LEGGE 223/91
"NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITA', TRATTAMENTI DI
DISOCCUPAZIONE, ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA, AVVIAMENTO AL
LAVORO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO"
INDICE
Titolo I
Norme in materia di integrazione
salariale e di eccedenze di personale
Capo I – Norme in materia di
integrazione salariale
Art. 1 - Norme in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale
Art. 2 - Procedure
Art. 3 - Intervento straordinario
di integrazione Salariale e procedure concorsuali
Capo II – Norme in materia di
mobilità
Art. 4 – Procedura per la
dichiarazione di mobilità
Art. 5 – Criteri di scelta dei
lavoratori ed oneri a carico delle imprese
Art. 6 – Lista di mobilità e
compiti della Commissione Regionale per l’Impiego
Art. 7 – Indennità di mobilità
Art. 8 – Collocamento dei
lavoratori in mobilità
Art. 9 – Cancellazione del
lavoratore dalla lista di mobilità
Capo III – Norme in materia di di
CIG e trattamenti di disoccupazione per i lavoratori del settore dell’edilizia
Art.10 – Norme in materia di
integrazione salariale per i lavoratori dell’edilizia
Art.11 – Norme in materia di
trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese
edili ed affini
Capo IV – Norme finali e
transitorie
Art.12- Estensione del campo di
applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione
salariale
Art.13 – Norme in materia di
Contratto di Solidarietà
Art.14 – Norme in materia di
trattamento di integrazione dei guadagni
Art.15 – Lavoratori in Cassa
Integrazione ed opere di pubblica utili
Art.16 – Indennità di mobilità per
i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di
personale
Art.17 – Reintegrazione dei
lavoratori e procedure di mobilità
Art.18 – Norme in materia di
contributi associativi
Art.19 – Lavoro a tempo parziale e
anticipazione del pensionamento
Art.20 – Contratti di
reinserimento dei lavoratori disoccupati
Art.21 – Norme in materia di
trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell’agricoltura
Art.22 – Disciplina transitoria
Art.23 – Reimpiego presso GEPI Spa
e INSAR Spa
Art.24 – Norme in materia di
riduzione del personale
Titolo II
Disposizioni varie in materia di
mercato del lavoro
Capo I – Riforma delle procedure
di avviamento
Art.25 – Riforma delle procedure
di avviamento al lavoro
Capo II – Disposizioni diverse
Art.26 – Disposizioni diverse
Art.27 – Trattamenti di anzianità
e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività
mondiale
Art.28 – Riserva annua di posti
presso gli uffici pubblici
Art.29 – Trattamenti di anzianità
nel settore siderurgico pubblico
Art.30 – Trasferimento
dell’iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste
Art.31 – Trattamento speciale di
disoccupazione e pensionamento anticipato
Note
indice
TITOLO
I - Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale
Capo I
- Norme in materia di integrazione salariale
Art. 1
Norme in materia di intervento straordinario di integrazione
salariale. -
1. La disciplina in materia
di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente
alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2.
Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal
trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di
lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto
trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati
anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve
contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il
programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito
il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del
programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non
superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una
particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi
produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze
occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio (2).
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, è
dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese
successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la
data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a
dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere
disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo
alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19, L. 28 febbraio 1986,
n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di
quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali
nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui
attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per
l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità
della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni
e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n.
164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse
al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi
di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono
occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i
motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il
programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la
mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo
non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio
decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche
proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto
in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con
effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui
all'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo
contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo
all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di
una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione
salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi
nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono
stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento
ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva
determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere
superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma
6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge, dall'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa
trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini
dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della
trasformazione medesima.
11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione
salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi, l'intervento ordinario.
Art.
2.
Procedure
1. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del
programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata
prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in
cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o
inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è
autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per
periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla
regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e
l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere
presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente
competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il
secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7 (3).
5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli
accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere
previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464,
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento
diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di
integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove
spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine
finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente
competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle
comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui
all'articolo 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le
modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria
tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso
da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere,
valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a
carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
Art. 3.
Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure
concorsuali.
1. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette
alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei
casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o
sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì
concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione
salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di
dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del
curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a
dodici mesi (4).
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando
sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a
qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di
integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del
liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da
una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui
riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite
cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano
essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il
commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4
ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui
all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico
dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche
parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui
al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle
medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la
definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito
all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto
deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si
applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8
gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni,
che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in
liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che
maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi
quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di
mobilità (5).
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della L. 12 luglio 1988, n.
270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto
1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e
del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende
di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al
Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel
corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da
prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del
periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.
5. Sono abrogati l'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23 (9), convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.
Capo II - Norme in materia di mobilità
Art. 4.
Procedura per la dichiarazione di mobilità.
1. L'impresa che sia stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel
corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere
in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità
ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute
a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle
predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione
di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla
predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di
mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità;
delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla
somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo
mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti (6).
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento
di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo
scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del
personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una
sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo
eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di
un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte
per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro
trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia
inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi
6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli
operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei
lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di
inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale
indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla
Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne
collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al
comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto
a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile
successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilità.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al
presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni
diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state
effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste
dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del
periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze
determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o
saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste
dal comma 4.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le
disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36 (7).
Art. 5.
Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.
1. L'individuazione dei
lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto
dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
-carichi di famiglia;
-anzianità:
-esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è
tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con
riguardo alle mansioni prese in considerazione (8).
3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato
senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure
richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei
criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di
mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui
all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
l'invalidità, si applica l'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate
mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità
spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione
di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di
accordo sindacale (9).
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale
per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le
caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al
pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il
diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte
ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla
impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio è escluso per le
imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere nei
rapporti di cui all'art. 8, comma 4-bis (10).
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo
mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma
1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del
programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore
era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4
del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo
di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto
previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. 8 agosto 1972, n. 464.
indice
Art. 6.
Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per
l'impiego.
1. L'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per
l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede
che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità,
la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità
al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i
lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che
abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed
inoltre:
a) assume ogni iniziativa
utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità,
in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b )propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione
e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di
professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il
reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le
Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori
in mobilità;
d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte
nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125 (11).
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale
europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21
dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono
l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per
l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella
lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art.
1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L.
24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e
dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20
maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei
casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un
numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al
trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14,
comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 7.
Indennità di mobilità.
1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una
indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione
salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori
dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del
compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato
il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale
diritto viene a maturazione.
4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo
superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa
che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere
un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme
vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute.
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al
comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata
di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e
comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta
anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale
di cui all'articolo 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso
tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento
in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di
mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e
le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le
modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro
mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità
per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6 (12).
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel
maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui
sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima
classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai
lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non
più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non
inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del
numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile,
l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è
dell'ottanta per cento (13).
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la
data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto,
abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella
prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di
mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio
1991 (14) dalle società non operative della Società di Gestione e
Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA
(INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di
mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci
anni.
8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione
nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli
per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5,
sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per
detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della
retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della
contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di
applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle
retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti
di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991
fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di
lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi
corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67, per la
parte a loro carico.
12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che
disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al
predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle
procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a
ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.
Art. 8.
Collocamento dei lavoratori in mobilità.
1. Per i lavoratori in
mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza
nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a
termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel
corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in
aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai
fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2
della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le
Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del
numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli
avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a
tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è
concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un
contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere
erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età
superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero
a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma
non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso
con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei
sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di
attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta
con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume
dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (15).
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova
applicazione quanto previsto dall'art. 27, L. 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro
subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei
periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità
di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono
computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti
trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera
di applicazione dell'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 9.
Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità.
1. Il lavoratore è
cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità
di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente
ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto
a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla
lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi
dell'articolo 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6;
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte
degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli
adempimenti di cui alle lettere che precedono nonché di quelli previsti dal
comma 5-ter dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (16).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative
o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si
svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque
raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del
lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata,
entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro
trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni (17).
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche
del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con
delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato
in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo
massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno
integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti
livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di
cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità
di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui
agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato
il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei
tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la
reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui
l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata
presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.
9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano
attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare
l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione
di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità,
rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della
vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data
facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche
parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità,
la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata
accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di
applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 10.
Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del
settore dell'edilizia.
1. Le disposizioni di cui
all'art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi,
non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato
rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di
opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario
apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti
dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni ed integrazioni (18).
2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1,
il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna
opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei
lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro
prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei
contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento
medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un
periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei
lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole
contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause
di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli
eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell'esistenza di
concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle
richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo
familiare ove spettanti (19).
3. Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della
legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui
al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del
codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da
essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed
interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove
l'azione di recupero.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di
attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 11.
Norme in
materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati
da imprese edili ed affini.
1. All’articolo 9 della
legge 6 agosto 1975, n° 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal
seguente:
"Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma
per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di
lavoro, siano stati versati o siano dovuti all’assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre
contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore
dell’edilizia".(20).
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi
dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali
o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati
impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro
effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che
l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il
trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista
dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a
ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al
presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (21).
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono
completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se
residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media
nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione
residente in età da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in
parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare
ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai
commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta
all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini
dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla
Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per
cento ed è comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1.
