TESTI
DEGLI ACCORDI NORMATIVI E RETRIBUTIVI SOTTOSCRITTI IL 10 APRILE
2000 DA FIAT AUTO, TURINAUTO CON LE RSU E FIM – CISL, FIOM -
CGIL, UILM – UIL, FISMIC.
PARTE PRIMA Trattamenti Economici e normativi
5.
Paga di posto – Allegato 1 6.
Premi speciale/mansione – Allegato 2 8.
Maggiorazioni straordinario, notturno,
festivo 9.
Riposo per addetti al 3° turno 10.
Trattamento economico di malattia 11.
Premio aziendale di anzianità 13.
Borse di studio per i figli di dipend.-Alleg. 4 14.
Facilitazioni scolastiche per dipendenti – Alleg. 5 19.
Ferie quadri, impiegati e intermedi 23.
Retribuzione: scadenze e modalità 24.
Servizio ristorazione aziendale 25.
Indennità cancelleria e Acc. 9.3.74 – Alleg. 6 PARTE SECONDA Rapporti sindacali
1.2
Svolgimento dell’attività sindacale 2.1
Commissione Ambiente e Sicurezza 2.2
Commissione di Partecipazione 2.3
Commissione Servizi Aziendali ACCORDO GENERALE firmato dalla FIAT Auto, dalla TURINAUTO con FIM –FIOM – UILM - FISMIC e le RSU a garanzia dell’occupazione di tutti gli addetti Addì, 10 aprile 2000 Nell’ambito
di un sistema di relazioni sindacali orientato a definire
momenti stabili di interlocuzione e ad ampliare le sedi di
dialogo, nell’ottica della partecipazione al fine di
affrontare problemi di comune intersesse in modo costruttivo, le
Parti si sono incontrate sviluppando una approfondita analisi
degli aspetti inerenti i progetto di out-sourcing finalizzati al
miglioramento costante della capacità competitiva che interessa
il settore auto. Tale progetto è volto a stabilire assetti
organizzativi e rapporti tra partner che costituiscono fattori
strutturali di successo, in un contesto ove la competizione tra
produttori automobilistici si è fatta, negli ultimi anni sempre
più serrata, anche a fronte di un mercato sempre più complesso
ed esigente. Detta
complessità è incrementata anche dai processi di
globalizzazione che portano più concorrenti a confrontarsi
sugli stessi mercati a livello mondiale. A fronte di ciò le
aziende automobilistiche hanno, a livello generale, intrapreso
pesanti interventi mirati al rafforzamento degli assetti
competitivi. Fiat auto ha illustrato le logiche che presidiano
ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione collegati ai
trasferimenti di rami d’Azienda, intrapresi in coerenza con il
disegno strategico aziendale volto al rafforzamento della
competitività. Nell’ambito
del succitato sistema di relazioni sindacali, già nel corso di
una serie di incontri è stato presentato il piano di
razionalizzazione delle attività che sono confluite nell’Ente
Parti Mobili e nell’Unità Stampaggio lamiera. Successivamente
è stato individuato nella TURINAUTO S.p.A. il partner a cui
affidare le attività suddette. Nel corso dell’incontro
tenutosi in data odierna, sono state esaminate congiuntamente le
modalità di trasferimento dei rami d’azienda “Parti
Mobili” e “Unità Stampaggio Lamiera” e gi opportuni
interventi di armonizzazione dei trattamenti retributivi e
normativi che verranno applicati ai lavoratori interessati al
momento del passaggio da Fiat Auto a TURINAUTO. Le
parti convenendo sull’importanza del progetto che investe
l’ambito dell’attività di lavorazione e stampaggio lamiera
e di assemblaggio parti mobili, vista l’importanza dello
stesso in termini di organizzazione e di integrazione
all’interno del processo produttivo e considerata, infine, la
peculiarità del rapporto di partnership che ne deriverà, hanno
convenuto di proseguire gli incontri, nell’ambito di un OSSERVATORIO
specifico di tipo INTERAZIENDALE, anche successivamente alla
realizzazione del trasferimento del ramo d’azienda. Sulla
prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio si effettuerà
una verifica entro il primo semestre dell’anno 2001. L’Osservatorio sarà composto: ·
per
la Fiat Auto Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori
Carrozzeria-Sito di Rivalta e per la TURINAUTO S.p.A. dai
rispettivi Responsabili del Personale, ·
per
parte sindacale da un componente della RSU di ciascuna Società
per ogni Organizzazione sindacale firmataria la presente intesa,
designata dalle rispettive Segreterie Territoriali. All’Osservatorio sono attribuite le seguenti
competenze: ·
approfondimento
anche in via preventiva delle tematiche inerenti la complessiva
evoluzione del nuovo impianto organizzativo, ·
monitoraggio
di problematiche afferenti la materia della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Gli
incontri avranno luogo normalmente a cadenza semestrale, il
primo incontro dell’Osservatorio avrà luogo nel mese di
luglio. Qualora si verificassero particolari condizioni che lo
rendano necessario, potranno essere preventivamente richiesti,
da ciascuna delle parti firmatarie la presente intesa, per il
tramite dell’Unione Industriali di Torino, appositi incontri
di verifica. Le parti, inoltre, qualora intervenissero nel
periodo intercorrente tra la data dell’esame congiunto (art.47
L.428/90) e la data di cessione del ramo d’azienda condizioni
che modifichino in modo rilevante l’organizzazione dell’Ente
“Parti Mobili” e dell’”Unità Stampaggio Lamiera” si
impegnano ad incontrarsi al fine di verificarne e eventuali
ricadute sulla realizzazione del progetto. FIATO
AUTO Stabilimento
Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria-Sito di
Rivalta e TURINAUTO S.p.A. convengono con e OO.SS. FIM, FIOM,
UILM, FISMIC, congiuntamente agli adempimenti degli obblighi
ed alle responsabilità derivanti dalle vigenti normative in
materia di trasferimenti di ramo d’azienda, di riconoscere
il carattere essenziale e strategico del complesso di attività
e relative risorse umane che formano i rami d’azienda oggetto
del trasferimento a TURINAUTO S.p.A. e di ribadire il carattere
di indispensabilità, finalizzato ad accrescere la
competitività del sistema nell’attuale processo industriale
di Fiat Auto, nella continuità dell’apporto delle suddette
attività e degli addetti coinvolti. Inoltre,
l’Unione Industriale di Torino promuoverà, anche su richiesta
congiunta delle OO.SS., presso la propria sede specifici
incontri tra le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie
del presente accordo e le aziende già presenti o che si
insedieranno nel Comprensorio Industriale di Rivalta, allo
scopo di effettuare analisi e formulare proposte in reazione ai
meccanismi di funzionamento delle relazioni sindacali
nell’ambito del comprensorio industriale medesimo, anche in
rapporto a possibili evoluzioni di carattere normativo ed in
relazione ad organismi si tipo partecipativo già esistenti. Testo
dell’Accordo firmato dalla TURINAUTO S.p.A. con FIM – FIOM
– UILM – FISMIC e le R.S.U. di armonizzazione contrattuale,
normativa e retributiva – 10 aprile 2000. Le
parti, in relazione alla procedura di trasferimento dei rami
d’azienda “Parti Mobili” e “Unità Stampaggio Lamiera”
da Fiat Auto a TURINAUTO S.p.A. già oggetto della riunione del
10 aprile 2000, che ha esaurito la procedura di cui
all’art.47, 1° e 2° comma, Legge 428/90, nell’ambito della
quale sono state illustrate le logiche societario-organizzative
che stanno alla base di tale operazione, si sono incontrate per
definire, nel rispetto di quanto previsto dall’art.2112 del
Codice Civile, l’armonizzazione della situazione retributiva e
normativa del personale di Fiat Auto, che a far data dal termine
del giorno 30 aprile 2000, sarà trasferito alla Società
TURINAUTO S.p.A., ed hanno convenuto quanto segue. PARTE PRIMA Trattamenti
ECONOMICI E NORMATIVI Il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sarà quello
per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata
ed alla installazione di impianti. Il
premio di produzione sarà corrisposto con i seguenti importi
per categorie/livello:
A
luglio di ogni anno sarà corrisposto l’importo di 14ª
erogazione maturato nei 12 mesi precedenti (1 luglio – 30
giugno), secondo i seguenti valori:
Ai
fini della maturazione dell’importo di cui sopra, oltre alle
giornate lavorate o retribuite, saranno anche considerate utili
le assenze dal lavoro per malattia, donazione sangue,
infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che
abbiano dato luogo a pagamento di indennità a carico
dell’istituto competente e di integrazione a carico
dell’azienda. L’indennità
di mensa, nella misura si £ 172 giornaliere, sarà erogata per
i giorni in cui il dipendente non usufruisce del servizio di
ristorazione aziendale. Ai
fini dell’effettiva partecipazione alla ristorazione
aziendale, per la corresponsione dell’indennità in oggetto,
si terrà conto del numero di pasti/buono pasto acquistati. L’indennità
di mensa sarà corrisposta per ogni giorno lavorato non coperto
da pasto (secondo quanto sopra precisato) nonché ferie,
festività, gratifica natalizia o 13ª mensilità, indennità
sostitutiva di preavviso. L’indennità
“paga di posto” sarà corrisposta agli operai per lo
svolgimento dell’attività e secondo degli importi indicati
nella tabella allegata (all.1). L’indennità
“paga di posto” deve intendersi assegnata esclusivamente per
le ore in cui l’operaio è addetto alle attività specifiche
nell’allegato.
PREMIO SPECIALE, PREMIO DI MANSIONE Il
premio speciale, il premio di mansione saranno riconosciuti alle
figure professionali, per le aree e nelle misure indicate nella
tabella allegata (all.2). Il
premio speciale deve essere corrisposto per le sole ore di
effettiva prestazione lavorativa sulle aree interessate.
I
lavoratori aventi diritto alla retribuzione ad incentivo sono
quelli previsti dal punto 1 dell’articolo 11 Disciplina
Speciale, Parte prima del CCNL. L’importo
dell’incentivo di rendimento è quello previsto dal CCNL
metalmeccanico. Per
i restanti lavoratori l’importo dell’incentivo di rendimento
sarà pari all’80% di quello relativo ad un lavoratore di 3ª
categoria retribuito ad incentivo. Resta
inteso l’assorbimento dell’incentivo di rendimento di L.
6.000 mensili (accordo Fiat 9/3/74). In definitiva gli importi
quota oraria da applicare, al netto della detrazione di cui al
comma precedente, sono quelli della tabella seguente:
MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO Le
percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario,
notturno e festivo saranno applicate secondo i valori e i
criteri di imputazione indicati nella tabella allegata (all.3).
le maggiorazioni per lavoro notturno sono calcolate
sull’intervallo refezione fruito e retribuito. Le
suddette percentuali di maggiorazione notturna costituiscono un
trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal
CCNL e sono comprensive dell’incidenza delle relative
maggiorazioni su tutti gi attuali istituti di legge e di
contratto. Nell’ipotesi che future regolamentazioni
contrattuali e/o di legge introducano altre cause riguardanti la
materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito
fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove
disposizioni.
RIPOSO PER ADDETTI AL 3° TURNO I
lavoratori operanti su tre turni strutturali a rotazione o sul
terzo turno fisso, avranno la possibilità, ferme restando le
esigenze tecnico e organizzative, di fruire di riposo
corrispondente a 1 turno di 8 ore ogni 16 turni notturni
effettivamente lavorati. A tal fine sarà effettuato, in
occasione dell’effettivo svolgimento della prestazione
lavorativa su terzo turno, un accantonamento di una quota di
retribuzione pari a 30 minuti più le relative maggiorazioni.
Detto accantonamento sarà utilizzato a copertura, una volta
maturato, e nel caso di mancata fruizione entro 3 mesi dalla
maturazione si provvederà ad erogare il relativo importo con il
primo prospetto paga/stipendio utile successivo alla scadenza
del periodo. L’assenza contemporanea dei lavoratori per riposi
in oggetto non potrà superare il 3% dell’organico del reparto
di appartenenza. Tali riposi non potranno essere cumulativi, né
allocati in giornate immediatamente precedenti o seguenti
festività infrasettimanali e/o ferie e dovranno altresì essere
richiesti con un preavviso di 48 ore.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI
MALATTIA L’integrazione
dell’indennità di malattia – di cui agli artt.19 Disciplina
Speciale Parte 1ª, e 14 Disciplina Speciale Parte 3ª CCNL –
sarà computata fino all’80% della retribuzione globale per i
periodi di malattia contrattualmente previsti a metà
retribuzione.
PREMIO AZIENDALE DI
ANZIANITA’ Ad
ogni lavoratore sarà corrisposta al compimento di 25, 30, 35,
40 e 45 anni di anzianità di servizio un importo corrispondente
ad una mensilità. Dopo
il compimento del 30° anno di anzianità verranno liquidati i
ratei maturati al momento della cessazione del rapporto di
lavoro. Ai
dipendenti dimissionari, che abbiano maturato una anzianità
aziendale di 30 anni di servizio (29 anni 6 mesi e 1 g.) e che
lasciata la Società non prestino opera retribuita alle
dipendenze di terzi, sarà riconosciuta una indennità speciale
di premio di fedeltà in misura pari all’indennità
contrattuale sostitutiva del preavviso. Il Premio di Fedeltà
non verrà riconosciuto qualora la risoluzione del rapporto di
lavoro avvenga per licenziamento disciplinare.
BORSE DI STUDIO (FIGLI DIPENDENTI) In
materia di borse di studio per i figli dei dipendenti sarà
applicato il trattamento previsto in allegato. L’azienda mette
a concorso borse di studio a favore dei figli di dipendenti per
corsi di istruzione media e universitaria sotto specificati. a) Istituti Profess. Industriale o per il Commercio
Borse di Studio da L.150.000 – per media valutazione di
8/10; da L.100.000 – per media
di votazione da 7 a 7,9/10 (anno precedente). b)
Istituto Tecnico Industriale/Periti Chimici
Borse
di Studio da L.250.000 – per media valutazione di 8/10; dal
L.150.000 – per media di votazione da 7 a 7,9/10 (anno
precedente). c) Istituto
Tecnico Commerciale/Femminile Borse di Studio da L.150.000 – per media di
valutazione di 8/10; da L.100.000 – per media di votazione da
7 a 7,9/10 (anno precedente). d) Liceo
Classico o Scientifico Borse di Studio da L.250.000 – per media
valutazione di 8/10; da L.150.000 – per media di votazione da
7 a 7,9/10 (anno precedente). e) Università
Facoltà di Ingegneria Borse di Studio da L.450.000 – per media di votazione di 27/30; da L.300.000 – per media di votazione di 24/30 (nel precedente anno accademico). f) Facoltà
di Economia e Commercio, Matematica, Informatica, Fisica,
Giurisprudenza, Chimica e Scuola
di amm. Industriale dell’Università di Torino Borse di Studio da L.350.000 – per media di votazione di 27/30; da L.250.000 – per media di votazione di 24/30 (ne precedente anno accademico). I dipendenti che intendono
concorrere all’assegnazione delle borse di studio per i propri
figli debbono avere una anzianità aziendale non inferiore ad un
anno, alla data del termine utile di presentazione della
domanda, ed essere in forza all’Azienda al momento
dell’erogazione della borsa. Per le scuole medie le domande
devono essere corredate da un certificato in carta libera della
segreteria della scuola presso cui lo studente è iscritto, che
riporti le votazioni conseguite nell’anno precedente
(suddivise per materia o esami) e l’iscrizione al corso
attualmente frequentato. Per le Facoltà Universitarie sono
richieste: un certificato di iscrizione all’anno accademico
sul quale siano riportati gli esami sostenuti nel decorso anno
accademico, con l’indicazione delle votazioni conseguite e
delle date nelle quali i singoli esami sono stati sostenuti. A
richiesta dovrà anche essere presentato il piano di studi
approvato dalla Facoltà. Le Borse di Studio relative alle
Facoltà Universitarie sopra specificate sono messe a concorso
per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri,
che non siano ripetenti ed abbiano riportato nella sessione
estiva la votazione media di cui sopra. Le Borse di Studio relative alle
Facoltà Universitarie sopra specificate sono messe a concorso
per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri,
che non siano fuori corso e che abbiano superato almeno 4 esami
o tutti i residui nelle sessioni previste per l’anno
accademico. Per concorrere alle Borse di Studio
di importo maggiore oltre alla votazione media di 27/30 è
richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a
24/30, per concorrere a quelle di importo minore, oltre alla
votazione media di 24/30, è richiesto che in nessun esame la
votazione sia inferiore a 21/30. A queste borse di studio possono
concorrere esclusivamente i dipendenti con figli a proprio
carico frequentanti scuole pubbliche.
FACILITAZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI Per
i lavoratori studenti di cui all’art.30, Disciplina Generale
sezione 3ª, del CCNL saranno applicati in materia di
facilitazioni scolastiche i seguenti trattamenti: a)
Premi
di frequenza scolastica (dipendenti) Ad ogni dipendente che abbia
terminato ottenendo la promozione alla classe successiva o il
diploma, per i corsi di istruzione media o universitaria sotto
specificati, l’Azienda assegnerà Premi di frequenza nelle
misure appresso indicate: Scuole Professionali e
Scuole Medie 1)
Licenza scuola media, corsi professionali per
operai, corsi per disegnatori
L.20.000 2)
Istituto Tecnico Industriale
L.50.000 3)
Istituto Tecnico Comm. e femminile
L.35.000 4)
Istituto Tecnico Geometri
L.35.000 5)
Liceo Classico o Scientifico
L.40.000 Sono
esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti la cui anzianità
aziendale sia inferiore ad un anno alla data prevista per la
presentazione delle domande o che non siano più in forza al
momento dell’erogazione dei premi. Sono pure esclusi i
ripetenti. Facoltà Universitarie 1)
Facoltà di Ingegneria e Chimica
L.100.000 2)
Facoltà di Fisica
L.90.000 3)
Facoltà di Matematica, Facoltà di Economia e commercio, sc. di amm. Ind. (Univ. TO) L.80.000 Per concorrere a questi premi, i
dipendenti iscritti alle Facoltà Universitarie previste,
dovranno avere sostenuto e superato almeno 4 esami nell’anno
accademico o tutti i residui e dovranno aver riportato una
votazione media non inferiore ai 21/30; nei confronti degli
studenti universitari fuori corso (sino a due anni) la misura
dei premi sarà pari alla metà degli importi sopra indicati,
purché gli interessati, abbiano sostenuto con la stessa
votazione media, almeno tre esami o tutti i residui. Qualora gli
anni fuori corso siano superiori a due, l’azienda si riserva
di esaminare i casi. Sono esclusi dai benefici di cui sopra, i
dipendenti con anzianità aziendale inferiore all’anno alla
data fissata per la presentazione delle domande o che non siano
più in forza al momento dell’erogazione dei premi. b)
Autodidatti Ai dipendenti che compiono studi per conto proprio o in scuole private e che sostengono favorevolmente prove di esame riconosciute agli effetti di legge, ad avvenuta promozione, saranno estesi i premi di cui al punto a) naturalmente nello stesso ammontare ed alle stesse condizioni. Le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola o della facoltà universitaria presso cui lo studente è stato iscritto, certificato che riporti le votazioni conseguite. In particolare i certificati universitari dovranno indicare per ciascun esame la data alla quale è stato sostenuto nell’anno accademico. c)
