LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei
lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme
sul collocamento.
Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART.
1. - Libertà di opinione.
ART.
2. - Guardie giurate.
ART.
3. - Personale di vigilanza.
ART.
4. - Impianti audiovisivi.
ART.
5. - Accertamenti sanitari.
ART.
6. - Visite personali di controllo.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti.
ART.
11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART.
12. - Istituti di patronato.
ART.
13. - Mansioni del lavoratore.
Titolo
II - Della libertà sindacale
ART.
14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART.
15. - Atti discriminatori.
ART.
16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART.
17. - Sindacati di comodo.
ART.
18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo
III - Dell'attività sindacale
ART.
19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
20. - Assemblea.
ART.
21. - Referendum.
ART.
22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
23. - Permessi retribuiti.
ART.
24. - Permessi non retribuiti.
ART.
25. - Diritto di affissione.
ART.
26. - Contributi sindacali.
ART.
27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo
IV - Disposizioni varie e generali
ART.
28. - Repressione della condotta antisindacale.
ART.
29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART.
31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
ART.
32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Titolo
V - Norme sul collocamento
ART.
33. - Collocamento.
ART.
34. - Richieste nominative di manodopera.
Titolo
VI - Disposizioni finali e penali
ART.
35. - Campo di applicazione.
ART.
36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche.
ART.
37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART.
38. - Disposizioni penali.
ART.
39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART.
40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART.
41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della
costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi
da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se
non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di
cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi
in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o
a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato
del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e
dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in
seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e
assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva.
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di
associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
lavoro.
ART. 15. - Atti
discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti
economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di
lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di
comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel
posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace
il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne
dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento
di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma
precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121
del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente
è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in
virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di
lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma
del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice
che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento
a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali che
siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di
commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi
retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite
le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non
retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di
affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e
del lavoro.
ART. 26. - Contributi
sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. - Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio
delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva
o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di
un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della
condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del
diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto
in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza
con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che
decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art.
650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di
condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e
b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di
più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo
comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i
limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del
primo comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i
dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le
norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a
richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione
generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per
forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o
che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva
il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla
erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto
anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene
conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna
loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti,
in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di
cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni
chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro
tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla
sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al
primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data
motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso
la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di
lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati
possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il
quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla
sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto
con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici
di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della
presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste
nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge,
le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per
i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di
applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del
titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si
applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di
cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei
titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere
pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia
stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e
di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di
impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni
penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36
del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle
ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle
disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali
più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e
per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.