La cassa integrazione


La materia in questione e' regolata da leggi e dal contratto nazionale.
Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria



L'istituzione della Cassa Integrazione Guadagni (Cig) risale al 1945.
Essa doveva consentire un parziale recupero della retribuzione a quei lavoratori che a causa delle ristrutturazioni post-belliche fossero momentaneamente sospesi dal lavoro. In effetti le parti sociali, sindacati e imprenditori, sottoscrissero, nel luglio 1945, un accordo che consentiva la sospensione momentanea dal lavoro dei dipendenti da aziende che operavano trasformazioni da industria bellica in industria di pace. Ai lavoratori così sospesi veniva comunque garantito un salario minimo. Il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788 recepiva i contenuti di tale accordo interconfederale e istituiva a favore degli operai e dell'industria dell'Alta Italia, la Cassa Integrazione Guadagni. Successivamente con Dl Cps 12 agosto 1947, n. 869, l'istituto veniva esteso agli operai dell'intero Paese.

La fine della crisi strutturale e le mutate condizioni economiche, produttive e organizzative dell'impresa, nonche' il mutato rapporto di forza nelle relazioni industriali, hanno reso possibile una riforma generale della Cig. La legge del 23 luglio 1991, n. 223, sancisce questi cambiamenti e introduce una limitazione drastica all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni.
In virtù della nuova legge la Cigs può essere utilizzata ai soli fini della ristrutturazione o risanamento delle aziende, con la previsione esplicita del rientro dei lavoratori.
Nel caso di esubero di personale la legge 223/91 prevede espressamente la possibilita' per l'azienda di procedere al licenziamento dei lavoratori, con il solo diritto per gli stessi dell'indennita' di mobilita'.
In sostanza la legge consente e favorisce una soluzione non traumatica del rapporto di lavoro, permettendo l'individuazione di strumenti morbidi per uscire dalla crisi.
Il ricorso alla cassa integrazione da parte di sempre più aziende, pone il problema dell'interpretazione, sia delle numerose leggi che si sono susseguite in proposito, che delle circolari Inps che ne chiariscono l'applicazione.
Innanzitutto affrontiamo la cassa integrazione guadagni ordinaria (abbreviata Cigo)


Parte a)
La cassa integrazione ordinaria


Indice del capitolo:

- I casi in cui e' previsto il ricorso a questo istituto
- Le aziende che possono accedervi, i lavoratori che ne beneficiano
- La consultazione sindacale prevista dalla legge 164/75
- La procedura
- La durata
- Tredicesima e istituti differiti
- Ferie e permessi retribuiti
- Festivita'
- Malattia e infortunio
- Maternita'
- L'anticipo della Cigo
- Assegno per il nucleo familiare
- Imposte e tasse
- Trattamento previdenziale
- Assemblea
- Congedo matrimoniale
- Scatti di anzianita'
- Trattamento di fine rapporto


I casi in cui e' previsto il ricorso a questo istituto

La Cigo e' prevista nei casi di riduzione di orario o sospensione del lavoro determinati dai seguenti motivi:
a) eventi aziendali, temporanei e transitori, non imputabili ne' all'azienda ne' ai lavoratori (ad esempio: nevicate, grandinate che rechino danno alle strutture o alle macchine dello stabilimento);
b) eventi sfavorevoli, momentanei, legati all'andamento di mercato (ad esempio la crisi stagionale di un prodotto)

Le aziende che possono accedervi
Tutte le imprese industriali, indipendentemente dal numero di addetti. Per Edilizia, Lapidei e Agricoltura sono previste particolari norme.

I lavoratori che ne beneficiano
Operai, intermedi, impiegati e quadri, compresi i lavoratori in contratto di formazione-lavoro, esclusi gli apprendisti.
In caso di Cigo a zero ore e' utile sancire, in un accordo sindacale, la possibile rotazione dei lavoratori da sospendere.

