Comunicato delle RSU Servizi ICT di Milano
Nella giornata di venerdì 5 Maggio 2006 si sono incontrate a Roma le RSU di Servizi ICT Milano e Roma/Pomezia e i rappresentanti dei Sindacati Nazionali, l'apettativa delle RSU era quella di ottenere una firma sull'accordo di erogazione del Premio di Partecipazione relativo all'anno 2005. Visto il buon andamento di Servizi ICT le RSU hanno chiesto un aumento di 100 Euro rispetto alla cifra pagata lo scorso anno, dopo un incontro ristretto fra Sindacati Nazionali e Azienda si è arrivati alla proposta di erogare la cifra pagata a Maggio 2004 più 60 Euro parametrizzati sulla quarta categoria. A questo punto l'Azienda ha chiesto un ulteriore rinvio di due giorni per avere il mandato di firma. La cosa ci lascia estremamente perplessi e preoccupati perché, dopo il comunicato che l'Azienda ci aveva inviato in data 4/4/2006, ritenevamo l'argomento praticamente concluso.
L'Azienda si è impegnata a dare la risposta definitiva entro martedì 9 maggio, in caso di mancata risposta riteniamo di dover applicare la mozione approvata all'unanimità nell'assemblea del 4/4/2006. Sull'argomento invieremo un nuovo comunicato appena ricevuta la risposta Aziendale.
Continua intanto la discussione sulla situazione delle ferie: come abbiamo più volte comunicato, i dati presentati dall'Azienda hanno mostrato casi di mancato rispetto delle normative di legge e/o degli accordi sindacali. Rimane anche aperto il problema relativo al metodo di calcolo delle ferie pregresse.
A giudizio della RSU la legge in merito è chiarissima, il riferimento sono i seguenti articoli di due Decreti Legge del 2003 e del 2004:
Articolo 1 Comma 1 Punto D del DL 213/04 (sostituisce Articolo 10 Comma 1 del DL 66/03): "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione"
Articolo 10 Comma 2 del DL 66/03: "Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro"
Articolo 10 Comma 3 del DL 66/03: "Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione"
RSU Servizi ICT Milano
Milano, 8/5/2006