Rappresentanza Sindacale Unitaria
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VERBALE DI ACCORDO Addì 22 luglio 1981 presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, a conclusione di una serie di precedenti riunioni, si sono incontrati:
assistiti dalla FLM di Genova e Latina, nelle persone (omissis). PER ESAMINARE richieste a vario titolo avanzate con lettera 8561 dei 25 febbraio 81 e relativo allegato, che si intende qui integralmente trascritta. LE PARTI dopo ampio esame di ogni aspetto tecnico, economico e normativo della vicenda, pervengono alla piena definizione della stessa come segue: A - LINEE DI SVILUPPO E PROSPETTIVE PRODUTTIVE a) - Nell'area delle telecomunicazioni civili, ad importanti progetti nel settore delle apparecchiatura digitali ad altissima velocità, per collegamenti a lunga distanza di grandi fasce. b) - Nellarea delle telecomunicazioni militari e dell'avionica, nella continua elaborazione di nuovi progetti adeguati alle esigenze dei mercato; una particolare attenzione sarà rivolta al settore dei sistemi d'arma. - Effettuazioni di congrui investimenti aziendali; - Pieno ed integrale rispetto dei previsti piani disposti da SIP, dall'ASST e dagli Enti militari; - Rafforzamento della competitività aziendale mediante il raggiungimento di più elevati livelli di produttività globale e di efficienza dei processo produttivo. L'Azienda, per parte sua, ha effettuato per l'esercizio 80/81, investimenti per oltre 6 miliardi di lire, di cui circa tre' relativi alle unità produttive di Genova e Milano e tre relativi allunità di Latina. Per l'esercizio finanziario corrente gli investimenti saranno di circa 6,5 miliardi ed avranno lo scopo di consolidare sia la struttura produttiva di Genova e Latina, sia la consistenza del parco della strumentazione e dei mezzi tecnici necessari ai lavoratori di Genova e Milano. Per gli anni 1982/83, semprechè avvenimenti dei tutto indipendenti dalla volontà dell'Azienda non provochino sostanziali variazioni nellattività aziendale, sono previsti investimenti di analogo volume. Per quanto concerne gli Stabilimenti di Genova e Milano, l'Azienda si impegna al consolidamento delle strutture tecnico-produttive, sia a livello impiegatizio che operaio. Per quanto riguarda lo Stabilimento di Latina, l'Azienda si impegna a renderne tecnologicamente più indipendente lattività produttiva con adeguate strutture anche di servizio. Per quanto riguarda l'unità produttiva di Milano, l'Azienda è intenzionata a trasferirvi una pane degli assiemamenti finali e cioè quelli relativi ai prodotti di automazione. A far data dall'1.9.81, l'Azienda consentirà la possibilità di recuperare, a regime normale, eventuali ritardi nell'inizio della prestazione del mattino per i lavoratori pendolari che, risiedono fuori dal comune ove è ubicata l'unità produttiva di pertinenza, abitualmente si avvolgono di treni o di altri mezzi pubblici extraurbani per recarsi sul. posto di lavoro. Per lo Stabilimento di Latina vale quanto sopraindicato indipendentemente dalla residenza dei singoli lavoratori. Analoga possibilità di recupero sarà riconosciuta nel limite massimo di mezz'ora giornaliera, al personale che ne presenti debita richiesta per comprovare esigenze familiari. Tale personale non potrà superare l'8% dell'organico delle singole unità produttive. Il recupero, in tutti i casi sopra citati, dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi a partire dalla misura di almeno 1/2 ora giornaliera. Al fine di consentire una più articolata fruizione di permessi individuali retribuiti, potranno essere utilizzati - su richiesta dei lavoratore - anche in forma oraria e in misura non superiore a tre ore consecutive, i permessi contrattualmente previsti a fronte di ex festività abolite, nelle seguenti misure: - 8 ore per il corrente anno; - 16 ore annue a partire dal 1 gennaio 1982 in poi - fino al 31/12/81 soltanto a ore max 3. Prestazioni a tempo parziale A fronte di comprovate necessità, i singoli lavoratori potranno usufruire di forme di prestazione a tempo parziale, con l'osservanza dei seguenti criteri: - compatibilità della richiesta con le esigenze tecno-produttive aziendali e per prestazioni fungibili ed ovviamente sostituibili; - durata equilibrata delle prestazioni, 20 ore settimanali su cinque e quattro ore giornaliere; - armonica distribuzione delle prestazioni a tempo parziale nell'arco della mattina e dei pomeriggio, evitando addensamenti in un solo dei due periodi e per un massimo di unità non superiore al 2% della forza di ciascun Stabilimento; - applicazione dei trattamento economico, nonché degli istituti di legge e contrattuali, in misura corrispettiva e proporzionale alla durata della prestazione; - stabilità della scelta di prestazione a tempo parziale che deve, quindi, intendersi definitiva, conducendo ad una effettiva novazione dei rapporto di lavoro, con possibilità di assunzioni, altrettanto definitive, di sostituzione; - eventuali richieste di reintegrazione a tempo pieno con ulteriore novazione dei rapporto onde modificare la