TESTI DEGLI ACCORDI NORMATIVI E RETRIBUTIVI SOTTOSCRITTI IL 10 APRILE 2000 DA FIAT AUTO, TURINAUTO CON LE RSU E FIM – CISL, FIOM - CGIL, UILM – UIL, FISMIC.

 

PARTE PRIMA Trattamenti Economici e normativi

1.      CCNL Metalmeccanico

2.      Premio di produzione

3.      14° Erogazione

4.      Indennità di mensa

5.      Paga di posto – Allegato 1

6.      Premi speciale/mansione – Allegato 2

7.      Incentivo di rendimento

8.      Maggiorazioni straordinario, notturno,  festivo

9.      Riposo per addetti al 3° turno

10.  Trattamento economico di malattia

11.  Premio aziendale di anzianità

12.  Premio di fedeltà

13.  Borse di studio per i figli di dipend.-Alleg. 4

14.  Facilitazioni scolastiche per dipendenti – Alleg. 5

15.  Cure termali

16.  Festività operai

17.  Orario flessibile

18.  Permessi

19.  Ferie quadri, impiegati e intermedi

20.  Ferie operai

21.  Calendario Ferie

22.  PRO ex punto 2

23.  Retribuzione: scadenze e modalità

24.  Servizio ristorazione aziendale

25.  Indennità cancelleria e Acc. 9.3.74 – Alleg. 6

26.  Premio di risultato

27.  Tempistiche pagamento TFR

28.  Assistenza straordinaria

29.  Indumenti di lavoro

30.  Metrica del lavoro

 

PARTE SECONDA Rapporti sindacali

1.      Diritti sindacali

1.1  Struttura rappresentanza

1.2  Svolgimento dell’attività sindacale

 

2.      Sistema di partecipazione

2.1  Commissione Ambiente e Sicurezza

2.2  Commissione di Partecipazione

2.3  Commissione Servizi Aziendali

 

 

ACCORDO GENERALE firmato dalla FIAT Auto, dalla TURINAUTO con FIM –FIOM – UILM - FISMIC e le RSU a garanzia dell’occupazione di tutti gli addetti

 

Addì, 10 aprile 2000

 

Nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali orientato a definire momenti stabili di interlocuzione e ad ampliare le sedi di dialogo, nell’ottica della partecipazione al fine di affrontare problemi di comune intersesse in modo costruttivo, le Parti si sono incontrate sviluppando una approfondita analisi degli aspetti inerenti i progetto di out-sourcing finalizzati al miglioramento costante della capacità competitiva che interessa il settore auto. Tale progetto è volto a stabilire assetti organizzativi e rapporti tra partner che costituiscono fattori strutturali di successo, in un contesto ove la competizione tra produttori automobilistici si è fatta, negli ultimi anni sempre più serrata, anche a fronte di un mercato sempre più complesso ed esigente.

 

Detta complessità è incrementata anche dai processi di globalizzazione che portano più concorrenti a confrontarsi sugli stessi mercati a livello mondiale. A fronte di ciò le aziende automobilistiche hanno, a livello generale, intrapreso pesanti interventi mirati al rafforzamento degli assetti competitivi. Fiat auto ha illustrato le logiche che presidiano ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione collegati ai trasferimenti di rami d’Azienda, intrapresi in coerenza con il disegno strategico aziendale volto al rafforzamento della competitività.

 

Nell’ambito del succitato sistema di relazioni sindacali, già nel corso di una serie di incontri è stato presentato il piano di razionalizzazione delle attività che sono confluite nell’Ente Parti Mobili e nell’Unità Stampaggio lamiera. Successivamente è stato individuato nella TURINAUTO S.p.A. il partner a cui affidare le attività suddette. Nel corso dell’incontro tenutosi in data odierna, sono state esaminate congiuntamente le modalità di trasferimento dei rami d’azienda “Parti Mobili” e “Unità Stampaggio Lamiera” e gi opportuni interventi di armonizzazione dei trattamenti retributivi e normativi che verranno applicati ai lavoratori interessati al momento del passaggio da Fiat Auto a TURINAUTO.

 

Le parti convenendo sull’importanza del progetto che investe l’ambito dell’attività di lavorazione e stampaggio lamiera e di assemblaggio parti mobili, vista l’importanza dello stesso in termini di organizzazione e di integrazione all’interno del processo produttivo e considerata, infine, la peculiarità del rapporto di partnership che ne deriverà, hanno convenuto di proseguire gli incontri, nell’ambito di un OSSERVATORIO specifico di tipo INTERAZIENDALE, anche successivamente alla realizzazione del trasferimento del ramo d’azienda. Sulla prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio si effettuerà una verifica entro il primo semestre dell’anno 2001.

 

L’Osservatorio sarà composto:

·         per la Fiat Auto Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria-Sito di Rivalta e per la TURINAUTO S.p.A. dai rispettivi Responsabili del Personale,

·         per parte sindacale da un componente della RSU di ciascuna Società per ogni Organizzazione sindacale firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.

All’Osservatorio sono attribuite le seguenti competenze:

·         approfondimento anche in via preventiva delle tematiche inerenti la complessiva evoluzione del nuovo impianto organizzativo,

·         monitoraggio di problematiche afferenti la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.

 

Gli incontri avranno luogo normalmente a cadenza semestrale, il primo incontro dell’Osservatorio avrà luogo nel mese di luglio. Qualora si verificassero particolari condizioni che lo rendano necessario, potranno essere preventivamente richiesti, da ciascuna delle parti firmatarie la presente intesa, per il tramite dell’Unione Industriali di Torino, appositi incontri di verifica. Le parti, inoltre, qualora intervenissero nel periodo intercorrente tra la data dell’esame congiunto (art.47 L.428/90) e la data di cessione del ramo d’azienda condizioni che modifichino in modo rilevante l’organizzazione dell’Ente “Parti Mobili” e dell’”Unità Stampaggio Lamiera” si impegnano ad incontrarsi al fine di verificarne e eventuali ricadute sulla realizzazione del progetto.

 

FIATO AUTO Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria-Sito di Rivalta e TURINAUTO S.p.A. convengono con e OO.SS. FIM, FIOM, UILM, FISMIC, congiuntamente agli adempimenti degli obblighi ed alle responsabilità derivanti dalle vigenti normative in materia di trasferimenti di ramo d’azienda, di riconoscere il carattere essenziale e strategico del complesso di attività e relative risorse umane che formano i rami d’azienda oggetto del trasferimento a TURINAUTO S.p.A. e di ribadire il carattere di indispensabilità, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema nell’attuale processo industriale di Fiat Auto, nella continuità dell’apporto delle suddette attività e degli addetti coinvolti.

