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VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

 

 

 

Addì 14 dicembre 2001

 

Tra

 

La società FOXBORO SCADA S.p.A. rappresentata dall’amministratore delegato dott. Restelli Franco

 

E

 

Le rappresentanze sindacali unitarie della sede di Roma nelle persone dei signori Damiani Alberto, Cesari Claudio, Vannozzi Massimo assistite dalla segreteria territoriale competente FIOM / CGIL nella persona del signor Cerquetani Emiliano

 

PREMESSA GENERALE

 

·        La  FOXBORO INC. ha acquisito dal gruppo Nuovo Pignone, con effetto dal 1.2.1999, il ramo d’azienda oggetto del presente accordo;

·        La società costituita denominata FOXBORO SCADA S.p.A., che ha applicato ai dipendenti trasferiti la contrattazione integrativa del gruppo Nuovo Pignone, ha convenuto con le R.S.U. e le OO.SS. di procedere ad una ricapitolazione normativa ed economica degli accordi integrativi esistenti;

·        La società, le R.S.U. e le OO.SS. hanno ritenuto opportuno, per evidenti esigenze di chiarezza e precisione, procedere alla stipulazione di un nuovo accordo integrativo aziendale che riassuma, specifichi e semplifichi la precedente contrattazione, che si era stratificata in un lungo periodo in modo inevitabilmente disorganico.

 

 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

 

PREMESSE E RAPPORTI PRECEDENTI

 

La premessa generale fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e con esso unico ed inscindibile contesto.

Nello spirito della citata premessa generale, si concorda che le fattispecie espressamente specificate nel presente verbale di accordo superano e sostituiscono ogni precedente intesa, accordo, contratto integrativo, prassi (verbale o scritta) intercorrenti tra la società ed i propri dipendenti, in relazione alle corrispondenti fattispecie già disciplinate dalla precedente contrattazione normativa ed economica integrativa ed ulteriore alle norme del CCNL applicabile.

 

 

 

Resta pertanto espressamente inteso e chiarito tra le parti, come sopra detto, che tutti i contratti integrativi, le clausole, le circolari e le condizioni precedentemente esistenti ed applicabili alla società ed ai suoi dipendenti, sono interamente sostituiti, per quanto relativo agli argomenti specifici inseriti nelle sottoelencate fattispecie, con decorrenza dalle date specificate, dal presente documento e dal CCNL di volta in volta applicabile.

Fattispecie regolamentate dal presente verbale di accordo:

·        Sistema di relazioni industriali

·        Orario di lavoro e flessibilità

·        Tutela economica dei congedi parentali e della formazione

·        Sicurezza sul lavoro

·        Trasferte

·        Premio di risultato

·        Consolidamento I.O.P. e mensilizzazione premio di produzione.

 

Per quanto relativo alle altre fattispecie già regolamentate dalle precedenti contrattazioni integrative aziendali, le parti concordano di voler procedere analogamente ad un’opera di razionalizzazione e semplificazione. Tale opera sarà oggetto di un verbale di accordo che le parti si impegnano a sottoscrivere entro il 31 Marzo 2002.

 

 

 

1 – SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

.

 

Nell’ottica di un’applicazione organica degli accordi del luglio 1993 e del dicembre 1998, le parti confermano la necessità di improntare le relazioni sindacali ad una gestione partecipativa comune, nell’ambito dei propri ruoli, mirata ad evitare la conflittualità e la discontinuità nell’ottimizzazione dei processi innovativi e qualitativi che prevedono la valorizzazione del capitale umano ed industriale. Ciò al fine d’essere competitivi nella nuova economia mondiale che richiede analisi ed interventi a scadenze cicliche sempre più ravvicinate.

A questo proposito le parti convengono di pianificare degli incontri con frequenza trimestrale (entro il 31 marzo, entro il 30 giugno, entro il 30 settembre, entro il 31 dicembre) dove saranno fornite indicazioni analitiche su supporto cartaceo e/o magnetico relativamente ai seguenti punti che saranno oggetto di approfondita discussione:

 

-    consuntivo e prospettive rispetto al piano industriale

-    valori di bilancio

-    evoluzione dei profili professionali

-         sviluppi della pianta organica

-         investimenti produttivi e sulla formazione

-         decentramento produttivo e lavoratori atipici

-         part-time

-         assunzioni obbligatorie

 

In caso di sostanziali modifiche dell’assetto societario e di gruppo (fusioni cessioni attive e passive, ristrutturazioni, cambi sede ecc.) oltre ai previsti adempimenti di legge e contrattuali, l’Azienda si impegna ad informare le OO.SS. con congruo anticipo.

