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ACCORDO DEL 15/09/1971
VERBALE DI ACCORDO
Addì 15 Settembre 1971 tra la Direzione della S.p.A. MARCONI ITALIANA in persona dei Signori:
(omissis)
e
(omissis), componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale, assistiti dalle Segreterie FIM - FIOM - UILM in persona dei Signori: (omissis).
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
- La Direzione della S.p.A. Marconi Italiana riconosce il Consiglio di fabbrica quale unico organismo di rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori dipendenti.
- Il Consiglio di fabbrica di cui sopra è composto dai delegati dei gruppi omogenei eletti direttamente da ciascun lavoratore per ciascun gruppo, con voto libero e segreto.
- Il C.d.F. assorbendo i compiti attribuiti alla Commissione Interna dall'accordo interconfederale 18/4/66 e quelli dei R.A.S. previsti dal c.c.n. 8/1/70 e dallo statuto dei lavoratori ha la funzione di coordinare e contrattare i vari aspetti del rapporto di lavoro per la problematica aziendale e di contribuire alle scelte più generali del Sindacato.
- Il C.d.F. è composto da 38 delegati (vedi allegato). Tale numero è in funzione dell'attuale struttura organizzativo-logistica dell'Azienda e varierà in conseguenza di modifiche della stessa e della composizione o numero dei vari gruppi, sinora individuati, che avessero a verificarsi a giudizio del C.d.F.. Ogni modifica e variazione sarà oggetto di esame congiunto fra la Direzione e C.d.F..
- All'interno del C.d.F. viene costituito un organismo di coordinamento di 7 membri, integrabili in caso di necessità, con il compito di mantenere i rapporti con la Direzione.
- Ai componenti dei C.d.F. si applica la tutela prevista dal C.C.N.L. 8/1/70 all'art. 16 parte comune. In caso di richiesta di trasferimento avanzata dall'Azienda verrà applicato il primo comma dell'art. 22 della Legge 20/5/70 n. 300.
- I nominativi dei componenti il consiglio verranno comunicati per iscritto e con la specificazione del gruppo di appartenenza, dalle organizzazioni sindacali firmatari alla Direzione, come pure qualsiasi altra variazione degli stessi.
- La Direzione della Marconi pone a disposizione del C.d.F. un locale idoneo allo svolgimento dell'attività dello stesso.
- I componenti del C.d.F., per poter svolgere le proprie funzioni hanno a disposizione n. 3.300 ore totali annue retribuite. Tale monte orario comprende quanto disposto dalla Legge e dal C.C.N.L. in materie di permessi retribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali, esso comprende altresì quanto disposto dall'accordo aziendale 6 Maggio 1969, art. 7.
- Il C.d.F. ha diritto di riunirsi ogni qualvolta ne abbia necessità previa comunicazione alla Direzione, 24 ore prima. Tale termine potrà essere ridotto in casi eccezionali.
- Quanto sopra stipulato ha decorrenza dalla sottoscrizione dei presente verbale.
Letto, confermato, sottoscritto.
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