Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Nota bene:
quello che segue è il testo vigente dopo le ultime
modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. Finalità. -
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e
le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i
principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto. - 1. E' persona handicappata colui
che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo
3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche
di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio
presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della persona
handicappata. - 1.
La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati
concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi
sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici
e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della
persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione
della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando
il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base
degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia
adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente
necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento
sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di
fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce. - 1. Gli interventi per la
prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel
quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre
1978, n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione
sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle
varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei
ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e
di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono
essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le
nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali
atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la
popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita
anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle
scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di
patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute
del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione
e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire
ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e la riabilitazione
della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità
di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio
sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce
della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a
carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e
sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni
assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti
sul territorio, in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale. - 1. L'inserimento e l'integrazione
sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di
assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici
pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei
servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo
del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei
familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.
Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare
ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola.
9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il servizio di aiuto
personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali
nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o
altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri
servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano
richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2
deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si
estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266.
10. Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità. - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo
le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli
interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di
cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo
familiare. (1)
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il
gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono
essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti,
anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di
cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per
gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla legge 21 maggio 1998, n. 162
11. Soggiorno all'estero per cure. - 1. Nei casi in cui vengano
concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il
ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera
ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità
di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il
parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle
regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di
acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione. - 1. Al bambino da 0 a 3 anni
handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale,
fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un
piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata,
gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai
commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono
comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il
provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate
della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e
per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La
frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una
relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua
un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica
della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di
ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto
previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e
successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi
di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica,
di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da
alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le
unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei
bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo
grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e
comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi
dei docenti (1 bis).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università
sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura
degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo
16. (1 ter)
(1bis) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999,
n. 17
14. Modalità di attuazione dell'integrazione. - 1. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente
per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399,
nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno
dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi
di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del
ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del
diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per
la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo
4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno
per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di
sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per
la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di
laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo
per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano
stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei
piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano
le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di
laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata
legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di
corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di
recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. - 1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal
provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della
pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con
il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di
consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui
agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).
(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. - 1. Nella valutazione degli alunni
handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per
gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4
in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli
esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio
del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito,
altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia
di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del
servizio di tutorato specializzato. (2 bis)
5 - bis. Le università, con proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione
nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)
(2 bis) comma così modificato dalla Legge 28 gennaio
1999, n. 17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in attuazione di
quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo
comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano
l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto
dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati
durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle
diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti
corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato
e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali
di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5
della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al
comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di
cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali
tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato,
corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa. - 1. Le regioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione
e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali,
di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1,
oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato
o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del
libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di
qualificazione del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra
comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli
affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni
possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di
attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i
contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di
lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
(3) Il D.M. 30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha
stato approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo.
19. Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio. - 1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro,
la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa
e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La
capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista
nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni. - 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo
specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame
per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede. - 1. La persona handicappata con un
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede
di trasferimento a domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e
privato. - 1. Ai
fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività
sportive, turistiche e ricreative. - 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono
favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la
fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle
persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di
accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri
pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche. -
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite
in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989
non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte
delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede
di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici
in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di
cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo
stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per
la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del
1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata
legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno
la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di
mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero
in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione. - 1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle
concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante
installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché
mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono
previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le
modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle
persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di
mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di
mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie
e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della
funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei
trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per
adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
27. Trasporti individuali. - 1. A favore dei titolari di
patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella
misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.
97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le
parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche
prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero
97 del 1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota
relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C
speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i
successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in
vigore per il veicolo acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del
testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è
integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui
all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito
presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate. - 1.
I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia
in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto. - 1. In occasione di consultazioni
elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto,
le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero
di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n.
15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore
può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul
certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
30. Partecipazione. - 1. Le regioni per la redazione dei programmi di
promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme
di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
31. Riserva di alloggi. - 1 All'articolo 3, primo comma
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni,
Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese,
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie." (4)
[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai
comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o
loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli
acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con
finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.] (5)
[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con
le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti
statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo
dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi
di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione
di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.] (5)
[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le
unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della
quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.] (5)
(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma 3 della
Legge 30 aprile 1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati
dall'articolo 14, comma 2 della Legge 30 aprile 1999, n. 136
32. Agevolazioni fiscali. - [1. Le spese mediche e quelle di
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e
menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il
10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia
o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo
del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha
sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il
domicilio o la residenza del percipiente] (6).
(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n.
330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473
33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro
di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che
assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine
entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa
a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della
legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
(7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n 423, ha fornito l'interpretazione autentica
dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si
veda anche l'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n.
53/2000 si veda la circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del
decreto citato.
34. Protesi e ausili tecnici. - 1. Con decreto del Ministro della
sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e
ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato. - 1. Nel caso di ricovero di una
persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere
sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del
minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di cui agli
articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i
delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del
codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla
metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo
familiare.
37. Procedimento penale in cui sia interessata una
persona handicappata.
- 1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro
della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di
custodia preventiva e di espiazione della pena.
38. Convenzioni. - 1. Per fornire i servizi di cui alla presente
legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non
riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e
di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa,
mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni possono provvedere,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale,
di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e
formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze
degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (8):
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento
e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla
presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli
istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative
di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle
attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6,
per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese
e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e
enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e
familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti
locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto
personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei
servizi di cui all'articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per
periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8,
comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese
documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad
una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di
realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta,
anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta,
con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. (9)
(8) - comma così modificato dal primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n. 162.
(9) - lettera aggiunta dal primo articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali
qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli
interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della
normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di
tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche
nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e
costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. - 1. Il Ministro per gli affari
sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a
realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione
della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo
concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro
per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma
1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari
sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri
per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento
delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati
a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui
una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987,
n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate
e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di
ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che
saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di
loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di
applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è
coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari
regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia,
della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli
affari sociali.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29
ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella
parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si
avvale di", anziché "è composto da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap. - I.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate.
Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di
individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali. - 1. Il Ministro per la solidarietà
sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli
interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1
nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento
dei progetti di cui al presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il
Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente
legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato
da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone
handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di
grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a
realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono
essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno
1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei
casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di
incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per
l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del
personale docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per
l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per
le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del
Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsioni e del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di
handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del testo unico approvato con
regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato
con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
44. Entrata in vigore. - 1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.