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STATUTO DELLA FRATERNITÁ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
- Lettera di Conferma
- STATUTO DELLA FRATERNITÀ
INTERNAZIONALE DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (FIOFS)
- Introduzione
- La fraternità internazionale
- Il consiglio internazionale
- Il capitolo generale dell'OFS
- La presidenza del CIOFS
- Segretariato generale
- Tesoriere - Commissione economica -
Finanziamento
- Elezioni e durata degli uffici
- Provvedimenti in caso di vacanza e rimozione
Dei consiglieri internazionale e di presidenza
- Visita fraterna e pastorale Del ministro
generale e degli assistenti generali
- Approvazione e modifiche del presente
statuto
CONFERENZA DEI MINISTRI GENERALI
DELLE QUATTRO FAMIGLIE FRANCESCANE
Ministro gen. OFM -- Tel. 632.241
Ministro gen. OFMCap. -- Tel. 4740.643
Ministro gen. OFMConv. -- Tel. 6794.178
Ministro gen. TOR -- Tel 6792.800
Roma, 30 dicembre 1994
Distinta Sorella
Emanuela DE NUNZIO
Ministra Generale O.F.S.
Via Pomponia Grecina, 31
00145 ROMA
Sorella carissima.
Pace e Bene nel Signore!
La Conferenza dei Ministri Generali delle quattro Famiglie
Francescane, nella riunione del 28 dicembre 1994, dopo aver
esaminato lo Statuto della FIOFS, ha apportato le seguenti
modifiche:
1) Art. 5 La Presidenza internazionale, in consultazione
con i Consigli nazionali dell'OFS dei paesi dove esiste la
GiFra, determina il numero e il metodo di elezione dei
Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra.
2) Art. 23 I Consiglieri internazionali potranno essere
rieletti per un secondo sessennio. Se avranno ottenuto almeno
i 2/3 dei voti dei presenti (...) i Consiglieri internazionali
potranno essere rieletti per ulteriori successivi
sessenni.
Con tali modifiche i Ministri Generali confermano
lo Statuto della Fraternità
Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare
(FIOFS).
Detto Statuto andrà in vigore dal 1ø gennaio 1995.
Con fraterni e cordiali saluti.
Fr. John Corriveau OFM Cap
Ministro Generale
Presidente di turno della Conferenza dei
Ministri Generali delle quattro Famiglie Francescane
STATUTO DELLA
FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
(FIOFS)
INTRODUZIONE
L'Ordine Francescano Secolare è una associazione
pubblica nella Chiesa cattolico-Romana e "-si articola in
Fraternità a vari livelli: locale, regionale, nazionale
e internazionale-" ( Reg. 20), coordinate fra
loro in conformità con le prescrizioni della Regola e
delle Costituzioni Generali.
Ciascuna delle Fraternità ha propria
personalità giuridica nella Chiesa, come associazione
pubblica (cfr. Cost. 1.5).
Pertanto, l'Ordine Francescano Secolare stabilisce e
adotta il presente Statuto per promuovere la vita della
Fraternità Internazionale e, specificamente, per
provvedere alla sua organizzazione e al suo funzionamento.
LA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
Definizione e organizzazione
Articolo 1
La Fraternità Internazionale:
- è formata dall'unione organica di tutte le
Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo.
Si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria
personalità giuridica nella Chiesa (cfr. Reg.
2; Cost. 69.1);
- è guidata e animata dal Ministro Generale (o
Presidente Internazionale), con il Consiglio Internazionale
dell'Ordine Francescano Secolare (CIOFS), che congiuntamente
vegliano sulla osservanza e adempimento della Regola, delle
Constituzioni Generali e del Rituale (cfr. Cost.
69.2; 92.2);
- si organizza e opera in conformità con la Regola,
le Costituzioni Generali, il Rituale e il presente Statuto
(cfr. Cost. 69.1);
- ha sede in Roma, Italia, e la sua denominazione ufficiale
è ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS;
- le sue lingue ufficiali per communicazione e
corrispondenza sono: francese, inglese, italiano e spagnolo.
