Cosa succede al mio TFR dal 1/1/2007?

A partire dal 1/1/07 le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dovranno scegliere, in forma esplicita, quale destinazione dovrà avere il proprio TFR. In caso contrario, dopo sei mesi da tale data (entro il 30 giugno 2007), il TFR verrà automaticamente trasferito ad un fondo pensione complementare.

Cosa fare:

            1. La prima cosa da fare è quella di decidere se tenersi il TFR in azienda. Il Trattamento di Fine Rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte, salvo diverse indicazioni dei contratti). Di questa quota una parte (lo 0,5%) va al fondo di garanzia dell’Inps e per altre prestazioni previdenziali. La quota effettiva accantonata è quindi del 6,91% della retribuzione utile. Gli importi accantonati hanno un rendimento al 31 dicembre di ogni anno dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. Sulle quote di TFR accantonate in azienda si possono chiedere anticipi fino al 70% per l’acquisto della prima casa, per spese mediche e per la formazione.

            2. Con la riforma, le lavoratrici e i lavoratori possono scegliere di trasferire l’intero TFR maturando al fondo pensione di categoria. I vantaggi dell’adesione al fondo pensione della propria categoria riguarda l’accantonamento del TFR a fini previdenziali, la possibilità di utilizzare i benefici fiscali e soprattutto il diritto a usufruire del contributo del datore di lavoro, che permette di migliorare la prestazione previdenziale.

             

L’unica forma per cui è previsto anche il contributo del datore di lavoro è quella del fondo negoziale di categoria.

            3. L’altra opzione è quella di scegliere un fondo pensione diverso da quello della propria categoria. Aderendo ad un fondo aperto individuale si utilizzano i benefici fiscali ma si perdono i contributi del datore di lavoro.

            4. Le polizze individuali (Pip o Fip) non fanno ancora parte del cosiddetto “secondo pilastro”. Le polizze sono state inserite tra le possibili scelte a cui destinare il TFR a condizione che si adeguino alle nuove regole emanate dalle direttive Covip (Commissione di vigilanza dei fondi pensione) in materia di costi, di governance e di trasparenza.

 

Meccanismo del “silenzio-assenso”:

            Per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (entro il 30 giugno 2007) ovvero entro sei mesi dall’assunzione, se successiva all’emanazione del decreto, se non avranno scelta alcuna delle precedenti opzioni, il TFR maturando verrà conferito automaticamente dal proprio datore di lavoro:

            - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi territoriali (fondi negoziali)

            - alla forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori.


            - al fondo residuale INPS

            Lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (30 giugno 2007),

            - se già iscritti ad una forma pensionistica complementare, devono manifestare esplicitamente la volontà di mantenere il resto del TFR maturando presso l’azienda oppure trasferire tutto al fondo pensione. Nel caso in cui non esprimono alcuna volontà il residuo del TFR maturando sarà conferito automaticamente al fondo complementare collettivo al quale sono già iscritti.

            - se non iscritti e non sceglieranno nessuna delle precedenti opzioni, il TFR maturando sarà conferito automaticamente dal proprio datore di lavoro:

           - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi territoriali (fondi negoziali)

           - alla forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori.

           - al fondo residuale INPS

 

Perché una lavoratrice o un lavoratore si deve iscrivere ad un fondo pensione complementare?

La prestazione pensionistica complementare è regolata dalla legge ed è resa esigibile, per i fondi negoziali, dalla contrattazione collettiva.

Scegliere un fondo pensione negoziale permetterà di maturare una pensione complessiva che, oltre ad essere sicura, potrà essere più adeguata alle necessità future.

Il TFR ha una rivalutazione fissa ma molto bassa e legata comunque all’inflazione. Non è dunque lo strumento ideale per costruirsi una pensione integrativa.

Al contrario, aderendo ad un fondo pensione negoziale si può beneficiare di una serie di vantaggi quali:

         1. La contrattazione collettiva vincola il datore di lavoro al versamento di un contributo mensile aggiuntivo al contributo mensile del lavoratore;

         2. Si utilizza in modo prudente e conveniente parte o tutto il TFR per un risparmio di carattere previdenziale;

         3. Si beneficia di un significativo risparmio fiscale.

 

Anche dai fondi pensione è possibile chiedere un’anticipazione come per il TFR in azienda. Dal fondo è possibile, dopo 8 anni di iscrizione, chiedere fino al 100% del capitale versato per l’acquisto della prima casa per o per i figli, per spese mediche e per la formazione.

Con la nuova legge, dal 2007 le anticipazioni si possono richiedere:

            1. in qualsiasi momento, per un importo del 75%, per spese sanitarie per , per il coniuge e per i figli, per terapie e interventi straordinari;

            2. dopo 8 anni, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa per o per i figli;

            3. dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze.