La società FOXBORO SCADA S.p.A.
rappresentata dall’amministratore delegato dott. Restelli Franco
Le rappresentanze sindacali unitarie
della sede di Roma nelle persone dei signori Damiani Alberto, Cesari Claudio,
Vannozzi Massimo assistite dalla segreteria territoriale competente FIOM / CGIL
nella persona del signor Cerquetani Emiliano
·
La FOXBORO INC. ha acquisito dal gruppo Nuovo
Pignone, con effetto dal 1.2.1999, il ramo d’azienda oggetto del presente
accordo;
·
La
società costituita denominata FOXBORO SCADA S.p.A., che ha applicato ai
dipendenti trasferiti la contrattazione integrativa del gruppo Nuovo Pignone,
ha convenuto con le R.S.U. e le OO.SS. di procedere ad una ricapitolazione
normativa ed economica degli accordi integrativi esistenti;
·
La
società, le R.S.U. e le OO.SS. hanno ritenuto opportuno, per evidenti esigenze
di chiarezza e precisione, procedere alla stipulazione di un nuovo accordo
integrativo aziendale che riassuma, specifichi e semplifichi la precedente
contrattazione, che si era stratificata in un lungo periodo in modo
inevitabilmente disorganico.
Tutto ciò premesso si conviene e
si stipula quanto segue.
PREMESSE E RAPPORTI PRECEDENTI
La premessa generale fa parte
integrante e sostanziale del presente contratto e con esso unico ed
inscindibile contesto.
Nello spirito della citata
premessa generale, si concorda che le fattispecie espressamente specificate nel
presente verbale di accordo superano e sostituiscono ogni precedente intesa,
accordo, contratto integrativo, prassi (verbale o scritta) intercorrenti tra la
società ed i propri dipendenti, in relazione alle corrispondenti fattispecie
già disciplinate dalla precedente contrattazione normativa ed economica
integrativa ed ulteriore alle norme del CCNL applicabile.
Resta pertanto espressamente
inteso e chiarito tra le parti, come sopra detto, che tutti i contratti
integrativi, le clausole, le circolari e le condizioni precedentemente
esistenti ed applicabili alla società ed ai suoi dipendenti, sono interamente
sostituiti, per quanto relativo agli argomenti specifici inseriti nelle
sottoelencate fattispecie, con decorrenza dalle date specificate, dal presente
documento e dal CCNL di volta in volta applicabile.
Fattispecie regolamentate dal
presente verbale di accordo:
·
Sistema di relazioni
industriali
·
Orario di lavoro e
flessibilità
·
Tutela economica dei congedi
parentali e della formazione
·
Sicurezza sul lavoro
·
Trasferte
·
Premio di risultato
·
Consolidamento I.O.P. e
mensilizzazione premio di produzione.
Per quanto relativo alle altre
fattispecie già regolamentate dalle precedenti contrattazioni integrative
aziendali, le parti concordano di voler procedere analogamente ad un’opera di
razionalizzazione e semplificazione. Tale opera sarà oggetto di un verbale di
accordo che le parti si impegnano a sottoscrivere entro il 31 Marzo 2002.
1 – SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
.
Nell’ottica di un’applicazione
organica degli accordi del luglio 1993 e del dicembre 1998, le parti confermano
la necessità di improntare le relazioni sindacali ad una gestione partecipativa
comune, nell’ambito dei propri ruoli, mirata ad evitare la conflittualità e la
discontinuità nell’ottimizzazione dei processi innovativi e qualitativi che
prevedono la valorizzazione del capitale umano ed industriale. Ciò al fine
d’essere competitivi nella nuova economia mondiale che richiede analisi ed
interventi a scadenze cicliche sempre più ravvicinate.