Organi di governo della Fraternità
Internazionale
Articolo 2
Sono organi di governo della Fraternità
Internazionale dell'OFS:
-- il Consiglio Internazionale;
-- la Presidenza del Consiglio Internazionale (il consiglio
esecutivo);
-- il Ministro Generale (o Presidente Internazionale).
IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE
Composizione
Articolo 3
Il Consiglio Internazionale (cfr. Cost. 70.1)
è composto da: -- rappresentanti secolari delle
Fraternità nazionali dell'OFS;
-- i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
-- rappresentanti della Gioventù Francescana
(Gi.Fra.);
-- i quattro Assistenti Generali dell'OFS, anche in
rappresentanza degli assistenti spirituali.
Articolo 4 Consiglieri internazionali
Il numero dei Consiglieri Internazionali secolari resta
stabilito secondo i seguenti criteri:
- Ogni Fraternità nazionale, formalmente costituita
dalla Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni Generali
(cfr. Cost. 65.1-2), ha diritto a un rappresentante
nel Consiglio Internazionale.
- Per le Fraternità nazionali emergenti, la
rappresentanza nel CIOFS può essere assicurata, con
l'approvazione della Presidenza:
- tramite il Consigliere internazionale di una
Fraternità nazionale vicina;
- oppure mediante la costituzione di un gruppo di
Fraternità nazionali che presentano situazioni e
caratteristiche similari. Il gruppo avrà diritto ad un
Consigliere internazionale. Per assicurare una equa
rappresentanza nel CIOFS, le Fraternità nazionali
interessate proporranno altresì alla Presidenza del
CIOFS il metodo di rotazione o di alternanza fra loro.
Articolo 5 Consiglieri Gi.Fra.
La Presidenza Internazionale, in consultazione con i
Consigli nazionali dell'OFS dei paesi dove esiste la Gi.Fra.,
determina il numero e il metodo di elezione dei Consiglieri
internazionali rappresentanti della Gi.Fra..
Fini e competenze del CIOFS
Articolo 6
I fini e i compiti del CIOFS sono (cfr. Cost.
71):
- promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo
spirito di S. Francesco d'Assisi, nella condizione secolare
dei fedeli viventi nel mondo intero;
- rafforzare nello spirito di aiuto fraterno il vincolo di
comunione, di collaborazione e interrelazione, di condivisione
tra le Fraternità nazionali e tra Fraternità
nazionali che presentino situazioni, esigenze o problematiche
comuni e che si ragruppano in modi diversi (p.e.
"-conferenze-" di responsabili, incontri,
congressi); rendere operante l'interdipendenza e la
reciprocità dell'OFS tra i vari livelli di
Fraternità; accrescere il senso dell'unità, nel
rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, e la
consapevolezza di una particolare responsabilità nei
confronti di tutto l'Ordine (cfr. Cost. 30.1);
- armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le
sane tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico,
pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione
evangelica francescana;
- contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla
diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a
favorire la presenza attiva dei francescani secolari nella
vita della Chiesa e della società;
- intervenire con spirito di servizio, tramite la propria
Presidenza, secondo le circostanze e la prudente valutazione
della stessa, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e
nella risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'OFS;
- rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di
collaborazione tra l'OFS e gli altri rami della Famiglia
Francescana e altresì con le Organizzazioni e
Associazioni ecclesiali e con le istituzioni civili che
difendono gli stessi valori.
Articolo 7
I compiti dei Consiglieri Internazionali dell'OFS sono:
- partecipare al Capitolo Generale;
- parlare in Capitolo Generale in nome della
Fraternità Nazionale che rappresentano ed esporre
ciò che è stato loro affidato per decisione del
Consiglio della rispettiva Fraternità nazionale;
- informare la stessa Fraternità nazionale delle
decisioni e delle iniziative prese dal Capitolo Generale;
- mantenere frequenti e regolari contatti di comunicazione
e di dialogo con la Presidenza del CIOFS, con il Ministro
Generale e con il Segretariato;
- presentare al Capitolo Generale, secondo le
modalità stabilite dalla Presidenza, la relazione
preparata e approvata dal rispettivo Consiglio nazionale,
inclusi i dati statistici aggiornati.
