Contratto Integrativo Aziendale

Indice

1.     Sistema delle relazioni industriali............................................................................................... 5

1.1.       Assemblea sindacale................................................................................................................... 5

1.2.       Numero dei componenti delle R.S.U............................................................................................. 5

1.3.       Permessi sindacali....................................................................................................................... 5

1.4.       Coordinamento Nazionale............................................................................................................ 5

1.5.       Bacheca elettronica..................................................................................................................... 6

2.     Relazioni industriali..................................................................................................................... 6

2.1.       Relazioni Industriali..................................................................................................................... 6

2.2.       Informative al Coordinamento Nazionale....................................................................................... 6

3.     Diritti generali............................................................................................................................. 7

3.1.       Parità e lavoro femminile............................................................................................................. 7

3.2.       Fondo di solidarietà...................................................................................................................... 7

3.3.       Permessi per lutto....................................................................................................................... 7

3.4.       Volontariato................................................................................................................................ 7

3.5.       Coppie di fatto............................................................................................................................ 7

3.6.       Tossicodipendenza...................................................................................................................... 7

3.7.       Nascita....................................................................................................................................... 8

3.8.       Permessi studio per autoformazione.............................................................................................. 8

3.9.       Attività sportive nazionali............................................................................................................. 8

4.     Orario di lavoro........................................................................................................................... 9

4.1.       Orario di lavoro........................................................................................................................... 9

4.2.       Flessibilità................................................................................................................................... 9

4.3.       Straordinari............................................................................................................................... 10

4.4.       Telelavoro................................................................................................................................. 10

4.5.       Part-time.................................................................................................................................. 11

4.6.       Reperibilità................................................................................................................................ 12

4.7.       Turni........................................................................................................................................ 12

4.8.       Ferie......................................................................................................................................... 13

5.     Formazione e percorsi professionali......................................................................................... 14

5.1.       Criteri generali.......................................................................................................................... 14

5.2.       Commissione formazione........................................................................................................... 14

5.3.       Percorsi professionali................................................................................................................. 15

6.     Trasferte.................................................................................................................................... 16

6.1.       Criteri generali.......................................................................................................................... 16

6.2.       Rimborso chilometrico............................................................................................................... 18

6.3.       Trasferte all’estero.................................................................................................................... 18

6.3.1.       Definizione.................................................................................................................................................................. 18

7.     Mensa e buoni pasto................................................................................................................. 19

7.1.       Buoni pasto............................................................................................................................... 19

7.2.       Mensa...................................................................................................................................... 19

8.     Verifica degli organici............................................................................................................... 20

8.1.       Criteri....................................................................................................................................... 20

9.     Rapporti di lavoro..................................................................................................................... 20

9.1.       Criteri....................................................................................................................................... 20

9.2.       Contratti di formazione lavoro..................................................................................................... 21

10.   Salario........................................................................................................................................ 21

10.1.         Quattordicesima mensilità...................................................................................................... 21

10.2.         Premio di Risultato................................................................................................................ 21

10.2.1.     Criteri............................................................................................................................................................................ 21

10.2.2.     Premio di risultato 2000............................................................................................................................................. 21

10.2.3.     Premio di risultato 2001-2003.................................................................................................................................... 21

10.2.4.     Superminimo Collettivo di Livello............................................................................................................................ 22

10.3.         Trattamento di fine rapporto................................................................................................... 23

10.4.         Superminimo individuale......................................................................................................... 23

11.   Clausola di salvaguardia........................................................................................................... 23

12.   Allegati....................................................................................................................................... 24

12.1.         Accordo sulla polizza sanitaria................................................................................................ 24

12.2.         Prospetti per le informative aziendali....................................................................................... 25

12.2.1.     Lavoro straordinario.................................................................................................................................................. 25

12.2.2.     Lavoratori esterni....................................................................................................................................................... 25

12.2.3.     Formazione e percorsi formativi............................................................................................................................... 25

12.3.         Accordi sui turni.................................................................................................................... 25

12.3.1.     Turni H24 per 365 giorni l’anno............................................................................................................................... 25

12.3.2.     Turni H 24.................................................................................................................................................................... 26

12.3.3.     Turni H 12.................................................................................................................................................................... 26


Verbale di accordo

Il giorno 27 giugno 2001 tra

EDS Italia – EDS P.A. – EDS SW

rappresente da Giorgio Corsi, Bruno Moscarelli, Flavio Scaramella, Maurilio Scialpi, Marco Ferrari

e

le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL

nazionali e territoriali

rappresentate da Bruno Vitali, Barbara Pettine, Mario Sapio, Gianni Nizzia, Vito Sgaramella, Silvio Battistini, Silvano Penna

unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U. EDS,

tenuto conto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria metalmeccanica del 8 giugno 1999;

poiché EDS è un gruppo che opera in Italia nel mercato della Digital Economy e in quello dell’outsourcing in un contesto sempre più competitivo ed in un mercato che prevede un sempre più elevato livello di competitività e dinamicità;

al fine di migliorare complessivamente la soddisfazione dei propri dipendenti e di porre attenzione alla semplificazione dei suoi processi gestionali;

si è convenuto, in questo contesto e con questi obiettivi, di stipulare il presente contratto integrativo aziendale che avrà durata sino al 31 dicembre 2003 le cui norme rimarranno in vigore fino alla stipula di un successivo accordo integrativo sottoscritto tra le parti.


1.    Sistema delle relazioni industriali

1.1.                    Assemblea sindacale

L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 l. 300/70 viene riconosciuto nel limite massimo di 12 ore annue pro-capite.

Restano confermate le modalità vigenti relative al raggiungimento del luogo di assemblea al netto dei tempi di percorrenza.

Resta inteso che la richiesta di assemblea dovrà pervenire 48 ore prima alle Relazioni Industriali con indicazione dell’ordine del giorno e degli eventuali dirigenti esterni che si intenda far partecipare.

