COMUNE DI ITTIREDDU
ORDINANZA N. 02 DEL 15.02.2001
IL SINDACO
VISTA la legge 14 Agosto 1991, n. 281 (Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione di randagismo);
VISTA la Legge Regionale 18 Maggio 1994, n. 21
(norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina)
artt. 2-4-5;
VISTO il D.P.G.R. n. 1/99 (Regolamento di attuazione
della Legge n. 281/1991 e delle leggi Regionali n. 21/94 e n.35/96 sulla
prevenzione del randagismo);
ORDINA
1)
è
resa obbligatoria l’anagrafe per tutti
i cani presenti nel territorio di questo Comune;
2)
l’anagrafatura
verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1 o Veterinari liberi
professionisti debitamente autorizzati;
3)
i
proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, residenti in questo Comune,
devono iscrivere i cani entro il termine di 10 giorni dalla nascita o,
comunque, dall’acquisizione del possesso;
4)
L’omessa
iscrizione all’anagrafe e l’abbandono del cane è punita con la sanzione
amministrativa
5)
del pagamento di una somma da £ 300.000
(trecentomila) a £ 1.000.000 (unmilione);
6)
Considerato
che si rende necessario di prorogare il termine della suddetta anagrafatura
alla data del 15 Marzo 2001;
7)
L’anagrafatura
avverrà con l’inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e verrà eseguita
dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1, in forma gratuita presso l’ex Mattatoio
Comunale di Ittireddu nei giorni 20 e 23 del c.m. dalla ore 9,00 alle ore
12,00;
8)
In
alternativa gli utenti potranno rivolgersi ai Veterinari liberi professionisti,
titolari di ambulatori, che erogheranno analoga prestazione dietro adeguato
compenso.
9)
In
sede di prima applicazione, i proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a
provvedere all’iscrizione e alla identificazione, entro 3 mesi dalla data della
presente;
10)
Tutti
i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al
Servizio Veterinario della ASL i mutamenti nella titolarità della proprietà o
nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale. La segnalazione deve
essere confermata per iscritto entro 15 giorni.
11)
Il
Vigile Urbano, le Forze dell’Ordine e il servizio Veterinario per quanto di
loro competenza sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
F.to IL SINDACO
Antonio DELEDDA
IL SINDACO
VISTO il Decreto Leg.vo del 31.03.1999 n. 114,
recante la riforma della disciplina del settore Commercio , ed in particolare
gli artt. 11-12-13 relativi alla determinazione degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
RAVVISATA la necessità, in assenza delle direttive
Regionali previste dal citato decreto, di determinare comunque, gli orari di
esercizio delle attività suddette, nell’interesse Comune degli operatori
commerciali e di tutta la cittadinanza;
VISTO l’art. 50 della Legge 267/2000
ORDINA
-
a
decorrere dal 10.01.2001 gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di
vendita al dettaglio sono cosi regolati:
1)
Gli
esercizi del settore alimentare possono restare aperti al pubblico tutti i
giorni della settimana dalla ore 07,00 (sette) alle ore 22,00 (ventidue), nel
rispetto di tali limiti l’esercente può determinare gli orari di apertura e
chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite massimo di 13
(tredici) ore giornaliere;
2)
Gli
esercenti del settore non alimentare possono restare aperti al pubblico tutti i
giorni della settimana dalla ore 07,00 (sette) alle ore 22,00 (ventidue), nel
rispetto di tali limiti l’esercente può determinare gli orari di apertura e
chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite massimo di 13
(tredici) ore giornaliere;
3)
L’esercente
è tenuto a rendere NOTO AL PUBBLICO, l’orario di effettiva apertura e chiusura
del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
4)
Gli
esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa devono osservare la chiusura
DOMENICALE e FESTIVA del proprio esercizio, compreso il 25 LUGLIO festa del
Santo Compatrono;
5)
La
chiusura non è obbligatoria nelle quattro domeniche che precedono la Pasqua e
nelle ultime quattro domeniche del mese di Novembre, oltre alle domeniche o
festività del mese di dicembre;
6)
Gli
esercizi del settore alimentare, devono in caso di più di due festività
consecutive, garantire l’apertura al pubblico nelle ore antimeridiane del terzo
giorno festivo;
7)
Sono
esclusi dall’aplicazione della presente disciplina le rivendite di generi di
monopolio e le rivendite di giornali;
8)
Chiunque
viola le disposizioni della presente Ordinanza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000.
F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA
IL SINDACO
Vista la propria precedente ordinanza n. 11 del 15.09.2000, con cui si rendeva obbligatoria l’anagrafe per tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune entro il 15.12.2000;
CONSIDERATO che si rende necessario PROROGARE
termine della suddetta anagrafatura
alla data del 15 FEBBRAIO 2001;
ORDINA
1) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo residenti in questo Comune devono iscrivere i cani improrogabilmente entro il termine del 15 FEBBRAIO 2001;
2)
L’omessa
iscrizione all’anagrafe e l’abbandono del cane è punita con la sanzione
Amministrativa del pagamento di una somma da £ 300.000 (trecentomila) a £
1.000.000 (unmilione);
3)
L’anagrafatura
avverrà con l’inoculazione di un
microprocessore sottocutaneo e verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. n. 1 in forma gratuita presso il
quartiere fieristico S. Nicola di Ozieri il PRIMO e L’ULTIMO MERCOLEDI’ di ogni
mese dalle ore 9,00 ALLE ORE 12,00;
4)
Il
Vigile Urbano, Le Forze dell’Ordine e il Servizio Veterinario per quanto di
loro competenza sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA
IL SINDACO
Vista l’ordinanza del Commissario Governativo per l’emergenza
idrica in Sardegna n. 194 del 13.04.2000;
Considerata la grave crisi idrica in atto,
conseguente all’andamento stagionale e alla persistente siccità, per cui la dotazione
di acqua potabile del comune di Ittireddu risulta al momento insufficiente in rapporto ai bisogni della popolazione.
Dato atto che tale situazione viene aggravata dall’utilizzo
di acqua per usi diversi da quelli domestici.
Visto l’art. 38 della L.142/90
ORDINA
Per le motivazioni in premessa, dalla data odierna e fino a nuova disposizione, è vietato l’uso di acqua del pubblico acquedotto per usi diversi da quelli domestici.
Il Vigile Urbano e le Forze dell’Ordine sono
incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
Ittireddu, li 22 maggio 2000.
F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA
IL SINDACO
VISTA la legge 14 Agosto 1991, n. 281 (Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione di randagismo);
VISTA la Legge Regionale 18 Maggio 1994, n. 21
(norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina)
artt. 2-4-5;
VISTO il D.P.G.R. n. 1/99 (Regolamento di attuazione
della Legge n. 281/1991 e delle leggi Regionali n. 21/94 e n.35/96 sulla
prevenzione del randagismo);
ORDINA
1) è resa obbligatoria
l’anagrafe per tutti i cani presenti
nel territorio di questo Comune;
2)
l’anagrafatura
verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1 o Veterinari liberi
professionisti debitamente autorizzati;
3)
i
proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, residenti in questo Comune,
devono iscrivere i cani entro il termine di 10 giorni dalla nascita o,
comunque, dall’acquisizione del possesso;
4)
L’omessa
iscrizione all’anagrafe e l’abbandono del cane è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da £ 300.000 (trecentomila) a £ 1.000.000 (unmilione);
5)
L’anagrafatura
avverrà con l’inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e verrà eseguita
dal Servizio Veterinario dell’ASL n. 1, in forma gratuita presso il quartiere
fieristico di S. Nicola ad Ozieri ogni MERCOLEDI’ dalla ore 9,00 alle ore 12,00;
6)
In alternativa gli utenti potranno rivolgersi
ai Veterinari liberi professionisti, titolari di ambulatori, che erogheranno
analoga prestazione dietro adeguato compenso.
7)
In
sede di prima applicazione, i proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a
provvedere all’iscrizione e alla identificazione, entro 3 mesi dalla data della
presente;
8)
Tutti
i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al
Servizio Veterinario della ASL i mutamenti nella titolarità della proprietà o
nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale. La segnalazione deve
essere confermata per iscritto entro 15 giorni.