Nei casi di cui sopra le parti si incontreranno per armonizzare i contenuti del presente accordo.

 

 

2 – ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITA’

 

Le parti hanno convenuto sulla necessità di strutturare l’orario di lavoro in modo che sia maggiormente funzionale alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori; tale aspetto, unitamente al fatto che il rinnovato CCNL prevede l’istituzione di un sistema di accumulo degli straordinari (banca ore), consente di cogliere l’opportunità di razionalizzare le modalità di presenza in azienda.

Pertanto, in luogo dell’attuale flessibilità dell’orario in ingresso e in uscita (8,00-8,30 16,45-17,15) sarà adottata, con decorrenza dal 1° gennaio 2002,            una flessibilità al minuto dell’orario di lavoro come segue:

 

·        flessibilità in entrata e in uscita, di 1 ora e 30 minuti con ingresso consentito dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e con uscita corrispondente dalle ore 16,45 alle ore 18,15. Si conferma l’attuale pausa per il pranzo prevista dalle ore 13,00 alle ore 13,45. Si illustra la seguente situazione a titolo di esempio: entrata ore 8,33 – uscita ore 17,18 – pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 13,45 – orario di lavoro svolto 8 ore.

 

 

 

I dipendenti che attualmente usufruiscono del regime anticipato d’orario d’entrata e di uscita, in virtù della particolare situazione logistica personale, continueranno ad averne diritto. Future richieste saranno accettate a discrezione dell’azienda.

 

Con l’introduzione della flessibilità come sopra regolata è abolito, tra l’altro, quanto segue:

-         la possibilità di fruire delle attuali 5 + 5 ore mensili a recupero;

-   il bonus di 10 minuti cumulativi di ritardo nel mese.

 

 

In luogo di quanto sopra sono aggiunte 2 ore annuali all’attuale misura dei Permessi Annui Retribuiti (P.A.R.) che totalizzano pertanto un ammontare di 114 ore. Tali ore annue seguono   la medesima disciplina dei P.A.R.

 

Per P.A.R. si intendono gli ex P.I.R.+P.C.R.

 

L’utilizzo dei P.A.R. seguirà quanto previsto dal CCNL in materia; i P.A.R. potranno essere richiesti in ambito settimanale per frazioni minime di mezz’ora.

 

Nell’ambito della revisione dell’orario di lavoro si concorda che l’orario straordinario, che dovrà essere regolarmente autorizzato dall’Azienda, sarà conteggiato solamente quando la prestazione supererà le frazioni di 15 minuti. Pertanto in caso di prestazione fino a 14 minuti nulla sarà retribuito; in caso invece di prestazione da 16 a 29 minuti saranno retribuiti 15 minuti; in caso di prestazione da 31 a 44 minuti sarà retribuita mezz’ora e così di seguito.

 

La presente disciplina verrà a applicata a tutti i lavoratori, con eccezione del personale inquadrato nei livelli A1, A2 per i quali continuerà ad essere applicato il regime preesistente al presente accordo.  

 

In merito a quanto previsto dal CCNL Industria Metalmeccanica relativamente all’istituto della “Banca ore”, si concorda che l’utilizzo di tale istituto potrà avvenire anche nell’ambito delle 80 ore annue di franchigia.

I lavoratori comunicheranno, entro i primi giorni del mese successivo, via e-mail tramite apposito modulo all’ufficio del personale, l’intenzione di accantonare nella “banca ore” lo straordinario effettuato in luogo della monetizzazione dello stesso.

Sarà comunque liquidato il 50% della maggiorazione come previsto dal CCNL nel caso di accantonamento in banca ore

In mancanza di comunicazione si procederà, come previsto dal CCNL con la monetizzazione, nella retribuzione del mese successivo.

L’Azienda si impegna a fornire su supporto cartaceo previo richiesta e comunque a fine mese, il prospetto delle timbrature del singolo lavoratore.

