San Damiano

Centro Provinciale OFS GIFRA
Fraternità Francescana di Termini Imerese

www.sandamiano.3000.it »

Home ^
Benvenuti in Fraternità! >

Home Indice Info Sito Contatti Links Aggiornamenti
 

STATUTO DELLA FRATERNITÁ INTERNAZIONALE DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Lettera di Conferma
STATUTO DELLA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (FIOFS)
Introduzione
La fraternità internazionale
Il consiglio internazionale
Il capitolo generale dell'OFS
La presidenza del CIOFS
Segretariato generale
Tesoriere - Commissione economica - Finanziamento
Elezioni e durata degli uffici
Provvedimenti in caso di vacanza e rimozione Dei consiglieri internazionale e di presidenza
Visita fraterna e pastorale Del ministro generale e degli assistenti generali
Approvazione e modifiche del presente statuto

CONFERENZA DEI MINISTRI GENERALI
DELLE QUATTRO FAMIGLIE FRANCESCANE

Ministro gen. OFM -- Tel. 632.241
Ministro gen. OFMCap. -- Tel. 4740.643
Ministro gen. OFMConv. -- Tel. 6794.178
Ministro gen. TOR -- Tel 6792.800

Roma, 30 dicembre 1994

Distinta Sorella
Emanuela DE NUNZIO
Ministra Generale O.F.S.
Via Pomponia Grecina, 31
00145 ROMA

Sorella carissima.
Pace e Bene nel Signore!

La Conferenza dei Ministri Generali delle quattro Famiglie Francescane, nella riunione del 28 dicembre 1994, dopo aver esaminato lo Statuto della FIOFS, ha apportato le seguenti modifiche:

1) Art. 5 La Presidenza internazionale, in consultazione con i Consigli nazionali dell'OFS dei paesi dove esiste la GiFra, determina il numero e il metodo di elezione dei Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra.

2) Art. 23 I Consiglieri internazionali potranno essere rieletti per un secondo sessennio. Se avranno ottenuto almeno i 2/3 dei voti dei presenti (...) i Consiglieri internazionali potranno essere rieletti per ulteriori successivi sessenni.

Con tali modifiche i Ministri Generali confermano lo Statuto della Fraternità Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare (FIOFS).
Detto Statuto andrà in vigore dal 1ø gennaio 1995.
Con fraterni e cordiali saluti.

Fr. John Corriveau OFM Cap
Ministro Generale
Presidente di turno della Conferenza dei
Ministri Generali delle quattro Famiglie Francescane


STATUTO DELLA
FRATERNITÀ INTERNAZIONALE
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
(FIOFS)

INTRODUZIONE

L'Ordine Francescano Secolare è una associazione pubblica nella Chiesa cattolico-Romana e "-si articola in Fraternità a vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale-" ( Reg. 20), coordinate fra loro in conformità con le prescrizioni della Regola e delle Costituzioni Generali.

Ciascuna delle Fraternità ha propria personalità giuridica nella Chiesa, come associazione pubblica (cfr. Cost. 1.5).

Pertanto, l'Ordine Francescano Secolare stabilisce e adotta il presente Statuto per promuovere la vita della Fraternità Internazionale e, specificamente, per provvedere alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

LA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE

Definizione e organizzazione

Articolo 1

    La Fraternità Internazionale:
  1. è formata dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa (cfr. Reg. 2; Cost. 69.1);
  2. è guidata e animata dal Ministro Generale (o Presidente Internazionale), con il Consiglio Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare (CIOFS), che congiuntamente vegliano sulla osservanza e adempimento della Regola, delle Constituzioni Generali e del Rituale (cfr. Cost. 69.2; 92.2);
  3. si organizza e opera in conformità con la Regola, le Costituzioni Generali, il Rituale e il presente Statuto (cfr. Cost. 69.1);
  4. ha sede in Roma, Italia, e la sua denominazione ufficiale è ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS;
  5. le sue lingue ufficiali per communicazione e corrispondenza sono: francese, inglese, italiano e spagnolo.

