CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
NORMA COMUNE A TUTTI I SETTORI
Sezione I - SISTEMA DI RELAZIONI
SINDACALI
Art. 1 - Osservatorio paritetico
nazionale sull'industria metalmeccanica
1.1. Situazione economico-sociale
dell'industria metalmeccanica
1.3. Evoluzione della struttura
organizzativa dell'industria metalmeccanica
1.4. Analisi e monitoraggio degli
accordi aziendali sul Premio di risultato
Art. 2 - Osservatori paritetici
territoriali sull'industria metalmeccanica
2.1. Situazione economico-sociale
dell'industria metalmeccanica
2.2. Evoluzione della struttura
organizzativa e produttiva dell'industria
metalmeccanica
2.3. Analisi e monitoraggio degli
accordi aziendali sul Premio di risultato
Art. 3 - Osservatori paritetici in
sede aziendale
Art. 4 - Formazione professionale
4.1. Commissione nazionale per la
formazione professionale e l'apprendistato
4.2. Commissioni territoriali per la
formazione professionale e l'apprendistato
4.3. Commissioni aziendali per la
formazione professionale
5.1. Commissione nazionale per le
pari opportunità
5.2. Commissioni territoriali per le
pari opportunità
5.3. Commissioni aziendali per le
pari opportunità
5.4. Informazioni in materia di pari
opportunità
Art. 6 - Informazioni in sede
aziendale
6.1. Modifiche tecnologiche,
organizzative e produttive
6.2. Mobilità orizzontale
nell'ambito dello stabilimento
6.3. Investimenti, occupazione ed
attività indotte
Art. 8 - Istituzioni interne a
carattere sociale
Sezione II - DIRITTI SINDACALI
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 4 - Permessi per motivi
sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei componenti delle
Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 6 - Versamento dei contributi
sindacali
Art. 7 - Affissione del contratto
Art. 8 - Informazione e
consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Sezione III - DISCIPLINA COMUNE DEL
RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 1-bis - Contratti di lavoro
atipici
A)
Contratto di lavoro part-time
B)
Contratto di lavoro a tempo determinato
COMMISSIONE PARITETICA DI STUDIO SUL
TELELAVORO
Art. 2 - Documenti, residenza e
domicilio
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei
soggetti aventi diritto ad assunzione Obbligatoria
Art. 4 - Classificazione dei
lavoratori
A)
DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI
Art. 5-bis - Contrazione temporanea
dell'orario di lavoro.
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori
Art. 8 - Forme di retribuzione
Art. 10 - Reclami sulla retribuzione
Art. 11-bis - Indennità di mensa
Art. 12 - Indennità di alta montagna
e di sottosuolo.
Art. 13 - Indennità per disagiata
sede.
Art. 17 - Reclami e controversie.
Art. 18 - Rapporti in azienda.
Art. 20 - Vendita di libri e
riviste.
Art. 21 - Visite di inventario e di
controllo.
Art. 23 - Provvedimenti
disciplinari.
Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe
e sospensioni.
Art. 25 - Licenziamenti per
mancanze.
Art. 26 - Sospensione cautelare non
disciplinare.
Art. 27 - Ambiente di lavoro -
Igiene e sicurezza.
Art. 29 - Diritto allo studio.
Art. 31 - Consegna dei documenti
alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 32 - Cessione, trasformazione e
trapasso di azienda.
Art. 33 - Certificato di lavoro.
Art. 34 - Indennità in caso di
morte.
Art. 35 - Inscindibilità delle
disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 36 - Decorrenza e durata.
Art. 37 - Procedura di rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 38 - Procedura di rinnovo degli
accordi aziendali.
Art. 39 - Distribuzione del
contratto.
Art. 40 - Previdenza complementare.
Art. 1 - Soggetti destinatari della
parte I, Disciplina speciale.
Art. 4 - Sospensione e interruzione
del lavoro.
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di
lavoro.
Art. 8 - Lavoro straordinario,
notturno e festivo.
Art. 9 - Passaggio temporaneo di
mansioni.
Art. 11 - Regolamentazione del
lavoro a cottimo.
Art. 13 - Corresponsione della
retribuzione.
Art. 15 - Gratifica natalizia.
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e
malattie professionali.
Art. 19 - Trattamento in caso di
malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 20 - Congedo matrimoniale.
Art. 21 - Trattamento in caso di
gravidanza e puerperio.
Art. 22 - Servizio militare,
servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 24 - Permessi di entrata e
uscita.
Art. 25 - Preavviso di licenziamento
e di dimissioni.
Art. 26 - Trattamento di fine
rapporto.
Art. 28 - Addetti a mansioni
discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 29 - Lavori indirettamente
produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Art. 30 - Variazioni nelle squadre ai forni e ai treni negli stabilimenti
siderurgici.
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
Art. 32 - Minimi tabellari e
determinazione dei minimi di paga oraria.
Art. 1 - Soggetti destinatari della
Parte II, Disciplina speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di
cui alla parte I alla disciplina di cui alla parte II.
Art. 3 - Trattamento in caso di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 5 - Aumenti periodici di
anzianità.
Art. 6 - Trattamento di fine
rapporto.
Art. 7 - Condizioni di miglior
favore.
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione
della quota di retribuzione oraria.
Art. 1 - Soggetti destinatari della
parte III, Disciplina speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di
cui alla parte I alla disciplina di cui alla parte III.
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di
cui alla parte II alla disciplina di cui alla parte III.
Art. 5 - Trattamento in
caso di sospensione
o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 7 - Lavoro straordinario,
notturno e festivo.
Art. 8 - Passaggio temporaneo di
mansioni.
Art. 9 - Aumenti periodici di
anzianità.
Art. 10 - Indennità maneggio denaro.
Cauzione.
Art. 11 - Corresponsione della
retribuzione.
Art. 13 - Tredicesima mensilità.
Art. 14 - Trattamento di malattia e
infortunio.
Art. 15 - Congedo matrimoniale.
Art. 16 - Trattamento in caso di
gravidanza e puerperio.
Art. 17 - Servizio militare,
servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 19 - Preavviso di licenziamento
e di dimissioni.
Art. 20 - Trattamento di fine
rapporto.
Art. 22 - Minimi tabellari
e determinazione della
quota di retribuzione oraria.
Allegato 1. DICHIARAZIONE FRA LE
PARTI
Allegato 2. ACCORDO 31 ott. 1973
Allegato 3. QUOTA CONTRIBUZIONE UNA
TANTUM
Allegato 4. ACCORDO PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2 - Durata del tirocinio.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse
aziende.
Art. 4 - Formazione teorico-pratica
e insegnamento pratico.
Art. 5 - Organismi paritetici.
Art. 10 - Determinazione della
retribuzione.
Art. 11 - Gratifica natalizia.
Art. 12 - Trattamento di malattia e
infortunio.
Art. 13 - Attribuzione della
qualifica professionale.
COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE
COMPLEMENTARE STATUTO DI COMETA
Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 - Costituzione,
denominazione, durata e sede.
Art. 3 - Sistema di gestione e
contribuzione.
Art. 5 - Adesione e permanenza nel
Fondo.
Art. 7 - Assemblea dei delegati.
Art. 8 - Attribuzioni
dell'Assemblea.
Art. 9 - Convocazione
dell'Assemblea.
Art. 10 - Rappresentanza
nell'Assemblea.
Art. 11 - Deliberazioni
dell'Assemblea.
Art. 12 - Verbale delle
deliberazioni assembleari.
Art. 13 - Cessazione e decadenza dei
delegati - Loro sostituzione.
Art. 14 - Il Consiglio di
Amministrazione.
Art. 15. - Attribuzioni del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - Convocazione del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 18 - Cessazione e decadenza
degli Amministratori - Loro sostituzione.
Art. 19 - Presidente e Vice
Presidente.
Art. 20 - Collegio dei Revisori
contabili.
Titolo IV - PRESTAZIONI,
TRASFERIMENTI E RISCATTI
Art. 23 - Deroghe al regime delle
prestazioni.
Art. 25 - Trasferimenti ad altro
Fondo.
Titolo V - CONTRIBUZIONI E SPESE
Art. 28 - Vicende della
contribuzione e diritti associativi.
Art. 29 - Quota di iscrizione e
quota associativa.
Titolo VI - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 30 - Impiego delle risorse.
Art. 31 - Gestione amministrativa.
Art. 33 - Patrimonio del Fondo.
Titolo VII - SISTEMA DI CONTABILITA'
E TRASPARENZA
Art. 34 - Conflitto di interessi.
Art 36 - Scioglimento del Fondo.
UNA TANTUM E TABELLE DEI MINIMI
CONTRATTUALI
MINIMI TABELLARI - LIVELLI
RETRIBUTIVI MENSILI
In Roma, addì 8 giugno 1999
fra
- Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana
(FEDERMECCANICA) - rappresentata dal Presidente Andrea Pininfarina e dai
Vice Presidenti: Maurizio Bertuzzi, Isnardo Carta, Ugo Pitton, Fabio
Storchi, dal Consiglio direttivo formato da: Gabriele Albertini, Amedeo
Ancarani Restelli, Paolo Annibaldi, Giorgio Arona, Carlo Bava, Giampiero
Beccaria, Giancarlo Besana, Giuseppe Binaschi, Giacomo Bolis, Pierluigi
Ceccardi, Gino Cocchi, Antonio Costantini, Piero De Biasi, Luigi De Puppi,
Carlo Dolcetta, Federico Falck, Paolo Falorni, Marco Goidanich, Salvatore
Graniglia, Luciano Lenotti, Mario Maione, Mario Mairano, Adriano
Mazzucconi, Sergio Mercuri, Nicola Palumbo, Marco Palvarini, Renata
Pizzamiglio, Sandro Salmoiraghi, Rocco Santoro, Alberto Susta, Lucio
Toninelli, assistiti dal Direttore generale Michele Figurati, dal Vice
Direttore Roberto Santarelli, dal Coordinatore della linea rapporti
sindacali Daniela Dario, dal Coordinatore della linea rapporti economici
Angelo Megaro e da una Delegazione composta da Maurizio Castro, Oderisio
De Grenet, Salvatore D'Erasmo, Giuseppe Gherzi, Angelo Favilli, Daniele
Marrama, Vittorio Melissari, Elio Minicone, Giuseppe Molino, Luigi
Porcelli, Elisio Prette, Paolo Rebaudengo, con la collaborazione tecnica
di Antonio Pescosolido, del Comitato degli Esperti formato da: Pierangelo
Albini, Gianni Anichini, Luigi Bagordo, Angelo Bellorini, Ferdinando
Bertino, Mario Boccardi, Enrico Carminati, Piercarlo Cattadori, Lorenzo
Cellini, Paolo Citterio, Alberto Comi, Mario D'Atene, Piero De Martini,
Giuseppe Di Rosa, Vincenzo Fama, Angelo Landriani, Mario Levrini, Emilio
Pascale, Impero Pianigiani, Marcello Polacchini, Marco Romussi, Carlo
Stiatti, Italo Turdò e di Massimo Colombo, Sabrina De Santis, Vincenzo
Gerardi, Pietro Montes, Francesca Polli;
- Associazione nazionale costruttori di impianti (ASSISTAL)
rappresentata dal Presidente Renzo Greco e dai Vice Presidenti Piero
Antonini e Franco Zuin, assistiti dal Direttore generale Nicola Cianitto,
con la partecipazione del Consiglio direttivo formato da: Marco
Antoniazzi, Riccardo Bachrach, Giuseppe Gargaro, Luigi Gozzo, Dino Grossi,
Ivano Padovani, Guelfo Tagliavini, Luciano Trebbi, Davide Truffo; con la
collaborazione tecnica della Commissione sindacale formata da: Francesco
Candussi, Maristella Curioni, Massimo Goffredo, Barbara Mariani, Maria
Teresa Morabito, Luigi Morandi, Maria Stella Motta, Eura Orlandini, Felice
Paciello, Riccardo Pedrali, Antonio Pozzoli, Giancarlo Ricciardi, Roberto
Risso, Antonio Savio, Mario Savoia, Bruno Scuotto, Giancarlo Testa;
con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana
(CONFINDUSTRIA) nella persona del Responsabile Servizio relazioni
Industriali Giorgio Usai;
e
- Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM) rappresentata dal
Segretario generale Giorgio Caprioli, e dai Segretari nazionali Franco
Aloia, Salvatore Biondo, Ambrogio Brenna, Giuseppina Cazzaniga, Giuseppe
Farina, Cosmano Spagnolo, Antonio Zorzi, e da una delegazione composta da:
Nicola Alberta, Antonio Aldrighetti, Gianni Alioti, Maurizio Benetti,
Marco Bentivogli, Gabriele Brancaccio, Mario Brunazzo, Liliana
Cacciapuoti, Marco Castrezzati, Ezio Cicaloni, Flavio Confaloni, Luigi
Coppiello, Angiolino Faccoli, Luciano Falchi, Antonio Ferigo, Antonello
Giuntini, Lino Gottardello, Salvatore Guzzo, Antonio Iacovino, Giuseppe
Lazzaro, Bruno Liverani, Emilio Lonati, Aquilino Mancini, Angelo Mangino,
Fausto Mantovi, Fabio Marcatili, Antonio Marchina, Paola Martinelli,
Vittorio Massanelli, Roberto Menegaldo, Sergio Migliorini, Giuseppe
Nanula, Tino Perego, Tiziano Ronconi, Rossella Rossini, Renato Santini,
Danilo Sanvito, Giulivo Scibinetti, Giorgio Sciutto, Antonio Spinelli,
Giuseppe Terracciano, Anna Trovò, Filippo Turi, Donato Vece, Bruno Vitali,
Gianni Vizio;
assistita dalla Segreteria della Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (CISL);
- Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) rappresentata dal
Segretario generale Claudio Sabattini, dai Segretari nazionali: Giampiero
Castano, Cesare Damiano, Francesco Ferrara, Luigi Mazzone, Francesca Re
David, e da una delegazione composta da: Bruno Albertinelli Antonella
Arabia, Vincenzo Argentato, Gerico Baldi, Paolino Barbiero, Giancarlo
Battistelli, Mario Bertolo, Alessandro Bianchi, Raffaele Busiello, Luigi
Camposano, Ezio Casagranda, Andrea Castagna, Paolo Castellucci, Libera
Cerchia, Giuseppe Cillis, Roberto Contardi, Giorgio Cremaschi, Ernesto
D'Ambrosio, Cesare D'Antonio, Domenico De Santis, Antonio Di Stella,
Walter Fabiocchi, Giovanni Ferrante, Francesco Fiusco, Marcello Gibellini,
Anacleto Giuliani, Alessio Gramolati, Marica Guiducci, Francesco Lacava,
Maurizio Landini, Fernando Liuzzi, Renato Losio, Celestino Magni, Enzo
Masini, Alessandra Mecozzi, Francesco Meliadò, Roberto Mercuri, Primo
Minelli, Giorgio Molin, Gianguido Naldi, Carlo Palmieri, Sandra Pareschi,
Sergio Parola, Luigi Petricciuolo, Peter Pezzei, Marilde Provera, Antonio
Puliga, Lello Raffo, Rosario Rappa, Mauro Ricci, Ugo Rigoni, Ermes Riva,
Nicola Riva, Emesto Rocchi, Giuseppe Maurizio Silveri, Laura Spezia,
Osvaldo Squassina, Claudio Stacchini, Elena Stagni, Enrico Stagni, Oronzo
Stoppa, Antonella Susana, Gianfranco Tosi, Flavio Vallan, Oscar Zanasi, e
dagli Esperti: Roberto Bennati, Cesare Cosi, Piero Pessa, Giuseppe
Fontana, Bruno Cossu;
assistita dalla Segreteria della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL);
- Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM) rappresentata dal
Segretario generale Luigi Angeletti, dai Segretari nazionali Giovanni
Contento, Roberto Di Maulo, Antonino Regazzi, Giorgio G. Rossetto, Piero
Serra, Deanna Vigna, e da una delegazione composta da: Francesco
Argenziano, Antonio Apa, Gianni Baiocco, Franco Busto, Roberto Campo,
Attilio Capuano, Luca M. Colonna, Matteo Ferrazzano, Alfonso Galiano,
Franco Ghini, Giuliano Gritti, Michele Latorraca, Piero Laurenza, Leonardo
Manganello, Angela Marano, Piero Massa, Antonio Messia, Umberto Miniussi,
Mario Napolitano, Maurizio Nicolia, Eros Panicali, Antonio Passaro,
Patrizia Pitronaci, Giovanni Battista Quaglia, Anna Rea, Ivan Scottà,
Giovanni Sgambati, Walter Sperotto, Dario Turri, Carmine Vaccaro, Bruno
Zanghi e con la collaborazione tecnica di Filippo M. Giorgi;
assistita dalla Segreteria della Unione Italiana del Lavoro (UIL);
è stato stipulato il presente CCNL per le aziende metalmeccaniche private
e di installazione impianti e i lavoratori dalle stesse dipendenti.
1) Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del
"Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23.7.93, ne realizza, per quanto di competenza del
Contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi
in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione
primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo
del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al
quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del
conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di
una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai
lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle
imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché
di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle
risorse umane.
2) A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli
organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e
delle RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, a
che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più
avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente
indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è
condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi
previste dal presente contratto entro le regole fissate.
A tale proposito le parti confermano che, come regola generale, anche
laddove non espressamente previsto, nelle sedi e nelle occasioni
disciplinate dal presente contratto in cui siano rappresentate le OO.SS.
dei lavoratori esterne all'azienda debba essere rappresentata anche la
O.S. a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e viceversa.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno
delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il
periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di
settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni
industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni
pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei
lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano
evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare
quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la
coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di
valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente
contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93.
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà
pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di
rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal
Protocollo 23.7.93, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con
particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono
titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le
materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto,
le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai
sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende più
complesse e secondo la prassi esistente, le OO.SS. nazionali e le RSU. Le
aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali
territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio
nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso e i
lavoratori dagli stessi dipendenti è stato stipulato sulla base di questa
premessa, che ne costituisce parte integrante.