 

 

3 - TUTELA ECONOMICA DEI CONGEDI PARENTALI E DELLA FORMAZIONE

 

 

Le parti, nel quadro delle leggi regolanti queste materie e nell’ottica di una politica di sostegno ai lavoratori con prole in età infantile, collaboreranno per la piena attuazione dei provvedimenti agevolativi previsti in termini di anticipi tfr per congedi parentali, malattia, formazione.

 

L’utilizzo dell’anticipo del 70% del tfr maturato, oltre alle fattispecie già previste dalle normative vigenti, potrà essere concesso anche in caso di ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, fermo restando il limite percentuale annuo rispetto al numero dei dipendenti.

 

Per sostenere e favorire lo sviluppo formativo relativo al percorso professionale ed il completamento della scuola secondaria superiore o degli studi universitari le 150 ore di permessi retribuiti per formazione previsti dal CCNL, potranno essere erogate, oltre ai casi previsti, anche per la frequentazione di:

-         corsi per il recupero della scuola secondaria superiore;

-         corsi di formazione inerenti l’attività svolta in azienda;

 

La partecipazione a tali corsi avverrà con specifica e preventiva autorizzazione aziendale, dopo attenta valutazione concertata fra le parti.

Saranno valutate di volta in volta eventuali richieste di permesso per la frequentazione di regolari corsi di studio universitari.

 


 

4 - SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

L’analisi e la prevenzione delle problematiche relative agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro assumono importanza sempre più rilevante, anche in considerazione che i continui cambiamenti dei percorsi professionali e delle strategie determinano situazioni che portano in azienda rapporti e tipologie di lavoro in continua evoluzione.

Auspicando un impegno comune sempre crescente da parte dei vari soggetti coinvolti nell’ambito della sicurezza in azienda, si elencano le tematiche di maggior rilievo che saranno oggetto di confronto continuo:

-         valutazione dei rischi in sede e sui cantieri

-         individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dei programmi di prevenzione e formazione

-         informazione in occasione di ispezioni e verifiche effettuate da autorità competenti

-         programmazione delle riunioni periodiche di cui alla legge 626/94.

 

Le parti convengono di identificare due rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) in luogo di uno soltanto, in considerazione del fatto che

        l’attività specifica dell’azienda potrebbe determinare l’assenza temporanea     

        di uno di questi.

A tali RLS saranno riconosciuti dei permessi retribuiti pari ad un’ora e mezza di permesso retribuito per ogni dipendente in forza all’inizio dell’anno. Tali permessi sono cumulativi per ambedue i R.L.S.

 

Per preservare la salute dei lavoratori da eventuali patologie legate all’esposizione a fumo passivo è previsto, ai sensi della circ. Min. Sanità del   28/03/2001 che recepisce i contenuti della legge 584/75, il divieto di fumare negli uffici, sala mensa, sale riunioni, aule corsi, toilettes; sarà invece consentito nei corridoi e nelle adiacenze delle macchine distributrici.


 

 

        5 - TRASFERTE

 

Le parti convengono sulla necessità di rivedere il trattamento delle trasferte alla luce del cambiamento delle condizioni strutturali, logistiche e ambientali di riferimento del sistema trasferte aziendale.

A tal fine ritengono opportuno ottimizzare e semplificare la procedura, sostituendo, nell’ambito descritto dal paragrafo iniziale “PREMESSE E RAPPORTI PRECEDENTI”,  quanto previsto dalla disciplina attuale, regolata tra l’altro dall’allegato alla lettera circ. n. 221 rev.1 del Nuovo Pignone in data 29.5.1996, con la seguente disciplina che avrà decorrenza dal 1° luglio 2001.

Alla presente disciplina si applicherà ovviamente la normativa fiscale e previdenziale di volta in volta in vigore.

 

Dichiarazione a verbale.

Le parti concordano espressamente che la nuova disciplina per le trasferte prevista dal presente paragrafo non si applica alle trasferte i cui rimborsi siano già stati consegnati all’ufficio del personale fino alla data del 31 dicembre 2001, indipendentemente dall’epoca del loro svolgimento, per le quali vale la precedente disciplina. La nuova disciplina pertanto si applicherà esclusivamente alle trasferte i cui rimborsi verranno consegnati all’ufficio del personale a partire dal 1 gennaio 2002.