1.2.                    Numero dei componenti delle R.S.U.

Il numero dei delegati delle R.S.U. viene calcolato nella misura di 1 ogni 50 dipendenti o frazioni di 50, e, comunque, il numero minimo non potrà essere inferiore a 3 componenti per unità produttiva.

1.3.                    Permessi sindacali

Si stabilisce che le ore di permesso sindacali annuali ex artt. 23 e 24 l. 300/70 saranno calcolate in base al numero dei dipendenti in forza al 1° gennaio 2002, e conseguentemente, al 1° gennaio di ogni anno, per un numero pari a 3 ore per dipendente.

Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene previsto, in aggiunta a quanto previsto dalla L. 626/94 un monte ore annuo retribuito di 50 ore per lo svolgimento della propria attività al netto dei tempi dedicati alla formazione.

1.4.                    Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale delle R.S.U. comprenderà le R.S.U. delle aziende con C.C.N.L. metalmeccanico.

Il Coordinamento Nazionale sarà composto da un rappresentante per ogni 200 dipendenti e/o frazione per ogni comprensorio aziendale; comunque almeno uno per ogni comprensorio.

L’Azienda sosterrà l’eventuale spesa di trasferta dei componenti del Coordinamento Nazionale per un massimo di 6 sessioni di lavoro del Coordinamento all’anno.

Detta quota potrà essere superata in relazione ai rinnovi del Contratto Integrativo Aziendale.

Fermo restando quanto stabilito nell’art. 7 Disc. Gen. Sez. Prima del C.C.N.L., la Direzione Aziendale e il Coordinamento Nazionale delle R.S.U. e le OO.SS. si incontreranno due volte l’anno per un confronto preventivo e consultivo che verterà sui seguenti temi:

Ø      Situazione finanziaria ed economica aziendale;

Ø      Andamento del business;

Ø      Sviluppi, processi e metodologie lavorative;

Ø      Sviluppi e modifiche strutturali e/o organizzative dell’assetto aziendale;

Ø      Livelli occupazionali e relative prospettive.

1.5.                    Bacheca elettronica

Tutti i delegati aziendali devono avere una casella di posta elettronica e devono essere  in grado di accedere alla rete aziendale anche in condizioni di trasferta.

 

2.    Relazioni industriali

2.1.                    Relazioni Industriali

Al fine di rendere l’aspetto della comunicazione nelle Relazioni Industriali più costruttiva e utile, si stabilisce, in linea generale, che l’informativa aziendale avverrà, laddove il contenuto lo consenta, secondo canoni e modalità predefinite.

2.2.                    Informative al Coordinamento Nazionale

Trimestralmente la Direzione Aziendale invierà un’informazione scritta al Coordinamento Nazionale delle R.S.U. interessate con i dati relativi a:

Ø      l’ammontare delle ore di lavoro straordinario del gruppo E.D.S. diviso per sede e unità produttiva, con i dettagli relativi ai picchi individuali. L’informativa dovrà includere i dati riguardanti tutti i livelli di inquadramento contrattuale;

Ø      denominazione delle aziende fornitrici esterne di servizi software in numero complessivo di lavoratori esterni coinvolti nonché le sedi e le unità produttive dove svolgono le loro prestazioni;

Ø      contratti di formazione lavoro o a tempo determinato oltre il livello informativo definito dal C.C.N.L. metalmeccanico con i dati relativi alla quantità dei contratti attivati, il periodo di tempo interessato, i livelli di inquadramento, le sedi di lavoro.

Su richiesta del Coordinamento Nazionale delle R.S.U., potrà successivamente essere convocato un incontro per la discussione di merito sui dati così comunicati.


3.    Diritti generali

3.1.                    Parità e lavoro femminile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.3 Disc. Gen. Sez. Prima del vigente C.C.N.L. metalmeccanico, viene istituita una commissione paritetica tra Azienda e Coordinamento Nazionale delle R.S.U. per valutare l’andamento del lavoro femminile in azienda anche al fine di sviluppare azioni positive così come previsto nella legge 125/91.

3.2.                    Fondo di solidarietà

A far data dal 1 gennaio 2002 verrà costituito un fondo di solidarietà costituito dai premi di risultato non erogati dei dipendenti dimessi o promossi a cui si applica un differente contratto nazionale da gennaio a giugno prima dell’erogazione del premio stesso.

Ogni dipendente potrà partecipare volontariamente al fondo con una quota individuale mensile pari all’1 per mille degli elementi fissi della retribuzione.

Fermo restando che le finalità del fondo sono a copertura di eventuali decurtazioni dello stipendio a seguito di gravi malattie e a sostegno dei nuclei familiari, verrà costituita una commissione paritetica che ne stabilirà contenuti e risvolti legislativi.

3.3.                    Permessi per lutto

In caso di lutto di parenti di primo grado verrà concesso al dipendente la possibilità di usufruire di 5 giorni di permesso retribuito comprensivo di quanto disposto dall’art. 3 l. 53/00.

3.4.                    Volontariato

In virtù di partecipazione ad attività svolte da associazioni O.N.L.U.S. riconosciute, l’Azienda, previa analisi sugli impatti organizzativi, potrà concedere, al dipendente che ne faccia richiesta, un periodo massimo di due anni di permesso non retribuito (aspettativa).

3.5.                    Coppie di fatto

Le coppie di fatto, secondo quanto previsto dal disegno di legge, vengono equiparate in tutti i trattamenti aziendali (permessi, maternità etc.) alle coppie legalmente riconosciute. Per la definizione delle modalità attuative si costituirà una commissione paritetica tra Azienda e Coordinamento Nazionale entro il mese di settembre 2001.

3.6.                    Tossicodipendenza

In caso di problemi di tossicodipendenza del dipendente stesso o di un suo parente fino al 2° grado verrà concesso al soggetto, nel caso in cui sia da lui fatta richiesta, un permesso non retribuito dalla durata di un anno.

3.7.                    Nascita

Nel caso di nascita di un figlio verranno riconosciuti al padre 1 giorno di permesso retribuito da godersi inderogabilmente entro un mese dall’evento; in caso di parti gemellari le giornate saranno 2; tali giornate non faranno parte del monte P.A.R. e saranno riconosciute esclusivamente per le motivazioni sopra esposte.

3.8.                    Permessi studio per autoformazione

Verranno riconosciuti al dipendente che dovrà sostenere esami scolastici o universitari per ciascun esame dei permessi studio retribuiti di 3 giorni oltre quelli di esame, comprensivi e secondo le norme, di quanto previsto dalle norme stesse. In tutti gli altri casi previsti dal C.C.N.L. verrà riconosciuto quanto previsto dal C.C.N.L. stesso.

Nel caso di autoformazione verranno riconosciute al dipendente fino a 200 ore non retribuite secondo le modalità del vigente C.C.N.L.

3.9.                    Attività sportive nazionali

Per i dipendenti che svolgono attività sportive a livello nazionale viene previsto un monte ore di permessi retribuiti pari a 40 ore per lo svolgimento della suddetta attività.


 

4.    Orario di lavoro

4.1.                    Orario di lavoro

A far data dal 1/10/2001 l’orario di lavoro settimanale per i dipendenti normalisti sarà di 38 ore articolate su 5gg, dal lunedì al venerdì.

Salvo diversi accordi da realizzarsi in sede locale tra Direzione Aziendale e R.S.U., l’orario giornaliero sarà di 8 ore dal lunedì al giovedì e di 6 ore il venerdì.

In caso di attività di formazione che prevedano orari superiori alle 38 ore settimanali, i dipendenti avranno la possibilità di recuperare l’extraorario nelle settimane succesive secondo lo schema della flessibilità di cui al punto successivo.

La riduzione a 38 ore settimanali si realizza assorbendo 32 ore di P.A.R. (un gruppo di otto ore a trimestre) mentre il resto è a carico aziendale; tale assorbimento non si applica ai lavoratori inquadrati alla VII° categoria Quadro.

Ai lavoratori turnisti, per cui rimarranno invariati gli attuali regimi di orario secondo quanto già trattato con le R.S.U., non verranno assorbite le 32 h. di P.A.R. e verranno erogate a compensazione del disagio le seguenti indennità mensili:

Turni con copertura del servizio da 10 a 16 h               L. 160.000      (82,7 Euro);

Turni con copertura del servizio da 16 a 24 h               L. 290.000      (150 Euro);

Turni con copertura h 24 per 365 gg.                                      L. 390.000      (201,5 Euro).

Per i lavoratori in regime di Part-Time tale normativa si applica con le seguenti modalità:

Ø      Part-Time a 20 ore: non si applicano i punti 4.1, 4.2 e 4.3;

Ø      Part-Time a più di 20 ore: vengono riparametrati sia i regimi di orario, avendo come base l’orario di 38 ore, che l’assorbimento dei P.A.R..

In regime di maternità obbligatoria tale meccanismo verrà congelato sino al rientro in azienda.

4.2.                    Flessibilità

A partire dal 1/10/2001 fino al 31/12/2002 si avvierà la sperimentazione di una gestione flessibile degli orari settimanali, su base volontaria secondo le seguenti modalità:

I dipendenti inquadrati fino alla VII° categoria compresa, potranno svolgere la propria attività secondo un orario plurisettimanale che andrà da un minimo di 34 h. ad un massimo di 42 h..

Detto orario sarà organizzato per una durata complessiva non superiore a 2 mesi nell’ambito dei quali dovranno necessariamente effettuarsi i recuperi dell’eventuale extraorario effettuato (oltre le 38 ore settimanali) fermo restando che detto orario non potrà in alcun caso riguardare le giornate del sabato, della domenica e di festività infrasettimanali, né prolungarsi oltre le 10 ore giornaliere.

L’adesione al regime di flessibilità plurisettimanale è volontaria e non potrà essere in alcun modo imposta al dipendente.

Sul cedolino paga di ciascun mese verranno evidenziate (in positivo e in negativo ) le ore di flessibilità da recuperare nel mese successivo.

Fino al completo esaurimento dei suddetti recuperi non sarà possibile accedere ulteriormente alla flessibilità.

Il recupero della flessibilità potrà avvenire sia per singola ora che per gruppi di 8 ore e potrà essere affiancato a periodi di ferie.

Nell’ambito del bimestre il dipendente comunicherà preventivamente (almeno 24 ore prima) al proprio responsabile diretto le modalità di recupero dell’eventuale extraorario prestato tramite l’apposito modulo firmato dal proprio responsabile per presa visione.

Ogni 3 mesi, si effettueranno incontri tra Direzione Aziendale, e R.S.U. per verificare il corretto andamento della flessibilità per sito produttivo e per singola commessa.

L’Azienda  al fine di favorire le modalità di confronto, fornirà alle R.S.U. in sede locale i tabulati degli orari di lavoro effettivamente prestati nel trimestre almeno 5 gg. prima dell’effettuazione dei suddetti incontri.

Le parti si rincontreranno a livello nazionale nel mese di dicembre 2002, per effettuare una valutazione congiunta della sperimentazione avviata e concordarne le modalità di prosecuzione.

4.3.                    Straordinari

Per tutto il periodo della sperimentazione del regime di flessibilità di cui al punto precedente, per i normalisti tutte le ore lavorate oltre la 42esima e quelle effettuate nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, saranno considerate straordinari e trattate come previsto dal vigente C.C.N.L..

Detta disciplina si applica anche ai dipendenti inquadrati nella settima categoria e supera, a tutti gli effetti, il regime forfetario concordato nell’accordo integrativo del 22 luglio 1996.

In considerazione di quanto precedentemente concordato in materia di flessibilità viene superata la “fascia esente” delle 32 ore, nonché la sua esclusione dalla banca ore.

La percentuale di maggiorazione dello straordinario effettuato oltre la 42° ora non sarà in alcun modo inferiore al 30%.

Per i dipendenti inquadrati alla VII° categoria le ore di straordinario prestate da gennaio a settembre 2001 verranno retribuite forfettariamente nel mese di febbraio 2002 come stabilito dal precedente accordo integrativo; mentre dal 1 ottobre 2001 si applicherà quanto previsto sopra.

4.4.                    Telelavoro

Le parti convengono sull’opportunità di stipulare un apposito accordo di sperimentazione sul telelavoro (eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo paritetico per la stesura della bozza) che preveda una durata non rinnovabile tacitamente, ma solo successivamente all’esame dei risultati della sperimentazione e alla stipula di specifico accordo (di proroga o di regolamentazione a regime della materia). In ogni caso la sperimentazione deve recepire i seguenti punti:

Ø      il telelavoro deve essere volontario;

Ø      deve essere possibile, per entrambe le parti, l'interruzione - con un ragionevole preavviso che dipenderà dall'organizzazione tecnica del lavoro - della prestazione a distanza;

Ø      il lavoratore - nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa - deve poter distribuire in maniera flessibile l'orario di telelavoro, senza retribuzione aggiuntiva per festivi e notturni, fatti salvi i periodi di reperibilità e le presenze in azienda concordate.

Ø      il telelavoro non può essere "assoluto"; debbono quindi essere previsti una serie di rientri - non episodici - in azienda;

Ø      chi telelavora deve avere la garanzia della pari opportunità di carriera rispetto a chi è in sede aziendale;

Ø      i carichi di lavoro e turnazioni dovranno essere equamente ripartiti tra lavoratori in sede e telelavoratori;

Ø      il telelavoratore non può essere ritenuto responsabile - se non in caso di colpa grave o dolo - dei danneggiamenti o furti del materiale aziendale che costituisce il posto di lavoro remoto;

Ø      l'Azienda dovrà rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro e sull'idoneità ergonomica della postazione remota, sia essa in un'abitazione o in un centro di telelavoro;

Ø      l'Azienda dovrà fornire idonei sistemi di sicurezza informatici che impediscano l'accesso fraudolento (senza volontà del lavoratore) dall'eventuale terminale remoto alla rete dell'impresa;

Ø      al lavoratore spetta una compensazione per tutte le spese aggiuntive strettamente necessarie al telelavoro;

Ø      l'Azienda deve assistere i lavoratori nello svolgimento delle pratiche burocratiche eventualmente richieste dalla de-localizzazione (es.: modifica della destinazione d'uso di parte dell'appartamento, permessi della A.S.L. competente territorialmente ecc.);

Ø      il lavoratore deve disporre d’idonei canali di comunicazione - primi fra tutti la posta elettronica - che gli permettano di rimanere in contatto con capi, colleghi e rappresentanti sindacali, nel rispetto dello spirito dell'art. 4 legge 300/70;

Ø      va garantito il diritto di partecipare alle assemblee che si tengono sul posto di lavoro considerando come prestazione a tutti gli effetti sia il tempo dell'assemblea sia quello di spostamento;

Ø      i telelavoratori debbono essere inseriti nei normali processi formativi aziendali;

Ø      eventuali indennità legate alla presenze in sede, previste da accordi sindacali, non saranno corrisposte a chi opera la sua attività presso il proprio domicilio.

4.5.                     Part-time

Le parti convenendo sull'opportunità di utilizzare il lavoro a tempo parziale quale strumento funzionale alle esigenze del gruppo e all'interesse dei lavoratori concordano che tale istituto venga concepito come un nuova possibilità lavorativa; tale organizzazione del lavoro può essere articolata in modo:

orizzontale, in cui l’orario di lavoro è ridotto in tutti i giorni lavorativi;

verticale, in cui l’orario di lavoro è distribuito solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.

Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative l'Azienda valuterà l'accoglimento di richieste di lavoro part-time non oltre il limite del 10% del personale in forza a tempo pieno nell’unità produttiva.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà anche avere durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi.

L'Azienda darà risposta di norma entro un mese dalla domanda e ne darà comunicazione alle R.S.U..

4.6.                     Reperibilità

In merito alle prestazioni lavorative oltre l’orario di lavoro viene istituito il trattamento di reperibilità secondo le seguenti modalità:

1.      La reperibilità viene stabilita, sentendo le R.S.U. e/o le OO.SS. territoriali, compatibilmente con le esigenze individuali del lavoratore;

2.      L’Azienda fornirà gli strumenti necessari per facilitare la reperibilità dei lavoratori interessati;

3.      L’indennità oraria è calcolata nei giorni feriali in ragione del 2.5 per mille sui livelli retributivi (minimi tabellari) e del 3 per mille nei giorni prefestivi e festivi.

4.      L’indennità di intervento è calcolata con le stesse modalità dello straordinario e verrà corrisposta a tutti i livelli contrattuali. La corresponsione minima è di due ore di straordinario.

5.      In caso di intervento telefonico l’importo verrà calcolato con un minimo di un’ora e le frazioni di tempo successive saranno arrotondate per eccesso.

6.      In caso di intervento sul posto di lavoro verrà corrisposta un’indennità forfettaria di £ 60.000 per le sedi disagiate e di £ 40.000 per le altre sedi. Tale indennità è comprensiva del tempo di viaggio e del rimborso chilometrico.

7.      Il tempo realmente impiegato per l’intervento verrà retribuito come indicato al punto 4.

8.      In caso di intervento con spostamento vengono considerate due fasce orarie: dalle ore 24 alle ore 03.00 e dalle ore 03.01 alle ore 07.00. Se l’intervento avviene in una delle fasce orarie oltre alla retribuzione economica si ha diritto a 4 ore di riposo. Se l’intervento avviene tra le due fasce orarie, oltre alla retribuzione economica si ha diritto a 8 ore di riposo compensativo. In caso di intervento nella seconda fascia le 4 ore di riposo compensativo possono essere fruite ad inizio o fine turno.

9.      Può essere richiesto a norma, nell’arco di un anno, un massimo di 48 giorni feriali e di 12 giorni fra festivi e prefestivi.

10.  La reperibilità non può interessare i lavoratori per più di una successione di sabato e domenica su quattro fine settimana se non in casi eccezionali concordati con la R.S.U..