 

Inoltre, l’Unione Industriale di Torino promuoverà, anche su richiesta congiunta delle OO.SS., presso la propria sede specifici incontri tra le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente accordo e le aziende già presenti o che si insedieranno nel Comprensorio Industriale di Rivalta, allo scopo di effettuare analisi e formulare proposte in reazione ai meccanismi di funzionamento delle relazioni sindacali nell’ambito del comprensorio industriale medesimo, anche in rapporto a possibili evoluzioni di carattere normativo ed in relazione ad organismi si tipo partecipativo già esistenti.

 

 

Testo dell’Accordo firmato dalla TURINAUTO S.p.A. con FIM – FIOM – UILM – FISMIC e le R.S.U. di armonizzazione contrattuale, normativa e retributiva – 10 aprile 2000.

 

Le parti, in relazione alla procedura di trasferimento dei rami d’azienda “Parti Mobili” e “Unità Stampaggio Lamiera” da Fiat Auto a TURINAUTO S.p.A. già oggetto della riunione del 10 aprile 2000, che ha esaurito la procedura di cui all’art.47, 1° e 2° comma, Legge 428/90, nell’ambito della quale sono state illustrate le logiche societario-organizzative che stanno alla base di tale operazione, si sono incontrate per definire, nel rispetto di quanto previsto dall’art.2112 del Codice Civile, l’armonizzazione della situazione retributiva e normativa del personale di Fiat Auto, che a far data dal termine del giorno 30 aprile 2000, sarà trasferito alla Società TURINAUTO S.p.A., ed hanno convenuto quanto segue.

 

PARTE PRIMA

 

Trattamenti ECONOMICI E NORMATIVI

        CCNL METALMECCANICO

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sarà quello per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti.

 

        PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione sarà corrisposto con i seguenti importi per categorie/livello:

 

LIVELLI

LIRE/MESE

LIRE/ORA

1° - 2°

51.877

299.87

53.877

311.43

4° - 5° - 5°s

56.377

352.88

6° - 7°

63.377

 

 

        14ª EROGAZIONE

A luglio di ogni anno sarà corrisposto l’importo di 14ª erogazione maturato nei 12 mesi precedenti (1 luglio – 30 giugno), secondo i seguenti valori:

 

Categorie/livelli

Importo

1° - 5° super

Lire 980.000

Lire 1.060.000

Lire 1.120.000

 

Ai fini della maturazione dell’importo di cui sopra, oltre alle giornate lavorate o retribuite, saranno anche considerate utili le assenze dal lavoro per malattia, donazione sangue, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che abbiano dato luogo a pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico dell’azienda.

 

        INDENNITA’ DI MENSA

L’indennità di mensa, nella misura si £ 172 giornaliere, sarà erogata per i giorni in cui il dipendente non usufruisce del servizio di ristorazione aziendale.

Ai fini dell’effettiva partecipazione alla ristorazione aziendale, per la corresponsione dell’indennità in oggetto, si terrà conto del numero di pasti/buono pasto acquistati.

L’indennità di mensa sarà corrisposta per ogni giorno lavorato non coperto da pasto (secondo quanto sopra precisato) nonché ferie, festività, gratifica natalizia o 13ª mensilità, indennità sostitutiva di preavviso.

 

        PAGA DI POSTO

L’indennità “paga di posto” sarà corrisposta agli operai per lo svolgimento dell’attività e secondo degli importi indicati nella tabella allegata (all.1).

L’indennità “paga di posto” deve intendersi assegnata esclusivamente per le ore in cui l’operaio è addetto alle attività specifiche nell’allegato.

 

Carrellisti/Lavaggio stampi ed

attrezzature con acqua calda

 

Lire 10/ora

Operai che svolgono operazioni di

saldatura nelle aree di Preparazione

gruppi e sottogruppi lastrati

 

 

Lire 12/ora

Saldatura ad arco/ossiacetilenica

con riporto leghe

 

Lire 12/ora

Saldatura ossiacetilenica con riporto

leghe e CO2 per riparazione gruppi

e sottogruppi lastrati

 

 

Lire 12/ora

Conduzione impacchettatrice

Lindemann per imballo sfridi lamiera

 

Lire 16/ora

Carico su autocarro pacchi sfrido

lamiera (carro ponte)

 

Lire 16/ora

 

 

        PREMIO SPECIALE, PREMIO DI MANSIONE

Il premio speciale, il premio di mansione saranno riconosciuti alle figure professionali, per le aree e nelle misure indicate nella tabella allegata (all.2).

Il premio speciale deve essere corrisposto per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa sulle aree interessate.

 

Premio Speciale

Carrellisti

 

Lire 25/ora

Operai addetti grandi presse (linea

presse tradizionali), operai che

effettuano operaz. di carico/scarico

 

 

Lire 25/ora

Premio di Mansione

Operai indiretti

 

Lire 48/ora

 

        INCENTIVO DI RENDIMENTO

I lavoratori aventi diritto alla retribuzione ad incentivo sono quelli previsti dal punto 1 dell’articolo 11 Disciplina Speciale, Parte prima del CCNL.

L’importo dell’incentivo di rendimento è quello previsto dal CCNL metalmeccanico.

Per i restanti lavoratori l’importo dell’incentivo di rendimento sarà pari all’80% di quello relativo ad un lavoratore di 3ª categoria retribuito ad incentivo.

Resta inteso l’assorbimento dell’incentivo di rendimento di L. 6.000 mensili (accordo Fiat 9/3/74). In definitiva gli importi quota oraria da applicare, al netto della detrazione di cui al comma precedente, sono quelli della tabella seguente:

INCENTIVI DI RENDIMENTO

 

 

 

LAVORATORI AD INCENTIVO

CATEGORIA

LIRE/ORA

94.62

108.96

131.25

146.19

161.89

LAVORATORI NON INCENTIVATI

1° - 5°

100.43

 

 

        MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno applicate secondo i valori e i criteri di imputazione indicati nella tabella allegata (all.3). le maggiorazioni per lavoro notturno sono calcolate sull’intervallo refezione fruito e retribuito.

Le suddette percentuali di maggiorazione notturna costituiscono un trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL e sono comprensive dell’incidenza delle relative maggiorazioni su tutti gi attuali istituti di legge e di contratto. Nell’ipotesi che future regolamentazioni contrattuali e/o di legge introducano altre cause riguardanti la materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.