 

Le parti si danno reciprocamente atto che, in data successiva alla stipula del presente accordo, verrà emessa una circolare riepilogativa delle procedure attualmente vigenti in materia di anticipi economici per le spese da sostenere durante le trasferte.

 

Le parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza annuale per gli aggiornamenti della disciplina regolata in questo punto.

L’eventuale revisione dei termini economici dovrà tenere in considerazione l’aumento dell’indice ISTAT per l’inflazione effettiva.

 

Gli importi che seguono  vengono espressi in lire e quando entrerà in vigore la legislazione comunitaria saranno quantificati in euro adottando il fattore di conversione   1euro=1936,27 lire.

 

 

Rimborsi spese piè di lista.

 

Al dipendente in trasferta, oltre all’indennità di trasferta come di seguito regolata ed alla retribuzione prevista in Sede, compete il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, fatta salva comunque la possibilità per optare per il trattamento forfetario.


 

Entità del rimborso del vitto.

 

Fermo restando il contenimento delle spese nel criterio della ragionevole economia, è fissato un massimale di spesa per pasto come segue senza verifiche dei contenuti gastronomici:

·        massimale di L.   60.000 per i pasti in Italia;

·        massimale di L. 100.000 per i pasti all’estero;

·        massimale di L.     5.000 per la colazione in Italia;

·        massimale di L.    10.000 per la colazione all’estero;

·         

       per colazioni effettuate presso l’Albergo prenotato dall’azienda verrà  

       rimborsato l’intero importo

 

 

 

Alloggio.

 

Tutti gli hotels di norma sono prenotati dall’azienda e saranno, sempre di norma, di tre stelle in Italia e di caratteristiche equivalenti all’estero. Viene soppresso il rimborso dell’alloggio non documentato.

 

Trasporti.

 

Saranno assicurate le condizioni di massima sicurezza per i mezzi di trasporto utilizzati nonché gli standard di comfort in relazione alla durata, alla tipologia, al luogo di destinazione, ai vettori relativi alla trasferta.

A tale proposito le parti valuteranno attentamente le situazioni segnalate dai lavoratori rispetto a missioni che prevedano condizioni di viaggio particolarmente disagiate.

 

Utilizzo automezzi in missione o servizio.

 

Fermo restando la possibilità di usufruire di autovetture a noleggio o taxi,  comunque dietro specifica autorizzazione, è ammesso l’utilizzo di autovetture di proprietà del dipendente. Questa fattispecie dà luogo al riconoscimento di una indennità chilometrica quantificata come segue:

auto benzina lire 550 al km

auto diesel    lire 530 al km.

Con le suddette tariffe si intendono compensati i costi di esercizio, il rischio per danni incidentali a terzi, alla vettura, al furto ed ogni altro costo.

 

Spese non documentate.

  

Eventuali spese non documentate, quali mance effettivamente corrisposte, taxi in particolari Paesi, scontrini smarriti, bevande, lavanderia ecc. saranno ammesse a rimborso dietro specifica attestazione del dipendente ed autorizzazione del superiore gerarchico.


 

 

 

Forfait trasferte

 

Per le trasferte di almeno 3 giorni di calendario, in alternativa al rimborso piè di lista il lavoratore potrà richiedere, per l’intera trasferta, l’erogazione di un rimborso “forfetario onnicomprensivo” (comprensivo di vitto, alloggio e ogni altra spesa, esclusa l’indennità di trasferta e le spese di trasporto) pari a:

 

·        L. 120.000 giornaliere per le trasferte in Italia.

 

In alternativa al forfait onnicomprensivo potrà essere applicato a richiesta del dipendente, il “forfait vitto e varie” (esclusi l’alloggio, le spese di trasporto e l’indennità di trasferta) pari a:

 

·        L.   70.000 giornaliere per le trasferte in Italia;

·        L. 140.000 giornaliere per le trasferte in Europa occidentale, U.S.A. e Canada, Giappone e Australia;

·        L. 100.000 giornaliere per le trasferte in Europa orientale, Asia, Africa e Sud America.

