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Introduzione alla contratto di scuola

E’ importante che la RSU quando fa la contrattazione abbia chiaro alcuni principi che regolano il rapporto di lavoro pubblico.

  Una breve storia

I comparti

Sindacati abilitati a trattare

Relazioni sindacali

Per risolvere conflitti collettivi

Norme

Relazioni a livello di istituzione scolastica

 

 

 

Una breve storia

 

Fino ai primi anni ‘70 il rapporto di lavoro pubblico è stato regolato esclusivamente da leggi o da regolamenti ministeriali che costituivano lo stato giuridico.

La gestione del rapporto individuale di lavoro avveniva con procedimenti ed atti amministrativi (nomina, decreto, …) che erano atti unilaterali del datore di lavoro pubblico.

 

Le lotte sindacali di quegli anni hanno avviato un processo graduale di avvicinamento prima e di omogeneizzazione poi del lavoro pubblico a quello privato che si è sviluppato in tre fasi:

 

anni ’70

Si fanno i primi accordi. La contrattazione si limita agli aumenti economici, mentre la retribuzione rimane regolata da legge. L’accordo deve essere recepito in un atto del governo (DPR).

 

anni ’80

La legge quadro (L 93/83) disegna per la prima volta un sistema di contrattazione che prevede:

- la divisione del pubblico impiego in comparti

- un accordo di comparto che deve essere recepito in DPR. e il governo può introdurvi norme in modo unilaterale

- parti trattanti:

1. sindacati maggiormente rappresentativi

2. delegazione di ministri (Pubblica istruzione, Tesoro, Bilancio, Lavoro, Funzione pubblica)

- materie regolate con accordi: non solo l’intera retribuzione ma anche alcuni aspetti normativi. La distinzione tra area riservata alla legge e quella riservata al contratto non è netta.

- estensione di larga parte dello statuto dei lavoratori al lavoro pubblico.

 

Il rapporto di lavoro continua ad essere gestito con atti e procedimenti amministrativi.

 

In questo contesto giuridico sono stati stipulati i contratti scuola 85-87 (DPR 209/87) e 88-90 (DPR 399/88).

 

anni ’90

La legge delega 421/92 e il successivo decreto delegato Dlgs 29/93 riformano radicalmente il rapporto di lavoro pubblico assimilandolo a quello privato. Il Dlgs 29 è stato varie volte modificato nel 93 e poi nel 98.

 

Il cuore della riforma è che le fonti giuridiche che regolano il rapporto di lavoro sono ora:

1.       il codice civile e le leggi sul lavoro subordinato di impresa,

2.       il DLgs 29/93

3.       i contratti.

 

Ciò comporta diverse novità.

 

1. Il rapporto di lavoro pubblico è contrattualizzato, non privatizzato, cioè regolato da contratti, collettivi e individuali.

Il datore di lavoro pubblico gestisce il rapporto individuale di lavoro non più con atti amministrativi, ma con atti di natura privatistica. La differenza tra lavoro pubblico e privato non è annullata: rimane nella misura in cui vi è una decisiva differenza di scopo tra azienda privata ed ente pubblico. Il datore di lavoro pubblico, anche se agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro privato per assicurare gli obiettivi del servizio pubblico, è tenuto a comportamenti trasparenti, corretti ed imparziali, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti che definiscono gli scopi della pubblica amministrazione. (art. 4.2 DLgs 29/93)

 

2. L’accordo sindacale non è più il presupposto, necessario, ed implicitamente obbligatorio, di un procedimento amministrativo che si conclude con l’atto di governo (il DPR) che recepiva il contratto, ma, come nel settore privato, l’accordo è un vero e proprio contratto, che si stipula liberamente se vi sono per entrambi le convenienze, e diventa efficace quando è sottoscritto dai soggetti abilitati a trattare. Se manca l’accordo il datore di lavoro pubblico agisce con i poteri del datore di lavoro, assumendosi ogni responsabilità.