 

        RIPOSO PER ADDETTI AL 3° TURNO

I lavoratori operanti su tre turni strutturali a rotazione o sul terzo turno fisso, avranno la possibilità, ferme restando le esigenze tecnico e organizzative, di fruire di riposo corrispondente a 1 turno di 8 ore ogni 16 turni notturni effettivamente lavorati. A tal fine sarà effettuato, in occasione dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa su terzo turno, un accantonamento di una quota di retribuzione pari a 30 minuti più le relative maggiorazioni. Detto accantonamento sarà utilizzato a copertura, una volta maturato, e nel caso di mancata fruizione entro 3 mesi dalla maturazione si provvederà ad erogare il relativo importo con il primo prospetto paga/stipendio utile successivo alla scadenza del periodo. L’assenza contemporanea dei lavoratori per riposi in oggetto non potrà superare il 3% dell’organico del reparto di appartenenza. Tali riposi non potranno essere cumulativi, né allocati in giornate immediatamente precedenti o seguenti festività infrasettimanali e/o ferie e dovranno altresì essere richiesti con un preavviso di 48 ore.

 

         TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

L’integrazione dell’indennità di malattia – di cui agli artt.19 Disciplina Speciale Parte 1ª, e 14 Disciplina Speciale Parte 3ª CCNL – sarà computata fino all’80% della retribuzione globale per i periodi di malattia contrattualmente previsti a metà retribuzione.

 

         PREMIO AZIENDALE DI ANZIANITA’

Ad ogni lavoratore sarà corrisposta al compimento di 25, 30, 35, 40 e 45 anni di anzianità di servizio un importo corrispondente ad una mensilità.

Dopo il compimento del 30° anno di anzianità verranno liquidati i ratei maturati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

         PREMIO DI FEDELTA’

Ai dipendenti dimissionari, che abbiano maturato una anzianità aziendale di 30 anni di servizio (29 anni 6 mesi e 1 g.) e che lasciata la Società non prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi, sarà riconosciuta una indennità speciale di premio di fedeltà in misura pari all’indennità contrattuale sostitutiva del preavviso. Il Premio di Fedeltà non verrà riconosciuto qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per licenziamento disciplinare.

 

        BORSE DI STUDIO (FIGLI DIPENDENTI)

In materia di borse di studio per i figli dei dipendenti sarà applicato il trattamento previsto in allegato. L’azienda mette a concorso borse di studio a favore dei figli di dipendenti per corsi di istruzione media e universitaria sotto specificati.

a)  Istituti Profess. Industriale o per il Commercio

  Borse di Studio da L.150.000 – per media valutazione di 8/10; da L.100.000 – per media   di votazione da 7 a 7,9/10 (anno precedente).

b)  Istituto Tecnico Industriale/Periti Chimici

     Borse di Studio da L.250.000 – per media valutazione di 8/10; dal L.150.000 – per media di votazione da 7 a 7,9/10 (anno precedente).

c) Istituto Tecnico Commerciale/Femminile

    Borse di Studio da L.150.000 – per media di valutazione di 8/10; da L.100.000 – per media di votazione da 7 a 7,9/10 (anno precedente).

d) Liceo Classico o Scientifico

    Borse di Studio da L.250.000 – per media valutazione di 8/10; da L.150.000 – per media di votazione da 7 a 7,9/10 (anno precedente).

e) Università Facoltà di Ingegneria

    Borse di Studio da L.450.000 – per media di votazione di 27/30; da L.300.000 – per media di votazione di 24/30 (nel precedente anno accademico).

f) Facoltà di Economia e Commercio, Matematica, Informatica, Fisica, Giurisprudenza, Chimica e  Scuola di amm. Industriale dell’Università di Torino

    Borse di Studio da L.350.000 – per media di votazione di 27/30; da L.250.000 – per media di votazione di 24/30 (ne precedente anno accademico).

I dipendenti che intendono concorrere all’assegnazione delle borse di studio per i propri figli debbono avere una anzianità aziendale non inferiore ad un anno, alla data del termine utile di presentazione della domanda, ed essere in forza all’Azienda al momento dell’erogazione della borsa.

Per le scuole medie le domande devono essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola presso cui lo studente è iscritto, che riporti le votazioni conseguite nell’anno precedente (suddivise per materia o esami) e l’iscrizione al corso attualmente frequentato.

Per le Facoltà Universitarie sono richieste: un certificato di iscrizione all’anno accademico sul quale siano riportati gli esami sostenuti nel decorso anno accademico, con l’indicazione delle votazioni conseguite e delle date nelle quali i singoli esami sono stati sostenuti. A richiesta dovrà anche essere presentato il piano di studi approvato dalla Facoltà.

Le Borse di Studio relative alle Facoltà Universitarie sopra specificate sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri, che non siano ripetenti ed abbiano riportato nella sessione estiva la votazione media di cui sopra.

Le Borse di Studio relative alle Facoltà Universitarie sopra specificate sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri, che non siano fuori corso e che abbiano superato almeno 4 esami o tutti i residui nelle sessioni previste per l’anno accademico.

Per concorrere alle Borse di Studio di importo maggiore oltre alla votazione media di 27/30 è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 24/30, per concorrere a quelle di importo minore, oltre alla votazione media di 24/30, è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 21/30.

A queste borse di studio possono concorrere esclusivamente i dipendenti con figli a proprio carico frequentanti scuole pubbliche.

 

        FACILITAZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI

Per i lavoratori studenti di cui all’art.30, Disciplina Generale sezione 3ª, del CCNL saranno applicati in materia di facilitazioni scolastiche i seguenti trattamenti:

 

a)   Premi di frequenza scolastica (dipendenti)

Ad ogni dipendente che abbia terminato ottenendo la promozione alla classe successiva o il diploma, per i corsi di istruzione media o universitaria sotto specificati, l’Azienda assegnerà Premi di frequenza nelle misure appresso indicate:

       Scuole Professionali e Scuole Medie

1)     Licenza scuola media, corsi professionali

per operai, corsi per disegnatori              L.20.000

2)     Istituto Tecnico Industriale                 L.50.000

3)     Istituto Tecnico Comm. e femminile   L.35.000

4)     Istituto Tecnico Geometri                   L.35.000

5)     Liceo Classico o Scientifico                L.40.000

Sono esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti la cui anzianità aziendale sia inferiore ad un anno alla data prevista per la presentazione delle domande o che non siano più in forza al momento dell’erogazione dei premi. Sono pure esclusi i ripetenti.

