Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge
14 febbraio 2003, n. 30.
(Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n.235 - Suppl. Ord.)
INDICE
Titolo I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1. Finalita' e campo di applicazione
Articolo 2.Definizioni
Titolo II -
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo 3.Finalità
Capo I Regime autorizzatorio e accreditamenti
Articolo 4.Agenzie per il lavoro
Articolo 5.Requisiti giuridici e finanziari
Articolo 6.Regimi particolari di autorizzazione
Articolo 7.Accreditamenti
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati
Articolo 8. Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta
di lavoro
Articolo 9. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
Articolo 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
Articolo 11. Divieto di oneri in capo ai lavoratori
Articolo 12.Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
Articolo 13.Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
Articolo 14.Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Articolo 15.Principi e criteri generali
Articolo 16.Standard tecnici e flussi informativi di scambio
Articolo 17.Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
Capo IV Regime sanzionatorio
Articolo 18.Sanzioni penali
Articolo 19.Sanzioni amministrative
Titolo III -
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I Somministrazione di lavoro
Articolo 20. Condizioni di liceita'
Articolo 21. Forma del contratto di somministrazione
Articolo 22. Disciplina dei rapporti di lavoro
Articolo 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e
regime della solidarieta'
Articolo 24. Diritti sindacali e garanzie collettive
Articolo 25. Norme previdenziali
Articolo 26. Responsabilita' civile
Articolo 27. Somministrazione irregolare
Articolo 28. Somministrazione fraudolenta
Capo II Appalto e distacco
Articolo 29. Appalto
Articolo 30. Distacco
Titolo IV -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Articolo 31.Gruppi di impresa
Articolo 32. Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
Titolo V - TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I Lavoro intermittente
Articolo 33. Definizione e tipologie
Articolo 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente
Articolo 35 Forma e comunicazioni
Articolo 36. Indennita' di disponibilita'
Articolo 37. Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno
Articolo 38. Principio di non discriminazione
Articolo 39. Computo del lavoratore intermittente
Articolo 40. Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
Capo II Lavoro ripartito
Articolo 41. Definizione e vincolo di solidarieta'
Articolo 42. Forma e comunicazioni
Articolo 43. Disciplina applicabile
Articolo 44. Principio di non discriminazione
Articolo 45. Disposizioni previdenziali
Capo III Lavoro a tempo parziale
Articolo 46. Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive modifiche e integrazioni
Titolo VI -
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I Apprendistato
Articolo 47. Definizione, tipologie e limiti quantitativi
Articolo 48. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
A rticolo 49. Apprendistato professionalizzante
Articolo 50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione
Articolo 51. Crediti formativi
Articolo 52. Repertorio delle professioni
Articolo 53.Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
Capo II Contratto di inserimento
Articolo 54. Definizione e campo di applicazione
Articolo 55. Progetto individuale di inserimento
Articolo 56. Forma
Articolo 57. Durata
Articolo 58. Disciplina del rapporto di lavoro
Articolo 59. Incentivi economici e normativi
Articolo 60. Tirocini estivi di orientamento
Titolo VII - TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Articolo 61. Definizione e campo di applicazione
Articolo 62. Forma
Articolo 63. Corrispettivo
Articolo 64. Obbligo di riservatezza
Articolo 65. Invenzioni del collaboratore a progetto
Articolo 66. Altri diritti del collaboratore a progetto
Articolo 67. Estinzione del contratto e preavviso
Articolo 68. Rinunzie e transazioni
Articolo 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto
Capo II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
Articolo 70.Definizione e campo di applicazione
Articolo 71. Prestatori di lavoro accessorio
Articolo 72. Disciplina del lavoro accessorio
Articolo 73. Coordinamento informativo a fini previdenziali
Articolo 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
Titolo VIII -
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I Certificazione dei contratti di lavoro
Articolo 75. Finalita'
Articolo 76. Organi di certificazione
Articolo 77. Competenza
Articolo 78. Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
Articolo 79. Efficacia giuridica della certificazione
Articolo 80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
Articolo 81. Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
Capo II Altre ipotesi di certificazione
Articolo 82. Rinunzie e transazioni
Articolo 84. Interposizione illecita e appalto genuino
Titolo IX -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 85. Abrogazioni
Articolo 86. Norme transitorie e finali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; E m a n
a il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30,
si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione
e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto
delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi
di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita'
del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a
orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei
lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte
seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie
piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Articolo 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a
tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi
di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei
curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di
relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte
le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita'
di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o
piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico
incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca
delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata su
specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base
ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di
prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento
nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro»,
allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a
un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro
negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato
del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e
offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di
lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la
maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale
cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita';
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di
attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la
formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di
apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria
che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai
sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m) «associazioni
di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo 3.