A questo proposito le parti
convengono di pianificare degli incontri con frequenza trimestrale (entro il 31
marzo, entro il 30 giugno, entro il 30 settembre, entro il 31 dicembre) dove
saranno fornite indicazioni analitiche su supporto cartaceo e/o magnetico
relativamente ai seguenti punti che saranno oggetto di approfondita
discussione:
- consuntivo e prospettive rispetto al piano industriale
- valori di bilancio
- evoluzione dei profili professionali
-
sviluppi
della pianta organica
-
investimenti
produttivi e sulla formazione
-
decentramento
produttivo e lavoratori atipici
-
part-time
-
assunzioni
obbligatorie
In caso di sostanziali modifiche
dell’assetto societario e di gruppo (fusioni cessioni attive e passive, ristrutturazioni,
cambi sede ecc.) oltre ai previsti adempimenti di legge e contrattuali,
l’Azienda si impegna ad informare le OO.SS. con congruo anticipo.
Nei casi di cui sopra le parti
si incontreranno per armonizzare i contenuti del presente accordo.
2 – ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITA’
Le parti hanno convenuto sulla
necessità di strutturare l’orario di lavoro in modo che sia maggiormente
funzionale alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori; tale aspetto,
unitamente al fatto che il rinnovato CCNL prevede l’istituzione di un sistema
di accumulo degli straordinari (banca ore), consente di cogliere l’opportunità
di razionalizzare le modalità di presenza in azienda.
Pertanto, in luogo dell’attuale
flessibilità dell’orario in ingresso e in uscita (8,00-8,30 16,45-17,15) sarà
adottata, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, una flessibilità al minuto dell’orario di lavoro come
segue:
·
flessibilità
in entrata e in uscita, di 1 ora e 30 minuti con ingresso consentito dalle ore
8,00 alle ore 9,30 e con uscita corrispondente dalle ore 16,45 alle ore 18,15.
Si conferma l’attuale pausa per il pranzo prevista dalle ore 13,00 alle ore
13,45. Si illustra la seguente situazione a titolo di esempio: entrata ore 8,33
– uscita ore 17,18 – pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 13,45 – orario di
lavoro svolto 8 ore.
I dipendenti che attualmente
usufruiscono del regime anticipato d’orario d’entrata e di uscita, in virtù
della particolare situazione logistica personale, continueranno ad averne diritto.
Future richieste saranno accettate a discrezione dell’azienda.
Con l’introduzione della
flessibilità come sopra regolata è abolito, tra l’altro, quanto segue:
-
la
possibilità di fruire delle attuali 5 + 5 ore mensili a recupero;
- il bonus di 10 minuti cumulativi di ritardo nel mese.
In luogo di quanto sopra sono
aggiunte 2 ore annuali all’attuale misura dei Permessi Annui Retribuiti
(P.A.R.) che totalizzano pertanto un ammontare di 114 ore. Tali ore annue
seguono la medesima disciplina dei P.A.R.
Per P.A.R. si intendono gli ex
P.I.R.+P.C.R.
L’utilizzo dei P.A.R. seguirà
quanto previsto dal CCNL in materia; i P.A.R. potranno essere richiesti in
ambito settimanale per frazioni minime di mezz’ora.
Nell’ambito della revisione
dell’orario di lavoro si concorda che l’orario straordinario, che dovrà essere
regolarmente autorizzato dall’Azienda, sarà conteggiato solamente quando la
prestazione supererà le frazioni di 15 minuti. Pertanto in caso di prestazione
fino a 14 minuti nulla sarà retribuito; in caso invece di prestazione da 16 a
29 minuti saranno retribuiti 15 minuti; in caso di prestazione da 31 a 44
minuti sarà retribuita mezz’ora e così di seguito.
La presente disciplina verrà a
applicata a tutti i lavoratori, con eccezione del personale inquadrato nei
livelli A1, A2 per i quali continuerà ad essere applicato il regime
preesistente al presente accordo.
In merito a quanto previsto dal
CCNL Industria Metalmeccanica relativamente all’istituto della “Banca ore”, si
concorda che l’utilizzo di tale istituto potrà avvenire anche nell’ambito delle
80 ore annue di franchigia.
I lavoratori comunicheranno,
entro i primi giorni del mese successivo, via e-mail tramite apposito modulo all’ufficio
del personale, l’intenzione di accantonare nella “banca ore” lo straordinario
effettuato in luogo della monetizzazione dello stesso.
Sarà comunque liquidato il 50%
della maggiorazione come previsto dal CCNL nel caso di accantonamento in banca ore
In mancanza di comunicazione si
procederà, come previsto dal CCNL con la monetizzazione, nella retribuzione del
mese successivo.
