ACCORDO DEL 30-07-2001 (Mobile)
VERBALE DI ACCORDO
(Legge 223/91 art.4 e 24)
Al dì 30 luglio 2001, presso la sede dell'Associazione Industriali di Genova
Tra
La Marconi Mobile S.p.A. nelle persone di (omissis), assistita da (omissis) dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova |
e
La R.S.U. di Genova della Marconi Mobile S.p.A. rappresentata da (omissis), assistita da (omissis) della FIM CISL, da (omissis) della FIOM CGIL, e da (omissis) della UILM UIL;
Premesso che
la Marconi Mobile S.p.A. con lettera del 25/07/2001, che si richiama qui integralmente, ha comunicato, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, la necessità di procedere alla messa in mobilità di 80 dipendenti, strutturalmente esuberanti, in forza presso le sedi di Genova; |
per tali sedi in data 25/07/2001 per il tramite dell'Associazione Industriali di Genova, è stata aperta la relativa procedura; |
l'Azienda ha ampiamente illustrato ed esaminato con le OOSS le cause che hanno contribuito a determinare la situazione di eccedenza in generale riconducibili alla difficile situazione del mercato che sta interessando il settore delle telecomunicazioni cui il prodotto è destinato, e più in particolare: |
Le Parti hanno convenuto quanto segue:
I cambiamenti tecnologici e le mutate esigenze del mercato, il processo di razionalizzazione ed efficientamento, impongono un riequilibrio delle competenze aziendali attraverso un cambiamento quali-quantitativo del mix professionale.
aumentare le conoscenze tecnico-tecnologiche per il personale R&D; | |
sviluppare le conoscenze tecniche e di prodotto del personale del Customer Support che svolge attività d'installazione e collaudo in sito; | |
fornire adeguato addestramento all'introduzione di nuovi strumenti informatici; | |
promuovere una maggiore conoscenza della lingua inglese a tutti i livelli; | |
mantenere il presidio delle conoscenze in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro; | |
implementare la sensibilità e la conoscenza del Enviroment, Energy, Health and Safety. | |
diffondere, più in generale la cultura di gestione manageriale sia per i responsabili di unità organizzative che per coloro che presidiano i processi/progetti aziendali |
Tali iniziative di formazione dovranno trovare adeguati interventi di finanziamento ricorrendo a quanto disposto dalle Istituzioni Locali (Comune, Provincia, Regione) e nazionali (Università, Ministero della Ricerca Scientifica, etc.) o internazionali (Fondo Sociale Europeo).
Al fine di favorire l'incentivazione all'esodo del personale che risolverà consensualmente il rapporto di lavoro, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e/o organizzative, l'Azienda metterà a disposizione, a titolo di incentivazione allesodo ad integrazione del TFR, gli importi lordi di cui alla Tabella A), allegata al presente accordo. Tali somme, al lordo delle ritenute di legge dovute, verranno erogate a fronte della sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla Legge 533/73.
Esclusivamente per i lavoratori già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, l'Azienda corrisponderà una somma omnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge dovute, equivalente a quella contrattualmente prevista per il preavviso. Tale somma non potrà essere inferiore a Lit. 9.000.000 (novemilioni) e verrà corrisposta a fronte della sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla legge 533/73, a titolo di incentivazione allesodo ad integrazione del TFR.
B.1) Nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda, saranno collocati in mobilità prioritariamente coloro che siano già in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia, nonchè coloro che nel corso della mobiltà stessa, raggiungano i requisiti previsti dalla legge per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia.
I criteri di individuazione del personale da collocare in mobilità sono pertanto i seguenti:
esigenze tecnico organizzative e/o produttive aziendali; | |
possesso dei requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia, o conseguimento degli stessi nel corso del periodo di mobilità. |
Le Parti concordano che tali criteri sono da considerarsi alternativi e sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge 223/91.
Esclusivamente per i lavoratori già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, l'Azienda corrisponderà una somma omnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge dovute, equivalente a quella contrattualmente prevista per il preavviso. Tale somma non potrà essere inferiore a Lit. 9.000.000 (novemilioni) e verrà corrisposta a fronte della sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla legge 533/73 a titolo di incentivazione allesodo ad integrazione del TFR.