 

Il contratto viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale ma al solo scopo di essere pubblicizzato, non, come per una legge, per entrare in vigore.

 

3. Il contenzioso in materia di lavoro passa dal TAR e Consiglio di stato al giudice del lavoro.

 

4. Le materie affidate alla contrattazione collettiva sono tutte quelle che riguardano il rapporto di lavoro, tranne poche riservate alla legge e definite dalla L 421/92 (art.2,2 c):

 

4.       reclutamento

5.       responsabilità

-civile

-penale

-amministrativa

-disciplinare (la legge regola il procedimento disciplinare; il contratto infrazioni e sanzioni)

6.       responsabilita' giuridiche degli operatori nell'espletamento di procedure amministrative

7.       incompatibilità' con altre attivita'

(art.508 DLgs 297/94 per docenti;

60-65 DPR 3/57 per personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)

8.       liberta' di insegnamento e autonomia professionale.

(art.1 e competenze degli organi collegiali, tranne il consiglio di circolo/istituto in DLgs 297/94)

 

I livelli di contrattazione sono due, come nel privato:

- contratto collettivo nazionale quadriennale,

- contratto integrativo (CNI) che nella scuola si svolge a livello nazionale e di singola scuola.

 

La parte pubblica è rappresentata dall’Aran (agenzia per la rappresentanza negoziale, ente con personalità giuridica), come ad esempio per il settore metalmeccanico è la Federmeccanica.

I vari datori di lavoro pubblici, (governo, regioni, comuni…) non partecipano alle trattative (solo per il contratto integrativo), ma danno direttive all’Aran sugli obiettivi da raggiungere e sulle disponibilità economiche per i costi. Alla fine approvano o no i suo operato. Si vuole evitare che, come accaduto nel passato, la parte pubblica dimentichi nelle trattative i vincoli di spesa per accordi collusivi o mance elettorali.

 

La parte sindacale è costituita da sindacati rappresentativi. (vedi paragrafo successivo).

 

Si possono stipulare accordi quadro (AQ) o contratti collettivi quadro (CCNQ) validi per tutti i comparti pubblici. Quelli più importanti riguardano

9.       la definizione dei comparti

10.    la costituzione della RSU (7 agosto 98 con interpretazione autentica 28 luglio 2000)

11.    i diritti sindacali (7 agosto 98)

Questi accordi sono stipulati da:

12.    l’Aran

13.    le confederazioni che hanno in almeno due comparti sindacati rappresentativi.

 

Il passaggio dal vecchio al nuovo regime è stato graduale e si concluderà per ogni comparto con la chiusura del contratto 98-01

 

Nel nuovo contesto giuridico sono stati stipulati i contratti scuola 94-97 e 98-01.

Il secondo contratto non si è chiuso perché vi sono ancora alcune sequenze (code). In particolare occorre raccogliere entro giugno 2001 in un unico testo le norme vigenti:

- del primo CCNL 94-97.

- dello stato giuridico ancora contenute nella legge (parte III DLgs 297/94)

- dei contratti DPR 209/87 e 399/88.

 

 

 

il rapporto di lavoro

prima e dopo la riforma

 

 

prima

oggi

 

 

 

area giuridica

diritto amministrativo

diritto privato

 

 

 

atti di gestione del rapporto

atti amministrativi unilaterali

(decreto)

atti privatistici bilaterali (contratto)

 

assunzione

nomina

contratto individuale

 

tipi di rapporto

ruolo/non ruolo

a tempo indeterminato/ determinato

 

istituti del rapporto

congedi

permessi

 

 

congedo ordinario

ferie

 

 

destituzione

licenziamento disciplinare

 

 

ricorso gerarchico

reclamo

arbitrato

 

giurisdizione

TAR Consiglio di stato

tentativo obbligatorio di conciliazione

giudice del lavoro

 

 

 

 

la contrattazione

prima e dopo la riforma

 

 

legge quadro (L 93/83)

riforma (DLgs 29/93)

durata contratto nazionale

3 anni

4 anni norme

2 anni retribuzioni

 

 

 

sindacati abilitati a trattare

maggiormente rappresentativi

individuati con criteri definiti da un accordo

 

rappresentativi

individuati con criteri definiti per legge

 

 

 

 

parte pubblica

delegazione di ministri

 

Aran

 

 

 

 

efficacia giuridica dell’accordo

nessuna

il governo lo recepisce con DPR

piena

il governo approva o no l’operato dell’ARAN

 

 

 

materie

stabilite da legge

 

tutte

escluse quelle riservate alla legge

 

livelli contrattuali

uno

nazionale

due

nazionale e integrativo

 

 

 

legge e contratto

 

 

LA LEGGE

regola

 

IL CONTRATTO

regola

in materia di RAPPORTO DI LAVORO

 

solo

reclutamento, responsabilità, incompatibilità, libertà di insegnamento

 

 

tutti gli aspetti

tranne quelli regolati dalla legge

 

in materia di ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

Organi, uffici, modi di conferimento della titolarita',  principi fondamentali di organizzazione degli uffici

(livello macro di sistema)

 

Consistenza complessiva degli organici

 

 

Informazione e concertazione sugli atti interni di organizzazione che hanno riflessi sul rapporto di lavoro

(livello micro di singola scuola)

 

Informazione sulle dotazioni di ciascuna qualifica

 

Le norme in vigore nella scuola sulle materie riservate alla legge sono in massima parte nel testo unico DLgs 297/94. Rimangono comunque regolati da legge o regolamenti gli ordinamenti didattici e le competenze degli organi collegiali.

 INIZIO

 

 

I comparti

 

1. I lavoratori pubblici sono divisi ai fini contrattuali in comparti.

 

 

 

chi lavora in:

numero

 

 

 

scuola

scuole statali

1.050.000

 

 

 

sanità

ospedali e unità sanitarie locali

i medici costituiscono un’area della dirigenza

560.000

 

 

 

autonomie locali

comuni, province, regioni, camere commercio, IACP

600.000

 

 

 

statali

ministeri e uffici periferici

270.000

 

 

 

enti non economici

Inps, Inpdap, Aci, INAIL, …..

 

63.000

 

 

 

università

università, osservatori, opere universitarie

docenti e ricercatori non sono contrattualizzati

60.000

 

 

 

aziende

Aima, Vigili del fuoco, Monopoli, Cassa depositi e prestiti

 

40.000

 

 

 

ricerca

istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione

15.000

 

 

 

Accademie

Accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica, ISIA, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati

(dal 2002)

10.000

 

 

 

presidenza consiglio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

700

 

 

 

agenzie fiscali

agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e demanio

60.000

 

 

 

singoli contratti

Coni, Cnel, ENEA, ENAC, ASI, Unioncamere, segretari comunali

21.000

 

 

2. I dirigenti hanno un contratto separato. I dirigenti scolastici costituiscono l’area V (quinta) della dirigenza.

 

 

area

chi lavora in:

numero

I

ministeri, università, ricerca, aziende, enti non economici

6.000

II

regioni e autonomie locali

10.000

III

amministrativa, sanitaria, tecnica, professionale

20.000

IV

medici e veterinari

103.000

V

scuola

10.700

 

3. Alcune categorie di personale rimangono non contrattualizzate cioè regolate da leggi. 

magistrati, prefetti, ambasciatori, militari dell’esercito e corpo di polizia, e, ricercatori e docenti universitari.

 

polizia

310.000

forze armate

120.000

magistrati

10.000

diplomatici

1.000

carriera prefettizia

2.000

docenti universitari*

55.000

* fino ad una nuova disciplina

 

 INIZIO

 

Sindacati abilitati a trattare

 

 

Nel settore privato, mancando una legge che dia efficacia erga omnes ai contratti, le trattative si svolgono liberamente tra associazioni dei datori di lavoro e sindacati in base al reciproco riconoscimento di rappresentatività.

