Ecco i veicoli che potranno circolare all’interno dell’area compresa
nell’anello ferroviario:
Autoveicoli a trazione elettrica.
Autoveicoli a motore ad accensione spontanea (Diesel) immatricolati ai sensi
delle direttive CE n. 91/441, 93/59, 94/12, 96/69 (come desumibile dalle
annotazioni sulla carta di circolazione) o addetti al trasporto delle merci e
all'esecuzione dei lavori.
Autoveicoli a benzina dotati di catalizzatore immatricolati ai sensi delle
direttive CE n. 91/441, 93/59, 94/12, 96/69.
Autoveicoli alimentati a GPL.
Autoveicoli alimentati a metano;
Ciclomotori e motocicli di qualsiasi cilindrata.
Il divieto di ingresso non si applica agli autoveicoli addetti alle seguenti
attivita':
Trasporto dì minorati fisici con autornezzo dotato di contrassegno previsto
dall'art. 6 del DPR 384/78.
Servizio di Polizia, di emergenza, di soccorso e pronto intervento per acqua,
luce, gas, telefono e impianti di regolazione del traffico.
Trasporto collettivo pubblico e privato.
Taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente con concessione rilasciata
dal Comune di Roma;
Veicoli con targa del Corpo Diplomatico e Città del Vaticano.
Servizi dell'Ama.
Cortei funebri e matrimoniali.
Automezzi impiegati dai medici in prestazione di emergenza, adeguatamente
motivata.
Trasporto dì pazienti che devono effettuare terapie indifferibili, purché
previamente autorizzati.
Il divieto, infine, si applica a tutti gli autoveicoli dotati di dispositivo
catalizzatore di tipo Retrofit (compresi quelli di cui alla direttiva CE n.
83/351).