prestazione a tempo parziale, dovranno essere avanzate almeno 4 si prima della eventuale data di attuazione e saranno esaminate compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali, non escludendo, per il raggiungimento di tale obiettivo, forme di mobilità aziendale al fine di consentirne il rientro a tempo pieno; - non cumulabilità della prestazione a tempo parziale con altri trattamenti di legge, contrattuali od aziendali, comportanti riduzione di orario. Compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzativi aziendali, potranno essere concesse, a fronte di situazioni oggettive documentabili e/o di particolare gravità, brevi aspettative senza assegni della durata massima di tre mesi. Durante tali aspettative il rapporto di lavoro rimarrà sospeso ad ogni effetto, senza maturazione di alcuna retribuzione diretta o differita, con la sola esclusione della indennità di anzianità. Al personale impegnato in lavorazione a turni in orario notturno, sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 20% degli elementi previsti rispettivamente all'art. 8, Disc. Spec. - parte l° e all'art. 7 Disc. Spec. - parte l° dei vigente CCNL C - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E INQUADRAMENTO PROFESSIONALE L'Azienda esaminerà, in sede aziendale, congiuntamente al C.d.F. i problemi derivanti dalla corretta valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel quadro di un equilibrato sviluppo delle tecnologie, della organizzazione e della produttività. In tal senso, Direzione e C.d.F. procederanno sistematicamente ad un comune esame delle varie situazioni aziendali, reparto per reparto, onde verificare ed accertare le implicazioni e le correlazioni, nell'ambito dei ciclo di lavoro dei settore interessato, in ordine all'inquadramento ed allo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori addetti In questo ambito, a partire dal 1.9.1981, avverranno incontri semestrali volti ad accertare se vi sono lavoratori che svolgono mansioni con un contenuto professionale tale da giustificare il passaggio alla categoria superiore. I risultati professionali acquisiti dai singoli lavoratori saranno verificati, sulla base delle declaratorie dei CCNL, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi, tenendo anche conto dei tempi di permanenza nelle categorie. Le conclusioni della verifica, su richiesta, saranno fornite per iscritto al C.d.F. Su loro richiesta i diretti interessati saranno informati delle motivazioni in forza delle quali sono state formulate le conclusioni di cui sopra. Tale sistema di verifica non darà luogo ad automatismi di passaggio, fermo restando quanto espressamente concordato nel CCNL ed a livello aziendale, ma la Direzione aziendale ed il C.d.F. saranno impegnati ad individuare e rimuovere eventuali cause che impediscono lo sviluppo professionale della persona ed il suo passaggio al livello superiore. Per realizzare tali obiettivi e superare eventuali impedimenti si procederà mediante l'utilizzo degli strumenti di crescita professionale contrattualmente previsti, ricorrendo anche a forme di mobilità aziendale, previo assenso del lavoratore, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, concordandone la possibilità di realizzazione ed i loro criteri informatori ed applicativi anche in relazione a modifiche tecnico-organizzative. Per quanto riguarda i passaggi dalla 2° alla 3° categoria professionale, ferma restando la normativa ed i criteri previsti con accordo sindacale 15.2.1974, stipulato in sede aziendale, le parti concordano la riduzione dei termine di passaggio da 36 a 30 mesi dalla data di assunzione a fare data dal 1 Giugno 1981. Nell'ambito dei lavoratori inquadrati nella V categoria Disciplina Speciale - parte I - dei vigente CCNL, saranno individuate, in sede aziendale, entro il 31.10.1981, alcune posizioni la cui professionalità espressa risulti di particolare rilevanza in ordine alle caratteristiche aziendali, procedendo alla definizione dei relativi profili. Ai lavoratori come sopra individuati sarà attribuito un superminimo nella misura di L. 30.000 mensile pro-capite non assorbibili Tale superminimo sarà comunque erogato a 20 lavoratori in possesso delle caratteriste di cui sopra entro il 31.12.1981. D TRATTAMENTI ECONOMICI - anno 1981 L. 378.000 annue lorde pro-capite (per lo stabilimento di Latina L. 343.000 lorde annue pro-capite) - anno 1982 L. 498.000 annue lorde pro-capite; - anno 1983 L. 498.000 annue lorde pro-capite Ai lavoratori studenti sarà riconosciuto il seguente trattamento che deve intendersi in sostituzione di quanto previsto dall'art. 30 dei CCNL DG sez. 3° e dall'accordo aziendale dei 6.5.1969: - possibilità di usufruire, su richiesta dei lavoratore medesimo, di permessi retribuiti nelle misure seguenti: - 96 ore retribuite per i corsi universitari di laurea, con almeno due esami positivamente sostenuti per anno accademico. Ulteriore attribuzione di otto ore retribuite per ogni esame sostenuto oltre il quarto; - 60 ore per ogni anno scolastico di scuola media superiore in cui non siano previste