ACCORDO DEL 10-05-2001

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10.05.2001, in Genova tra

La Direzione della Marconi Mobile S.p.A., in persona (omissis);
La Direzione della Marconi Communications S.p.A. e della MSC S.r.L. in persona  (omissis)

e

FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL in persona dei  (omissis)
La R.S.U. di Genova in persona  (omissis),

Premesso

che con comunicazione del 20 luglio 2000 alle Direzioni Aziendali a firma delle segreterie provinciali FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL e della RSU di Genova e’ stato richiesto un esame delle problematiche attinenti l’orario di lavoro relativamente al sito di Genova;
che le Parti nel corso di ripetuti incontri hanno approfondito dette problematiche nello spirito di conciliare le esigenze organizzative aziendali con quelle individuali dei lavoratori;
quanto previsto in materia dall’accordo 13 giugno 1996;

si conviene e si stipula quanto segue:

a far data dal 1.9.2001 verra’ attuata, a titolo sperimentale per la durata di un anno, una flessibilita’ massima di orario di 75 minuti all’entrata del mattino a decorrere dalle ore 8.00 (orario di ingresso al lavoro per il personale di Genova), con integrale recupero nella giornata stessa o nella settimana cui si riferiscono i ritardi, in unica soluzione.

Quanto sopra con esclusione dei lavoratori turnisti, dei lavoratori addetti al reparto circuiti stampati e del personale collegato alle attivita’ di produzione. Per quest’ultimo una piu’ puntuale definizione dei lavoratori esclusi da detto regime di orario per ragioni tecnico organizzative verra’ individuata dalle parti prima dell’avvio dei suindicato regime d’orario.

Eventuali ulteriori esclusioni che si rendessero necessarie sempre per esigenze tecnico organizzative, saranno oggetto di esame tra le Parti.

Con l’introduzione del suddetto istituto in conformita’ a quanto stabilito dal precedente accordo 13.6.1996 sono superati analoghi istituti aziendali quali tolleranza, ritardi per esigenze familiari e per lavoratori pendolari che, peraltro, resteranno in vigore per il personale cui non si applica tale istituto.

Nei confronti di detto personale, contemporaneamente all’avvio della flessibilita’, la tolleranza viene fissata in 45 minuti mensili.

Letto, confermato, sottoscritto.

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