- i compiti descritti valgono, con gli opportuni
adattamenti, per i Consiglieri Internazionali rappresentanti
della Gi.Fra..
IL CAPITOLO GENERALE DELL'OFS
Definizione e competenze
Articolo 8
- Il Consiglio Internazionale, riunito in Assemblea,
costituisce il Capitolo Generale dell'Ordine (cfr Cost.
70.3).
- Sono membri di pieno diritto del Capitolo Generale i
Consiglieri Internazionali indicati all'art. 3 del presente
Statuto.
Nel caso di Capitolo elettivo sono membri sia la Presidenza
uscente sia quella subentrante.
- Il Capitolo Generale:
- ha potere legislativo, deliberativo e elettivo (cfr.
Cost. 70.3) esercitato nella forma e nei limiti della
Regola, delle Costituzioni e del presente Statuto;
- emana disposizioni e orientamenti per lo svolgimento
della vita dell'OFS;
- ha la competenza di dare l'interpretazione pratica delle
Costituzioni Generali (cfr. Cost. 5.2);
- chiarisce e risolve i quesiti e/o i problemi che gli
vengono sottoposti;
- fissa la quota "-pro capite-" per la
contribuzione economica annuale. La Presidenza può
ammettere una deroga in casi eccezionali che avrà come
risultato una percentuale di riduzione sulla quota da pagare;
- quando è elettivo, elegge il Ministro Generale e i
membri secolari della Presidenza del CIOFS;
- viene convocato dal Ministro Generale, con il consenso
dei membri della Presidenza. La convocazione è fatta
con un anticipo preferibilmente di 6 mesi e comunque non
inferiore a 3 mesi e mediante comunicazioni nelle lingue
ufficiali del Consiglio Internazionale (cfr. Cost.
74.2b; Statuto FIOFS 1.5);
- si riunisce in sessione plenaria almeno una volta ogni 3
anni;
- Si riunisce con carattere elettivo ogni 6 anni (cfr.
Cost. 70.4).
- Al Capitolo Generale possono essere invitati, a giudizio
della Presidenza, esperti con funzione consultiva.
- Il Capitolo Generale si svolgerà in
conformità con un proprio Regolamento.
Decisioni e votazioni
Articolo 9
- Le deliberazioni (accordi, decisioni) prese dal Capitolo
Generale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta
dei presenti (cfr. CIC 119).
- Hanno carattere solo indicativo le proposte votate come
suggerimenti o "-desiderata-", che richiedono
ulteriore riflessione da parte della Presidenza o di apposite
Commissioni di studio nominate dalla Presidenza.
LA PRESIDENZA DEL CIOFS
Definizione e competenze
Articolo 10
La Presidenza è l'organo esecutivo del
CIOFS.
Articolo 11
La Presidenza del CIOFS è composta da (cfr.
Cost. 72): -- il Ministro Generale;
-- il Vice Ministro;
-- sei Consiglieri Internazionali secolari eletti in
rappresentanza delle aree linguistiche individuate in ogni
Capitolo Generale elettivo;
-- un membro della Gioventù Francescana;
-- i quattro Assistenti Generali dell'OFS.
Articolo 12
I compiti della Presidenza del CIOFS
sono:
- coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano
internazionale (cfr. Cost. 73.a);
- impegnarsi con i Consigli nazionali e con i Consiglieri
Internazionali per il conseguimento dei fini del CIOFS;
- identificare i criteri per la realizzazione della
formazione e preparazione adeguata dei responsabili, dei
formatori e degli assistenti spirituali;
- chiarire i punti specifici delle Costituzioni Generali
con validità fino al successivo Capitolo Generale
(cfr. Cost. 5.2-3);
- ricorrere a una votazione per corrispondenza nel caso che
la Presidenza dovesse consultare il Consiglio Internazionale
per un quesito che esorbita dalle sue competenze e se il
Capitolo non può essere convocato. (Per la
validità della votazione è necessario ottenere
il consenso della maggioranza assoluta delle risposte
pervenute, sempre chè abbia risposto almeno più
della metà degli aventi diritto. In questi casi la
Presidenza deve utilizzare i mezzi necessari per garantire la
natura segreta della votazione);
- favorire e promuovere la collaborazione con altre
associazioni di apostolato nella Chiesa (cfr. Cost.