L’Azienda si impegna a fornire
su supporto cartaceo previo richiesta e comunque a fine mese, il prospetto
delle timbrature del singolo lavoratore.
3 - TUTELA ECONOMICA DEI CONGEDI PARENTALI E DELLA FORMAZIONE
Le parti, nel quadro delle
leggi regolanti queste materie e nell’ottica di una politica di sostegno ai
lavoratori con prole in età infantile, collaboreranno per la piena attuazione
dei provvedimenti agevolativi previsti in termini di anticipi tfr per congedi
parentali, malattia, formazione.
L’utilizzo dell’anticipo del
70% del tfr maturato, oltre alle fattispecie già previste dalle normative
vigenti, potrà essere concesso anche in caso di ristrutturazione edilizia
dell’abitazione principale, fermo restando il limite percentuale annuo rispetto
al numero dei dipendenti.
Per sostenere e favorire lo
sviluppo formativo relativo al percorso professionale ed il completamento della
scuola secondaria superiore o degli studi universitari le 150 ore di permessi
retribuiti per formazione previsti dal CCNL, potranno essere erogate, oltre ai
casi previsti, anche per la frequentazione di:
-
corsi
per il recupero della scuola secondaria superiore;
-
corsi
di formazione inerenti l’attività svolta in azienda;
La partecipazione a tali corsi
avverrà con specifica e preventiva autorizzazione aziendale, dopo attenta
valutazione concertata fra le parti.
Saranno valutate di volta in
volta eventuali richieste di permesso per la frequentazione di regolari corsi
di studio universitari.
4 - SICUREZZA SUL LAVORO
L’analisi e la prevenzione
delle problematiche relative agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro
assumono importanza sempre più rilevante, anche in considerazione che i
continui cambiamenti dei percorsi professionali e delle strategie determinano
situazioni che portano in azienda rapporti e tipologie di lavoro in continua
evoluzione.
Auspicando un impegno comune
sempre crescente da parte dei vari soggetti coinvolti nell’ambito della
sicurezza in azienda, si elencano le tematiche di maggior rilievo che saranno
oggetto di confronto continuo:
-
valutazione
dei rischi in sede e sui cantieri
-
individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica dei programmi di prevenzione e
formazione
-
informazione
in occasione di ispezioni e verifiche effettuate da autorità competenti
-
programmazione
delle riunioni periodiche di cui alla legge 626/94.
Le parti convengono di
identificare due rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) in luogo
di uno soltanto, in considerazione del fatto che
l’attività specifica dell’azienda
potrebbe determinare l’assenza temporanea
di uno di questi.
A tali RLS saranno riconosciuti
dei permessi retribuiti pari ad un’ora e mezza di permesso retribuito per ogni
dipendente in forza all’inizio dell’anno. Tali permessi sono cumulativi per
ambedue i R.L.S.
Per
preservare la salute dei lavoratori da eventuali patologie legate
all’esposizione a fumo passivo è previsto, ai sensi della circ. Min. Sanità
del 28/03/2001 che recepisce i
contenuti della legge 584/75, il divieto di fumare negli uffici, sala mensa,
sale riunioni, aule corsi, toilettes; sarà invece consentito nei corridoi e
nelle adiacenze delle macchine distributrici.
5 - TRASFERTE
Le parti convengono sulla
necessità di rivedere il trattamento delle trasferte alla luce del cambiamento
delle condizioni strutturali, logistiche e ambientali di riferimento del
sistema trasferte aziendale.
A tal fine ritengono opportuno
ottimizzare e semplificare la procedura, sostituendo, nell’ambito descritto dal
paragrafo iniziale “PREMESSE E RAPPORTI PRECEDENTI”, quanto previsto dalla disciplina attuale, regolata tra l’altro
dall’allegato alla lettera circ. n. 221 rev.1 del Nuovo Pignone in data
29.5.1996, con la seguente disciplina che avrà decorrenza dal 1° luglio 2001.
Alla presente disciplina si
applicherà ovviamente la normativa fiscale e previdenziale di volta in volta in
vigore.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano
espressamente che la nuova disciplina per le trasferte prevista dal presente
paragrafo non si applica alle trasferte i cui rimborsi siano già stati
consegnati all’ufficio del personale fino alla data del 31 dicembre 2001,
indipendentemente dall’epoca del loro svolgimento, per le quali vale la
precedente disciplina. La nuova disciplina pertanto si applicherà
esclusivamente alle trasferte i cui rimborsi verranno consegnati all’ufficio
del personale a partire dal 1 gennaio 2002.
Le parti si danno
reciprocamente atto che, in data successiva alla stipula del presente accordo,
verrà emessa una circolare riepilogativa delle procedure attualmente vigenti in
materia di anticipi economici per le spese da sostenere durante le trasferte.
Le parti si impegnano ad
incontrarsi con cadenza annuale per gli aggiornamenti della disciplina regolata
in questo punto.
L’eventuale revisione dei
termini economici dovrà tenere in considerazione l’aumento dell’indice ISTAT
per l’inflazione effettiva.
Gli importi che seguono vengono espressi in lire e quando entrerà in
vigore la legislazione comunitaria saranno quantificati in euro adottando il
fattore di conversione 1euro=1936,27
lire.
Rimborsi spese piè di lista.
Al dipendente in trasferta,
oltre all’indennità di trasferta come di seguito regolata ed alla retribuzione
prevista in Sede, compete il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e
documentate, fatta salva comunque la possibilità per optare per il trattamento
forfetario.
Entità del rimborso del vitto.
Fermo restando il contenimento
delle spese nel criterio della ragionevole economia, è fissato un massimale di
spesa per pasto come segue senza verifiche dei contenuti gastronomici:
·
massimale di L. 60.000 per i pasti in Italia;
·
massimale di L. 100.000 per i
pasti all’estero;
·
massimale di L. 5.000 per la colazione in Italia;
·
massimale di L. 10.000 per la colazione all’estero;
·
per colazioni effettuate presso
l’Albergo prenotato dall’azienda verrà
rimborsato l’intero importo
Alloggio.
Tutti gli hotels di norma sono
prenotati dall’azienda e saranno, sempre di norma, di tre stelle in Italia e di
caratteristiche equivalenti all’estero. Viene soppresso il rimborso
dell’alloggio non documentato.
Trasporti.
Saranno assicurate le
condizioni di massima sicurezza per i mezzi di trasporto utilizzati nonché gli
standard di comfort in relazione alla durata, alla tipologia, al luogo di
destinazione, ai vettori relativi alla trasferta.
A tale proposito le parti
valuteranno attentamente le situazioni segnalate dai lavoratori rispetto a
missioni che prevedano condizioni di viaggio particolarmente disagiate.
Utilizzo automezzi in missione
o servizio.
Fermo restando la possibilità
di usufruire di autovetture a noleggio o taxi,
comunque dietro specifica autorizzazione, è ammesso l’utilizzo di
autovetture di proprietà del dipendente. Questa fattispecie dà luogo al
riconoscimento di una indennità chilometrica quantificata come segue:
auto benzina lire 550 al km
auto diesel lire 530 al km.
Con le suddette tariffe si
intendono compensati i costi di esercizio, il rischio per danni incidentali a
terzi, alla vettura, al furto ed ogni altro costo.
Spese non documentate.
Eventuali spese non
documentate, quali mance effettivamente corrisposte, taxi in particolari Paesi,
scontrini smarriti, bevande, lavanderia ecc. saranno ammesse a rimborso dietro
specifica attestazione del dipendente ed autorizzazione del superiore
gerarchico.
Forfait trasferte
Per le trasferte di almeno 3
giorni di calendario, in alternativa al rimborso piè di lista il lavoratore potrà
richiedere, per l’intera trasferta, l’erogazione di un rimborso “forfetario
onnicomprensivo” (comprensivo di vitto, alloggio e ogni altra spesa, esclusa
l’indennità di trasferta e le spese di trasporto) pari a:
·
L. 120.000 giornaliere per le
trasferte in Italia.