9)
Il
Vigile Urbano, le Forze dell’Ordine e il servizio Veterinario per quanto di
loro competenza sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
F.to IL SINDACO
Antonio DELEDDA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-
in
data 14.07.1999 sono stati appaltati i lavori di sistemazione della strada comunale
“Puppuiones.Sa Fraigada” all’impresa Arru Gesuino di Porto Torres, interessanti
i tratti ricadenti nel territorio di
questo comune;
-
detti
lavori avranno inizio in data 30.08.1999 nel tratto che dalla Strada
Provinciale n. 6 (Ittireddu-Bono) conduce al confine col territorio di Nughedu
S.N.;
-
considerato
che l’impianto del cantiere e l’esecuzione dei lavori in appalto, comporteranno
necessariamente l’interruzione di detta strada nei punti che durante il corso
dei lavori, di volta in volta saranno oggetto d’intervento;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 4 del 18.09.1998;
VISTI gli artt. 6 e 7 D.Lgs 30.04.1992, n. 285;
VISTA la legge 13.06.1991, n. 190, e relativo
regolamento di attuazione;
VISTO l’art. 51 della legge n. 142/90;
ORDINA
- per le motivazioni in premessa, dal 30.08.1999 e fino alla conclusione dei lavori di sistemazione della strada comunale “Puppujones – Sa Fraigada”, è vietato il transito a tutti gli automezzi nel tratto di detta strada che dalla str.Prov. n. 6 (Ittireddu-Bono) conduce al confine territoriale col comune di Nughedu S.N. (come evidenziato nell’allegata cartografia IGM), precisamente nei punti che durante l’esecuzione dei lavori saranno oggetto d’intervento debitamente segnalati dall’impresa appaltatrice;
-
gli
agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.
ITTIREDDU 27.08.1999.
F.TO IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Giulio
SAU
OGGETTO: TRANSITO NEL CENTRO ABITATO DI ARMENTI E
GREGGI.
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285
recante il Nuovo Codice della Strada;
VIASTO in particolare che ai sensi del combinato
disposto degli artt. 6, 2° comma e 7 1° comma lett.a) della norma sopra citata,
il Sindaco ha la competenza a stabilire anno per anno le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi;
RITENUTO di regolamentare il transito degli animali
di cui sopra:
ORDINA
1) E’ fatto divieto di far effettuare il transito di armenti e greggi in assenza di apposita autorizzazione del Sindaco, che verrà rilasciata su richiesta degli interessati, stilata secondo i modelli predisposti dal Comune e disponibile presso l’Ufficio di Polizia Municipale; la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 3 giorni prima della data prevista per il transito;
2)
Non
verranno rilasciate più di due autorizzazioni al mese per il transito del
medesimo gregge e/o armento;
3)
Il
transito degli armenti e/o greggi sarà consentito a partire dalle ore 24,00
alle ore 07,00;
4)
Durante
il transito gli armenti e le greggi fino a n. 50 capi debbono essere condotti
da almeno una persona, se i capi sono superiori a n. 50 debbono essere condotti
da due persone;
5)
I
guardiani debbono regolare il transito degli animali in modo che resti libera
sulla sinistra almeno la metà della carreggiata, sono tenuti altresì a
frazionare e separare il gruppo di animali superiori a n. 50 ad opportuni
intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione;
6)
Qualora
gli armenti e le greggi in transito siano condotti da un solo guardiano, questi
è tenuto a tenere acceso un dispositivo
di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, e posto che risulti visibile, sia dalla parte anteriore che dalla
parte posteriore; qualora siano condotti da due guardiani le moltitudini di
animali devono essere precedute da uno di essi e seguite dall’altro, ambedue
devono tenere acceso un dispositivo di illuminazione del tipo previsto nel
punto precedente;
7)
Appena
concluse le operazioni di transito, gli interessati dovranno immediatamente
provvedere alla pulizia della sede stradale, eventualmente imbrattata dagli
escrementi degli animali.
I contravventori di cui alla presente ordinanza
saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui
agli artt. 15 e 184 del Decreto Legislativo
30.04.92 n. 285, nonché in caso di violazione al precetto di cui al
punto 7 dell’ordinanza, alla sanzione amministrativa dell’obbligo di ripristino
dei luoghi a proprie spese.
Il Vigile Urbano, le Forze dell’Ordine e i
Barracelli sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
Ittireddu, li 12 maggio 1994.
F.to IL SINDACO Antonio DELEDDA