100.2);
- vegliare che siano garantiti i diritti propri della
Fraternitá Internazionale davanti all'ordinamento
civile;
- dare l'assenso al Ministro Generale per la convocazione
del Capitolo Generale (cfr. Cost. 74.2.b);
- far eseguire le decisioni del Capitolo Generale (cfr.
Cost. 73.b);
- occuparsi delle Fraternità emergenti (cfr.
Cost.
46.3) curando il loro impianto, crescita e maturazione,
normalmente tramite il Consigliere di Presidenza
particolarmente interessato;
- approvare la costituzione delle nuove Fraternità
nazionali (cfr. Cost. 65.2);
- approvare gli Statuti nazionali (cfr. Cost.
6.2);
- decidere la visita fraterna ai Consigli delle
Fraternità nazionali, anche se non richiesta, quando le
circostanze lo esigono;
- prendere decisioni risolutive su eventuali problemi
urgenti, relativi al maggior bene dell'OFS e non previsti
nelle Costituzioni Generali e nel presente Statuto,
informandone il Consiglio nazionale interessato e il
successivo Capitolo Generale (cfr. Cost. 73.c);
- esaminare e decidere tutte le vertenze che possano
nascere in seno alle Fraternità ai vari livelli, sempre
che siano state definite dai Consigli dei livelli inferiori.
La decisione della materia trattata potrà essere
impugnata solo davanti alla S. Sede (cfr. Cost. 59 e
84.4);
- intervenire, e se del caso decidere, per la risoluzione
di gravi e urgenti problemi dell'Ordine, su richiesta dei
Consigli nazionali o per propria iniziativa quando la
Presidenza lo ritenga necessario;
- distribuire le responsabilità di comunicazione tra
i Consiglieri di Presidenza e i Consigli nazionali che sono
compresi nelle rispettive aree di responsabilitá;
- decidere oltre le attribuzioni del Ministro Generale, la
concessione di poteri di rappresentanza legale, che ritenga
opportuni, ai Consiglieri di Presidenza;
- costituire le commissioni ritenute necessarie per il
conseguimento dei fini e obiettivi fissati dal Capitolo
Generale per il sessennio;
- garantire e approvare la traduzione adeguata dei
documenti ufficiali dell'OFS;
- chiedere Assistenti Generali idonei e preparati ai
rispettivi Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, ai
quali compete la nomina, sentito questo stesso Consiglio di
Presidenza (cfr. Cost. 89.2 e 90; Stat. Assist.
6.2 e 15);
- nominare i Consiglieri Internazionali della Gi.Fra.
secondo i criteri contenuti nell'Art. 5;
- nominare il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri
responsabili necessari per lo svolgimento degli incarichi del
Consiglio internazionale;
- designare il Segretario e gli altri responsabili del
Capitolo Generale.
Articolo 13
Il Ministro Generale dell'OFS è:
- il segno visibile ed effettivo dell`unità e
comunione nell'Ordine Francescano Secolare (cfr. Cost.
74.2.c);
- il segno della reciprocità vitale tra l'OFS e il
Primo Ordine Francescano e il TOR, nonchè con gli altri
rami della Famiglia Francescana (cfr. Cost. 74.2.c);
Articolo 14
I compiti del Ministro Generale sono:
- rappresentare l'Ordine Francescano Secolare presso
ciascun Ministro Generale e presso l'Unione dei Ministri
Generali del Primo Ordine e del TOR (cfr. Cost.
74.2.c);
- curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti
Generali (cfr. Cost. 74.2.c);
- rappresentare l'OFS dinanzi alla Santa Sede, salvo quanto
previsto nelle Costituzioni Generali in art. 87.2;
- rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle
autorità ecclesiastiche e civili ( Cost.