La consultazione sindacale prevista dalla legge 164/75
Nei casi di oggettiva e improrogabile necessita' (esempio: calamita' naturali) l'azienda comunica alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o alle organizzazioni sindacali provinciali la durata prevedibile della Cigo e il numero dei lavoratori interessati. Nel caso tale riduzione sia superiore alle 16 ore settimanali si potra' chiedere, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto. In quest'ultimo caso la richiesta di incontro dovra' essere inoltrata entro tre giorni dalla comunicazione. Le relative procedure dovranno esaurirsi entro i cinque giorni successivi alla data in cui e' stata avanzata la richiesta.
Negli altri casi di riduzione o sospensione del lavoro l'azienda ha l'obbligo di comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria la necessita' di ricorrere alla Cigo, specificando le cause, la durata e l'entita', nonche' il numero dei lavoratori interessati.
Le organizzazioni sindacali possono chiedere un incontro congiunto per esaminare le cause che hanno portato alla richiesta di Cigo.
Tutta la procedura deve essere esaurita entro 25 giorni dalla data della richiesta aziendale. Il termine e' ridotto a 10 giorni per le aziende che occupano sino a 50 dipendenti.

La procedura
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, l'imprenditore deve presentare domanda alla sede provinciale dell'Inps competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unita' produttiva interessata. La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine prescritto, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' considerare periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. Il danno derivante ai lavoratori per la mancata o ritardata presentazione della domanda di Cigo da parte dell'azienda sara' a completo carico di quest'ultima.

La durata
L'integrazione salariale ordinaria e' corrisposta normalmente per 13 settimane consecutive, in casi eccezionali può essere prorogata di tre mesi in tre mesi fino ad un massimo di 52 settimane in un biennio .
Qualora l'impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. Dal tetto massimo delle 52 settimane nel biennio sono esclusi i periodi consessi a titolo di contratti di solidarieta' e di Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Tali disposizioni non sono però applicabili nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Il trattamento economico

I lavoratori sospesi in cigo hanno diritto all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata in caso di normale attivita', nelle ore non prestate dalle 0 alle 40 ore settimanali .
Tale integrazione non può superare il limite massimo mensile, variabile a seconda della retribuzione di riferimento, stabilita annualmente con decreto ministeriale.

Dall'1-1-2003 i massimali mensili dei trattamenti di cassa integrazione e mobilita' risultano fissati nelle misure sotto indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione previdenziale del 5,54%:

- Euro 791,21 lordi, pari a 747,38 netti, per retribuzioni mensili di riferimento inferiori a 1.711,71;
- Euro 950,95 lordi, pari a 898,27 netti, per retribuzioni mensili di riferimento superiori a 1.711,71


Tredicesima, quattordicesima, premi feriali
Si intendono compresi, nel massimale retributivo mensile, i ratei di istituti differiti relativi ai periodi di Cigo.
Per stabilire l'incidenza della Cigo sugli istituti differiti si divide l'importo complessivo della retribuzione per 2000, (ore lavorabili in un anno) trovando una paga oraria convenzionale.
Dalle 2000 ore convenzionali si sottraggono le ore di cassa e le restanti si moltiplicano per la paga oraria sopra determinata senza alcuna riduzione.

Esempio di calcolo della tredicesima:
Dati:
- retribuzione oraria 11.560,69 lire
- ore cigo nell'anno: 432
Si calcolano:
11.560,69 X 173 = tredicesima mensilita' 2.000.000
Paga oraria convenzionale 2.000.000 : 2000 = 1.000
2000 - 432 = 1568 ore
1000 lire x 1568 ore = quota di tredicesima spettante: 1.568.000 lire

Ferie
Qualora la Cigo assuma per il lavoratore carattere continuativo, di norma, non maturano le ferie. Tuttavia quasi sempre la Cigo si svolge a rotazione settimanale o quindicinale fra i vari lavoratori.
In tal caso vi sono diversi orientamenti interpretativi. Quello sostenuto in modo particolare dalle organizzazioni sindacali, prevede la maturazione dell'intero periodo di ferie nel caso in cui il lavoratore, nel corso del mese, possa vantare un'attivita' lavorativa per un periodo superiore alla meta' del mese stesso; oppure nel caso in cui il lavoratore sia sospeso a orario ridotto (esempio: Cigo per 20 ore alla settimana).
Un secondo orientamento, sostenuto in modo particolare dalle organizzazioni padronali, prevede sempre una riduzione delle ferie proporzionale al minor orario prestato. E' sempre utile, per evitare un possibile contenzioso, giungere ad accordi sindacali in azienda.