 

        Facoltà Universitarie

1)     Facoltà di Ingegneria e Chimica         L.100.000

2)     Facoltà di Fisica                                   L.90.000

3)     Facoltà di Matematica, Facoltà di

Economia e commercio, sc. di amm. Ind. (Univ. TO)  L.80.000

Per concorrere a questi premi, i dipendenti iscritti alle Facoltà Universitarie previste, dovranno avere sostenuto e superato almeno 4 esami nell’anno accademico o tutti i residui e dovranno aver riportato una votazione media non inferiore ai 21/30; nei confronti degli studenti universitari fuori corso (sino a due anni) la misura dei premi sarà pari alla metà degli importi sopra indicati, purché gli interessati, abbiano sostenuto con la stessa votazione media, almeno tre esami o tutti i residui. Qualora gli anni fuori corso siano superiori a due, l’azienda si riserva di esaminare i casi. Sono esclusi dai benefici di cui sopra, i dipendenti con anzianità aziendale inferiore all’anno alla data fissata per la presentazione delle domande o che non siano più in forza al momento dell’erogazione dei premi.

 

b)   Autodidatti

Ai dipendenti che compiono studi per conto proprio o in scuole private e che sostengono favorevolmente prove di esame riconosciute agli effetti di legge, ad avvenuta promozione, saranno estesi i premi di cui al punto a) naturalmente nello stesso ammontare ed alle stesse condizioni.

Le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola o della facoltà universitaria presso cui lo studente è stato iscritto, certificato che riporti le votazioni conseguite. In particolare i certificati universitari dovranno indicare per ciascun esame la data alla quale è stato sostenuto nell’anno accademico.

 

 

c)   Permessi retribuiti per esami

I permessi retribuiti per sostenere prove di esame, di cui all’art.30 Disciplina Generale, sez.3ª, del CCNL, sono stabiliti per il giorno dell’esame e per i due giorni precedenti, se lavorativi (anche nei casi di esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico).

 

d)   Permessi retribuiti per esami

Durante l’anno scolastico verranno concessi ai lavoratori di cui all’art.30 Disciplina Generale – Sez.3ª - del vigente CCNL metalmeccanico privato, permessi non retribuiti usufruibili anche a scaglioni o frazioni di ore nell’arco dell’anno scolastico da concedersi tenendo conto delle necessità del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’Azienda, entro i seguenti limiti massimi:

- Istituti Universitari            30 giorni (240 ore)

- Scuole medie superiori    20 giorni (160 ore)

- Scuole medie inferiori      15 giorni (120 ore)

 

e)   Rimborso libri di testo

E’ previsto il rimborso dei libri di testo ufficialmente adottati dalle diverse direzioni scolastiche, su presentazione di regolare fattura e sempreché ricorrano le condizioni previste dall’art.30 – Disciplina Generale – Sezione 3ª - del CCNL metalmeccanico.

 

         CURE TERMALI

Ai dipendenti viene riconosciuto il seguente trattamento aziendale in materia di cure termali.

Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive ed in periodi concordati con la Direzione Aziendale, i dipendenti, previa richiesta scritta ed esibizione di idonea documentazione giustificativa, possono fruire di permessi retribuiti per un periodo consecutivo sino ad un massimo di 10 giorni lavorativi all’anno, per lo svolgimento di cure idrotermali, con esclusione pertanto delle cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche (sabbiature).

Per il personale operaio, per i suddetti permessi, viene applicato il seguente trattamento economico:

-          60% della retribuzione media giornaliera per i giorni lavorativi compresi nei primi 6 giorni di calendario di assenza;

-          65% della retribuzione media giornaliera per tutti i giorni lavorativi successivi fino al decimo.

Tra il periodo di assenza per cure termali e i periodi di ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. La fruizione di permessi per cure termali sarà gestita, in concorso con gli altri permessi retribuiti, nell’ambito della nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 1.9.1983, stipulata con il CCNL 18.1.87, 14.12.90, 5.7.94, e il CCNL 8 giugno 1999, allegati all’art.5 – Disciplina Generale – sezione 3ª del vigente CCNL metalmeccanico privato. I dipendenti interessati si accollano l’onere delle spese di viaggio per l’andata ed il ritorno e devono provvedere direttamente a scegliere e prenotare l’albergo di loro gradimento. I dipendenti devono altresì pagare le spese di soggiorno direttamente all’albergatore e riceveranno successivamente un concorso spese a carico dell’azienda, il cui importo viene fissato ogni anno dall’azienda stessa.

Per ottenere il concorso spese aziendale il dipendente deve presentare, entro 10 giorni dal rientro dalle cure, la fattura o ricevuta fiscale in originale, unitamente al foglio di autorizzazione dell’A.S.L. con l’indicazione del periodo di cura registrato dallo stabilimento termale e dallo stesso convalidato con timbro e visto.

I suddetti trattamenti aziendali, in materia di cure termali, vengono applicati semprechè il dipendente interessato non abbia fruito per più di tre periodi annuali di cura negli ultimi cinque anni.

 

        FESTIVITA’ OPERAI

Per gli operai il trattamento retributivo delle festività cadenti dal lunedì al venerdì, sarà pari a 7,76 ore (6,67 ore + 1,09 ore).

 

        ORARIO FLESSIBILE

Per gli impiegati e quadri, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, l’inizio dell’attività lavorativa, nell’intervallo  temporale di entrata dalle ore 8 alle ore 9, sarà calcolato dal primo dodicesimo di ora (5 min.). Nelle aree collegate ai reparti di produzione della società Fiat Auto, in cui lavorano impiegati che utilizzano l’orario flessibile, per gli operai ivi operanti si darà corso ad una verifica per esaminare la possibilità, nel rispetto delle esigenze tecnico/organizzative, di estendere totalmente o parzialmente agli operai stessi l’orario flessibile praticato dagli impiegati.

 

         PERMESSI

L’azienda consentirà a impiegati e quadri di fruire di permessi individuali non retribuiti per esigenze di carattere personale, semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dei servizi ed uffici interessati, nei casi e per la durata sottoindicati:

- Pubblicazioni matrimoniali                  massimo 4 ore

- Trasloco non coincidente con matrimonio          1 giorno

- Intervento chirurgico (coniuge, figli, genitori)      1 giorno

- Nascita figlio                                                       1 giorno

- Funerale (parenti 2° grado) tempo occ. (max)   1 giorno

- Matrimonio (figli, fratelli, genitori)                       1 giorno

- Visite di leva                                                       2 giorni

 

Per la concessione dei permessi in oggetto il dipendente interessato dovrà farne richiesta al proprio responsabile diretto, con congruo anticipo e dovrà altresì fornire tempestivamente all’azienda idonea documentazione giustificativa, atta a comprovare e giustificare le ragioni della richiesta.

Le ore perdute per effetto dei permessi di cui sopra, potranno essere recuperate dal dipendente interessato, a regime normale, entro le due settimane successive alla fruizione del permesso per i permessi di durata sino a 4 ore e entro le quattro settimane successive alla fruizione, per i permessi di durata superiore alle 4 ore.