 

Nel settore pubblico l’amministrazione non può discrezionalmente decidere con chi trattare, deve essere trasparente ed imparziale. Per questo la legge (art.47 DLgs 29/93) ha definito i requisiti che deve avere un sindacato per essere abilitato a trattare il contratto di lavoro di un comparto pubblico.

 

La rappresentatività è misurata dalla dimensione organizzativa (gli iscritti) e dal consenso (i voti).

Il grado minimo di rappresentatività deve essere del 5%, misurato facendo la media della % delle deleghe e della % del totale dei voti alle elezioni della RSU. In tal caso è rappresentativo.

 

Le deleghe corrispondono a iscritti che pagano effettivamente la quota di iscrizione con una trattenuta sullo stipendio fatta dalla DPT e sono quindi facilmente individuabili. Non sono conteggiati gli iscritti disoccupati o supplenti temporanei. La rilevazione è fatta dall’Aran ogni due anni.

 

Nella scuola

L’ultima rilevazione nel comparto scuola è al 31.12.1998 (vedi tabella). I sindacati della scuola sono più di 40. (L’elenco si trova nel sito dell’Aran www.aranagenzia.it). Il totale degli addetti nel 98 erano 994.000 (Dati Aran). Con il passaggio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali gli addetti nel 2000 sono circa 1.050.000

 

Dalla tabella emergono due dati significativi:

- il tasso di sindacalizzazione nella scuola è basso (poco meno del 40%) ma la partecipazione al voto è stata alta (80%). 

- la Cgil scuola ha un’influenza (voti) maggiore del suo grado di organizzazione (deleghe).

 

I sindacati rappresentativi sono: CGIL scuola, CISL scuola, UIL Scuola, Snals, Gilda Unams.

 

Entro il luglio 2001 l’Aran dovrà fare la nuova rilevazione per il biennio 2000/2001, conteggiando le deleghe al 31.12.2000 e i voti riportati nella elezione per le RSU.

 

 

i sindacati nella scuola

in grassetto quelli rappresentativi al 2000

 

 

iscritti

al 31 dic. 98

voti RSU

13-16 dic. 00 *

 

 

%

dati Aran

 

 

 

%

CGIL

76.245

19.7

26.4

CISL

136.299

35.2

22.6

UIL

37.649

9.8

11.9

SNALS

99.370

25.6

19.2

Gilda

23.108

6.0

9.8

 

 

 

 

altri: circa 40, tra cui

 

 

3.0

Cobas

1.348

0.4

5.7

Cida / Anp

3.924

1.0

 

Ugl scuola

1.782

0.5

 

Antes

1.618

0.4

 

Unicobas

 

1.483

0.4

 

TOTALE

387.540

100

100.0

 

fonte dei dati:

iscritti                 Aran ultima rilevazione ufficiale 98

voti                Aran dati non ancora ufficiali

 

 INIZIO

 

 

Relazioni sindacali

 

A seconda dei casi il datore di lavoro pubblico può essere il dirigente generale del ministero o il dirigente scolastico della scuola. La parte sindacale può essere costituita dai sindacati rappresentativi o da quelli firmatari o dalla RSU.

Non devono continuamente trattare. Vi sono diverse tipologie di incontri formalizzate nei contratti che costituiscono le relazioni sindacali. Il loro scopo è contemperare gli interessi dei lavoratori con gli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio pubblico.. Vediamo.

 

1.1 Contrattazione

iniziativa: è presa dalla parte sindacale, quando presenta la piattaforma rivendicativa.

scopo: definire regole del rapporto di lavoro.

materie: tutte, nel caso del contratto di lavoro; quelle previste dal contratto di lavoro o non in contrasto con esso, nel caso del contratto integrativo.

conclusione: un contratto vincolante per tutti.

 

Le parti non sono obbligate a raggiungere gli accordi. La parte pubblica ha, per la sua natura pubblica, un obbligo a trattare in base al DLgs 29/93, ma non ha obbligo a concludere un accordo.

