CARTA
DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
E DEI DOVERI DEGLI ENTI
PREPOSTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Oltre alle norme
costituzionali, il principale fondamento della tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori è l’art. 2087 del codice civile ove si stabilisce che
“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”.
In tal modo si sanciva, da
un lato, il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di
lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo
stato psicofisico, e, dall’altro, il dovere del datore di lavoro di applicare
non solo le norme antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni
altra misura di prevenzione (ancorché non imposta da leggi specifiche) resa
possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli dalla sua esperienza
professionale (c.d. debito di sicurezza).
Sul piano pratico va
detto, tuttavia, che la norma ha funzionato soprattutto in sede giudiziale nelle
azioni avanzate dal lavoratore vittima d’infortunio sul lavoro contro il
datore inadempiente dell’obbligo di sicurezza, piuttosto che dai lavoratori
per pretendere l’applicazione delle misure di prevenzione. Anche tutta la
legislazione sulla sicurezza del lavoro, a partire dai D.P.R. 547/55, 302/56 e
303/56, pur costituendo un importante momento di effettività dei precetti sulla
salute e sicurezza dei lavoratori, si è mostrata troppo settoriale, spesso
obsoleta nei suoi aspetti più tecnici e di non agevole applicazione.
In tale contesto
s’inserisce il D.Lgs, 19.9.1994, n. 626 che, attuando direttive comunitaria,
ha integrato la legislazione interna, fornendo un approccio globale alla
tematica della salute e sicurezza dei lavoratori e valorizzando profili quali la
prevenzione, la ripartizione e la delegabilità degli obblighi, la
quantificazione dei soggetti ad essi preposti e la programmazione delle
procedure per l’attuazione delle prescrizioni normative.
Si analizza, di seguito, quella parte del D.Lgs. 626/94 che più incisivamente
riguarda i diritti dei lavoratori.
Preliminarmente si sottolinea
che il campo di applicazione della predetta normativa comprende tutti i
settori di attività privati e pubblici, comprese le aziende con meno di 15
dipendenti.
DECRETI
APPLICATIVI
Il
D.Lgs 626/94 impegna il Consiglio dei Ministri alla emanazione di 20 decreti
applicativi riguardanti:
modello registro
infortuni
procedure particolari
per piccole e medie imprese
certificazione dei
S.P.P.
criteri per prevenzione
incendi
caratteristiche minime
pronto soccorso
contenuti minimi
formazione lavoratori, RLS e datori di lavoro
attività lavorative
con rischi elevati
criteri per istituzione
organi territoriali di coordinamento
adeguamento al
progresso tecnico
criteri integrativi per
particolari rischi
criteri per raccolta ed
elaborazione informazioni su rischi e danni da malattie professionali
verifiche su
attrezzature di lavoro
impiego DPI
guida all’uso del VDT
adattamenti tecnici allegato
VII (VDT)modelli registri e cartelle per esposti ad agenti
cancerogeni
raccolta dati su
neoplasie
aggiornamento allegato
IX (agenti biologici)contenimento rischio biologico
modelli registri e
cartelle per esposti ad agenti
biologici
modello registro per
decessi da agenti biologici
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO:
Documento. Il
datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del
responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare un
documento contenente:
una relazione sulla
valutazione dei rischi effettuata (risultati delle misurazioni ecc.),
specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
l’individuazione
delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di
protezione utilizzate;
il programma che
indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e
protezione;Il documento è custodito presso l’azienda, a disposizione
dei controllo dell’Organo di Vigilanza (USL).
Copia del documento
è a disposizione dei RLS (ART, 19/626 comma e).
Il documento e la
valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
Piano di Emergenza.
In ogni unità produttiva
deve essere definito un Piano di Emergenza relativo agli interventi di
pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori di fronte
ad un pericolo grave ed immediato (artt. 12,13,15/626).
Il Piano di Emergenza deve:
prevedere i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta
antincendio e gestione delle emergenze
prevedere la
designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze
contenere il
programma degli interventi da attuare in caso di emergenza, le modalità
di cessazione dell’attività di evacuazione dei lavoratori
contenere
istruzioni e misure idonee a formare i lavoratori a comportamenti
corretti ed autonomi in caso di emergenza
Il Piano di
emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori in modo
adeguato.
Formazione dei
lavoratori
La formazione dei
lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico degli stessi.
La formazione deve
essere fornita a ciascun lavoratore in modo sufficiente ed adeguato, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni.
La formazione deve
essere effettuata almeno al momento della assunzione, del trasferimento
o cambio di mansione e dell’introduzione di nuove tecnologie e
sostanze. Deve essere ripetuta con l’evacuazione dei rischi per la
salute e sicurezza (art. 22/626).
L’attuazione
degli interventi di formazione per i lavoratori va raccordata con le
corrispondenti attività dei Servizi PISLL delle USL, fonte di
fondamentali conoscenze ed esperienze.
La contrattazione
nazionale di categoria stabilità le modalità e i contenuti specifici
della formazione.
Gli Organismi
Paritetici Territoriali hanno il compito di orientare e promuovere le
iniziative di formazione (art. 20/626).
Incendi
(Prevenzione). Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti adottano le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi dell’evacuazione
dei lavoratori:
a. organizzando i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti;
b. designando i
lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendio;
I lavoratori designati
non possono (se non per giustificato motivo) rifiutarsi. Essi devono:
a. essere formati;
b. essere in numero
sufficiente;
c. disporre di
attrezzature adeguate (art. 13/626)
Informazioni al RLS.
Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale relative a:
valutazione dei
rischi
misure di
prevenzione
sostanze e
preparati pericolosi
macchine,
impianti, ambienti e organizzazione del lavoro
infortuni e
malattie professionali
comunicazioni
dei Servizi PISLL delle USL
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS.
(art. 19/626)
Informazioni ai
lavoratori. Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata
informazione ai propri dipendenti su:
rischi connessi
all’attività generale dell’impresa
misure di
protezione e prevenzione adottate
rischi specifici
a cui è esposto il singolo lavoratore in relazione all’attività
svolta
le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali
i pericoli
connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
le procedure del
pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione e i nominativi dei
lavoratori responsabili delle suddette procedure
il responsabile
del S.P.P. e il medico competenze
Il programma di
informazione per i lavoratori deve essere discusso nella riunione periodica
Le fonti di informazione
devono essere:
il documento
aziendale sulla valutazione dei rischi (art. 4, comma 2)
le relazioni
statistiche del medico competente (art. 17 comma 1, lettera e)
la
documentazione dell’organismo di vigilanza (relazioni del servizio
PISLL della USL (art. 19, comma 1 lettera f)
Luoghi di lavoro. Tutti
i luoghi di lavoro devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e
salute del D.lg.. 626/94 entro il I° gennaio 1996. L’adeguamento delle
norme riguarda:
vie e uscite di
emergenza
porte e portoni
vie e
circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
aerazione dei
luoghi di lavoro chiusi
temperatura del
locali
illuminazione
naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
pavimenti, muri,
soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili,
banchina e rampe di carico
locali di riposo
spogliatoi e
armadi per il vestiario
docce, gabinetti
e lavabi
posti di lavoro
e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
Misure generali di
tutela. Il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure
generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori. Le misure generali da osservare sono:
Programmazione
della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di
lavoro;
Sostituzione di ciò
che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
Rispetto dei
principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quella ripetitivo;
Priorità delle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
Valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza;
Eliminazione dei
rischi in relazione alle conoscenza acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
Riduzione dei
rischi alla fonte;
Limitazione al
minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
Utilizzo limitato
degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
Controllo sanitario
dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
Allontanamento del
lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la
sua persona;
Misure igieniche;
Misure di
protezione collettiva ed individuale;
Misure di emergenza
da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
Uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
Regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricati;
Informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro;
Istruzioni adeguate
ai lavoratori (art. 3/626)
Medico competente.
