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Contrattazione aziendale


Integrazione all’accordo sulla reperibilità

In data 23 giugno 2000 si sono incontrate l’Azienda e le RSU riunite di Milano e Roma per un primo esame del funzionamento della reperibilità.

Le parti convengono sulla necessità di introdurre un riposo compensativo per le persone che ricevono più chiamate nel corso della notte, di conseguenza il punto 7 dell’accordo sulla reperibilità del 2 luglio 1999 viene così modificato:

In caso di intervento telefonico l’indennità di intervento verrà calcolata con un minimo di un’ora e le frazioni di tempo successive saranno arrotondate per eccesso.

La prima chiamata sarà retribuita con tre quote orarie.

Oltre al pagamento delle ore come sopra riportato vengono riconosciuti i seguenti riposi compensativi:

·        per interventi di durata superiori a tre ore, due ore di riposo compensativo.

·        in caso di intervento tra le ore 24,00 e le ore 7,00, quattro ore di riposo compensativo all’inizio o alla fine della successiva giornata lavorativa.

Le parti convengono che l’applicazione della reperibilità non può avvenire nella settimana in cui la persona è in turno rigido.

La nuova normativa entra in vigore con decorrenza immediata.

 

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