CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Gli anni Settanta sono indicati come pietra miliare dello sviluppo dei diritti dei lavoratori e dei limiti imposti al potere degli imprenditori. Sono gli anni dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300), della legge sulla parità fra i due sessi (legge 9 dicembre 1977, n.903) e della legge 20 maggio 1975, n.164, volta a garantire il salario ai lavoratori. Quest’ultima, composta da venti articoli, mira a garantire una continuità di retribuzione e quindi la stabilità del rapporto lavorativo. Il problema della stabilità del rapporto lavorativo, in effetti, era sorto già negli anni Quaranta, quando per danni creati dagli eventi bellici, quali blocco dell’energia elettrica o crolli verificatisi nelle fabbriche, l’attività dei lavoratori spesso veniva sospesa. Così, venne istituita la Cassa integrazione guadagni che assicurava agli operai dell’industria lavoranti ad orario ridotto un’integrazione pecuniaria. I casi previsti per l’assistenza degli operai diventano più numerosi con l’evolversi della situazione economica. Infatti con la legge 20 maggio 1975, n.164, ritroviamo una forma di assistenza all’operaio, nel caso di sospensione dell’attività produttiva, prevista sia per situazioni aziendali legate a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore, sia per situazioni temporanee di mercato. L’integrazione straordinaria di salario, prevista all’articolo 1, numero 2 viene attivata per situazioni di tipo strutturale, quali ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. (28 giugno 2000)  


Legge 20 maggio 1975, n.164

 

Provvedimenti per la garanzia del salario

Articolo 1

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:

a) per crisi economiche settoriali o locali;

 

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Articolo 2

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Articolo 3

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 4

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Articolo 5

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrattazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'art. 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 6

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1, n. 1), è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'art. 7 del D.Lgs.Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d'integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Articolo 7

Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita (*).

(*) N.d.R. - L'art.3 del decreto legge 11 dicembre 1992, n. 478, non convertito in legge, quindi l'art.7 del decreto legge 10 marzo 1993, n.57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, anch'esso decaduto per mancata conversione, hanno aggiunto un comma finale il cui testo è il seguente:" La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma". La modifica non è stata peraltro confermata dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 che ha sostituito il decaduto D.L. n.57/93.

Articolo 8

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una Commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Articolo 9

Avverso il provvedimento della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della Commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

Articolo 10

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

Articolo 11

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi. La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

Articolo 12

La Cassa Integrazione Guadagni è alimentata dai seguenti proventi:

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro sentito il Comitato speciale di cui all'art. 7 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa Integrazione Guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'art. 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

Articolo 13

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente art. 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza in data dall'1 gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Articolo 14

Nel bilancio della Cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l’elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all’articolo 1 della presente.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi del precedente esercizio finanziario.

Articolo 15

Il limite dell'integrazione fissato dall'art.1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a lire 600.000.

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Articolo 16

Il termine di tre mesi fissato dall'art.9 del D. Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

Articolo 17

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Articolo 18

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art.3 della legge medesima.

La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'Integrazione dei Salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'art.20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'art.21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'Integrazione dei Salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'art.14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'art.9 della presente legge.

Articolo 19

E’ abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Articolo 20

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa Integrazione Guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'art.2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente art. 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.