RSU - Servizi ICT / EDS - Milano

Contrattazione aziendale


 VERBALE DI ACCORDO

tra

Servizi ICT S.r.l.,

rappresentata da Bruno Moscarelli,  Mauro Trucchia,  Antonella Caniglia 

e

RSU delle Unità Produttive di Milano e presidi periferici  

PREMESSO CHE

-         Il Gruppo EDS Italia Spa, di cui Servizi ICT Srl fa parte, sta realizzando le azioni di cambiamento strategico previste dal Piano Industriale 2004-2006, presentato, con le evoluzioni rispetto alla versione di ottobre 2003, alle Organizzazioni Sindacali ed alle R.S.U. nel mese di maggio 2004.  Le OO.SS. e le R.S.U. hanno preso atto delle modifiche positive contenute nel Piano Industriale e delle azioni che l’Azienda sta implementando.

-         La coerenza della struttura dei costi e delle competenze all’interno della Società con le richieste di un mercato sempre più competitivo continua ad essere uno degli elementi essenziali ai fini del consolidamento dell’Azienda nel mercato di riferimento in generale e sul Cliente ENI in particolare .

Il rinnovo del contratto con il Gruppo ENI, siglato ad inizio 2004 infatti ha in ogni caso dato luogo alla necessità di un ridimensionamento strutturale degli organici ritenuti necessari per la copertura dei servizi pattuiti in considerazione di un  disallineamento della struttura dei costi nel quadro del nuovo contesto contrattuale .

A tal fine, l’Azienda ha avviato una sessione di confronto con le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U., concretizzatasi in una serie di incontri nel corso dei quali sono state illustrate e dettagliate le direttrici del piano riorganizzativo, allo scopo di intraprendere un percorso condiviso per il recupero della competitività e l’immediato rilancio dell’Azienda sul mercato.

Al termine di tale confronto le parti hanno individuato quale strumento utile, per il corretto riequilibrio dell’organico, l’avvio di una procedura di mobilità concordata e che riguarderà esclusivamente il personale che dichiarerà di non opporsi.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1.  L’Azienda ha attivato una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni, finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro per n. 25 lavoratori, presso le unità produttive di Milano e presidi periferici.

2. Le OO.SS. e le RSU si impegnano sin d’ora a sottoscrivere l’accordo di chiusura della predetta procedura entro il 21 luglio 2004 sulla base dei seguenti requisiti.

2/a) - La collocazione in mobilità dei lavoratori avverrà gradualmente e comunque entro il 31 dicembre 2004.

2/b) - I dipendenti da collocare in mobilità saranno individuati sulla base dei seguenti criteri, in sostituzione dei criteri di cui all’art. 5, legge n. 223/1991:

2/c) - Le Parti concordano che la collocazione in mobilità riguarderà esclusivamente i lavoratori che entro il 31 luglio 2004 non si opporranno alla  risoluzione del rapporto di lavoro.

2/d - Si definiscono PENSIONABILI i dipendenti in possesso o che raggiungano i requisiti contributivi ed anagrafici per la pensione di anzianità e/o vecchiaia entro il 31/12/2004.

2/e) - A ciascun lavoratore collocato in mobilità che aderisca al programma di mobilità nei termini  indicati nei precedenti punti, la Società, previa accettazione della risoluzione del rapporto a fronte della sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., corrisponderà, in aggiunta alle competenze tutte di fine rapporto, una somma globale, a titolo di incentivo all’esodo e comprensiva delle mensilità di preavviso dovute, rapportata agli elementi fissi di cui all’importo della voce “Retribuzione Mensile”  (moltiplicato 14 e diviso 12) riportata nell’ultimo cedolino paga utile, secondo quanto di seguito dettagliato:

·        Non Pensionabili :  

Mensilità (comprensive del periodo di preavviso dovuto)

Fino a 30 anni non compiuti ……16

Da 30 a 40 anni non compiuti…...19

Da 40 a 50 anni non compiuti….. 22

Da 50 anni ……......………………25

L’uscita successiva al 31 luglio p.v. darà luogo ad una riduzione di una mensilità e mezzo per ogni mese di permanenza in azienda.

·        Pensionabili:   13 mensilità comprensive del periodo di preavviso dovuto.  

L’uscita successiva al 31 luglio p.v. darà luogo ad una riduzione di una mensilità per ogni mese di permanenza in Azienda.

In entrambi i casi la somma ulteriore rispetto alle mensilità di preavviso dovute e determinata secondo le modalità sopra citate, sarà considerata come incentivo all’esodo e pertanto soggetta a tassazione separata. Verrà inoltre corrisposta la somma di 2.000,00 € (duemila/00 euro) come importo transattivo. 

Con riferimento ai dipendenti di cui al primo punto del comma 2/b), le Parti concordano che, poiché la situazione contributiva dei lavoratori è presuntiva per l’eventuale periodo di servizio alle dipendenze di altre Aziende e incompleta con riferimento agli eventuali periodi di prosecuzione volontaria, contribuzione figurativa o riscatto, ciascun dipendente si impegna a presentare documentazione ufficiale attestante l’effettiva anzianità contributiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 21 luglio 2004


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