario vigente per una vocazione ordinaria del geometra ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese. Quando la richiesta è fatta dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio (1/b).

Art. 7

Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione

    La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).

Art. 8

Casi di inapplicabilità

    I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

Art. 9

Esecuzione d'urgenza

    L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza da diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25% degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto. Il compenso della misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art. 10

Interruzione dell'incarico

    Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte del lavoro eseguito. Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del codice civile.

Art. 11

Incarichi collegiali

    Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe. Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra o con ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.

Art. 12

Varianti

    Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario. Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

Art. 13

Diritti del committente

    Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 14

Anticipi

    Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75% degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito. Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere, il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.

Art. 15

Pagamento a saldo

    Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 16

Contraddittori

    Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 al 30% sugli onorari.

Art. 17

Consultazioni

    Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

Art. 18

Collaboratori

    Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario è corrisposto a vacazioni.

Capo II

 DELLE SPECIFICHE

Norme per la compilazione delle specifiche

Art. 19

Contenuto delle specifiche

    La specifica deve contenere:

  • l'intestazione del professionista;
  • le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari clausole o accordi);
  • la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli artt. 21 a 25;
  • il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
  • il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'art. 26.
  • Art. 20

    Compensi che sono sempre dovuti al geometra. Compensi commutabili

      Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:

    • le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
    • le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa. Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 29 e 32) devono sempre essere aggiunti:
    • le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. da 21 a 25;
    • le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31; e quando ne sussistano i motivi:
    • i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'art. 18;
    • le eventuali percentuali d' aumento previste dalla tariffa.

    Art. 21

    Spese da rimborsare

      Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

    • spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
    • retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
    • spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
    • spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
    • spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.
    •  

       

Art. 22

(Spese di viaggio)

    Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

     Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo. Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennità di lire 131,25 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.

Art. 23

Percentuale sulle spese

    Quando il committente non abbia anticipati i fondi per le spese a sensi dell'art. 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10%.

Art. 24

Diritti di copia

    Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lettera e) dell'art. 21 spetta al geometra, per diritto di collocazione, un compenso in ragione del 15% della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Art. 25

Indennità fisse e diritti

    Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di lire 196,86 e massimo di lire 984,35. Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di lire 1968,69.

Criteri di valutazione dell’onorario

Art. 26

Termine a cui si applicano le tariffe unitarie

    L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 può essere valutato:

  • in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);
  • in ragione della estensione (onorari a misura);
  • in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);
  • in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).
  • Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

Capo III

TARIFFA DEGLI ONORARI

Onorari a vacazione

Art. 27

Prestazioni da computare in ragione del tempo

    Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.

Art. 28

(Compensi sempre a vacazione)

    E' sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

Art. 29

(Prestazioni di regola computati a vacazione)

    Sono computati a vacazioni di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

  • i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
  • gli inventari e le consegne dei fabbricati;
  • le determinazioni e verifiche di confini;
  • i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
  • i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali 6 tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
  • i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
  • le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;
  • il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sè stante, e non è determinabile in superficie;
  • i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
  •       l.  i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35);

         m. la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;

          n. la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;

          o. la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).

     

Art. 30

Computo delle vacazioni

    Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).

Art. 31

Onorario integrativo a vacazione

    Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazioni è integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione è fissata in ragione di:

  • £. 43.500 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
  • £. 27.000 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora) (4).

Art. 32

Onorari per lavori a vacazioni

     Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. 21 a 25, la vacazione è fissata in ragione di:

  • £. 87.000 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
  • £. 55.000 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).
  • Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonchè del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra.

    Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 della tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34 e 35 della tariffa.

Art. 33

Lavori notturni e disagiati

    (Si veda il comma 4 dell’art. 32)

Art. 34

Rilievi sotterranei o in acqua

    (Si veda il comma 4 dell’art. 32)

Art. 35

Teleferiche e funivie

    (Si veda il comma 4 dell’art. 32)

Art. 36

Conferenze

    Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di lire 656,24.

