Rappresentanza Sindacale Unitaria
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ACCORDO DEL 12-01-2001 VERBALE DI ACCORDO Il giorno 12 gennaio 2001, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono incontrati:
assistiti da (omissis) dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, da (omissis) dell'Associazione Industriali della provincia di Latina e da (omissis) dell'Associazione Industriali della Provincia di Caserta;
(omissis); FIOM - CGIL, rappresentata da (omissis);UILM - UIL, rappresentata da (omissis);
per concludere l'esame delle richieste sindacali relative alla contrattazione di secondo livello di cui alla piattaforma presentata alle Aziende e alle Associazioni Industriali in data 14.07.2000 e per definire il documento conclusivo di accordo in merito alla piattaforma stessa.
le Parti concordano
a) Premio di Risultato. Viene rinnovato l'istituto del Premio di Risultato previsto all'articolo 9, D. G. Sez. III del vigente C.C.N.L. A tal fine viene individuato un risultato economico articolato su quattro obiettivi ed un risultato di qualità, calcolato su un solo obiettivo, al raggiungimento dei quali saranno collegate quote di retribuzione nei limiti indicati nel presente accordo.
Risultato Economico. Tale risultato verrà calcolato per Marconi Communications S.p.A. e per Marconi Mobile S.p.A. con riferimento al consolidamento tecnico delle poste dei bilanci di Marconi Communications S.p.A. e Marconi Mobile S.p.A., considerate a tale fine. Tale risultato sarà esteso anche alle controllate di cui alla costituzione delle Parti.
Entro il mese di marzo si terrà un incontro tra il Coordinamento RSU e l'Azienda per esporre i criteri e le modalità di gestione del parametro. I valori degli obiettivi e le relative erogazioni economiche per l'esercizio 2000/2001 sono indicati nella tabella allegata. Al completo raggiungimento dei cinque obiettivi l'importo del P.d.R. massimo erogabile è pari a Lire 2.750.000 lorde per l'esercizio 2000/2001. Per l'esercizio 2001/2002, le Parti si reincontreranno entro il dicembre 2001 per determinare i valori degli obiettivi e le relative erogazioni sulla base dello schema di cui alla tabella sopra indicata considerando l'andamento aziendale e gli obiettivi previsionali. Qualora non venga raggiunto il risultato relativo al primo livello del 4^ obiettivo economico (incremento del fatturato), verrà corrisposto l'importo previsto per il raggiungimento del primo livello dello stesso obiettivo dell'anno 2000/2001. Quanto sopra a condizione che l'incremento di fatturato raggiunto nell'anno 2001/2002 rientri nei valori previsti per tale obiettivo, nell'anno 2000/2001. Per detto esercizio (2001/2002), al completo raggiungimento dei cinque obiettivi, l'importo del P.d.R. massimo erogabile è pari a Lire 3.400.000 lorde. Per gli esercizi 2002/2003 e 2003/2004 le Parti si reincontreranno entro dicembre 2001 per determinare, considerato l'andamento aziendale e gli obiettivi previsionali, i valori degli obiettivi e le relative erogazioni sulla base dello schema di cui alla tabella sopra indicata integrato da obiettivi di produttività, la cui individuazione viene demandata ad un Gruppo di lavoro a composizione paritetica di dodici componenti. Si definisce sin d'ora che al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi, come sopra eventualmente integrati, l'importo totale massimo erogabile del P.d.R. sarà pari a Lire 4.050.000 lorde per l'esercizio 2002/2003, e di Lire 4.700.000 lorde, per l'esercizio 2003/2004. Gli importi del P.d.R. di cui sopra, da intendersi non assorbibili ad alcun titolo, verranno erogati alle seguenti scadenze:
Resta inteso che le erogazioni sopra definite a titolo di P.d.R., corrisposte ai dipendenti di Marconi Communications S.p.A. e Marconi Mobile S.p.A., riguardano altresì i dipendenti della Marconi Software e Componenti S.r.l., Marconi Sud S.p.A., Ote S.p.A., Elmer S.p.A., Mid S.p.A.. Il Premio come sopra definito e come precisato dall'Art. 9, D.G. Sez. III del C.C.N.L., sarà ad ogni effetto di competenza dell'esercizio di erogazione in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare. Le Parti si danno atto che il Premio di Risultato di cui al presente accordo, spettante in ragione di anno, è complessivo ed omnicomprensivo di ogni propria incidenza sugli istituti contrattuali e pertanto detto premio non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e/o di legge. Le Parti confermano la validità del presente Premio di Risultato, ai sensi del vigente C.C.N.L., fino al 31.03.2004. Il Premio di Risultato come sopra concordato, sarà corrisposto al personale in forza al momento delle singole erogazioni e sarà proporzionale all'effettivo servizio prestato nei singoli esercizi di riferimento. Nel caso di part-time la misura del Premio sarà proporzionale all'orario singolarmente prestato. Il P.d.R. come sopra definito ha le caratteristiche per l'ammissione alla decontribuzione ai sensi delle vigenti norme di legge. Nel mese di ottobre di ogni anno si terrà un incontro con le OO.SS. Nazionali in merito all'informativa sulle risultanze dell'esercizio concluso, con riferimento all'andamento degli obiettivi concordati. Nel mese di luglio di ogni anno si terrà un incontro in merito ad un primo consuntivo sull'andamento dell'esercizio appena concluso. In caso di mutamento dell'attuale situazione / assetto societario, le Parti si incontreranno per un esame ed una revisione dell'istituto come sopra definito, fermi restando gli importi massimi erogabili, concordati per gli esercizi considerati nel presente accordo.