74.2.d);
- convocare le riunioni della Presidenza e presiederne le
sessioni (cfr. Cost. 74.2.a);
- vegliare sulla esecuzione di compiti eventualmente
affidati ai Consiglieri della Presidenza;
- convocare, con il consenso della Presidenza, le riunioni
del Capitolo Generale e presiederne le sessioni (cfr.
Cost.
74.2.b);
- effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali,
personalmente o mediante un delegato membro secolare del CIOFS
( Cost. 74.2.e);
- presiedere e confermare le elezioni dei Consigli
nazionali, personalmente o tramite un delegato membro secolare
del CIOFS ( Cost. 74.2.f);
- chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita
pastorale all'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e
del TOR ( Cost. 74.2.g);
- intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza
( Cost. 74.2.h);
- firmare i documenti ufficiali della Fraternità
Internazionale dell'OFS (cfr. Cost. 74.2.i);
- esercitare, con il consenso della Presidenza ed
unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato
dalla medesima, i diritti della Fraternità
Internazionale davanti all'ordinamento civile ( Cost.
74.2.l);
- affidare al Segretariato Generale le attribuzioni
necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni della
Presidenza e del Capitolo Generale nei limiti delle
responsabilità proprie del Segretariato;
- presentare al Capitolo Generale una panoramica sulla
situazione dell'Ordine a livello mondiale, una relazione
dell'attività del CIOFS e della Presidenza e dello
stato dei conti.
Articolo 15
Sono compiti del Vice Ministro Generale
(cfr. Cost. 52.1):
- collaborare con il Ministro in spirito fraterno e
affiancarlo nello svolgimento del suo servizio;
- esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal
Capitolo e/o dalla Presidenza;
- sostituire il Ministro nelle sue competenze e
responsabilità in caso di assenza o impedimento
temporaneo;
- assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga
vacante ai sensi di quanto dispone l'art. 81.1 delle
Costituzioni Generali.
Articolo 16
- Sono compiti dei Consiglieri di Presidenza
:
- condividere, in spirito di collegialità, la
responsabilità del Ministro Generale nei compiti di
animazione e guida di tutto l'Ordine (cfr. Cost.
74.1);
- partecipare alle riunioni della Presidenza e al Capitolo
Generale;
- mantenere comunicazione continua con i Consiglieri
internazionali e con i Consigli Nazionali dell'area della sua
responsabilità;
- favorire i contatti internazionali nell'area della sua
responsabilità;
- esercitare le funzioni che gli sono state affidate dalla
Presidenza.
- La Presidenza, se il caso lo richiede, può
affidare l'aiuto dell'animazione delle Fraternità
nazionali al Consigliere dell'area.
- La Presidenza può affidare a uno dei Consiglieri
di Presidenza il coordinamento di eventuali Congressi,
riunioni, ecc. tra le Fraternità nazionali della
rispettiva area, collaborando attivamente alla loro
organizzazione.
Riunioni
Articolo 17
- La Presidenza si riunisce almeno una volta all'anno o
quando almeno la terza parte dei membri lo richiedono.
- Per la validità delle deliberazioni della
Presidenza si richiede la presenza di almeno due terzi dei
suoi membri secolari e di un Assistente Generale.
- Alle riunioni della Presidenza possono essere invitati
con funzioni consultive e di informazione Consiglieri
Internazionali, consulenti e osservatori, che abbandoneranno
l'aula al momento delle deliberazioni e votazioni.
- Il Segretario Generale e il Tesoriere partecipano alle
riunioni della Presidenza, senza voce deliberativa.
SEGRETARIATO GENERALE
Articolo 18
- Il Consiglio Internazionale ha un proprio
Segretariato la cui struttura e sede è fissata dalla
Presidenza, tenendo presente le esigenze dell'ufficio.
- Il Segretariato sarà affidato alle cure del
Segretario Generale. In esso si realizzano sotto la direzione
del Ministro Generale le funzioni amministrative ordinarie, si
custodiscono gli atti dei Capitoli Generali e delle riunioni
della Presidenza, le copie dei documenti e l'archivio
dell'Ordine Francescano Secolare.