E’ persona di
fiducia del datore di lavoro, in possesso di uno dei seguenti titoli:
Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione
equipollente
Il medico competente
(m.c.) ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di
lavoro almeno due volte l’anno insieme al Servizio Prevenzione e
Protezione (S.P.P.)
Il m.c. collabora con
il datore di lavoro e il S.P.P. per lo studio e la definizione dei rischi,
delle soluzioni e delle precauzioni da adottare.
Il m.c. informa il
singolo e la collettività dei lavoratori sui risultati della
sorveglianza sanitaria, rilascia copia dei risultati degli accertamenti
sanitari; tiene e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; informa i
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari.
Esprime un giudizio
sulla inidoneità parziale o totale del lavoratore (art. 17/626).
Movimentazione
manuale dei carichi
Il datore di lavoro
ha l’obbligo di adottare le misure organizzative o le attrezzature
meccaniche necessarie ad evitare la movimentazione manuale dei carichi
da parte dei lavoratori. Se questo non fosse possibile il datore di
lavoro deve fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il
rischio. La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire nel modo più
sicuro e sano attraverso:
la
valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro da fare e alle caratteristiche del carico
l’adozione
di misure atte ad evitare i rischi di lesioni dorso-lombari
la
sorveglianza sanitaria degli addetti alla movimentazione manuale dei
carichi.
Il
lavoratore deve essere informato su:
il peso del
carico (che non può superare comunque i 30 chili)
il centro di
gravità o il lato più pesante
la
movimentazione corretta.
Limiti più bassi
dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e le d
(Legge 977/1967). Le donne in stato di gravidanza non possono essere
adibite alla movimentazione manuale dei carichi (Legge 1204/1971).
Il lavoratore deve essere formato sull’uso delle attrezzature
meccaniche che permettano di evitare la movimentazione manuale dei
carichi. (Titolo V e allegato VI del 626).
Ed ancora: Il
datore di lavoro ha l’obbligo di (art. 4/626):
valutare i
rischi e attuare le misure di prevenzione elaborare e custodire un
documento che riporti i risultati della valutazione e l’indicazione
dei provvedimenti adottati
consultare il
RLS nei casi previsti dall’art. 19 comma 1 legge b), c) d)
designare gli
addetti al S.P.P., il medico competente, i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione e
di pronto soccorso
aggiornare le
misure di prevenzione in presenza di mutamenti organizzativi e
produttivi
fornire ai
lavoratori una adeguata informazione sui rischi, le misure adottate, il
medico competente, il responsabile del S.P.P.;
assicurare che i
lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in occasione
dell’assunzione, del cambio di mansioni, dell’introduzione di nuove
tecnologie, attrezzature o sostanze fornite ai lavoratori i dispositivi
di protezione individuale (DPI)
adottare le
misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di
emergenza, incendi, pericolo grave ed immediato, informandone
tempestivamente i lavoratori permettere ai lavoratori di verificare,
tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute
prendere
appropriati provvedimenti per evitare rischi per la salute delle
popolazioni o di deteriorare l’ambiente esterno
tenere
aggiornato e a disposizione dell’organo di vigilanza il registro degli
infortuni.
Protezione
individuale. Il datore di lavoro ha l’obbligo di (Titolo IV D. Lgs.
626)
predisporre
l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I. quando i
rischi presenti sul lavoro non possono essere ridotti con altri mezzi
preventivi
scegliere il DPI
che soddisfa tutte le esigenze di legge
provvedere affinché
i lavoratori, tramite il RLS, partecipano alla scelta dei DPI
promuovere ed
incentivare il corretto uso dei DPI
prevedere
iniziative di informazione e formazione all’uso dei DPI
predisporre DPI
adeguati alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li
utilizzano
garantire
l’efficienza dei DPI in qualunque momento
stabilire luoghi
adeguati per la conservazione ordinaria, igienica e sicura del DPI.
Registro infortuni
Il datore di
lavoro, il dirigente e il preposto, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza del
lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell’evento.
Nel registro sono
annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro sul
luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto
del Ministero del Lavoro della previdenza sociale ed è a
disposizione dell’organo di vigilanza. (art. 4 comma 5 lettera
o/D.L.626).
Il RLS ha il
diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione
aziendale relativa agli infortuni e alla malattie professionali. (Art.
19 comma 1 lettera e/D.L. 626).
Riunione periodica. Il
datore di lavoro, nelle azienda con più di 15 dipendenti, deve convocare,
almeno una volta l’anno ( o in presenza di significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio e di innovazioni di processo e/o della
organizzazione del lavoro), una riunione a cui partecipano:
il datore di
lavoro
il responsabile
del S.P.P.
il medico
competente
il RLS
La riunione ha lo
scopo di esaminare:
il documento
sulle valutazione dei rischi
l’idoneità
dei mezzi di protezione individuale (DPI)
i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori
La riunione si
conclude con la redazione di un verbale che è tenuto a
disposizione dei partecipanti.
Sanzioni
Il D.Lgs. 626/94
(titolo IX) identifica le violazioni di norme che sono punite con sanzioni
differenziate: dalla pena massima dell’arresto da tre a sei mesi fino alle
ammende minime di cento mila lire.
Si tratta di un complesso di sanzioni articolato per figura professionale,
competenze e gravità, che prevede ben 92 casi di violazioni sanzionate per
il solo datore di lavoro, 31 casi per il datore di lavoro con i dirigenti
aziendali, 6 casi di violazioni sanzionate a carico dei lavoratori.
Nessuna sanzione è prevista a carico dell’RLS.
Servizio prevenzione
e protezione (S.P.P.). E’ organizzato dal datore di lavoro (previa
consultazione del RLS) secondo tre modalità:
interno, con propri
dipendenti: è obbligatorio per le aziende industriali con più di 200
dipendenti, le industrie estrattive con più di 50 dipendenti e altre
specificate;
esterno, attraverso
convenzioni con persone o servizi esterni in possesso delle conoscenze
professionali necessarie;
in prima persona
dal datore di lavoro (dopo corso di formazione) nelle aziende con meno
di 30 dipendenti e altre specificate, ma non nelle industrie estrattive.
I compiti del S.P.P.
(art. 9/626)
Individua i
fattori di rischio (valutazione) e le misure per la sicurezza e la
salubrità:
Elabora le
misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
Propone i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
Partecipa alle
consultazioni;
Fornisce ai
lavoratori le informazioni (art. 21/626)
Valutazione dei
rischi
La valutazione dei
rischi è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (anche dove opera un
solo lavoratore).
La valutazione dei
rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro (art. 4 comma 6
del 626).
La procedura per la
corretta valutazione dei rischi obbliga il datore di lavoro a:
collaborare
con il medico competente il S.P.P.
consultare
il RLS
scambiare
reciproche informazioni con progettisti, costruttori, installatori
ecc.
Tale procedura deve
prevedere:
individuazione
delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi
lavorative
individuazione
dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a
pericoli particolari
valutazione
dei rischi, considerando le necessarie, adeguate ed affidabili
misure di tutela
eliminazione
dei rischi
riduzione
dei rischi la dove non sia possibile eliminarli, privilegiando gli
interventi alla fonte
programmazione
delle azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:
gravità dei danni; probabilità di accadimento; numero di
lavoratori esposti; complessità delle misure di intervento
(protezione, prevenzione ...) da adottare
attuazione
del programma definito
controllo
periodico del programma e verifica della sua efficacia
aggiornamenti
periodici del programma, anche in caso di modifiche produttive
Dalla valutazione
deve essere elaborato un documento che deve contenere (art. 4 comma 2):
relazione
che riporta i criteri adottati;
individuazione
delle misure generali di tutela
programma di
attuazione delle misure
Il documento deve
essere conservato in azienda o unità produttiva (art. 4, comma 3).