4.7.                    Turni

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti accordi relativamente ai turni attualmente in essere l’Azienda concorderà con le R.S.U. territoriali i termini e le modalità relative all’immissione di nuovi turni e/o nuovi contratti che prevedano lavorazioni su turni.

 

4.8.                    Ferie

A partire dal 1° gennaio 2002 a tutti i lavoratori in forza che matureranno almeno 5 anni di anzianità verrà riconosciuto un giorno di ferie aggiuntivo anticipando la maturazione prevista dall’art. 12 Disc. Spec. Parte Terza del vigente C.C.N.L.

Il calendario per la fruizione delle ferie in forma collettiva verrà definito tra Azienda e R.S.U. entro il mese di aprile.

Le parti concordano che il 70% del monte ferie annuo deve essere fruito nel periodo da giugno a settembre.

Per quanto riguarda i dipendenti inquadrati alla VII° categoria Quadro in caso di fruizione di una giornata intera di ferie il venerdì verrano comunque assorbite 8 ore di ferie.


 

5.    Formazione e percorsi professionali

5.1.                    Criteri generali

L’Azienda riconosce l’importanza della formazione per la crescita professionale dei dipendenti e si impegna a farne uno strumento che coinvolge tutti i lavoratori. Di seguito si riportano i criteri generali.

La formazione deve essere fatta per tutti i dipendenti del gruppo EDS e per tutti i contratti presenti in azienda, senza alcuna discriminazione. E’ prevista dunque per:

Ø      Contratti a tempo indeterminato;

Ø      Contratti di Formazione Lavoro;

Ø      Contratti a tempo determinato;

Ø      Telelavoro;

Ø      Part-Time;

Inoltre nel caso di trasferta all’estero, l’Azienda si deve far carico di un corso nella lingua principalmente parlata nel paese di permanenza.

Vengono previste 4 ore di formazione sindacale per i nuovi assunti.

5.2.                    Commissione formazione

Viene istituita una commissione composta da tre componenti per l'Azienda e tre componenti per il coordinamento nazionale R.S.U., con il compito di :

Ø      determinare l'implementazione della classificazione professionale aziendale in accordo al vigente C.C.N.L. metalmeccanico;

Ø      monitorare i criteri di applicazione della classificazione professionale aziendale;

Ø      monitorare i relativi percorsi di sviluppo professionale;

Ø      proporre la realizzazione degli interventi/processi formativi finalizzati allo sviluppo/riconversione professionale in linea con l'evoluzione del mercato e con l'esigenza di business aziendale.

La Commissione si attiverà per la diffusione del materiale dei corsi sostenuti dai dipendenti attraverso anche la predisposizione di appositi spazi aziendali (biblioteche).

La Commissione si incontrerà di norma con cadenza trimestrale.


 

5.3.                    Percorsi professionali

Si stabilisce, inoltre, la correlazione delle qualifiche interne con il nuovo inquadramento contrattuale. A questo proposito la commissione per la formazione definisce entro sei mesi dalla stipula dell’accordo le griglie di corrispondenza tra i job-code definiti dall’Azienda ed i livelli contrattuali per determinare un sistema di classificazione coerente con il sistema professionale aziendale.

Nel caso in cui l’Azienda proponga ad un dipendente un passaggio da una famiglia professionale ad un’altra, tale passaggio deve essere assolutamente volontario ed il cambiamento deve essere concordato con il dipendente nella completa conoscenza del futuro percorso professionale.


 

6.    Trasferte

6.1.                    Criteri generali

L'Azienda di norma comunicherà al lavoratore con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni la destinazione e la presumibile durata della trasferta.

Dopo i primi tre mesi continuativi, il lavoratore può scegliere se interrompere la trasferta o continuarla fino ad un limite massimo di sei mesi. In tal caso la trasferta assume il carattere di trasferta lunga deve essere comunicata alla R.S.U.. Qualunque rientro tecnico e/o logistico presso la sede di appartenenza non interrompe il regime di trasferta continuata.

Il lavoratore non potrà essere inviato in trasferta prima di due mesi dall'ultimo invio in trasferta.

Per quanto riguarda il mezzo di trasporto, sarà preferito quello pubblico o collettivo, tranne casi particolari di urgenza, difficoltà del percorso, onerosità.

E' consentito l'utilizzo di autovetture a noleggio in caso di indisponibilità o inadeguatezza di altri mezzi al servizio richiesto. Per viaggi inferiori ai 100 km complessivi la categoria di autoveicoli di riferimento sarà la classe ‘B’ AVIS; per particolari esigenze (lunghe percorrenze e/o più persone che utilizzano la stessa vettura) verrà valutato l’utilizzo anche di vetture di classe superiore.

In caso di utilizzo del mezzo aereo e/o del treno, espressamente autorizzato dal Responsabile, la prenotazione ed il biglietto di viaggio devono essere richiesti al competente Ufficio Aziendale; per l'aereo è prevista l'utilizzazione della classe "economy", per il treno è prevista l'utilizzazione della "prima classe". In caso di utilizzazione del vagone letto, è previsto l'utilizzo della cabina singola.

La sistemazione per l'alloggio avviene in alberghi/residence convenzionati con l'Azienda o in caso di impossibilità, in alberghi che salvaguardino la dignità e la sicurezza del personale.

Nel caso di trasferte superiori a 5 gg. è previsto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro settimanale.

Nel caso di trasferte di almeno 5 gg. è previsto il rimborso delle spese di lavanderia.

Si precisa che le cifre riguardanti le trasferte vengono ripetute per tutti i giorni della settimana solare a meno di rientro settimanale.

L'Azienda comunicherà semestralmente alle R.S.U. interessate i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche delle trasferte interessanti la sede.

Il lavoratore in trasferta deve essere messo in condizione di poter effettuare le note spese settimanalmente.

In caso di utilizzo di auto personale l’Azienda garantisce la copertura assicurativa dell’INAIL per l’interessato.

Le ore viaggio oltre il normale orario di lavoro saranno retribuite al 150% della retribuzione oraria e calcolate a partire dall’abitazione del dipendente.

A far data dal 1 settembre 2001 per le trasferte di durata inferiore ai tre mesi viene introdotto un unico regime a piè di lista che prevede:

Ø   per il vitto un massimale di L. 60.000 (31 Euro) a pasto cumulabili nella giornata; in caso di trasferta presso una sede EDS munita di mensa il massimale per il pasto serale assomma a lire 90.000 (47 Euro);

Ø   un indennità di L. 50.000 (26 Euro) giornaliere per le trasferte superiori alle 8 ore e/o percorrenze superiori a 150 chilometri (a/r) a partire dalla sede di appartenenza;

Ø   per l’alloggio, essendo la prenotazione effettuata tramite agenzia convenzionata i massimali sono predeterminati da EDS con l’agenzia stessa nel rispetto dei criteri sopra esposti;

Il lavoratore potrà scegliere il regime misto nelle trasferte superiori ai tre mesi, al netto dei rientri tecnici (malattie, ferie e rientri settimanali), che prevede:

Ø      per il vitto un importo forfetario di L. 50.000 (26 Euro) a pasto; in caso di trasferta presso una sede EDS munita di mensa l’importo forfetario per il pasto serale è fissato a lire 75.000 (39 Euro);

Ø      un indennità di L. 50.000 (26 Euro) giornaliere per le trasferte superiori alle 8 ore e/o percorrenze superiori a 150 chilometri (a/r) a partire dalla sede di appartenenza;

Ø      l’alloggio (albergo o residence) a carico diretto dell’Azienda.


 

6.2.                    Rimborso chilometrico

Tipologia veicolo

(lire)

(euro)

Auto personale a benzina

Dal 1 novembre 2000

Sino a 1200 cc.

678

0,3503

Sino a 1400 cc.

795

0,4107

Sino a 1600 cc.

950

0,4906

Sino a 1800 cc.

1.046

0,5404

Oltre 1800 cc.

1.356

0,7003

Auto personale a gasolio

 

 

Sino a 1700 cc

697

0,3599

Sino a 2000 cc

871

0,4497

Oltre 2000 cc

1220

0,6302

Auto aziendali a benzina

 

 

Classe A

Eliminata

 

Classe B1

Eliminata

 

Classe B2 (1.600)

213

0,1098

Classe C (1.800)

232

0,1199

Classe D (2.000)

252

0,1301

Auto aziendali a gasolio

 

 

Classe C (1.800)

116

0,0600

Classe D (2.000)

155

0,0798

6.3.                    Trasferte all’estero

6.3.1.      Definizione

Fermi restando i principi generali delle trasferte nazionali le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 2001 per stabilire i trattamenti e le modalità delle trasferte estere.


 

7.    Mensa e buoni pasto

7.1.                    Buoni pasto

Si prevede l’innalzamento del valore del buono pasto a 14.000 (7,3 Euro) a partire dal 1 gennaio 2002 e successivamente a 15.000 (7,8 Euro) a partire dal 1 gennaio 2003.

Il buono pasto viene erogato per ogni giorno di presenza lavorativa compresi quindi il sabato, la domenica ed i festivi lavorati. Se durante la prestazione d’opera la mensa aziendale è chiusa viene erogato un buono pasto per ogni pasto consumato sul lavoro.

Il buono pasto viene erogato quando la prestazione lavorativa effettiva giornaliera è pari o superiore alla metà del normale orario giornaliero di lavoro, indipendentemente dalla collocazione oraria della prestazione svolta.

Il buono pasto non rientra nel computo di alcun istituto contrattuale e nella base di calcolo del T.F.R..

7.2.                    Mensa

All’entrata in vigore del presente accordo la quota mensa a carico del dipendente sarà portata da L. 1.230 a L. 200 (0,1 Euro).

Presso ogni sede con mensa aziendale è istituita la commissione di controllo sulla qualità della mensa così composta:

Ø      Responsabile aziendale della sicurezza;

Ø      Un componente della R.S.U. aziendale;

Ø      Rappresentante dei lavoratori della sicurezza;

Ø      Un rappresentante della società fornitrice del servizio mensa.

La Commissione si riunisce periodicamente almeno due volte l’anno, oppure su richiesta di uno dei componenti o su segnalazioni particolarmente gravi dei lavoratori.

I lavori della commissione saranno verbalizzati e comunicati ai lavoratori mediante affissione nella bacheca aziendale.

Compito della commissione è di verificare e controllare la qualità del servizio offerto al fine di tutelare la salute dei lavoratori.

Le commissioni determineranno metodologie di verifica e controllo anche con il contributo di specialisti dell’alimentazione.

Le indagini ed analisi microbiologiche saranno effettuate di norma almeno una volta l’anno da laboratori specializzati individuati in sede di commissione.

Il costo della consulenza specialistica e dei laboratori di analisi è a completo carico dell’Azienda.

8.     Verifica degli organici

8.1.                    Criteri

 La Direzione Aziendale si impegna ad emanare entro il 15/09/2001 disposizioni interne ai propri responsabili al fine di rivedere e disporre la pianificazione delle risorse per singolo progetto sulla base di 38h/persona  per settimana.

Le parti si incontreranno a livello territoriale entro il 30/11/2001, per esaminare le eventuali esigenze di ampliamento degli organici  per ogni sito produttivo e per commessa.

Nel caso di nuove assunzioni per posizioni a tempo indeterminato, a parità di requisiti professionali, avranno priorità di assunzione i lavoratori temporanei (contratti a termine, interinali) e i collaboratori che operano stabilmente su commesse EDS.

Le parti concordano che il turn over verrà effettuato  rimpiazzando  i dipendenti a tempo indeterminato con assunzioni a tempo indeterminato e contratti di formazione lavoro.