Organi di governo della Fraternità Internazionale

Articolo 2

    Sono organi di governo della Fraternità Internazionale dell'OFS:
    -- il Consiglio Internazionale;
    -- la Presidenza del Consiglio Internazionale (il consiglio esecutivo);
    -- il Ministro Generale (o Presidente Internazionale).

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE

Composizione

Articolo 3

    Il Consiglio Internazionale (cfr. Cost. 70.1) è composto da: -- rappresentanti secolari delle Fraternità nazionali dell'OFS;
    -- i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
    -- rappresentanti della Gioventù Francescana (Gi.Fra.);
    -- i quattro Assistenti Generali dell'OFS, anche in rappresentanza degli assistenti spirituali.

Articolo 4 Consiglieri internazionali

    Il numero dei Consiglieri Internazionali secolari resta stabilito secondo i seguenti criteri:
  1. Ogni Fraternità nazionale, formalmente costituita dalla Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni Generali (cfr. Cost. 65.1-2), ha diritto a un rappresentante nel Consiglio Internazionale.
  2. Per le Fraternità nazionali emergenti, la rappresentanza nel CIOFS può essere assicurata, con l'approvazione della Presidenza:
    1. tramite il Consigliere internazionale di una Fraternità nazionale vicina;
    2. oppure mediante la costituzione di un gruppo di Fraternità nazionali che presentano situazioni e caratteristiche similari. Il gruppo avrà diritto ad un Consigliere internazionale. Per assicurare una equa rappresentanza nel CIOFS, le Fraternità nazionali interessate proporranno altresì alla Presidenza del CIOFS il metodo di rotazione o di alternanza fra loro.

Articolo 5 Consiglieri Gi.Fra.

    La Presidenza Internazionale, in consultazione con i Consigli nazionali dell'OFS dei paesi dove esiste la Gi.Fra., determina il numero e il metodo di elezione dei Consiglieri internazionali rappresentanti della Gi.Fra..

Fini e competenze del CIOFS

Articolo 6

    I fini e i compiti del CIOFS sono (cfr. Cost. 71):
  1. promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito di S. Francesco d'Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo intero;
  2. rafforzare nello spirito di aiuto fraterno il vincolo di comunione, di collaborazione e interrelazione, di condivisione tra le Fraternità nazionali e tra Fraternità nazionali che presentino situazioni, esigenze o problematiche comuni e che si ragruppano in modi diversi (p.e. "-conferenze-" di responsabili, incontri, congressi); rendere operante l'interdipendenza e la reciprocità dell'OFS tra i vari livelli di Fraternità; accrescere il senso dell'unità, nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, e la consapevolezza di una particolare responsabilità nei confronti di tutto l'Ordine (cfr. Cost. 30.1);
  3. armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana;
  4. contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la presenza attiva dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società;
  5. intervenire con spirito di servizio, tramite la propria Presidenza, secondo le circostanze e la prudente valutazione della stessa, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'OFS;
  6. rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione tra l'OFS e gli altri rami della Famiglia Francescana e altresì con le Organizzazioni e Associazioni ecclesiali e con le istituzioni civili che difendono gli stessi valori.

Articolo 7

    I compiti dei Consiglieri Internazionali dell'OFS sono:
  1. partecipare al Capitolo Generale;
  2. parlare in Capitolo Generale in nome della Fraternità Nazionale che rappresentano ed esporre ciò che è stato loro affidato per decisione del Consiglio della rispettiva Fraternità nazionale;
  3. informare la stessa Fraternità nazionale delle decisioni e delle iniziative prese dal Capitolo Generale;
  4. mantenere frequenti e regolari contatti di comunicazione e di dialogo con la Presidenza del CIOFS, con il Ministro Generale e con il Segretariato;
  5. presentare al Capitolo Generale, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza, la relazione preparata e approvata dal rispettivo Consiglio nazionale, inclusi i dati statistici aggiornati.
  6. i compiti descritti valgono, con gli opportuni adattamenti, per i Consiglieri Internazionali rappresentanti della Gi.Fra..