Art. 37

Tipi di frazionamento

    Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazioni di cui alla lettera f) dell'art. 29 va aggiunto un compenso di lire 787,46 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

Onorari a misura

Art. 38

Prestazioni da valutare a misura

    Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. da 21 a 25.

Art. 39

(Valutazione ad estensione)

    Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:

  • operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;
  • misura dei fondi rustici e urbani;
  • consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.
  •  

Lavori topografici

Art. 40

Rilievi topografici

    Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sè stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.

    Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.

    Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. da 21 a 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2.

    I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.

    Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare.

  • Per i rilievi nella scala 1:500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20%.
  • Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10%.
  • Per i rilievi nella scala 1:5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15%.
  • Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:

  • superfici da 25 a 50 ettari, dallo 0 al 10%;
  • superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15%;
  • superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20%;
  • superfici oltre 150 ettari, 20%.
  • Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.

    Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.(Vedi Tabella A2)

Art. 41

Triangolazioni e poligonazioni

    Le triangolazioni secondarie e lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sè stante e in ragione di lire 13.200 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

    Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 7.545 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

Art. 42

Rilievi di strade e canali

    Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25%.

    Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:

    per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da lire 3.770 a lire 7.545;

    per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 3.770 a lire 7.545 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.

Art. 43

Misura dei fondi rustici

La misura dei fondi rustici, intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui all'allegata tabella B2.

    Per le superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

    La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.

    Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30%.

    Per i terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50%.

    Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30%.

    Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20%.

    Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50%.

    Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazioni.

Art. 44

Rilievi dei centri abitati

    Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C2.

    Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25% dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente .

Art. 45

Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili

    I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2.

    Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approvazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

Art. 46

Lottizzazioni

    In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D2 possono essere aumentati dal 20 al 100%, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

Consegne, riconsegne di fondi rustici

Art. 47

Consegne, riconsegne, inventari, bilancio

    Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato o riconsegnato o il conteggio del debito o del credito.

    Fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E2.

    Per superfici intermedie l'onorario si determina per l'interpolazione lineare.

    Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.

    I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

    Quando invece siano imposte ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30%.

ONORARI A PERCENTUALE

    1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

    Tr = Ti .  ( Ir / Ii )t

    dove:

  • Tr =  tariffa ricercata espressa in percentuale;
  • Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
  • Ir = importo della tariffa ricercata;
  • Ii = importo della tariffa di riferimento;
  • t = tangente della retta delle tariffe.
  • 2. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente.

    3. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare

Operazioni di Estimo

Art. 48

Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili

    Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

  • stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;
  • stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
  • giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.
  • Oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3 .

    L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a lire 100.000 l'onorario può essere valutato a vacazione o a discrezione.

    Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30%.

    Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

    I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

    Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

    I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc., connessi alle operazioni di stima devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

Art. 49

Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante

    Quando non formino capitolo di bilancio, nelle consegne e riconsegne la misura gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

  • Importo di stima fino a lire 50.000 onorario lire 5,57%
  • Importo di stima fino a lire 100.000 onorario lire 4,10%
  • Importo di stima fino a lire 500.000 onorario lire 2,79%
  • Importo di stima fino a lire 1.000.000 onorario lire 2,13%
  • Importo di stima fino a lire 5.000.000 ed oltre onorario lire 1,63%.
  • Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30%.

    Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

    Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

Art. 50

Stima dei danni prodotti dall'incendio

    Gli onorari perle stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

  • Importo di stima fino a lire 50.000 onorario lire 9,85%
  • Importo di stima fino a lire 100.000 onorario lire 8,20%
  • Importo di stima fino a lire 300.000 onorario lire 6,89%
  • Importo di stima fino a lire 500.000 onorario lire 5,57%
  • Importo di stima fino a lire 2.500.000 ed oltre onorario lire 2,96%
  • Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G3, quando tale stima sia stata eseguita.

    Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

    I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art. 16 per i contraddittori

Art. 51

Stime, inventari e consegne di fabbricati ( * )

    L' onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:

  • stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell' immobile, dei calcoli e della redazione, ed eseguita in base al costo dell' area e della costruzione oppure in base al reddito e con metodo misto;
  • stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
  • giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell' immobile;
  • e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31, in base all'allegata tabella G3.