 

1.2 Interpretazione autentica

E’ anch’essa una contrattazione.

iniziativa: di entrambi o di una parte che ne ha interesse.

materie: una o più clausole del contratto, interpretate in modo diverso da coloro che le hanno sottoscritte.

scopo: dare un’interpretazione univoca, oppure correggere la formulazione della clausola.

conclusione: un accordo di interpretazione autentica che sostituisce o interpreta la clausola controversa, con decorrenza (retroattiva) del contratto.

 

2. Partecipazione

La contrattazione è la più importante delle relazioni sindacali, ma non l’unica. Vi sono gli incontri di partecipazione (art.10 DLgs 29/93) che non si concludono con accordi, ma con intese, che hanno il valore di impegno politico, ma non quel valore vincolante che ha il contratto. La partecipazione ha sostituito numerosi organi misti di cogestione, allo scopo di separare le responsabilità di chi dirige e di chi rappresenta i lavoratori.

La partecipazione si articola in informazione e concertazione.

 

2.1 Informazione

L’informazione consiste in un incontro sulla documentazione consegnata dal datore di lavoro.

Per il datore di lavoro pubblico è un obbligo contrattuale alla trasparenza, per la parte sindacale un diritto al controllo.

 

iniziativa: del datore di lavoro pubblico; la parte sindacale lo sollecita se è inadempiente. Se si rifiuta o non dà corso all’informazione, il sindacato può rivolgersi al giudice del lavoro per attività antisindacale (art.28 L300/70). (vedi quaderno sui diritti sindacali)

materie: previste dal contratto

conclusione: parere della parte sindacale sulle materie di informazione.

 

L’informazione può essere:

a. preventiva l’incontro precede una decisione del datore di lavoro pubblico

b. successiva l’incontro è sugli atti assunti dal datore di lavoro pubblico

 

2.1 Concertazione

 

L’iniziativa è dei sindacati, i quali, ricevuta l’informazione, possono chiedere su di essa l’esame congiunto.

conclusione: una intesa, che, a differenza del contratto è un impegno politico, morale ma non giuridico. Se vi è disaccordo, si conclude con un verbale, che non ha carattere operativo, ma di registrazione delle differenze.

La concertazione non è prevista a livello di singola scuola dal contratto nazionale, ma può esserlo dal contratto di scuola.

 

3. Incontri

Le parti si incontrano ogni volta che lo ritengono opportuno, anche su materie che non riguardano il rapporto di lavoro, ma materie riservate alla legge. L’esito degli incontri può essere un’intesa, dal valore politico, ma non giuridicamente vincolante o l’espressione di un parere della parte sindacale.

 

 

livelli di contrattazione
comparto scuola
art. 4 9CCNL e art.3 CCNL biennio 2000-01

 

 

parti

durata

materie

 

 

 

 

contratto collettivo nazionale di lavoro

CCNL

Aran

 

sindacati rappresentativi

 

4 anni

 

tutte le materie del rapporto di lavoro

tranne quelle riservate alla legge

 

 

 

2 anni

aumenti retributivi legati al costo della vita

 

contratto integrativo

 

 

 

 

1. nazionale

CCNI

 

ministero PI

 

sindacati firmatari

4 anni o meno

salario accessorio, formazione, orario di lavoro ATA

 

 

annuale

mobilità, utilizzazione, formazione

 

2. di scuola

CIS

dirigente scolastico

 

RSU e

sindacati firmatari

 

4 anni o meno

utilizzazione personale docente e ata

salario accessorio (fondo)

applicazione diritti sindacali

attuazione misure sicurezza

contratto decentrato provinciale *

CDP

provveditore

 

sindacati firmatari

 

 

 

La contrattazione oggi a livello del provveditorato si sposterà gradualmente a livello di scuola o regionale in relazione alla progressiva scomparsa del provveditorato.