Il presente contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali
la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o
quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio
tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti
metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i
requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da
contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri
per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame,
piombo, zinco, argento e altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo,
zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati,
imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e
altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda
alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e
dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
· navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e
chiatte;
· materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche
e funivie;
· automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti
staccate;
· motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro
parti ed affini;
· aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione
di navi e loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti
e similied arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per
cemento armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e
apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame e imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
· motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti
staccate e accessori caratteristici;
· organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
· impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto;
· macchine e apparecchi per la generazione, trasformazione, misura e
utilizzazione dell'energia;
· apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica,
radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione e amplificazione sonora e
televisione;
· produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per
telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
· apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica
per uso industriale, domestico e medicale;
· apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia
elettrica o di altra natura;
· apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia,
ortopedia o odontoiatria;
· macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di
terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre;
per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi,
conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
· macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
· macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei
metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
· macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per
cartotecnica, legatoria, stampa;
· macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile
dell'abbigliamento;
· macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie
agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed
apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
· utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
· utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio e armi
bianche;
· pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori,
macchine e apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per
condotte di vapore e di fluidi in genere;
· apparecchi e attrezzature per impianti igienico-sanitari e di
riscaldamento;
· macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria,
lavanderia e stireria;
· macchine e impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
· armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
· macchine e apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica
varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova,
misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine
fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere,
calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in
genere;
· orologi in genere;
· modelli meccanici per fonderia;
- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti
industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici,
elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento
ed ecologici, ivi compresa l'installazione di impianti e di
apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura,
stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e
software informatici;
- la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti
staccate che utilizzano tale componentistica;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle
imprese;
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente
contratto;
- ecc., ecc.
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente
contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di 1a fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando
il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i
fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica
quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo
senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) s'intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè
cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica
grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d),
comma D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività
siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di 1a
fusione di cui alla voce a) stesso comma.
* * * * *
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si
articola l'industria metalmeccanica:
- siderurgico;
- autoavio;
- elettromeccanico ed elettronico;
- meccanica generale;
- fonderie di 2a fusione;
- cantieristico;
nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi
meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche
ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa
l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini
del presente contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei
limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel
presente contratto.
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del
contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di 1a fusione;
b) acciaio anche se colato in getti:
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando
il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i
fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata
siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue
anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) s'intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè
cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica
grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d),
non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività
siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di 1a
fusione di cui alla voce a), stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla
costruzione in serie delle autovetture e autocarri nel loro totale
complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in
serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro
attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella
riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel
settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che
appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto
producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti
fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che
utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di
importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
- macchine elettriche, nel senso tradizionale della espressione;
- apparecchiature elettriche complesse;
- strumenti di misura elettrici;
- apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia,
radio-tecnica, elettronica;
- elettrodomestici (fabbricazione completa e in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o
complessi destinati all'elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano
identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non
determina l'appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le
altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto,
Fonderie di 2a fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono
la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi,
nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale è
addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un
solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di 2
attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei
lavoratori addetti.
Nel caso in cui in un'azienda sono esplicate 2 o più attività, tutte
inquadrate nel contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione
generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le
norme di settore dell'attività alla quale è addetto il maggior numero di
lavoratori.
Chiarimento a verbale.
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione,
ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i
principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che
appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo
di applicazione del presente CCNL per l'industria metalmeccanica e
dell'installazione degli impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed
elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per
l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti
comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso
descritto dalla lett. b), art. 5, legge 23.10.60 n. 1369.
Nota a verbale.
Ove sorgessero contestazioni nell'inquadramento di qualche unità nei
settori previsti, in caso di mancato accordo tra le organizzazioni
territoriali, le controversie saranno deferite alle organizzazioni
stipulanti.
FEDERMECCANICA, ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-UILM, intendendo
consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo
contenuta nella premessa al contratto, individuano lo strumento più idoneo
a questo fine in un sistema di Osservatori congiunti paritetici.
Gli Osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di
analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse
reciproco così come definiti nella presente sezione I.
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del
contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di
comune accordo.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli
Osservatori confluiranno, costituendone parte integrante, nella "Banca
dati del settore metalmeccanico" gestita dall'Osservatorio nazionale, che
rappresenterà una base documentale comune e condivisa, utile all'attività
delle parti. I contenuti della "Banca dati" potranno essere diffusi anche
attraverso l'utilizzazione di strumenti telematici e con la realizzazione
di un apposito sito Internet.
Gli Osservatori potranno realizzare specifiche iniziative di
approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di
comune accordo tra le parti e, qualora sia stata acquisita una posizione
comune sui risultati delle iniziative medesime, sarà predisposto un
rapporto finale congiunto che potrà essere sottoposto all'attenzione degli
Enti e delle Istituzioni pubbliche competenti. In ogni caso verrà
pubblicato, di norma annualmente, un "Rapporto sull'industria
metalmeccanica" a cura dell'Osservatorio nazionale.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente
potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le
parti riguardante l'ammontare dei costi, valutando anche la possibilità di
utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili, e la
relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in
apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto
funzionamento dell'Osservatorio.
L'Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree
tematiche.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti
suddivisi per sesso e per categoria d'inquadramento, numero imprese
suddivise per classi dimensionali, facendo anche ricorso alle principali
istituzioni statistiche;
b) gli andamenti produttivi e altri indicatori economici rilevanti,
congiunturali e di lungo periodo, anche disaggregati per i principali
comparti che compongono il settore metalmeccanico;
c) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle
cessazioni del rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia
di rapporto di lavoro, per donne-uomini e livelli d'inquadramento con
particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree
di provenienza, e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
d) l'andamento dei salari di fatto, disaggregato per donne-uomini e
livelli d'inquadramento, con indicazione disaggregata delle quantità
retributive, le caratteristiche delle quali saranno individuate dalle
parti in apposito incontro;
e) l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini,
impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con
indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della
misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della CIG;
f) i dati medi dei principali indici di bilancio relativi al settore
metalmeccanico;
g) gli andamenti delle retribuzioni e del costo del lavoro per unità di
tempo e per unità di prodotto, riferiti al settore, anche rispetto agli
altri Paesi OCSE;
h) l'andamento degli altri principali parametri in grado di misurare le
tendenze in atto della competitività internazionale tra i diversi sistemi
industriali, con particolare riferimento alla compiuta unificazione del
sistema monetario europeo;
i) i dati relativi alla costituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) e alle iniziative formative realizzate.
Questa area tematica sarà dedicata all'approfondimento dei temi connessi
allo sviluppo del settore metalmeccanico e alle misure di politica
industriale che possono favorirlo. In tale contesto, con particolare
riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta
tensione occupazionale nonché alla realtà delle piccole imprese, saranno
presi in considerazione:
a) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli
investimenti nel settore e loro localizzazione;
b) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge
per gli investimenti industriali distinti per finalità, anche in raccordo
con i dati provenienti da fonti istituzionali (Banca d'Italia, CNEL,
ISTAT, Ministeri, ecc.);
c) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore
e le politiche e gli investimenti di ricerca e sviluppo;
d) quantità e qualità dei processi di internazionalizzazione del
settore con particolare riferimento agli investimenti diretti di imprese
italiane all'estero e di imprese estere in Italia.
Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle
parti, utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da
FEDERMECCANICA, con riferimento ai seguenti sottosettori:
1) siderurgia;
2) fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa;
3) mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) navalmeccanica;
5) aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della difesa;
6) macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di
impianti e reti telefoniche ed elettriche;
8) elettromeccanica;
9) elettrodomestici ed elettronica civile;
10) elettronica, informatica e telecomunicazioni;
11) meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si
attiveranno per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi
insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dalla accresciuta
concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati, la
presente area tematica sarà dedicata all'analisi dei processi che
investono l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti per
quanto riguarda:
a) l'andamento delle modifiche degli assetti societari comportanti
trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C.;
b) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata
mediante cessione di rami d'azienda;
c) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata
mediante cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso
affidamento in appalto delle funzioni da questi precedentemente svolte.
La presente area tematica, considerata l'importanza che il Premio di
risultato assume nell'assetto dell'attuale sistema di contrattazione
nonché per lo sviluppo di nuove relazioni industriali, sarà dedicata
all'analisi e all'approfondimento degli accordi stipulati nelle aziende
metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del Premio di risultato sul territorio nazionale con
particolare riferimento alla dimensione aziendale e al numero complessivo
di lavoratori e aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli effetti
sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del Premio di
risultato e i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi
erogati.
La presente area tematica svolge i compiti di monitoraggio e analisi degli
accordi posti in essere di cui alla Commissione paritetica nazionale
prevista nell'art. 9, Disciplina generale, sezione III.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni
industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata
al monitoraggio e all'esame delle esperienze più significative in materia
realizzate sia in Italia che in Europa.
Inoltre, considerato che l'avvenuta unificazione monetaria incentiverà i
paesi europei all'adozione di pratiche sempre più omogenee al modello
concertativo, particolare attenzione sarà dedicata allo stato e
all'evoluzione del Dialogo sociale europeo.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituiti, le Associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe
istanze territoriali delle OO.SS. FIM, FIOM e UILM, la costituzione di
Osservatori congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al
settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio
interessato, svolgono i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree
tematiche.
La presente area approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti
suddivisi per sesso e per categoria d'inquadramento, numero imprese
suddivise per classi dimensionali;
b) situazione e prospettive dell'industria metalmeccanica nel
territorio;
c) andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle
cessazioni del rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto
di lavoro (apprendistato, contratti a termine tra cui quelli stipulati ai
sensi della lett. B), dell'art. 1-bis, Disciplina generale, sezione III,
lavoro interinale, ecc.), con particolare riferimento alle categorie più
deboli e ai lavoratori extracomunitari;
d) relazioni sindacali nel settore;
e) andamento degli orari di fatto;
f) andamento dei salari di fatto;
g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della
tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) andamento delle cessazioni di attività aziendali e dei nuovi
insediamenti industriali e relativi riflessi occupazionali;
b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con particolare
riguardo ai processi di cessione di ramo d'azienda o di attività e
funzioni;
c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di
lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877;
d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di imprese
che configurino la presenza sul territorio di "distretti industriali".
La presente area tematica sarà dedicata all'analisi e all'approfondimento
degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del Premio di risultato sul territorio con particolare
riferimento alla dimensione aziendale e al numero complessivo di
lavoratori e di aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli effetti
sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del Premio di
risultato e i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi
erogati.
La presente area tematica svolge, in collegamento con l'attività
dell'Osservatorio nazionale, compiti di monitoraggio e analisi degli
accordi posti in essere.
Gli Osservatori si riuniranno di norma 2 volte all'anno (rispettivamente
entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici
congiunti avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale
che fornirà i servizi di segreteria.
Norma transitoria.
Le parti s'impegnano a costituire l'Osservatorio di cui al presente art.
2, in tempi rapidi e comunque non oltre il 31.12.01; fino alla data di
scadenza del presente CCNL rimangono in vigore le norme previste dall'art.
6 e dall'art. 10, comma 2, Disciplina generale, sezione I, CCNL 5.7.94.
L'Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli
Osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella
costituzione o nell'avvio dell'attività, si attiverà al fine di rimuovere
le eventuali condizioni ostative.
A far data dall'1.1.00 nelle aziende che occupano complessivamente più di
3.000 dipendenti, di cui almeno 1.000 dipendenti occupati nella medesima
unità produttiva, saranno costituiti, su richiesta di una delle parti,
Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell'impresa e da
un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle OO.SS.,
nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
L'attività degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
3.1. Analisi della struttura e delle tendenze dei mercati su cui opera
l'azienda.
3.2. Strategie industriali anche con riferimento ad eventuali modifiche
organizzative.
3.3. Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie
di assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle
informazioni di carattere confidenziale e al rigoroso rispetto del segreto
industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti In materia.
Nella prospettiva del processo d'integrazione europea e al fine di
favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che
quantitativo, le parti convengono sull'importanza della formazione
professionale quale strumento fondamentale per l'auspicata valorizzazione
professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento della
competitività internazionale delle imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione
professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi
introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che
richiedono spesso contenuti di sapere più elevati a causa
dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- il mutamento di quadro nell'ambito istituzionale scolastico con
particolare riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico e alle
conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si impongono
obbligatoriamente alla formazione professionale;
- l'evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato
dalla legge 15.3.97 n. 59 e successive normative attuative, e la necessità
di coglierne tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi
istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'Accordo
interconfederale 20.1.93 e dalle successive intese, FEDERMECCANICA,
ASSISTAL e i sindacati FIM, FIOM, UILM, consapevoli che, per rispondere ai
problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti
sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono
la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi
confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti
modalità di accesso di tipo settoriale alle opportunità offerte dal
sistema formativo.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze
realizzate, di consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni
paritetiche di cui ai punti successivi.
FEDERMECCANICA, ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-UILM convengono di
affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e
l'apprendistato, formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi
di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), oltre a
quelli ad essa attribuiti dall'art. 5 del vigente contratto collettivo per
la disciplina dell'apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione
professionale sia a livello comunitario che nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore
metalmeccanico e dell'installazione di impianti, utilizzando in
particolare i risultati dell'indagine sui fabbisogni di professionalità
promossa dall'Organismo bilaterale nazionale per la formazione di cui
all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, nonché le
indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui al successivo
punto 4.2.;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a
sostenere le esigenze del settore metalmeccanico e dell'installazione di
impianti;
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle
Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto "Formazione
per l'Apprendistato", iniziative formative capaci di rispondere ai
fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati
all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori
in relazione a quanto imposto dall'innovazione tecnologica e
organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità
e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con l'Organismo bilaterale
nazionale per la formazione e con gli Organismi paritetici regionali di
cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e alle successive intese,
affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione
siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonché
allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra
citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello
europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi
formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in
processi di mobilità.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe
istanze territoriali delle OO.SS. FIM, FIOM e UILM, la costituzione di
Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato,
formate da massimo 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di
sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA- ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM).
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art.
5 del vigente contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato,
hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo
a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere
tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal
sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del
settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con riferimento
all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati
forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata
dall'Organismo paritetico regionale di cui all'Accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese in collegamento con l'attività della
Commissione nazionale di cui alla lett. b) del punto 4.1., sia quelli
emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel territorio, anche
con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste
in essere dalle aziende;
c) proporre congiuntamente in sintonia con l'Organismo bilaterale
regionale interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni
specifici della categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle
varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la
struttura operativa, i tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento,
al fine di attingere alle risorse disponibili a livello territoriale,
nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al
fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto
indicato dall'Accordo interconfederale 20.1.93;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in
materia ambientale e di sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle
fasce deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla
lett. c) del punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le
possibili iniziative tendenti a recuperare al sistema lavorativo i
soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della legge
2.4.68 n. 482, proponendo agli Enti istituzionalmente competenti in
collegamento con l'Organismo bilaterale regionale di cui all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi di qualificazione che
consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di questi soggetti,
tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese quali
emergeranno dall'indagine a ciò prevista dal citato accordo
interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla
Commissione nazionale di cui al precedente punto 4.1.;
g) promuovere d'intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del
successivo art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne in
vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla
legge 10.4.91 n. 125, nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla
maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma
trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da
un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente
riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di
cui al precedente punto 4.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le
Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di
2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità
produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una
Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non più
di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in
rappresentanza congiunta delle OO.SS., nazionali o territoriali,
stipulanti il presente contratto e della RSU, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno
solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di
formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con
riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate in azienda e al fine
di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e
di qualità del prodotto;
c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori
potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile alle
Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli
adempimenti di cui al punto 6.3., 2° capoverso, art. 6, Disciplina
generale, sezione I del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali che richiedano l'intervento
della Fondazione per la formazione continua di cui al punto 26 del Patto
sociale per lo sviluppo e l'occupazione ratificato l'1.2.99, dovranno
essere concordati tra le parti sociali.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi
punti 5.1. e 5.2. il compito di individuare iniziative dirette a
promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di
parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di
pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni d'impiego e
nella formazione professionale.
Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la "Commissione
paritetica per le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata
da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti
(FEDERMECCANICA- ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM) con lo scopo di svolgere
attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui
alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare
gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro
superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento
dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse
tipologie di rapporto di lavoro (CFL, contratti part-time, ecc.) e
all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi,
ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i
dati dell'Osservatorio nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in
materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma
di azione della Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di
azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione
professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a
nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali
interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in
collegamento con l'Organismo paritetico bilaterale di cui all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese, con la Commissione nazionale
di cui al precedente art. 4 e con gli organismi istituzionali operanti in
materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in
ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al
successivo punto 5.2. significative iniziative di azioni positive adottate
nelle aziende metalmeccaniche aderenti a FEDERMECCANICA e ASSISTAL con
l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti
coerenti con i princìpi di pari opportunità nel lavoro;
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le
caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti
con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini
nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla
Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella
raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia;
g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al
successivo punto 5.2. e trasmettere ogni utile informazione per lo
svolgimento della loro attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una
delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente
riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di
cui al successivo punto 5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il
presente contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del
contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
3 mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione
terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei
materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto
le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della
Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una
delle componenti.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe
istanze territoriali delle OO.SS. stipulanti la costituzione, a titolo
sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte
da 6 rappresentanti nominati dall'Associazione territoriale
imprenditoriale e 6 rappresentanti nominati dalle istanze territoriali
delle OO.SS. stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di
svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale e in collaborazione
con gli organismi territoriali di cui all'art. 2, attività di studio,
ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77
n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali
ostacoli che non consentono un'effettiva parità dì opportunità tra donne e
uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione
nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle
proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le
specificità territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel
settore;
b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in
collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al
precedente art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e
formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli
"Organismi paritetici per la formazione professionale" operanti nel
territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive
intese;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni
positive anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della
lett. c) del punto 5.1. A tal fine, su richiesta congiunta degli
interessati alle iniziative suddette e delle Commissioni paritetiche
costituite in sede aziendale, la Commissione territoriale potrà costituire
nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro paritetico incaricato di
seguirne l'attuazione in collaborazione con coloro i quali hanno
effettuato la richiesta;
e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale
ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con
l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. f) del punto
5.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità
degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma
trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da
un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il 1°
anno, riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica
nazionale di cui al precedente punto 5.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di
segreteria.