In
alternativa al forfait onnicomprensivo potrà essere applicato a richiesta del
dipendente, il “forfait vitto e varie” (esclusi l’alloggio, le spese di
trasporto e l’indennità di trasferta) pari a:
·
L. 70.000 giornaliere per le trasferte in Italia;
·
L. 140.000 giornaliere per le
trasferte in Europa occidentale, U.S.A. e Canada, Giappone e Australia;
·
L. 100.000 giornaliere per le
trasferte in Europa orientale, Asia, Africa e Sud America.
Nel caso in cui l’alloggio e/o
il vitto siano pagati dall’Azienda, dal Cliente o forniti in natura presso le
sedi e/o cantieri, non potrà essere presentata richiesta di rimborso a forfait.
Tale fattispecie sarà oggetto di valutazione nel caso di trasferte in
particolari situazioni disagiate.
Indennità di trasferta
Al dipendente in trasferta
(oltre al rimborso delle spese per vitto, alloggio e varie od al rimborso
forfait di cui punti precedenti e in aggiunta alla retribuzione prevista in Sede) viene corrisposta un’indennità
giornaliera pari alle cifre sottoesposte.
L’indennità non è frazionabile
e viene riconosciuta per trasferte che comportino una permanenza fuori
residenza , nei giorni di riferimento, di almeno 12 ore a partire dalle ore 08.00, ovvero il pernottamento fuori dalla
propria residenza
Per trasferte inferiori alle 12
ore ma che comportino la consumazione del pasto del mezzogiorno in trasferta,
verrà riconosciuta un’indennità pari a 1/3 dell’importo intero.
Tale indennità sarà pari a:
·
L. 45.000 giornaliere per trasferte in Italia;
·
L. 50.000 giornaliere per
trasferte in Europa occidentale, U.S.A. e Canada, Giappone, Australia;
·
L. 75.000 giornaliere per trasferte in Europa orientale, Africa,
Asia e Sud America.
·
L. 75.000 giornaliere per trasferte sulle piattaforme off-shore in
Italia.
Per le trasferte in località
particolari, quali le zone di guerra, i campi, le piattaforme all’estero viene
stabilito a priori il valore dell’indennità pari L. 200.000 giornaliere.
Prima della partenza per tali
trasferte verranno valutati i tempi di permanenza ,riposo e rientro,
compatibilmente con gli obblighi contrattuali verso il cliente e considerando
eventuali esigenze tecnico produttive.
Tutti gli importi indicati nel presente
paragrafo 5) sono stati quantificati forfetariamente e sono già comprensivi nel
loro ammontare di tutte le incidenze di qualsiasi istituto contrattuale e di
legge sui quali pertanto non verranno computati.
Trattamento per il tempo di viaggio
Viene introdotto un nuovo
istituto che spetterà al dipendente in trasferta per il tempo di viaggio (prima
delle ore 8,00 e successivamente alle ore 17,00 dei giorni feriali, durante le
24 ore di Sabato e festivi e nelle pause pasto non usufruite).
Il tempo di viaggio, necessario
per raggiungere la località di destinazione da casa e viceversa, dovrà essere
comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso e
dalla stessa approvato in base ai mezzi di trasporto autorizzati.
Tale istituto prevede la
corresponsione di L. 10.000 lorde per ogni ora trascorsa in viaggio durante i
periodi infrasettimanali e di L. 25.000 lorde per ogni ora per i viaggi
effettuati di Sabato e festivi.
Tale importo è stato
quantificato in misura forfetaria ed è già comprensivo di tutte le incidenze di
qualsiasi istituto contrattuale e di legge sui quali pertanto non verrà
computato.
Le ore di viaggio dalle 8,00
alle 17,00 dei giorni feriali continueranno ad essere remunerate come retribuzione oraria prevista dal C.C.N.L.
Le ore di viaggio vengono
considerate parte integrante della trasferta.
6 REPERIBILITA’
Nell’ottica di continuo
miglioramento necessario per la gestione dei clienti viene introdotto il
concetto di reperibilità come elemento qualificante rispetto a personale
impegnato in mansioni che prevedano la necessità di garantire un supporto
continuativo ai clienti.
Viene pertanto convenuto che
per ogni giorno di reperibilità l’azienda erogherà le seguenti indennità:
·
L. 15.000 lorde per ogni giornata feriale;
·
L. 30.000 lorde per ogni giornata festiva.
L’intervento avrà inizio, salvo
casi eccezionali, entro le 8 ore successive alla chiamata.
Per ogni intervento iniziato in
orario notturno (dalle 19,00 alle 6,00) o festivo verranno erogate le seguenti
somme:
·
L. 95.000 lorde come
indennità straordinaria;
·
Lo straordinario comprensivo
delle ore di viaggio (in deroga al regime nomale).
Tale importo è stato
quantificato in misura forfetaria ed è già comprensivo di tutte le incidenze di
qualsiasi istituto contrattuale e di legge pertanto sui quali non verrà
computato.
L’autorizzazione alla
reperibilità dovrà essere stabilita dalla direzione aziendale e, per gli
interventi effettuati dovrà essere compilato un rapporto controfirmato dal
cliente.
Ai lavoratori in reperibilità
verrà assegnato un telefono portatile che dovrà essere sempre tenuto a portata
ed in condizione di ricevere chiamate.
La disponibilità del lavoratore
è su base consensuale e dovrà essere normalmente richiesta con almeno 72 ore di
anticipo.
Eventuali adeguamenti economici
per particolari situazioni, in aggiunta alle indennità sopradescritte, potranno
essere concessi a discrezione dall’Azienda informando le R.S.U.
7 – PREMIO DI RISULTATO
Le parti hanno constatato che,
per il raggiungimento di determinati obbiettivi economico-qualitativi, il
necessario ed indispensabile coinvolgimento delle risorse umane nei processi di
ottimizzazione del ciclo produttivo avviene anche attraverso l’istituzione di
un livello retributivo di secondo livello, legato al raggiungimento dei
risultati previsti dal budget aziendale.
Le parti, in considerazione
della particolare situazione aziendale, che, dopo un’articolata e delicata fase
di riorganizzazione e ristrutturazione, sta cercando di raggiungere un punto di
equilibrio che le permetta di fronteggiare da un lato le diverse esigenze dei
clienti e dall’altro lato la sempre più agguerrita competitività sia nazionale
sia estera, hanno convenuto di
sperimentare una “formula” per quantificare il premio di risultato per
l’esercizio (aprile 2001-marzo 2002) attualmente in corso.
Tale sperimentazione permetterà
di valutare la bontà e l’attendibilità dei parametri adottati e, dopo tale verifica,
di prevedere l’applicazione della “formula” attuale per il premio di risultato
dei tre esercizi successivi.
Pertanto, tutto ciò premesso,
le parti concordano di istituire ai sensi della disciplina generale del CCNL
Industria Metalmeccanica e dell’Accordo Interconfederale del 23.7.1993, un
Premio di Risultato stabilito come segue.
A decorrere dal 1.4.2001 e fino
al 31.3.2002 viene concordato un Premio di risultato correlato al
raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali, rispetto al budget del
conto economico(profit and loss account) allegato, basato su una “formula” che
somma i seguenti due parametri:
“A” il fatturato(valore della produzione), espresso in
milioni di lire;
“B” il risultato aziendale,(margine operativo) espresso in
milioni di lire;
Da cui: Premio di risultato (P.D.R.)=”A”+”B”
Riferimenti parametrici
Per il parametro “A” il
riferimento “valore della produzione” è relativo alla voce “sales”(line 1 –
cp_04) del conto economico(profit and loss account) gestionale consolidato del
gruppo Invensys inerente la “business unit” Foxboro Scada S.p.A per il periodo
finanziario 01/04/2001-31/03/2002
Per il parametro “B” il
riferimento “margine operativo” è relativo alla voce “operating profit before
exceptional items and goodwill amortisation”(line 20 – cp_04) del conto
economico(profit and loss account) gestionale consolidato del gruppo Invensys
inerente la “business unit” Foxboro Scada S.p.A per il periodo finanziario
01/04/2001-31/03/2002.
Il calcolo del “margine
operativo” verrà fatto al lordo del premio di risultato stesso.
La dinamica di definizione del
Premio di Risultato è dettagliatamente indicata nelle tabelle allegate al
presente Verbale di cui fanno parte integrante.
Qualora la direzione aziendale
dovesse modificare i termini dei valori di “budget” del conto economico
allegato, questa fattispecie sarà oggetto di apposita discussione con le RSU
per concordare le opportune variazioni, relativamente ai parametri “A” e “B”
del P.D.R., che si rendessero
necessarie.
I parametri “A” e “B” del
presente Premio di Risultato avranno validità per l’esercizio
1.4.2001/31.3.2002 con lo sviluppo indicato nelle tabelle di cui sopra.
Nei primi mesi dell’anno 2002
si procederà ad una verifica del metodo adottato e, se ritenuto valido dalle
parti, si provvederà a concordare l’applicazione del suddetto Premio di
Risultato anche per i prossimi tre esercizi (1.4.2002/31.3.2005). L’eventuale
revisione dei termini economici dovrà essere contenuta nell’ambito dell’aumento
dell’indice ISTAT per l’inflazione effettiva.
In caso di sostanziali modifiche
dell’assetto societario le parti si incontreranno per armonizzare i contenuti
del premio di risultato.
Il presente Premio di Risultato
viene istituito per tutte le categorie operai, speciali, impiegati, quadri con
esclusione dei dirigenti.
La “formula” e le tabelle che
quantificano il P.D.R. vengono espresse in lire e quando entrerà in vigore la legislazione
comunitaria saranno espresse in euro adottando il fattore di conversione 1euro=1936,27 lire.
L’erogazione del Premio di
Risultato per l’esercizio in corso avverrà nel mese di giugno dell’anno 2002,
dopo la verifica prevista per l’analisi dei risultati ottenuti rispetto al
budget dei parametri dei valori “A” e “B”
calcolati come da tabelle allegate.
Per i rapporti di lavoro risolti in corso d'anno, l’erogazione
economica annua sarà corrisposta per i dodicesimi di calendario in forza , sulla
base dei risultati conseguiti alla fine dell’esercizio in corso.
Il mese sarà considerato intero qualora superi i 15 gg. di
calendario in forza.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’erogazione citata
avrà luogo in misura proporzionale all'orario di lavoro.
La Direzione Aziendale e le
R.S.U. si riuniranno con cadenza trimestrale per esaminare i risultati ottenuti
rispetto al budget.
Le parti si danno espressamente
atto che l’erogazione economica di cui al presente paragrafo ha carattere di
totale variabilità e che l’erogazione medesima è stata quantificata
forfettariamente, nell’importo variabile indicato nelle tabelle allegate. Il
premio di risultato come sopra definito è comprensivo nel suo ammontare di
qualsiasi incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, sui quali,
pertanto, non sarà computato. Ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n.
297, la stessa non è utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
Le parti si danno, altresì, atto
che l’erogazione medesima rientra nel campo di applicazione del particolare
trattamento contributivo disposto dal richiamato Protocollo 23 luglio 1993 e
delle relative leggi n. 402/96 e n. 135/97.
8 – CONSOLIDAMENTO I.O.P. E MENSILIZZAZIONE PREMIO DI PRODUZIONE
Le parti concordano che, con
riferimento a quanto previsto nell’ultimo alinea dell’Accordo Integrativo Nuovo
Pignone 12.1.96, ribadito nel verbale ex art.47 del 17.12.98, sarà riconosciuto
ai lavoratori un importo annuale pari al parametro I.O.P. lordo 1998
corrispondente a L. 217.000 annue lorde.
In conseguenza a quanto sopra
previsto, al fine di avere maggiore omogeneità retributiva, al premio di
produzione attuale di L. 1.400.000 annue lorde (attualmente distribuito in due
quote da 800.000 e 600.000 con le competenze rispettivamente di marzo e
dicembre) viene sommato lo I.O.P. consolidato come sopra e la somma risultante
di L. 1.617.000 verrà distribuita in dodici rate mensili arrotondate a L.
135.000 mensili lorde. Tale disciplina, essendo già stata erogata la prima quota
annuale 2001 del premio di produzione di L. 800.000 con il mese di marzo 2001,
decorrerà dal 1 Gennaio 2002.
Le parti si danno espressamente
atto che l’erogazione economica di cui al
presente paragrafo è stata quantificata forfettariamente, nell’importo
di dodici rate non riassorbibili di L. 135.000 lorde mensili ad anno, comprendendo
nel suo ammontare i propri riflessi su tutti gli istituti indiretti e
differiti, contrattuali e/o legali sui quali pertanto detto premio non sarà
computato.
Con la previsione del presente
paragrafo, e come in premessa specificato a livello generale, le parti
concordano che, con decorrenza 1 Gennaio 2002, tutto quanto previsto in
riferimento al Premio di Produzione di
Lire 1.400.000 annue e quanto previsto dall’Accordo del 12.1.96 relativamente
alla voce Premio di Risultato, è pertanto abrogato e nulla verrà più erogato a
tale titolo in aggiunta a quanto previsto nel presente paragrafo.
9 - DURATA
Il presente Accordo, per quanto
relativo agli importi ed ai parametri
del Premio di Risultato, ha validità fino a tutto il 31.03.2002, e fino a
giugno 2002 per l’erogazione. Dopo tale data si procederà alla verifica
prevista dal paragrafo relativo al Premio di Risultato. Si concorda pertanto
che fino al 31.03.2002 non si procederà ad alcuna ulteriore richiesta salariale
di carattere aziendale.
Per tutte le altre previsioni,
eccetto pertanto il solo Premio di Risultato, il presente accordo continuerà a
trovare applicazione fino a quando lo stesso non sarà sostituito da un nuovo
accordo aziendale.
Il presente contratto è composto da n° 19 pagine
numerate e siglate dagli stipulanti.
Allegati:
conto economico gestionale consuntivo
e preventivo pag. 15
tabella per calcolo parametro
“A” del premio di risultato pag. 16
tabella per calcolo parametro
“B” del premio di risultato pag. 17
formule e calcoli
esemplificativi parametro “A”
pag. 18
formule e calcoli
esemplificativi parametro “B”
pag. 19
p. Soc. Foxboro SCADA S.p.A. _____________________
_____________________
p. la Fiom Cgil _____________________
p. le R.S.U. _____________________
_____________________
_______________________
Il parametro “A”
del presente premio potrà raggiungere l’importo massimo di L. 1.300.000 lorde
annue se raggiunto il 120% o più rispetto agli obiettivi previsti alla voce
“sales” del conto economico allegato .
RISULTATO FINALE IMPORTO
DEL PREMIO RELATIVO AL PARAMETRO “A”
Oltre il 120 % DEL BUDGET L.
1.300.000 ANNUE LORDE
120 % DEL BUDGET L. 1.300.000 ANNUE LORDE
Dal 100% fino al 120% DEL BUDGET IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 15.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’
PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 110% DEL BUDGET L. 1.150.000 ANNUE LORDE
BUDGET 100% sales L. 1.000.000 ANNUE LORDE
Dal 50% fino al 100% DEL BUDGET IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 10.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’
PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 65% DEL BUDGET L. 650.000 ANNUE LORDE
50% DEL BUDGET L.
500.000 ANNUE LORDE
meno del 50% DEL BUDGET ZERO
Il parametro “B”
del presente premio potrà raggiungere l’importo massimo di L. 1.300.000 lorde
annue se raggiunto il 120% o più rispetto alla voce “operating profit” del conto
economico allegato.
RISULTATO FINALE IMPORTO
DEL PREMIO RELATIVO AL PARAMETRO “B”
Oltre il 120 % DEL BUDGET L. 1.300.000 ANNUE LORDE
120 % DEL BUDGET L. 1.300.000 ANNUE LORDE
Dal 100% fino al 120% DEL BUDGET IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 15.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’
PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 110% DEL BUDGET L. 1.150.000 ANNUE LORDE
BUDGET 100% operating profit L. 1.000.000 ANNUE LORDE
Dal 50% fino al 100% DEL BUDGET IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 10.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’
PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 65% DEL BUDGET L. 650.000 ANNUE LORDE
50% DEL BUDGET L.
500.000 ANNUE LORDE
meno del 50% DEL BUDGET ZERO