Cosa succede al mio TFR dal 1/1/2007?
A partire dal 1/1/07 le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dovranno
scegliere, in forma esplicita, quale destinazione dovrà avere il proprio TFR.
In caso contrario, dopo sei mesi da tale data (entro il 30 giugno 2007), il TFR
verrà automaticamente trasferito ad un fondo pensione
complementare.
Cosa fare:
1. La prima cosa da fare è
quella di decidere se tenersi il TFR in azienda. Il Trattamento di Fine Rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una
quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la
retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive
corrisposte, salvo diverse indicazioni dei contratti). Di questa quota una
parte (lo 0,5%) va al fondo di garanzia dell’Inps e
per altre prestazioni previdenziali. La quota effettiva accantonata è quindi
del 6,91% della retribuzione utile. Gli importi accantonati hanno un rendimento
al 31 dicembre di ogni anno dell’1,5% in misura fissa
e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. Sulle quote di TFR
accantonate in azienda si possono chiedere anticipi fino al 70% per l’acquisto
della prima casa, per spese mediche e per la formazione.
2. Con la riforma, le
lavoratrici e i lavoratori possono scegliere di trasferire l’intero TFR
maturando al fondo pensione di categoria. I vantaggi dell’adesione al fondo
pensione della propria categoria riguarda
l’accantonamento del TFR a fini previdenziali, la possibilità di utilizzare i
benefici fiscali e soprattutto il diritto a usufruire del contributo del datore
di lavoro, che permette di migliorare la prestazione previdenziale.
L’unica forma
per cui è previsto anche il contributo del datore di lavoro è quella del
fondo negoziale di categoria.
3. L’altra opzione è quella di scegliere un fondo pensione diverso da
quello della propria categoria. Aderendo ad un fondo aperto individuale si
utilizzano i benefici fiscali ma si perdono i
contributi del datore di lavoro.
4. Le polizze individuali
(Pip o Fip) non fanno
ancora parte del cosiddetto “secondo pilastro”. Le polizze sono state inserite tra le possibili scelte a cui
destinare il TFR a condizione che si adeguino alle
nuove regole emanate dalle direttive Covip
(Commissione di vigilanza dei fondi pensione) in materia di costi, di governance e di trasparenza.
Meccanismo del
“silenzio-assenso”:
• Per i lavoratori di prima occupazione
successiva alla data del 28 aprile 1993, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (entro il 30 giugno 2007) ovvero entro sei mesi dall’assunzione, se
successiva all’emanazione del decreto, se non avranno scelta
alcuna delle precedenti opzioni, il TFR maturando verrà conferito
automaticamente dal proprio datore di lavoro:
- alla forma pensionistica
collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi
territoriali (fondi negoziali)
- alla forma pensionistica
complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori.
- al fondo residuale INPS
• Lavoratori già occupati
alla data del 28 aprile 1993, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (30 giugno 2007),
- se già iscritti ad una forma pensionistica
complementare, devono manifestare esplicitamente la volontà di mantenere il
resto del TFR maturando presso l’azienda oppure trasferire tutto al fondo
pensione. Nel caso in cui non esprimono alcuna volontà il residuo del TFR
maturando sarà conferito automaticamente al fondo complementare collettivo al
quale sono già iscritti.
- se non iscritti e non sceglieranno nessuna
delle precedenti opzioni, il TFR maturando sarà
conferito automaticamente dal proprio datore di lavoro:
- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o
contratti collettivi territoriali (fondi negoziali)
- alla forma pensionistica complementare alla
quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori.
- al fondo residuale INPS
Perché una lavoratrice o un lavoratore si deve iscrivere ad un fondo
pensione complementare?
La prestazione
pensionistica complementare è regolata dalla legge ed è resa esigibile, per i
fondi negoziali, dalla contrattazione collettiva.
Scegliere un fondo
pensione negoziale permetterà di maturare una pensione
complessiva che, oltre ad essere sicura, potrà essere più adeguata alle
necessità future.
Il TFR ha una
rivalutazione fissa ma molto bassa e legata comunque
all’inflazione. Non è dunque lo strumento ideale per costruirsi una pensione
integrativa.
Al contrario, aderendo ad
un fondo pensione negoziale si può beneficiare di una
serie di vantaggi quali:
1. La contrattazione
collettiva vincola il datore di lavoro al versamento di un contributo mensile
aggiuntivo al contributo mensile del lavoratore;
2. Si utilizza in modo
prudente e conveniente parte o tutto il TFR per un risparmio di carattere
previdenziale;
3. Si beneficia di un significativo risparmio fiscale.
Anche dai fondi pensione è
possibile chiedere un’anticipazione come per il TFR in azienda. Dal fondo è
possibile, dopo 8 anni di iscrizione, chiedere fino al
100% del capitale versato per l’acquisto della prima casa per sè o per i figli, per spese mediche e per la formazione.
Con la nuova legge, dal
2007 le anticipazioni si possono richiedere:
2. dopo 8 anni, per un
importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa per sè o per i figli;
3. dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze.