REGOLAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

 


Regolamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria

 


PREAMBOLO

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Università degli Studi di Firenze, eletta il 25 e il 26 Novembre 1998 è composta da 21 membri eletti dal personale tecnico-amministrativo e dai lettori di madrelingua. La RSU rappresenta e difende i diritti e gli interessi generali dei lavoratori dell'Ateneo fiorentino. Combatte a favore della piena occupazione e contro ogni forma di lavoro precario. Difende la natura pubblica e di massa dell'Università italiana e il diritto allo studio degli studenti. La RSU si impegna a sostenere concretamente la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione nell'Ateneo fiorentino così come in Italia e all'estero. In particolare la RSU si impegna a dare concreta prova di solidarietà alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati per il riconoscimento dei loro pieni diritti di cittadinanza in Italia e in Europa. La RSU dell’Università degli Studi di Firenze è una organizzazione democratica che si organizza secondo il seguente Regolamento.

 

Art. 1

ORGANI DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Organi della RSU sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore, il Vice Coordinatore, il Comitato Organizzativo, l'Assemblea plenaria.

 

Art. 2

PRESIDENZA DELLA RSU - ELEZIONI E COMPETENZE

I membri della RSU eleggono con votazione separata a scrutinio segreto il Presidente e il Vice Presidente; tutti i rappresentanti godono dell'elettorato attivo e passivo. Per queste elezioni si richiede la maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti.

Il Presidente della RSU ha il compito di provvedere alla convocazione della RSU, di disciplinarne i lavori, di curare la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta degli atti, di formulare l'ordine del giorno, avvalendosi del supporto del comitato organizzativo. In caso di assenza del Presidente questo viene sostituito dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo presiede la seduta il rappresentante più anziano.

 

Art. 3

COORDINAMENTO DELLA RSU - ELEZIONI E COMPETENZE

Il Coordinatore è il portavoce della RSU e agisce esclusivamente su mandato dell'Assemblea plenaria. Svolge la funzione di capo delegazione durante le trattative con l'Amministrazione di Ateneo.

Il Vice coordinatore coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di temporanea assenza.

Il Coordinatore e il Vice Coordinatore vengono eletti con separata votazione a voto palese e con maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti.

Art. 4

SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA RSU

Tutti gli Organi eletti all'interno della RSU possano essere sostituiti, parzialmente o totalmente per gravi motivi con una maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa.

 

Art. 5

COMITATO ORGANIZZATIVO DELLA RSU

Il Comitato Organizzativo della RSU è formato da almeno 5 componenti.

Il Comitato Organizzativo della RSU è costituito di norma proporzionalmente al numero dei delegati ottenuti dalle liste partecipanti alle elezioni.

Nel corso della durata del proprio mandato i componenti del Comitato Organizzativo della RSU possono essere sostituiti da altro componente della lista di provenienza eletto nella RSU.

Alle riunioni del Comitato Organizzativo possono partecipare tutti i componenti della RSU.

Compiti del Comitato organizzativo della RSU:

·         Cura tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento dell'Organismo.

·         Predispone gli atti e i documenti necessari alle discussioni della RSU secondo l'ordine del giorno previsto,

·         Garantisce il presidio della sede della RSU in maniera che ciascun delegato almeno una volta al mese svolga detto compito, provvedendo se necessario alle sostituzioni.

 

Art. 6

FUNZIONAMENTO DELLA RSU

Le riunioni della RSU si svolgono di regola almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o di chi lo sostituisce.

Può inoltre essere richiesta la convocazione della RSU su richiesta di almeno 1/3 dei componenti la RSU.

La convocazione della RSU deve avvenire di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione per motivi di estrema urgenza essa può essere convocata per vie brevi.

Le sedute della RSU sono validamente costituite quando sono presenti almeno undici rappresentanti.

Di norma all'inizio di ogni seduta deve essere approvato il verbale della riunione precedente. Ove richiesto da 1/3 dei componenti la RSU, il Presidente provvede all'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno. All'inizio di ogni riunione è possibile aggiungere nuovi punti all'ordine del giorno o variare l'ordine di discussione dei punti con maggioranza semplice.

La RSU si struttura in gruppi di lavoro su temi inerenti la contrattazione decentrata. Tali gruppi sono aperti alla partecipazione di tutti i membri della RSU e possono essere integrati da esperti esterni.

I gruppi di lavoro non hanno potere decisionale e ogni loro proposta deve essere approvata dall'Assemblea della RSU.

La RSU dell'Ateneo fiorentino partecipa alle attività dei coordinamenti cittadini, regionali e nazionali delle RSU.

 

Art. 7

DELEGAZIONE TRATTANTE

Alle trattative con l'Amministrazione universitaria possono partecipare tutti i membri della RSU.

Gli accordi contrattuali decentrati sono validi quando vengono approvati a maggioranza dei componenti la RSU, avendo cura di garantire la presenza, durante le riunioni di trattativa, delle specifiche competenze professionali ove si rendano necessarie.

 

Art. 8

DIRITTI SINDACALI

La RSU dispone, secondo le norme vigenti, di libertà sindacali, di una sede autonoma, di idonee attrezzature per il funzionamento, di spazi di affissione e di fondi necessari all'attività ordinaria. La presidenza della RSU e l'Assemblea vigilano e garantiscono la piena e corretta applicazione dei diritti sindacali.
 

 

Art. 9

ASSEMBLEA PLENARIA DELLA RSU

L'Assemblea plenaria della RSU è titolare di ogni potere di indirizzo e deliberativo in merito alle scelte di tipo politico-sindacale ed organizzativo. Decide su tempi e modi di consultazione dei lavoratori: convocazione delle Assemblee generali, decentrate, di settore, referendum, sia relative al personale tecnico-amministrativo, sia relative al personale insegnante di madre lingua (lettori, collaboratori ed esperti linguistici) in base alla specificità contrattuale e professionale.

Elabora, propone ed approva, su mandato dei lavoratori, le piattaforme di contrattazione e i contenuti delle singole vertenze.

Dispone le necessarie procedure democratiche per l’ approvazione delle piattaforme e la definitiva sottoscrizione degli accordi.

Tutte le decisioni dell'Assemblea plenaria, ove non diversamente previsto dal presente Regolamento, sono prese a maggioranza semplice dei componenti la RSU.

La RSU decide le azioni di lotta necessarie per sostenere le vertenze sindacali a carattere locale e nazionale.

 

Art. 10

NORMA FINALE

Il presente regolamento può essere modificato con una maggioranza dei 2/3 dei componenti la RSU.

In tutte le operazioni di voto secondo le maggioranze richieste si fa riferimento al numero totale degli eletti nella RSU.

Le operazioni di voto, ove richiesto da un terzo dei componenti, si svolgono a scrutinio segreto.