Provvedimenti per la garanzia del salario
Articolo 1
Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi
dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è
dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:
1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione
dell'attività produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
2) integrazione salariale straordinaria:
a) per crisi economiche settoriali o locali;
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali.
Articolo 2
L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento
della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le
ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite
dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali.
Articolo 3
I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione
salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e
per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo
complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del
lavoratore.
Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla
base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa
saranno versate a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Articolo 4
Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria i periodi di
integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva
prestazione lavorativa.
L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria
delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di
disoccupazione speciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 8
agosto 1972, n. 464.
Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 4 della legge 8 agosto
1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a
carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.
Articolo 5
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la contrazione o la sospensione dell'attività
produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile
della contrattazione o sospensione e il numero dei lavoratori
interessati.
Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta
dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori
di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla
ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di
distribuzione degli orari di lavoro.
La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro
tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa
procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello
in cui è stata avanzata la richiesta medesima.
Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività
produttiva di cui all'art. 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare
preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale
degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato,
alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o
di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata
prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti,
un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi
relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione
alla crisi dell'impresa.
L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta
dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi
entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10
per le aziende fino a 50 dipendenti.
All'atto della presentazione delle richieste di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione
dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.
Articolo 6
L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente
art. 1, n. 1), è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi
continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere
prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui
all'art. 7 del D.Lgs.Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi
d'integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per
la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata
concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
normale attività lavorativa. L'integrazione salariale relativa a più
periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata
di 12 mesi in un biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano
nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non
evitabili.
Articolo 7
Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale
l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale apposita domanda nella quale
dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei
lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda
deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto
inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel
comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale
non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana
rispetto alla data di presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi
a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del
diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita (*).
(*) N.d.R. - L'art.3 del decreto legge 11 dicembre 1992, n. 478,
non convertito in legge, quindi l'art.7 del decreto legge 10 marzo
1993, n.57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione,
anch'esso decaduto per mancata conversione, hanno aggiunto un comma
finale il cui testo è il seguente:" La richiesta di proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per
territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro
tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma".
La modifica non è stata peraltro confermata dal decreto legge 20
maggio 1993, n. 148 che ha sostituito il decaduto D.L. n.57/93.
Articolo 8
L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, competente per
territorio, previa conforme deliberazione di una Commissione
provinciale, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio
regionale del lavoro e composta dal direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede,
da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali di categoria più rappresentative operanti nella
provincia.
Partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione un
funzionario della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale.
Articolo 9
Avverso il provvedimento della Commissione provinciale è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui
all'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788.
Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei
partecipanti alle sedute della Commissione che, nel corso della
votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone
l'inserimento a verbale.
Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale
decide in via definitiva.
Articolo 10
Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione
salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n.
1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.
Articolo 11
Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga
trimestrale, di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è
ammessa nel limite massimo di sei mesi. La proroga dell'integrazione
salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi
non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da
adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3 della legge 5
novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è
subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
Articolo 12
La Cassa Integrazione Guadagni è alimentata dai seguenti
proventi:
1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura
dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'art.
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50
dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per
cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine
di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio
dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono
essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale,
mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per il tesoro sentito il Comitato speciale di cui all'art.
7 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è
obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le
integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;
2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono
degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per
cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti,
ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà
versato, in sede di conguaglio, alla Cassa Integrazione Guadagni. Il
contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale
è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
determinate da eventi oggettivamente non evitabili;
3) contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 13 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'art. 6 della legge 8 agosto
1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20
miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.
Articolo 13
Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato
al precedente art. 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del
personale complessivamente in forza in data dall'1 gennaio 1975. Per
gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto
dall'1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di
dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.
Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa
riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di
attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS
apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.
Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel
calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che
prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia
all'interno che all'esterno dell'azienda.
Articolo 14
Nel bilancio della Cassa per l’integrazione guadagni degli
operai dell’industria devono essere esposti, in voci distinte, i
contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l’elencazione
del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione
salariale di cui all’articolo 1 della presente.
Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi del
precedente esercizio finanziario.
Articolo 15
Il limite dell'integrazione fissato dall'art.1, quarto comma,
della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a lire 600.000.
L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale
che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Articolo 16
Il termine di tre mesi fissato dall'art.9 del D. Lgs. C.P.S. 12
agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.
Articolo 17
Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'Ufficio
regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte,
per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale.
Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio
dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale.
Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli
assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con
l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con
altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.
Articolo 18
La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli
ai sensi dell'art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata
all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art.3
della legge medesima.
La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa
per l'Integrazione dei Salari degli operai dipendenti da imprese
agricole.
Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura
dell'aliquota contributiva di cui all'art.20 della legge 8 agosto
1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun
esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio
stesso mediante il provvedimento previsto dall'art.21 della legge
medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le
entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'Integrazione
dei Salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti
superiore al 10 per cento.
Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'art.14 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo
comma dell'art.9 della presente legge.
Articolo 19
E’ abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle
della presente legge.
Articolo 20
A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente
al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa
Integrazione Guadagni per gli operai dell'industria sono integrati
entro i limiti e nella misura di cui all'art.2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al
precedente art. 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa Integrazione
Guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi
successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli
interventi in corso.