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del
lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione
e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a
supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una
borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime
sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Articolo 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un
apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle
attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e'
articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le
attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a
svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo 20,
comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel
predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la
domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura
delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre
l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa
richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto
andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della
autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle
modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c),
d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma
1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni
di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di
transazione commerciale.
Articolo 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della
Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la
forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate
competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze
nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto
precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica,
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi
in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale
esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al
successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del
lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di
cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la
disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di
un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede
o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per
cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate
dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da a)
ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la
disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di
un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede
o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per
cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate
dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di cui
al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Articolo 6.
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le
universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno
come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del
mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo
articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6
del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti
di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio
di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi
di quanto disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a
condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f),
g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli
articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita'
di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle province
autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per
il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita' svolta. 8. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la
Conferenza unificata le modalita' di costituzione della apposita sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa
connesse.
Articolo 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e
dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di
operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda
espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di
funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle
risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1
disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o
accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata,
promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno
alla mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini
di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione
economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi
erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei
requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati
Articolo 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri
operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori
il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri
dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento
del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra
gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che
agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la
possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in
possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in
capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi
contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Articolo 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di
ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione
o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici
o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di
lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito
riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi collegate perche'
facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o
controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed
elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le
agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di
accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia
interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano
il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e'
conoscibile in modo agevole.
Articolo 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro
consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo
linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate
per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una
occupazione.
Articolo 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque
di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o
territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati
o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Articolo 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare
ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per
l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate per
interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e
riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a
prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del
lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di
lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di
politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del
codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del
codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruita',
rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di
gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla
gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica
con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del
presente decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla
disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle
relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo
pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative
sono versati ai fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le
finalita' dei relativi fondi.
Articolo 13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore
a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di
contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita', indennita' di
disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
detraendo dai contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di
disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade dai
trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale,
o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato
di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti
salvi i casi di impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita' lavorative
o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e
alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in
80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di
cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa ovvero
le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e
al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti che possono
essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento
medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni
alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono,
in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del
ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per
l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una
convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro,
anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie
tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle
spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie.
Articolo 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e
dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato
dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere
validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La
convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di
individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita'
con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati
dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2,
riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla
esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della
quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le
imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il
coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Articolo 15.
Principi e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una
rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e
dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte
dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove
candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun
intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente
dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo
di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese
dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del
lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di
scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima
efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni
di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni
caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e
comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende
disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro
competenze.
Articolo 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della
tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard
tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche' le sedi
tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a
livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra
i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui
all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Articolo 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del
lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro
ai servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da
questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi
del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in
forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene
conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico
complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche'
di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del
decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i flussi
informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla
attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti
previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di
esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e
valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso
Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle
province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle
parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla
attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente
legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza
unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e
valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle
regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e
in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie
autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata
risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai fini del
ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee
guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione di
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di
obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che
presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente
decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e
internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di
supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le
regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle
politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente
decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in particolare,
della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con
compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle regioni e province
autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che
si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di
risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6
dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti
della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonche' delle
informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la
Commissione potra' annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso,
trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle
evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti,
evidenziando altresi' le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le
risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Articolo 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e
per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di
intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda
da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel
caso di condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi
previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1,
3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la violazione
del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro
oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto non
superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla
sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu'
gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della autorizzazione di
cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto,
criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso
in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e
interposizione nei rapporti di lavoro.
