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continua......
Se formalmente manca un mese alla data
entro la quale dovranno essere pubblicate le modifiche al d.lgs.81/08
(scadenza della delega entro il 16 Agosto 2009), sostanzialmente i
giorni sono molti meno per la redazione finale del testo, tenuto conto
che il decreto per essere varato definitivamente dovrà ricevere una
doppia approvazione (prima e seconda lettura) da parte del Consiglio dei
Ministri, prima della scadenza finale.
Dopo i lavori all’avviso
comune, le audizioni parlamentari e il negoziato con la Confapi per
l’elaborazione dell’Accordo interconfederale in tema di rappresentanza e
pariteticità, attraverso il quale si è concretizzato, regolandone le
modalità di esercizio, il modello previsto nel d.lgs.81/08, relativo
alla certezza della figura del RLS/RLST e del Fondo introdotto all’art.52,
il nostro impegno è proseguito nel continuare a sostenere, lavorando
costantemente anche sul piano dell’elaborazione testuale, le proposte da
noi redatte, alla luce del decreto “correttivo” del 27 marzo u.s..
Le iniziative unitarie
realizzate fino ad oggi sul territorio, in linea con l’azione da noi
svolta sul livello nazionale, incentrate non su posizioni di chiusura di
natura ideologica, ma sul porre l’attenzione ai temi, argomentando le
critiche e proponendo modifiche, continua ad essere il metodo di
pressione riguardo il Ministero. Anche la pregiudiziale posta dalle
Regioni, in specifico nei riguardi degli artt.2 bis e 15 bis,
di non accettare la prosecuzione di alcun negoziato (preparato sul
livello tecnico) se non ci fosse stata la certezza della loro
cancellazione, ha ulteriormente contribuito a rafforzare il fronte di
coloro che hanno ritenuto fondamentale impegnarsi in concreto (noi tra
questi, fin da subito, anche fronteggiando le iniziali perplessità) in
un azione di confronto costruttivo e propositivo sul merito delle
questioni, anziché alzare un muro di contrasto non dialettico e di freno
involutivo.
Il lavoro in queste ore,
pertanto, prosegue serrato, visto il ridursi dei tempi e dei tanti
interventi ancora da compiere sul testo. Tenuto conto che nelle prossime
ore sicuramente ulteriori significativi interventi saranno attuati nei
riguardi delle disposizioni proposte nel testo di marzo u.s., ma
credendo importante garantire a ciascuno di Voi un’informazione puntuale
sugli aspetti principali relativi alle nostre proposte di integrazione e
modifica, elaborate anche in ragione dell’evoluzione dell’articolato che
in questi ultimi tempi è stata maggiormente intensa, Vi richiamiamo, in
sintesi, i punti principali (oltre a tutti quelli previsti nell’Avviso
comune che dovranno essere recepiti interamente nel testo del decreto).
Si chiede di:
-
eliminare l’art.2 bis (e tutti
i riferimenti nel testo del d.lgs. 81/08 ad esso correlati – vd. ad
es. l'art.30 modificato);
-
eliminare l’art.10 bis (e
pertanto il principio della responsabilità unica);
-
confermare, all’art.14, c.1, lett.a),
in tema di violazioni in materia di salute e sicurezza, la modifica
proposta che prevede dopo il termine <gravi>, il termine <plurime>,
anziché <reiterate>;
-
ripristinare l’art.18, c.1, lett.aa),
del d.lgs.81/08 vigente, relativa alla comunicazione del nominativo
del RLS (specificando, al posto del riferimento all'Inail, il
riferimento al Fondo previsto all'art.52) e la sanzione correlata,
prevista all’art.55, c.4, lett.o);
-
confermare che in tema di DUVRI,
all’art.26, c.3 bis, introdotto dalle proposte di modifica,
l’obbligo di redazione per lavori di dimensione non superiore ai 2
gg. venga mantenuto in presenza di particolari condizioni di rischio
da interferenza derivanti dalla
presenza di <agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive>
e, in aggiunta, venga esteso l'obbligo
anche in presenza dei rischio elettrico, fisico, caduta dall'alto,
utilizzo di attrezzature e macchine, asfissia (rischi che risultano
essere quelli a più alta frequenza di infortuni);
-
modificare, in tema di
DUVRI, all’art.26, c.3 bis, il termine <lavori>
la cui durata non sia
superiore ai due giorni, con il termine <contratto>, ricomprendendo
così nell'obbligo di redazione del DUVRI tutti gli interventi di
breve durata, ma all’interno in un contratto forfettario di più
lungo periodo;
-
ripristinare, all’art.26, c.5, d.lgs.81/08
vigente, la pena della nullità del contratto in caso di mancata
indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro;
-
prevedere l’inserimento, all'art.27,
di un comma aggiuntivo, per la regolazione della qualificazione
delle imprese, in specifico attraverso il modello della “patente a
punti” proposta dal settore edile, predisponendo però, tra i
requisiti minimi irrinunciabili, la formazione e prevedendo la
possibilità di esportare il modello anche agli altri settori
produttivi;
-
confermare l’integrazione prevista
all’art.28, c.1, da parte delle proposte di modifica, nell’ambito
dell’approccio a matrice relativo alla valutazione del rischio,
dell'analisi dei <rischi connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro>, oltre ai già
presenti criteri dell’età, del genere, dello stress lavoro-correlato
e della provenienza da altri Paesi;
-
prevedere adeguati interventi di
modifica all’art.30, a partire dal c.1. e dal c.5, da un lato perché
si presentano i modelli di organizzazione e gestione come strumenti
utili unicamente per fornire una “copertura” della responsabilità
amministrativa degli enti in caso di omicidio colposo e lesioni
gravi e gravissime, vanificando invece il loro ruolo di strumenti
potenzialmente efficaci per una adeguata organizzazione e
gestione del lavoro, dall'altro perché si fornisce una presunzione
di conformità a modelli basati sulle Linee Guida che, pur essendo un
buon documento, non rispondono ai requisiti previsti dal d.lgs.231/01;
-
prevedere una minima regolazione di
raccordo tra l’Accordo del 18 settembre 2008 in tema di droghe e il
d.lgs.81/08 (in particolare redigendo un articolo specifico
dedicato);
-
eliminare interamente il c.8,
dell'art.47, per la parte aggiuntiva prevista dalle proposte di
modifica, in quanto stravolge completamente il modello introdotto
dal d.lgs.81/08 relativo alla certezza della rappresentanza;
-
prevedere all’art.48, del d.lgs.81/08,
un'integrazione che assegni in modo chiaro alle associazioni
nazionali dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative il ruolo di negoziare
accordi collettivi interconfederali al fine di determinare le
condizioni di funzionamento del Fondo, ex art.52, tenendo conto
delle diverse articolazioni per settore ed attività. Da questo andrà
escluso il settore dell'edilizia;
-
eliminare interamente il c.7 bis,
dell'art.50, previsto dalle proposte di modifica, in quanto
stravolge un principio fondamentale contenuto nella L.300/70;
-
eliminare all'art.52, come proposto
dalle modifiche, l'intero c.1; eliminare il c.2, lett.b);
integrare il c.3 aggiungendo dopo le parole <modalità di
funzionamento> la frase <e di articolazione settoriale del Fondo>;
-
ripristinare il sistema sanzionatorio
previsto all’art.55, a partire dalla considerazione che il documento
di VdR non è un mero atto formale, ma sostanziale e che la sua
composizione (prevista dalla lett. a, alla lett. f,
dell’art.28, c.2) è determinante, a partire in particolare dalla
disposizioni prevista alla lett.d), nella quale si introduce
l’obbligo dell’organigramma aziendale e delle procedure di
sicurezza;
-
prevedere un adeguata riduzione delle
sanzioni per i lavoratori, previste dal decreto di modifica all’art.59
;
-
ripristinare la disposizione prevista
nel vigente d.lgs.81/08, attraverso la quale si prevede l'obbligo di
redazione del documento di VdR all'avvio dell'attività e non entro
90 gg., come previsto dalle proposte di modifica attraverso
l'inserimento del c.3 bis all'art.28;
-
ripristinare interamente l'art.302
del d.lgs.81/08 vigente, in tema di sanzioni.
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