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E’ importante che la RSU quando fa la contrattazione
abbia chiaro alcuni principi che regolano il rapporto di lavoro pubblico. Sindacati abilitati a trattare Per
risolvere conflitti collettivi Relazioni
a livello di istituzione scolastica
Fino ai primi anni ‘70 il rapporto di lavoro
pubblico è stato regolato esclusivamente da leggi o da regolamenti
ministeriali che costituivano lo stato giuridico. La gestione del rapporto individuale di lavoro
avveniva con procedimenti ed atti amministrativi (nomina, decreto, …)
che erano atti unilaterali del datore
di lavoro pubblico. Le lotte sindacali di quegli anni hanno avviato un
processo graduale di avvicinamento prima e di omogeneizzazione poi del
lavoro pubblico a quello privato che si è sviluppato in tre fasi: anni ’70 Si fanno i primi accordi. La contrattazione si
limita agli aumenti economici, mentre la retribuzione rimane
regolata da legge. L’accordo deve essere recepito in un atto del governo
(DPR). anni ’80 La legge quadro (L 93/83) disegna per la prima
volta un sistema di contrattazione che prevede: - la divisione del pubblico impiego in comparti - un accordo di comparto che deve essere recepito
in DPR. e il governo può introdurvi
norme in modo unilaterale - parti trattanti: 1. sindacati maggiormente rappresentativi 2. delegazione di ministri (Pubblica istruzione,
Tesoro, Bilancio, Lavoro, Funzione pubblica) - materie regolate con accordi: non solo l’intera
retribuzione ma anche alcuni aspetti normativi. La distinzione tra area
riservata alla legge e quella riservata al contratto non è netta. - estensione di larga parte dello statuto dei
lavoratori al lavoro pubblico. Il rapporto di lavoro continua ad essere gestito
con atti e procedimenti amministrativi. In questo contesto giuridico sono stati stipulati i
contratti scuola 85-87 (DPR 209/87) e 88-90 (DPR 399/88). anni ’90 La legge delega 421/92 e il successivo decreto
delegato Dlgs 29/93 riformano radicalmente il rapporto di lavoro pubblico
assimilandolo a quello privato. Il Dlgs 29 è stato varie volte modificato
nel 93 e poi nel 98. Il cuore della riforma è che le fonti
giuridiche che regolano il rapporto di lavoro sono ora: 1.
il
codice civile e le leggi sul lavoro subordinato di impresa, 2.
il
DLgs 29/93 3.
i
contratti. Ciò
comporta diverse novità. 1. Il
rapporto di lavoro pubblico è contrattualizzato, non privatizzato,
cioè regolato da contratti, collettivi e individuali. Il datore di
lavoro pubblico gestisce il rapporto individuale di lavoro non più con
atti amministrativi, ma con atti di natura privatistica. La differenza tra
lavoro pubblico e privato non è annullata: rimane nella misura in cui vi
è una decisiva differenza di scopo tra azienda privata ed ente pubblico.
Il datore di lavoro pubblico, anche se agisce con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro privato per assicurare gli obiettivi del
servizio pubblico, è tenuto a comportamenti trasparenti, corretti ed
imparziali, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti che definiscono
gli scopi della pubblica amministrazione. (art. 4.2 DLgs 29/93) 2.
L’accordo sindacale non è più il presupposto, necessario, ed
implicitamente obbligatorio, di un procedimento amministrativo che si
conclude con l’atto di governo (il DPR) che recepiva il contratto, ma,
come nel settore privato, l’accordo è un vero e proprio contratto, che
si stipula liberamente se vi sono per entrambi le convenienze, e diventa
efficace quando è sottoscritto dai soggetti abilitati a trattare. Se
manca l’accordo il datore di lavoro pubblico agisce con i poteri del
datore di lavoro, assumendosi ogni responsabilità. Il contratto
viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale ma al solo scopo di essere
pubblicizzato, non, come per una legge, per
entrare in vigore. 3. Il contenzioso
in materia di lavoro passa dal TAR e Consiglio di stato al giudice del
lavoro. 4. Le
materie affidate alla contrattazione collettiva sono tutte quelle che
riguardano il rapporto di lavoro, tranne poche riservate alla legge e
definite dalla L 421/92 (art.2,2 c): 4.
reclutamento 5.
responsabilità
-civile -penale -amministrativa -disciplinare
(la legge regola il procedimento disciplinare; il contratto infrazioni e
sanzioni) 6.
responsabilita'
giuridiche degli operatori nell'espletamento di procedure amministrative 7.
incompatibilità'
con altre attivita' (art.508 DLgs 297/94 per docenti; 60-65 DPR 3/57 per personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario) 8.
liberta'
di insegnamento e autonomia professionale. (art.1
e competenze degli organi collegiali, tranne il consiglio di
circolo/istituto in DLgs 297/94) I livelli
di contrattazione sono due, come nel privato: - contratto
collettivo nazionale quadriennale, - contratto
integrativo (CNI) che nella scuola si svolge a livello nazionale e di
singola scuola. La parte
pubblica è rappresentata dall’Aran (agenzia per la
rappresentanza negoziale, ente con personalità giuridica), come ad
esempio per il settore metalmeccanico è la Federmeccanica. I vari
datori di lavoro pubblici, (governo, regioni, comuni…) non partecipano
alle trattative (solo per il contratto integrativo), ma danno direttive
all’Aran sugli obiettivi da raggiungere e sulle disponibilità
economiche per i costi. Alla fine approvano o no i suo operato. Si vuole
evitare che, come accaduto nel passato, la parte pubblica dimentichi nelle
trattative i vincoli di spesa per accordi collusivi o mance
elettorali. La
parte sindacale è costituita da sindacati rappresentativi. (vedi
paragrafo successivo). Si
possono stipulare accordi quadro (AQ) o contratti collettivi quadro (CCNQ)
validi per tutti i comparti pubblici. Quelli più importanti riguardano 9.
la definizione dei comparti 10.
la costituzione della RSU (7 agosto 98 con interpretazione
autentica 28 luglio 2000) 11.
i diritti sindacali (7 agosto 98) Questi
accordi sono stipulati da: 12.
l’Aran 13.
le confederazioni che hanno in almeno due comparti sindacati
rappresentativi. Il passaggio dal vecchio al nuovo regime è stato
graduale e si concluderà per ogni comparto con la chiusura del contratto
98-01 Nel
nuovo contesto giuridico sono stati stipulati i contratti scuola 94-97 e
98-01. Il
secondo contratto non si è chiuso perché vi sono ancora alcune sequenze
(code). In particolare occorre raccogliere entro giugno 2001 in un unico
testo le norme vigenti: - del primo CCNL 94-97. - dello stato
giuridico ancora contenute nella legge (parte III DLgs 297/94) -
dei contratti DPR 209/87 e 399/88.
legge e contratto
Le
norme in vigore nella scuola sulle materie riservate alla legge sono in
massima parte nel testo unico DLgs 297/94. Rimangono comunque regolati da
legge o regolamenti gli ordinamenti didattici e le competenze degli organi
collegiali. 1. I lavoratori pubblici sono divisi ai fini contrattuali in comparti.
2.
I dirigenti hanno un contratto separato. I dirigenti scolastici
costituiscono l’area V (quinta) della dirigenza.
3.
Alcune categorie di personale rimangono non contrattualizzate cioè
regolate da leggi. magistrati,
prefetti, ambasciatori, militari dell’esercito e corpo di polizia, e,
ricercatori e docenti universitari.
*
fino ad una nuova disciplina Nel
settore privato, mancando una legge che dia efficacia erga omnes ai contratti, le trattative si svolgono liberamente tra
associazioni dei datori di lavoro e sindacati in base al reciproco
riconoscimento di rappresentatività. Nel
settore pubblico l’amministrazione non può discrezionalmente decidere
con chi trattare, deve essere trasparente ed imparziale. Per questo la
legge (art.47 DLgs 29/93) ha definito i requisiti che deve avere un
sindacato per essere abilitato a trattare il contratto di lavoro di un
comparto pubblico. La
rappresentatività è misurata dalla dimensione organizzativa (gli
iscritti) e dal consenso (i voti). Il
grado minimo di rappresentatività deve essere del 5%, misurato
facendo la media della % delle deleghe e della % del totale dei voti alle
elezioni della RSU. In tal caso è rappresentativo. Le
deleghe corrispondono a iscritti
che pagano effettivamente la quota di iscrizione con una trattenuta sullo
stipendio fatta dalla DPT e sono quindi facilmente individuabili. Non sono
conteggiati gli iscritti disoccupati o supplenti temporanei. La
rilevazione è fatta dall’Aran ogni due anni. Nella
scuola
L’ultima
rilevazione nel comparto scuola è al 31.12.1998 (vedi tabella). I
sindacati della scuola sono più di 40. (L’elenco si trova nel sito
dell’Aran www.aranagenzia.it).