 

 

Nel caso in cui l’alloggio e/o il vitto siano pagati dall’Azienda, dal Cliente o forniti in natura presso le sedi e/o cantieri, non potrà essere presentata richiesta di rimborso a forfait. Tale fattispecie sarà oggetto di valutazione nel caso di trasferte in particolari situazioni disagiate.

 

 

Indennità di trasferta

 

Al dipendente in trasferta (oltre al rimborso delle spese per vitto, alloggio e varie od al rimborso forfait di cui punti precedenti e in aggiunta alla  retribuzione prevista in Sede) viene corrisposta un’indennità giornaliera pari alle cifre sottoesposte.

L’indennità non è frazionabile e viene riconosciuta per trasferte che comportino una permanenza fuori residenza , nei giorni di riferimento, di almeno 12 ore a partire dalle ore 08.00, ovvero il pernottamento fuori dalla propria residenza

Per trasferte inferiori alle 12 ore ma che comportino la consumazione del pasto del mezzogiorno in trasferta, verrà riconosciuta un’indennità pari a 1/3 dell’importo intero.

 

Tale indennità sarà pari a:

·        L.  45.000 giornaliere per trasferte in Italia;

·        L. 50.000 giornaliere per trasferte in Europa occidentale, U.S.A. e Canada, Giappone, Australia;

·        L.  75.000 giornaliere per trasferte in Europa orientale, Africa, Asia e Sud America.

·        L.   75.000 giornaliere per trasferte sulle piattaforme off-shore in Italia.

 

 

 

Per le trasferte in località particolari, quali le zone di guerra, i campi, le piattaforme all’estero viene stabilito a priori il valore dell’indennità pari L. 200.000 giornaliere.

Prima della partenza per tali trasferte verranno valutati i tempi di permanenza ,riposo e rientro, compatibilmente con gli obblighi contrattuali verso il cliente e considerando eventuali esigenze tecnico produttive.

 

Tutti gli importi indicati nel presente paragrafo 5) sono stati quantificati forfetariamente e sono già comprensivi nel loro ammontare di tutte le incidenze di qualsiasi istituto contrattuale e di legge sui quali pertanto non verranno computati.

 

 

 

Trattamento per il tempo di viaggio

 

Viene introdotto un nuovo istituto che spetterà al dipendente in trasferta per il tempo di viaggio (prima delle ore 8,00 e successivamente alle ore 17,00 dei giorni feriali, durante le 24 ore di Sabato e festivi e nelle pause pasto non usufruite).

 

 

Il tempo di viaggio, necessario per raggiungere la località di destinazione da casa e viceversa, dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso e dalla stessa approvato in base ai mezzi di trasporto autorizzati.

 

Tale istituto prevede la corresponsione di L. 10.000 lorde per ogni ora trascorsa in viaggio durante i periodi infrasettimanali e di L. 25.000 lorde per ogni ora per i viaggi effettuati di Sabato e festivi.

Tale importo è stato quantificato in misura forfetaria ed è già comprensivo di tutte le incidenze di qualsiasi istituto contrattuale e di legge sui quali pertanto non verrà computato.

 

Le ore di viaggio dalle 8,00 alle 17,00 dei giorni feriali continueranno ad essere remunerate come   retribuzione oraria prevista dal C.C.N.L.

Le ore di viaggio vengono considerate parte integrante della trasferta.

 


 

6  REPERIBILITA’

 

Nell’ottica di continuo miglioramento necessario per la gestione dei clienti viene introdotto il concetto di reperibilità come elemento qualificante rispetto a personale impegnato in mansioni che prevedano la necessità di garantire un supporto continuativo ai clienti.

Viene pertanto convenuto che per ogni giorno di reperibilità l’azienda erogherà le seguenti indennità:

·        L. 15.000  lorde per ogni giornata feriale;

·        L. 30.000  lorde per ogni giornata festiva.

 

L’intervento avrà inizio, salvo casi eccezionali, entro le 8 ore successive alla chiamata.

Per ogni intervento iniziato in orario notturno (dalle 19,00 alle 6,00) o festivo verranno erogate le seguenti somme:

·        L. 95.000 lorde come indennità straordinaria;

·        Lo straordinario comprensivo delle ore di viaggio (in deroga al regime nomale).