IL CAPITOLO GENERALE DELL'OFS

Definizione e competenze

Articolo 8

  1. Il Consiglio Internazionale, riunito in Assemblea, costituisce il Capitolo Generale dell'Ordine (cfr Cost. 70.3).
  2. Sono membri di pieno diritto del Capitolo Generale i Consiglieri Internazionali indicati all'art. 3 del presente Statuto.
    Nel caso di Capitolo elettivo sono membri sia la Presidenza uscente sia quella subentrante.
  3. Il Capitolo Generale:
    1. ha potere legislativo, deliberativo e elettivo (cfr. Cost. 70.3) esercitato nella forma e nei limiti della Regola, delle Costituzioni e del presente Statuto;
    2. emana disposizioni e orientamenti per lo svolgimento della vita dell'OFS;
    3. ha la competenza di dare l'interpretazione pratica delle Costituzioni Generali (cfr. Cost. 5.2);
    4. chiarisce e risolve i quesiti e/o i problemi che gli vengono sottoposti;
    5. fissa la quota "-pro capite-" per la contribuzione economica annuale. La Presidenza può ammettere una deroga in casi eccezionali che avrà come risultato una percentuale di riduzione sulla quota da pagare;
    6. quando è elettivo, elegge il Ministro Generale e i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
    7. viene convocato dal Ministro Generale, con il consenso dei membri della Presidenza. La convocazione è fatta con un anticipo preferibilmente di 6 mesi e comunque non inferiore a 3 mesi e mediante comunicazioni nelle lingue ufficiali del Consiglio Internazionale (cfr. Cost. 74.2b; Statuto FIOFS 1.5);
    8. si riunisce in sessione plenaria almeno una volta ogni 3 anni;
    9. Si riunisce con carattere elettivo ogni 6 anni (cfr. Cost. 70.4).
  4. Al Capitolo Generale possono essere invitati, a giudizio della Presidenza, esperti con funzione consultiva.
  5. Il Capitolo Generale si svolgerà in conformità con un proprio Regolamento.

Decisioni e votazioni

Articolo 9

  1. Le deliberazioni (accordi, decisioni) prese dal Capitolo Generale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti (cfr. CIC 119).
  2. Hanno carattere solo indicativo le proposte votate come suggerimenti o "-desiderata-", che richiedono ulteriore riflessione da parte della Presidenza o di apposite Commissioni di studio nominate dalla Presidenza.

LA PRESIDENZA DEL CIOFS

Definizione e competenze

Articolo 10

    La Presidenza è l'organo esecutivo del CIOFS.

Articolo 11

    La Presidenza del CIOFS è composta da (cfr. Cost. 72): -- il Ministro Generale;
    -- il Vice Ministro;
    -- sei Consiglieri Internazionali secolari eletti in rappresentanza delle aree linguistiche individuate in ogni Capitolo Generale elettivo;
    -- un membro della Gioventù Francescana;
    -- i quattro Assistenti Generali dell'OFS.

Articolo 12

    I compiti della Presidenza del CIOFS sono:
  1. coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale (cfr. Cost. 73.a);
  2. impegnarsi con i Consigli nazionali e con i Consiglieri Internazionali per il conseguimento dei fini del CIOFS;
  3. identificare i criteri per la realizzazione della formazione e preparazione adeguata dei responsabili, dei formatori e degli assistenti spirituali;
  4. chiarire i punti specifici delle Costituzioni Generali con validità fino al successivo Capitolo Generale (cfr. Cost. 5.2-3);
  5. ricorrere a una votazione per corrispondenza nel caso che la Presidenza dovesse consultare il Consiglio Internazionale per un quesito che esorbita dalle sue competenze e se il Capitolo non può essere convocato. (Per la validità della votazione è necessario ottenere il consenso della maggioranza assoluta delle risposte pervenute, sempre chè abbia risposto almeno più della metà degli aventi diritto. In questi casi la Presidenza deve utilizzare i mezzi necessari per garantire la natura segreta della votazione);
  6. favorire e promuovere la collaborazione con altre associazioni di apostolato nella Chiesa (cfr. Cost. 100.2);
  7. vegliare che siano garantiti i diritti propri della Fraternitá Internazionale davanti all'ordinamento civile;
  8. dare l'assenso al Ministro Generale per la convocazione del Capitolo Generale (cfr. Cost. 74.2.b);
  9. far eseguire le decisioni del Capitolo Generale (cfr. Cost. 73.b);
  10. occuparsi delle Fraternità emergenti (cfr. Cost. 46.3) curando il loro impianto, crescita e maturazione, normalmente tramite il Consigliere di Presidenza particolarmente interessato;
  11. approvare la costituzione delle nuove Fraternità nazionali (cfr. Cost. 65.2);
  12. approvare gli Statuti nazionali (cfr. Cost. 6.2);
  13. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità nazionali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono;
  14. prendere decisioni risolutive su eventuali problemi urgenti, relativi al maggior bene dell'OFS e non previsti nelle Costituzioni Generali e nel presente Statuto, informandone il Consiglio nazionale interessato e il successivo Capitolo Generale (cfr. Cost. 73.c);
  15. esaminare e decidere tutte le vertenze che possano nascere in seno alle Fraternità ai vari livelli, sempre che siano state definite dai Consigli dei livelli inferiori. La decisione della materia trattata potrà essere impugnata solo davanti alla S. Sede (cfr. Cost. 59 e 84.4);
  16. intervenire, e se del caso decidere, per la risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'Ordine, su richiesta dei Consigli nazionali o per propria iniziativa quando la Presidenza lo ritenga necessario;
  17. distribuire le responsabilità di comunicazione tra i Consiglieri di Presidenza e i Consigli nazionali che sono compresi nelle rispettive aree di responsabilitá;
  18. decidere oltre le attribuzioni del Ministro Generale, la concessione di poteri di rappresentanza legale, che ritenga opportuni, ai Consiglieri di Presidenza;
  19. costituire le commissioni ritenute necessarie per il conseguimento dei fini e obiettivi fissati dal Capitolo Generale per il sessennio;
  20. garantire e approvare la traduzione adeguata dei documenti ufficiali dell'OFS;
  21. chiedere Assistenti Generali idonei e preparati ai rispettivi Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, ai quali compete la nomina, sentito questo stesso Consiglio di Presidenza (cfr. Cost. 89.2 e 90; Stat. Assist. 6.2 e 15);
  22. nominare i Consiglieri Internazionali della Gi.Fra. secondo i criteri contenuti nell'Art. 5;
  23. nominare il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri responsabili necessari per lo svolgimento degli incarichi del Consiglio internazionale;
  24. designare il Segretario e gli altri responsabili del Capitolo Generale.

Articolo 13

    Il Ministro Generale dell'OFS è:
  1. il segno visibile ed effettivo dell`unità e comunione nell'Ordine Francescano Secolare (cfr. Cost. 74.2.c);
  2. il segno della reciprocità vitale tra l'OFS e il Primo Ordine Francescano e il TOR, nonchè con gli altri rami della Famiglia Francescana (cfr. Cost. 74.2.c);

Articolo 14

    I compiti del Ministro Generale sono:
  1. rappresentare l'Ordine Francescano Secolare presso ciascun Ministro Generale e presso l'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR (cfr. Cost. 74.2.c);
  2. curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti Generali (cfr. Cost. 74.2.c);
  3. rappresentare l'OFS dinanzi alla Santa Sede, salvo quanto previsto nelle Costituzioni Generali in art. 87.2;
  4. rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche e civili ( Cost. 74.2.d);
  5. convocare le riunioni della Presidenza e presiederne le sessioni (cfr. Cost. 74.2.a);
  6. vegliare sulla esecuzione di compiti eventualmente affidati ai Consiglieri della Presidenza;
  7. convocare, con il consenso della Presidenza, le riunioni del Capitolo Generale e presiederne le sessioni (cfr. Cost. 74.2.b);
  8. effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali, personalmente o mediante un delegato membro secolare del CIOFS ( Cost. 74.2.e);
  9. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali, personalmente o tramite un delegato membro secolare del CIOFS ( Cost. 74.2.f);
  10. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale all'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR ( Cost. 74.2.g);
  11. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza ( Cost. 74.2.h);
  12. firmare i documenti ufficiali della Fraternità Internazionale dell'OFS (cfr. Cost. 74.2.i);
  13. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti della Fraternità Internazionale davanti all'ordinamento civile ( Cost. 74.2.l);
  14. affidare al Segretariato Generale le attribuzioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni della Presidenza e del Capitolo Generale nei limiti delle responsabilità proprie del Segretariato;
  15. presentare al Capitolo Generale una panoramica sulla situazione dell'Ordine a livello mondiale, una relazione dell'attività del CIOFS e della Presidenza e dello stato dei conti.

Articolo 15

    Sono compiti del Vice Ministro Generale (cfr. Cost. 52.1):
  1. collaborare con il Ministro in spirito fraterno e affiancarlo nello svolgimento del suo servizio;
  2. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Capitolo e/o dalla Presidenza;
  3. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità in caso di assenza o impedimento temporaneo;
  4. assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante ai sensi di quanto dispone l'art. 81.1 delle Costituzioni Generali.

Articolo 16

  1. Sono compiti dei Consiglieri di Presidenza :
    1. condividere, in spirito di collegialità, la responsabilità del Ministro Generale nei compiti di animazione e guida di tutto l'Ordine (cfr. Cost. 74.1);
    2. partecipare alle riunioni della Presidenza e al Capitolo Generale;
    3. mantenere comunicazione continua con i Consiglieri internazionali e con i Consigli Nazionali dell'area della sua responsabilità;
    4. favorire i contatti internazionali nell'area della sua responsabilità;
    5. esercitare le funzioni che gli sono state affidate dalla Presidenza.
  2. La Presidenza, se il caso lo richiede, può affidare l'aiuto dell'animazione delle Fraternità nazionali al Consigliere dell'area.
  3. La Presidenza può affidare a uno dei Consiglieri di Presidenza il coordinamento di eventuali Congressi, riunioni, ecc. tra le Fraternità nazionali della rispettiva area, collaborando attivamente alla loro organizzazione.

Riunioni

Articolo 17

  1. La Presidenza si riunisce almeno una volta all'anno o quando almeno la terza parte dei membri lo richiedono.
  2. Per la validità delle deliberazioni della Presidenza si richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri secolari e di un Assistente Generale.
  3. Alle riunioni della Presidenza possono essere invitati con funzioni consultive e di informazione Consiglieri Internazionali, consulenti e osservatori, che abbandoneranno l'aula al momento delle deliberazioni e votazioni.
  4. Il Segretario Generale e il Tesoriere partecipano alle riunioni della Presidenza, senza voce deliberativa.

SEGRETARIATO GENERALE

Articolo 18

  1. Il Consiglio Internazionale ha un proprio Segretariato la cui struttura e sede è fissata dalla Presidenza, tenendo presente le esigenze dell'ufficio.
  2. Il Segretariato sarà affidato alle cure del Segretario Generale. In esso si realizzano sotto la direzione del Ministro Generale le funzioni amministrative ordinarie, si custodiscono gli atti dei Capitoli Generali e delle riunioni della Presidenza, le copie dei documenti e l'archivio dell'Ordine Francescano Secolare.
  3. Il Segretario Generale:
    1. è francescano secolare professo, non membro del CIOFS;
    2. è nominato dalla Presidenza per un periodo di sei anni;
    3. redige gli atti dei Consigli di Presidenza inviandoli ai rispettivi destinatari;
    4. tiene aggiornato l'archivio dell'Ordine;
    5. comunica gli avvenimenti più rilevanti alle Fraternità nazionali e agli ambiti ecclesiali e/o sociali;
    6. adempie tutti gli altri incarichi che gli saranno affidati dalla Presidenza;
    7. può scegliere tra i membri dell'Ordine Francescano Secolare, consultato il Ministro Generale, alcuni collaboratori che possano aiutarlo nel suo incarico;
    8. quando lo ritiene necessario, può chiedere alla Presidenza l'assunzione di uno o più tecnici per i lavori del Segretariato Generale.