A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di
2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità
produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una
Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non più di 6
componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in
rappresentanza congiunta delle OO.SS., nazionali o territoriali,
stipulanti il presente contratto e della RSU.
La Commissione:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi
individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli
obiettivi di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità
nel lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per
maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove
tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
L'eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla
lett. d) del punto 5.2., in collaborazione con la Commissione
territoriale.
b) esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda
dei principi di parità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 10.4.91 n.
125, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine
di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125,
il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile,
presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito
incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel
rispetto delle disposizioni di legge.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le
RSU e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati
provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema
produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora
adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di
produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite l'Associazione
imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli
spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino
significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non
rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche,
organizzative e produttive dell'attività aziendale, ivi comprese quelle
delle aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro
peculiare attività.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 350 dipendenti forniranno
annualmente alle RSU, su richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo
sui livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e
previsioni sulle dinamiche occupazionali.
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350
dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU,
su richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato
dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di
competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata,
informazioni sulle scelte e sulle previsioni dell'attività produttiva,
sulle iniziative formative in programma nonché sui programmi che
comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di
quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati verranno anche
informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti
predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche,
nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni
sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e
l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti renderanno
ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, nel corso
dell'incontro qui disciplinato, informazioni riferite anche alle
iniziative realizzate e/o all'attuazione dei progetti finalizzati alla
tutela e al miglioramento dell'ambiente interno ed esterno. Inoltre
saranno fornite informazioni specifiche sui temi attinenti la formazione
professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà indicazioni
preventive sulle politiche formative prescelte con riferimento alle
diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi
riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti
coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti
modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che
attengono al normale miglioramento dei risultati dell'attività
imprenditoriale e fatte salve le procedure d'informazione previste
dall'Accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e dalla legge
20.5.75 n. 164, in materia di applicazione della CIG ordinaria e
straordinaria, di norma annualmente entro il 1° quadrimestre, o su
richiesta delle OO.SS. provinciali, le Direzioni delle unità produttive
con più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle RSU e tramite
l'Associazione territoriale imprenditoriale di competenza, alle
organizzazioni provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della
definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di
processo fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze
sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e
sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto
adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale
erano state fornite le informazioni, le Direzioni delle unità produttive
di cui sopra completeranno l'informazione con le medesime procedure e
modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo art. 6, la Direzione della
unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se
le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di
segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 C.P.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti
renderanno ai Sindacati provinciali di categoria congiuntamente alle RSU,
su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato
dall'Associazione imprenditoriale nella cui arca di competenza si trova la
Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle
caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere
permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie
dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi
aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le
caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti
chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme
contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle
relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le RSU e tramite l'Associazione territoriale di
competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di
scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di
importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano
complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione
riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la
localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali,
nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti forniranno
alle RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati
provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di
realizzazione di decisioni assunte relativamente a rilevanti processi di
esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o
sulle modalità di effettuazione della prestazione.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,
spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle
aziende d'installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro
acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, entro 3
mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni
territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato
provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate
che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6
mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza
trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'azienda tramite la RSU comunicherà ai Sindacati provinciali di categoria
gli Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere
sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.
FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL si danno atto che
le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel
rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23,7,93 e
dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU del 20.12.93.
Per l'applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93 nel settore
metalmeccanico si fa riferimento a quanto previsto nell'intesa tra
FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL per la
costituzione delle RSU del 2.2.94 allegato al presente contratto (allegato
n. 4).
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge
e/o per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse
risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM s'incontreranno per armonizzare ed
adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in
materia.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300 del
20.5.70 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2
giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2) le OO.SS. stipulanti e/o la RSU convocheranno l'assemblea retribuita
possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, fermo
restando quanto previsto alla lett. a), punto 4., parte I, Accordo
interconfederale 20.12.93;
3) le OO.SS. stipulanti e/o la RSU nel convocare assemblee retribuite
di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno
tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale
attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;
4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea
può essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver
luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire
la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di
attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda i nominativi dei
dirigenti esterni del Sindacato che s'intenda eventualmente far
partecipare all'assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità
produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue
retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35,
legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive
medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25, legge n. 300 del
20.5.70.
In adempimento all'art. 27, legge 20.5.70 n. 300, il datore dì lavoro
nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un
idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a 200
dipendenti il diritto riguarderà l'uso di un locale idoneo alle riunioni.
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e
provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle
Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali
metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a
24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro
funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto dalle organizzazioni predette e garantito comunque in ogni
reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle OO.SS. alle Associazioni industriali
territoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il
lavoratore appartiene.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o
a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 31, legge n. 300 del 20.5.70.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la
normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32, legge n. 300 del
20.5.70.
I componenti delle RSU per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a
permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge
n. 300 del 20.5.70.
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori
complessivamente a 1 ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente.
I nominativi dei componenti delle RSU e le relative variazioni dovranno
essere comunicati per iscritto dalle organizzazioni predette alle
Associazioni industriali territoriali che provvederanno a comunicarli
all'azienda cui il lavoratore appartiene.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli
eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché
con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla
retribuzione globale di fatto.
La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18.4.66
sulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata
dell'incarico, ai componenti delle RSU di cui all'art. 4.
I nominativi dei componenti delle RSU di cui sopra dovranno essere
trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni
industriali territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli
componenti delle RSU, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel
caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la RSU.
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai
dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente
sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal
lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo
revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni
aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti
un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
La delega conterrà l'indicazione delle OO.SS. cui l'azienda dovrà versare
il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell'1% di una
retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in
vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per 13 mensilità all'anno.
Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal
successivo mese di maggio.
Restano salve le condizioni in atto alla data d'entrata in vigore del CCNL
18.1.87 che prevedano contributi sindacali d'importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a
tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa O.S., s'intenderà revocata
la delega precedente.
Su richiesta congiunta delle OO.SS., la raccolta delle deleghe potrà
avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta
paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente
l'indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da
ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la
delega vera e propria, ma senza l'indicazione del sindacato cui devolvere
il contributo stesso, sarà rimessa all'azienda.
L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che
verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle OO.SS.
interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel
corso dell'anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate
per iscritto con preavviso di almeno 3 mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già
concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno
tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna O.S.,
l'indicazione numerica, aggregata per livelli d'inquadramento, dei
rispettivi iscritti e di quelli con delega FLM, e le relative somme.
Norma transitoria.
Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al
comma 4, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza
del presente CCNL, fra le Associazioni territoriali e le OO.SS. potranno
essere determinati importi di ammontare inferiore all'1%.
Il presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno
affissi in ogni stabilimento.
In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti
stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle
relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un Gruppo
di lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del
Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa all'informazione e
consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di
dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un
valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di
recepimento nella legislazione italiana.
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in
conformità alle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data d'inizio del rapporto di lavoro;
2) con esattezza la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria professionale della classificazione unica cui viene
assegnato, la qualifica e la retribuzione;
4) la disciplina speciale che gli viene applicata;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova di cui alle discipline
speciali;
6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita
medica.
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo
parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e
all'articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in
rapporto alle esigenze dell'impresa e all'interesse del lavoratore e
amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti gli
istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari
caratteristiche.
Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera,
settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con
superamento dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello
contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di
consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale argomento sarà
oggetto di discussione nell'incontro previsto al comma 12 del paragrafo
"Permessi annui retribuiti" di cui all'art. 5 della presente Disciplina
generale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per
iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall'art.
1, della presente parte generale, l'orario di lavoro e la sua
distribuzione anche articolata nell'arco dell'anno, nonché le altre
eventuali condizioni concordate.
Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà effettuare variazioni della
sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisendo,
di volta in volta e in forma scritta, il consenso del lavoratore con
congruo preavviso. La disponibilità alla variabilità temporale dell'orario
di lavoro part-time sarà inserita nella lettera di assunzione ed
espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha
diritto di optare per una distribuzione d'orario non flessibile, fatto
salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.
Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della UE tale clausola di variabilità si
applica anche ai contratti di lavoro part-time a tempo determinato.
L'azienda, fino al limite del 2% del personale in forza a tempo pieno,
valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore
interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
- necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri
familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,
gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi
terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- necessità di accudire i figli sino al compimento dei 7 anni.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'azienda in relazione alla
infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sarà svolto
un confronto con la RSU per individuare un'idonea soluzione.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino
al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno,
l'azienda valuterà l'accoglimento della richiesta del lavoratore di
avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.
L'azienda, su richiesta della RSU, informerà la medesima sui motivi del
diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata
predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24
mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45
giorni dalla richiesta.
In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56,
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare
il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive è
consentita, previa comunicazione alle RSU e salvo comprovati impedimenti
individuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto
concordato in conformità al comma 4, art. 5, legge 19.12.84 n. 863.
La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta,
nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui ai commi 3 e 4, art.
8, e commi 4 e 5, art. 7, Disciplina speciale, parte rispettivamente I e
III.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una
prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario
concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore
settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari
a quella dei lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40
ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel
rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore
settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale
prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del
10%.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto
di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale,
a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le parti
concordano che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro, oltre che nei casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi
vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:
1) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un
servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di
commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini
di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai
normali programmi di lavoro;
3) per l'esecuzione di attività d'installazione o montaggio soggette a
particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la
protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
4) per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del
prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità
e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti
per ferie, esclusi i casi di chiusura dell'unità produttiva, oppure in
aspettativa.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere
assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è
pari al:
- 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle
unità produttive fino a 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno
precedente);
- 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle
unità produttive con più di 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno
precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10
contratti di lavoro a termine.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui sopra
saranno arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti
valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze
aziendali.
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in virtù del
presente CCNL, la Direzione comunicherà preventivamente alla RSU il numero
dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra
indicate.
Le imprese, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in
considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già
assunti per 2 volte con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui
ultimo contratto sia scaduto nel corso dei 12 mesi precedenti.
Norma transitoria - Contratti di inserimento.
Ad integrazione del punto 10, Accordo interconfederale 18.12.88, e
successive modificazioni, in attesa dell'evoluzione normativa in materia
di CFL, i lavoratori non occupati d'età compresa tra i 25 e 29 anni
possono anche essere assunti con contratto d'inserimento nell'ambito della
percentuale prevista dal citato Accordo interconfederale.
Ai suddetti lavoratori si applica quanto previsto all'ultimo comma del
presente punto B).
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge
24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma
2, art. 1, lett. b) e c), della stessa legge, anche per l'aumento delle
attività nelle seguenti fattispecie:
1) punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il
ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di
mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi
prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un
servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non
possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi
aziendali;
3) per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del
prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità
e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere
eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo che possono essere utilizzati per le
ipotesi contrattuali sopra individuate non potranno superare la media
dell'8%, calcolata su 4 mesi, ovvero su 5 mesi nei territori di cui
all'Obiettivo 1 della UE, dei lavoratori occupati dall'impresa
utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di
lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non
risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale come sopra
definita saranno arrotondate all'unità superiore.
Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e
per gli effetti del comma 4, art. 1, legge 24.6.97 n. 196, quelle
corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei
criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale 31.1.95 sui CFL, tra le
professionalità intermedie.
A decorrere dall'1.1.00, per le professionalità corrispondenti alle figure
inquadrate nella 2a categoria contrattuale con passaggio in 3a categoria
in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l'inquadramento
e il trattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro
temporaneo, (ai sensi del comma 5, lett. b) ed e), art. 1, legge 24.6.97
n. 196) è quello riferito alla 3a categoria contrattuale.
Nel 2° livello di contrattazione, così come definito dal CCNL in
applicazione del Protocollo 23.7.93, sono stabiliti modalità e criteri per
la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle
erogazioni economiche connesse al Premio di risultato.
La Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei
lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata
dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano
motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione è
fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di
fornitura.
Inoltre, una volta all'anno, anche per il tramite della Associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda
utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture
territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, il numero e i
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata
degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, ai
prestatori di lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto a partecipare
alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Dichiarazioni a verbale.
1) Le clausole sopra concordate decorrono dall'1.7.99 e, salvo la
specifica decorrenza di cui al comma 6 del presente punto C),
sostituiscono e integrano la disciplina già prevista dall'Accordo
interconfederale 16.4.98.
2) Le parti, nel prendere atto della natura sperimentale della legge
24.6.97 n. 196, concordano di adeguare la presente normativa contrattuale
alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di
rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM, FIOM E UILM, convengono di costituire
entro il mese di gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6
rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di Sindacati stipulanti
(FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), al fine di approfondire
l'evoluzione normativa in materia di telelavoro.
In attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 25, legge 23.7.91
n. 223, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", le
parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma
1, art. 25, legge citata, non si tiene conto:
- dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte I e II,
inquadrati nella 4a e 5a categoria e dei lavoratori di cui alla Disciplina
speciale, parte III, inquadrati nella 5a categoria e livello superiore, e
nella 6a e 7a categoria (personale direttivo), ai sensi dell'art. 4,
Disciplina generale, sezione III del presente CCNL per l'industria
metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti;
- non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso
di diploma di scuole medie superiori che, nell'ambito del sistema di
mobilità professionale di cui alla lett. C), punto IV, art. 4, Disciplina
generale, sezione III, sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a
categoria, e inseriti nella 5a categoria dopo 24 mesi.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5,
art. 25, legge 23.7.91 n. 223, saranno computati ai fini della copertura
dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche
quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli
adempimenti conseguenti.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti
documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già
provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi
(l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo
sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell'art. 689 C.P.P. e nei limiti di cui all'art. 8, legge n. 300
del 20.5.70, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale
del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la
sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura
dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di
residenza e di domicilio.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle
proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento
degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione
della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle
varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle
RSU.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti,
in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano
che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e
dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro
protetto" di cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118. In tale spirito
convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del
lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato e affrontato
con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS.
promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare
le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di
lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze
impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee
iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi
vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative
di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate
sostegni di natura tecnico- organizzativa per favorire il proficuo
inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento
obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito
alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e
l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese in sede
territoriale e in sede aziendale così come previsto, rispettivamente,
dall'art. 2 e dal punto 6.3. dell'art. 6, Disciplina generale, sezione I.
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9.10.90
n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di
tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo
indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo
non superiore a 3 anni, secondo le specifiche modalità di seguito
definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è
tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda la documentazione di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze e il relativo programma di
riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità
mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta
eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del
programma stesso.
Il rapporto di lavoro s'intende risolto qualora il lavoratore non riprenda
servizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione
o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data
dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma
terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne
facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per
le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo
di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non
superiore a 4 mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori a 1 mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né
si avrà decorrenza d'anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o
di contratto.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà
posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti
interessati.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7
categorie professionali e 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono
eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I
livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali
per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza d'età.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie
generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative
esemplificazioni indicate al successivo punto A).
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di
retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione
ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico
(come, ad esempio, il TFR, gli aumenti periodici, gli adempimenti
assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.)
che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le
categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo
interconfederale e di contratto collettivo e che s'intendono qui
riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente
contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il
comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione
unica. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori
comunque aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, e intese
ad ottenere l'estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i
limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati,
avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento di
FEDERMECCANICA - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate -
e di ASSISTAL - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale
presupposto assunte.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non
siano proposte le azioni di cui sopra.
L'iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra
è di competenza esclusiva sia di FEDERMECCANICA sia di ASSISTAL, a livello
nazionale, previo esame con le OO.SS. stipulanti.
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente
articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle
esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi. Gli esempi si
riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e
pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai
presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti
professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di
inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, così come le
figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei
lavoratori della 1a categoria, non indicate perché già sufficientemente
definite nelle declaratorie.
1a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per
abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è
sufficiente un periodo minimo di pratica,
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze
professionali.
2a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali
occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo
elementare,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione,
esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine
operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore.
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o
predisposti.
Collaudatore.
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e
sorveglianza.
Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla
sorveglianza e all'eventuale alimentazione di macchine operatrici
appartenenti a un sistema automatizzato con guida computerizzata,
attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili
mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni
visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati.
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore eseguono in
fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di
attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono
attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni
similari.
Allievo attrezzista.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in
fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di
impianti.
Allievo manutentore.
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore.
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la
formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano.
Animista a mano.
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in
legno di semplice fattura e/o loro parti.
Cassaio.
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il
trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il
sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.;
ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc.
guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
Gruista.
Imbragatore.
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo
procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi
attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
- dattilografia/stenodattilografia;
- compiti semplici di ufficio;
- perforazione di schede meccanografiche;
- verifica di schede meccanografiche;
- centralinista telefonico.
3a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una
specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti
professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di
lavoro,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza
di lavoro.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate
automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e
che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative
registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni
eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di
normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la
riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
Riparatore.