 

 

Tale importo è stato quantificato in misura forfetaria ed è già comprensivo di tutte le incidenze di qualsiasi istituto contrattuale e di legge pertanto sui quali non verrà computato.

 

 

L’autorizzazione alla reperibilità dovrà essere stabilita dalla direzione aziendale e, per gli interventi effettuati dovrà essere compilato un rapporto controfirmato dal cliente.

 

 

Ai lavoratori in reperibilità verrà assegnato un telefono portatile che dovrà essere sempre tenuto a portata ed in condizione di ricevere chiamate.

La disponibilità del lavoratore è su base consensuale e dovrà essere normalmente richiesta con almeno 72 ore di anticipo.

 

Eventuali adeguamenti economici per particolari situazioni, in aggiunta alle indennità sopradescritte, potranno essere concessi a discrezione dall’Azienda informando le R.S.U.


 

 

7 – PREMIO DI RISULTATO

 

Le parti hanno constatato che, per il raggiungimento di determinati obbiettivi economico-qualitativi, il necessario ed indispensabile coinvolgimento delle risorse umane nei processi di ottimizzazione del ciclo produttivo avviene anche attraverso l’istituzione di un livello retributivo di secondo livello, legato al raggiungimento dei risultati previsti dal budget aziendale.

Le parti, in considerazione della particolare situazione aziendale, che, dopo un’articolata e delicata fase di riorganizzazione e ristrutturazione, sta cercando di raggiungere un punto di equilibrio che le permetta di fronteggiare da un lato le diverse esigenze dei clienti e dall’altro lato la sempre più agguerrita competitività sia nazionale sia estera, hanno convenuto   di sperimentare una “formula” per quantificare il premio di risultato per l’esercizio (aprile 2001-marzo 2002) attualmente in corso.

Tale sperimentazione permetterà di valutare la bontà e l’attendibilità dei parametri adottati e, dopo tale verifica, di prevedere l’applicazione della “formula” attuale per il premio di risultato dei tre esercizi successivi.

Pertanto, tutto ciò premesso, le parti concordano di istituire ai sensi della disciplina generale del CCNL Industria Metalmeccanica e dell’Accordo Interconfederale del 23.7.1993, un Premio di Risultato stabilito come segue.

 

A decorrere dal 1.4.2001 e fino al 31.3.2002 viene concordato un Premio di risultato correlato al raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali, rispetto al budget del conto economico(profit and loss account) allegato, basato su una “formula” che somma i seguenti due parametri:

 

         “A” il fatturato(valore della produzione), espresso in milioni di lire;

         “B” il risultato aziendale,(margine operativo) espresso in milioni di lire;         

  Da cui: Premio di risultato (P.D.R.)=”A”+”B”

 

Riferimenti parametrici

 

Per il parametro “A” il riferimento “valore della produzione” è relativo alla voce “sales”(line 1 – cp_04) del conto economico(profit and loss account) gestionale consolidato del gruppo Invensys inerente la “business unit” Foxboro Scada S.p.A per il periodo finanziario 01/04/2001-31/03/2002

 

 

Per il parametro “B” il riferimento “margine operativo” è relativo alla voce “operating profit before exceptional items and goodwill amortisation”(line 20 – cp_04) del conto economico(profit and loss account) gestionale consolidato del gruppo Invensys inerente la “business unit” Foxboro Scada S.p.A per il periodo finanziario 01/04/2001-31/03/2002.

 

Il calcolo del “margine operativo” verrà fatto al lordo del premio di risultato stesso.  

     

La dinamica di definizione del Premio di Risultato è dettagliatamente indicata nelle tabelle allegate al presente Verbale di cui fanno parte integrante.

 

Qualora la direzione aziendale dovesse modificare i termini dei valori di “budget” del conto economico allegato, questa fattispecie sarà oggetto di apposita discussione con le RSU per concordare le opportune variazioni, relativamente ai parametri “A” e “B” del  P.D.R., che si rendessero necessarie.

 

I parametri “A” e “B” del presente Premio di Risultato avranno validità per l’esercizio 1.4.2001/31.3.2002 con lo sviluppo indicato nelle tabelle di cui sopra.