Permessi retribuiti per esami I permessi retribuiti per sostenere prove
di esame, di cui all’art.30 Disciplina Generale, sez.3ª, del
CCNL, sono stabiliti per il giorno dell’esame e per i due
giorni precedenti, se lavorativi (anche nei casi di esami
universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno
accademico). d)
Permessi retribuiti per esami Durante l’anno scolastico verranno concessi ai lavoratori di cui all’art.30 Disciplina Generale – Sez.3ª - del vigente CCNL metalmeccanico privato, permessi non retribuiti usufruibili anche a scaglioni o frazioni di ore nell’arco dell’anno scolastico da concedersi tenendo conto delle necessità del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’Azienda, entro i seguenti limiti massimi: - Istituti Universitari 30 giorni (240 ore) - Scuole medie superiori 20 giorni (160 ore) - Scuole medie inferiori 15 giorni (120 ore) e) Rimborso libri di testo E’ previsto il rimborso dei libri di testo ufficialmente adottati dalle diverse direzioni scolastiche, su presentazione di regolare fattura e sempreché ricorrano le condizioni previste dall’art.30 – Disciplina Generale – Sezione 3ª - del CCNL metalmeccanico. Ai dipendenti viene riconosciuto il seguente trattamento aziendale in materia di cure termali. Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive ed in periodi concordati con la Direzione Aziendale, i dipendenti, previa richiesta scritta ed esibizione di idonea documentazione giustificativa, possono fruire di permessi retribuiti per un periodo consecutivo sino ad un massimo di 10 giorni lavorativi all’anno, per lo svolgimento di cure idrotermali, con esclusione pertanto delle cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche (sabbiature). Per il personale operaio, per i suddetti permessi, viene applicato il seguente trattamento economico: - 60% della retribuzione media giornaliera per i giorni lavorativi compresi nei primi 6 giorni di calendario di assenza; - 65% della retribuzione media giornaliera per tutti i giorni lavorativi successivi fino al decimo. Tra il periodo di assenza per cure termali e i periodi di ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. La fruizione di permessi per cure termali sarà gestita, in concorso con gli altri permessi retribuiti, nell’ambito della nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 1.9.1983, stipulata con il CCNL 18.1.87, 14.12.90, 5.7.94, e il CCNL 8 giugno 1999, allegati all’art.5 – Disciplina Generale – sezione 3ª del vigente CCNL metalmeccanico privato. I dipendenti interessati si accollano l’onere delle spese di viaggio per l’andata ed il ritorno e devono provvedere direttamente a scegliere e prenotare l’albergo di loro gradimento. I dipendenti devono altresì pagare le spese di soggiorno direttamente all’albergatore e riceveranno successivamente un concorso spese a carico dell’azienda, il cui importo viene fissato ogni anno dall’azienda stessa. Per ottenere il concorso spese aziendale il dipendente deve presentare, entro 10 giorni dal rientro dalle cure, la fattura o ricevuta fiscale in originale, unitamente al foglio di autorizzazione dell’A.S.L. con l’indicazione del periodo di cura registrato dallo stabilimento termale e dallo stesso convalidato con timbro e visto. I suddetti trattamenti aziendali, in materia di cure termali, vengono applicati semprechè il dipendente interessato non abbia fruito per più di tre periodi annuali di cura negli ultimi cinque anni. Per gli operai il trattamento retributivo delle festività cadenti dal lunedì al venerdì, sarà pari a 7,76 ore (6,67 ore + 1,09 ore). Per gli impiegati e quadri, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, l’inizio dell’attività lavorativa, nell’intervallo temporale di entrata dalle ore 8 alle ore 9, sarà calcolato dal primo dodicesimo di ora (5 min.). Nelle aree collegate ai reparti di produzione della società Fiat Auto, in cui lavorano impiegati che utilizzano l’orario flessibile, per gli operai ivi operanti si darà corso ad una verifica per esaminare la possibilità, nel rispetto delle esigenze tecnico/organizzative, di estendere totalmente o parzialmente agli operai stessi l’orario flessibile praticato dagli impiegati. L’azienda consentirà a impiegati e quadri di fruire di permessi individuali non retribuiti per esigenze di carattere personale, semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dei servizi ed uffici interessati, nei casi e per la durata sottoindicati: - Pubblicazioni matrimoniali massimo 4 ore - Trasloco non coincidente con matrimonio 1 giorno - Intervento chirurgico (coniuge, figli, genitori) 1 giorno - Nascita figlio 1 giorno - Funerale (parenti 2° grado) tempo occ. (max) 1 giorno - Matrimonio (figli, fratelli, genitori) 1 giorno - Visite di leva 2 giorni Per la concessione dei permessi in oggetto il dipendente interessato dovrà farne richiesta al proprio responsabile diretto, con congruo anticipo e dovrà altresì fornire tempestivamente all’azienda idonea documentazione giustificativa, atta a comprovare e giustificare le ragioni della richiesta. Le ore perdute per effetto dei permessi di cui sopra, potranno essere recuperate dal dipendente interessato, a regime normale, entro le due settimane successive alla fruizione del permesso per i permessi di durata sino a 4 ore e entro le quattro settimane successive alla fruizione, per i permessi di durata superiore alle 4 ore.
FERIE QUADRI, IMPIEGATI e INTERMEDI La spettanza di ferie per quadri, impiegati ed intermedi, sarà la seguente: - per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti 20 giorni - per anzianità di servizio oltre 10 e fino a 18 anni compiuti 25 giorni - per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti 30 giorni Per i lavoratori con spettanza di 25 e 30 giorni, il conteggio dei giorni fruiti, terrà conto anche dei sabati compresi nel periodo feriale continuativo. La maturazione delle spettanze ferie avverrà con riferimento al periodo gennaio/dicembre di ciascun anno. Il periodo di maturazione ferie per gli operai sarà dal 16/8 al 15/8 dell’anno successivo. Le parti convengono di verificare la possibilità di definire in relazione alle diverse esigenze tecnico/organizzative e produttive, i periodi di chiusura estiva per le ferie e per le fermate di fine anno, rispettivamente ad aprile e settembre di ogni anno.
PRO ex
PUNTO 2 – PROTOCOLLO 1/9/1983 In ordine all’applicazione della riduzione di orario di 8 ore prevista dal punto 2, comma 2, del protocollo 1/9/1983 alleg. art.5, Disciplina Generale, sez.3ª , del CCNL, saranno applicati i seguenti criteri di riferimento: - il permesso individuale retribuito di 8 ore maturerà in ragione dell’anno per i lavoratori addetti alla produzione e manutenzione e ai relativi servizi di supporto degli stabilimenti produttivi; - rimangono pertanto esclusi tutti i lavoratori che svolgono attività amministrative e di servizio dei reparti operativi (Amministrazione, Personale e Organizzazione, Servizi generali, Sistemi, Acquisti) e i lavoratori di tutte le funzioni degli Enti Centrali della società.
RETRIBUZIONE:
SCADENZE E MODALITA’ Con riferimento all’art.13 Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL, le spettanze retributive degli operai, verranno corrisposte, in un'unica soluzione mensile con le modalità qui riportate: 1) la retribuzione teorica mensile viene determinata ed erogata sulla base delle ore teoriche lavorative di ciascun mese (giorni lavorativi per 8 ore) e delle ore afferenti eventuali festività cadenti nel mese (7,76 se cadenti da lunedì a venerdì, 6,67 se cadenti di sabato o domenica). 2) Le voci retributive utili per la determinazione della spettanza mensile sono le seguenti: - paga oraria (minimo tabellare più eventuale superminimo) - aumenti periodi di anzianità e scatti congelati - premio di produzione - premio di mansione inoltre vengono corrisposti a teorico mensilmente i seguenti importi: - quota fissa nuovo PPG - EDR, prot.31/7/92 - Premio di risultato (quota mensile) - Assegno nucleo famigliare 3) Con la erogazione della retribuzione, calcolata coma sopra indicato, si intendono liquidate, oltre alle ore di lavoro ordinario prestato ed alle festività, anche le eventuali giornate di ferie ed ex festività di cui all’art.5, Disciplina Generale, Parte 3ª del CCNL, fruite nel mese, i permessi retribuiti a carico dell’azienda, i giorni di carenza in caso di malattia e infortunio non superiori a tre giorni. 4) Alla fine del mese successivo in occasione della retribuzione del nuovo mese determinata come sopra, vengono liquidati sulla base dei risultati e delle prestazioni effettive riscontrate nel mese precedente l’incentivo di rendimento, i compensi per lavoro straordinario, notturno, per paga di posto, indennità di mensa ecc. ecc. Si procederà contestualmente a liquidare le erogazioni autorizzate per conto INPS e INAIL e le eventuali integrazioni a carico Azienda ed a recuperare l’importo della retribuzione teorica messa in pagamento nel mese precedente. 5) Il pagamento delle spettanze retributive avverrà con l’utilizzazione di un prospetto di paga dove su un lato vengono riportate, relativamente al mese precedente a cui quello di cui detto prospetto si riferisce, le ore di effettivo lavoro ordinario e straordinario, le ore di assenza retribuita a carico dell’Azienda (esempio PAR, ferie, festività ecc.) e quelle di assenza parzialmente e totalmente a carico degli istituti Assicuratori, e ore di assenza non retribuita, i dati relativi all’assegno nucleo familiare maturando nel mese, alle detrazioni mensili per l’IPERF, l’indicazione di quanto maturato per ferie, PAR e di quanto fruito. Sull’altro lato verranno riportati oltre ai dati anagrafici e di identificazione del lavoratore, tutte le casuali di pagamento (numero di ore, quota oraria e competenze) a consuntivo relative al mese precedente, l’importo della retribuzione teorica del mese precedente e quello del mese in corso, nonché le casuali e gli importi di trattenute dei due mesi considerati. 6) Per quanto riguarda le assenze per malattia e maternità, ‘Azienda continuerà ad anticipare le quote a carico degli istituti Assicurativi Nazionali secondo le modalità previste. Di pari si procederà ad anticipare per i casi di infortunio sul lavoro le quote a carico dell’istituto, secondo e modalità previste da apposita convenzione con l’INAIL. 7) Le ferie vengono retribuite con le competenze del mese di fruizione e conseguentemente, le parti confermano che con il presente accordo si intende superato quanto previsto dall’art.14, penultimo comma, Disciplina Speciale, parte 1ª del CCNL. 8) Le spettanze retribuite verranno corrisposte all’ultimo giorno, dal lunedì al giovedì, di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì o nel caso in cui il primo giorno del mese successivo sia festivo, il pagamento viene effettuato nel giorno precedente,
SERVIZIO
RISTORAZIONE AZIENDALE La Società TURINAUTO garantirà l’attuale servizio di ristorazione aziendale con apposite convenzioni/contratti con le aziende gestori del servizio. Il prezzo dei pasti per i dipendenti sarà uguale a quello applicato ai dipendenti Fiat Auto S.p.A. in relazione al tipo di ristorazione aziendale esistente nello stabilimento interessato
CANCELLERIA E QUOTA ACC. 9/3/74 Per il personale proveniente da FIAT Auto S.p.A. limitatamente agli emolumenti di cui al presente paragrafo, effettivamente percepiti presso quest’ultima Società, gli importi dell’indennità di cancelleria e della Quota a Parte Acc. 9/3/74, saranno inseriti, secondo i valori indicati in allegato, nella voce paga oraria/stipendio dei dipendenti interessati come superminimo individuale non assorbibile. Indenn. cancelleria : operai L. 50/mese Quadri/imp./tecn. L. 100/mese Accordo 9/3/74: impiegati 5° liv. L. 12.275/mese impiegati 6° liv. L. 10.200/mese
Capi 6° liv.
L. 12.700/mese Nel 2000 si darà corso a quanto applicato in FIAT Auto. Le parti si danno atto che si incontreranno in apposita sede sindacale per ridefinire l’istituto. La Società provvederà a corrispondere il trattamento di fine rapporto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione al rapporto di lavoro. Nel caso in cui i termine suddetto non venisse rispettato, la Società riconoscerà, sugli importi netti maturati a titolo di trattamento fine rapporto, gli interessi legali calcolati in pro-rata dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese seguente a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e sino alla data di effettiva corresponsione di tali importi. La TURINAUTO garantirà, anche tramite apposite polizze assicurative, interventi di assistenza straordinaria per tutti i dipendenti occupati in Torino e provincia, sia per interventi diretti, sia per interventi occorsi ai familiari a carico, mediante sussidi straordinari e/o concorsi spese che potranno essere concessi, tenuto conto delle circostanze obiettive, delle condizioni di disagio dei richiedenti, degli eventuali rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, delle tariffe applicate da Istituti specializzati Cliniche, Ospedali, Centri Diagnostici. La politica dei rimborsi, modalità, termini, seguirà in via analogica, quella pratica da Fiat Auto ai propri dipendenti, secondo la prassi in atto. Detti sussidi e/o concorsi spese riguarderanno, in via esemplificativa eventi relativi a: trasporti in ambulanza, viaggi/pernottamenti in ricoveri ospedalieri, terapie speciali, apparecchi ortopedici, sanitari, visite e esami specialistici, ricoveri ospedalieri, onorari chirurgici, decesso familiari a carico. Le parti convengono che agli addetti alle attività lavorative vengono forniti indumenti di lavoro secondo le seguenti modalità e tempistiche: a) lavoratori che lavorano in ambienti chiusi: - 2 grembiule/tuta ogni 18 mesi - 3 magliette ogni 18 mesi b) lavoratori che operano prevalentemente in ambienti esterni (in aggiunta a quanto previsto al punto a) verrà fornita con cadenza triennale: - 1 giacca a vento, - 2 paia di mutande lunghe, - 2 maglie intime, - 2 paia di calze, - 1 berretto - 3 paia di guanti di lana Verranno verificate le dotazioni relative a specifiche lavorazioni, anche in considerazione delle esigenze antinfortunistiche. N.B. Qui
di seguito sono riportati alcuni stralci dell’accordo sulla
metrica, con i passi principali. L’accordo
con TURINAUTO conferma la piena validità di tutti gli accordi
in essere al 10 aprile 2000 nello stabilimento di Rivalta sui
tempi e sulle pause a partire dall’accordo del 5-8-1971. Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario all’esecuzione di un dato lavoro. CICLO DI
LAVORAZIONE Viene così denominato il razionale susseguirsi delle operazioni, necessario alla trasformazione di un dato prodotto, secondo un ordine prestabilito. OPERAZIONE L’operazione è un insieme delle
fasi di lavoro necessarie alla sola trasformazione del prodotto,
compiute o dall’operaio, o dalla macchina, o da entrambi, in
uno stesso posto di lavoro. MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEI TEMPI
Tempo rilevato – La determinazione dei tempi di lavorazione è
effettuata utilizzando metodologie basate su criteri e fattori
obiettivi di misura di misura del lavoro. I valori risultanti
dalle misurazioni degli elementi componenti le operazioni del
ciclo di lavoro definiscono i tempo rilevato. Esso è intergrato
da maggiorazioni corrispondenti ai valori di fattori obiettivi
che influenzano il lavoro (successivo punto 4).
Rilievo diretto –
I tempi rilevati sono ottenuti mediante osservazione del ciclo
operativo e valutazione degli elementi da misurare attraverso la
procedura del cronometraggio. Rilievo cronometrico –
I rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale
specializzato mediante lettura su cronometro dei tempi rilevati
dal lavoratore nei singoli elementi di operazione. Rilievo con elementi normalizzati –
In questa procedura, viene attribuito a ciascun elemento
componente l’operazione un valore di tempo predeterminato,
ricavato da tabelle di tempi standard contenute in sistemi di
utilizzazione generale nell’industria, quali TMC, MTM. Metodo TMC –
Il metodo TMC è un sistema derivato dal MTM, idoneo alla
determinazione sistematica dei tempi di lavorazione a carattere
manuale. Preventivazione –
I tempi preventivati sono ottenuti con il metodo TMC-MTM in base
all’attività lavorativa prevista dal cartellino operazioni. TEMPO EFFETTIVO ASSEGNATO
Il tempo effettivo assegnato
corrispondente alla sola trasformazione del prodotto coincide
con il tempo rilevato maggiorato di Fattore Fisiologico e di
Fattore di Riposo. Viene utilizzato per la definizione oraria
media da realizzare. COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE
Il tempo rilevato, come indicato al
punto 3, viene successivamente aumentato per tenere conto: ·
Dell’ affaticamento risultante dall’esecuzione; ·
Delle esigenze fisiologiche normalmente incidenti durante
l’arco di prestazione lavorativa. A
ciò si provvede mediante coefficienti di maggiorazione in %. I
valori indicati sono comprensivi delle % di maggiorazione per
esigenze fisiologiche, valutate nella misura uniforme del 4%.
Per tutte le lavorazioni che richiedono una presenza continua di
organico posizionato, onde non arrestare il processo lavorativo,
il fattore fisiologico viene usufruito dal singolo lavoratore
mediante sua sostituzione, per un tempo equivalente al 4%, con
un addetto proveniente dalla stessa area tecnologica. I tempi
ciclo ed i tempi effettivi, attraverso le maggiorazioni
riconosciute, tengono conto di tutti gli elementi obiettivi che
influiscono sulla prestazione e che sono sistematicamente
raggruppabili come: ·
Atteggiamento del corpo nello svolgimento del lavoro,
variazioni di atteggiamento del corpo, degli arti e de capo, e
posizioni disagevoli. ·
Dispendio energetico richiesto al lavoratore che è funzione
del numero di movimenti compiuti nell’unità di tempo, del
peso mosso ad ogni movimento o dal peso mantenuto fermo. ·
Condizioni specifiche in cui si svolge l’attività
lavorativa, e precisamente: grado di attenzione, condizione di
illuminazione, temperatura ed umidità, rumorosità, presenza di
fumi, polveri, vapori, affollamento, pericolosità. COMUNICAZIONE DEI TEMPII tempi
sono comunicati agli operai interessati: a mezzo bolle o a mezzo
tabelle affisse in modo che i lavoratori interessati possano
agevolmente prenderne visione. Le
comunicazioni riguardanti su tratti di linea o complessi
meccanizzati comprenderanno: ·
Tempo unitario a
100 per ogni operazione ·
Produzione media
oraria per tipo ·
Numero operai in
organico effettivo ·
Numero operai di
rimpiazzo La
comunicazione dei tempi comprenderà la descrizione delle
operazioni da svolgere. Il
periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui,
raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati
e comunicati agli operai i tempi provvisori. L’assestamento ha la durata di 4 mesi di effettiva esecuzione del lavoro; in tale periodo i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali di volta in vota verranno comunicate agli operai interessati. MODIFICHE AI TEMPIQuando
siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle
condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno
rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche
determinate dalle variazioni stesse. Il nuovo
tempo assegnato verrà comunicato agli operai. Alla suddetta
comunicazione seguirà un periodo di assestamento normale di
quindici giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la
facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora
esista una documentata necessità. PARTE SECONDA – RAPPORTI SINDACALI 1.1.2
DIRITTI
SINDACALI 1.1.