sessioni di esami e 160 ore ove sia prevista una sessione di esame di ammissione o di licenza. - 112 ore nel caso di prove di esame per licenza di scuola media inferiore e relativa frequenza. - 48 ore per analoghe ipotesi, in caso di scuole professionali. Per i corsi universitari, per i quali è prevista la retribuzione di 96 ore di permesso annuo. I permessi saranno concessi anche in caso di esito negativo oltre i primi due, alle condizioni sopra indicate. Qualora l'esito negativo si ripeta per la seconda volta nello stesso esame, i permessi sopra specificati saranno retribuiti in ragione del 50% In caso di ulteriore esito negativo nello stesso esame, non verrà corrisposto alcun trattamento economico. L'Azienda provvederà ad attribuire i lavoratori studenti a mansioni inerenti o affini al titolo di studio conseguito, con criteri di priorità nei confronti di assunzioni esterne. Al fine di poter usufruire della normativa, sopra indicata, i lavoratori dovranno presentare all'azienda la sotto indicata documentazione. a) - per il primo anno accademico, documento di avvenuta iscrizione; b) - documento comprovante l'effettuazione dell'esame sostenuto e la data in cui ha avuto luogo. a) - entro il primo trimestre scolastico, attestato di avvenuta iscrizione; b) - entro il secondo trimestre, attestato di frequenza scolastica; c) - documento scolastico indicante il periodo degli esami; d) - entro 15 giorni dal termine della sessione di esami, documento attestante l'effettuazione degli esami stessi. i lavoratori, inoltre, dovranno comunicare con congruo anticipo la data di effettuazione degli esami stessi Con riferimento a quanto previsto dall'accordo 23.11.79, l'Azienda si dichiara disponibile a mettere a disposizione dei lavoratori turnisti dello Stabilimento di Latina ulteriori tre automezzi entro il mese di settembre 1981. L'Azienda inoltre si riserva di valutare, in sede aziendale, la complessiva richiesta dei C.d.F. assommate a un totale di cinque automezzi, dichiarandosi disponibile ad una verifica da effettuarsi entro la prima decade dei mese di settembre '81 circa il numero dei lavoratori interessati, delle località di provenienza e dei conseguente numero di automezzi necessari. Letto, Confermato e sottoscritto. Genova, 22 luglio 1981
PROCEDURE DI ATTUAZIONE ACCORDO DEL 22/7/1981 Si ritiene opportuno fornire qui di seguito alcune precisazioni sulle procedure da seguire per la concreta attuazione in oggetto: La possibilità di recuperare a regime normale eventuali ritardi nell'inizio della prestazione del mattino riguarda due categorie di lavoratori: Il C.C.N.L. di categoria prevede per i lavoratori il diritto a fronte delle ex Festività, a fruire di gruppi di permessi individuali retribuiti di 8 ore. Con l'accordo aziendale si è consentita la fruizione su base oraria dei suddetti permessi nei limiti di: 8 ore per il corrente anno 16 ore annue dal 1 gennaio 1982 in poi. Tali permessi non potranno avere durata inferiore ad 1 ora e superiore a 3 ore consecutive con eventuale frazionamento anche di mezz'ora. Non è consentita la concessione di permessi retribuiti consecutivi di 4 ore; in tal caso dovrà essere chiesta e potrà essere concessa mezza giornata di ferie. Essendo peraltro sempre possibile la fruizione dei permessi a blocchi di 8 ore, ai lavoratori che ne facessero eventuale richiesta sarà fatto presente che non rimarrà poi loro la possibilità di ottenere permessi retribuiti che non siano previsti da specifiche norme. La concessione dei permessi retribuiti segue le stesse disposizioni previste per i permessi non retribuiti (non obbligatorietà della concessione qualora comprovate esigenze tecnico-produttive o organizzativi non lo consentano, firme di autorizzazione etc.). I permessi di cui sopra potranno essere utilizzati individualmente entro il 31 agosto dell'anno successivo. I permessi non usufruiti entro tale data decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza. Il Servizio Personale è a disposizione per eventuali problemi di conteggio e/o di verifica dei "monte permessi" di ciascuno. In ogni occasione di permessi retribuiti a fronte delle ex Festività i lavoratori dovranno compilare il foglio "segnalazioni modifiche orario di lavoro" barrando la casella n. 200 - permesso retribuito - indicando nel riquadro riservato alle note che trattasi di ore fruite a titolo di ex Festività. L'introduzione in Azienda della prestazione a tempo parziale è stata subordinata a precise condizioni espressamente indicate nell'accordo. Le domande di prestazione a tempo parziale dovranno essere presentate per iscritto e con adeguata motivazione, direttamente al Servizio Personale che provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni richieste di intesa con le Direzioni Divisioni competenti. Le domande di aspettativa devono essere presentate per iscritto e con adeguata motivazione, direttamente al Servizio Personale che, anche in questa ipotesi, sentirà il parere delle Direzioni/Divisioni interessate. Servizio Personale
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