Se il responsabile
del S.P.P. è lo stesso datore di lavoro, allora deve inviare il
documento all’organo di vigilanza territoriale competente (art. 10,
comma 2).
Copia del documento
deve essere consegnata al RLS (art. 19 comma 1 lettera e).
La valutazione e il
documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute.
Il lavoratore che
utilizza una attrezzatura munita di VDT, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della
sua attività mediante pause o cambiamento di attività, con modalità
stabilite dalla contrattazione anche aziendale.
La pausa minima
deve essere di quindici minuti (non cumulabili all’inizio e alla
fine del turno) ogni 120 minuti di lavoro al VDT. La pausa non può
essere considerata ad alcun effetto riduzione dell’orario di lavoro.
Prima di essere
adibiti ai VDT i lavoratori devono essere sottoposto a visita
specialistica dell’apparato visivo. I lavoratori che hanno compiuto 45
anni di età e quelli classificati “idonei con prescrizione” dopo la
visita medica, devono essere sottoposto a visita di controllo con
periodicità almeno biennale.
Ogni lavoratore può
chiedere di essere sottoposto a visita oftalmologica e deve essere
informato e formato sui rischi e le misure da adottare, sulla protezione
degli occhi e della vista.
La spesa per
l’installazione di dispositivi di protezione ai VDT è a carico del
datore di lavoro.
Il datore di lavoro
ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischio relativa a:
rischi per
la vista e per gli occhi;
problemi
legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale.
I lavoratori devono
essere informati dei risultati della valutazione.
L’organizzazione
del lavoro deve consentire di evitare il più possibile la ripetitività
la monotonia delle operazioni.
OBBLIGHI
E DIRITTI DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzano correttamente
macchinari, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di
protezione individuale (DPI); segnalano deficienze e condizioni di pericolo,
adoperandosi per eliminarle, dandone notizia all’RLS; si sottopongono ai
controlli sanitari previsti. (art. 5/626).
I lavoratori hanno
l’obbligo di:
partecipare ai
programmi di formazione e addestramento sull’uso dei DPI
utilizzare e
avere cura dei DPI messi loro a disposizione
segnalare al
datore di lavoro qualsiasi difetto rilevato nei DPI
Onere finanziario. L’adozione
delle misure generali di tutela (art. 3/626) non deve comportare alcun onere
finanziario per i lavoratori
Pericolo grave. In
caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, il
lavoratore ha il diritto (senza che ciò comporti pregiudizi nei suoi
confronti) di:
allontanarsi dal
posto di lavoro;
prendere misure
per evitare le conseguenze di tale pericolo (art. 14/626)
Il datore di lavoro
deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una
situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
I lavoratori hanno
l’obbligo di:
partecipare ai
programmi di formazione e addestramento sull’uso dei DPI
utilizzare e
avere cura dei DPI messi loro a disposizione
segnalare al
datore di lavoro qualsiasi difetto rilevato nei DPI
RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI DI LEGGE (art. 19 del D.Lgs: 626/94)
Il rappresentante per
la sicurezza:
accede ai luoghi
di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni: Il datore di lavoro ha
l’obbligo di consentire l’accesso del RLS ai luoghi di lavoro in cui
si svolgono le operazioni (art. 19/626), nel rispetto delle esigenze
produttive, purché il RLS segnali preventivamente al datore di lavoro
le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
è consultato
sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
è consultato in
merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma
5;
riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una
formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall’art. 22;
promuove
l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori;
formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
partecipa alla
riunione periodica di cui all’art. 11;
fa proposte in
merito all’attività di prevenzione;
avverte il
responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
qualora il RLS ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all’organo di
vigilanza (USL) e/o alle altre autorità competenti in materia (giudice del
lavoro; procura ecc.).
Il rappresentante per
la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari
per l’esercizio delle funzioni delle facoltà riconosciutegli.
Le modalità per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante per
la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante per
la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al
documento di cui all’art. 4, comma 2 e 3, nonché al registro delle
infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5, lettera o).