COMUNE DI ITTIREDDU

 

ORDINANZA N. 02 DEL 15.02.2001

 

IL SINDACO

VISTA la legge 14 Agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione di randagismo);

VISTA la Legge Regionale 18 Maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina) artt. 2-4-5;

VISTO il D.P.G.R. n. 1/99 (Regolamento di attuazione della Legge n. 281/1991 e delle leggi Regionali n. 21/94 e n.35/96 sulla prevenzione del randagismo);

 

ORDINA

1)       è resa obbligatoria l’anagrafe  per tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune;

2)       l’anagrafatura verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1 o Veterinari liberi professionisti debitamente autorizzati;

3)       i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, residenti in questo Comune, devono iscrivere i cani entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso;

4)       L’omessa iscrizione all’anagrafe e l’abbandono del cane è punita con la sanzione amministrativa

5)       del  pagamento di una somma da £ 300.000 (trecentomila) a £ 1.000.000 (unmilione);

6)       Considerato che si rende necessario di prorogare il termine della suddetta anagrafatura alla data del 15 Marzo 2001;

7)       L’anagrafatura avverrà con l’inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1, in forma gratuita presso l’ex Mattatoio Comunale di Ittireddu nei giorni 20 e 23 del c.m. dalla ore 9,00 alle ore 12,00;

8)       In alternativa gli utenti potranno rivolgersi ai Veterinari liberi professionisti, titolari di ambulatori, che erogheranno analoga prestazione dietro adeguato compenso.

9)       In sede di prima applicazione, i proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all’iscrizione e alla identificazione, entro 3 mesi dalla data della presente;

10)    Tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Servizio Veterinario della ASL i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale. La segnalazione deve essere confermata per iscritto entro 15 giorni.

11)    Il Vigile Urbano, le Forze dell’Ordine e il servizio Veterinario per quanto di loro competenza sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

F.to IL SINDACO  Antonio DELEDDA

 

 

ORDINANZA N. 02 DEL 15.02.2001

 

IL SINDACO

VISTO il Decreto Leg.vo del 31.03.1999 n. 114, recante la riforma della disciplina del settore Commercio , ed in particolare gli artt. 11-12-13 relativi alla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

RAVVISATA la necessità, in assenza delle direttive Regionali previste dal citato decreto, di determinare comunque, gli orari di esercizio delle attività suddette, nell’interesse Comune degli operatori commerciali e di tutta la cittadinanza;

VISTO l’art. 50 della Legge 267/2000

ORDINA

-          a decorrere dal 10.01.2001 gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono cosi regolati:

1)       Gli esercizi del settore alimentare possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalla ore 07,00 (sette) alle ore 22,00 (ventidue), nel rispetto di tali limiti l’esercente può determinare gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite massimo di 13 (tredici) ore giornaliere;

2)       Gli esercenti del settore non alimentare possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalla ore 07,00 (sette) alle ore 22,00 (ventidue), nel rispetto di tali limiti l’esercente può determinare gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite massimo di 13 (tredici) ore giornaliere;

3)       L’esercente è tenuto a rendere NOTO AL PUBBLICO, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

4)       Gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa devono osservare la chiusura DOMENICALE e FESTIVA del proprio esercizio, compreso il 25 LUGLIO festa del Santo Compatrono;

5)       La chiusura non è obbligatoria nelle quattro domeniche che precedono la Pasqua e nelle ultime quattro domeniche del mese di Novembre, oltre alle domeniche o festività del mese di dicembre;

6)       Gli esercizi del settore alimentare, devono in caso di più di due festività consecutive, garantire l’apertura al pubblico nelle ore antimeridiane del terzo giorno festivo;

7)       Sono esclusi dall’aplicazione della presente disciplina le rivendite di generi di monopolio e le rivendite di giornali;

8)       Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000.

F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA

 

 

ORDINANZA N. 38 DEL 05.12.2000

 

IL SINDACO

Vista  la propria precedente ordinanza n. 11 del 15.09.2000, con cui si rendeva obbligatoria l’anagrafe per tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune entro il 15.12.2000;

CONSIDERATO che si rende necessario PROROGARE termine della suddetta anagrafatura  alla data del 15 FEBBRAIO 2001;

ORDINA

1)       I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo residenti in questo Comune devono iscrivere i cani improrogabilmente entro il termine del 15 FEBBRAIO 2001;

2)       L’omessa iscrizione all’anagrafe e l’abbandono del cane è punita con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da £ 300.000 (trecentomila) a £ 1.000.000 (unmilione);

3)       L’anagrafatura avverrà  con l’inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e verrà eseguita dal  Servizio Veterinario dell’A.S.L. n. 1 in forma gratuita presso il quartiere fieristico S. Nicola di Ozieri il PRIMO e L’ULTIMO MERCOLEDI’ di ogni mese dalle ore 9,00 ALLE ORE 12,00;

4)       Il Vigile Urbano, Le Forze dell’Ordine e il Servizio Veterinario per quanto di loro competenza sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

 

F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA

 

 

ORDINANZA N. 3 DEL 22.05.2000

IL SINDACO

Vista l’ordinanza del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna n. 194 del 13.04.2000;

Considerata la grave crisi idrica in atto, conseguente all’andamento stagionale e alla persistente siccità, per cui la dotazione di acqua potabile del comune di Ittireddu risulta  al momento insufficiente in rapporto ai bisogni della popolazione.

Dato atto che tale situazione viene aggravata dall’utilizzo di acqua per usi diversi da quelli domestici.

Visto l’art. 38 della L.142/90

ORDINA

Per  le motivazioni in premessa, dalla data odierna e fino a nuova disposizione, è vietato l’uso di acqua del pubblico acquedotto per usi diversi da quelli domestici.

