FESTIVITA’ DI SAN GIACOMO
ITTIREDDU
In epoca remota la popolazione di Ittireddu decise
di festeggiare San Giacomo, eleggendolo a compatrono del paese. La festa si
svolge attualmente il 25 Luglio di
ogni anno. In passato e precisamente fino al 1975 si svolgeva il 2 Maggio. Sono
i festeggiamenti più importanti per il paese e sentitissimi da tutti gli
Ittireddesi.
Il Santo venerato
è San Giacomo il Maggiore, nato in Galilea, figlio di Zebedeo, fratello di San
Giovanni l'Evangelista e lo stesso era Apostolo di Gesù Cristo. Di lui sappiamo
che è molto venerato in Spagna ove predicò a lungo gli insegnamenti ricevuti
dal Cristo. Morì a seguito di condanna a morte sentenziata dall'Imperatore
romano Erode Agrippa.
Art. 1
Ricorrenza della festa.
Nel 1975, a seguito di referendum popolare, la
popolazione di Ittireddu, a stragrande maggioranza, decise di effettuare i
festeggiamenti in onore di San Giacomo il mese di Luglio e poichè la festa
liturgica cade il 25 Luglio, venne stabilito di festeggiare il Santo nei
giorni, 24 Luglio con la celebrazione dei vespri ed il 25 Luglio con la
celebrazione della festa. Ulteriori giorni di festa possono essere anticipati o
posticipati a tali date.
Art. 2
Assemblea.
Per poter provvedere alla realizzazione della festa
annuale è istituita l'Assemblea dei soci costituita da un numero illimitato di
persone. Compongono l'Assemblea tutti i
soci che abbiano corrisposto la
relativa quota sociale.Per essere soci non esistono limiti di età,non esistono
distinzioni di razza o sesso, di fede politica, di condizione economica o luogo
di residenza, indispensabile per tutti è l'essere Ittireddese. La quota socio è
attualmente stabilita in lire 50.000 (cinquantamila). Qualora il socio sia
minore potrà essere rappresentato dall'esercente la patria potestà.
Art. 3 Il
Comitato.
Il Comitato è composto da 15 soci cosi distinti: un Presidente,
un Vice Presidente, un Segretario-Cassiere, un Usciere e 11 Consiglieri. Dura
in carica un anno.
Art. 4 Elezione
del Comitato.
Il giorno 24 Luglio di ogni anno si riunisce il Comitato e
tra gli altri adempimenti provvede ad eleggere il nuovo Comitato che sarà reso
pubblico il giorno 25 nel corso della celebrazione della Santa Messa.
L'elezione avviene per nomina diretta di non più di una persona da parte di
ogni singolo componente del comitato stesso. Non può far parte del comitato
persona non socio.
Del Comitato deve far parte una persona socio emigrata da
diverso tempo in località fuori della Sardegna. Non può far parte del Comitato
colui che ha avuto tale incarico nel corso dei tre anni precedenti.
Art. 5 Elezione
delle cariche in seno al Comitato.
L'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del
Segretario-Cassiere e dell'Usciere viene effettuata dal Comitato uscente e
contestualmente alla nomina del nuovo Comitato ed avviene con votazione a scrutinio segreto. Non può ricoprire la
carica di Presidente colui che ha ricoperto tale incarico nel corso dei nove
anni precedenti.
Art. 6
Convocazione Assemblea.
L'Assemblea viene convocata una volta l'anno entro
il 20 settembre. Nel corso della riunione verrà illustrato, a cura del Presidente
uscente, il conto consuntivo.
Art. 7
Compiti del Comitato.
Compito preminente del Comitato è l'organizzazione
dei festeggiamenti annuali.Il medesimo si adopererà con costante solerzia al reperimento dei fondi necessari,
raccogliendo le quote dei soci, le
offerte che verranno devolute sia da privati cittadini che da enti o altre
associazioni e per tal fine potrà organizzare
altre iniziative tese al reperimento di fondi. Dell'effettuazione della
festa ne dovrà informare, con congruo anticipo, tutti gli emigrati comunicando
loro il programma dei festeggiamenti.
Delibera la convocazione dell'Assemblea. Ogni componente del Comitato può prendere visione dello stato finanziario e
patrimoniale del sodalizio ogni qual volta lo desideri. Entro la prima Domenica
di Settembre dovrà passare le consegne al nuovo Comitato. Il Comitato è
convocato dal Presidente. Si potrà procedere all'autoconvocazione qualora venga
richiesta da almeno un terzo dei componenti. Ogni decisione del comitato viene
assunta a maggioranza assoluta dei presenti. La riunione è valida quando
partecipano la metà più uno dei componenti il Comitato.