 

        FERIE QUADRI, IMPIEGATI e INTERMEDI

La spettanza di ferie per quadri, impiegati ed intermedi, sarà la seguente:

- per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti                   20 giorni

- per anzianità di servizio oltre 10 e fino a 18 anni compiuti   25 giorni

- per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti                   30 giorni

Per i lavoratori con spettanza di 25 e 30 giorni, il conteggio dei giorni fruiti, terrà conto anche dei sabati compresi nel periodo feriale continuativo.

La maturazione delle spettanze ferie avverrà con riferimento al periodo gennaio/dicembre di ciascun anno.

 

         MATURAZIONE FERIE OPERAI

Il periodo di maturazione ferie per gli operai sarà dal 16/8 al 15/8 dell’anno successivo.

 

         CALENDARIO FERIE

Le parti convengono di verificare la possibilità di definire in relazione alle diverse esigenze tecnico/organizzative e produttive, i periodi di chiusura estiva per le ferie e per le fermate di fine anno, rispettivamente ad aprile e settembre di ogni anno.

 

         PRO ex PUNTO 2 – PROTOCOLLO 1/9/1983

In ordine all’applicazione della riduzione di orario di 8 ore prevista dal punto 2, comma 2, del protocollo 1/9/1983 alleg. art.5, Disciplina Generale, sez.3ª , del CCNL, saranno applicati i seguenti criteri di riferimento:

-          il permesso individuale retribuito di 8 ore maturerà in ragione dell’anno per i lavoratori addetti alla produzione e manutenzione e ai relativi servizi di supporto degli stabilimenti produttivi;

-          rimangono pertanto esclusi tutti i lavoratori che svolgono attività amministrative e di servizio dei reparti operativi (Amministrazione, Personale e Organizzazione, Servizi generali, Sistemi, Acquisti) e i lavoratori di tutte le funzioni degli Enti Centrali della società.

 

         RETRIBUZIONE: SCADENZE E MODALITA’

Con riferimento all’art.13 Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL, le spettanze retributive degli operai, verranno corrisposte, in un'unica soluzione mensile con le modalità qui riportate:

1)  la retribuzione teorica mensile viene determinata ed erogata sulla base delle ore teoriche lavorative di ciascun mese (giorni lavorativi per 8 ore) e delle ore afferenti eventuali festività cadenti nel mese (7,76 se cadenti da lunedì a venerdì, 6,67 se cadenti di sabato o domenica).

2)  Le voci retributive utili per la determinazione della spettanza mensile sono le seguenti:

-          paga oraria (minimo tabellare più eventuale superminimo)

-          aumenti periodi di anzianità e scatti congelati

-          premio di produzione

-          premio di mansione

inoltre vengono corrisposti a teorico mensilmente i seguenti importi:

-          quota fissa nuovo PPG

-          EDR, prot.31/7/92

-          Premio di risultato (quota mensile)

-          Assegno nucleo famigliare

3)  Con la erogazione della retribuzione, calcolata coma sopra indicato, si intendono liquidate, oltre alle ore di lavoro ordinario prestato ed alle festività, anche le eventuali giornate di ferie ed ex festività di cui all’art.5, Disciplina Generale, Parte 3ª del CCNL, fruite nel mese, i permessi retribuiti a carico dell’azienda, i giorni di carenza in caso di malattia e infortunio non superiori a tre giorni.

4)  Alla fine del mese successivo in occasione della retribuzione del nuovo mese determinata come sopra, vengono liquidati sulla base dei risultati e delle prestazioni effettive riscontrate nel mese precedente l’incentivo di rendimento, i compensi per lavoro straordinario, notturno, per paga di posto, indennità di mensa ecc. ecc. Si procederà contestualmente a liquidare le erogazioni autorizzate per conto INPS e INAIL e le eventuali integrazioni a carico Azienda ed a recuperare l’importo della retribuzione teorica messa in pagamento nel mese precedente.

5)  Il pagamento delle spettanze retributive avverrà con l’utilizzazione di un prospetto di paga dove su un lato vengono riportate, relativamente al mese precedente a cui quello di cui detto prospetto si riferisce, le ore di effettivo lavoro ordinario e straordinario, le ore di assenza retribuita a carico dell’Azienda (esempio PAR, ferie, festività ecc.) e quelle di assenza parzialmente e totalmente a carico degli istituti Assicuratori, e ore di assenza non retribuita, i dati relativi all’assegno nucleo familiare maturando nel mese, alle detrazioni mensili per l’IPERF, l’indicazione di quanto maturato per ferie, PAR e di quanto fruito. Sull’altro lato verranno riportati oltre ai dati anagrafici e di identificazione del lavoratore, tutte le casuali di pagamento (numero di ore, quota oraria e competenze) a consuntivo relative al mese precedente, l’importo della retribuzione teorica del mese precedente e quello del mese in corso, nonché le casuali e gli importi di trattenute dei due mesi considerati.

6)  Per quanto riguarda le assenze per malattia e maternità, ‘Azienda continuerà ad anticipare le quote a carico degli istituti Assicurativi Nazionali secondo le modalità previste. Di pari si procederà ad anticipare per i casi di infortunio sul lavoro le quote a carico dell’istituto, secondo e modalità previste da apposita convenzione con l’INAIL.

7)  Le ferie vengono retribuite con le competenze del mese di fruizione e conseguentemente, le parti confermano che con il presente accordo si intende superato quanto previsto dall’art.14, penultimo comma, Disciplina Speciale, parte 1ª del CCNL.

8)  Le spettanze retribuite verranno corrisposte all’ultimo giorno, dal lunedì al giovedì, di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì o nel caso in cui il primo giorno del mese successivo sia festivo, il pagamento viene effettuato nel giorno precedente,

 

 

         SERVIZIO RISTORAZIONE AZIENDALE

La Società TURINAUTO garantirà l’attuale servizio di ristorazione aziendale con apposite convenzioni/contratti con le aziende gestori del servizio. Il prezzo dei pasti per i dipendenti sarà uguale a quello applicato ai dipendenti Fiat Auto S.p.A. in relazione al tipo di ristorazione aziendale esistente nello stabilimento interessato

 

        CANCELLERIA E QUOTA ACC. 9/3/74

Per il personale proveniente da FIAT Auto S.p.A. limitatamente agli emolumenti di cui al presente paragrafo, effettivamente percepiti presso quest’ultima Società, gli importi dell’indennità di cancelleria e della Quota a Parte Acc. 9/3/74, saranno inseriti, secondo i valori indicati in allegato, nella voce paga oraria/stipendio dei dipendenti interessati come superminimo individuale non assorbibile.

