22 maggio 2001  CONTRATTO INTEGRATIVO  (testo completo dell'accordo)

 

Torino, 22 maggio 2001

Tra

 

La TURINAUTO S.p.A.

e

Le Organizzazioni Sindacali FIM-FIOM-UILM-FISMIC e le Rappresentanze Sindacali Unitarie

 

È stato stipulato il seguente accordo:

 

OCCUPAZIONE

Si conviene di individuare nell’ambito della Commissione di partecipazione già operante un osservatorio con risorse individuate da parte sindacale nell’ambito delle R.S.U./Esperti e da parte aziendale nella persona del Responsabile Risorse Umane.

Detta commissione di tipo consultivo si riunirà nel mese successivo alla firma del presente accordo e successivamente con cadenza trimestrale, con l’obiettivo di verificare la situazione produttiva e lavorativa sia in ordine a situazioni di tipo strutturale che congiunturale per punte d’attività lavorative.

Al riguardo l’azienda s’impegna a fornire tutti gli elementi/notizie di tipo organizzativo: politica industriale, andamento organici, volumi produttivi, numero e tipologie di contratti in essere e/o previsti ecc. volti al presidio del fenomeno occupazionale.

 

SISTEMA PARTECIPATIVO

  Le parti – fermi restando i rispettivi ruoli – confermano la comune volontà di proseguire nella realizzazione di un sistema di relazioni sindacali partecipativo, finalizzato alla risoluzione dei problemi con modalità di tipo prepositivo per il tramite delle commissioni.

Sul piano procedurale e a titolo esemplificativo si prevede quanto segue:

Diritto di convocazione delle commissioni anche da parte sindacale.

Verbalizzazione delle decisioni assunte.

 

INQUADRAMENTO E PROFESSIONALITA’

  Tenuto conto della realtà di Turinauto, si conviene anche per questi capitoli in coerenza con le decisioni assunte per il tema “Occupazione”, di individuare in ambito sindacale e aziendale con le medesime modalità, le risorse da dedicare al presidio del tema “Inquadramento Professionalità”.

La commissione di partecipazione si riunirà compatibilmente con le esigenze di carattere aziendale, di norma ad inizio esercizio, non oltre comunque il mese di febbraio e luglio, per valutare i cambiamenti organizzativi, tecnologici e la mappa professionale, funzionale ad una corretta valutazione e gestione degli aspetti professionali e di inquadramento.

Saranno in questo senso preso in esame aree professionali che per la loro natura e interesse strategico potranno essere oggetto di particolari attenzioni sotto il profilo della crescita formativa e per il conseguimento delle relative qualifiche professionali.

La commissione, studierà inoltre, tutti gli interventi atti a risolvere il problema dei dipendenti con ridotta capacità lavorativa, al fine di garantire, nel rispetto norme vigenti, un’adeguata allocazione lavorativa.

 

ORARIO DI LAVORO

Potranno essere definiti, in momenti che si collocheranno nel periodo di valenza dell’accordo 2001-2003, appositi incontri con la R.S.U. mirati alla definizione di eventuali esigenze individuate nei 4 punti della piattaforma rivendicativa.

Le parti, nel rispetto delle innovazioni stabilite dal C.C.N.L. 8-7-1999 in materia d’orario di lavoro, vedi “Banca ore”, sperimenteranno per il lavoratore di determinare entità e fruizione delle ore accantonate nell’arco del mese successivo.

Le parti si incontreranno a fine semestre, per analizzare l’esito della sperimentazione.

Inoltre l’azienda comunicherà, in tali incontri lo straordinario effettuato utilizzando la quota esente.

 

BENEFIT

In applicazione dell’accordo di armonizzazione del 10/4/2000, la commissione di partecipazione studierà forme di convenzioni/benefici equivalenti a quelli precedenti, confacenti con la realtà Turinauto.

 

DIRITTI SINDACALI

  L’Azienda conferma che doterà la saletta sindacale di strumenti informatici adeguati.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

Per le OO. SS.                                                                                                                  Per l’Azienda

D’Ottavio-Stacchini-Peverati-Vasta                                                                                    Deledda

Longo-Gangi

                                                              Per la R.S.U.

                             Bernardo-Foglia-Cerminara-Isaia-Maggiore-Di Napoli

                                                   


 

     VERBALE DI ACCORDO

Torino, 22 maggio 2001

Fra

  La TURINAUTO S.p.A.  assistita dall’AMMA

  e

 

 

La R.S.U. dell’azienda anche a nome e per conto di tutti i dipendenti, assistita dalle Organizzazioni Sindacali FIM-FIOM-UILM-FISMIC

  PREMESSO

Che le parti hanno effettuato l’esame preventivo delle condizioni produttive ed occupazionali e delle prospettive aziendali, tenendo conto della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda, ai fini e per gli effetti dell’art. 9, Disciplina generale, sezione terza, del C.c.n.l. 8 giugno 1999;

che ai sensi e per gli effetti dell’art.9, ultimo comma, del citato C.c.n.l., la quattordicesima erogazione  e la quota fissa del premio aziendale annuo già denominato PPG, pari a £.960.000 lorde (con distinzione d’importo rispetto alle categorie contrattuali di inquadramento secondo i criteri già in atto), rimarranno congelati negli importi ultimi pagati e che la erogazione di tali istituti continuerà ad avvenire con i criteri, le modalità e le tempistiche già in vigore; 

  SI CONVIENE QUANTO SEGUE

In considerazione delle condizioni di resistività dell’azienda, della competitività ed in coerenza del punto 26 dell’accordo di armonizzazione siglato il 10 aprile 2000, viene rinnovato il Premio di Risultato come regolamento dell’art. 9 sopra citato, le cui disposizioni sono qui integralmente richiamate e ribadite ad ogni effetto, unitamente alle disposizioni contenute nell’art. 38, Disciplina generale, Sezione terza, de citato C.c.n.l.

Il premio di risultato avrà validità per i triennio 2001-2003 e pertanto avrà scadenza il 31 dicembre 2003.

 

Le parti si danno atto che il Premio di Risultato, di cui al vigente CCNL, così come istituito, risulta conforme alle linee di indirizzo dell’art. 9 Disc.Gen.Sez. III del CCNL (con specifico riferimento alla correlazione fra premio e risultati conseguiti dall’azienda nel suo complesso) anche ai fini contributivi/previdenziali definiti a livello legislativo.

 

Le parti hanno inteso definire l’importo del Premio di Risultato in senso onnicomprensivo, ciò quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza. Pertanto detto Premio non avrà riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e di legge, diretti e indiretti di alcun genere, salvo per quanto riguarda il calcolo ai fini del Tfr.

 

Il Premio di Risultato è costituito dal risultato di tre indici disaggregati di

·        Redditività

·        Produttività

·        Qualità

 

Come indicato qui di seguito.

La formula del Premio di Risultato così definita:

P.d.R.=R+P+Q

Dove

  P.d.R. = valore complessivo del Premio di Risultato

R = redditività

P = produttività

Q = qualità

 

I parametri adottati concorrono in misura diversa ed autonoma, a determinare il valore complessivo del P. di R. secondo il grado di raggiungimento dell’obbiettivo specifico e secondo i pesi sotto indicati.

 

REDDITIVITA’

Il parametro è riferito al rapporto tra Risultato Operativo e il Valore della Produzione, come risultante dei dati di bilancio della società.

Nella composizione del Premio di Risultato a tale parametro viene assegnato peso pari al 33%

La correlazione degli obiettivi e l’ammontare del premio sono fissati come segue:

·                         Al raggiungimento del valore 2,08

·       Anno 2001: £495.000 lorde

·       Anno 2002: £495.000 lorde

·       Anno 2003: £495.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento del valore 2,80

·       Anno 2001: £776.000 lorde

·       Anno 2002: £841.000 lorde

·       Anno 2003: £924.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento del valore 4,80

·       Anno 2001: £808.000 lorde

·       Anno 2002: £874.000 lorde

·       Anno 2003: £974.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento del valore 8,80

·       Anno 2001: £825.000 lorde

·       Anno 2002: £924.000 lorde

·       Anno 2003: £1.023.000 lorde

 

PRODUTTIVITA’

Il parametro è costituito dal rapporto tra le ore dedicate al prodotto con valore aggiunto e le ore di presenza totali, secondo i criteri in atto in azienda. 

Nella composizione del Premio di Risultato a tale parametro viene assegnato peso pari al 33%

La correlazione degli obiettivi e l’ammontare del premio sono fissati come segue: 

·                         Al raggiungimento del valore 44

·       Anno 2001: £495.000 lorde

·       Anno 2002: £495.000 lorde

·       Anno 2003: £495.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento del valore 47

·       Anno 2001: £776.000 lorde

·       Anno 2002: £841.000 lorde

·       Anno 2003: £924.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento del valore 49

·       Anno 2001: £808.000 lorde

·       Anno 2002: £874.000 lorde

·       Anno 2003: £974.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento del valore 52

·       Anno 2001: £825.000 lorde

·       Anno 2002: £924.000 lorde

·       Anno 2003: £1.023.000 lorde

 

 

QUALITA’

Il parametro rappresenta i valore in termini assoluti della produzione non conforme (parti per milione) effettuata/rilevata dai clienti, secondo l’indice reso in considerazione dalle stesse Case Committenti.

 Nella composizione del Premio di Risultato a tale parametro viene assegnato peso pari al 34% 

La correlazione degli obiettivi e l’ammontare del premio sono fissati come segue:

·                         Al raggiungimento di ppm inferiori a 3400

·       Anno 2001: £510.000 lorde

·       Anno 2002: £510.000 lorde

·       Anno 2003: £510.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento di pmm inferiori a 2000

·       Anno 2001: £798.000 lorde

·       Anno 2002: £868.000 lorde

·       Anno 2003: £952.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento di ppm inferiori a 350

·       Anno 2001: £834.000 lorde

·       Anno 2002: £902.000 lorde

·       Anno 2003: £1.002.000 lorde

 

·                         Al raggiungimento di ppm inferiore a 150

·       Anno 2001: £850.000 lorde

·       Anno 2002: £952.000 lorde

·       Anno 2003: £1.054.000 lorde

 

 

IMPORTO MASSIMO DEL P.D.R.

Al raggiungimento di ciascuno dei quattro gradi di obiettivo in tutti e tre i parametri,

corrisponderanno i seguenti importi lordi massimi raggiungibili:

  ·                         Anno2001:

·       £.1.500.000 al raggiungimento del primo

·       £.2.350.000 al raggiungimento del secondo

·       £.2.450.000 al raggiungimento del terzo

·       £.2.500.000 al raggiungimento del quarto

 

·                         Anno2002:

·       £.1.500.000 al raggiungimento del primo

·       £.2.550.000 al raggiungimento del secondo

·       £.2.650.000 al raggiungimento del terzo

·       £.2.800.000 al raggiungimento del quarto

 

·                         Anno2003:

·       £.1.500.000 al raggiungimento del primo

·       £.2.800.000 al raggiungimento del secondo

·       £.2.950.000 al raggiungimento del terzo

·       £.3.100.000 al raggiungimento del quarto

 

 

CRITERI DI EROGAZIONE DEL P.D.R.

Gli importi del Premio riferiti ai risultati dell’anno precedente, come risultanti dalle performances raggiunte, verranno erogati nell’anno successivo.

Peraltro, nel corso di ciascun anno a partire dal 1° gennaio 2002, verrà erogata mensilmente una quota del premio di risultato pari a £.125.000 lorde mensili per i mesi da gennaio a giugno (sei quote a titolo di anticipo) e per i mesi da agosto a dicembre (cinque quote in posticipo); il conguaglio dell’importo del premio verrà erogato nel mese di luglio, sull’importo effettivamente maturato.

 

CRITERI DI MATURAZIONE DEL P.D.R.

Nel caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno e/o di rapporti inferiori all’anno stesso, l’importo di riferimento sarà quello maturato nell’anno precedente, calcolato in dodicesimi.

Ai fini dell’effettiva prestazione di lavoro vengono considerati utili i periodi di assenza per infortunio, maternità, i periodi di ferie o di permessi retribuiti, le assenze per malattia e congedo matrimoniale.

L’importo conseguito è ad ogni effetto contributivo e fiscale dell’anno di erogazione.

MONITORAGGIO  

L’andamento degli indici verrà monitorato con cadenza di massima trimestrale con la R.S.U. in apposito incontro.

Le parti si riservano di valutare modifiche e/o introduzione di nuovi indici qualora la mutata situazione organizzativa lo renda opportuno o necessario per il conseguimento degli obiettivi concordati e dei risultati correlati, previa intesa fra le parti e fermi restando gli importi massimi raggiungibili di premio, prefissati nel presente accordo.

 

NOTA A VERBALE

  Le parti si danno atto che il presente accordo assorbe e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti accordi che regolano la materia qui trattata, che pertanto cessano di avere ogni validità sia economica che normativa con la data del 31 dicembre 2000.

   

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Per le OO. SS.                                                                                                                  Per l’Azienda

D’Ottavio-Stacchini-Peverati-Vasta                                                                                    Deledda

Longo-Gangi

                                                              Per la R.S.U.

                             Bernardo-Foglia-Cerminara-Isaia-Maggiore-Di Napoli

 


 

     VERBALE DI ACCORDOAZIENDALE

 

 

  Torino, 22 maggio 2001

  Fra

La TURINAUTO S.p.A.

e

La R.S.U. dell’azienda anche a nome e per conto di tutti i dipendenti della stessa, con riferimento all’accordo sindacale del 22 maggio 2001 relativo al rinnovo de Premio di Risultato per gli anni 2001, 2002 e 2003, preso atto che gli eventi collegati alla nascita della nuova Società nel corso del 2000 non si è reso possibile definire il Premio di Risultato per tale anno (erogazione 2001); che le parti hanno comunque definito al titolo di cui sopra un riconoscimento economico al personale ancora in forza; preso altresì atto da parte della R.S.U. di quanto comunicato alla stessa con lettera allegata e che tale comunicazione verrà effettuata a tutti i dipendenti;

si conviene quanto segue

Le parti si danno atto che le richieste economiche avanzate a titolo di Premio di Risultato per l’anno 2000 sono da intendersi pienamente soddisfatte e totalmente superate con la erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a £.1.500.000 lorde pro capite, calcolate con i criteri della gratifica natalizia/13ª mensilità. Le parti definiscono l’importo suddetto onnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza. Pertanto detto Premio non avrà riflesso alcuno su atri istituti contrattuali e di legge, diretti e indiretti di alcun genere, in essi compreso i trattamento di fine rapporto.

Tale importo verrà erogato in dodici rate uguali di £.125.000 lorde, per ciascun mese da gennaio a dicembre 2001; le quote anticipate da gennaio a maggio 2001 in ragione di £.80.000 mensili lorde, verranno conguagliate con la retribuzione del mese di maggio 2001.

Le parti si danno atto che la erogazione di cui a presente accordo non costituisce precedente e/o pressi aziendale né presente né futura.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO. SS.                                                                                                                  Per l’Azienda

D’Ottavio-Stacchini-Peverati-Vasta                                                                                    Deledda

Longo-Gangi

                                                              Per la R.S.U.

                             Bernardo-Foglia-Cerminara-Isaia-Maggiore-Di Napoli


 

  Torino, 22 maggio 2001

Spett.le R.S.U.  TURINAUTO

SEDE

Qualora il saldo per l’anno 2000 del premio di Risultato dell’azienda di provenienza ex art. 47 Legge 492/90 del 10/04/2000, fosse superiore all’importo definito per il medesimo anno per i lavoratori Turinauto, verrà erogata la differenza entro il mese di luglio 2001. L’importo di riferimento della erogazione Turinauto verrà considerato comprendendo la quota di £. 1.500.000 lorde e la erogazione liberale convenzionalmente lordizzata a £. 750.000.

La Direzione

Deledda


 

Torino, 22 maggio 2001

 

Spett.le R.S.U. TURINAUTO S.p.A.

   SEDE

  E p.c.

Spett.li OO. SS.   FIM-CISL - FIOM-CGIL - UILM-UIL - FISMIC

    Loro Sedi

Facendo seguito a quanto anticipato verbalmente, si conferma che l’azienda, ai sensi del D,Lgs, 314/97, erogherà una liberalità pari a £. 500.000 nette a tutti i lavoratori in forza in data del 1° giugno 2001, in occasione del primo anno di nascita della Società. La erogazione del suddetto importo, non frazionabile, avverrà con la retribuzione del mese di luiglio 2001 a tutti i lavoratori in forza a tale data. Apposito Comunicato verrà affisso in bacheca per la necessaria informazione alle maestranze. Copia del comunicato verrà trasmessa alla R.S.U.

                                                                                                                La Direzione

                                                                                                                     Deledda