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Il Consulente Tecnico d’Ufficio è il tecnico iscritto negli albi dei Tribunali, le mansioni dello stesso variano a seconda delle specializzazioni di ogni singolo perito. |
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A titolo di cronaca si precisa che il Consulente iscritto nell’Albo speciale presso il Tribunale è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 19 e 21 disp. att. c.p.c.. |
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Per dare inizio alle operazioni peritali il C.T.U. è tenuto, ex art. 90 disp. att. c.p.c., a comunicare alle Parti, od eventualmente ai loro legali ed ai rispettivi Consulenti di Parte, l’ora ed il luogo del sopralluogo per l’apertura ufficiale delle operazioni. |
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Le operazioni del C.T.U. possono essere affiancate da tecnici delle rispettive Parti in causa. |
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Nell’udienza di nomina viene concesso al C.T.U. il tempo ritenuto, al momento, necessario al compimento di tutte le incombenze contenute nel mandato affidatogli. |
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