 

Indenn. cancelleria :  operai                   L. 50/mese

                                  Quadri/imp./tecn.  L. 100/mese

Accordo 9/3/74:

                               impiegati    5° liv.     L. 12.275/mese

                               impiegati    6° liv.     L. 10.200/mese

                                Capi          6° liv.     L. 12.700/mese

 

         PREMIO DI RISULTATO

Nel 2000 si darà corso a quanto applicato in FIAT Auto. Le parti si danno atto che si incontreranno in apposita sede sindacale per ridefinire l’istituto.

 

         TEMPISTICHE DI PAGAMENTO TFR

La Società provvederà a corrispondere il trattamento di fine rapporto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione al rapporto di lavoro. Nel caso in cui i termine suddetto non venisse rispettato, la Società riconoscerà, sugli importi netti maturati a titolo di trattamento fine rapporto, gli interessi legali calcolati in pro-rata dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese seguente a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e sino alla data di effettiva corresponsione di tali importi.

 

        ASSISTENZA STRAORDINARIA

La TURINAUTO garantirà, anche tramite apposite polizze assicurative, interventi di assistenza straordinaria per tutti i dipendenti occupati in Torino e provincia, sia per interventi diretti, sia per interventi occorsi ai familiari a carico, mediante sussidi straordinari e/o concorsi spese che potranno essere concessi, tenuto conto delle circostanze obiettive, delle condizioni di disagio dei richiedenti, degli eventuali rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, delle tariffe applicate da Istituti specializzati Cliniche, Ospedali, Centri Diagnostici.

La politica dei rimborsi, modalità, termini, seguirà in via analogica, quella pratica da Fiat Auto ai propri dipendenti, secondo la prassi in atto. Detti sussidi e/o concorsi spese riguarderanno, in via esemplificativa eventi relativi a: trasporti in ambulanza, viaggi/pernottamenti in ricoveri ospedalieri, terapie speciali, apparecchi ortopedici, sanitari, visite e esami specialistici, ricoveri ospedalieri, onorari chirurgici, decesso familiari a carico.

 

        INDUMENTI DI LAVORO

Le parti convengono che agli addetti alle attività lavorative vengono forniti indumenti di lavoro secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a)   lavoratori che lavorano in ambienti chiusi:

-          2 grembiule/tuta ogni 18 mesi

-          3 magliette ogni 18 mesi

 

b)   lavoratori che operano prevalentemente in ambienti esterni (in aggiunta a quanto previsto al punto a) verrà fornita con cadenza triennale:

-          1 giacca a vento,

-          2 paia di mutande lunghe,

-          2 maglie intime,

-          2 paia di calze,

-          1 berretto

-          3 paia di guanti di lana

Verranno verificate le dotazioni relative a specifiche lavorazioni, anche in considerazione delle esigenze antinfortunistiche.

 

        METRICA DEL LAVORO (stralci)

N.B. Qui di seguito sono riportati alcuni stralci dell’accordo sulla metrica, con i passi principali.

L’accordo con TURINAUTO conferma la piena validità di tutti gli accordi in essere al 10 aprile 2000 nello stabilimento di Rivalta sui tempi e sulle pause a partire dall’accordo del 5-8-1971.

 

Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario all’esecuzione di un dato lavoro.

 

CICLO DI LAVORAZIONE

Viene così denominato il razionale susseguirsi delle operazioni, necessario alla trasformazione di un dato prodotto, secondo un ordine prestabilito.

 

 

OPERAZIONE

L’operazione è un insieme delle fasi di lavoro necessarie alla sola trasformazione del prodotto, compiute o dall’operaio, o dalla macchina, o da entrambi, in uno stesso posto di lavoro.

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEI TEMPI

Tempo rilevato – La determinazione dei tempi di lavorazione è effettuata utilizzando metodologie basate su criteri e fattori obiettivi di misura di misura del lavoro. I valori risultanti dalle misurazioni degli elementi componenti le operazioni del ciclo di lavoro definiscono i tempo rilevato. Esso è intergrato da maggiorazioni corrispondenti ai valori di fattori obiettivi che influenzano il lavoro (successivo punto 4).

Rilievo diretto – I tempi rilevati sono ottenuti mediante osservazione del ciclo operativo e valutazione degli elementi da misurare attraverso la procedura del cronometraggio.

Rilievo cronometrico – I rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale specializzato mediante lettura su cronometro dei tempi rilevati dal lavoratore nei singoli elementi di operazione.

Rilievo con elementi normalizzati – In questa procedura, viene attribuito a ciascun elemento componente l’operazione un valore di tempo predeterminato, ricavato da tabelle di tempi standard contenute in sistemi di utilizzazione generale nell’industria, quali TMC, MTM.

Metodo TMC – Il metodo TMC è un sistema derivato dal MTM, idoneo alla determinazione sistematica dei tempi di lavorazione a carattere manuale.

Preventivazione – I tempi preventivati sono ottenuti con il metodo TMC-MTM in base all’attività lavorativa prevista dal cartellino operazioni.

 

TEMPO EFFETTIVO ASSEGNATO

Il tempo effettivo assegnato corrispondente alla sola trasformazione del prodotto coincide con il tempo rilevato maggiorato di Fattore Fisiologico e di Fattore di Riposo. Viene utilizzato per la definizione oraria media da realizzare.

 

COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE

Il tempo rilevato, come indicato al punto 3, viene successivamente aumentato per tenere conto:

·         Dell’ affaticamento risultante dall’esecuzione;

·         Delle esigenze fisiologiche normalmente incidenti durante l’arco di prestazione lavorativa.

A ciò si provvede mediante coefficienti di maggiorazione in %. I valori indicati sono comprensivi delle % di maggiorazione per esigenze fisiologiche, valutate nella misura uniforme del 4%. Per tutte le lavorazioni che richiedono una presenza continua di organico posizionato, onde non arrestare il processo lavorativo, il fattore fisiologico viene usufruito dal singolo lavoratore mediante sua sostituzione, per un tempo equivalente al 4%, con un addetto proveniente dalla stessa area tecnologica. I tempi ciclo ed i tempi effettivi, attraverso le maggiorazioni riconosciute, tengono conto di tutti gli elementi obiettivi che influiscono sulla prestazione e che sono sistematicamente raggruppabili come:

·         Atteggiamento del corpo nello svolgimento del lavoro, variazioni di atteggiamento del corpo, degli arti e de capo, e posizioni disagevoli.

