di OLIVIERO FRANCESCHI
«LA POSSO scaricare o no?» L’angoscia ricorrente di lavoratori autonomi,
commercianti, imprenditori, ecc., è: quanta Iva posso detrarre quando compro
beni e servizi?
Il meccanismo, a parole, è molto semplice: chi vende beni o presta
servizi nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, addebita l’Iva al
cliente per poi “restituirla" all’Erario al netto di quella pagata
sugli acquisti.
Si tratta di una sottrazione facilissima: dall’imposta lorda (Iva a debito), i
venditori devono detrarre l’Iva pagata sugli acquisti dei beni e servizi
necessari per effettuare il servizio e/o la vendita (Iva a credito) e versare la
differenza.
Nei fatti, però, le cose si complicano: non tutti gli “operatori"
possono detrarre l’Iva e non tutta l’Iva sugli acquisti è detraibile. Ecco
perché.
Chi può. Prima regola: può detrarre l’Iva solo chi effettua
operazioni imponibili e non imponibili (ad esempio, vendite oltre
i confini Ue). Si tratta della maggior parte dei contribuenti con partita Iva:
lavoratori autonomi (notai, geometri, consulenti, attori, avvocati, ecc.),
commercianti, artigiani e imprenditori in genere. Tutti questi, applicando
l’Iva “in fattura", possono detrarre l’Iva sugli acquisti.
Chi, invece, effettua operazioni esenti (l’esempio classico è quello
del medico) non applica l’Iva in fattura, e quindi non ha diritto a detrarre
quella pagata sugli acquisti (che diventa così un vero costo).
Quali acquisti? Seconda regola: non tutti gli acquisti “portano"
un’Iva detraibile, ma solo quelli relativi a beni e servizi legati
all’attività esercitata, ovvero necessari per la produzione o per la vendita.
Ad esempio, un geometra può detrarre l’Iva pagata per l’acquisto di
computer, lampade alogene da tavolo, cancelleria, beni, servizi, utenze e in
generale per la gestione dello studio. Ma non può pensare, neanche
lontanamente, di “scaricare" l’Iva pagata per acquistare la cuccia del
cane, orologi da polso o collane per la moglie.
Attenti ai limiti. Terza regola: attenti ai numerosissimi paletti posti
dal Fisco. Per alcuni beni e servizi, anche se indispensabili per l’attività,
sono infatti previsti limiti alla detrazione. Si va dall’auto ai telefonini,
dalle spese per alberghi e ristoranti a quelle per alimenti e bevande, dagli
omaggi alle spese di rappresentanza. Veri casi a sé, poi, sono le spese per
l’immobile usato in modo promiscuo: la casa-ufficio (vedi box). Insomma, un
labirinto.
Autovetture. La “disciplina" dell’Iva sulle autovetture fa
impazzire professionisti e imprenditori. Per l’acquisto e l’importazione di
auto (anche in leasing, noleggio e simili) si può detrarre l’Iva
indicata sulla fattura nella misura del 10% (50% per i veicoli con propulsori
non a combustione interna, come le auto elettriche): una “concessione"
davvero minima. Prendiamo un’auto del costo di 18.000 euro “chiavi in
mano" (15.000 più il 20% di Iva), dove l’Iva è pari a 3.000 euro: bene,
la cifra che si può detrarre dall’Iva incassata è di soli 300 euro (cioè il
10% di 3.000 euro).
Tale detrazione vale solo per l’acquisto, il leasing o il noleggio del
veicolo: per l’utilizzo, la custodia, la manutenzione e riparazione
(carburante, pezzi di ricambio, garage, pedaggi autostradali, ecc.) non spetta
alcuna detrazione di Iva.
L’unica eccezione riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio, che
possono detrarre al 100% l’Iva su auto e motorini (compresa quella per le
spese di utilizzo) e naturalmente chi “lavora" con questi veicoli (taxi,
commercio o noleggio di auto, autoscuole, ecc.). Va ricordato che, per quanto
riguarda i motocicli, la detrazione del 10% dell’Iva spetta solo per i modelli
con motore fino a 350 cm. cubici.
Furgoncini speciali. Il vecchio trucco di immatricolare un autoveicolo
come “veicolo speciale per il trasporto di persone e cose" (carrozzati a
pianale o “a furgone anche fenestrato") per detrarre l’Iva al 100%, è
stato da tempo “stanato" dal Fisco.
Questi veicoli, infatti, dice l’Agenzia delle entrate, beneficiano della
totale detraibilità dell’Iva solo se “adeguati" all’attività
svolta. Per capirci: un tappezziere può ragionevolmente adibire un furgoncino
alla propria attività, perché indispensabile a trasportare poltrone e divani.
Tutta da dimostrare, invece, l’utilità di un furgonato per un notaio o un
ragioniere.
Telefonini. L’Iva relativa all’acquisto, al noleggio e alle spese di
gestione dei telefoni cellulari è detraibile al 50%. Anche l’Iva indicata
sulla bolletta è detraibile al 50%, ma attenzione: solo se è relativa ad un
“contratto affari", ovvero se si sconta la relativa tassa di concessione
governativa di 12,91 euro.
Nulla da fare per i contratti family (tassa di concessione: 5,16 euro).
Fuori, quindi, i ricaricabili: l’Iva sul costo delle ricariche di qualsiasi
tipo non è detraibile.
Per i telefoni installati su veicoli utilizzati per il trasporto merce dalle
imprese di autotrasporto (i telefoni veicolari), la detrazione dell’Iva è al
100%, ma con il limite di un impianto per ogni veicolo.
Spese di rappresentanza. L’unica chance di “scaricare"
l’Iva riguarda l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82
euro da dare in omaggio ai clienti.
Nulla da fare per le altre spese di rappresentanza, comprese quelle sostenute
per acquistare oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione: l’Iva non
è detraibile.
Alberghi, ristoranti e bar: l’Iva se la mangia tutta il Fisco. L’indetraibilità
per le prestazioni alberghiere e la somministrazione, o l’acquisto, di
alimenti e bevande è assoluta, anche per chi vive “stabilmente" fuori
casa (come agenti e rappresentanti).
(Hanno collaborato
Daniele Cuppone
e Francesca Franceschi)