Permessi retribuiti per riduzione di orario di lavoro ed ex-festivita'
Di norma valgono le regole gia' individuate per le ferie.

Festivita'
Qualora durante il periodo di Cigo cadano delle festivita', ai lavoratori compete il seguente trattamento:

OPERAI

- ai lavoratori sospesi in Cigo da meno di due settimane compete il pagamento di tutte le festivita' civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro;
- ai lavoratori sospesi da almeno due settimane le festivita' infrasettimanali sono retribuite a carico della Cigo, mentre le festivita' di sabato e domenica non sono retribuite;
- tuttavia le festivita' del 25 aprile e del primo maggio devono essere sempre retribuite a cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro.

IMPIEGATI

Le festivita' sono comprese nell'integrazioine salariale

La malattia e l'infortunio
L'Inps riconosce l'indennizzo della malattia sia che questa intervenga prima che durante la sospensione per Cigo. Ricordiamo peraltro che qualora il lavoratore si ammalasse durante la sospensione, dovra' prontamente avvisare l'azienda e spedire i certificati medici nei tempi previsti nonche' rispettare le fasce di reperibilita'. Per quanto riguarda l'infortunio lo stesso prevale sulla Cassa integrazione.

Maternita'
Le lavoratrici in maternita' non possono essere sospese in Cig durante tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioe' dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
Le lavoratrici in maternita' possono essere sospese solo nel caso in cui sia sospesa l'intera attivita' dell'azienda o del reparto, sempre che il reparto abbia completa autonomia funzionale.
In questo caso il periodo di interdizione obbligatorio, nonche' la relativa indennita', prevalgono sulla Cigo.

L'anticipo della Cigo
Il relativo importo deve essere corrisposto alla scadenza della normale retribuzione mensile sotto forma di 'anticipo Cig a carico Inps', come disposto dall'articolo 12 del D.lgs. 788 del 9/11/1945. Tuttavia non sempre le aziende seguono quanto disposto per legge. Riteniamo pertanto sia opportuno prevedere tale anticipo in un accordo sindacale; oppure, ove questo non sia possibile, ricorrere legalmente con procedura d'urgenza.

Assegno per il nucleo familiare
Per il periodo in cui il lavoratore e' posto in Cigo spetta l'assegno per il nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni.

Imposte e tasse
L'importo corrisposto come Cigo sara' soggetto alle ritenute previdenziali gia' previste per gli apprendisti. Tale ritenuta e' pari al 5,54%, si procedera' quindi al calcolo delle ritenute fiscali nella misura e per le percentuali stabilite per legge.

Trattamento previdenziale
I periodi trascorsi in Cigo sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', vecchiaia, invalidita' e superstiti e per la determinazione della misura di queste. A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale e' calcolata la cassa integrazione. In altre parole la retribuzione di riferimento ai fini della pensione durante i periodi di Cig e' quella per il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Tuttavia la legge sulla riforma delle pensioni limita a cinque anni i contributi figurativi cumulabili nell'arco della vita lavorativa, ricomprendendo fra questi anche i periodi trascorsi in Cig. La nuova normativa vale solo per chi inizia l'attivita' lavorativa dopo il primo gennaio 1993.

Assemblea
i lavoratori sospesi hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali.
Le assemblee che si svolgono durante l'orario di lavoro danno diritto all'intera retribuzione, a carico del datore di lavoro.

Congedo matrimoniale
I lavoratori sospesi hanno diritto, in caso di matrimonio, all'intero trattamento previsto da leggi e contratti.

Scatti di anzianita'
Durante la sospensione per Cigo continuano a maturare normalmente gli scatti di anzianita'

Trattamento di fine rapporto (Tfr)
Durante i periodi di Cigo il Tfr matura per intero a completo carico dell'azienda.