    L’applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.

    Per importi inferiori a lire 100.000 l’onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione.

    Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G3.

    Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario e quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

    Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facendo parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.

Art. 52

Divisione patrimoniale

    Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tenere conto delle evntuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

    La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30% delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40% dei suddetti valori.

    Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazioni, redazione del progetto divisionale, assistenza all'atto notarile, ecc.

Art. 53

Stime per espropriazione

    Nelle stime per espropriazione l'onorario è determinato in base alle tabelle F3 e G3 applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere), delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo dell'indennizzo di esproprio.

    Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

Art. 54

Perizie per affitti di fondi rustici e urbani

    L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone di affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:

Canone di locazione

Fondi rustici

Fondi urbani

Finoa £. 50.000

£. 11,16% con un minimo di £. 4.921

£. 7,87% con un minimo di £. 3.281

Per   £. 100.000

£. 10,17%

£. 6,89%

Per   £. 200.000

£. 9,19%

£. 5,91%

Per    £. 500.000

£. 6,89%

£. 4,93%

Per    £. 2.500.000 e oltre

£. 3,94%

£. 2,96%

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Costruzioni civili, stradali e idrauliche

Art. 55

Importo a cui si applica l'onorario

    La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentato, degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Art. 56

Prestazioni delle costruzioni

    Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

    Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

    Progetto esecutivo: disegni quotati di piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni, e, per la costruzione di strade, canali e opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

    Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base all'esecuzione anche in appalto.

    Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui art. 29, lett. o), oppure 59 ultimo comma.

    Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Art. 57

Classifica delle costruzioni

    Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti dalle seguenti tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:

    Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti:

  • Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;
  • Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie;
  • Case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura di cemento armato e ferro, edifici pubblici;
  • Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;
  • Impianti di servizi primari;
  • Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche -

  • Strade e canali.
  • Strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficoltà di studio.
  • arginature e lavori di terra.
  • Manufatti di opere stradali e idrauliche a sè stanti.
  • l. Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane.

    Categoria III - Bonifiche -

    m. Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

    n. Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d’acqua di lieve entità.

    o. Progetti di bonifica agraria.

Art. 58

Onorari per le costruzioni (*)

    Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4.

    Per gli importi intermedi l’onorario si calcola per interpolazione lineare.

    Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

    Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purchè non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I2.

    La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella M2. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente.

    I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella N. L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dall'eventuale aumento d'asta.

Art. 59

Prestazioni parziali - Aggiornamenti di progetti

    Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56. L'onorario risultante dalla tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per cento, avvertendo che le aliquote previste nella colonna <<aggiornamenti di progetti>> vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.

    La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

    I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del 4,93 per cento sull'importo da ripartire.

    L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29, lettera o), può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

Onorari a discrezione

Art. 60

Prestazioni da valutare a discrezione

    Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono ad entità o a valori in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

    L'onorario è calcolato tenendo conto dell'importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. da 21 a 25.

    Sono valutati a discrezione:

    a) liquidazione dei danni dalla grandine e dell'incendio nei fondi rustici;

    b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;

    c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;

    d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;

    e) denunce per successioni;

    f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;

    g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;

    h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;

    i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;

    l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

Art. 61

(Compenso discrezionale integrato)

    Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

Art. 62

Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte

    Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 6.562,27 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art.16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

    Stima dei danni colonici. Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 6.562,27 (vedi art.29, lett. m).

Prestazioni varie

Art. 63

Stime delle acque irrigue

    Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo l'importanza e le difficoltà, a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

Art 64

Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici.Curatele di aziende agrarie.

    In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.

    A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

    Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

    Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

    Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la ritenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

    Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito dell'ultimo triennio.

Art. 65

Prestazioni per compravendite, affitti

    L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonie parziaria, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la tabella seguente:

     

IMPORTI

COMPRAVENDITE

AFFITTI

Finoa £. 5.000.000

2,72

2,04

       £. 50.000.000

2,57

1,90

      £. 100.000.000

2,40

1,75

     £. 200.000.000 e oltre

2,05

1,45

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

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