TUTELA
DELLE LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI DIPENDENTI
CONGEDO DI MATERNITA' E' vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi. Se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta dal medico, tutti i giorni non utilizzati prima vengono aggiunti al congedo dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi. Se invece, il parto avviene successivamente alla data presunta , il periodo tra la data presunta e quella effettiva non viene detratto dal conteggio dei 5 mesi. In caso di complicanze della gravidanza, o quando le condizioni lavorative siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro per ottenere una interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi la cui durata viene determinata dal servizio. Le lavoratrici addette alle lavorazioni che risultano gravosi e pregiudizievoli per la gravidanza , incluse in un apposito elenco, devono per legge essere spostate ad altre mansioni, se questo non è possibile il servizio ispettivo del ministero del lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per tutta la gravidanza. Esiste anche la possibilità di scelta , da parte della lavoratrice, di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto se tale scelta non arreca nessun pregiudizio alla salute della madre e del bambino. CONGEDO DI PATERNITA' Il padre lavoratore ha diritto ai tre mesi di astensione dopo il parto solo nel caso di morte e di grave infermità della madre o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Trattamento economico e previdenziale.Per tutto la durata del congedo di maternità e di paternità si percepisce un'indennità economica da parte dell'Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita. Molti contratti collettivi prevedono un'integrazione all'indennità da parte del datore di lavoro. Il periodo , coperto dalla contribuzione figurativa, è considerato utile per il diritto e per la misura della pensione. I lavoratori del pubblico impiego non percepiscono l'indennità da parte dell'Inps, ma la retribuzione effettiva ,con relativa contribuzione obbligatoria, da parte delle amministrazioni da cui dipendono. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZAl'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180 giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto e da diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Se l'interruzione avviene prima del 180 giorno, la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia. CONGEDO PARENTALEPer ogni figlio fino agli otto anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi. Complessivamente i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. Solo al padre è data la possibilità di fruizione di un ulteriore mese di congedo ( arrivando a 7 mesi) se si giova di un periodo di congedo parentale , frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi. In questa ipotesi il periodo complessivo tra i due genitori diventa 11 mesi. I genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente. Trattamento economico e previdenziale. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del terzo anno del figlio. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa. Per tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi e fino al compimento dell'ottavo anni del figlio l'indennità è dovuta solo se il proprio reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Per il 2001: £ 24.061.375 annue Questi periodi, anche se non si percepisce l'indennità vengono accreditati figurativamente prendendo a riferimento una retribuzione pari a al 200% dell'importo dell'assegno sociale. (per il 2001: £ 17.150.900) proporzionato ai periodi di astensione. All'interessato è data la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari. CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Fino al compimento del terzo anno del figlio entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio. Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta , la eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore. Trattamento previdenziale Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti: Fino a tre anni del figlio le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa, mentre i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio dai tre agli otto anni sono accreditati figurativamente limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale (per il 2001: £ 17.150.900), con possibilità di integrazione con riscatto e con versamenti volontari dei contributi. Nel settore pubblico, nel secondo e nel terzo anno del figlio, c'è diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per le malattie del bambino, con relativa contribuzione obbligatoria.. Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione, ma hanno la copertura contributiva. RIPOSI GIORNALIERI La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore. Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli siano affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale oppure quando la madre non ne ha diritto. In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. Trattamento previdenziale Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua di £ 17.150.900. ADOZIONI I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali , ma condizionati dall'età del figlio. Congedo di maternità o di paternità in alternativa ( tre mesi dalla data di ingresso in famiglia) :
Indennità all'80% della retribuzione e accredito figurativo Congedo parentale per le adozioni nazionali e internazionali:
Trattamento economico e previdenziale Sei mesi di indennità al 30% della retribuzione , garantita senza limiti reddituali, e coperti da accredito figurativo entro i 6 anni del figlio, oppure per i figli di età da 6 a 12 ani, entro i tre anni dall'ingresso in famiglia. DIRITTI DEI GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP GRAVE Requisiti Riconoscimento al figlio dello stato di handicap grave da parte della Commissione Medica della Usl territorialmente competente. Inoltre il figlio non deve essere ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati. I genitori, anche adottivi o affidatari, devono essere lavoratori dipendenti con diritto al congedo parentale Fino a 3 anni del figlio: i genitori, in alternativa, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno del figlio oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito ( 1 ora se l'orario lavorativo è inferiore a 6 ore). Dopo i 3 anni: i genitori hanno diritto, sempre in
alternativa, a tre giorni di permesso retribuito al mese coperti da
contribuzione figurativa. Congedo retribuito di due anni. I due genitori , in alternativa, hanno diritto, entro 60 giorni dalla richiesta, ad un congedo retribuito , della durata massima di 2 anni per assistere un figlio cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità dell'handicap, dalla commissione medica, da almeno 5 anni. Durante questo periodo, coperto dalla contribuzione figurativa, si percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione entro un importo massimo di £70.000.000 annui. Dopo la scomparsa dei genitori il beneficio può essere richiesto da un fratello o sorella convivente con il soggetto disabile.
LAVORATRICI AUTONOME Alle lavoratrici autonome ( coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene loro comunque versata un'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata secondo una retribuzione convenzionale. Hanno diritto anche al congedo parentale , con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. In questo caso, l'astensione dal lavoro, è richiesta e deve essere dimostrata.
ASSEGNO DI MATERNITA' PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI. Entra in vigore, con il decreto 21 dicembre 2000 , n.452 un nuovo strumento di sostegno economico alla maternità di lire 3.000.000 introdotto dalla finanziaria 2000, destinato alle donne, per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita. Destinatarie dell'assegno sono le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie , oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio nato o adottato o accolto in affidamento preadottivo a partire dal 2 luglio 2000. Al momento dell'adozione il minore non deve avere un'età superiore ai 6 anni, mentre nelle adozioni internazionali il limite è il raggiungimento della maggiore età. L'assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi di garanzia per la lavoratrice madre a percepire una prestazione economica non inferiore a £ 3.000.000 . Difatti possono presentarsi le seguenti situazioni:
In caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica.
Requisiti contributivi L'assegno è concesso quando si verificano i seguenti casi:
Il padre, naturale adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna. La domanda, redatta in carta semplice, ,va inoltrata alla sede territoriale dell'Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria e l'Inps eroga l'assegno entro 120 giorni. Per i nati dal 2 luglio fino all'entrata in vigore del regolamento ,in fase di prima attuazione , la domanda può essere presentata comunque entro 6 mesi dal 7 aprile 2001 .
ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE DI COMPETENZA DEI COMUNI Per i bambini nati, a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati ,a partire dalla stessa data, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceva in adozione o in affidamento preadottivo è concesso un assegno pari a £ 500.000 mensili per un massimo di 5 mesi. L'assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non fruiscono o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità. Non è richiesto , quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare è soggetto alla soglia ISE: per il 2001, £50.800.000 per un nucleo di 3 componenti. Il padre, naturale adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l'assegno in via esclusiva in caso di decesso della madre , di abbandono del figlio da parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica L'assegno in caso di parti o adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli nati o adottati. La domanda va presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva. Se a richiedere l'assegno è il padre o altro soggetto adottivo la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre. In via di prima attuazione per i bambini nati o adottati successivamente al 1° luglio 2000 la domanda può presentata entro il 7 ottobre 2001.
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