Cassa integrazione straordinaria


La materia in questione e' regolata da leggi e dal contratto nazionale.
Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria


L'indice del capitolo:

- Definizione
- I lavoratori che ne beneficiano
- Le imprese che possono accedervi
- La procedura
- La domanda
- La rotazione
-
I termini di concessione del provvedimento
-
La durata della Cigs
-
Il trattamento economico
-
Compatibilita' tra cassa integrazione e prestazioni lavorativa
-
Imposte e tasse
- Trattamento previdenziale


La definizione
L'intervento della cassa integrazione straordinaria puo' essere richiesto per finalita' diverse da quelle previste per l'ordinaria e cioe' nei seguenti casi:
A) ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
B) crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (legge 675/77). I criteri che definiscono lo stato di crisi sono fissati dal ministero del Lavoro (articolo 1, comma 6, L. 223/912 - D.L. 185/94);
C) casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o cessata (articolo 31, L. 223/91) e nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.
In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori, sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione del fallimento (articolo 7, comma 8, L. 236/93).

I lavoratori che ne beneficiano
Possono beneficiare della Cigs: operai, intermedi, impiegati e quadri. Sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in contratto di formazione lavoro (Cfl). non puo' essere posto in Cigs un lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio presso l'azienda inferiore a 90 giorni.

Le imprese che possono accedervi
Sono interessate alla disciplina della Cigs le seguenti imprese:
- industriali (comprese edili ed affini) con piu' di 15 dipendenti o che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato piu' di 15 dipendenti. Al fine del computo degli organici si deve tenere conto anche degli apprendisti e dei Cfl;
- artigiane, queste, oltre ad avere piu' di 15 dipendenti, devono dimostrare che nel biennio precedente il loro fatturato dipendeva, per oltre il 50%, da un solo committente e che si trovano pertanto nella necessita' di sospendere i dipendenti in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita' dell'impresa committente che sia stata, a sua volta, ammessa alla concessione del trattamento straordinario della integrazione salariale;
- commerciali, in senso stretto, con piu' di 200 dipendenti;
- aziende appaltatrici, presso imprese industriali, di servizi di mensa o ristorazione, con piu' di 15 dipendenti, le cui imprese committenti siano interessate da Cigs;
- editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale per i giornalisti professionisti e le rispettive maestranze sospesi dal lavoro (all'erogazione del trattamento per i giornalisti provvede l'Inpgi);
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia per gli appalti la cui impresa committente risulti in Cigs.


La procedura
(Articolo 5, L. 164/75, Dpr, n. 218, 10 giugno 2000)

Le imprese che intendono richiedere l'intervento della Cassa integrazione straordinaria devono darne comunicazione preventiva, direttamente o tramite l'associazione padronale alla quale sono associate, alle rappresentanze sindacali unitarie, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative operanti nella provincia. Entro tre giorni da tale comunicazione una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.
Tale richiesta va presentata:

- al competente Ufficio individuato dalla Regione qualora l'intervento di cassa interessi unita' produttive ubicate nella stessa regione, a tale incontro parteciperanno anche funzionari della Direzione provinciale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro se la richiesta e' presentata per unita' produttive ubicate nelle diverse province.

- al ministero del Lavoro direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora interessi piu' unita' produttive ubicate in diverse Regioni. Il ministero sentira' comunque il parere delle Regioni interessate.

Oggetto dell'esame congiunto sara' il programma che l'azienda intende attuare, comprensivo delle informazioni sulla durata e sul numero dei lavoratori interessati alla cassa integrazione, le misure previste per gestire eventuali eccedenze, i criteri e l'individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalita' di rotazione, e i motivi qualora ritenesse di non potere effettuare la rotazione.
L'intera procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta di esame congiunto, tale termine e' ridotto a 10 giorni nei casi di aziende che occupano fino a 50 dipendenti.


La domanda
Ciascuna domanda e' riferita a un periodo massimo di dodici mesi e va presentata, corredata dalla documentazione richiesta, anche per via telematica, direttamente al competente ufficio presso il ministero del Lavoro.
In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale deve essere inviata anche al servizio ispezioni del lavoro della Direzione provinciale del lavoro competente in base all'ubicazione dell'azienda.
Il termine entro il quale va presentata e' fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione. Anche nel caso di domanda di proroga della Cigs valgono gli stessi termini. La presentazione in ritardo della domanda fa sì che l'integrazione salariale abbia decorrenza dall'inizio della settimana precedente la data di presentazione della richiesta stessa.
Qualora i lavoratori, per responsabilita' aziendale nella presentazione della domanda, perdessero parzialmente o totalmente il diritto all'integrazione salariale, la stessa dovra' essere rimborsata dall'impresa.
I termini sopra esposti non trovano applicazione in caso di aziende assoggettate a procedure concorsuali. (concordato preventivo, fallimento etc.)