·         Dispendio energetico richiesto al lavoratore che è funzione del numero di movimenti compiuti nell’unità di tempo, del peso mosso ad ogni movimento o dal peso mantenuto fermo.

·         Condizioni specifiche in cui si svolge l’attività lavorativa, e precisamente: grado di attenzione, condizione di illuminazione, temperatura ed umidità, rumorosità, presenza di fumi, polveri, vapori, affollamento, pericolosità.

 

COMUNICAZIONE DEI TEMPI

I tempi sono comunicati agli operai interessati: a mezzo bolle o a mezzo tabelle affisse in modo che i lavoratori interessati possano agevolmente prenderne visione.

Le comunicazioni riguardanti su tratti di linea o complessi meccanizzati comprenderanno:

·        Tempo unitario a 100 per ogni operazione

·        Produzione media oraria per tipo

·        Numero operai in organico effettivo

·        Numero operai di rimpiazzo

La comunicazione dei tempi comprenderà la descrizione delle operazioni da svolgere.

Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai i tempi provvisori.

L’assestamento ha la durata di 4 mesi di effettiva esecuzione del lavoro; in tale periodo i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali di volta in vota verranno comunicate agli operai interessati.

 

MODIFICHE AI TEMPI

Quando siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse.

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai. Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento normale di quindici giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità.

 

 


PARTE SECONDA – RAPPORTI SINDACALI

 

1.1.2   DIRITTI SINDACALI

 

1.1.                        STRUTTURA DI RAPPRESENTANZA

 

1.1.1.      Rappresentanze sindacali

Nell’ambito di applicazione del CCNL, e Parti si danni atto che per le rappresentanze dei lavoratori in azienda, riconoscono la validità dei principi stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e su sostegno al sistema produttivo del 23/7/93, e da quanto definito nell’accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20/12/93 e sottoscritto dalla Fismic, nonché nell’intesa tra Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm per la costituzione delle RSU del 2 febbraio 1994.

 

1.1.2.      Esperti Sindacali (stralci)

TURINAUTO riconosce per le OO.SS. firmatarie degli accordi sindacali FIAT in materia, la possibilità di nominare Esperti sindacali. Il numero massimo di Esperti per ognuna delle sopraindicate OO.SS. è pari a: 1 Esperto in caso di un numero di occupati compresi tra 16 e 200 dipendenti; 1 Esperto ogni 300 o frazione di 300 dipendenti sino a 3.000 dipendenti occupati; 1 Esperto ogni 500 o frazione di 500 dipendenti in aggiunta al numero di cui al punto precedente in caso di un numero di occupati superiore a 3.000. Gli Esperti vengono designati ed i relativo nominativo viene comunicato all’Azienda – per tramite dell’Unione Industriale competente – dagli organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie degli accordi FIAT disciplinanti la materia in oggetto. Per l’espletamento delle loro funzioni, gli Esperti usufruiscono del monte-ore per permessi sindacali retribuiti spettanti alle OO.SS. firmatarie degli accordi FIAT in materia. In ogni caso, agli Esperti non spettano i diritti e le tutele previsti dalla legge 300/1970 in tema di Dirigenti di RSA, nonché i diritti previsti dall’Accordo Interconfederale di Categoria (metalmeccanici) del 2.2.1994 in tema di R.S.U.

 

1.1.3.      Rappresentanze Sindacali – (transitorio)

Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge, per contratto e per gli accordi alle Rappresentanze Sindacali e agli Esperti di cui al punto precedente, continuano ad essere esercitate, sino a scadenza dell’attuale triennio di vigenza (fatte comunque salve le disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 20/12/1993), dalle R.S.U. ed Esperti appartenenti all’Ente Parti Mobili ed alla Unità Stampaggio Lamiera della FIAT Auto S.p.A. alla data del trasferimento dei rami d’azienda alla TURINAUTO. Le Parti si danno atto che le lezioni delle R.S.U. si svolgeranno entro il 31/7/2000.

 

1.1.4.      Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le Parti fanno riferimento a quanto previsto dall’art.18 del D.Lgs.19 settembre 1994, n° 626, all’accordo 22.6.1995 e quanto riportato nel successivo punto 2.3.

 

2.    SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SINDACALE

A.      Assemblea

 

Le Parti convengono che l’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art.20 della Legge 20 maggio 1970, n° 300, si svolgerà ai sensi del CCNL. Le Parti convengono di incontrarsi per trovare concordemente idonee soluzioni al fine di non pregiudicare il normale e corretto svolgimento dell’attività lavorativa sia di FIAT Auto che di TURINAUTO, nonché garantire la sicurezza di persone e impianti.

 

B.     Diritto di affissione

 

Il diritto di affissione viene regolato dal CCNL

 

C.     Locali ad uso delle R.S.U.

 

Per lo svolgimento dell’attività sindacale, TURINAUTO renderà disponibile alle R.S.U., un idoneo locale, secondo quanto previsto da legge e contratto.

 

D.     Permessi sindacali (monte-ore) – stralci

 

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 300/1970 e dal CCNL vigente in tema di permessi per motivi sindacali, a FIM, FIOM, UILM, FISMIC, firmatarie degli accordi FIAT che stabiliscono e stesse condizioni di miglior favore in materia, viene attribuito un monte-ore sindacale, da utilizzarsi nell’anno di riferimento, secondo le seguenti modalità:

a.      Il monte-ore è definito in un ora per dipendente per ciascuna delle 4 OO.SS. firmatarie con riferimento all’organico (operai, impiegati, e quadri non in prova) in forza ed in servizio attivo alla TURINAUTO a 31 dicembre dell’anno precedente quello di utilizzo.

b.      Dalla cifra così ottenuta, sarà detratta la quota da destinarsi – nella misura di 8 ore/mese previste dall'art.23, penultimo comma, legge 300/1970 – a tutti i componenti delle RSU (facendo riferimento al punto 3, Parte Prima, dell’Accordo Interconfederale 20.12.1993), che sarà fruita su base mensile nei limiti della spettanza individuale progressivamente maturata.

c.      Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo provvederanno ad assegnare la parte residua di ore nel rispetto della propria capienza (che dovrà essere comunicata alla Direzione del Personale della TURINAUTO) ai componenti della RSU ed Esperti (che in detta parte residua trovano la garanzia per la loro attività sindacale in conformità a quanto riportato nei precedenti punti) per lo svolgimento di attività di Organizzazione.