 

9.    Rapporti di lavoro

9.1.                    Criteri

 Riconoscendo l'impegno aziendale, che nel corso dello scorso biennio ha razionalizzato e ridotto l'incidenza del peso dei collaboratori esterni sull'insieme delle attività svolte nel gruppo, le parti concordano di proseguire in un piano di riassorbimento  del lavoro esterno, con l'obiettivo di arrivare nel triennio  (2001/2003) a non superare il 10% degli organici complessivi e comunque il 18% di quelli relativi ad una commessa.

Al fine di monitorare tale processo la Direzione Aziendale incontrerà semestralmente le R.S.U. e i sindacati territoriali a livello locale.

 In tale sede saranno date informazioni dettagliate relative a:

Ø      l'elenco aggiornato delle società fornitrici per numero di risorse impegnate con le relative specificità professionali degli addetti, nonché caratteristiche generali del contratto di appalto e fornitura;

Ø      le motivazioni tecnico organizzative per cui l'attività data in appalto non è gestibile con risorse interne EDS;

Ø      i piani organizzativi utili a ricondurre all'interno di EDS tali attività, nonché  le relative tempistiche di attuazione.

La Direzione Aziendale si rende disponibile a concedere l'uso dei propri locali per le assemblee sindacali dei dipendenti delle società esterne che prestano la propria attività stabilmente in EDS o presso sedi che EDS abbia in uso, nonché a far svolgere assemblee congiunte tra i propri dipendenti e quelli delle società esterne su temi di comune interesse.

In coerenza a quanto precedentemente concordato sarà possibile per le rappresentanze sindacali dei lavoratori esterni che operano in EDS far uso di una bacheca sindacale messa a disposizione dall’Azienda e delle salette sindacali.

 

9.2.                    Contratti di formazione lavoro

I C.F.L., ferme restando le prerogative aziendali, verranno, di norma, trasformati in contratti a tempo indeterminato trascorsi 12 mesi dal loro inizio.

 

10.          Salario

10.1.               Quattordicesima mensilità

Viene erogata la quattordicesima mensilità a tutti i dipendenti delle società firmatarie del presente accordo.

10.2.               Premio di Risultato

10.2.1.  Criteri

L’arco temporale preso a riferimento per il calcolo del Premio di Risultato è 1° gennaio/31 dicembre.

Tutti gli importi di seguito elencati si riferiscono alla VI° categoria contrattuale e andranno riproporzionati secondo i parametri contrattuali vigenti alla data.

10.2.2.  Premio di risultato 2000

Il Premio di Risultato del 2000, da erogarsi nel 2001, sarà così costituito da L. 2.200.000 lorde erogate al personale in forza al 1° luglio 2001

10.2.3.  Premio di risultato 2001-2003

Il Premio di Risultato 2001-2003 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

Un importo variabile, in base ai risultati aziendali conseguiti nell’anno precedente, secondo la tabella indicata di seguito da erogare nel mese di luglio a tutto il personale in forza alla data del 1° luglio; gli obiettivi saranno misurati sulla base dei risultati dell’anno 2000 che rappresentano il riferimento costante per il triennio; i parametri presi in considerazione saranno il fatturato di gruppo e la differenza tra valore e costi della produzione di gruppo.


Griglia di riferimento per la costituzione del Premio di Risultato per gli anni 2002-2004

I valori presi a riferimento sono quelli del bilancio 2000

Tutti gli importi sono espressi in lire

Variazioni percentuali di fatturato sul 2000

Variazione Valore di produzione – Costi di Produzione sul 2000

 

 

 

 

 

< 0%

Da 0% a 5%

Da 5% a 10%

Da 10% a 15%

> 15%

 < 0%

0

   400.000

1.000.000

1.800.000

2.800.000

0% – 5%

0

   800.000

1.400.000

2.200.000

3.200.000

5% – 10%

0

1.200.000

1.800.000

2.600.000

3.600.000

10% –15%

0

1.600.000

2.200.000

3.000.000

4.000.000

15% –20%

0

2.200.000

2.800.000

3.600.000

4.600.000

20% –25%

0

2.800.000

3.400.000

4.200.000

5.200.000

25% –30%

0

3.400.000

4.000.000

4.800.000

5.800.000

  > 30%

0

4.400.000

5.000.000

5.800.000

6.800.000

 

Griglia di riferimento per la costituzione del Premio di Risultato per gli anni 2002-2004

Tutti gli importi sono espressi in euro

Variazioni percentuali di fatturato sul 2000

Variazione Valore di Produzione – Costi di Produzione sul 2000

 

 

 

 

 

< 0%

Da 0% a 5%

Da 5% a 10%

Da 10% a 15%

> 15%

 < 0%

0

207

516

930

1.446

0% – 5%

0

413

723

1.136

1.653

5% – 10%

0

620

930

1.343

1.859

10% –15%

0

826

1.136

1.549

2.066

15% –20%

0

1.136

1.446

1.859

2.376

20% –25%

0

1.446

1.756

2.169

2.686

25% –30%

0

1.756

2.066

2.479

2.995

  > 30%

0

2.272

2.582

2.995

3.512

10.2.4.  Superminimo Collettivo di Livello

A far data dal 1° gennaio 2002 verranno erogate lire 1.820.000 lorde (pari a 130.000 (67,14 Euro) per 14 mensilità; tale importo sarà a titolo di consolidamento del precedente Premio di Risultato e andrà a costituire una nuova voce della retribuzione definita ‘Superminimo Collettivo di Livello’ non riassorbibile e che inciderà su tutti gli istituti retributivi. Detto importo sarà erogato a tutti i dipendenti in forza dal 1° gennaio del 2002 ivi compresi i contratti a termine e i c.f..l.

Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno al fine di valutare la rispondenza tra gli obiettivi e i risultati realizzati.

In applicazione delle vigenti disposizioni legislative (D.L. 28/03/96 N. 166 art. 5, D.L. 14/06/96 N. 318 art. 3) le parti si danno atto che gli importi indicati nella tabella non avranno incidenza sul computo del T.F.R. e che per lo stesso varranno i benefici contributivi previsti dalle suddette disposizioni di legge.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 1-bis punto c) Disc. Gen. Sez. terza del vigente C.C.N.L. (lavoro temporaneo) il superminimo collettivo di cui al precdente paragrafo viene erogato ai lavoratori interinali per il periodo in cui prestano la loro opera in E.D.S..

10.3.               Trattamento di fine rapporto

Ad integrazione e miglioramento di quanto stabilito dalla L. 297/82 e dal C.C.N.L. viene stabilito quanto segue:

Il lavoratore ha diritto di chiedere una anticipazione non superiore al 70% del T.F.R. cui avrebbe diritto se risolvesse il rapporto alla data di domanda.

Può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto e l'importo anticipato deve essere portato in detrazione del T.F.R. spettante a fine rapporto.

L'anticipazione può essere corrisposta se si realizzano le seguenti condizioni:

Ø      5 anni di servizio maturati dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro;

Ø      acquisto prima casa;

Ø      cure sanitarie estese ai componenti del nucleo familiare;

Ø      ristrutturazione della propria abitazione o di quella in locazione;

Ø      acquisto terreni riconosciuti nel piano regolatore.

 

10.4.               Superminimo individuale

Tutti gli importi ‘ad personam’ non sono riassorbibili dai prossimi aumenti relativi alla contrattazione nazionale per la durata del presente integrativo.

 

 

11.          Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo si rimanda a tutti gli accordi precedentemente sottoscritti tra Azienda e Coordinamento Nazionale e tra Azienda e R.S.U. territoriali.


 

12.          Allegati

12.1.               Accordo sulla polizza sanitaria

Verbale di accordo

tra

EDS Italia – EDS P.A. – EDS SW

rappresente da Giorgio Corsi, Bruno Moscarelli, Flavio Scaramella, Maurilio Scialpi, Marco Ferrari

e

le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL

nazionali e territoriali

rappresentate da Bruno Vitali, Barbara Pettine, Mario Sapio, Gianni Nizzia, Vito Sgaramella, Silvio Battistini, Silvano Penna

 

unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U. EDS

 

Tra le parti si conviene che dal 1° gennaio 2002 sarà introdotta una polizza sanitaria integrativa che interesserà tutti i dipendenti delle suddette società.

Questa polizza, le cui modalità saranno concordate in apposita riunione tra OO.SS. ed Azienda, prevederà un contributo misto tra Azienda e singoli lavoratori.

 

Roma, 27 giugno 2001


 

12.2.               Prospetti per le informative aziendali

12.2.1.  Lavoro straordinario

12.2.2.  Lavoratori esterni

 

12.2.3.  Formazione e percorsi formativi

12.3.               Accordi sui turni

12.3.1.  Turni H24 per 365 giorni l’anno

L’attività lavorativa, per quei dipendenti le cui prestazioni si svolgono con turnazione a ciclo continuo (24 ore su 24) dal lunedì alla domenica, è così normata:

Ø      La prestazione lavorativa per gli operatori si svolge su quattro turni giornalieri per 7 giorni lavorativi che sono comprensivi di due giornate di riposo ogni 4 giorni lavorati.

Ø      I primi due turni (mattina e pomeriggio), hanno una durata di 8 ore ciascuno comprensivi della pausa pranzo di 30 minuti.

Ø      I due turni serali hanno una durata di 7 ore ciascuno comprensive della pausa pranzo di 30 minuti.

Ø      Viene corrisposta l’indennità di Lit. 390.000 mensili per 12 mensilità di cui al punto 4.1 di questo contratto. Tale indennità sarà corrisposta anche nel periodo di assenza continuativa per malattia fino ad un periodo di 3 mesi.

Ø      Per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non viene applicato quanto previsto al punto precedente.

Ø      La prestazione lavorativa per i capiturno si svolge su 2 turni giornalieri per 6 giorni lavorativi per complessive 40 ore settimanali comprensive di 30 minuti di pausa giornaliera.

Ø      Ai capiturno viene corrisposta un’indennità pari a Lit. 145.000 mensili per 12 mensilità. Tale indennità sarà corrisposta anche nel periodo di assenza continuativa per malattia sino ad un periodo di tre mesi.

12.3.2.  Turni H 24 

L’attività lavorativa, per quei dipendenti le cui prestazioni si svolgono con turnazioni a ciclo continuo (24 ore su 24) dal lunedì al sabato (escluse le notti tra sabato e domenica e da domenica a lunedì ) sono così normate :

Ø   la prestazione lavorativa si svolge su tre turni giornalieri per cinque giorni lavorativi;

Ø   i primi due turni (mattina e sera) hanno una durata di 8 ore comprensive della pausa pranzo , il turno notturno si articola dal lunedì al giovedì su una durata di 6 ore e il venerdì su 8 ore;

Ø   viene corrisposta una indennità pari a lire 290.000 mensili per 12 mensilità; l’indennità sarà corrisposta anche nel periodo di assenza continuativa per malattia sino ad un periodo di tre mesi;

Ø   ai lavoratori impegnati in attività lavorative con turnazioni nel giorno di sabato e nei turni serali viene corrisposto un ticket per il pasto.

12.3.3.  Turni H 12

L’attività lavorativa, per quei dipendenti le cui prestazioni si svolgono con turnazione e che iniziano alle ore 7.00 e si concludono entro le ore 20,00 è così normata:

Ø      la prestazione lavorativa è di 40 ore settimanali per 5 giorni lavorativi comprensive di 30 minuti giornalieri di pausa pranzo. Nel caso di attività lavorativa anche per il giorno di sabato la prestazione lavorativa è di 39 ore settimanali, per 5 giorni lavorativi, comprensive di 30 minuti giornalieri di pausa pranzo;

Ø      viene corrisposta l’indennità di lire 160.000 mensili per 12 mensilità di cui al punto 4.1 di questo contratto. L’indennità sarà corrisposta anche nel periodo di assenza continuativa per malattia sino ad un periodo di tre mesi;

Ø      ai lavoratori impegnati in attività lavorative con turnazione nel giorno di sabato viene corrisposto un ticket per il pasto.

 

 

S. E. & O.