TESORIERE - COMMISSIONE ECONOMICA - FINANZIAMENTO

Articolo 19

  1. Il Tesoriere o cassiere è francescano secolare professo, non membro del CIOFS. E' nominato dalla Presidenza per un periodo di 6 anni, con le seguenti responsabilità:
    1. amministrare il fondo generale del CIOFS sotto la direzione della Presidenza;
    2. operare tramite conto bancario e firmare gli assegni o ordini di pagamento congiuntamente con il Ministro Generale o altro membro secolare della Presidenza designato a tale fine;
    3. sollecitare con la collaborazione del Segretario Generale le contribuzioni annuali dai Consigli nazionali che siano in arretrato nei versamenti;
    4. presentare ogni anno, nella prima riunione di Presidenza, la relazione delle entrate e dell'uscite del esercizio precedente;
    5. presentare al Capitolo Generale una relazione completa delle entrate e delle uscite;
    6. chiedere alla Presidenza, quando lo ritiene necessario, l'assunzione di uno o più tecnici per i lavori di contabilità.
  2. Il Tesoriere dovrà essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di contabile (iscrizione all'albo).
  3. La Presidenza assumerà le opportune iniziative per assicurare il Tesoriere contro i rischi connessi al maneggio dei fondi del CIOFS.

Articolo 20

  1. La Presidenza costituirà una Commissione per l'economia, di cui è membro di diritto il Tesoriere, con le seguenti responsabilità:
    1. predisporre il preventivo annuale, che deve essere approvato dalla Presidenza;
    2. aggiornare il preventivo segnalando la sua praticabilità quanto all'affluenza dei contributi necessari e ricercando le soluzioni alle carenze di versamenti da parte dei Consigli nazionali che versano in difficoltà economiche e proponendo, in tal caso, la forma di redistribuzioni dell'onere fra gli altri Consigli, secondo il principio della comunione dei beni;
    3. analizzare gli scostamenti verificatisi rispetto al preventivo.
  2. La Presidenza può nominare in caso di necessità uno o più esperti per la verifica dei conti.

Articolo 21

  1. Per provvedere alle necessità della Fraternità Internazionale, i Consigli nazionali e le Fraternità dell'OFS dovranno tener presente e adempiere ciò che stabilisce l'art. 25 della Regola e l'art. 30 delle Costituzioni Generali.
  2. Per coprire le spese del funzionamento della Presidenza e del Segretariato, nonchè dell'attività propria dei membri del Consiglio di Presidenza, una contribuzione minima annuale "-pro capite-" dovrà essere versata alla Tesoreria del CIOFS entro il primo semestre dell'anno civile, senza escludere altre contribuzioni secondo le possibilità di ogni Consiglio nazionale, in servizio fraterno.
  3. La Presidenza del CIOFS promuoverà la creazione di un "-fondo di solidarietà-", che gestirà per sovvenire alle necessità più urgenti delle Fraternità nazionali con manifesta necessità.

ELEZIONI E DURATA DEGLI UFFICI

Consiglieri Internazionali

Articolo 22

  1. I Consiglieri Internazionali rappresentanti delle Fraternità nazionali hanno un mandato di 6 anni. Sono eletti dal rispettivo Consiglio nazionale del quale faranno parte, in conformità con le Costituzioni Generali, il presente Statuto e gli Statuti della Fraternità nazionale che rappresentano.
  2. Nello stesso tempo i Consigli nazionali eleggeranno un sostituto del Consigliere internazionale. Nel caso che il Consigliere sia impedito ad assistere al Capitolo Generale il sostituto adempie i compiti del Consigliere soltanto per la durata del Capitolo. Il Consiglio nazionale interessato informerà la Presidenza del CIOFS dell'impedimento e della sostituzione.
  3. Per l'elezione dei Consiglieri Internazionali ai quali si riferisce l'art. 4.2.b del presente Statuto, si procederà:
    1. mediante proposta concordata fra tutte le Fraternità nazionali interessate;
    2. quando le Fraternità interessate incontrano difficoltà per arrivare a un accordo, la Presidenza designerà il Consigliere fra i nominativi proposti, dandone notizia ai Consigli interessati.
  4. I Consiglieri Internazionali e i sostituti eletti dovranno essere confermati dalla Presidenza del CIOFS.

Articolo 23

    I Consiglieri Internazionali potranno essere rieletti per un secondo sessennio. Se avranno ottenuto almeno i 2/3 dei voti dei presenti, i Consiglieri Internazionali potranno essere rieletti per ulteriori successivi sessenni (cfr. Cost. 79.3).

Articolo 24

  1. La richiesta di dimissioni dall'ufficio di Consigliere Internazionale deve essere presentata per iscritto al Consiglio nazionale che lo ha eletto. L'accettazione delle dimissioni deve essere confermata dal Ministro Generale dell'OFS.
  2. In caso di accoglimento delle dimissioni, come nel caso che il Consigliere Internazionale venga eletto Consigliere di Presidenza, la persona eletta dal Consiglio nazionale come sostituto (Art. 22.2) assume il compito fino al termine del mandato del Consigliere. Il Consiglio nazionale interessato elegge entro 6 mesi un nuovo sostituto.

Consiglieri di Presidenza

Articolo 25

  1. Il Capitolo Generale dell'OFS elegge i membri secolari della Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni Generali e del presente Statuto.
  2. Per la loro elezione si devono tener presenti le seguenti caratteristiche:
    1. competenza e disponibilità per trattare i problemi dell'Ordine a livello internazionale;
    2. conoscenza, se possibile, di una seconda lingua fra quelle di maggior uso oltre alla propria.
  3. Per la elezzione del Consigliere di Presidenza rappresentante della Gi.Fra. valgono i requisiti di cui all'art. 25.1-2 del presente Statuto.
  4. Per la elezione del Ministro Generale, del Vice Ministro e dei Consiglieri di Presidenza si procederà in applicazione del principio dell'Art. 78.1 delle Costituzioni Generali: elezione per maggioranza assoluta nei due primi scrutini e per ballotaggio in un eventuale terzo scrutinio.
  5. Per la eventuale rielezione del Ministro Generale e del Vice Ministro si applica l'art. 79.1-2 delle Costituzioni Generali. Per la eventuale rielezioni dei Consiglieri di Presidenza si applica l'art. 79.3-4.
  6. Se il Ministro Generale eletto non è presente in Capitolo, deve essere convocato con carattere di urgenza.
    Se non può rendersi presente, sarà chiesta la sua accettazione con il mezzo più efficace e attendibile. Ottenuta l'accettazione, il Capitolo continua sotto la presidenza del Vice Ministro o, in mancanza, del Consigliere di Presidenza più anziano per professione nell'OFS.
  7. Il mandato dei Consiglieri di Presidenza dura 6 anni (cfr. Cost. 79.2+4).

PROVVEDIMENTI IN CASO DI VACANZA E RIMOZIONE DEI CONSIGLIERI INTERNAZIONALE E DI PRESIDENZA

Uffici vacanti

Articolo 26

  1. Quando l'ufficio del Ministro Generale rimane vacante per un impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume le funzioni:
    1. se sono trascorsi 4 anni dalla elezione del Ministro Generale, fino al termine del periodo per il quale fu eletto;
    2. se non sono trascorsi 4 anni dalla elezione, fino alla celebrazione del Capitolo Generale elettivo, che dovrà convocare con il consenso del Consiglio di Presidenza entro 6 mesi dalla data nella quale l'ufficio rimase vacante (cfr. Cost. 81.1).
  2. Per succedere al Vice Ministro, il Consiglio di Presidenza elegge un fratello fra i propri membri, con validità fino al seguente Capitolo Generale elettivo (cfr. Cost. 81.1).
  3. Vacante l'ufficio di un Consigliere di Presidenza, questa elegge uno dei Consiglieri Internazionali della stessa area, con validità fino al seguente Capitolo Generale elettivo (cfr. Cost. 81.2).