Articolo 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano
pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma
1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come
sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del
2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264,
cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297
del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di
cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese
le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima
ridotta della meta' qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato
spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Articolo 20.
Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto,
di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato
motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine o a
tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e'
ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la
progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto
e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche'
servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione
commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o
smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa
per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione, anche
in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della
somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi
in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche.
Articolo 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta
e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la salute
del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in
favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i
trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere
comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio
presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e'
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Articolo 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale
dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni
caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la
durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a
tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso
rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal
contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore
alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche
presso il somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla
somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione
l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di
cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e'
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si
applicano in caso di somministrazione.
Articolo 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di
pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni
caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. La
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai
contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione
professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con
Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita'
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere
che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e'
adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi',
nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti
nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli
obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a
mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve
darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti
al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del
danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore
di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al
lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
Articolo 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai
lavoratori delle societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori si
applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per
tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita'
sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle
imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che
operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione
secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di
categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della
stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Articolo 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita'
di disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di
cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo
e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati
in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita'
svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni
svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso
medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori.
Articolo 26.
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti
dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio
delle sue mansioni.
Articolo 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono
a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.
Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione
del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto
luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4,
che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non puo'
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Articolo 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione
di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Articolo 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del
codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche
risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro
e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Articolo 30.
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita'
lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una
unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Articolo 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo
svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa' cooperativa
di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o
delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare
delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa'
datrici di lavoro.
Articolo 32.
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in
materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal
seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento
e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del
suo trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto
la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo
1676».
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Articolo 33.
Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare
la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche a tempo
determinato.
Articolo 34.
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo' essere altresi'
concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con
meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che
siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di
mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
Articolo 35
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini
della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste
dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal
lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso
non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennita' di disponibilita', ove prevista,
nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' delle
modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita' di
disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il datore di
lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di
lavoro intermittente.
Articolo 36.
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore
per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita' e'
stabilita dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa
in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di
temporanea indisponibilita' non matura il diritto alla indennita' di
disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede,
perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici
giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in
cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della
quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo
all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella
misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai
sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi
in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza della medesima misura.
Articolo 37.
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del
mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine
settimana, nonche' nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e
pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36 e' corrisposta al
prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di
lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Articolo 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
maternita', congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto
riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36.
Articolo 39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico
dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Articolo 40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e
dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo
nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo.
In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con
proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile
il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II
Lavoro ripartito
Articolo 41.
Definizione e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro mediante
il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e fatta salva una
diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa
nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti
o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche' di
modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel
qual caso il rischio della impossibilita' della prestazione per fatti attinenti
a uno dei coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilita' di uno o
entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo
previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno
dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del
datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere
l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il
contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile. 6. Salvo diversa intesa
tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e' disciplinato
ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Articolo 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la
possibilita' per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in
qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e normativo spettante a
ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i lavoratori sono
tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno
settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti
coobbligati.
Articolo 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un
datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto
compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Articolo 44.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e'
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi
parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni
assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il
previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico
verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa
effettivamente eseguita.
Articolo 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di malattia e di
ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative
contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale
della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro
ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato non preventivamente ma
mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Articolo 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per
"tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario
normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi',
prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Le assunzioni a
termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di
lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari
rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e
le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai
contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il
rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e'
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai
commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1) condizioni e modalita' in relazione
alle quali il datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione
lavorativa.»;
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'esercizio da
parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della
stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le
intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La disponibilita'
allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto
scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del
lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore
non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. L'inserzione
nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai
sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a
termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Articolo 5 (Tutela ed
incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo
parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al
presente decreto legislativo. 2. Il contratto individuale puo' prevedere, in
caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in
favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita'
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a
mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore
di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente
con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso
ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a
tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo
pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere
ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. 4. Gli
incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo
determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'eventuale mancanza
o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo
2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale.
Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le
modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale
con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3,
comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della
sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi
dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo
svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma
7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta
a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e
prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole
elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: «Articolo 12-bis
(Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche,
per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro
a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno
a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu'
favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Articolo 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di
istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere
con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non
si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del
presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Articolo 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i
giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato
al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di
studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti
privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Articolo 49.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del
contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo'
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base ai
seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto
del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale
qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di
stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di
base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Articolo 50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,
per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,
nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e
i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma
1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative.
Articolo 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di
apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei
crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni
e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Articolo 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Articolo 53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il
contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano
fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sara'
tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento
nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di
cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro
e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per
cento. 4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Contratto di inserimento
Articolo 54.
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto di
lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il
tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al
comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei
lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto
mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i
quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto
mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo
contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui
all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di
reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Articolo 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e' la definizione,
con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di
definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento
alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento
delle capacita' professionali del lavoratore, nonche' le modalita' di
definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate
dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi
successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute
nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e
delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le
modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di
lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo. 5. In caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il
datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
Articolo 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui
all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato.
Articolo 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non
puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puo' essere estesa
fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile,
nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali
proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato
al comma 1.
Articolo 58.
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Articolo 59.
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli
incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina
vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere
b), c), d), e) ed f).
Articolo 60.
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le
vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto
a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e
si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e
l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in caso di
pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare
l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti
percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo
di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Articolo 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa. 2. Dalla
disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5
mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i
partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la
pensione di vecchiaia. 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Articolo 62.
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve
contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata
nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le
modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non
possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Articolo 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato
alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
Articolo 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo' svolgere
la sua attivita' a favore di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con i
committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti
in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.
Articolo 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della
invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,
compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni.
Articolo 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del
contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere
dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto
della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di
centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto
individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.533, e successive
modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai
rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano
le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Articolo 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della
realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne
costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa
ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite
dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Articolo 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Articolo 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e
conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso
ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di
esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni
e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Articolo 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu'
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in
ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.
Articolo 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi
successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle
province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di
cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati
allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese,
una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Articolo 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano
presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di
lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5
all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della
prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono
consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i
dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento
dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per
fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di
rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione dei
buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con
apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al
comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Articolo 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate
contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio
disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui
all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e
INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e
ne riferisce al Parlamento.
Articolo 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso un
rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e
affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei
lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Articolo 75.
Finalita'
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti
di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al
presente decreto, nonche' dei contratti di associazione in partecipazione di cui
agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente Titolo.
Articolo 76.
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero
a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito
da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,
registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti
di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di
ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le universita'
sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
della universita' e della ricerca. Per ottenere la registrazione le universita'
sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed
elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei
contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione.
Articolo 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma
1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto
il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio
della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli
enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle
rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Articolo 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a
una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di
buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale
del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche
nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre
effetti. Le autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni
di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e
l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti
richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle
altre autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e'
destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici
di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di
certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai
trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresi' definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del
contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del
contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse
tipologie di lavoro.
Articolo 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia
stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Articolo 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera
giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono proporre
ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di
procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformita'
tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre
presso la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione ha
effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale e
quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la
sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del
rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione
di certificazione potra' essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli
articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi
dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla
commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per
espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha
sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere presentato
ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per
eccesso di potere.
Articolo 81.
Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di
consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in
relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Articolo 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del
presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare le rinunzie
e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della
volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse. Articolo 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di
deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei
rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con
i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere
espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un
presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da
rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Articolo 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere
utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del
codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale,
anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e
appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto
legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto
genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione
dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le
parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso" sono
soppresse.
Articolo 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase
di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini
diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate
e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui
al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei
sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una
effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha
diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge
e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore
analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la
prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente
decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di
cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via
contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000,
n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n.
196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al
presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della
normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di
somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per
esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del
presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo
per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La
vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato
puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico
di regolarita' contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente,
prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della
presentazione della denuncia di inizio attivita', il nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis).".
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo
III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi
dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al
Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilita'
di affidare a uno o piu' accordi interconfederali la gestione della messa a
regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del
presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario
alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di
spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli