FESTIVITA’ DI SAN GIACOMO

ITTIREDDU

STATUTO

                            

In epoca remota la popolazione di Ittireddu decise di festeggiare San Giacomo, eleggendolo a compatrono del paese. La festa si svolge attualmente il 25   Luglio di ogni anno. In passato e precisamente fino al 1975 si svolgeva il 2 Maggio. Sono i festeggiamenti più importanti per il paese e sentitissimi da tutti gli Ittireddesi.

 Il Santo venerato è San Giacomo il Maggiore, nato in Galilea, figlio di Zebedeo, fratello di San Giovanni l'Evangelista e lo stesso era Apostolo di Gesù Cristo. Di lui sappiamo che è molto venerato in Spagna ove predicò a lungo gli insegnamenti ricevuti dal Cristo. Morì a seguito di condanna a morte sentenziata dall'Imperatore romano Erode Agrippa.

 

Art. 1  Ricorrenza della festa.

 

Nel 1975, a seguito di referendum popolare, la popolazione di Ittireddu, a stragrande maggioranza, decise di effettuare i festeggiamenti in onore di San Giacomo il mese di Luglio e poichè la festa liturgica cade il 25 Luglio, venne stabilito di festeggiare il Santo nei giorni, 24 Luglio con la celebrazione dei vespri ed il 25 Luglio con la celebrazione della festa. Ulteriori giorni di festa possono essere anticipati o posticipati a tali date.

 

Art. 2  Assemblea.

 

Per poter provvedere alla realizzazione della festa annuale è istituita l'Assemblea dei soci costituita da un numero illimitato di persone. Compongono  l'Assemblea tutti i soci che  abbiano corrisposto la relativa quota sociale.Per essere soci non esistono limiti di età,non esistono distinzioni di razza o sesso, di fede politica, di condizione economica o luogo di residenza, indispensabile per tutti è l'essere Ittireddese. La quota socio è attualmente stabilita in lire 50.000 (cinquantamila). Qualora il socio sia minore potrà essere rappresentato dall'esercente la patria potestà.

                     

Art. 3  Il Comitato.

 

Il Comitato è composto da 15 soci cosi distinti: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Cassiere, un Usciere e 11 Consiglieri. Dura in carica un anno.

 

Art. 4  Elezione del Comitato.

 

Il giorno 24 Luglio di ogni anno si riunisce il Comitato e tra gli altri adempimenti provvede ad eleggere il nuovo Comitato che sarà reso pubblico il giorno 25 nel corso della celebrazione della Santa Messa. L'elezione avviene per nomina diretta di non più di una persona da parte di ogni singolo componente del comitato stesso. Non può far parte del comitato persona non socio.

Del Comitato deve far parte una persona socio emigrata da diverso tempo in località fuori della Sardegna. Non può far parte del Comitato colui che ha avuto tale incarico nel corso dei tre anni precedenti.

 

Art. 5  Elezione delle cariche in seno al Comitato.

 

L'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario-Cassiere e dell'Usciere viene effettuata dal Comitato uscente e contestualmente alla nomina del nuovo Comitato ed  avviene con votazione a scrutinio segreto. Non può ricoprire la carica di Presidente colui che ha ricoperto tale incarico nel corso dei nove anni precedenti.

 

 

Art. 6  Convocazione Assemblea.

 

L'Assemblea viene convocata una volta l'anno entro il 20 settembre. Nel corso della riunione verrà illustrato, a cura del Presidente uscente, il conto consuntivo.

 

Art. 7  Compiti del Comitato.

 

Compito preminente del Comitato è l'organizzazione dei festeggiamenti annuali.Il medesimo si adopererà con costante solerzia  al reperimento dei fondi necessari, raccogliendo le quote dei soci,  le offerte che verranno devolute sia da privati cittadini che da enti o altre associazioni e per tal fine potrà organizzare  altre iniziative tese al reperimento di fondi. Dell'effettuazione della festa ne dovrà informare, con congruo anticipo, tutti gli emigrati comunicando loro  il programma dei festeggiamenti. Delibera la convocazione dell'Assemblea. Ogni componente del Comitato può  prendere visione dello stato finanziario e patrimoniale del sodalizio ogni qual volta lo desideri. Entro la prima Domenica di Settembre dovrà passare le consegne al nuovo Comitato. Il Comitato è convocato dal Presidente. Si potrà procedere all'autoconvocazione qualora venga richiesta da almeno un terzo dei componenti. Ogni decisione del comitato viene assunta a maggioranza assoluta dei presenti. La riunione è valida quando partecipano la metà più uno dei componenti il Comitato.

 

 

Art. 8  Compiti del Presidente.

 

Il Presidente è il legale rappresentante del sodalizio. Convoca il Comitato ogni qual volta lo ritenga utile. Fa si che ad ogni cerimonia funebre che si svolge in Ittireddu presenzi la bandiera del Santo. Cura la buona conservazione dei materiali e documenti del sodalizio . Convoca l'Assemblea su deliberato del Comitato. Cura il deliberato del Comitato e dell'Assemblea. Firma tutti gli atti  facendoli controfirmare dal Segretario.

 

Art. 9  Compiti del Vice presidente.

 

Il Vice Presidente ha gli stessi compiti del Presidente in assenza di quest'ultimo.

 

 

 

Art. 10  Compiti del Segretario-cassiere.

 

Il Segretario Cassiere tiene aggiornati i registri e la tenuta dei fondi che devono essere depositati in libretto bancario o postale ""al portatore"". Compila i verbali della seduta trascrivendoli nell'apposito registro. Conserva accuratamente tutte le pezze giustificative delle spese nonchè le ricevute attinenti le entrate. Provvede a compilare le convocazioni per l'Assemblea e del Comitato consegnandole per il recapito all'usciere. Tutti gli atti devono essere da lui firmati e controfirmati dal Presidente.

 

 

Art. 11  Compiti dell' Usciere.

 

L'usciere svolge tutti gli incarichi a  lui devoluti dal Presidente e dal segretario.

 

 

Art. 12  Beni mobili ed immobili.

 

L'Associazione in argomento può possedere sia beni mobili che immobili come da inventario facente parte integrante del presente Statuto.

 

Art. 13  Modifiche dello Statuto.

 

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. Tutti i soci hanno facoltà di proporre modifiche.  

 

Art. 14  Documentazione storica.

 

Fa parte del presente Statuto, quale documentazione storica il

" IL REGOLAMENTO PER IL COMITATO DI SAN GIACOMO"" redatto in data 24.03.1906, nonchè il registro dei verbali, ecc. ecc.

 

 

Ittireddu,li 21.03.1992.- 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL COMITATO DI SAN GIACOMO

 

L'anno millenovecentosei il giorno 24  del mese di Marzo in Ittireddu, per iniziativa del Presidente e dei Consiglieri attuali, furono convocati in assemblea tutti i soci per approvare l'unito regolamento composto da diciannove articoli. Alòla detta adunanza intervennero la maggioranza dei soci in nuero di venticinque che quì scriviamo: Ara Demartis Luigi, BULLITTA Pinna Pietro, Cherchi Solinas Giovanni Maria, Cherchi Solinas Matteo, Cherchi Saba Gio Matteo, Cherchi Ara martino, Cherchi Ara Michele, Cherchi Masia Giuseppe, Falchi Solinas Matteo, Fenu Farina Andrea, Fresu Usai Giovanni Antonio, Mameli Pireddu Antonio,Secci marcellino Giò Maria Satta Solinas Gio. Maria,Satta Solinas Giò Antonio,Sassu Tedde giovanni Antonio Sechi Biddau Gioò Maria, Tedde Solinas matteo, Tedde Usai Giuseppe, Tedde Turis Luigi, Usai Sechi Francesco, Usai Cau Giovanni martino, Usai Usai Giovanni maria, Solinas Solinas Stefano, Tedde Saba Giovanni Antonio, tutti gli intervenuti approvarono ad unanimità il presente regolamento mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

 

Il Presidente: Gisuppe Cherchi

I Consiglieri: Falchi Solinas Matteo, Usai Giovanni Maria, Giovanni Antonio Satta Solinas, Usai Giovanni Martino.

 

SOCIETA' SAN GIACOMO  - REGOLAMENTO

 

Art. 1 

 

L'individuo che desidera di essere ammesso socio nel comitato di San Giacomo è obbligato di depositare la porzione uguale alle  altre persone che lo compongono e cioè per la somma che la commissione stabilirà, sia in grano o in denaro.

 

Art 2

 

Qualora la commissione deliberi sulle prestazioni d'opera, qualunque socio è incaricato di lavorare nel luogo designato dai membri in funzione intorno a ciò che riguarda lo spazio appartenente alla chiesa di San Giacomo. In caso di rifiuto dell'individuo o di voler non farsi rappresentare da altra persona, verrà inesorabilmente obbligato di pagarne l'indennità di lire 1,50, rimanendo la detta somma a favore dei fondi del comitato.

 

Art. 3

 

Si è pianamente stabilito l'accompagnamento funebre dei soci e per le persone componennti le loro famiglie con essi conviventi e sono obbligati indistintamente tutti  i soci di prestare tale servizio senza alcun rifiuto giusto l'ordine della commissione la quale divisa a squadre composte da non meno di 10 individui e qualora qualcuno si rifiutasse senza giusto motivo sarà soggetto alla multa di 50 centesimi che rimarranno insieme agli altri fondi.

 

Art 4

 

Se il comitato è composto di 50 membri o per meno basta estrarre 5 membri dal complesso di tutti i soci, se di 75 di 9 se di 100 o più di 13 membri.

 

Art. 5

 

Per ogni commissione si deve estrarre un depositario fra i più solventi esistenti nella società che deve custodire i fondi della società e della questua del divoto.

Occorre estrarre anche fra i più capaci un segretario ed un vice che in  assenza del primo ne farà le funzioni. Si deve procedere pure al sorteggio fra i 10 più giovani dell'usciere e del vice che in mancanza del primo ne eseguirà gli ordini come gli viene incaricato dalla commissione o dal capo di essa.

 

Art. 6

 

La commissione il depositario, il segretaro e l'usciere rimangono in carica per un solo anno obbligandosi alla fine di sistemare i conti, consegnandoli alla commissione sucessiva non più tardi della dmenica sucessiva alla festa.

 

Art. 7

 

La commissione con gli altri membri scaduti dalla carica non possono essere imbossolati per procedere all'estrazione, se non dopo trascorso un biennio, periodo che ne rimarranno assolutamente esclusi.

 

Art. 8

 

L'estrazione della commissione è di tutti i rappresentanti deve essere fatta l'ultima domenica di Aprile, dopo ottenuto il risultato si partecipano per mezzo di scritto coloro che sono stati sorteggiati come membri e come rappresentanti, se ne deve fare pure una copia per consegnarla  al parroco onde darne l'annuncio il giorno della festa.

 

 

Art. 9

 

La commissione delibera a maggioranza di voti scrivendone il risultato della deliberazione nell'apposito registro. Il Segretaro non ha voto deliberativo ma consultivo e può motivarne il suo parere.

 

Art. 10

 

La commissione attuale deve agire per volontà propria senza associarsi a voglie di persone estranene alla società.

 

Art 11

 

E' in facoltà della commissione che rimanendovi dell'attivo nell'intervallo da una festa all'altra può cederlo per un minimo di interesse ai soci che ne fanno richiesta per mezzo di domanda in iscritto, ripartendone la somma rispettivamente alle richieste.

 

Art 12

 

La commissione incaricata è in obbligo di procedere al ritiro della quota dei soci non più tardi dell'ultima domenica di agosto, e non riuscendo intieramente fruttiffera per gli irreperibili e necessario di farne ricerca la domenica seguente e cioè affinchè vengano ritrovati.

 

Art 13

 

Il presidente può convocare la commissione tante e quante volte ne occorre il bisogno, non è valida la deliberazione se non interviene la maggioranza dei membri che la compongono.

 

Art 14

 

Il Segretaro è obbligato di reggere e custodire con precauzione tutti i registri e carte appartenenti, e deve intervenire a tutte le sedute con le carte necessarie, adeguandosi con cura di scrivere il risultato subito chiaro e preciso.

 

Art 15

 

Per deliberare sui festeggiamenti il Presidente è obbligato di convocare la commissione non più tardi dell'ultima domenica di Marzo ed ottenutone il risultato definitivo alla domenica sucessiva se ne parteciperà tutta la società per mezzo dell'usciere addetto, che radunati in assemblea hanno diritto al voto a scrutinio segreto intorno al deliberato della commissione.

 

Art 16

 

Non sarà valida se per la prima adunanza non interviene almeno due terzi dei soci, fissandone l'intervento che avrà luogo la seconda domenica di aprile, se in questa ultima volta non interviene il numero suddetto dei soci, rimane definitivamente stabilito l'operato della commssione.

 

Art 17

 

La commissione deve occuparsi con solleccitudine di tutti gli affari, e in riguardo alle spese dei trattamenti deve agire non esageratamente ma un po limitata, esigendone da tutti i rivenditori le parcelle che verranno  presentate il giorno del conto definitivo.

 

Art 18

 

La commissione dopo aver stabilito definitivamente il suo operato qualunque sia lo spettaccolo deve avvisarne il concorso con articolo sul giornale in tempo opportuno.

 

Art 19

 

Giusto il disposto dell'art 6 la commissione e obbligata di addivenire ala sistemazione del conto finale sull'attivo e sul passivo non più tardi della domeniva seguente alla festa comunicandone cosi iscritto sul registro che in calce la commissione col depositario e il segretaro sottoscriveranno per farne poi alla futura amministrazione.

 

Letto chiaramente alla presenza di tutti gli intervenuti. Il suesteso regolamento si approva ad unanimità, e viene sottoscritto dai membri in funzione.

 

Il Presidente Giuseppe Cherchi

 

I Consiglieri Falchi Solinas Matteo , Usai Giò Maria, Usai Giov Martino, Satta Giov. Antonio

 

Il depositario Satta Giov. Maria.

 

 

 

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