Il Vigile Urbano e le Forze dell’Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

 

Ittireddu, li 22 maggio 2000.

 

F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA

 

ORDINANZA N. 11 DEL 15.09.2000

IL SINDACO

VISTA la legge 14 Agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione di randagismo);

VISTA la Legge Regionale 18 Maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina) artt. 2-4-5;

VISTO il D.P.G.R. n. 1/99 (Regolamento di attuazione della Legge n. 281/1991 e delle leggi Regionali n. 21/94 e n.35/96 sulla prevenzione del randagismo);

 

ORDINA

      1) è resa obbligatoria l’anagrafe  per tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune;

2)       l’anagrafatura verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1 o Veterinari liberi professionisti debitamente autorizzati;

3)       i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, residenti in questo Comune, devono iscrivere i cani entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso;

4)       L’omessa iscrizione all’anagrafe e l’abbandono del cane è punita con la sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da £ 300.000 (trecentomila) a £ 1.000.000 (unmilione);

5)       L’anagrafatura avverrà con l’inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1, in forma gratuita presso il quartiere fieristico di S. Nicola ad Ozieri ogni MERCOLEDI’  dalla ore 9,00 alle ore 12,00;

6)        In alternativa gli utenti potranno rivolgersi ai Veterinari liberi professionisti, titolari di ambulatori, che erogheranno analoga prestazione dietro adeguato compenso.

7)       In sede di prima applicazione, i proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all’iscrizione e alla identificazione, entro 3 mesi dalla data della presente;

8)       Tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Servizio Veterinario della ASL i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale. La segnalazione deve essere confermata per iscritto entro 15 giorni.

9)       Il Vigile Urbano, le Forze dell’Ordine e il servizio Veterinario per quanto di loro competenza sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

F.to IL SINDACO  Antonio DELEDDA

 

 

ORDINANZA N. 10/99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-          in data 14.07.1999 sono stati appaltati i lavori di sistemazione della strada comunale “Puppuiones.Sa Fraigada” all’impresa Arru Gesuino di Porto Torres, interessanti i tratti  ricadenti nel territorio di questo comune;

-          detti lavori avranno inizio in data 30.08.1999 nel tratto che dalla Strada Provinciale n. 6 (Ittireddu-Bono) conduce al confine col territorio di Nughedu S.N.;

-          considerato che l’impianto del cantiere e l’esecuzione dei lavori in appalto, comporteranno necessariamente l’interruzione di detta strada nei punti che durante il corso dei lavori, di volta in volta saranno oggetto d’intervento;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 4 del 18.09.1998;

VISTI gli artt. 6 e 7 D.Lgs 30.04.1992, n. 285;

VISTA la legge 13.06.1991, n. 190, e relativo regolamento di attuazione;

VISTO l’art. 51 della legge n. 142/90;

ORDINA

-          per le motivazioni in premessa, dal 30.08.1999 e fino alla conclusione dei lavori di sistemazione della strada comunale “Puppujones – Sa Fraigada”, è vietato il transito a tutti gli automezzi nel tratto di detta strada che dalla str.Prov. n. 6 (Ittireddu-Bono) conduce al confine territoriale col comune di Nughedu S.N. (come evidenziato nell’allegata cartografia IGM), precisamente nei punti che durante l’esecuzione dei lavori saranno oggetto d’intervento debitamente segnalati dall’impresa appaltatrice;

-          gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

ITTIREDDU 27.08.1999.

 

F.TO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Geom. Giulio SAU

 

 

ORDINANZA N. 7  EL 12.05.1994

 

OGGETTO: TRANSITO NEL CENTRO ABITATO DI ARMENTI E GREGGI.

 

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada;

VIASTO in particolare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 2° comma e 7 1° comma lett.a) della norma sopra citata, il Sindaco ha la competenza a stabilire anno per anno le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi;

RITENUTO di regolamentare il transito degli animali di cui sopra:

ORDINA

1)       E’ fatto divieto di far effettuare il transito di armenti e greggi in assenza di apposita autorizzazione del Sindaco, che verrà rilasciata su richiesta degli interessati, stilata secondo i modelli predisposti dal Comune e disponibile presso l’Ufficio di Polizia Municipale; la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 3 giorni prima della data prevista per il transito;

2)       Non verranno rilasciate più di due autorizzazioni al mese per il transito del medesimo gregge e/o armento;

3)       Il transito degli armenti e/o greggi sarà consentito a partire dalle ore 24,00 alle ore 07,00;

4)       Durante il transito gli armenti e le greggi fino a n. 50 capi debbono essere condotti da almeno una persona, se i capi sono superiori a n. 50 debbono essere condotti da due persone;

5)       I guardiani debbono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata, sono tenuti altresì a frazionare e separare il gruppo di animali superiori a n. 50 ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione;

6)       Qualora gli armenti e le greggi in transito siano condotti da un solo guardiano, questi  è tenuto a tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, e posto che risulti visibile, sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore; qualora siano condotti da due guardiani le moltitudini di animali devono essere precedute da uno di essi e seguite dall’altro, ambedue devono tenere acceso un dispositivo di illuminazione del tipo previsto nel punto precedente;

7)       Appena concluse le operazioni di transito, gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale, eventualmente imbrattata dagli escrementi degli animali.

I contravventori di cui alla presente ordinanza saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui agli artt. 15 e 184 del Decreto Legislativo  30.04.92 n. 285, nonché in caso di violazione al precetto di cui al punto 7 dell’ordinanza, alla sanzione amministrativa dell’obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese.

Il Vigile Urbano, le Forze dell’Ordine e i Barracelli sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ittireddu, li 12 maggio 1994.

F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA

 

PORTA A AMMINISTRAZIONE CIVICA