ACCORDO DEL 09/04/1992
VERBALE DI ACCORDO
Addì 9 aprile 1992, presso la Sede della Associazione Provinciale
degli, Industriali di latina
tra
- la MARCONI Spa, rappresentata da (omissis) assistiti da (omissis)
della Associazione Industriali di latina
e
- la FIOM-CGIL di Latina, rappresentata da (omissis)
- la FIM/CISL di latina, rappresentata da (omissis)
- la UILM/UIL di latina, rappresentata da (omissis)
- la FLM di Genova, rappresentata da (omissis)
- il Coordinamento Nazionale dei Consigli di Fabbrica della MARCONI Spa
nelle persone (omissis).
Premesso:
| che i lavoratori dipendenti della MARCONI Spa hanno richiesto all'azienda il pagamento
delle maggiorazioni per lavoro notturno previste all'art. 8 Disciplina Speciale - Parte
prima e all'art. 7, Disciplina Speciale - Parte terza del CCNL 14.12.1990, su TFR,
festività ed ex festività, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, ferie, permessi
retribuiti, trattamento di malattia, infortunio, maternità e concedo matrimoniale,
riduzione dell'orario di lavoro, sia per il passato che per il futuro; |
| che la MARCONI Spa nega la fondatezza in fatto ed in diritto delle rivendicazioni di cui
sopra, ribadendo che le maggiorazioni comunque corrisposte in relazione alle prestazioni
di lavoro notturno non incidono su alcuno degli istituti contrattuali e di legge. |
Tutto ciò premesso, tra le Parti è stato raggiunto il seguente
accordo:
- a far data dal 1° aprile 1992, la Marconi Spa, sulle ore di effettiva prestazione
lavorativa dei turnisti in ore notturne, corrisponderà una maggiorazione aggiuntiva delle
attuali nella misura del 2,5%, già comprensiva dei riflessi su tutti gli istituti
contrattuali e di legge, a transazione e rinuncia di qualsiasi pretesa di incidenza delle
maggiorazioni per lavoro notturno, che si intende fin d'ora soddisfatta dalla soluzione
convenuta;
- la maggiorazione aggiuntiva di cui al punto precedente si intende assorbibile nella
ipotesi che, attraverso future regolamentazioni contrattuali o di legge o con altri
provvedimenti di qualsiasi natura, sia comunque riconosciuta la incidenza o un diverso
compenso della mancata incidenza su uno o più istituti contrattuali e/o di legge con
riferimento alle ore lavorate in orario notturno;
- restando per effetto di quanto sopra pattuito, esclusa l'incidenza delle maggiorazioni
di cui sopra sui citati istituti contrattuali e di legge anche per il periodo progresso,
la Marconi Spa a definitiva sanatoria e superamento della questione per tutto il passato e
cioè per tutto il periodo progresso fino al 31 marzo 1992, corrisponderà a titolo
transattivo ai lavoratori in forza alla data odierna e che abbiano prestato la loro opera
in orario notturno nei cinque anni antecedenti la stipula del presente accordo una
elargizione "una tantum", non utile ai fini del computo del TFR, pari agli
importi di seguiti indicati, secondo le modalità di calcolo, appresso specificate:
A. 1 L. 1.050. 000 1orde (£. 210.000 x 5) per i 1avoratori che nei
cinque anni precedenti abbiano prestato lavoro notturno in turno a tre squadre
(6.00/14.00; 14.00/22.00; 22.00/6.00);
A.2 L. 525.000 lorde (£. 105.000 X 5) per i lavoratori che nei cinque
anni precedenti abbiano prestato lavoro notturno in turni a due squadre (6.00/14.00;
14.00/22.00);
Gli importi di cui, sopra verranno calcolati con le seguenti modalità:
- importo di cui al punto A/1:
£. 1.050.000 : 5= £. 210.000/anno
£. 210.000 : 12= £. 17.500/mese (pari a 21 giorni di prestazione).
A ciascun lavoratore che nell'anno di riferimento abbia prestato almeno
21 giorni in turno notturno 22.00/6.00 verrà corrisposta una quota mensile pari a £.
17.500 moltiplicata il numero dei mesi interi di effettiva prestazione (21 giorni di
effettiva prestazione = 1 mese), nei quali ha prestato lavoro in, turni (6.00/14.00;
14.00/22.00; 22.00/6.00)
- Importo di cui al punto A.2:
£. 525.000 : 5 = £. 105.000/anno
£. 105.000 :12 = £. 8.750/mese (pari a 21 giorni di prestazione).
A ciascun lavoratore che nell'anno di riferimento abbia prestato almeno
21 giorni in turni 6.00/14.00; 14.00/22.00 verrà corrisposta una quota mensile pari a £.
8.750 moltiplicata il numero di mesi interi di effettiva prestazione (21 giorni di
effettiva prestazione = 1 mese) nei quali ha prestato lavoro in turni (6.00/14.00;
14.00/22.00).
Sia con riferimento alla fascia di cui al punto A.1, sia con
riferimento alla fascia di cui al punto A.2, si concorda che nessuna erogazione compete ai
lavoratori che abbiano prestato meno di 21 giorni di effettivo lavoro nel turno 22.00/6.00
(fascia A.1) o meno di 21 giorni di effettivo lavoro nei turni 6.00/14.00; 14.00/22.00
(fascia A.2).
- Le parti si danno atto che il presente accordo avrà validità ed efficacia soltanto con
l'adesione espressa dai singoli lavoratori mediante sottoscrizione di verbale di
conciliazione in sede sindacale ai sensi della Legge 11.08.1973 n. 533 nel testo allegato
al presente accordo.
- Per effetto di quanto sopra pattuito resta esclusa l'incidenza delle maggiorazioni di
cui alle norme contrattuali richiamate al punto 1 su tutti gli istituti contrattuali e di
legge sia per il passato che per il futuro ed i lavoratori , per il tramite delle loro
Rappresentanze, accettano quanto sopra e rinunciano ad ogni ulteriore e diversa pretesa
riguardante loggetto del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
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