 

 

 

modelli di partecipazione
comparto scuola
art. 5 e 6 CCNL

 

 

livello

 

 

 

nazionale

regionale

provinciale

dirigenti

 

sindacati firmatari

 

almeno annuale

informazione preventiva concertazione informazione successiva commissioni

 

 

 

 

 

scuola

dirigente scolastico

 

RSU e sindacati locali firmatari

 

in relazione alle materie

 

informazione preventiva informazione successiva

 

 INIZIO

 

Per risolvere conflitti collettivi

 

 

Il contratto prevede alcune procedure per comporre conflitti collettivi e prevenire gli scioperi.

 

1. clausole di raffreddamento

Nel primo mese delle trattative contrattuali sulle materie in discussione

- il datore di lavoro pubblico non prende decisioni unilaterali

- la parte sindacale (RSU e i sindacati) non decidono agitazioni

(art.8 CCNL 98-01)

 

2. organismo di conciliazione

Se la parte sindacale indice lo stato di agitazione in vista di uno sciopero, le parti devono verificare in un organismo nazionale o provinciale se vi sono le condizioni per comporre il conflitto.

(art.4 allegato al CCNL sull’attuazione della L 146/90 che regola lo sciopero nei servizi pubblici)

 

3. interpretazione autentica

Non consiste nella richiesta di un quesito all’Aran, ma ad un incontro per definire per via negoziale la interpretazione di una norma dio contratto controversa. Vedi paragrafo precedente sulle relazioni sindacali.

 INIZIO

 

Norme

 

 

Legge 23 ottobre 1992, n. 421

 

2

Pubblico impiego

 

1…..

c) ……..Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

……

 

 

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

 

 

1

Finalità ed ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

1.       accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

2.       razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

3.       realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,  garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

2

Fonti

1.       1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. ….

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. …. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. …..

 

10

Partecipazione sindacale

 

1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

45

Contratti collettivi nazionali e integrativi

 

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

3. Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. …

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

 

47

(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro)

 

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. …..

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, (ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi; ndr) viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

 

47-bis

Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

 

1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e’ espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale e’ espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti (accordi o contratti quadro, ndr), le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 98-01

 

2

Interpretazione autentica dei contratti

 

1. In attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30  giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia  all’altra apposita  ri­chiesta scritta con lettera raccomandata. La ri­chiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fat­ti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza  generale.

3. L'eventuale accordo sosti­tuisce la clausola controversa sin dall'inizio della vi­genza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.

 

 

3

Obiettivi e strumenti

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui all’articolo 4, comma 2;

b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;

c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.

 

4

Contrattazione collettiva integrativa

 

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:

 

con cadenza annuale:

a)       i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti;

b)       la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;

c)       procedure  e criteri di utilizzazione del personale;

 

con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:

a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;

b) i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione ai capi di istituto;

c) i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;

d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;

g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;

h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;

i) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;

l)  quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo;

b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;

d)       le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;

e)       l'esercizio dei permessi sindacali.

3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.

Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

5

Partecipazione

 

1. L’Amministrazione scolastica nazionale, regionale e provinciale, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 9  sulle seguenti materie:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;

d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;

e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

f) andamento generale della mobilità del personale;

g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.

2. Gli incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all’articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

4. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 INIZIO

6

Relazioni a livello di istituzione scolastica

 

1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.

3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 (vedi ora art.4 CCNL biennio 2000-01, ndr) un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

a)       proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b)       modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;

c)       utilizzazione dei servizi sociali;

d)       modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;

e)       attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f)         attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g)       criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h)       criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani;

i)         modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

l)  criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

5. (superato, ndr)

6. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

 

8

Clausole di raffreddamento

 

Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

biennio economico 2000-01

 

3
Relazioni sindacali a livello d’istituto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:

1.       modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);

2.       utilizzazione dei servizi sociali;

3.       modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

4.       attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

5.       criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

6.       modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

 

2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:

1.       criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

2.       la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;

3.       la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;

4.       la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

….

4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

 

1.       I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:

-la RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.

 INIZIO