- Il Segretario Generale:
- è francescano secolare professo, non membro del
CIOFS;
- è nominato dalla Presidenza per un periodo di sei
anni;
- redige gli atti dei Consigli di Presidenza inviandoli ai
rispettivi destinatari;
- tiene aggiornato l'archivio dell'Ordine;
- comunica gli avvenimenti più rilevanti alle
Fraternità nazionali e agli ambiti ecclesiali e/o
sociali;
- adempie tutti gli altri incarichi che gli saranno
affidati dalla Presidenza;
- può scegliere tra i membri dell'Ordine Francescano
Secolare, consultato il Ministro Generale, alcuni
collaboratori che possano aiutarlo nel suo incarico;
- quando lo ritiene necessario, può chiedere alla
Presidenza l'assunzione di uno o più tecnici per i
lavori del Segretariato Generale.
TESORIERE - COMMISSIONE ECONOMICA - FINANZIAMENTO
Articolo 19
- Il Tesoriere o cassiere è francescano secolare
professo, non membro del CIOFS. E' nominato dalla Presidenza
per un periodo di 6 anni, con le seguenti
responsabilità:
- amministrare il fondo generale del CIOFS sotto la
direzione della Presidenza;
- operare tramite conto bancario e firmare gli assegni o
ordini di pagamento congiuntamente con il Ministro Generale o
altro membro secolare della Presidenza designato a tale fine;
- sollecitare con la collaborazione del Segretario Generale
le contribuzioni annuali dai Consigli nazionali che siano in
arretrato nei versamenti;
- presentare ogni anno, nella prima riunione di Presidenza,
la relazione delle entrate e dell'uscite del esercizio
precedente;
- presentare al Capitolo Generale una relazione completa
delle entrate e delle uscite;
- chiedere alla Presidenza, quando lo ritiene necessario,
l'assunzione di uno o più tecnici per i lavori di
contabilità.
- Il Tesoriere dovrà essere in possesso dei
requisiti professionali per l'esercizio dell'attività
di contabile (iscrizione all'albo).
- La Presidenza assumerà le opportune iniziative per
assicurare il Tesoriere contro i rischi connessi al maneggio
dei fondi del CIOFS.
Articolo 20
- La Presidenza costituirà una Commissione per
l'economia, di cui è membro di diritto il Tesoriere,
con le seguenti responsabilità:
- predisporre il preventivo annuale, che deve essere
approvato dalla Presidenza;
- aggiornare il preventivo segnalando la sua
praticabilità quanto all'affluenza dei contributi
necessari e ricercando le soluzioni alle carenze di versamenti
da parte dei Consigli nazionali che versano in
difficoltà economiche e proponendo, in tal caso, la
forma di redistribuzioni dell'onere fra gli altri Consigli,
secondo il principio della comunione dei beni;
- analizzare gli scostamenti verificatisi rispetto al
preventivo.
- La Presidenza può nominare in caso di
necessità uno o più esperti per la verifica dei
conti.
Articolo 21
- Per provvedere alle necessità della
Fraternità Internazionale, i Consigli nazionali e le
Fraternità dell'OFS dovranno tener presente e adempiere
ciò che stabilisce l'art. 25 della Regola e l'art. 30
delle Costituzioni Generali.
- Per coprire le spese del funzionamento della Presidenza e
del Segretariato, nonchè dell'attività propria
dei membri del Consiglio di Presidenza, una contribuzione
minima annuale "-pro capite-" dovrà essere
versata alla Tesoreria del CIOFS entro il primo semestre
dell'anno civile, senza escludere altre contribuzioni secondo
le possibilità di ogni Consiglio nazionale, in servizio
fraterno.
- La Presidenza del CIOFS promuoverà la creazione di
un "-fondo di solidarietà-", che
gestirà per sovvenire alle necessità più
urgenti delle Fraternità nazionali con manifesta
necessità.
ELEZIONI E DURATA DEGLI UFFICI
Consiglieri Internazionali
Articolo 22
- I Consiglieri Internazionali rappresentanti delle
Fraternità nazionali hanno un mandato di 6 anni. Sono
eletti dal rispettivo Consiglio nazionale del quale faranno
parte, in conformità con le Costituzioni Generali, il
presente Statuto e gli Statuti della Fraternità
nazionale che rappresentano.