Il totale degli addetti nel 98 erano 994.000 (Dati Aran). Con il passaggio
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali gli
addetti nel 2000 sono circa 1.050.000 Dalla
tabella emergono due dati significativi: -
il tasso di sindacalizzazione nella scuola è basso (poco meno del 40%) ma
la partecipazione al voto è stata alta (80%).
-
la Cgil scuola ha un’influenza (voti) maggiore del suo grado di
organizzazione (deleghe). I
sindacati rappresentativi sono: CGIL scuola, CISL scuola, UIL Scuola,
Snals, Gilda Unams. Entro
il luglio 2001 l’Aran dovrà fare la nuova rilevazione per il biennio
2000/2001, conteggiando le deleghe al 31.12.2000 e i voti riportati nella
elezione per le RSU.
fonte
dei dati: iscritti
Aran ultima rilevazione ufficiale 98 voti
Aran dati non ancora ufficiali A
seconda dei casi il datore di lavoro pubblico può essere il dirigente
generale del ministero o il dirigente scolastico della scuola. La parte
sindacale può essere costituita dai sindacati rappresentativi o da quelli
firmatari o dalla RSU. Non
devono continuamente trattare. Vi sono diverse tipologie di incontri
formalizzate nei contratti che costituiscono le relazioni sindacali. Il
loro scopo è contemperare gli interessi dei lavoratori con gli obiettivi
di efficienza ed efficacia del servizio pubblico.. Vediamo. 1.1 Contrattazione
iniziativa:
è presa dalla parte sindacale, quando presenta la piattaforma
rivendicativa. scopo:
definire regole del rapporto di lavoro. materie:
tutte, nel caso del contratto di lavoro; quelle previste dal contratto di
lavoro o non in contrasto con esso, nel caso del contratto integrativo. conclusione:
un contratto vincolante per tutti. Le
parti non sono obbligate a raggiungere gli accordi. La parte pubblica ha,
per la sua natura pubblica, un obbligo a trattare in base al DLgs 29/93,
ma non ha obbligo a concludere un accordo. 1.2 Interpretazione
autentica E’
anch’essa una contrattazione. iniziativa:
di entrambi o di una parte che ne ha interesse. materie:
una o più clausole del contratto, interpretate in modo diverso da coloro
che le hanno sottoscritte. scopo:
dare un’interpretazione univoca, oppure correggere la formulazione della
clausola. conclusione:
un accordo di interpretazione autentica che sostituisce o
interpreta la clausola controversa, con decorrenza (retroattiva) del
contratto. 2. Partecipazione La
contrattazione è la più importante delle relazioni sindacali, ma non
l’unica. Vi sono gli incontri di partecipazione
(art.10 DLgs 29/93) che non si concludono con accordi, ma con intese, che
hanno il valore di impegno politico, ma non quel valore vincolante che ha
il contratto. La partecipazione ha sostituito numerosi organi misti di
cogestione, allo scopo di separare le responsabilità di chi dirige e di
chi rappresenta i lavoratori. La
partecipazione si articola in informazione e concertazione. 2.1 Informazione L’informazione
consiste in un incontro sulla documentazione consegnata dal datore di
lavoro. Per
il datore di lavoro pubblico è un obbligo contrattuale alla trasparenza,
per la parte sindacale un diritto al controllo. iniziativa:
del datore di lavoro pubblico; la parte sindacale lo sollecita se è
inadempiente. Se si rifiuta o non dà corso all’informazione, il
sindacato può rivolgersi al giudice del lavoro per attività
antisindacale (art.28 L300/70). (vedi quaderno sui diritti sindacali) materie:
previste dal contratto conclusione:
parere della parte sindacale sulle materie di informazione. L’informazione
può essere: a.
preventiva l’incontro precede una decisione del datore di lavoro
pubblico b.
successiva l’incontro è sugli atti assunti dal datore di lavoro
pubblico 2.1 Concertazione L’iniziativa
è dei sindacati, i quali, ricevuta l’informazione, possono chiedere su
di essa l’esame congiunto. conclusione:
una intesa, che, a
differenza del contratto è un impegno politico, morale ma non giuridico.
Se vi è disaccordo, si conclude con un verbale, che non ha
carattere operativo, ma di registrazione delle differenze. La
concertazione non è prevista a livello di singola scuola dal contratto
nazionale, ma può esserlo dal contratto di scuola. 3. Incontri Le
parti si incontrano ogni volta che lo ritengono opportuno, anche su
materie che non riguardano il rapporto di lavoro, ma materie riservate
alla legge. L’esito degli incontri può essere un’intesa, dal
valore politico, ma non giuridicamente vincolante o l’espressione di un parere
della parte sindacale. livelli di contrattazione
La contrattazione oggi a
livello del provveditorato si sposterà gradualmente a livello di scuola o
regionale in relazione alla progressiva scomparsa del provveditorato. modelli di partecipazione
Il contratto prevede alcune procedure per comporre
conflitti collettivi e prevenire gli scioperi. 1.
clausole di raffreddamento Nel primo mese delle trattative contrattuali sulle
materie in discussione - il datore di lavoro pubblico non prende decisioni
unilaterali - la parte sindacale (RSU e i sindacati) non
decidono agitazioni (art.8 CCNL 98-01) 2.
organismo di conciliazione Se la parte sindacale indice lo stato di agitazione
in vista di uno sciopero, le parti devono verificare in un organismo
nazionale o provinciale se vi sono le condizioni per comporre il
conflitto. (art.4 allegato al CCNL sull’attuazione della L
146/90 che regola lo sciopero nei servizi pubblici) 3.
interpretazione autentica Non consiste nella richiesta di un quesito all’Aran,
ma ad un incontro per definire per via negoziale la interpretazione di una
norma dio contratto controversa. Vedi paragrafo precedente sulle relazioni
sindacali. Legge 23 ottobre 1992,
n. 421 2 Pubblico impiego
1….. c) ……..Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei
principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le
seguenti materie: 1)
le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative; 2)
gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei
medesimi; 3)
i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4)
i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al
lavoro; 5)
i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva.
Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa
informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 6)
la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale
nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca; 7) la
disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego
pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e
incarichi pubblici. …… decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 1 Finalità
ed ambito di applicazione 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di: 1.
accrescere l'efficienza
delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e
servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici; 2.
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 3.
realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e
lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale. … 2 Fonti 1.
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge
e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. …. 2.
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro
la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in
senso contrario. 3.
I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. …. L'attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali. ….. … 10 Partecipazione
sindacale 1.
I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro. 45 Contratti
collettivi nazionali e integrativi
1. La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 3.
Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative
ai sensi dell’articolo 47-bis,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva
nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono
un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. … 4. La contrattazione collettiva disciplina,
in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i
diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare
più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla
data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti. 47 (Diritti e
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro) 1. Nelle
pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono
tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. ….. … 3. In
ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma
8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2, (ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi; ndr) viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di
rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è
garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
… 7. I
medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti
di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia
integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto. … 47-bis Rappresentatività sindacale
ai fini della contrattazione collettiva
1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale. Il dato associativo e’ espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale
e’ espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell’ambito considerato. 2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali
le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate. 3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per
l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato
elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per
cento del dato elettorale nel medesimo ambito. 4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva
per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti (accordi
o contratti quadro, ndr), le confederazioni sindacali alle quali, in
almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo
45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale. … Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 98-01
2 Interpretazione
autentica dei contratti 1. In attuazione dell'art. 53, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e
decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30
giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura
deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro. 2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata
invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale. 3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale, integrativo e decentrato. 3 Obiettivi e
strumenti 1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei
ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica
e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Il sistema
delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti. 2. Il
sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali: a) contrattazione
collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia
realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi
e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è
collocata la contrattazione decentrata di cui all’articolo 4, comma 2; b)
partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione,
della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità
propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5; c)
interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2. 4 Contrattazione
collettiva integrativa 1. La
contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto
anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti
collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di
distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri
generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi
programmati. In sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate
le seguenti materie: con cadenza
annuale: a)
i criteri generali di utilizzazione delle risorse
complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività
formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di
verifica dei risultati conseguiti; b)
la mobilità interna al comparto ed
incompartimentale; c)
procedure e
criteri di utilizzazione del personale; con
cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a)
i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della
retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia; b)
i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione ai capi di
istituto; c)
i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai
direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi; d) le linee
di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per
l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in
relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla
ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati
conseguiti; e)
le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente
di lavoro; f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti
per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e
utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri
generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi
programmati; g)
l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di
orientamento e monitoraggio; h) i criteri generali per la valutazione dei titoli
culturali e professionali, nonchè la quota di risorse da riservare al
trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei
docenti e del personale ATA; i) le indennità di turno notturno, notturno –
festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative; l)
quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2.
Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie: a)
l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del
personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo; b)
i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; c) i criteri e le modalità per lo svolgimento
delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello
provinciale; d)
le opportunità formative per il personale docente,
educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che
provengano dalle graduatorie permanenti; e)
l'esercizio dei permessi sindacali. 3. La
contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45
del decreto legislativo n. 29/1993. Entro il
primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè
procedono ad azioni dirette. … Sulle
materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno
scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno. 5 Partecipazione 1.
L’Amministrazione scolastica nazionale, regionale e provinciale,
nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte
responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la
relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati
all’articolo 9 sulle
seguenti materie: a) criteri
per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il
personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA,
dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993; b) modalità
organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato; c) documenti
di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; d)
operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto
dell’attività scolastica; e) dati
generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione
del personale; f) andamento
generale della mobilità del personale; g) strumenti
e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia
qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni
in atto; h)
informazioni di cui al comma 6 dell'art.19. 2. Gli
incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi
hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i
relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La
documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo.
Gli organismi di cui all’articolo 9 possono richiedere nelle materie
sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche. 3. Su
ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di
indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può
essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche,
per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare
proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare
raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata. 4. Ricevuta
l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 9 possono
chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle
seguenti materie: a) criteri
per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il
personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA,
dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993; b) le
modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato
e indeterminato. La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal
ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi
entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il
periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa. … Sulle
materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno
scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno. 6 Relazioni
a livello di istituzione scolastica 1. A livello
di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di
decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di
istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con
le modalità previste dal presente articolo. 2.
Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con
l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione
scolastica è sede di contrattazione integrativa. 3. Il capo
di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 (vedi
ora art.4 CCNL biennio 2000-01, ndr) un'informazione preventiva,
consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie: a)
proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola; b)
modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell’offerta formativa; c)
utilizzazione dei servizi sociali; d)
modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2
dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990; e)
attuazione della normativa in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro; f)
attività e
progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti
da convenzioni ed accordi; g)
criteri di retribuzione e utilizzazione del
personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive; h)
criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni
staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani; i)
modalità
relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di
quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i
criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; l)
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 4. Sulle
seguenti materie l'informazione è successiva: a)
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti
con il fondo di istituto; b) criteri
di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni,
intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione
scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e
istituzioni. c) verifica
dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
sull’utilizzo delle risorse. L'informazione
viene fornita in appositi incontri 5. (superato,
ndr) 6. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal
presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal
provveditore agli studi per le questioni che incidono sull’assetto
organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per
assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la
necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie. 8 Clausole di
raffreddamento Entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante
il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
biennio economico 2000-01 3 1. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL
26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione
integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di
informazione: 1.
modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.); 2.
utilizzazione dei servizi sociali; 3.
modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990; 4.
attuazione della normativa in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro; 5.
criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica; ritorni pomeridiani; 6.
modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto
previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per
l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo d'istituto. 2.
Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo
restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999
ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie: 1.
criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi
comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in
relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola
eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle
tipologie di attività; 2.
la misura dei compensi al personale docente ed
educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art.
31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto
in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di
cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato
art. 43 del CCNL 26.5.1999; 3.
la misura dei compensi al personale ATA per le
attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le
funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali; 4.
la misura dei compensi da corrispondere al
personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui
collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo
continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo
restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL. …. 4 1.
I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica sono: -la
RSU;
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