CARTA DEI DIRITTI  DEI LAVORATORI
E DEI DOVERI
DEGLI ENTI PREPOSTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

 

Oltre alle norme costituzionali, il principale fondamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è l’art. 2087 del codice civile ove si stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

In tal modo si sanciva, da un lato, il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo stato psicofisico, e, dall’altro, il dovere del datore di lavoro di applicare non solo le norme antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni altra misura di prevenzione (ancorché non imposta da leggi specifiche) resa possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli dalla sua esperienza professionale (c.d. debito di sicurezza).

Sul piano pratico va detto, tuttavia, che la norma ha funzionato soprattutto in sede giudiziale nelle azioni avanzate dal lavoratore vittima d’infortunio sul lavoro contro il datore inadempiente dell’obbligo di sicurezza, piuttosto che dai lavoratori per pretendere l’applicazione delle misure di prevenzione. Anche tutta la legislazione sulla sicurezza del lavoro, a partire dai D.P.R. 547/55, 302/56 e 303/56, pur costituendo un importante momento di effettività dei precetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, si è mostrata troppo settoriale, spesso obsoleta nei suoi aspetti più tecnici e di non agevole applicazione.

In tale contesto s’inserisce il D.Lgs, 19.9.1994, n. 626 che, attuando direttive comunitaria, ha integrato la legislazione interna, fornendo un approccio globale alla tematica della salute e sicurezza dei lavoratori e valorizzando profili quali la prevenzione, la ripartizione e la delegabilità degli obblighi, la quantificazione dei soggetti ad essi preposti e la programmazione delle procedure per l’attuazione delle prescrizioni normative.
Si analizza, di seguito, quella parte del D.Lgs. 626/94 che più incisivamente riguarda i diritti dei lavoratori.

Preliminarmente si sottolinea che il campo di applicazione della predetta normativa comprende tutti i settori di attività privati e pubblici, comprese le aziende con meno di 15 dipendenti.

 

DECRETI APPLICATIVI

Il D.Lgs 626/94 impegna il Consiglio dei Ministri alla emanazione di 20 decreti applicativi riguardanti:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

I lavoratori designati non possono (se non per giustificato motivo) rifiutarsi. Essi devono:

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS. (art. 19/626)

 

 

 

OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI DI LEGGE (art. 19 del D.Lgs: 626/94)