- Nello stesso tempo i Consigli nazionali eleggeranno un
sostituto del Consigliere internazionale. Nel caso che il
Consigliere sia impedito ad assistere al Capitolo Generale il
sostituto adempie i compiti del Consigliere soltanto per la
durata del Capitolo. Il Consiglio nazionale interessato
informerà la Presidenza del CIOFS dell'impedimento e
della sostituzione.
- Per l'elezione dei Consiglieri Internazionali ai quali si
riferisce l'art. 4.2.b del presente Statuto, si
procederà:
- mediante proposta concordata fra tutte le
Fraternità nazionali interessate;
- quando le Fraternità interessate incontrano
difficoltà per arrivare a un accordo, la Presidenza
designerà il Consigliere fra i nominativi proposti,
dandone notizia ai Consigli interessati.
- I Consiglieri Internazionali e i sostituti eletti
dovranno essere confermati dalla Presidenza del CIOFS.
Articolo 23
I Consiglieri Internazionali potranno essere rieletti per
un secondo sessennio. Se avranno ottenuto almeno i 2/3 dei
voti dei presenti, i Consiglieri Internazionali potranno
essere rieletti per ulteriori successivi sessenni (cfr.
Cost. 79.3).
Articolo 24
- La richiesta di dimissioni dall'ufficio di
Consigliere Internazionale deve essere presentata per iscritto
al Consiglio nazionale che lo ha eletto. L'accettazione delle
dimissioni deve essere confermata dal Ministro Generale
dell'OFS.
- In caso di accoglimento delle dimissioni, come nel caso
che il Consigliere Internazionale venga eletto Consigliere di
Presidenza, la persona eletta dal Consiglio nazionale come
sostituto (Art. 22.2) assume il compito fino al termine del
mandato del Consigliere. Il Consiglio nazionale interessato
elegge entro 6 mesi un nuovo sostituto.
Consiglieri di Presidenza
Articolo 25
- Il Capitolo Generale dell'OFS elegge i membri
secolari della Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni
Generali e del presente Statuto.
- Per la loro elezione si devono tener presenti le seguenti
caratteristiche:
- competenza e disponibilità per trattare i problemi
dell'Ordine a livello internazionale;
- conoscenza, se possibile, di una seconda lingua fra
quelle di maggior uso oltre alla propria.
- Per la elezzione del Consigliere di Presidenza
rappresentante della Gi.Fra. valgono i requisiti di cui
all'art. 25.1-2 del presente Statuto.
- Per la elezione del Ministro Generale, del Vice Ministro
e dei Consiglieri di Presidenza si procederà in
applicazione del principio dell'Art. 78.1 delle Costituzioni
Generali: elezione per maggioranza assoluta nei due primi
scrutini e per ballotaggio in un eventuale terzo scrutinio.
- Per la eventuale rielezione del Ministro Generale e del
Vice Ministro si applica l'art. 79.1-2 delle Costituzioni
Generali. Per la eventuale rielezioni dei Consiglieri di
Presidenza si applica l'art. 79.3-4.
- Se il Ministro Generale eletto non è presente in
Capitolo, deve essere convocato con carattere di urgenza.
Se non può rendersi presente, sarà chiesta la
sua accettazione con il mezzo più efficace e
attendibile. Ottenuta l'accettazione, il Capitolo continua
sotto la presidenza del Vice Ministro o, in mancanza, del
Consigliere di Presidenza più anziano per professione
nell'OFS.
- Il mandato dei Consiglieri di Presidenza dura 6 anni
(cfr. Cost. 79.2+4).
PROVVEDIMENTI IN CASO DI VACANZA E RIMOZIONE DEI
CONSIGLIERI INTERNAZIONALE E DI PRESIDENZA
Uffici vacanti
Articolo 26
- Quando l'ufficio del Ministro Generale rimane vacante
per un impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro
ne assume le funzioni:
- se sono trascorsi 4 anni dalla elezione del Ministro
Generale, fino al termine del periodo per il quale fu eletto;
- se non sono trascorsi 4 anni dalla elezione, fino alla
celebrazione del Capitolo Generale elettivo, che dovrà
convocare con il consenso del Consiglio di Presidenza entro 6
mesi dalla data nella quale l'ufficio rimase vacante (cfr.
