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VERSIONE INGLESE |
COSTANTINO:
CONDANNATE LE RAGAZZE RAPITE
L'imperatore romano Costantino il Grande, il 1 di aprile 320. essendo in Aquileia, emanò un decreto sui rapimenti delle ragazze. Vennero previste delle pene molto severe:
- Per le nutrici delle ragazze: ingestione di piombo fuso
- Per le ragazze d'accordo con il rapitore: la stessa pena inflitta al rapitore
- Per le ragazze rapite senza il loro consenso: esclusione dalla successione legale dei genitori
- Per i genitori della ragazza rapita: la deportazione.
Località: Impero Romano
Epoca: 320 d.C.
Testo: Codice Teodosiano IX, 24,1
TESTO DEL DECRETO
Se qualcuno, che in precedenza non avesse stipulato un accordo con i genitori di una ragazza, se ne impadronisse con il consenso di questa o senza, confidando nella protezione offerta dalla testimonianza di una persona che i nostri antenati avevano completamente escluso dalla possibilità di sporgere querele legali in ragione della leggerezza e della mutabilità del suo sesso e del suo giudizio e da quella di rendere testimonianza, la risposta della ragazza non gli sarà di nessun vantaggio secondo l'antico diritto ma piuttosto la ragazza stessa sarà considerata colpevole di complicità nel delitto.
E dal momento che spesso la sorveglianza dei genitori viene beffata dai discorsi e dai cattivi pareri delle nutrici, su di queste, se saranno convinte di comportamento indegno e discorsi prezzolati, incomba la minaccia del seguente castigo: l'apertura della loro bocca e della loro gola, che hanno emesso suggerimenti rovinosi, sia richiusa con l'ingestione di piombo fuso.
Se poi si dovesse accertare consenso volontario nella vergine, questa sia punita con la stessa severità del suo rapitore.
Impunità non sarà concessa neppure a quelle ragazze che fossero rapite contro il loro volere, perché avrebbero potuto rimanere in casa sino al giorno del loro matrimonio e, se le porte fossero state rotte dall'audacia del rapitore, esse avrebbero potuto chiedere aiuto ai vicini con le loro grida e difendersi con ogni sforzo. Ma per queste ragazze sanzioniamo una pena più lieve e ordiniamo che venga loro preclusa la sola successione legale ai genitori.
I genitori, per i quali la vendetta del ratto doveva essere una preoccupazione particolare, se mostrano tolleranza e reprimono il loro dolore saranno colpiti con la deportazione.
Riferimenti bibliografici:
Marcone A. |
Costantino
il Grande
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Laterza
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