Rimozioni

Articolo 27

  1. Nel caso che un Consigliere Internazionale sia inadempiente ai propri doveri, in forma o maniera continuata, il Ministro Generale stabilirà un dialogo fraterno con l'interessato e se del caso promuoverà la rimozione con il consenso della Presidenza, espresso mediante voto segreto, informandone il Consiglio o i Consigli nazionali interessati (cfr. Cost. 84.3 e 93.6).
  2. Nel caso di grave inadempienza di un Consigliere di Presidenza, il Ministro Generale stabilirà un dialogo fraterno con l'interessato e se del caso promuoverà la rimozione con il consenso della Presidenza, espresso mediante voto segreto.
  3. Se si tratta del Ministro Generale, i Consiglieri di Presidenza manifesteranno le loro preoccupazioni in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriverà un risultato positivo, i Consiglieri di Presidenza solleciteranno l'intervento della Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, mediante la visita pastorale, e se del caso proporranno la rimozione del Ministro Generale (cfr. Cost. 84.5).

VISITA FRATERNA E PASTORALE DEL MINISTRO GENERALE E DEGLI ASSISTENTI GENERALI

Articolo 28

  1. Le visite fraterna e pastorale saranno effettuate secondo lo spirito della Regola, le disposizioni delle Costituzioni Generali (artt. 92-95), il presente Statuto e lo Statuto per l'Assistenza Spirituale e Pastorale all'OFS.
  2. Per un migliore svolgimento delle visite, sia fraterna che pastorale, i visitatori le prepareranno con anticipo provvedendo:
    1. a informarsi delle visite precedenti;
    2. a comunicare ai Consigli interessati il programma e l'oggetto della visita;
    3. a sollecitare una relazione preventiva al Consiglio della Fraternità nazionale con i dati statistici e generali dell'OFS nel proprio ambito;
    4. ad essere aperti ai suggerimenti della Fraternità visitate per il suo migliore svolgimento.
  3. Il visitatore non potrà prendere decisioni su materie che richiedano deliberazioni collegiali della Presidenza, a norma delle Costituzioni Generali e del presente Statuto. In tal caso, informerà la Presidenza e la visita, se necessario, resterà aperta.
  4. Il visitatore redigerà, di norma entro i due mesi successivi, una relazione della visita, con le sue raccomandazioni, indirizzandola al Consiglio interessato e alla Presidenza CIOFS.
    Tali relazioni debbono essere scambiate fra i visitatori fraterno e pastorale e conservate nel Segretariato generale, in archivio appropriato e riservato.
  5. La Presidenza, trascorso un adeguato lasso di tempo chiederà notizia delle deliberazioni e delle decisioni di competenza del Consiglio visitato e veglierà, sempre in accordo con il Consiglio della Fraternità visitata, sull'adempimento delle decisioni prese come conseguenza delle visite.

APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO

Articolo 29

    L`approvazione e le modifiche dello Statuto della Fraternità Internazionale:
    1. sono di competenza del Capitolo Generale previa consultazione dei Consigli nazionali;
    2. devono essere confermate dalla Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR (cfr. Cost. 6.1).

Sommario

 
Menu Navigazione

Sommario  ¤

» Utilità
Mailing List ·
Info Sito ·
Down Load ·
Posta ·

OFS
Noviziato OFS ·
Indice ·

GIFRA
Noviziato GIFRA ·
Index ·

ARALDINI
Index ·

INIZIAZIONE
Primo Anno ·
Secondo Anno ·
Terzo Anno ·
Index ·

 

html source HTML tutorial www.htmlsource.com

 


Ricerca qui


Ricerca Avanzata : HTMLSource HTML Tutorial Search brought to you by the indecently lovely [Atomz.com]

 

> Homepage ^ Top ^ © 2001 San Damiano