Nei primi mesi dell’anno 2002 si procederà ad una verifica del metodo adottato e, se ritenuto valido dalle parti, si provvederà a concordare l’applicazione del suddetto Premio di Risultato anche per i prossimi tre esercizi (1.4.2002/31.3.2005). L’eventuale revisione dei termini economici dovrà essere contenuta nell’ambito dell’aumento dell’indice ISTAT per l’inflazione effettiva.

 

 

 

In caso di sostanziali modifiche dell’assetto societario le parti si incontreranno per armonizzare i contenuti del premio di risultato.

 

Il presente Premio di Risultato viene istituito per tutte le categorie operai, speciali, impiegati, quadri con esclusione dei dirigenti.

 

Modalità di erogazione

 

La “formula” e le tabelle che quantificano il P.D.R. vengono espresse in lire e quando entrerà in vigore la legislazione comunitaria saranno espresse in euro adottando il fattore di conversione   1euro=1936,27 lire.

 

L’erogazione del Premio di Risultato per l’esercizio in corso avverrà nel mese di giugno dell’anno 2002, dopo la verifica prevista per l’analisi dei risultati ottenuti rispetto al budget dei parametri dei valori “A” e “B”  calcolati come da tabelle allegate.

 

Per i rapporti di lavoro risolti in corso d'anno, l’erogazione economica annua sarà corrisposta per i dodicesimi di calendario in forza , sulla base dei risultati conseguiti alla fine dell’esercizio in corso.

 

Il mese sarà considerato intero qualora superi i 15 gg. di calendario in forza.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’erogazione citata avrà luogo in misura proporzionale all'orario di lavoro.

 

La Direzione Aziendale e le R.S.U. si riuniranno con cadenza trimestrale per esaminare i risultati ottenuti rispetto al budget.

 

Le parti si danno espressamente atto che l’erogazione economica di cui al presente paragrafo ha carattere di totale variabilità e che l’erogazione medesima è stata quantificata forfettariamente, nell’importo variabile indicato nelle tabelle allegate. Il premio di risultato come sopra definito è comprensivo nel suo ammontare di qualsiasi incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, sui quali, pertanto, non sarà computato. Ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, la stessa non è utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Le parti si danno, altresì, atto che l’erogazione medesima rientra nel campo di applicazione del particolare trattamento contributivo disposto dal richiamato Protocollo 23 luglio 1993 e delle relative leggi n. 402/96 e n. 135/97.

 

 

8 – CONSOLIDAMENTO I.O.P. E MENSILIZZAZIONE PREMIO DI      PRODUZIONE

 

 

Le parti concordano che, con riferimento a quanto previsto nell’ultimo alinea dell’Accordo Integrativo Nuovo Pignone 12.1.96, ribadito nel verbale ex art.47 del 17.12.98, sarà riconosciuto ai lavoratori un importo annuale pari al parametro I.O.P. lordo 1998 corrispondente a L. 217.000 annue lorde.

 

In conseguenza a quanto sopra previsto, al fine di avere maggiore omogeneità retributiva, al premio di produzione attuale di L. 1.400.000 annue lorde (attualmente distribuito in due quote da 800.000 e 600.000 con le competenze rispettivamente di marzo e dicembre) viene sommato lo I.O.P. consolidato come sopra e la somma risultante di L. 1.617.000 verrà distribuita in dodici rate mensili arrotondate a L. 135.000 mensili lorde. Tale disciplina, essendo già stata erogata la prima quota annuale 2001 del premio di produzione di L. 800.000 con il mese di marzo 2001, decorrerà dal 1 Gennaio 2002.

La seconda tranche 2001 di L. 600.000 verrà distribuita, come previsto dalla normativa attualmente vigente, con le spettanze del mese di Dicembre 2001.

 

Le parti si danno espressamente atto che l’erogazione economica di cui al      presente paragrafo è stata quantificata forfettariamente, nell’importo di dodici rate non riassorbibili di L. 135.000 lorde mensili ad anno, comprendendo nel suo ammontare i propri riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti, contrattuali e/o legali sui quali pertanto detto premio non sarà computato.