Cost. 81.1).
- Per succedere al Vice Ministro, il Consiglio di
Presidenza elegge un fratello fra i propri membri, con
validità fino al seguente Capitolo Generale elettivo
(cfr. Cost.
81.1).
- Vacante l'ufficio di un Consigliere di Presidenza, questa
elegge uno dei Consiglieri Internazionali della stessa area,
con validità fino al seguente Capitolo Generale
elettivo (cfr. Cost. 81.2).
Rimozioni
Articolo 27
- Nel caso che un Consigliere Internazionale sia
inadempiente ai propri doveri, in forma o maniera continuata,
il Ministro Generale stabilirà un dialogo fraterno con
l'interessato e se del caso promuoverà la rimozione con
il consenso della Presidenza, espresso mediante voto segreto,
informandone il Consiglio o i Consigli nazionali interessati
(cfr. Cost. 84.3 e 93.6).
- Nel caso di grave inadempienza di un Consigliere di
Presidenza, il Ministro Generale stabilirà un dialogo
fraterno con l'interessato e se del caso promuoverà la
rimozione con il consenso della Presidenza, espresso mediante
voto segreto.
- Se si tratta del Ministro Generale, i Consiglieri di
Presidenza manifesteranno le loro preoccupazioni in dialogo
fraterno con lui. Se non ne deriverà un risultato
positivo, i Consiglieri di Presidenza solleciteranno
l'intervento della Unione dei Ministri Generali del Primo
Ordine e del TOR, mediante la visita pastorale, e se del caso
proporranno la rimozione del Ministro Generale (cfr. Cost.
84.5).
VISITA FRATERNA E PASTORALE DEL MINISTRO GENERALE E DEGLI
ASSISTENTI GENERALI
Articolo 28
- Le visite fraterna e pastorale saranno effettuate
secondo lo spirito della Regola, le disposizioni delle
Costituzioni Generali (artt. 92-95), il presente Statuto e lo
Statuto per l'Assistenza Spirituale e Pastorale all'OFS.
- Per un migliore svolgimento delle visite, sia fraterna
che pastorale, i visitatori le prepareranno con anticipo
provvedendo:
- a informarsi delle visite precedenti;
- a comunicare ai Consigli interessati il programma e
l'oggetto della visita;
- a sollecitare una relazione preventiva al Consiglio della
Fraternità nazionale con i dati statistici e generali
dell'OFS nel proprio ambito;
- ad essere aperti ai suggerimenti della Fraternità
visitate per il suo migliore svolgimento.
- Il visitatore non potrà prendere decisioni su
materie che richiedano deliberazioni collegiali della
Presidenza, a norma delle Costituzioni Generali e del presente
Statuto. In tal caso, informerà la Presidenza e la
visita, se necessario, resterà aperta.
- Il visitatore redigerà, di norma entro i due mesi
successivi, una relazione della visita, con le sue
raccomandazioni, indirizzandola al Consiglio interessato e
alla Presidenza CIOFS.
Tali relazioni debbono essere scambiate fra i visitatori
fraterno e pastorale e conservate nel Segretariato generale,
in archivio appropriato e riservato.
- La Presidenza, trascorso un adeguato lasso di tempo
chiederà notizia delle deliberazioni e delle decisioni
di competenza del Consiglio visitato e veglierà, sempre
in accordo con il Consiglio della Fraternità visitata,
sull'adempimento delle decisioni prese come conseguenza delle
visite.
APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO
Articolo 29
L`approvazione e le modifiche dello Statuto della
Fraternità Internazionale:
- sono di competenza del Capitolo Generale previa
consultazione dei Consigli nazionali;
- devono essere confermate dalla Unione dei Ministri
Generali del Primo Ordine e del TOR (cfr. Cost. 6.1).
Sommario
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