La rotazione
L'impresa che, per motivi tecnico organizzativi connessi al mantenimento dei normali livelli di efficienza, dovesse escludere la possibilita' di effettuare la rotazione dei lavoratori da porre in Cigs, dovra' darne motivata spiegazione nel programma da sottoporre all'approvazione del ministero del Lavoro. Quest'ultimo qualora non ritenga giustificati i motivi adotti, promuovera' un tentativo di conciliazione tra le parti e in caso di esito negativo dello stesso, stabilira' con proprio decreto i meccanismi di rotazione. Qualora l'azienda non ottemperasse, a quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di rotazione, sara' tenuta a versare, con effetto immediato, in misura raddoppiata, il contributo addizionale di Cig (4,5%). Il contributo subira' altresì una maggiorazione del 150% dal 25° mese successivo all'atto di comunicazione del trattamento Cig.


Termini di concessione del provvedimento

Il decreto di concessione deve essere emanato entro i seguenti termini:
- 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio competente nei casi di: a. crisi aziendale; b. procedure concorsuali.

Nel caso invece di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale il decreto di concessione deve essere emanato entro:
- 30 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre;
- 30 giorni dalla data del ricevimento della relazione ispettiva della Direzione provinciale del lavoro per il secondo semestre;
- 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi 12 mesi.

Qualora l'intervento di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardasse aziende che occupano piu' di 1000 dipendenti con unita' produttive situate in piu' regioni il decreto deve intervenire entro:
- 60 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre
- 30 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della direzione provinciale del lavoro, per il secondo semestre;
- 60 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della Direzione provinciale del lavoro per il secondo semestre quando vi e' stata la fase istruttoria prevista da parte del comitato tecnico.
- 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi dodici mesi.

Il decreto di concessione vale per un anno nei casi di crisi aziendale, mentre nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la durata di validita' e' limitata a sei mesi.


La durata della Cigs
Per ogni unita' produttiva la Cigs non puo' avere una durata complessiva superiore a 36 Mesi nell'arco di cinque anni.
Il quinquennio e' individuato in un arco temporale a scadenza fissa. Il primo periodo e' stato fissato dall'11/8/90 al 10/8/1995. Il secondo: dall'11/8/95 al 10/8/2000.
Nel limite dei 36 mesi si computano i periodi di Cigo, determinati da situazioni temporanee di mercato. Non si computano i periodi relativi ai contratti di solidarieta'.


Il trattamento economico
L'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria e' pari all'80% della retribuzione globale, che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali, e comunque non puo' superare il limite mensile stabilito annualmente con decreto ministeriale.

Dall'1-1-2003 i massimali mensili dei trattamenti di cassa integrazione e mobilita' risultano fissati nelle misure sotto indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione previdenziale del 5,54%:

- Euro 791,21 lordi, pari a 747,38 netti, per retribuzioni mensili di riferimento inferiori a 1.711,71;
- Euro 950,95 lordi, pari a 898,27 netti, per retribuzioni mensili di riferimento superiori a 1.711,71


Tredicesima, quattordicesima, premi feriali:

il massimale retributivo mensile e' comprensivo degli istituti retributivi differiti.

Ferie, ex-festivita', permessi retribuiti per riduzione di orario:
durante i periodi di Cigs a zero ore non matura nessuno di questi istituti.

L'anticipo della Cigs
L'anticipo della Cigs e' previsto dall'articolo 12, Lgs. Rgl. 788 del 9.11.45. Consigliamo al riguardo di procedere ad accordi aziendali oppure di ricorrere al giudice in caso di diniego aziendale. La legge limita a casi del tutto particolari (pericolo di insolvenza da parte dell'impresa) l'erogazione diretta degli importi da parte dell'Inps (articolo 2, comma 6, L. 223/91).

Festivita'
Qualora durante il periodo di Cigs cadano delle festivita', ai lavoratori compete il seguente trattamento:

OPERAI:

- ai lavoratori sospesi da meno di due settimane compete il pagamento di tutte le festivita' civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro;
- ai lavoratori sospesi da almeno due settimane le festivita' infrasettimanali sono retribuite a carico della Cigs, mentre le festivita' di sabato e domenica non sono retribuite;
- tuttavia le festivita' del 25 aprile e del 1° maggio devono essere sempre retribuite a cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro.

IMPIEGATI:

Le festivita' sono comprese nell'integrazione salariale.

La malattia e l'infortunio
Come abbiamo gia' ricordato nel capitolo sulla cassa integrazione ordinaria, l'Inps ammette l'indennizzo della malattia per i soli periodi iniziati durante la Cigo, ma non per quelli iniziati in straordinaria. A riguardo riteniamo di poter concludere nel seguente modo:
1) l'infortunio ha sempre prevalenza sulla cassa integrazione e quindi non potra' essere sospeso in Cigs un lavoratore in infortunio;
2) il lavoratore dovra' ritenersi sempre in malattia nel caso che questa abbia avuto inizio prima della sospensione per Cigs;
3) nel caso la malattia intervenga durante la sospensione per Cigs. Quest'ultimo trattamento prevale su quello di malattia.

Maternita'
La legge fa divieto di porre in Cigs le lavoratrici dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno di eta' del bambino. Evidentemente se tutto il reparto, sempre che lo stesso abbia autonomia funzionale, o tutta l'azienda, e' in Cigs anche la lavoratrice in gravidanza potra' essere sospesa sino all'inizio dell'assenza obbligatoria. Di conseguenza dall'inizio dell'interdizione obbligatoria dal lavoro e fino al termine di tale periodo, si sospende il trattamento di Cigs e la lavoratrice ha diritto al trattamento di maternita'

Scatti di anzianita'
Durante la sospensione per Cigs continuano a maturare normalmente gli scatti di anzianita'.

L'assegno per il nucleo familiare

Nel periodo di assenza per Cigs, il lavoratore che ne possegga i requisiti, percepisce regolarmente l'assegno per il nucleo familiare.

Il trattamento di fine rapporto (Tfr)
Durante i periodi di Cigs il Tfr matura per intero, nel seguente modo:
- qualora, dopo la sospensione per integrazione salariale straordinaria, vi sia ripresa di attivita' lavorativa, i ratei sono a carico del datore di lavoro;
- i ratei di Tfr maturati in Cigs sono a carico dell'Inps qualora la stessa Cigs sia stata usufruita immediatamente prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

Assemblea
i lavoratori sospesi hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali.
Le assemblee che si svolgono durante l'orario di lavoro danno diritto all'intera retribuzione, a carico del datore di lavoro.

Congedo matrimoniale
I lavoratori sospesi hanno diritto, in caso di matrimonio, all'intero trattamento previsto da leggi e contratti.


Compatibilita' tra cassa integrazione e prestazioni lavorativa
Il lavoratore posto in cassa integrazione straordinaria puo' svolgere attivita' attivita' lavorativa purche' a tempo determinato nel caso di lavoro subordinato e abbia il carattere di occasionalita' in caso di lavoro autonomo. In entrambi i casi lo stesso perde il diritto all'integrazione per le giornate di lavoro effettuate. Lo stesso lavoratore perde il diritto a tutto il trattamento, sia economico che previdenziale, qualora non avvisi preventivamente l'Inps dello svolgimento di tale attivita'.


Imposte e tasse
Il trattamento di integrazione salariale e' soggetto alla ritenuta previdenziale gia' prevista per gli apprendisti. La ritenuta fiscale sara' operata nella misura e con le percentuali stabile per legge.


Trattamento previdenziale
I periodi trascorsi in Cigs sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', vecchiaia, invalidita' e superstiti e per la determinazione della misura di queste. A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale e' calcolata la cassa integrazione. In altre parole la retribuzione di riferimento ai fini della pensione durante i periodi di Cig e' quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Tuttavia la legge sulla riforma delle pensioni limita a cinque anni i contributi figurativi cumulabili nell'arco della vita lavorativa, ricomprendendo fra questi anche i periodi trascorsi in Cig. La nuova normativa vale solo per chi inizia l'attivita' lavorativa dopo il 1° gennaio 1993.