 

 

Con la previsione del presente paragrafo, e come in premessa specificato a livello generale, le parti concordano che, con decorrenza 1 Gennaio 2002, tutto quanto previsto in riferimento al  Premio di Produzione di Lire 1.400.000 annue e quanto previsto dall’Accordo del 12.1.96 relativamente alla voce Premio di Risultato, è pertanto abrogato e nulla verrà più erogato a tale titolo in aggiunta a quanto previsto nel presente paragrafo.

 

 

 

9 - DURATA

 

Il presente Accordo, per quanto relativo agli importi ed  ai parametri del Premio di Risultato, ha validità fino a tutto il 31.03.2002, e fino a giugno 2002 per l’erogazione. Dopo tale data si procederà alla verifica prevista dal paragrafo relativo al Premio di Risultato. Si concorda pertanto che fino al 31.03.2002 non si procederà ad alcuna ulteriore richiesta salariale di carattere aziendale.

 

 

Per tutte le altre previsioni, eccetto pertanto il solo Premio di Risultato, il presente accordo continuerà a trovare applicazione fino a quando lo stesso non sarà sostituito da un nuovo accordo aziendale.

 

Il presente  contratto è composto da n° 19 pagine numerate e siglate dagli stipulanti.

 

 

Allegati:

conto economico gestionale consuntivo e preventivo           pag. 15

tabella per calcolo parametro “A” del premio di risultato     pag. 16

tabella per calcolo parametro “B” del premio di risultato     pag. 17

formule e calcoli esemplificativi parametro “A”                  pag. 18

formule e calcoli esemplificativi parametro “B”                  pag. 19

 

 

 

 

 

 

 

p.  Soc. Foxboro SCADA S.p.A.     _____________________

 

 

                                      _____________________

 

 

p. la Fiom Cgil                                     _____________________

 

 

p. le R.S.U.                                _____________________

 

 

                                                 _____________________

 

 

                                                      _______________________


 

 

 

PARAMETRO “A” del premio di risultato (volume del fatturato)

 

 

Il  parametro “A” del presente premio potrà raggiungere l’importo massimo di L. 1.300.000 lorde annue se raggiunto il 120% o più rispetto agli obiettivi previsti alla voce “sales” del conto economico allegato .

 

 

RISULTATO FINALE                                                            IMPORTO DEL PREMIO RELATIVO AL PARAMETRO “A”

 

Oltre il 120 % DEL BUDGET                                              L. 1.300.000 ANNUE LORDE

 

120 % DEL BUDGET                                                           L. 1.300.000 ANNUE LORDE

 

Dal 100% fino al 120% DEL BUDGET                               IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 15.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’

PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 110% DEL BUDGET L. 1.150.000 ANNUE LORDE

 

BUDGET 100% sales                                                           L. 1.000.000 ANNUE LORDE

 

Dal 50% fino al 100% DEL BUDGET                                IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 10.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’

PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 65% DEL BUDGET L. 650.000 ANNUE LORDE

 

50% DEL BUDGET                                                              L.   500.000 ANNUE LORDE

 

meno del 50% DEL BUDGET                                              ZERO

 

 

 

PARAMETRO “B” del premio di risultato (OPERATING PROFIT)

 

 

Il  parametro “B” del presente premio potrà raggiungere l’importo massimo di L. 1.300.000 lorde annue se raggiunto il 120% o più rispetto alla voce “operating profit” del conto economico allegato.

 

 

 

RISULTATO FINALE                                                            IMPORTO DEL PREMIO RELATIVO AL PARAMETRO “B”

 

Oltre il 120 % DEL BUDGET                                              L. 1.300.000 ANNUE LORDE

 

120 % DEL BUDGET                                                           L. 1.300.000 ANNUE LORDE

 

Dal 100% fino al 120% DEL BUDGET                               IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 15.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’

PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 110% DEL BUDGET L. 1.150.000 ANNUE LORDE

 

BUDGET 100% operating profit                                                                  L. 1.000.000 ANNUE LORDE

 

Dal 50% fino al 100% DEL BUDGET                                IN PERCENTUALE IN AUMENTO IN RAGIONE DI LIRE 10.000 LORDE ANNUE PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN PIU’

PER ESEMPIO: RAGGIUNTO IL 65% DEL BUDGET L. 650.000 ANNUE LORDE

 

50% DEL BUDGET                                                              L.   500.000 ANNUE LORDE

 

meno del 50% DEL BUDGET                                              ZERO