STRUTTURA DI RAPPRESENTANZA 1.1.1.
Rappresentanze sindacali Nell’ambito di applicazione del CCNL, e Parti si danni atto che per le rappresentanze dei lavoratori in azienda, riconoscono la validità dei principi stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e su sostegno al sistema produttivo del 23/7/93, e da quanto definito nell’accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20/12/93 e sottoscritto dalla Fismic, nonché nell’intesa tra Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm per la costituzione delle RSU del 2 febbraio 1994. 1.1.2.
Esperti Sindacali (stralci) TURINAUTO riconosce per le OO.SS.
firmatarie degli accordi sindacali FIAT in materia, la possibilità di
nominare Esperti sindacali. Il numero massimo di Esperti per ognuna
delle sopraindicate OO.SS. è pari a: 1 Esperto in caso di un numero di
occupati compresi tra 16 e 200 dipendenti; 1 Esperto ogni 300 o frazione
di 300 dipendenti sino a 3.000 dipendenti occupati; 1 Esperto ogni 500 o
frazione di 500 dipendenti in aggiunta al numero di cui al punto
precedente in caso di un numero di occupati superiore a 3.000. Gli
Esperti vengono designati ed i relativo nominativo viene comunicato
all’Azienda – per tramite dell’Unione Industriale competente –
dagli organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie degli accordi FIAT
disciplinanti la materia in oggetto. Per l’espletamento delle loro
funzioni, gli Esperti usufruiscono del monte-ore per permessi sindacali
retribuiti spettanti alle OO.SS. firmatarie degli accordi FIAT in
materia. In ogni caso, agli Esperti non spettano i diritti e le tutele
previsti dalla legge 300/1970 in tema di Dirigenti di RSA, nonché i
diritti previsti dall’Accordo Interconfederale di Categoria
(metalmeccanici) del 2.2.1994 in tema di R.S.U. 1.1.3.
Rappresentanze Sindacali – (transitorio) Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge, per contratto e per gli accordi alle Rappresentanze Sindacali e agli Esperti di cui al punto precedente, continuano ad essere esercitate, sino a scadenza dell’attuale triennio di vigenza (fatte comunque salve le disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 20/12/1993), dalle R.S.U. ed Esperti appartenenti all’Ente Parti Mobili ed alla Unità Stampaggio Lamiera della FIAT Auto S.p.A. alla data del trasferimento dei rami d’azienda alla TURINAUTO. Le Parti si danno atto che le lezioni delle R.S.U. si svolgeranno entro il 31/7/2000. 1.1.4.
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) Le Parti fanno riferimento a quanto previsto dall’art.18 del D.Lgs.19 settembre 1994, n° 626, all’accordo 22.6.1995 e quanto riportato nel successivo punto 2.3. 2.
SVOLGIMENTO ATTIVITA’
SINDACALE A.
Assemblea Le Parti convengono che l’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art.20 della Legge 20 maggio 1970, n° 300, si svolgerà ai sensi del CCNL. Le Parti convengono di incontrarsi per trovare concordemente idonee soluzioni al fine di non pregiudicare il normale e corretto svolgimento dell’attività lavorativa sia di FIAT Auto che di TURINAUTO, nonché garantire la sicurezza di persone e impianti. B.
Diritto di affissione Il diritto di affissione viene regolato dal CCNL C.
Locali ad uso delle R.S.U. Per lo svolgimento dell’attività sindacale, TURINAUTO renderà disponibile alle R.S.U., un idoneo locale, secondo quanto previsto da legge e contratto. D.
Permessi sindacali (monte-ore) – stralci Fatto salvo quanto previsto dalla legge 300/1970 e dal CCNL vigente in tema di permessi per motivi sindacali, a FIM, FIOM, UILM, FISMIC, firmatarie degli accordi FIAT che stabiliscono e stesse condizioni di miglior favore in materia, viene attribuito un monte-ore sindacale, da utilizzarsi nell’anno di riferimento, secondo le seguenti modalità: a. Il monte-ore è definito in un ora per dipendente per ciascuna delle 4 OO.SS. firmatarie con riferimento all’organico (operai, impiegati, e quadri non in prova) in forza ed in servizio attivo alla TURINAUTO a 31 dicembre dell’anno precedente quello di utilizzo. b. Dalla cifra così ottenuta, sarà detratta la quota da destinarsi – nella misura di 8 ore/mese previste dall'art.23, penultimo comma, legge 300/1970 – a tutti i componenti delle RSU (facendo riferimento al punto 3, Parte Prima, dell’Accordo Interconfederale 20.12.1993), che sarà fruita su base mensile nei limiti della spettanza individuale progressivamente maturata. c. Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo provvederanno ad assegnare la parte residua di ore nel rispetto della propria capienza (che dovrà essere comunicata alla Direzione del Personale della TURINAUTO) ai componenti della RSU ed Esperti (che in detta parte residua trovano la garanzia per la loro attività sindacale in conformità a quanto riportato nei precedenti punti) per lo svolgimento di attività di Organizzazione. E.
Permessi Sindacali – utilizzo (stralci) Il lavoratore RSU/RLS o Esperto che intende esercitare il diritto a fruire di permessi di cui all’art.23, Legge 300/1970 e di cui al precedente punto D, per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l’attività delle Commissioni, deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro tramite il proprio responsabile, di regola 24 ore prima, mediante l’utilizzo del modulo allegato. Nei casi in cui l’utilizzazione del premesso sia necessaria con preavviso inferiore a 24 ore, la comunicazione di cui sopra, deve contenere l’indicazione del motivo specifico, per cui l’intervento viene richiesto con tale ridotto termine di preavviso. Per i permessi da fruire all’esterno con specifica richiesta, l’Azienda rilascia anche l’autorizzazione all’uscita. F.
Versamento dei contributi sindacali La TURINAUTO provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta con le modalità e nelle forme previste dall’art.6, Dis, Gen., Sezione 2ª del CCNL, a favore delle OO.SS. firmatarie del citato CCNL. Le Parti si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali. A tale proposito le stesse ribadiscono la propria intenzione di sviluppare nell’unità produttiva di Rivalta un sistema di relazioni sindacali di tipo partecipativo. A questo scopo le Parti concordano di definire organismi partecipativi a composizione mista. I componenti degli organismi di partecipazione sono individuati in funzione delle competenze e dei livelli di responsabilità necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti all’organismo stesso e saranno designati dalle rispettive Segreterie Territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, le quali provvederanno a comunicare all’Azienda, per il tramite della competente Unione Industriale, i relativi nominativi. La partecipazione non è delegabile; in casi valutati congiuntamente dalle Parti, potranno essere nominati componenti supplenti. 2.1
COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall’art.20, comma 2° del D.Lgs.19/9/94, n°626, anche in considerazione dei positivi risultati della esperienza delle analoghe commissioni previste nell’allegato 2 dell’accordo 18/3/96, convengono di costituire l’unità produttiva di Rivalta, la Commissione Ambiente e Sicurezza del Lavoro. Al fine di renderla coerente con gli adempimenti previsti dal citato Decreto in materia di RLS, le Parti convengono di definire gli scopi e le competenze della commissione secondo lo schema già previsto dall’Accordo 18/3/96 al quale le stesse fanno rinvio. 1.2.1
COMMISSIONE di PARTECIPAZIONE Nel sito di Rivalta, verrà istituita la Commissione di Partecipazione per l’analisi delle ricadute, prodotte dai nuovi assetti tecnologici e organizzativi, sui lavoratori interessati. La Commissione sarà composta: · Per parte Aziendale, dal Responsabile del Personale di TURINAUTO S.p.A., dai Responsabili delle varie Unità produttive; · Per parte Sindacale, da due RSU o Esperti per ogni OO.SS. firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali. La Commissione opererà con le seguenti finalità: · Ottimizzazione del posto di lavoro, relativamente a: aspetto ergonomico, funzionalità delle attrezzature e degli impianti, razionalizzazione delle attività lavorative; · Ottimizzazione della postazione lavorativa attraverso l’esame del quadro informativo a disposizione dei lavoratori sulla prestazione lavorativa; · Evidenziazione di tutte le procedure suscettibili di miglioramento. Nell’ambito della Commissione verranno preventivamente esaminate e informazioni relative alle innovazioni di processo e di prodotto che abbiano un impatto sull’attività dei lavoratori di TURINAUTO. In relazione a particolari esigenze di riqualificazione e formazione professionale (es. in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione di particolare rilevanza, adozione di nuove tecnologie), la Commissione avrà competenza di esaminare: · Le iniziative di riqualificazione/formazione professionale, da effettuare in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione rilevanti; · Le azioni formative collegate all’innovazione tecnologica. La Commissione si occuperà anche, in termini propositivi, degli strumenti di coinvolgimento finalizzati a curare e garantire lo sviluppo delle iniziative collegate al livello di servizio reso dai clienti, con particolare riguardo a quelle che prevedono un diretto coinvolgimento dei lavoratori. Nell’ambito della Commissione sarà consegnato ed esaminato il Rapporto della situazione dell’occupazione maschile e femminile di cui all’art. 9, legge 125/1991, che verrà anche trasmesso alle RSU secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL. Verranno inoltre esaminate le cause di eventuali controversie di carattere collettivo circa l’applicazione in Azienda dei principi di parità di cui all’art. 4, commi 1° e 2°, legge 125/1991. Verranno studiate le ipotesi di fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità (anche in rapporto a quanto previsto dall’art. 1 legge 125/1991. In relazione a quest’ultimo punto la Commissione di partecipazione svolgerà anche funzioni di preventiva composizione delle controversie collettive relative alla parità donna/uomo e, pertanto, le parti firmatarie si impegnano, prima di adire altre forme di tutela, ad affrontare in questa sede, anche su segnalazione delle RSU eventuali problemi con l’obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni. 1.2.2
COMMISSIONE SERVIZI AZIENDALI Le parti individuano
nei servizi aziendali un area di comune interesse, nella quale
esercitare, prioritariamente, rapporti partecipativi. A tal fine
istituita anche nello stabilimento TURINAUTO S.p.A. la Commissione
Servizi Aziendali che avrà competenza sulle seguenti materie: -
Ristorazione aziendale Per quanto riguarda la ristorazione aziendale, la Commissione avrà facoltà di espletare una specifica attività di controllo nei locali di cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge in materia di igiene relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti. Tutti i componenti della Commissione – autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione di cibi e bevande – dovranno essere muniti di certificato sanitario. La Commissione esaminerà i menù e potrà proporre eventuali variazioni, ferme restando le compatibilità generali del servizio erogato nell’ambito delle realtà produttive di Fiat Auto. A tale Commissione
viene attribuito il compito di verificare la funzionalità del servizio. -
Trasporti La
Commissione verificherà la congruità del sistema di trasporto
pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori e, qualora se
ne ravvisi la necessità, potrà proporre iniziative volte alla
sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare
il miglior servizio possibile. -
Servizi di pubblica
utilità La
Commissione potrà verificare la possibilità di portare all’interno
dell’Unità di Servizio, punti di accesso a servizi di interesse
generale, quali banche, assicurazioni ed uffici anagrafici,
compatibilmente con la presenza di analoghi servizi nelle Unità
Produttive di Fiat Auto e con la possibilità di allocazione fisica dei
servizi. La
Commissione sarà composta: -
Per parte aziendale, da due rappresentanti designati dalla
Direzione Aziendale; -
Per parte Sindacale, da due RSU/Esperti per ogni OO.SS.
firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie
Territoriali. ALLEGATO ALL’ACCORDO – Lettera sottoscritta da
TURINAUTO S.p.A. e da FIM – FIOM – UILM - FISMIC Tutto
quanto non espressamente previsto dall’accordo sottoscritto viene
disciplinato dagli accordi esistenti e dai relativi trattamenti in
essere con FIAT Auto alla data del 10 aprile 2000. |