Capo IV - Norme finali e transitorie
Art. 12.
Estensione del campo di applicazione della disciplina del
trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. A decorrere dal 1°
aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria
si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti
occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione
dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività
dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal
comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali
sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in
relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione
di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto
dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei
corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle
commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata
abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei
clienti e dei fornitori di cui all'art. 29, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
come da ultimo sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il
cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle
commesse.
3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino
più di duecento dipendenti (22).
Art. 13.
Norme in materia di contratti di solidarietà.
1. L'ammontare del
trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 1, D.L. 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984,
n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato
dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali
successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da
programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle
quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato
tecnico di cui all'art. 19, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (23).
3.. (24).
Art. 14.
Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni.
1. L'ammontare dei
trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia
la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13
agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di
trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e
dell'agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione
salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli
operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché
delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono
estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.
Art. 15.
Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica
utilità.
1. Il secondo comma dell'art. 1-bis, D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.
Art. 16.
Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di
licenziamento per riduzione di personale.
1. Nel caso di
disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi
dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti
nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora
possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno
sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione
del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro
a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di
mobilità ai sensi dell'articolo 7.
2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1
sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle
retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono
dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in
via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità.
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 18.
Norme in materia di contributi associativi.
1. Il diritto di avvalersi
del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi,
previsto dall'art. 2, L. 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari
dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e
speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale
nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.
2. Il secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli
enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale". (25).
3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il
datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio
della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega
ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse
rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.
Art. 19.
Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento.
1. Nel caso di imprese
beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione
salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati
dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di
consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali
imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a
quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non
inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai
sensi di tale contatto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario
non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa
autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto
alla pensione di vecchiaia (26).
2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale
di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro
della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la
retribuzione, si applicano, le norme relative alla pensione di anzianità di cui
all'art. 22, L. 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione
percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per
il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la
pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente
alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del
ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo
pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS, ai
fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal
mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il
ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal
comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale
per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la
retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della
pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima
disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni
previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione
anticipata della pensione di vecchiaia.
Art. 20.
Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
1. I lavoratori che
fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione
possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui
all'art. 8, comma 9 della L. 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di
reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'art. 2, L. 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non
avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle
dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale
(27).
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si
applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una
riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi
nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore
a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a
tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione
del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del
versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del
cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio
di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a
settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto.
Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente
Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.
Art. 21.
Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al
settore dell'agricoltura.
1. Gli impiegati ed operai
agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 8, L. 8 agosto 1972, n. 457, anche nei
casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione
aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo
indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per
un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono
essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25. L. 9 marzo 1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati
durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale
corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di
disoccupazione nelle misura del quaranta per cento della retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una
durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale
trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19
della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per
cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del
comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da
eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore
a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere
erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze
dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto
trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata
previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e
costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma
dell'articolo 8 della legge medesima.
6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli
elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o
avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n.
590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è
ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle
giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento
del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene
concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato
alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni
e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi
alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art.
22.
Disciplina transitoria.
1. I provvedimenti di prima
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti
con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente
legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può
essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada
prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso
alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali
determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per
un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di
concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni, e dell'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e
successive modificazioni (28).
3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai
trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione
salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta
eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e
con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data
stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale
ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati
i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di
entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei
trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.
6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a
centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore
della presente legge in quanto dipendenti dalle società non operative
costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto
la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che
risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del D.L. 10 giugno
1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1977, n. 501, e
successive modificazioni; art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito,
con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del D.L.
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio
1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei
territori di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in
mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4,
comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma
prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del
presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto
all'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto
previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di
richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'art. 7,
comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di
integrazione salariale non ancora goduto (29).
7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre
1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale,
ai sensi dell'art. 4 della L. 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati
licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte
del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati
nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo
1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle
liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura
iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente
percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'art. 7, ridotto del
numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato
percepito il trattamento speciale di disoccupazione.
8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della
legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a
quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni,
comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di
disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e
possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste
dall'articolo 7, commi 5 e 6 (30).
9. Sono abrogati: il terzo comma dell'articolo 12 della L. 6 agosto 1975, n.
427; il primo comma dell'art. 4 della L. 8 agosto 1972, n. 464; l'art. 4-ter
del D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
maggio 1978, n. 215.
10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione
nella lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.L. 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n.
160, resta ferma tale iscrizione.
Art. 23.
Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA.
1. Restano fermi, nei
confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di
reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dall'INSAR SpA in base alle vigenti leggi.
2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive
che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare, ovvero
sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del
lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo
trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore
assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il
lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.
3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, venga
promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti
individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene
corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe
potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità e sempre che nello stesso
periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilità in
applicazione dell'articolo 9, comma 7.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la
corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati
dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento delle iniziative di
reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici
o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il
reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di
crisi industriale.
Art. 24.
Norme in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare
almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità
produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa
provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello
stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla
medesima riduzione o trasformazione (31).
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese
di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5,
commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di
mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale (32).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di
scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni
edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al
primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata
dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni varie in
materia di mercato del lavoro
Capo I - Riforma delle procedure di avviamento
Art. 25.
Riforma delle procedure di avviamento al lavoro.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad
assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento,
hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e
qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina
del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali
assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche
quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente
alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di
categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori
destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in
possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica
sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica
sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di
produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e
dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato,
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi
dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni
sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto
delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può
differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui,
nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella
nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle
categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano
meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità
di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle
risultanti dalla richiesta di avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di
collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed
albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori
diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree
territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego,
approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del
comma 7.
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima
classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro,
superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono,
con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre
di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo
dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella
medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di
assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere
assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte
dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale
adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera.
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni
circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in
rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione
nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo
indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i
primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di
rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le
Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette
categorie, presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle
sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione
regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione
nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.
12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai
fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni
previdenziali. E' abrogata ogni disposizione contraria (33).
Capo
II - Disposizioni diverse
Art. 26.
Disposizioni diverse.
Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.
Art. 27.
Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta
capacità innovativa e competitività mondiale.
1. I lavoratori dipendenti
da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione
tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere
definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e
riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b),
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la
concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui
all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e
contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei
trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non
superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il
Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze,
individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e
determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei
pensionamenti anticipati.
3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle
ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione
e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1.
4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da
un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal
CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma
1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di
imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla
maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS, le
domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori
che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello
delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze
di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le
cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in
cui l'impresa effettua la trasmissione.
5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di
anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta
giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per
ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di
anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di
cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo
stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione
d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello
dei mesi di anticipazione della pensione (34).
6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei
limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico
privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore
alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonché
per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato,
limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e
trasformazione navale.
7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le
contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre
1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una
maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al
raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti
dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto
l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai
cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far
valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità
contributiva (35).
Art. 28.
Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici.
1. La riserva annua
prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei
posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del
Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai
lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di
integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7,
sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva.
2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano
alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1,
qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad
una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato
l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro
novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione
salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di
cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990. n. 407.
Art. 29.
Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico.
1. La facoltà di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 (36) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate (37).
Art. 30.
Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e
cancellazione dalle liste.
1.Il comma 2 dell’art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n° 56, è sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione
presso altra circoscrizione ai sensi dell’art. 1, comma 4.
L’inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene
con effetto immediato". (38)
2.L’art.12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. – (Cancellazione dalle liste). – 1.Nei confronti del lavoratore
che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti
il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti
professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto
all’indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste". (39)
Art. 31.
Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1989.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 1, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
(3) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(4) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(5) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(6) Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l'art. 8, D.L.
20 maggio 1993, n. 148.
(7) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478
(8) Periodo aggiunto dall'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(9) Per l'interpretazione autentica del presente comma 4, vedi l'art. 8, D.L.
20 maggio 1993, n. 148.
(10) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
(11) Lettera aggiunta dall'art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(12) Vedi, anche, il D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, l'art. 6, D.L. 20 maggio
1993, n. 148 e l'art. 5, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
(13) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(14) Per il differimento del termine al 31 dicembre 1992, vedi l'art. 5, D.L.
16 maggio 1994, n. 299.
(15) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
(16) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
(17) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299p>
(18) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(19) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(20) Sostituisce con un solo comma i commi secondo e terzo dell'art. 9, L. 6
agosto 1975, n. 427
(21) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(22) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(23) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
(24) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 16 maggio 1994, n. 299
(25) Sostituisce il secondo comma dell'art. 26, L. 20 maggio 1970, n. 300
(26) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(27) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(28) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(29) Comma così modificato dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22
(30) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, D.L. 20
maggio 1993, n. 148.
(31) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.
24, vedi l'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(32) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(33) Per il regolamento di attuazione del presente art. 25, vedi il D.M. 21
dicembre 1992, n. 573
(34) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 14 agosto 1992, n. 364.
(35) Il termine di cui all'art. 27 della presente legge è stato differito dal
31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992 dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22
(36) Termine differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n.
22
(37) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.M. 30 dicembre 1991, n. 443
(38) Sostituisce il comma 2 dell'articolo 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56
(39) Sostituisce l'art. 12, L. 28 febbraio 1987, n. 56.