b) Trattamenti per VI, VII / Quadri. Agli impiegati di VI e VII categoria / Quadri, le Aziende, a fronte della particolare natura delle prestazioni lavorative dei suddetti, nonché delle modalità di espletamento delle stesse, corrisponderanno i seguenti importi lordi annui pro capite per il quadriennio 2001, 2002, 2003, 2004. 6^ L. 450.000 7^ /Quadri L. 550.000 I suddetti importi verranno liquidati con le competenze del mese di luglio. Tale trattamento economico non troverà applicazione nei confronti dei dipendenti Mid S.p.A. in considerazione del trattamento di miglior favore vigente per gli stessi. Entro il 31.12.2001 le Parti si incontreranno per definire la razionalizzazione dell'istituto EAI in relazione all'istituzione dell'elemento retributivo di cui sopra. Resta convenuto che entro il dicembre 2002, verrà comunque assorbita una quota di EAI pari al 50 % dei trattamenti previsti al presente punto dell'accordo. La parte residua di EAI verrà contestualmente trasferita nel superminimo individuale non assorbibile ad alcun titolo. c) Pari opportunità. In attuazione della normativa comunitaria e della legge n. 125/1991 ed al fine di cooperare per l'attuazione delle "azioni positive" che saranno ritenute necessarie per rimuovere eventuali fattori ostativi e favorire il pieno dispiegamento delle opportunità di sviluppo professionale vengono costituite, per il Gruppo Communications e per il Gruppo Mobile, le Commissioni paritetiche per le pari opportunità, di 12 componenti ciascuna, di cui all'art. 5.3 del CCNL 8.6.1999 con il compito di:
d) Formazione. Le Parti confermano l'importanza strategica della formazione e dell'aggiornamento tecnico/professionale quali strumenti fondamentali per la valorizzazione professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento della competitività internazionale delle Aziende. Le Aziende ribadiscono altresì quanto già illustrato riguardo all'alto profilo qualitativo e quantitativo dei rispettivi interventi formativi. Peraltro tenuto conto:
le Parti, consapevoli che per rispondere ai problemi sopraesposti nonché per porre l'attenzione e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento del sistema della formazione professionale in ambito provinciale, regionale, nazionale ed europeo, convengono di istituire per il Gruppo Communications e per il Gruppo Mobile, le "Commissioni per la formazione professionale" a composizione paritetica di 12 componenti ciascuna, di cui all'art. 4.3 del C.C.N.L. 8.6.1999. Detta Commissione in particolare avrà i seguenti compiti:
e) Accessi informatici. E-Mail. In ogni unità produttiva, è consentito alle R.S.U. l'uso del sistema Lotus Notes di Gruppo (posta elettronica) per eventuali comunicazioni inerenti l'attività sindacale. Quanto sopra è consentito esclusivamente per comunicazioni tra componenti R.S.U., tra gli stessi e i Dirigenti Sindacali Nazionali, Regionali o Provinciali nonché con i responsabili del Personale.
Bacheca informatica. Verrà altresì consentito alle R.S.U. l'uso di un apposito spazio informatico sulla rete aziendale nazionale (Intranet), con le stesse modalità, finalità e contenuti delle tradizionali bacheche esistenti, per informative di esclusivo carattere sindacale. Letto, confermato e sottoscritto
IPOTESI PREMIO DI RISULTATO ANNO 2000 2001
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