Ai lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia nel corso della mobilità stessa, l'Azienda corrisponderà una somma a titolo di incentivazione allesodo ad integrazione del TFR, al lordo delle ritenute di legge dovute, come da Tabella B (Trattamento mobilità) punto B.1, allegata al presente Accordo, calcolata sulla base dei mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia e del livello dinquadramento professionale.
Qualora, per disposizione di legge, mutino le normative che determinano i requisiti per il collocamento in pensione di anzianità e/o vecchiaia, la Società conferma la propria disponibilità ad un incontro tra le parti, per esaminare tale situazione, al fine di trovare soluzioni tese a tutelare il lavoratore posto in mobilità.
B.2) oltre a quanto previsto al precedente punto B.1), potranno essere collocate in mobilità le unità residue, che non raggiungano al termine della stessa i requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia, e che non si opporranno alla collocazione in mobilita, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali. LAzienda corrisponderà, a titolo di incentivazione allesodo ad integrazione del TFR, al lordo delle ritenute di legge dovute, gli importi secondo le modalità di cui alla tabella B (trattamento di mobilità) punto B.2).
Resta inteso che, anche tali importi saranno erogati secondo la procedura di cui agli articoli 410 e 411 cpc. come modificati dalla legge 533/73.
Tabella A INCENTIVAZIONE ESODI AGEVOLATI
FASCE DI ETA |
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ENTRO 3 MESI DALLA DATA DELLACCORDO |
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ENTRO 6 MESI DALLA DATA DELLACCORDO |
48-52 | 16 mensilità |
9 mensilità |
44-47 / 53-54 | 14 mensilità |
7 mensilità |
40-43 / 55-56 | 12 mensilità |
5 mensilità |
Fino a 39 / Oltre 56 | 10 mensilità |
3 mensilità |
Le mensilità sopra riportate si intendono relative allo stipendio lordo fisso ripetibile mensile percepito allatto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Tabella B TRATTAMENTO MOBILITA
Tabella B.1 MOBILITA ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE
PERMANENZA IN MOBILITA |
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Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
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CATEGORIE |
PRIMI 12 MESI (importo lordo mensile) |
DAL 13° AL 24° MESE (importo lordo mensile) |
DAL 25° AL 36° MESE (importo lordo mensile) |
7^ Quadri |
2.650.000 |
3.100.000 |
3.100.000 |
7^ |
1.950.000 |
2.450.000 |
2.450.000 |
6^ |
1.500.000 |
1.850.000 |
1.850.000 |
5 S^ |
1.200.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
5^ |
1.000.000 |
1.150.000 |
1.150.000 |
4^ |
900.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
Poiché la situazione contributiva dei lavoratori è presuntiva per leventuale periodo di lavoro alle dipendenze di altri datori di lavoro, per eventuali periodi di prosecuzione volontaria, di contribuzione figurativa o di riscatto, le parti concordano che ai fini della corretta applicazione del meccanismo di calcolo sopra individuato, i lavoratori presentino documentazione ufficiale attestante leffettiva anzianità contributiva.
Tabella B.2 MOBILITA SENZA ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE
VALE LA TABELLA B.1. Agli importi derivanti dalla Tabella B.1, sarà aggiunto un ulteriore importo correlato ai mesi di permanenza in mobilità, sempre a titolo di incentivazione, che viene così definito:
PERMANENZA IN MOBILITA |
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SINO A 12 MESI (TRATTAMENTO COLONNA 1- Tabella B.1) |
SINO AL 24° MESE (TRATTAMENTO COLONNA 2- Tabella B.1) |
SINO AL 36° MESE (TRATTAMENTO COLONNA 3- Tabella B.1) |
6 Mesi aggiuntivi di integrazione Tab. B.1 |
8 Mesi aggiuntivi di integrazione Tab. B.1 |
10 Mesi aggiuntivi di integrazione Tab. B.1 |