Art. 8
Compiti del Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante del
sodalizio. Convoca il Comitato ogni qual volta lo ritenga utile. Fa si che ad
ogni cerimonia funebre che si svolge in Ittireddu presenzi la bandiera del
Santo. Cura la buona conservazione dei materiali e documenti del sodalizio .
Convoca l'Assemblea su deliberato del Comitato. Cura il deliberato del Comitato
e dell'Assemblea. Firma tutti gli atti
facendoli controfirmare dal Segretario.
Art. 9
Compiti del Vice presidente.
Il Vice Presidente ha gli stessi compiti del
Presidente in assenza di quest'ultimo.
Art. 10
Compiti del Segretario-cassiere.
Il Segretario Cassiere tiene aggiornati i registri
e la tenuta dei fondi che devono essere depositati in libretto bancario o
postale ""al portatore"". Compila i verbali della seduta
trascrivendoli nell'apposito registro. Conserva accuratamente tutte le pezze
giustificative delle spese nonchè le ricevute attinenti le entrate. Provvede a
compilare le convocazioni per l'Assemblea e del Comitato consegnandole per il
recapito all'usciere. Tutti gli atti devono essere da lui firmati e
controfirmati dal Presidente.
Art. 11
Compiti dell' Usciere.
L'usciere svolge tutti gli incarichi a lui devoluti dal Presidente e dal
segretario.
Art. 12
Beni mobili ed immobili.
L'Associazione in argomento può possedere sia beni
mobili che immobili come da inventario facente parte integrante del presente
Statuto.
Art. 13
Modifiche dello Statuto.
Le modifiche al presente Statuto devono essere
approvate dall'Assemblea. Tutti i soci hanno facoltà di proporre
modifiche.
Art. 14
Documentazione storica.
Fa parte del presente Statuto, quale documentazione
storica il
" IL REGOLAMENTO PER IL COMITATO DI SAN
GIACOMO"" redatto in data 24.03.1906, nonchè il registro dei verbali,
ecc. ecc.
Ittireddu,li 21.03.1992.-
REGOLAMENTO PER IL COMITATO DI SAN GIACOMO
L'anno millenovecentosei il giorno 24 del mese di Marzo in Ittireddu, per
iniziativa del Presidente e dei Consiglieri attuali, furono convocati in
assemblea tutti i soci per approvare l'unito regolamento composto da diciannove
articoli. Alòla detta adunanza intervennero la maggioranza dei soci in nuero di
venticinque che quì scriviamo: Ara Demartis Luigi, BULLITTA Pinna Pietro,
Cherchi Solinas Giovanni Maria, Cherchi Solinas Matteo, Cherchi Saba Gio
Matteo, Cherchi Ara martino, Cherchi Ara Michele, Cherchi Masia Giuseppe,
Falchi Solinas Matteo, Fenu Farina Andrea, Fresu Usai Giovanni Antonio, Mameli
Pireddu Antonio,Secci marcellino Giò Maria Satta Solinas Gio. Maria,Satta
Solinas Giò Antonio,Sassu Tedde giovanni Antonio Sechi Biddau Gioò Maria, Tedde
Solinas matteo, Tedde Usai Giuseppe, Tedde Turis Luigi, Usai Sechi Francesco,
Usai Cau Giovanni martino, Usai Usai Giovanni maria, Solinas Solinas Stefano,
Tedde Saba Giovanni Antonio, tutti gli intervenuti approvarono ad unanimità il
presente regolamento mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare,
Il Presidente: Gisuppe Cherchi
I Consiglieri: Falchi Solinas Matteo, Usai Giovanni
Maria, Giovanni Antonio Satta Solinas, Usai Giovanni Martino.
SOCIETA' SAN GIACOMO - REGOLAMENTO
Art. 1
L'individuo che desidera di essere ammesso socio
nel comitato di San Giacomo è obbligato di depositare la porzione uguale
alle altre persone che lo compongono e
cioè per la somma che la commissione stabilirà, sia in grano o in denaro.
Art 2
Qualora la commissione deliberi sulle prestazioni
d'opera, qualunque socio è incaricato di lavorare nel luogo designato dai
membri in funzione intorno a ciò che riguarda lo spazio appartenente alla
chiesa di San Giacomo. In caso di rifiuto dell'individuo o di voler non farsi
rappresentare da altra persona, verrà inesorabilmente obbligato di pagarne
l'indennità di lire 1,50, rimanendo la detta somma a favore dei fondi del
comitato.
Art. 3
Si è pianamente stabilito l'accompagnamento funebre
dei soci e per le persone componennti le loro famiglie con essi conviventi e
sono obbligati indistintamente tutti i
soci di prestare tale servizio senza alcun rifiuto giusto l'ordine della
commissione la quale divisa a squadre composte da non meno di 10 individui e
qualora qualcuno si rifiutasse senza giusto motivo sarà soggetto alla multa di
50 centesimi che rimarranno insieme agli altri fondi.
Art 4
Se il comitato è composto di 50 membri o per meno
basta estrarre 5 membri dal complesso di tutti i soci, se di 75 di 9 se di 100
o più di 13 membri.
Art. 5
Per ogni commissione si deve estrarre un
depositario fra i più solventi esistenti nella società che deve custodire i
fondi della società e della questua del divoto.
Occorre estrarre anche fra i più capaci un
segretario ed un vice che in assenza
del primo ne farà le funzioni. Si deve procedere pure al sorteggio fra i 10 più
giovani dell'usciere e del vice che in mancanza del primo ne eseguirà gli
ordini come gli viene incaricato dalla commissione o dal capo di essa.
Art. 6
La commissione il depositario, il segretaro e
l'usciere rimangono in carica per un solo anno obbligandosi alla fine di
sistemare i conti, consegnandoli alla commissione sucessiva non più tardi della
dmenica sucessiva alla festa.
Art. 7
La commissione con gli altri membri scaduti dalla
carica non possono essere imbossolati per procedere all'estrazione, se non dopo
trascorso un biennio, periodo che ne rimarranno assolutamente esclusi.
Art. 8
L'estrazione della commissione è di tutti i
rappresentanti deve essere fatta l'ultima domenica di Aprile, dopo ottenuto il
risultato si partecipano per mezzo di scritto coloro che sono stati sorteggiati
come membri e come rappresentanti, se ne deve fare pure una copia per
consegnarla al parroco onde darne
l'annuncio il giorno della festa.
Art. 9
La commissione delibera a maggioranza di voti
scrivendone il risultato della deliberazione nell'apposito registro. Il Segretaro
non ha voto deliberativo ma consultivo e può motivarne il suo parere.
Art. 10
La commissione attuale deve agire per volontà
propria senza associarsi a voglie di persone estranene alla società.
Art 11
E' in facoltà della commissione che rimanendovi
dell'attivo nell'intervallo da una festa all'altra può cederlo per un minimo di
interesse ai soci che ne fanno richiesta per mezzo di domanda in iscritto,
ripartendone la somma rispettivamente alle richieste.
Art 12
La commissione incaricata è in obbligo di procedere
al ritiro della quota dei soci non più tardi dell'ultima domenica di agosto, e
non riuscendo intieramente fruttiffera per gli irreperibili e necessario di
farne ricerca la domenica seguente e cioè affinchè vengano ritrovati.
Art 13
Il presidente può convocare la commissione tante e
quante volte ne occorre il bisogno, non è valida la deliberazione se non
interviene la maggioranza dei membri che la compongono.
Art 14
Il Segretaro è obbligato di reggere e custodire con
precauzione tutti i registri e carte appartenenti, e deve intervenire a tutte
le sedute con le carte necessarie, adeguandosi con cura di scrivere il
risultato subito chiaro e preciso.
Art 15
Per deliberare sui festeggiamenti il Presidente è
obbligato di convocare la commissione non più tardi dell'ultima domenica di
Marzo ed ottenutone il risultato definitivo alla domenica sucessiva se ne
parteciperà tutta la società per mezzo dell'usciere addetto, che radunati in
assemblea hanno diritto al voto a scrutinio segreto intorno al deliberato della
commissione.
Art 16
Non sarà valida se per la prima adunanza non
interviene almeno due terzi dei soci, fissandone l'intervento che avrà luogo la
seconda domenica di aprile, se in questa ultima volta non interviene il numero
suddetto dei soci, rimane definitivamente stabilito l'operato della commssione.
Art 17
La commissione deve occuparsi con solleccitudine di
tutti gli affari, e in riguardo alle spese dei trattamenti deve agire non
esageratamente ma un po limitata, esigendone da tutti i rivenditori le parcelle
che verranno presentate il giorno del
conto definitivo.
Art 18
La commissione dopo aver stabilito definitivamente
il suo operato qualunque sia lo spettaccolo deve avvisarne il concorso con
articolo sul giornale in tempo opportuno.
Art 19
Giusto il disposto dell'art 6 la commissione e
obbligata di addivenire ala sistemazione del conto finale sull'attivo e sul
passivo non più tardi della domeniva seguente alla festa comunicandone cosi
iscritto sul registro che in calce la commissione col depositario e il
segretaro sottoscriveranno per farne poi alla futura amministrazione.
Letto chiaramente alla presenza di tutti gli
intervenuti. Il suesteso regolamento si approva ad unanimità, e viene
sottoscritto dai membri in funzione.
Il Presidente Giuseppe Cherchi
I Consiglieri Falchi Solinas Matteo , Usai Giò
Maria, Usai Giov Martino, Satta Giov. Antonio
Il depositario Satta Giov. Maria.