 

E.     Permessi Sindacali – utilizzo (stralci)

Il lavoratore RSU/RLS o Esperto che intende esercitare il diritto a fruire di permessi di cui all’art.23, Legge 300/1970 e di cui al precedente punto D, per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l’attività delle Commissioni, deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro tramite il proprio responsabile, di regola 24 ore prima, mediante l’utilizzo del modulo allegato. Nei casi in cui l’utilizzazione del premesso sia necessaria con preavviso inferiore a 24 ore, la comunicazione di cui sopra, deve contenere l’indicazione del motivo specifico, per cui l’intervento viene richiesto con tale ridotto termine di preavviso.

Per i permessi da fruire all’esterno con specifica richiesta, l’Azienda rilascia anche l’autorizzazione all’uscita.

 

F.      Versamento dei contributi sindacali

La TURINAUTO provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta con le modalità e nelle forme previste dall’art.6, Dis, Gen., Sezione 2ª del CCNL, a favore delle OO.SS. firmatarie del citato CCNL.

 

 

 

2.    SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

Le Parti si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali. A tale proposito le stesse ribadiscono la propria intenzione di sviluppare nell’unità produttiva di Rivalta un sistema di relazioni sindacali di tipo partecipativo. A questo scopo le Parti concordano di definire organismi partecipativi a composizione mista.

I componenti degli organismi di partecipazione sono individuati in funzione delle competenze e dei livelli di responsabilità necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti all’organismo stesso e saranno designati dalle rispettive Segreterie Territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, le quali provvederanno a comunicare all’Azienda, per il tramite della competente Unione Industriale, i relativi nominativi. La partecipazione non è delegabile; in casi valutati congiuntamente dalle Parti, potranno essere nominati componenti supplenti.

 

2.1  COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA

Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall’art.20, comma 2° del D.Lgs.19/9/94, n°626, anche in considerazione dei positivi risultati della esperienza delle analoghe commissioni previste nell’allegato 2 dell’accordo 18/3/96, convengono di costituire l’unità produttiva di Rivalta, la Commissione Ambiente e Sicurezza del Lavoro. Al fine di renderla coerente con gli adempimenti previsti dal citato Decreto in materia di RLS, le Parti convengono di definire gli scopi e le competenze della commissione secondo lo schema già previsto dall’Accordo 18/3/96 al quale le stesse fanno rinvio.

 

 

1.2.1        COMMISSIONE di PARTECIPAZIONE

Nel sito di Rivalta, verrà istituita la Commissione di Partecipazione per l’analisi delle ricadute, prodotte dai nuovi assetti tecnologici e organizzativi, sui lavoratori interessati.

La Commissione sarà composta:

·         Per parte Aziendale, dal Responsabile del Personale di TURINAUTO S.p.A., dai Responsabili delle varie Unità produttive;

·         Per parte Sindacale, da due RSU o Esperti per ogni OO.SS. firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.

La Commissione opererà con le seguenti finalità:

·         Ottimizzazione del posto di lavoro, relativamente a: aspetto ergonomico, funzionalità delle attrezzature e degli impianti, razionalizzazione delle attività lavorative;

·         Ottimizzazione della postazione lavorativa attraverso l’esame del quadro informativo a disposizione dei lavoratori sulla prestazione lavorativa;

·         Evidenziazione di tutte le procedure suscettibili di miglioramento.

Nell’ambito della Commissione verranno preventivamente esaminate e informazioni relative alle innovazioni di processo e di prodotto che abbiano un impatto sull’attività dei lavoratori di TURINAUTO. In relazione a particolari esigenze di riqualificazione e formazione professionale (es. in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione di particolare rilevanza, adozione di nuove tecnologie), la Commissione avrà competenza di esaminare:

·         Le iniziative di riqualificazione/formazione professionale, da effettuare in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione rilevanti;

·         Le azioni formative collegate all’innovazione tecnologica.

La Commissione si occuperà anche, in termini propositivi, degli strumenti di coinvolgimento finalizzati a curare e garantire lo sviluppo delle iniziative collegate al livello di servizio reso dai clienti, con particolare riguardo a quelle che prevedono un diretto coinvolgimento dei lavoratori. Nell’ambito della Commissione sarà consegnato ed esaminato il Rapporto della situazione dell’occupazione maschile e femminile di cui all’art. 9, legge 125/1991, che verrà anche trasmesso alle RSU secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL.

Verranno inoltre esaminate le cause di eventuali controversie di carattere collettivo circa l’applicazione in Azienda dei principi di parità di cui all’art. 4, commi 1° e 2°, legge 125/1991.

Verranno studiate le ipotesi di fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità (anche in rapporto a quanto previsto dall’art. 1 legge 125/1991.

In relazione a quest’ultimo punto la Commissione di partecipazione svolgerà anche funzioni di preventiva composizione delle controversie collettive relative alla parità donna/uomo e, pertanto, le parti firmatarie si impegnano, prima di adire altre forme di tutela, ad affrontare in questa sede, anche su segnalazione delle RSU eventuali problemi con l’obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.

 

1.2.2        COMMISSIONE SERVIZI AZIENDALI

Le parti individuano nei servizi aziendali un area di comune interesse, nella quale esercitare, prioritariamente, rapporti partecipativi. A tal fine istituita anche nello stabilimento TURINAUTO S.p.A. la Commissione Servizi Aziendali che avrà competenza sulle seguenti materie:

-          Ristorazione aziendale

Per quanto riguarda la ristorazione aziendale, la Commissione avrà facoltà di espletare una specifica attività di controllo nei locali di cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge in materia di igiene relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti. Tutti i componenti della Commissione – autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione di cibi e bevande – dovranno essere muniti di certificato sanitario. La Commissione esaminerà i menù e potrà proporre eventuali variazioni, ferme restando le compatibilità generali del servizio erogato nell’ambito delle realtà produttive di Fiat Auto.

A tale Commissione viene attribuito il compito di verificare la funzionalità del servizio.

-          Trasporti

La Commissione verificherà la congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà proporre iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.

-          Servizi di pubblica utilità

La Commissione potrà verificare la possibilità di portare all’interno dell’Unità di Servizio, punti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni ed uffici anagrafici, compatibilmente con la presenza di analoghi servizi nelle Unità Produttive di Fiat Auto e con la possibilità di allocazione fisica dei servizi.

La Commissione sarà composta:

-          Per parte aziendale, da due rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale;

-          Per parte Sindacale, da due RSU/Esperti per ogni OO.SS. firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.

 

ALLEGATO ALL’ACCORDO – Lettera sottoscritta da TURINAUTO S.p.A. e da FIM – FIOM – UILM - FISMIC

Tutto quanto non espressamente previsto dall’accordo sottoscritto viene disciplinato dagli accordi esistenti e dai relativi trattamenti in essere con FIAT Auto alla data del 10 aprile 2000.