RSU - Servizi ICT / EDS - Roma


Accordo sull’Orario di lavoro per la sede di Servizi ICT Roma

 

1)             Il presente accordo entra in vigore, in via sperimentale, il 1 luglio 1999. Le parti, nel mese di novembre come previsto dal vigente CCNL, si incontreranno per verificarne il funzionamento e per decidere le chiusure per l’anno 2000.

2)             L’orario di lavoro settimanale secondo quanto stabilito dal CCNL Energia è di 37.40. Per fattori tecnico organizzativi specifici di Servizi ICT si concorda di mantenere l’orario di lavoro a 38.35 ore settimanali. Si stabilisce, quindi, che ciascun lavoratore dovrà fornire una prestazione settimanale di 38.35. Per la suddetta prestazione settimanale, quella giornaliera non potrà essere inferiore ad un minimo di 5.30 ore e superiore ad un massimo di 10.

3)             Si stabilisce che a fronte del mantenimento delle 44 ore di riduzione orario, l’Azienda effettuerà 2 giornate di chiusura collettiva nelle giornate del 28 giugno e il 16 agosto. Le restanti ore saranno usufruite dai lavoratori in modo individuale entro il 31 dicembre 1999. Le ore di riduzione di orario non godute saranno perse.

4)             L’orario giornaliero di lavoro sarà articolato come segue:

·        Inizio prestazione al mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

·        Intervallo mensa di 40 minuti.

·        Termine prestazione pomeridiana dalle ore 15.40 alle ore 18.40.

5)             Ciascun lavoratore dovrà attestare giornalmente la propria presenza in coincidenza con l’effettivo inizio e fine delle prestazioni lavorative (secondo l’orario giornaliero di lavoro di cui al punto 3).

6)             I quadri devono attestare la loro presenza nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

7)             In caso di assenza al fine del conteggio dell’orario settimanale, la giornata intera sarà considerata di 7.43 ore e di 3.52 ore nei casi di mezza giornata.

8)             L’orario settimanale, fissato in 38.35 ore, potrà avere, a discrezione del dipendente, una variazione di 4 ore in più o in meno, da un minimo di 34.35 ad un massimo di 42.35, con riporto algebrico alla settimana successiva. Sarà possibile per il lavoratore usare, in tranche orarie, dei recuperi attingendo al monte purché non scenda al di sotto delle 34.35 ore, questa operazione dovrà essere comunicata all’amministrazione del personale con un foglietto di recupero vidimato dal responsabile. Alla fine di ogni anno, nell’ultima settimana completa, i lavoratori dovranno arrivare con il monte ore in pareggio, eventuali ore o frazioni di mezz’ora in più saranno pagate come straordinario, i restanti minuti saranno riportati alla settimana successiva, eventuali carenze andranno saldate nell’anno successivo.

9)             Ogni lavoratore tra giugno e settembre di ciascun anno dovrà usufruire di almeno 3 settimane di ferie e di una ulteriore settimana tra il 20 dicembre e il 10 gennaio dell’anno successivo, sono fatte salve le diverse programmazione delle ferie nel corso dell’anno purché concordate e miranti all’uso del numero di ferie maturate.

10)         Il presente accordo viene integrato dall’allegato 1 per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente normativi, l’allegato è parte integrante dell’accordo stesso.


Allegato 1

NORMATIVE PER L’APPLICAZIONE DELL’ORARIO FLESSIBILE

1.      Salvo i casi espressamente normati ed autorizzati, eventuali mancate prestazioni nelle fasce di presenza obbligatoria o rispetto all’orario contrattualmente dovuto, daranno luogo a trattenute nella misura di 15 minuti, ottenuti con concorrenza giornaliera fino al raggiungimento dell’importo, e a quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.

2.      Nei casi di prestazioni lavorative ridotte a metà giornata, ivi comprese le semifestività, in caso di prestazione lavorativa nella mattinata l’uscita potrà avvenire tra le 10.45 e le 13.30; in caso di prestazione lavorativa nel pomeriggio l’entrata potrà avvenire tra le 12.55 e le 13.50.

3.      Ai fini del conteggio delle 38.35 ore settimanali i permessi, le ferie, le malattie, le missioni di breve durata e gli scioperi di un’intera giornata saranno ragguagliati a 7 ore e 43 minuti; quelle di mezza giornata saranno ragguagliati a 3 ore e 52 minuti.

4.      Gli scioperi che saranno indetti con orari predefiniti saranno conteggiati, per le persone che aderiranno, per le ore ufficialmente dichiarate.

5.      I premessi presi durante la giornata, senza entrata nella fascia di flessibilità saranno conteggiati a partire dalla fine della fascia stessa di flessibilità.

Part Time

Alle lavoratrici e ai lavoratori in part time è concessa la flessibilità in entrata tra le ore 8.00 e le 9.30 e in uscita di quarantacinque minuti in più o in meno rispetto all’uscita convenzionale, e con un monte ore settimanale di più o meno 2 ore.

Permessi sanitari o visite mediche

I permessi per visite, cure mediche e terapie vengono riconosciuti dietro presentazione del certificato del medico curante.

·        L’orario di inizio, qualora non cada nella fascia di flessibilità è da considerarsi con inizio alle ore 8.00; qualora l’orario di fine permesso sia compreso nella fascia di flessibilità pomeridiana, l’orario sia compreso nella fascia di flessibilità pomeridiana, l’orario convenzionale sarà ragguagliato alla concorrenza delle 7 ore e 43 medie giornaliere.

Ogni altro aspetto è regolato dall’accordo sull’orario di lavoro firmato tra RSU Servizi ICT ed Azienda.


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