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di
prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione
con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici
non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie
o loro parti per l'individuazione di anomalie e per l'opportuna
segnalazione.
Collaudatore.
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi
definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l'ausilio di
apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro
predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti
meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per
il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di
materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie,
registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio.
Addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano
manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di
lavorazione.
Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o
cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà
per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con
nastri già controllati in lavorazioni precedenti.
Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione
prevista, alla centratura con asse mandrino, e all'inserimento sul quadro
dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina
ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle
quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico.
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni e
utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l'avviamento
di macchine operatrici appartenenti a un sistema automatizzato con guida
computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale.
Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del
sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con
elementare ricorso all'autodiagnostica o con l'utilizzo delle prestabilite
procedure informatiche ed effettuando, all'occorrenza, elementari
interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono
lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria
superiore
- per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti,
eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere
accessorie su reti elettriche e/o telefoniche
ovvero
- per l'esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie -
cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.
Guardafili.
Giuntista.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni,
eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di
normale difficoltà di esecuzione
- per installazioni di impianti elettrici civili e industriali in
bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al
loro aggiustaggio e riparazione
ovvero
- eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori
accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o
industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione
dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici.
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento.
Ramista.
Primarista.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando
lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento
e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale
difficoltà per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del
liquido.
Colatore.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la
costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate,
o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario.
Costruttore su banco.
Costruttore su macchine.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono
con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di
normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di
impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.
Manutentore meccanico.
Manutentore elettrico.
Installatore impianti.
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di
normale difficoltà.
Saldatore.
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o
schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in
casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti,
costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni,
ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo
alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti,
sui mezzi di trasporto o in container.
Imballatore.
Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli
elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di
materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il
trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono
trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono
precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su
macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale
ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
Gruista.
Imbragatore.
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni
dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di
servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
- dattilografia/stenodattilografia;
- compiti vari di ufficio;
- perforazione e verifica di schede meccanografiche;
- centralinista telefonico.
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni
dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la
classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati
su moduli e/o prospetti.
Contabile.
Contabile clienti.
Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni
dettagliate, ricopiano disegni.
Addetto lucidi.
Addetto trascrizione disegni.
4a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione
delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla
tecnologia del lavoro e all'interpretazione del disegno, conseguite in
istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero
particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario
tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro
affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche
professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea
seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica
un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta e il
risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di
semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o
attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per
la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate
automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che
eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase
delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono
l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione,
l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il
controllo delle operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che provvedono alla preparazione e avviamento di macchine
operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di
normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei
parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e
degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli
addetti alla conduzione nell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le
necessarie informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la
correzione di eventuali anomalie.
Attrezzatore di macchine.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,
procedono all'individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e
casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata
precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro
parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
Riparatore.
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di
natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di
attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la
scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando
eventuali anomalie.
Collaudatore.
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di
misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di
natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche
prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza
l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e
registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla
documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio.
Addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi
utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di
impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei
parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di
strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali
richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di
lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura
complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti
particolari capacità e abilità in relazione all'attrezzamento della
macchina, al posizionamento e al centraggio dei pezzi, all'impostazione
dei dati relativi ai punti di partenza e al grado di precisione e di
finitura richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta
utensili e all'inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori
di 1a esecuzione, dell'intero ciclo di lavorazione, e al riscontro di
eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione,
all'impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota,
alla misurazione delle parti lavorate con l'impiego dei necessari
strumenti e attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico.
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni
e utilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine
operatrici appartenenti a un sistema automatizzato con guida
computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro
avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per l'ottenimento
delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvedono al
controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema
utilizzando sistemi e modelli previsti dal processo produttivo anche
attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo;
intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per
l'individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e
per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità
che richiedano interventi di normale difficoltà.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,
compiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori,
lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi d'installazione di
reti elettriche e/o reti telefoniche.
Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di
pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo
del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per
riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti
telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori
riscontrati.
Guardafili.
Giuntista.
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi
equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri
lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi:
- di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con
controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa
in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune
verifiche
ovvero
- di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per
la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o
idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle
anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di
conseguente riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici.
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento.
Ramista.
Primarista.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di
trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse
operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio
di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione
alla temperatura, al tipo e alle caratteristiche del materiale.
Colatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati
nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le
caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando
lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi
di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di
lavorazione, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o
diagrammi.
Fonditore.
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di
indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e
avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa,
effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto,
anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura
complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature,
anche riferendosi all'indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore.
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi
equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la
costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il
montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario.
Costruttore su banco.
Costruttore su macchine.
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti,
procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di
elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la
riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti,
o per l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di
impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico.
Manutentore elettrico.
Installatore impianti.
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti o disegni, e avendo pratica dei mezzi e
dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei
parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla
difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove
previste per tali saldature.
Saldatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di
natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili
o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di
quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di
controllo necessari.
Modellista in legno.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione
o documenti di massima equivalenti e avendo pratica dei mezzi e dei
sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo
all'opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate
d'aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di
natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d'anima.
Formatore a mano.
Animista a mano.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima,
eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l'imballaggio di
attrezzature, macchinari, impianti, o loro parli, di particolare forma e
dimensione, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti,
sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche
esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove
necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie.
Imballatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni
d'installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando
manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento,
il trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o
loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento
con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di
registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli
interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi
disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando
anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione
ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento,
il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso
piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o
impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori dì elevata difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di
materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di
impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione,
guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento,
provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature.
Gruista.
Imbragatore.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e alle norme in uso,
svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria
redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici,
corrispondenza e documenti; esaminano per l'archiviazione e per il loro
smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e
su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.
Segretario.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure
operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello
specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su
moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando
situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso
effettuano imputazioni di conto.
Contabile.
Contabile clienti.
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi
preordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico,
seguono le fasi operative e intervengono, in caso di irregolarità, in
ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
Operatore.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già
esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di
componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modifiche su
disegni già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o
norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa
distinta materiali;
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,
disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale
a schizzi già completi.
Disegnatore particolarista.
Lucidista particolarista.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure
operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le
informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti
necessari all'approntamento dei materiali e/o all'avanzamento delle
lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della
documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche
procedure operative, compilano nel previsto linguaggio, programmi di
lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse
e sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni
singole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di
eventuali anomalie.
Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da
utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di
lavoro nelle sue varie fasi e operazioni, indicando le attrezzature idonee
alla lavorazione, e seguono l'esecuzione del lavoro per apportare semplici
modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico.
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche
indicate nel 1° alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono,
con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e
personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea
seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza
tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere
di iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa
nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di
attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie
superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Livello superiore.
I lavoratori che, con le caratteristiche di cui al 3° alinea della
declaratoria del livello precedente, svolgono coordinamento e controllo di
attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto,
lavorazione o ufficio.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che l'inquadramento dei lavoratori nel livello
superiore della 5a categoria avviene esclusivamente in relazione ai
contenuti della declaratoria contrattuale di detto livello superiore e che
è estraneo alla volontà delle parti configurare il suddetto livello come
una categoria a sé stante e intermedia tra la 5a e la 6a.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e
delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e
avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti
attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata
precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di
lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di
misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per
l'esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo
durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli
enti interessati.
Attrezzatore di macchine.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi
e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni
e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di
complessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro
riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali
assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
Riparatore.
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi
e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno
eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo
delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti,
anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi
posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di
misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati
necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore.
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l'interpretazione critica
delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta
della successione delle operazioni e con l'ausilio di strumenti e/o
apparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo
delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di
materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e
registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio.
Addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica
del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle
caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo
impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la
scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei
parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali
attrezzature da utilizzare anche in caso d'introduzione di nuovi processi
di lavorazione.
Addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi d'esecuzione e con l'interpretazione critica del
disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di
elevato grado di difficoltà per la costruzione di particolari complessi e
impegnativi di 1a esecuzione con spostamenti sui 5 assi richiedenti, sia
nel caso della perforazione del nastro, relativa all'intera lavorazione
sia per la correzione di sue fasi precedentemente programmate o per
l'eventuale integrazione di operazioni non previste da nastro, la
rilevazione da disegno di eventuali quote mancanti, la scelta dei
parametri di lavorazione geometrici e tecnologici e la loro impostazione
sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di tolleranza, di
accoppiamento e di elevati gradi di finitura.
Addetto macchine a controllo numerico.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con
interpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a
conoscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell'impianto nel
suo insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del completo
ciclo di lavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure
informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti ad un
sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed
eseguono, con scelta della loro priorità, interventi di elevato grado di
difficoltà per assicurare la qualità del prodotto e le condizioni
funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacità di interpretare gli
effetti che le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella generazione
della qualità del prodotto e della produttività del sistema, alla messa a
punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione e ottimizzazione
dei parametri di lavorazione, e intervengono previa individuazione ed
analisi delle anomalie, diagnosticabili con controllo diretto e/o tramite
sistema informativo, per complesse operazioni di manutenzione relative ai
vari componenti dei sistemi tecnologici costituenti l'impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione.
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi
equivalenti d'impianto e con scelta della successione delle operazioni e
delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di
elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori
istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o
reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica,
nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di
qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare
eventuali anomalie riscontrate nell'impianto ed assicurando le
caratteristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista.
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi
equivalenti e con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato
grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni
dettagliate, per la completa installazione
- di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione. Eseguono
qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le
necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in
bianco sull'intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la
riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad
eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche
funzionali prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale
ovvero
- la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali
per la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o
frigorifere e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione.
Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti
di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali
anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali
prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici.
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento.
Ramista.
Primarista.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica
delle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche
chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di
forni di fusione, interventi di elevato grado di complessità per la
regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, provvedendo,
nell'ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle
modalità di esecuzione.
Fonditore.
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di
indicazioni, con l'interpretazione critica delle specifiche di
calibrazione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle
caratteristiche finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di
preparazione ed avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono
registrazioni e messe a punto di elevata precisione, effettuano interventi
di elevato grado di difficoltà per le manovre di laminazione, per la
regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione al fine di
ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal processo.
Laminatore.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi d'esecuzione, eseguono con l'interpretazione critica
del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione
al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al
grado di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici
non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro
parti, con eventuale delibera funzionale.
Montatore macchinario.
Costruttore su banco.
Costruttore su macchine.
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e
valutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi
e i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi
intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione,
manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure
per l'installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti
elettrici o fluidodinamici, con eventuale delibera funzionale.
Manutentore meccanico.
Manutentore elettrico.
Installatore impianti.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei
mezzi d'esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono
qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in
riferimento a:
- esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico
campo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);
- cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova
equivalenti;
- tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,
penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi d'esecuzione, eseguono, con l'interpretazione critica
del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in
legno di elevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani di
scomposizione, con la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei
dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di controllo
occorrenti.
Modellista in legno.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei
mezzi e delle modalità d'esecuzione, con l'interpretazione critica del
disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la
formatura a mano con modelli o casse d'anima, forniscono, se necessario,
indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d'anima e
per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc.
Formatore a mano.
Animista a mano.
Nota a verbale.
Nell'ambito dei lavoratori di cui al 1° alinea della declaratoria della 5a
categoria saranno individuati coloro che, nello svolgimento della propria
attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di
tipo tecnico-pratico e operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da
raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto
delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità,
modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o
prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di
efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare
autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello
tecnico non disgiunte da capacità d'intervento, di analisi e diagnostica
nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini.
A tali lavoratori verrà riconosciuto, con decorrenza dall'1.9.83 e, per
l'Addetto macchine a controllo numerico, con decorrenza dall'1.2.87, un
elemento retributivo di professionalità di £. 30.000 mensili lorde, pari
ad un importo orario di £. 173,41, con assorbimento fino a concorrenza di
eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
A decorrere dall'1.1.91 il suddetto elemento retributivo di
professionalità viene elevato a £. 55.000 mensili lorde (pari a 28,41
euro), pari ad un importo orario di £. 317,92 (pari a 0,1642 euro), con
assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti
aziendalmente ad analogo titolo.
L'individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati sarà
effettuata nell'ambito tassativo delle seguenti figure professionali:
aggiustatore stampista;
modellista;
montatore - installatore di grandi impianti;
montatore - manutentore elettrico-elettronico;
operatore specialista motorista;
operatore specialista montatore aeronautico;
tracciatore - collaudatore;
addetto macchine a controllo numerico;
con specifico riferimento ai presupposti minimi di professionalità
indicati nei seguenti profili:
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa e
organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di
assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità in
relazione alle ristrette tolleranze previste, all'elevato grado di
finitura richiesta, alla complessità dei profili da realizzare e/o alla
presenza di parti in movimento provvedendo alla delibera funzionale
fornendo in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l'apporto
della propria particolare e personale competenza per l'individuazione di
modifiche, del ciclo di produzione delle parti componenti, atte a
consentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo,
attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei
provvedimenti correttivi adottati, all'individuazione di soluzioni
migliorative.
Aggiustatore stampista.
Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e
organizzativa, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi
modello copia in legno e in metallo di elevata complessità in relazione
alle ristrette tolleranze previste, alla complessità delle forme da
realizzare, eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle
macchine utensili, fornendo l'apporto della propria particolare e
personale competenza per l'individuazione degli interventi atti ad
adeguare il modello alle effettive esigenze d'impiego contribuendo,
attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi
correttivi attuati, all'individuazione di soluzioni migliorative.
Modellista.
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi
elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa
ed organizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione
per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione,
collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari
complessi in relazione alle innovative caratteristiche prestazionali e
tecnologie utilizzate provvedendo alla delibera funzionale, partecipando
all'addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la
segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi
adottati, all'individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore - Installatore di grandi impianti.
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia
d'iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrico-elettronica di
elevato grado di difficoltà per montaggi e modifiche di macchinario
speciale a funzionamento automatico (di asportazione truciolo o di
saldatura) di 1a esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche
e tecnologiche aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni e
produzioni, curandone la loro finale funzionalità mediante indicazioni per
modifiche d'impianto o eventualmente geometriche e tecnologiche da
apportare per il miglioramento del prodotto e delle condizioni funzionali
previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla delibera da parte del
cliente.
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico.
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia
operativa e organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai
massimi livelli della propria specializzazione e in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività e di quelle affini, esegue in
assenza di metodologie specifiche, su turboreattori e generatori ausiliari
di potenza prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo operativo
più opportuno, lo smontaggio/montaggio e revisione, la prova funzionale,
rilevando attraverso la lettura della strumentazione il loro buon
funzionamento con l'utilizzo di apparecchiature specifiche. Definisce gli
interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni
interventi anche nei casi di particolare complessità. Propone inoltre
soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività
svolta con la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni
immediatamente collaterali.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento
concorre ove necessario.
Operatore specialista motorista.
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia
operativa e organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai
massimi livelli della propria specializzazione e in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività e di quelle affini individua, con
capacità di scelta di metodi operativi e di adattamento, il ciclo di
maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell'attività svolta
ed effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto riparazione
e/o revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente
complessa, a livello prototipico, mediante l'utilizzo di specifiche
strumentazioni di misure complesse con completa capacità
diagnostico-operativa sugli interventi necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed
avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori al cui addestramento
concorre quando è necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico.
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia
operativa e organizzativa:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo
delle caratteristiche dimensionali, di forma e/o tecnologiche dì
particolari di elevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la
determinazione delle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni
occorrenti per eventuali modifiche e varianti per tener conto di esigenze
costruttive, di impiego e di manutenzione; provvedendo inoltre a seguire
le diverse fasi della lavorazione dando l'assistenza necessaria per una
corretta esecuzione del completo ciclo di lavorazione;
ovvero:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo
delle caratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari
caratterizzati da complesse funzioni logiche e tecnologiche, con la
relativa delibera sulla base dei risultati del collaudo di forma e
dimensione dei primi pezzi lavorati, che richiedono, per il loro
controllo, impegnativi interventi in relazione al posizionamento, alla
tracciatura e all'esecuzione dei necessari calcoli.
Tracciatore - Collaudatore.
Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia
d'iniziativa operativa e organizzativa che si traduce in prestazioni di
elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili
a controllo numerico, anche a più di 5 assi controllati, la lavorazione di
particolari di 1a esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da
elevata complessità di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più
linguaggi delle unità di governo e applicando elementi di geometria
descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare
dalla consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri
tecnologici e con l'ottimizzazione del ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della
propria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in
quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per
modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare
la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico.
Lavoratori che, in base a indicazioni e alle norme in uso, svolgono,
nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo,
su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono,
curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli
per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto,
redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni
riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su
indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in
una o più lingue estere.
Segretario.
Lavoratori che, in base ad istruzioni e applicando procedure operative
relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo
di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti,
anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive;
ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei
clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull'estratto
conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando
aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e
premi realizzando situazioni consuntive sull'andamento economico del
settore e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni
irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso
elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
Contabile.
Contabile clienti.
Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti
aziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell'ambito
del proprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative
a criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,
approvvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione
dei materiali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso
avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano
e concludono le trattative relative.
Approvvigionatore.
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure
esistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro
dell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con
interventi di ordine e di rettifica;
ovvero lavoratori che, sulla base dì istruzioni o con riferimento a
metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile
all'elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i
relativi diagrammi, controllandone i risultati e apportando ai programmi
elaborati variazioni e migliorie.
Operatore
Programmatore.
Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con
riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano,
nell'ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle
caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali,
di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie,
definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e
le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed
elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e
gli opportuni diagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori
l'opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti
o attrezzature.
Tecnico di laboratorio.
Tecnico di sala prove.
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi
esistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di
sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di
equivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali,
tolleranze mediante l'uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o
metodi di calcolo e normalmente preparando la relativa distinta dei
materiali.
Disegnatore.
Lavoratori che, in base a istruzioni e applicando procedure operative
relative al sistema di programmazione della produzione adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati,
alle parti, ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi
generali, definiscono con singoli programmi il carico e l'alimentazione
equilibrata delle macchine o degli impianti, i loro tempi di compimento,
intervenendo in caso di anomalie o di variazioni dei programmi, seguono lo
stato di avanzamento delle lavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi
di compimento, in caso di variazioni dei programmi generali partecipano
alla ricerca di soluzioni atte alla riequilibratura dei propri programmi.
Programmatore produzione.
Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso e
anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell'ambito del
loro campo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di
lavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del
miglioramento delle modalità d'esecuzione e del posto di lavoro)
intervenendo in caso di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie nei
tempi definiti e, ove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli
e delle attrezzature occorrenti.
Analista di tempi.
Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle
informazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni
esistenti, definiscono, nell'ambito del loro campo di attività, con
singoli cicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la
sequenza delle operazioni, gli interventi di controllo da effettuare, le
macchine da utilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario,
propongono modifiche ai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione.
Analista di processi e cicli.
Lavoratori che, in base a istruzioni e con riferimento a procedure
esistenti, traducono in programmi, nei linguaggi accessibili agli
elaboratori di macchine a controllo numerico, gli elementi e le
informazioni, ricavabili e/o deducibili dai disegni, necessari
all'esecuzione del ciclo di lavorazione su macchine a controllo numerico a
più assi controllati, verificando i risultati e apportando ai programmi
stessi le opportune variazioni.
Provvedono, previa verifica di fattibilità del lavoro su macchina a
controllo numerico, alla stesura del ciclo operativo e del programma di
calcolo, alla descrizione del particolare all'elaboratore con l'opportuno
linguaggio e alla costruzione del ciclo tecnologico, verificando la
validità dell'elaborato tramite plotter o video terminale prestando, nel
corso dell'esecuzione del primo pezzo e/o prova, l'assistenza finalizzata
alla soluzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando ai
programmi stessi le opportune variazioni ed elaborazioni e individuando
soluzioni migliorative.
Metodista di macchine a controllo numerico.
Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro
settore e anche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel
loro campo di attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche
di lavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei
mezzi e delle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione
all'introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli e ai mezzi di
lavoro.
Analista di metodi.
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica
collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare
preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con
facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole
direttive generali loro impartite.
Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di
indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e
selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone
sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e
sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e
svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano e altri enti
aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni
operative;
ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni
esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono
in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in
una o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di
interpretariato (non simultaneo).
Segretario assistente.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di
procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività,
all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,
formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla
stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso
contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili;
ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale
delle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e/o
concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare e
aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei
fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative
dell'andamento economico e finanziario del settore e/o area di competenza
e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio
considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti;
predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di
rilevante entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso e la scelta
dello strumento legale.
Contabile.
Contabile clienti.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a
metodologie relative al proprio campo di attività, effettuano
approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in relazione
all'entità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze
relative all'attività svolta e alle tecnologie utilizzate nei settori
interessati, anche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti
da altri enti aziendali, impostano e concludono le relative trattative,
definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole d'acquisto, e, se del
caso, partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento.
Approvvigionatore.
Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti,
progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati
su elaboratore elettronico relativi a un campo specifico: tecnico,
scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro,
i risultati da ottenere, le fonti d'informazione al fine di definire le
fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i
flussi di lavoro;
ovvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni
esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo
all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei
dati su elaboratore elettronico.
Analista.
Programmatore analista.
Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati
tecnici, sviluppano nell'ambito del loro campo di attività, progetti
relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature
anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di
esecuzione, i mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare,
collaborano con altri enti per la definizione dei provvedimenti da
adottare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da apportare
alle metodologie di prova esistenti.
Tecnico di laboratorio.
Tecnico di sala prove.
Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati
tecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad
apparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali,
impostando, anche con l'esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni
ottimali, le proporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le
componenti principali, e definendo le quote, i materiali, le tolleranze,
se del caso effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di
modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti.
Disegnatore progettista.
Lavoratori che, su indicazioni e anche avvalendosi di metodologie
esistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti
principali, programmi e metodologie d'installazione, avviamento e
assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e/o complessità,
collaborando con altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare
in caso di anomalie e/o modifiche da apportare agli impianti e/o ai
sistemi al fine di migliorarne le condizioni di assistibilità e
funzionamento, e, se del caso, partecipano alla definizione di soluzioni
innovative delle metodologie.
Tecnico programmatore di assistenza e installazione.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche avvalendosi di
metodologie esistenti, sviluppano, nell'ambito del loro campo di attività,
nelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati,
armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il
compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle
informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei
programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e
aggiornamento delle metodologie di programmazione della produzione.
Programmatore produzione.
Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati
tecnici e anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano,
nell'ambito del loro campo di attività, studi di metodologie e/o di
processi produttivi per la definizione delle soluzioni ottimali,
impostandole nelle linee generali per quanto concerne le condizioni di
lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, ove richiesto,
collaborano con altri enti per l'introduzione di nuove tecnologie riferite
ai prodotti o ai mezzi di produzione.
Analista di metodi.
Analista di processi e cicli.
Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti
nonché di conoscenze delle tecnologie di processo e delle possibilità
potenziali delle macchine, elaborano qualsiasi programma di lavorazione
complesso per macchine a controllo numerico e apportano agli stessi, dopo
controllo di risultati, le variazioni che consentono di ottimizzare la
lavorazione e l'utilizzo delle macchine operatrici.
A tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla
possibilità e ai limiti delle tecnologie utilizzate, per definire
l'opportunità di eseguire l'intera lavorazione o solo una parte di essa su
macchine a controllo numerico.
Provvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme eseguendo gli
opportuni schizzi di specifica del posizionamento e bloccaggio del pezzo
sulla macchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in fase
d'impostazione del ciclo prototipo, atte a facilitare la realizzazione
dell'attrezzatura e predispongono gli opportuni provvedimenti di modifica
per l'adeguamento della lavorazione al variare delle esigenze produttive
onde assicurare la massima efficienza del sistema produttivo.
Analista metodista di macchine a controllo numerico.
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella
declaratoria della 6a categoria e a possedere notevole esperienza
acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti
ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi,
fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione
e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi
aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano,
nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei
settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa
per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro
impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro,
ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso,
coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
progettista di complessi;
specialista di sistemi di elaborazione dati;
specialista di pianificazione aziendale;
specialista finanziario;
specialista amministrativo ricercatore;
specialista di approvvigionamenti.
- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado
elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni
organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai
fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per
attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o
ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a
questi lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla legge
13.5.85 n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo punto
B).
Lavoratori che nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per
il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia
autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle
connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e
piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un
adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e
controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o
finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando, se del caso,
metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più
unità tecnico- produttive e/o di servizi;
ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche
previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di
specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di
importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza,
verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni
aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle
alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i
necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in
quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito
di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione
e rispondendo dei risultati.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13.5.85 n. 190 e della legge 2.4.86
n. 106, si concorda quanto segue:
1. La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di
"Quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il CCNL 18.1.87.
2. In relazione a quanto definito sopra, in sede di 1a applicazione, i
datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori
interessati l'1.5.87.
3. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 C.C. e
dell'art. 5, legge 13.5.85 n. 190, è responsabile per i danni conseguenti
a colpa arrecati dal Quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la
sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso eventuale
polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva,
per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per
fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni
attribuitegli.
4. Previa autorizzazione aziendale, ai Quadri è riconosciuta la
possibilità di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi
alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni
acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
5. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno,
anche avvalendosi delle associazioni territoriali imprenditoriali di
competenza, la partecipazione dei Quadri a iniziative di formazione
finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
6. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di Quadro
da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati
un'indennità di funzione d'importo pari a £. 120.000 mensili lorde
comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori
inquadrati nella 7a categoria (£. 90.000).
A decorrere dall'1.1.91, la suddetta indennità di funzione viene elevata
a £. 190.000 mensili lorde (pari a 98,13 euro) comprensive dell'elemento
retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a
categoria (£. 115.000 pari a 59,39 euro).
7. Per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni della
Disciplina speciale, parte III del presente contratto.
8. Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al
presente accordo si è data piena attuazione al disposto della legge
13.5.85 n. 190, per quanto riguarda i "Quadri".
COMMISSONE PARITETICA DI STUDIO
FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM, FIOM e UILM convengono di costituire entro
il mese di gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6
rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti
(FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), al fine di approfondire le
problematiche che coinvolgono i lavoratori con la qualifica di "Quadro".
Nota a verbale.
Limitatamente all'ipotesi di applicazione del punto 2, lett. B) (maggio
1987), l'indennità di funzione sarà riconosciuta ai lavoratori interessati
con decorrenza 1.2.87.
C) MOBILITA PROFESSIONALE
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle
capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono
promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali
dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e
nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle
organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e
con le esigenze organizzative ed economico- produttive, possono promuovere
lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a
raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello
aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la
rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e
qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che
riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un
incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate,
anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di
attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le
caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo
delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori
ed applicativi saranno, a richiesta, oggetto d'esame con le RSU.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà
nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico- produttive
dell'azienda e pertanto non darà luogo a una dinamica automatica e
illimitata.
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1a alla 2a
categoria e dalla 2a alla 3a categoria, di cui ai successivi punti I, II
e III e alla lett. c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere
dall'1.1.73.
I - Passaggio dalla 1a alla 2a categoria.
I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2a categoria dopo un
periodo non superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività
produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità
psicofisica; qualora non sia stato possibile inserirli nell'attività
produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2a categoria al
compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento
delle mansioni.
II - Passaggio dalla 2a alla 3a categoria.
Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico- produttive
dell'azienda, come è detto in premessa del presente punto C), i passaggi
dalla 2a alla 3a categoria avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da
scuole professionali e in possesso del relativo titolo di studio saranno
inseriti nella 3a categoria dopo 3 mesi dall'assunzione;
b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi
professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure
professionali non proprie della 2a categoria e comunque con sviluppo in
più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà
al conseguimento della necessaria esperienza e capacità
tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello
superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese
di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali
specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria
superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate,
l'assegnazione alla 3a categoria avverrà previo accertamento della
capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di
livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la
sperimentazione di un periodo di almeno 1 mese in compiti di livelli
superiori, trascorsi 18 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie
della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le
necessarie capacità;
d) per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il
cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere
organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso
corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso
la sperimentazione per un periodo di 1 mese nello svolgimento dei compiti
di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni
proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la
necessaria capacità.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di
mansioni.
Norma transitoria.
Eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a
categorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai
lavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.
III - Linee a catena.
Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite
da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si
effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di
gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le
linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti nelle
quali le quantità di produzione giornaliera e i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato
è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro e uguale alla
"cadenza", cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione a una
stazione successiva.
Per i lavoratori della 2a categoria addetti alle linee a catena si darà
luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in
linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con
normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle
mansioni. Il lavoratore, anche dopo l'acquisizione della 3a categoria, non
potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell'attività
produttiva stessa.
IV - Ai lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, parte III,
saranno applicati i seguenti criteri d'inserimento in azienda e di
mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase d'inserimento
nell'azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano
attività inerenti alla laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in
fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria.
Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24 mesi di
ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della
relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno
alla 3a categoria.
COMMISSIONE PARITETICA PER LO STUDIO DELLA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Per la vigenza del CCNL 8.6.99 viene confermata la "Commissione paritetica
per lo studio della classificazione dei lavoratori" formata da 6
rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti
(FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), con il compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla
classificazione dei lavoratori tenendo conto anche delle esperienze
maturate in Italia e nei Paesi a maggiore sviluppo industriale, con
l'obiettivo di fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati ad
adeguare e/o ad innovare il rapporto fra classificazione e professionalità
dei lavoratori, anche in vista della loro utilizzazione nelle future
relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione potrà promuovere
l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in
rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali
e alle esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di
lavoro disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, sezione III del
presente CCNL nonché, in quanto conseguano da tali integrazioni, ai
criteri per la mobilità professionale di cui al punto 3, lett. C) del
citato art. 4 - integrazioni correlate all'introduzione di tecnologie
innovative; verificare nel periodo compreso fra l'1.7.00 e il 31.12.00, la
possibilità d'individuare, nell'ambito della declaratoria dei Quadri di
cui al precedente punto A), un'articolazione di un profilo professionale
superiore da compensare con un'indennità di funzione più elevata. Le
proposte di cui sopra verranno sottoposte alle parti stipulanti
appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte,
integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti dell'addizione
introdotta.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da
uno dei componenti dei due gruppi e delibera all'unanimità per quanto
attiene alla materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi e al
metodo di lavoro di cui ai punti a) e b).
Una volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno
stipulato il CCNL per riferire sull'attività svolta e proporre le
integrazioni concordate ai sensi del punto c): in questa sede verranno
presentati tanto i risultati dei lavori intorno ai quali sia stata
raggiunta l'unanimità di pareti della Commissione, quanto di quelli che
costituiscano la posizione di una delle componenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente CCNL la Commissione concluderà
la sua attività per quanto attiene al punto a) e presenterà alle parti
stipulanti un rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui al punto
suddetto completo dei materiali elaborati nel corso dei lavori.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40
ore. Essa, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere
computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi
nei casi previsti al comma successivo e nel paragrafo relativo all'orario
plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando
le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro
ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale
viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame
con la RSU.
Nel caso
di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il
lavoro
cessa
di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per
le attività
elencate nell'allegato al
presente articolo e per
quanto
disciplinato nel paragrafo "Orario plurisettimanale".
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da
affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni
giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei
turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati
reparti.
Con decorrenza dall'1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati
beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza
in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni
avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza
di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che
consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state
esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di
presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di
lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro
un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le
mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare
pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di
cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata
del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che
eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma 3,
saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni
lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni
allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera
esclusivamente in ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne
costituisca un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere
l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in
ore notturne.
Orario di lavoro nel settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore
siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe
ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro
stabilito dal presente contratto.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a
titolo di Permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate di
riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività
individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare
un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata
seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà
essere effettuato entro il mese successivo.
Orario plurisettimanale (*).
(*) Stralcio dal Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94
per l'industria metalmeccanica privata e della installazione
di impianti.
"Le parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei
prodotti e per le attività d'installazione e montaggio, sull'orario
plurisettimanale, da realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui
media è di 40 ore settimanali che viene definito nella sua quantità in 64
ore annue con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata
minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. Per i lavoratori
addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale di lavoro sia articolato
dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il
vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del sabato, ovvero 46
ore con due turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute,
tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di
implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto con le
RSU e le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere
ostativo rispetto alle norme del CCNL.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività,
l'incontro avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della
Direzione aziendale alle RSU.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in
quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale sarà
riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della
retribuzione nella misura onnicomprensiva del 10% per le ore prestate dal
lunedì al venerdì e del 15% per le ore prestate al sabato da computare
sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro
straordinario, notturno e festivo."
Permessi annui retribuiti.
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore
settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di
servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13
permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72
ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e 32 ore
in sostituzione delle festività abolite).
Per i "lavoratori che prestano attività a turno" con l'intervallo
retribuito per il pasto (lavoratori turnisti), 20 ore della suddetta
riduzione, computate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a
turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o
13a mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dall'1.1.00 e ulteriori 8
ore, a decorrere dall'1.1.01, sono trasformate in permessi annui
retribuiti.
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito
nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti,
sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi
annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e di
armonizzazione della 39a ora e 32 ore in sostituzione delle festività
abolite; non si modificano eventuali regimi più favorevoli di
armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante
dal CCNL 16.7.79, l'accordo dell'1.9.83 ha riconosciuto un'ulteriore
riduzione d'orario pari a un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i
lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella
"Tabella allegata" alle "Modifiche apportate all'art. 5, Disciplina
generale, sezione III, CCNL 1.5.76, dall'Accordo 16.7.79", non più
riportate nei successivi contratti collettivi di categoria.
Le riduzioni d'orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a
concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati,
secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e
con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori
alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di 6 ore per 6 giornate
settimanali.
Per
i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di
15 o
più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di
sabato e
domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dall'1.1.02, un
permesso annuo
retribuito di 8 ore, computato
in ragione di
anno di
servizio o
frazione di esso,
assorbibile fino a
concorrenza dalle
eventuali riduzioni
definite negli accordi
aziendali. Per gli
stessi
lavoratori
turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore
è monetizzato e riconosciuto a decorrere
dall'1.1.00; la monetizzazione è
corrisposta
insieme alla gratifica natalizia (o 13a mensilità) al valore
retributivo sul quale la stessa è computata.
Una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 6,
può essere utilizzata per la fruizione collettiva previo esame congiunto
tra la Direzione e la RSU, che si svolgerà, di norma, entro il mese di
maggio di ciascun anno.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati
collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti
su richiesta da effettuarsi almeno 25 giorni prima e nel rispetto di un
tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei
lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste
superino tale tetto, si farà riferimento all'ordine cronologico di
presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni,
la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le
specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi
complessivamente assenza a tale titolo superiore ad un tetto compreso tra
l'8,5 e l'11,5%, comprensivo del 5% di cui al comma precedente, dei
lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse
riduzioni d'orario a regime.
Nell'ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra l'8,5 e
l'11,5%, sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e
da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il 1° grado debitamente
certificati.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere
effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e
compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive, anche
per gruppi di 4 ore.
Fermo restando quanto previsto al comma 2 della presente parte "Permessi
annui retribuiti per i lavoratori turnisti" e fatte salve le situazioni in
atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la
cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo
strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni
aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di
più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la RSU sarà effettuato un
esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del
nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e
impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di permesso annuo
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSU, diverse
modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al
presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione
confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo
di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo
le modalità di preavviso e alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora
accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento
della scadenza.
Dichiarazioni a verbale.
1) I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e
sostituiscono i permessi per riduzione d'orario, ivi inclusi quelli
derivanti dall'armonizzazione della 39a ora per il settore siderurgico, e
quelli in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54
come modificata dal DPR 28.12.85 n. 792, già derivanti dall'applicazione
del CCNL 16.7.79, 1.9.83, 18.1.87 e 14.12.90.
2) Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea
stabilite nel presente articolo (5%, 8,5%- 11,5%) le assenze derivanti
dalla fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell'anno e di
quelli accantonati nel Conto ore devono essere considerate in cumulo con
quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore
di cui agli artt. 8 e 7, Disciplina speciale, parte rispettivamente I e
III.
Norme transitorie.
1) La disciplina riguardante i permessi annui retribuiti di cui al
presente articolo decorrerà dall'1.1.00. Fino a tale data rimarranno in
vigore le relative norme previste dal CCNL 5.7.94.
2) L'attivazione del Conto ore individuale avverrà previo accertamento
presso gli enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare
a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati
al momento della sua effettiva liquidazione.
3) Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica dei
risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Dichiarazione comune.
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione
della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione
presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi
d'orario, diversi da quelli previsti dall'art. 5, Disciplina generale,
sezione III, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli
d'occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.
Nota a verbale.
Le specifiche esigenze aziendali, laddove espressamente richiamate, si
sostanziano nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza
indicate precedentemente;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro
carattere improrogabile, impongano il rinvio nel modo indicato della
fruizione medesima.
Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione
degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri
giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per
il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale
addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del
pomeriggio del sabato.
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze
aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di CIG e mobilità e
di contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte di casi di
crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che
determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda
a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore
impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge
per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel
rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la
possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti
di cui all'art. 5, della presente Disciplina generale, ferma restando la
particolare disciplina stabilita al comma 2 del paragrafo "Permessi annui
retribuiti" contenuto nello stesso articolo, nonché i residui delle
giornate di ferie di cui agli artt. 14 e 12, Disciplina speciale, parte
rispettivamente I e III, e la fruizione delle festività cadenti di
domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale
con la domenica anche per coloro che lavorano a turni e affinché i turni
abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba
decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe
dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 8 e
all'art. 7, Disciplina speciale, rispettivamente parte I e parte III - per
il lavoro festivo.
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività e i
permessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti
gli effetti.
Note a verbale.
1) L'aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per i
lavoratori in malattia e per i lavoratori che intendano avvalersi delle
disposizioni di
cui al precedente art. 3-bis e agli artt. 14-bis e 12-bis,
Disciplina speciale, rispettivamente parte I e III, è regolata dalle norme
di legge e di contratto.
2) La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la
quale sia prevista l'integrazione salariale è regolata, ai fini del TFR,
dalla legge 29.5.82 n. 297.
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre
forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinato in relazione alle
possibilità tecniche e all'incremento della produzione.
Allo scopo d'incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento
del lavoro, le parti riconoscono l'opportunità di estendere le forme di
retribuzione ad incentivo.
Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente contratto la
contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per
l'istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le
parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di
redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico
dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto
7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro
in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative
prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione
quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di risultato saranno
definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con
gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali
criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al comma 1.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati
conseguiti e comunicati alla RSU entro il mese di luglio dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla
corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella
medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla RSA informazioni
circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la
determinazione del Premio.
L'erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a
priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di
cui al comma 1, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei
risultati conseguiti e avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente
definiti dalle parti.
Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno
di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto
dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del
Premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale,
le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica
nazionale che assumerà il compito di monitoraggio e analisi degli accordi
posti in essere.
Dall'1.7.94 non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del
"premio di produzione" di cui all'art. 9, CCNL 14.12.90 e l'indennità
sostitutiva di cui al punto 4 dell'articolo sopracitato, per le aziende
dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in
essere al 30.6.94 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi e
istituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in
azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in
riferimento ai loro importi già concordati e consolidati al 30.6.94, le
parti, all'atto dell'istituzione del Premio di risultato di cui al
presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando
che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né
perdite per i lavoratori.
Nota a verbale.
Il presente contratto definisce le Procedure della contrattazione con
caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo
23.7.93.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione
della procedura definita, le OO.SS. territoriali delle parti, le RSU e le
imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti
stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale
formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE
IL 4 FEBBRAIO 1997
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93, le
parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto
economico dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati
conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali
produttività, qualità, redditività e altri elementi rilevanti per il
miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la
realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti
lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al
superamento della controversia secondo quanto previsto dal comma 2, art.
17, Disciplina generale, sezione III, a livello delle strutture
territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20
giorni.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata
sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della
moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi
provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro
contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno
essere contestati dal lavoratore entro 1 anno dal giorno del pagamento
affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al
regolamento delle eventuali differenze.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende
difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute
le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla
materia.
Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione
valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata
dall'Accordo interconfederale 20.4.56, recepito in legge con DPR 14.7.60
n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che
l'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è
computabile agli effetti del calcolo del TFR di cui all'art. 2120 C.C. né
degli altri istituti contrattuali e di legge.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni
industriali e le OO.SS. provinciali di categoria competenti per territorio
per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna
(oltre 1.500 metri di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua
attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici
di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti
direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini dell'eventuale
determinazione della particolare indennità.
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali,
l'azienda darà comunicazione, tramite la propria associazione,
all'organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale
il lavoratore è stato inserito.
In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse
categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione
superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno
carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in
materia di mansioni dall'art. 13, legge n. 300 del 20.5.70 e dall'art. 4,
punto C) del presente contratto in materia di mobilità.
Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terrà
conto nella retribuzione.
I lavoratori d'età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno
essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a
richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle
obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il
trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle RSU.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non
inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione
alle OO.SS. dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame
congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono
disposti nell'ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia
derivanti da accordi aziendali.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate
per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le
controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno
risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in
difetto di accordo, dalle rispettive competenti OO.SS.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto
saranno esaminate dalle competenti OO.SS. territoriali aderenti
rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e a
FEDERMECCANICA o ASSISTAL - per i suoi associati - e, in caso di mancato
accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente
stipulanti e da FEDERMECCANICA o per i suoi associati - da ASSISTAL.
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi
superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza
ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i
rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti
deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la
conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della
persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare
all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue
condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le
iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai
sensi della lett. e), punto 5.1., art. 5, Disciplina generale, sezione I.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare
possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore
diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è
tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e
le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze, con espresso
divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare quella
di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le
indicazioni dell'orologio controllo, nonché di compiere volontariamente
movimenti irregolari delle medaglie.
Il lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda o
della medaglia sarà considerato ritardatario e quando non possa far
constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro sarà
considerato assente.
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta
diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle
impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui
affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.),
rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a
sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate
agli oggetti in questione.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e
l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al
lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma
precedente potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con
quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata
sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le
disposizioni e i limiti di legge. Egli deve conservare assoluta segretezza
sugli interessi dell'azienda; inoltre non dovrà trarre profitto, con danno
dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue mansioni
nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della
produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro e in
forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
Eventuali patti di limitazione dell'attività professionale del lavoratore
per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a
norma dell'art. 2125 C.C.
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 23,
24, 25, daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere
fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse
da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal
lavoro senza trattamento economico.
Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la
vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge
n. 300 del 20.5.70 e dal successivo art. 20.
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la RSU potrà effettuare la
diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti,
di libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle
forme di legge.
Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai componenti della
RSU sotto la propria esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto
delle pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell'orario di lavoro, nel
locale della RSU e/o, nei giorni preventivamente concordati con la
Direzione, in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione
dall'azienda.
Dalle forme di pagamento dei libri e riviste è esclusa ogni trattenuta
anche rateale sulla retribuzione.
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti,
strumenti o utensili affidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate
ai sensi dell'art. 6, legge n. 300 del 20.5.70.
Oltre che al presente CCNL i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito
del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere
stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o
limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e
dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel
presente contratto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul
minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3
giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere
effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere
comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il
lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali
giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche
verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante
dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per
iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno
essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme
contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 25 potrà
essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7, legge n. 604
del 15.7.66, confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20.5.70.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi
2 anni dalla loro comminazione.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il
lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso
d'impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda
o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello
stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di
lavoro;
g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza
dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia
indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per
conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione
di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o
commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla
morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e
la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è
devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di
carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla
disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo
di quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere
applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o
al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o
di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo,
fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o
assenze ripetute per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività
o alle ferie;
g) condanna a una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza
passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del
lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24,
quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui
all'art. 24, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave
nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a
termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di
altri oggetti, o documenti dell'azienda;
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale
di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque
compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle
persone o alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o
di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 25
(senza preavviso), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non
disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo
di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti
rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni
contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal
momento della disposta sospensione.
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata di
comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali,
costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un
ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il
Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti
specializzati, fra i quali le RSU sceglieranno quello al quale sarà
affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità d'intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra
la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni
aziendali e le RSU sono a carico delle aziende; le risultanze di esse
saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al
segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei
dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale,
la cui formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei
lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
c) visite d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5,
comma 3, legge n. 300 del 20.5.70;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno
alle RSU di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle
lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o
a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o
periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del
presente contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel
precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che
comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle RSU, finalizzata alla difesa della salute, le aziende
forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle
sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità
e in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene,
l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il
riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei
casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i
mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di
gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la
consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste
condizioni di nocività.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di
legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente
pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa,
nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di
quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali
turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti
parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante
il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi
imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che,
su richiesta delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la
Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che
siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda
appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e
d'installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il
rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui
appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme
previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire
dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda
appaltatrice.
A far data dall'1.1.91 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio, il
monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del
diritto allo studio qui disciplinato, moltiplicando ore 7 annue per 3 e
per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità
produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle
variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o
dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno
superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque
garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva,
mediante accordi con le RSU. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli
eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili
anche in un solo anno.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in
relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso
istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno
diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti
a carico del monte ore triennale come sopra definito.
In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo
di 150 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno,
sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga
per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale
scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di
permesso retribuito, comprensivo delle prove d'esame, 'pro capite' nel
triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e
ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle
predette 250 ore.
A far data dalla stipula del presente contratto, i dipendenti che, al fine
di migliorare la preparazione professionale specifica intendono
frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti
direttamente gestiti dalle Regioni, nonché presso gli istituti che sono
stati concordemente indicati dalle parti con il Protocollo d'intesa
18.6.92 allegato, a tutti gli effetti, al contratto 5.7.94 (allegato
n. 9), corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, hanno diritto,
con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico
del monte ore triennale di cui al comma 1.
In tal caso i permessi retribuiti per la frequenza di detti corsi di
studio potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore 'pro capite'
per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al
quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore
doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente interessato dovrà
presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità in
atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte
ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le
condizioni di cui al comma 2, la Direzione e la RSU stabiliranno, tenendo
presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei
corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei
permessi, fermo restando quanto previsto al secondo comma, quali età,
anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari
requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi
precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione al
corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle
ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal
presente articolo saranno oggetto d'esame congiunto tra la Direzione e la
RSU.
Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le
caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende frequentare
e le finalità indicate nel comma 7, la risoluzione viene demandata - in
unico grado - alla decisione dell'"Organismo paritetico per la formazione
professionale", costituito ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.1.93
e successive intese, competente per territorio.
L'"Organismo paritetico" decide all'unanimità entro 20 giorni dalla data
di ricevimento dell'istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente,
avranno inoltrato, con raccomandata a.r., tramite le rispettive OO.SS.
territorialmente competenti.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili
conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando
che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle
condizioni indicate al comma 2, è costituito dalla regolare frequenza
dell'intero corso.
Dichiarazione comune.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro il mese successivo
all'emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale del Regolamento attuativo ex art. 17, legge n. 196 del 24.6.97, al
fine di definire le modifiche da apportare al presente articolo.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta,
in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove d'esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per
tutti i giorni d'esame (compresi quelli di settembre) e per i 2 giorni
lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero
la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il
monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui
all'art. 29.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno
solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà
programmato trimestralmente 'pro quota', in sede aziendale,
compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano
stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente
articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi
aziendali.
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro
l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti
dovutigli, regolarmente aggiornati, e il lavoratore rilascerà regolare
ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze
eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse
in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso
per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo
rapporto di lavoro.
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la
risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore conserva,
nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di
servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente
contratto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2124 C.C. l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore,
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la
causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un
certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore
stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso
esercitate.
In caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso di
cui agli artt. 25 e 19, Disciplina speciale, rispettivamente parte I e
parte III, e il TFR di cui agli artt. 26, 6 e 20, Disciplina speciale,
rispettivamente parte I, parte II e III, saranno corrisposte giusta le
disposizioni previste nell'art. 2122 C.C., così come modificato dalla
sentenza n. 8 del 19.1.72 della Corte costituzionale.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono
correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico
istituto il complesso degli istituti di carattere normativo-regolamentare
(norme generali disciplinari, ferie, preavviso e TFR, malattia e
infortunio, puerperio).
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente
contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più
favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi
nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute 'ad personam'.
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, il CCNL ha
durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
retributiva.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente
contratto decorre dal 1° giugno 1999 e avrà vigore fino a tutto il 31
dicembre 2002; per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino a
tutto il 31 dicembre 2000.
Il contratto s'intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma 1 se
non disdetto, 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso
di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia
stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un
nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3
mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro
20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla
data di scadenza del contratto e comunque dopo 3 mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del
contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento
provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza
contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti
nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo del 23.7.93.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al comma 2 del
presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha
dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a
partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale,
secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93.
Dichiarazione comune.
Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al
2° biennio (1.1.01-31.12.02), per determinare gli incrementi retributivi,
verrà adottato un valore punto pari a £. 29.000 (pari a 14,98 euro).
Norma transitoria.
Le parti convengono di costituire, entro 6 mesi dalla stipula del presente
contratto, un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per
ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e
FIM-FIOM-UILM) con il compito di definire congiuntamente, entro il
30.6.02, un'ipotesi di dettato contrattuale che - senza comportare aggravi
economici, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto a quanto convenuto
nel presente contratto - risulti semplificato per ciò che attiene la parte
formale e aggiornato per ciò che riguarda la corrispondenza di esso alla
legislazione vigente al fine di facilitare una interpretazione uniforme
del testo contrattuale e ridurre, per quanto possibile, la vertenzialità
giudiziaria.
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà
avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93,
hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con
i tempi di rinnovo del CCNL.
In coerenza con quanto previsto al punto 7) della premessa al contratto,
le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere
sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle OO.SS.
stipulanti e dalla RSU, ovvero per le aziende più complesse e secondo la
prassi esistente, dalle OO.SS. nazionali e dalla RSU, e presentate
all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale
cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine dì
consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza
dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare
riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle
stesse.
Durante i 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il
mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo
complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste
di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE
IL 4 FEBBRAIO 1997
Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'Accordo 23.7.93 e
l'art. 38, Disciplina generale, sezione III, si ribadisce specificamente
la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le
relative erogazioni iniziali.
Le aziende, a partire dal mese di aprile 2000 ed entro il mese di giugno
2000, distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del presente
CCNL.
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato
il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione
nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare
prestazioni pensionistiche complementari.
A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota
pari all'1% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, EDR,
indennità di funzione Quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
Tale aliquota è elevata all'1,2% a decorrere dall'1.1.00.
La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori
iscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di
opzioni individuali per contribuzioni più elevate.
A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione una
quota pari al 18% del TFR maturato nell'anno, con equivalente minore
accantonamento ai fini del TFR. Tale quota è elevata al 40% a decorrere
dall'1.1.00.
A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al
28.4.93, così come previsto dal D.lgs. 21.4.93, n. 124, e successive
modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del TFR maturato
nell'anno.
L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR, così come disciplinato ai
commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei
confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di cui al comma 1.
All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a COMETA, si procederà al
versamento di un importo di £. 10.000 (pari a 5,16 euro) a carico azienda
e £. 10.000 (pari a 5,16 euro) a carico lavoratore a titolo di quota
d'iscrizione.
Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di
legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia del 10.3.97 e
20.10.97 e 8.5.98.
Dichiarazione a verbale.
Le parti firmatarie del presente contratto, prendendo atto della
costituzione di COMETA (*) - Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e
dei settori affini - e della sua piena operatività, considerano assolto
l'impegno assunto con il "Protocollo per la costituzione del Fondo
nazionale di Previdenza Complementare" annesso al CCNL 5.7.94 e con i
successivi accordi 10.3.97 e 20.10.97.
Confermando, la scelta di considerare il Fondo nazionale di categoria
COMETA come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali
dei lavoratori metalmeccanici, s'impegnano ad operare per il suo buon
funzionamento e sviluppo.
(*) Il Fondo COMETA, il cui Statuto, unitamente agli Accordi 8.5.98 e
4.10.99 tra le parti istitutive, è riportato in calce al presente
contratto, è stato autorizzato all'esercizio dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione in data 11.11.98 ed è iscritto all'albo
dei Fondi pensione con il numero d'ordine 61.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede
i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si
applicano le successive parti II e III, Disciplina speciale e ai quali,
invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal Decreto-legge
luogotenenziale 9.11.45 n. 788, sulla CIG.
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova
non superiore a 12 giorni di effettivo lavoro. Durante tale periodo è
reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi
momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia
o d'infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di
prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 12
giorni lavorativi per il caso di malattia e 15 giorni lavorativi per il
caso d'infortunio.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per
licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo
stesso, al lavoratore spetta il seguente trattamento: la retribuzione
delle ore di lavoro compiute dal lavoratore ad economia oppure, in caso di
lavorazione a cottimo, il guadagno spettantegli per il lavoro eseguito.
Tale paga in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere
inferiore a quella percepita dal lavoratore nell'azienda precedente e
risultante dal libretto di lavoro.
In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore durante
il periodo di prova non potrà essere inferiore al minimo contrattuale
previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la
quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intenderà senz'altro
confermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti
gli effetti dal giorno dell'assunzione.
L'entrata dei lavoratori nello stabilimento sarà regolata come segue,
salvo diverse disposizioni aziendali:
- il 1° segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per
l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso allo
stabilimento;
- il 2° segnale verrà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per
l'inizio del lavoro;
- il 3° segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a
questo segnale il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il
lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire
da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che
avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi
15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di
lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza
maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni
stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i
60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro
complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello
stabilimento questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le
ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando
rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo
eventuale accordo tra le OO.SS. periferiche per il prolungamento di tale
termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte le
indennità relative compreso il preavviso, nonché al TFR.
In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario di lavoro
dovuta a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta
l'industria, le parti si rimettono alle disposizioni relative
all'integrazione in quanto applicabili e agli accordi che potranno
intervenire tra le confederazioni interessate.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime
normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le
interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. periferiche o tra la
Direzione e la RSU o anche, per casi individuali, fra le parti
interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora
al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a
quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Agli effetti della legge 22.2.34 n. 370, sono considerati giorni festivi
le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art.
6, Disciplina generale, sezione III.
Agli effetti della legge 27.5.49 n. 260, della legge 5.3.77 n. 54 e del
DPR 28.12.85 n. 792 sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
- 25 aprile (anniversario della Liberazione);
- 1° maggio (festa del Lavoro);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono -
29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre).
Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le
norme di legge;
c) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o
un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le
organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del S.
Patrono, fatto salvo il punto 4, lett. b).
Le parti convengono di estendere alla festività di cui al punto c) il
trattamento previsto dalla legge 31.3.54 n. 90, per le festività di cui al
punto b).
Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i
quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi
Istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,
ecc.), l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti
predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore
avrebbe percepito se non fosse stato assente.
Le singole giornate di festività sono ragguagliate a ore 6 e 40' (1/6 di
40 ore).
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, i
lavoratori fruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permesso individuale
retribuite di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" dell'art. 5,
Disciplina generale, sezione III.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui
celebrazione ha luogo rispettivamente nella 1a domenica di giugno e nella
1a domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto
per le festività che coincidono con la domenica.
Dichiarazioni a verbale.
1) Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire
ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2) In seguito al ripristino della festività dell'Epifania, di cui al
DPR 28.12.85 n. 792, e alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di
permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle
festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, ora richiamati nell'art. 5,
Disciplina generale, sezione III, ai lavoratori cui si applica la
Disciplina speciale, parte I, retribuiti non in misura fissa, verrà
corrisposta un'erogazione pari a 1 ora e 20' che sarà pagata alla fine di
ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.
Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del
compenso per festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario
giornaliero fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina
generale, sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore
giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art.
5-bis, RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409,
viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun
lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo
individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica, nonché
per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, i limiti massimi
annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione,
installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione della azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito
incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione,
d'installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione
agli stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro
straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di
legge.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno
del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle
ore 6, nel limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del
funzionamento degli impianti.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti
dall'art. 7.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e
festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi
sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le
seguenti:
per per
lavoro lavoro
non a turni
a turni
a) lavoro straordinario:
prime 2 ore 25% 25%
ore successive 30% 30%
b) notturno fino alle ore 22 20% 15%
notturno oltre le ore 22 30% 15%
c) festivo 50% 50%
d) festivo con riposo compensativo (1) 10% 10%
e) straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 55%
f) straordinario festivo
con riposo compensativo(oltre le 8 ore)(1) 35% 35%
g) straordinario notturno (prime 2 ore) 50% 40%
straordinario notturno (ore successive) 50% 45%
h) notturno festivo 60% 55%
i) notturno festivo con riposo compensativo (1) 35% 30%
l) straordinario notturno festivo
(oltre le 8 ore) 75% 65%
m) straordinario notturno festivo
con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1) 55% 50%
(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo,
è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla paga
base di fatto comprensiva, per i lavoratori normalmente lavoranti a
cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Per i concottimisti le percentuali in parola sono computate sulla paga
base di fatto, aumentata delle seguenti misure valide ai soli effetti del
presente articolo:
percentuali in vigore dal 1° luglio 1999
per per per
categorie partecipazioni partecipazioni partecipazioni
al cottimo al cottimo al cottimo
fino 50% fino 80% oltre 80%
1a 1,0% 1,1% 1,2%
2a 1,1% 1,2% 1,3%
3a 1,2% 1,3% 1,4%
4a 1,2% 1,4% 1,5%
5a 1,3% 1,4% 1,5%
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere
lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal
lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,
nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale,
oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di
riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e
per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le
prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di
lavoro straordinario di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la
Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con
preavviso di 24 ore, salvi casi eccezionali d'urgenza, prestazioni
individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti
dall'informazione alla RSU di cui al precedente comma 6, per le
prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed
esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma precedente, per le
prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di
norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con
oltre 200 dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a
200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure d'informazione o, a seconda dei
casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario
eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità
produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla RSU le ore di lavoro
straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti"
di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
Banca ore (*).
(*) Stralcio del Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94
per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti.
"Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore
per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre
le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore
annue per tutte le altre, a secondo delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano
entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione
di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello
straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel
periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del
mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo
alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo
secondo le modalità e quantità già previste per il "Conto ore". Per le ore
di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la
maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro
straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli
elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,
notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro
straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione
sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite
informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore
di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo
le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi
annui retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" di cui
all'art. 5, Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le
eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in
atto."
Norme transitorie.
1) A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l'INPS, le
parti si danno atto che la Banca ore di cui al presente articolo può
essere attivata a decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto al 1° e 2°
alinea relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai
lavoratori.
Pertanto, in attesa di una positiva soluzione assunta dall'Istituto
medesimo, la comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso
mese della prestazione del lavoro straordinario e il conseguente
pagamento dovrà essere effettuato nel periodo di paga successivo,
secondo la normale prassi aziendale.
2) Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica dei
risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Nota a verbale.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro 1 mese dall'entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17,
comma 2, legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di
concordare criteri di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa
diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle
dette mansioni superiori o 75 giorni non continuativi di esercizio delle
dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno.
Tuttavia, l'esplicazione di mansioni di categoria superiore in
sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia,
gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o
richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al
passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la
conservazione del posto per l'assente, salvo il caso della mancata
riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Il lavoratore siderurgico del 1° gruppo di cui all'art. 43, parte I, CCNL
8.1.70, che nell'ambito dei principi della mobilità professionale previsti
dal presente contratto svolge lavori di grado inferiore alla qualifica
assegnatagli, viene retribuito con il guadagno che realizza nella
posizione di grado inferiore e percepisce inoltre un'integrazione pari
alla differenza esistente fra la retribuzione inerente alla sua qualifica
e quella vigente nella posizione di grado inferiore alla quale è stato
assegnato.
L'integrazione stessa verrà corrisposta solo fino a concorrenza della
retribuzione inerente alla sua qualifica.
Tale integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto ai
fini di quegli istituti contrattuali in cui si fa riferimento alla
retribuzione globale di fatto (oppure alla retribuzione globale).
L'occupazione del lavoratore siderurgico del 1° gruppo di cui all'art. 43,
parte I, CCNL 8.1.70, per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni
saltuariamente in un anno, di un posto di lavoro vacante fa acquisire al
medesimo la relativa qualifica (attrappore, laminatore, primo al forno,
ecc.), fuorché nei casi di sostituzione di altro lavoratore previsti al
comma 3 del presente articolo.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il
lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la
valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di
lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un
determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del
lavoro (come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo) e
sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del
normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo
predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad
economia, i lavoratori o la squadra di lavoratori dovranno essere
retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento
soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena
e a flusso continuo.
2) Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate
dall'azienda in modo da garantire nei periodi normalmente considerati, al
lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile
di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga
base:
percentuali
categorie in vigore
dal 1.7.99
1a 1,2%
2a 1,3%
3a 1,4%
4a 1,5%
5a 1,5%
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoranti a
cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra
indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore alle suddette
percentuali, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui
detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità
superiore alla normale.
3) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla
disciplina del lavoro a cottimo ai lavoratori dovrà comunque essere
garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella
minima di cottimo.
4) Nel caso in cui un lavorante a cottimo non riesca a conseguire il
minimo previsto dal comma 2 per cause a lui non imputabili e salvo
l'ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di
emissione della tariffa di cui al punto 15), la retribuzione gli verrà
integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
5) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai
Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di
cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai
coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai
metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri
generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano
rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione
meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni
di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa
denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la
procedura di cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce all'articolo).
6) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla
comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame
congiunto tra la O.S. che rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali
dei lavoratori.
Nel caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali dei
sistemi di cottimo in vigore la O.S. dei lavoratori qualificata a
ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto
5) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al comma 1 al fine di
accertare se si sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
Le comunicazioni e gli esami congiunti di cui ai due precedenti commi
s'intendono estesi alle lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse
denominazioni proprie di tali lavorazioni.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare
controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza
del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 5), comma 3,
alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio
del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano
quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da
eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo)
nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo
stesso.
9) L'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di
computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga o, a richiesta,
anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La
specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere
fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro
applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per
tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità
della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
10) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il
tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi
sufficientemente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario impiego della
tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata
complessiva del periodo di assestamento.
11) Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato
tra le parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento
superi i 2 mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive
organizzazioni.
12) Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore
un'integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso
di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80%
di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della
lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato
per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo
l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%.
13) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà
al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal
presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14) e 15).
14) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato
il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate
modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del
lavoro.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni
di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini
del periodo di assestamento.
15) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore
interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del
lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale,
difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente
il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tenere conto nelle
condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno corrisposti
benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente
alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite
per cause a lui non imputabili.
16) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio
di cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente
accertarne le cause.
Ove ricorra l'ipotesi di cui al punto 7) del presente articolo, un
esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.
17) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio
dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga
indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.
Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le
ore d'interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del
lavoratore, fermo quanto previsto dal punto 9) circa la facoltà di
richiedere la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.
18) Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate
e quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i
loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di
cottimo, l'eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata
per l'integrazione prevista dal punto 4) del presente articolo.
19) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere
fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo
scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del
presumibile guadagno.
20) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o
licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla
liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al
momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga
solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto a un
acconto sulla base della presumibile liquidazione.
21) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia
nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di
cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la
produzione individuale.
22) I concottimisti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati
al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e che pur essendo
soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del
lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo,
parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo.
La misura della partecipazione di cui sopra s'intende riferita alle
caratteristiche di ciascuna azienda.
L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai
sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di
determinazione della percentuale di partecipazione.
L'azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la
misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora
trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della
produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
23) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente
articolo e in particolare quelli relativi:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo
di cottimo;
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni
d'esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle
tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle
modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del
lavoro di cui al punto 15);
e) al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno presentati dai lavoratori alle persone incaricate dalla
Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà
avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU perché venga
esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e
comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15
giorni successivi in sede sindacale tra le rispettive OO.SS.
territoriali.
24) Ai fini del calcolo del guadagno di cottimo rimangono salvi gli
assorbimenti già effettuati secondo le modalità di cui all'art. 4, punto
A), Disciplina generale, sezione II, CCNL 19.4.73.
Protocollo di chiarimento all'art. 11, punto 5).
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di
misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in
base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà
indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda
indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di
correzione dei tempi.
L'azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di
cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo
risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al
lavoratore).
La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura
mensile.
La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti
contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della
classificazione unica, gli aumenti periodici d'anzianità, gli aumenti di
merito nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese e
aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione
quali cottimi, incentivi, indennità varie, ecc. L'ammontare così ottenuto
verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente
dovute.
La retribuzione dei lavoratori verrà liquidata con periodicità mensile
sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente
dovute nel corso di ciascun mese dell'anno.
Al prestatore di lavoro di cui sopra, potrà essere corrisposto, allo
scadere della 1a quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto
pari a circa il 90% della retribuzione globale spettantegli per detto
periodo.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore
una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente
specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il
mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi
importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, ecc.) e
l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso
di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione,
dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione
non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della
quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui
sopra dovute al lavoratore oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà
risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato
preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà
essere prolungato mediante accordo tra le OO.SS. interessate.
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie
retribuito pari a 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di
6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario
di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono
computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di
ferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa.
I giorni festivi di cui all'art. 7 che ricorrono nel periodo di godimento
delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un
corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può
essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata
come indicato al comma 8 del presente articolo.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per
reparto, per scaglioni). Il periodo di ferie consecutive e collettive non
potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca
delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame
congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori
compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto
all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato,
1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore
ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento
delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese
superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è
ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro
dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca
delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione
del godimento delle ferie con un'indennità pari alla relativa
retribuzione.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati
gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a
prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente
e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato
l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre
immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.
Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di
maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.
All'inizio del godimento delle ferie (collettive e/o continuative) sarà
corrisposta la relativa retribuzione.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del
periodo delle ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di
trasferta per il solo periodo di viaggio.
Note a verbale.
1) La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà
essere calcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga
successivo.
2) Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire
ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più
favorevoli vigenti salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.
I lavoratori con oltre 10 anni d'anzianità di servizio potranno
richiedere, per 1 sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un
periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non
frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà
decorrenza dell'anzianità per nessun istituto.
Nel caso di richiesta motivata dall'esigenza di svolgere attività di
volontariato, lavori di cura o studio, la suddetta anzianità di servizio è
ridotta a 7 anni, mentre nel caso di cura dei figli fino a 7 anni d'età,
l'anzianità di servizio è ridotta a 4 anni.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di
aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La
Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità
tecnico-organizzative dell'azienda e comunque per un numero di dipendenti
contemporaneamente non eccedente l'1% del totale della forza dell'unità
produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari
risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno
arrotondati all'unità superiore.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56,
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire
i lavoratori assenti.
Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di
lucro.
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore
considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una
gratifica ragguagliata ad ogni effetto a 1 mensilità, determinata sulla
base di 173 ore della retribuzione globale di fatto; per i lavoratori
retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio del mese
precedente.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della gratifica
natalizia quanti sono i mesi d'anzianità di servizio presso l'azienda. La
frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti
come mese intero.
Dichiarazione a verbale.
Ai soli fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio
per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti
dichiarano che la quota di gratifica natalizia e di eventuali altre
retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di
sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio
non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda
esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in
forza di disposizioni legislative.
Il lavoratore per ogni biennio d'anzianità di servizio prestato presso la
stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso
industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria
di appartenenza, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà
diritto, a titolo di aumento periodico d'anzianità, a una maggiorazione
retributiva in cifra fissa pari agli importi di cui alle successive
tabelle:
importi in vigore fino al 31 dicembre 2000
categorie lire euro
1a 34.725 17,93
2a 40.625 20,98
3a 47.050 24,30
4a 50.300 25,98
5a 55.700 28,77
importi in vigore dal 31 dicembre 2000
categorie lire euro
1a 35.800 18,49
2a 41.800 21,59
3a 48.500 25,05
4a 51.800 26,75
5a 57.400 29,64
A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici maturati a
partire dall'1.1.80.
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5
bienni per ogni categoria.
Gli aumenti periodici non devono essere considerati agli effetti dei
cottimi e delle altre forme d'incentivo e di tutti gli istituti che non
facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti
o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere
assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a
concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l'anzianità ai
fini degli aumenti periodici nonché il numero di essi decorreranno
nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Il passaggio dalla 4a alla 5a categoria della classificazione unica non
comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e
gli aumenti periodici già maturati saranno ragguagliati agli importi
previsti per la 5a categoria.
Norme transitorie.
1) Gli aumenti periodici maturati fino al 31.12.79 rimangono congelati
in cifra e costituiscono apposito elemento retributivo non assorbibile in
caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
2) Per i lavoratori assunti precedentemente all'1.1.90 e con età
inferiore ai 20 anni, si richiama quanto disposto all'art. 16, Disciplina
speciale, parte I, CCNL 14.12.90.
Nota a verbale.
Qualora esista in singole aziende per i lavoratori di cui alla presente
parte I, in forza alla data di stipulazione del contratto 16.7.79, un
numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal CCNL 1.5.76 per i
lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte III, o comunque
superiore a 5, esso verrà conservato ad esaurimento limitatamente ai
lavoratori di cui alla presente parte I in forza secondo le norme
previste.
A decorrere dall'1.1.80 in relazione all'introduzione del nuovo sistema,
verrà erogata la somma di £. 1.500 (pari a 0,77 euro) per ciascun aumento
periodico già maturato al 31.12.79 ai lavoratori di cui alla presente
parte I, nei confronti dei quali gli aumenti periodici siano stati finora
calcolati su minimo tabellare e contingenza. Detta somma confluirà
nell'apposito elemento retributivo di cui alla norma transitoria n. 1).
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente
imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti
protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni
idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio
abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini,
portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise,
dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto
dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al
proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure
di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte
nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio
superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i
provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà
attenersi alle disposizioni previste dall'art. 19.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per
il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista
dalla legge;
b) in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col
rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto
assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado
di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni
più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la 1a
giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o
malattia professionale un'integrazione di quanto egli percepisce, in forza
di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del
normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui
trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, parte III, di eguale
anzianità e per pari periodo d'infortunio o di malattia professionale
avrebbe globalmente percepito dall'azienda in adempimento delle norme
contrattuali, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del
periodo di trattamento contrattuale.
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente
la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento
assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a
concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente
all'1.10.99, fatto salvo quanto previsto nella nota a verbale e secondo le
procedure previste dall'ente assicurativo competente, sarà garantita al
lavoratore assente l'erogazione delle spettanze come avviene per il
trattamento economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni
così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'ente
assicurativo vengono liquidate direttamente all'azienda. Per le imprese
con meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre
dall'1.1.00.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza
e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del
certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il
lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione
del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
TFR.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del
preavviso.
L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di
licenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa sulla
conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente
articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera
di assistenza o soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono
essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L'assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi
fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai
fini del TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Nota a verbale.
In caso d'infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al
cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello
assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento
globale più favorevole.
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il 1°
giorno d'assenza e inviare alla medesima entro 2 giorni dall'inizio
dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato d'incapacità al lavoro deve essere
comunicata all'azienda entro il 1° giorno in cui il lavoratore avrebbe
dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi
certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il 2°
giorno dalla scadenza del periodo d'assenza indicata nel certificato
medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di
giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel
rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il
lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno d'assenza dal
lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione
nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie
stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o
nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per
consentire l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per
motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari
comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e
successivamente documentati.
Nel corso del periodo d'assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di
comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora,
anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione
a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente
previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, legge
20.5.70 n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e
alla sua gravità.
In caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul
lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni
compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di
conservazione del posto s'intendono riferiti alle assenze complessivamente
verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di
conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso
continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del
lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi, il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli
previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di
conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito
comporto prolungato, sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9
+ 4,5 = 13,5;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma
precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei 3
anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno 2 malattie
comportanti, ciascuna, un'assenza continuativa pari o superiore a 3 mesi.
A decorrere dall'1.10.99 il suddetto periodo di comporto prolungato viene
riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo
di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o
superiore a 3 mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.75 n. 419, per la
conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del
preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agli effetti della
normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui
al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al
comma 4, art. 14, Disciplina speciale, parte I, ne sospende la fruizione
nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello
stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva
agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello
stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il
rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo
previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa
l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto
rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del
preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del
posto di cui sopra il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta
scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il
quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per
nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia
grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di
aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che
consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di
durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.
A decorrere dall'1.10.99, le assenze determinate da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella
prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di
prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al
lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto
di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera
frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini
di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che
l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31.12.96 n. 675 sulla
tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia
ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i
lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o
infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto,
un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di
disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del
normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui
trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, parte III, di eguale
anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio non sul lavoro
avrebbe globalmente percepito, operando a tal fine i relativi conguagli al
termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera
retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i
4 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti,
l'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione
globale per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione
globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi
successivi.
Nell'ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà
il seguente:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di
cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione
globale;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti:
mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi
9 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui
mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione
globale.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini
dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di
assenza complessivamente verificatisi nei 3 anni precedenti ogni nuovo
ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze
per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi
pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non
superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del
calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno
considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero e a trattamenti
terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla 1a nota a
verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti
da apposita certificazione. Ai soli fini del presente comma il periodo
utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data di
sottoscrizione del presente contratto e, quindi, non sono considerate
utili le assenze verificatesi prima del 5.7.94.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel
computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e
quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni
continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e
fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi,
fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e
fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli
eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a
concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti
aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o
future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
A decorrere dall'1.1.00, su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un
massimo di 2 volte nell'anno solare, fornisce entro 20 giorni dalla
richiesta le informazioni necessarie all'esatta conoscenza della
situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla
conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico dei periodi
di assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati,
l'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la
conservazione del posto, è utile ai fini del TFR e non interrompe la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie,
gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche
l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Norma transitoria.
Sono fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non sul
lavoro riconosciuti dalle aziende nel periodo 1.7.94- 31.10.94.
Note a verbale.
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi,
o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie,
sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo
riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
2) I due gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA e ASSISTAL e
FIM-FIOM-UILM) convengono di studiare entro 6 mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto una proposta da sottoporre
congiuntamente al Consiglio d'amministrazione INPS, che definisca una
specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti
tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze
tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma
determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di
assistenza.
3) I due gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA e ASSISTAL e
FIM-FIOM-UILM) convengono altresì di adoperarsi congiuntamente in sede
legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di
sangue (legge 13.7.67 n. 584, e relative norme di attuazione e legge
4.5.90 n. 107) venga estesa ai donatori di midollo osseo, con gli
opportuni adattamenti in ragione delle diverse e specifiche
caratteristiche delle due fattispecie.
In caso di matrimonio compete ai lavoratori e alle lavoratrici non in
prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né
potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un
preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
L'ammontare dell'indennità per congedo matrimoniale non potrà essere
inferiore a 80 ore di retribuzione globale. L'indennità spetta ad entrambi
i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati,
quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa
luogo egualmente alla corresponsione dell'indennità per congedo
matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del
rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso o assente.
Il congedo matrimoniale e la relativa indennità sono altresì dovuti alla
lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge, In tal
caso, alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad
esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo
di assenza obbligatorio, si applicherà il trattamento complessivamente più
favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito
dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali
con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di
assorbire fino a concorrenza. il trattamento aziendale con quello previsto
dal presente articolo.
Ove durante il periodo d'interruzione del servizio per gravidanza e
puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui
all'art. 19, Disciplina speciale, parte I, a partire dal giorno in cui si
manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più
favorevoli alla lavoratrice interessata.
Il caso d'interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva è disciplinato dal DLCPS 13.9.46 n. 303, a norma del
quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di
servizio militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio militare.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del
servizio militare.
Il lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a
disposizione dell'azienda entro 1 mese dalla data di cessazione del
servizio militare potrà essere considerato dimissionario e come tale
liquidato.
Le norme stabilite dal presente articolo s'intendono completate con quelle
previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi
al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto
contenuto nella legge 26.2.87 n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Note a verbale.
1) FEDERMECCANICA e ASSISTAL s'impegnano affinché le Direzioni
aziendali, compatibilmente con le esigenze aziendali, applichino i diritti
di cui al presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari che
lavorino all'estero nell'ambito di programmi di cooperazione
internazionale approvati dal Governo italiano.
2) I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, per poter
espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell'art. 17
della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità d'orario di
lavoro o delle turnazioni previste dal contratto e dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo quello
dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso d'impedimento giustificato.
L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza
della retribuzione.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento
senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal
lavoratore entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.
Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima mezz'ora di lavoro non
consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora
di lavoro.
Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell'orario di lavoro
comporta la retribuzione per la durata del lavoro prestato.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito
permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello
stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore
licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è
autorizzato dalla Direzione.
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi
dell'art. 25, lett. B), Disciplina generale, sezione III, o le dimissioni
del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con
un preavviso di:
- 6 giorni (40 ore) fino al 5° anno compiuto d'anzianità di servizio;
- 9 giorni (60 ore) oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto
d'anzianità di servizio;
- 12 giorni (80 ore) oltre il 10° anno compiuto d'anzianità di
servizio.
Resta inteso che in caso di distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale su 5 giorni, i giorni di preavviso sopra indicati saranno
riproporzionati in ragione del coefficiente 1,2 fermi restando i valori
orari sopra esposti (40, 60 e 80 ore).
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini
di preavviso deve corrispondere all'altra l'indennità di mancato preavviso
computata ai sensi dell'art. 2121 C.C. così come modificato dalla legge
29.5.82 n. 297.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dal lavoratore preavvisato di
licenziamento, per la ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi
tra il lavoratore e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti
nell'azienda stessa.
L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che
all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto.
All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al
lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120
C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297; il pagamento del TFR avverrà entro 30
giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini
della rivalutazione del fondo TFR.
Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31.5.82,
valgono le norme di cui all'art. 26, Disciplina speciale, parte I, CCNL
16.7.79.
Per il calcolo del TFR maturato fino al 31.12.89 valgono le misure in ore
indicate dall'art. 26, Disciplina speciale, parte I, CCNL 18.1.87 nonché
- per il periodo 1.2.87-31.12.89 - le disposizioni di cui alla Nota a
verbale in calce allo stesso art. 26.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,
afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di
lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie
attualmente in corso.
Norma transitoria.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C.,
convengono che a decorrere dall'1.1.98 e fino al 31.12.99 la gratifica
natalizia è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Trattamento economico di trasferta.
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla
sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono
stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete
un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire
forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore
di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta
indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai
lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi
da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel
presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della
retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di
contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono
ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il
70% per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e
delle sue quote è pari a:
dal dal
misura dell'indennità 1.7.99 1.1.00
trasferta intera 59.450 60.350
(pari a 30,70 euro) (pari a 31,17 euro)
quota per il pasto 19.185 19.320
meridiano o serale (pari a 9,91 euro) (pari a 9,98 euro)
quota 21.080 21.710
per il pernottamento (pari a 10,89 euro) (pari a 11,21 euro)
E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo
parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui
sopra maggiorati del 15%.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in
trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto, meridiano o
serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è
dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta a una distanza
superiore a km. 20 dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il
quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto,
indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta,
quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa
rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto
usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a
disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta
qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale
della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da
fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa
dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio
lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe
incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi
sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a
disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza
fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al
lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare
nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive
alle quali rientrerebbe partendo della sede o stabilimento di origine,
alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al
lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare
nella propria abitazione entro le ore 22;
d) l'indennità giornaliera di cui al punto I) è dovuta quando si
verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare
documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti
confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non
saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad
esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha
sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al
pernottamento e ai pasti.
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per
esigenze tecniche, produttive e organizzative, la permanenza del
lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo
le relative quote dell'indennità di trasferta.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento
economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante
da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo,
qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto
alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel
trimestre precedente all'invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare
per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per
la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.
Trattamento per il tempo di viaggio.
III) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto
ai punti I) e II) spetta un compenso per il tempo di viaggio,
preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto
dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e
viceversa, nelle seguenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo
coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello
stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il
normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi
maggiorazione ex art. 8 (lavoro straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in
trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto 1)
del presente articolo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il
necessario riscontro agli effetti del compenso.
IV) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per
tutti giorni interi fra l'inizio e il termine della trasferta, compresi
anche i giorni festivi e il 6° giorno della settimana, in caso di
distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per
i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla
volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.
Malattia e infortunio.
V) In caso d'infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è
dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il
lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso
delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese
di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI). Resta
salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in
qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura
il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero.
Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà
riconosciuto sarà, pari a 1/3 dell'importo dell'indennità di
trasferta, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili
dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di
strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini
dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese,
al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino
alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal
lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio
con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e
pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Rimborso spese viaggio.
VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate
dall'azienda unitamente a una congrua somma per le spese di vitto previste
per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi
sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà
effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui
si effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere
presso cui il trasfertista presta la propria opera. Previo consenso
dell'azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio familiare a
riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione
spettantegli.
VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore
straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente
autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto
potere.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali
per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni
impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro
cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite
dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale
avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare
rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento
del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona
esecuzione.
Permessi.
VIII)Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere
concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante
i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di
trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata
superiore a 4 mesi continuativi, l'azienda concederà, a richiesta
scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso delle
spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per
raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e
con l'aggiunta di 1/3 o 273 dell'indennità di trasferta a seconda
che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza
minima di 3 giorni dei quali uno retribuito.
E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui
sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30
giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L'azienda,
compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza
medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della
richiesta avanzata.
Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo le necessità
produttive dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei
60 giorni successivi alla data di godimento della licenza
sopraddetta.
In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge,
ai figli, ai genitori e ai fratelli del lavoratore in trasferta,
l'azienda dovrà, a richiesta del medesimo, concedere una licenza
straordinaria per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli
le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di
ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto saranno rimborsate
sino a concorrenza delle spese per il rientro allo stabilimento o
cantiere di origine e il ritorno, come sopra previsto, dietro
documentazione dell'evento che ha determinato la concessione della
licenza.
IX) L'eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie sostenute
dal lavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.
X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in
sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sui minimi
dell'indennità di trasferta.
XI) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei
confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la
loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori,
che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento
del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee
elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale,
al netto dell'ex indennità di contingenza riportata all'art. 32
della presente Parte speciale, saranno maggiorati del 30%.
Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti
disposizioni: in caso d'infortunio o malattia sarà loro corrisposto
il 30% del minimo di paga base contrattuale, al netto dell'ex
indennità di contingenza, con i limiti di tempo e con le modalità
previste, per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al
punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sarà,
inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il
rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di
trasporto con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei
lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri
dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente
articolo.
Le parti confermano che l'erogazione del 30% del minimo di paga base
contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza, è
alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta.
b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da
località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per
l'installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento,
condizionamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici,
telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di
misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi,
serramenti, manutenzione radio.
Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le
condizioni previste dalla lett. a) del punto II), verrà corrisposta
la quota per il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui
al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa
aziendale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto,
convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
XII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie
collettive e continuative di cui all'art. 14 della presente Parte I,
verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede
normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra,
qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre
riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto
III).
XIII)Le aziende di manutenzione e d'installazione di impianti
comunicheranno all'organismo sindacale territorialmente competente, su
richiesta di quest'ultimo, la dislocazione dei cantieri quando essi
occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.
XIV) Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di
7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la
presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a
4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso
cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze
tecniche od organizzative.
XV)
1. Nelle aziende d'installazione di impianti con più unità produttive
le RSU possono istituire organi di coordinamento.
2. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento
potranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.
XVI) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso
fissare un trattamento minimo e non già ammettere riduzioni delle
condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da
accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino
a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto
alle situazioni in atto.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e
comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel
rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento
a quelle dettate nella Sezione "Diritti sindacali" della Disciplina
generale.
Nota a verbale.
Le parti si attiveranno entro il 31.10.99 per l'istituzione di un tavolo
di confronto per l'esame dell'evoluzione della legislazione, anche fiscale
e contributiva, che abbia riflessi per le aziende d'installazione,
manutenzione e gestione di impianti al fine di giungere entro il 30.9.00 a
un adeguamento delle normative concordate comprese quelle contenute nel
presente articolo, nonché per l'esame della legge 3.10.87 n. 398, sulle
materie inerenti i lavoratori italiani nei paesi extracomunitari.
Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali
e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti
le aziende d'installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici
e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di
sicurezza ed affini, con particolare riguardo ai temi specifici del
settore impiantistico.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i
seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di
produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne
allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini,
uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di
lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero
di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero
di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero
di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è
comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del punto II), le ore prestate da 40
a 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di
fatto, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste
dall'art. 8 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si
applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le
ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in
ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6)
viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2.
Per la determinazione dei minimi tabellari e dei minimi di paga
oraria si applicano le norme di cui all'art. 32.
IV) Fermo quanto previsto al comma 1 del punto 3), ai fini del presente
articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario
giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al
punto II).
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni
previste dall'art. 8, fermo restando che non si applicano ai
discontinui i limiti e le modalità per l'effettuazione del lavoro
straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni
di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto 1) sono suddivisi nei
seguenti raggruppamenti:
A) (corrispondente alla 5a categoria):
infermieri professionali, addetti cabine di produzione e
trasformazione di energia elettrica (fuori dallo stabilimento) che
eseguono lavori di riparazione;
B) (corrispondente alla 4a categoria):
infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti,
addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica
(fuori dallo stabilimento), addetti servizio estinzione incendi con
interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
C) (corrispondente alla 3a categoria):
infermieri, autisti non meccanici, addetti al servizio di estinzione
di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di
vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
D) (corrispondente alla 2a categoria):
custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o
di sorveglianza del patrimonio aziendale;
E) (corrispondente alla 1a categoria):
inservienti e simili.
Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno
esaminate tra la Direzione e la RSU e in caso di disaccordo verrà
seguita la procedura prevista dall'art. 17, Disciplina generale,
sezione III del presente contratto.
VI) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue
l'azienda, oltre a quanto previsto dall'art. 1, Disciplina generale,
sezione III, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I)
del presente articolo l'orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le
proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione
appositi indumenti protettivi.
VIII)Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli
da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi
aziendali, per le giornate di servizio fuori del comune sede dello
stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro
straordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di
fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle
mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari;
gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive OO.SS.
X) Fermo restando l'art. 35, Disciplina generale, sezione III, il
presente articolo non modifica le eventuali situazioni di diritto
derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.
Dichiarazione a verbale sul punto V).
Con la norma di cui alla lett. C), punto V), le parti non hanno inteso
innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che
in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una
classificazione più favorevole.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente
produttivi le seguenti operazioni: ai gassogeni, forni di distillazione,
forni di fusione e forni di riscaldo:
1) riparazioni;
2) riscaldo o alimento;
3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di
pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite;
ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri;
2) cambio di gabbie;
3) cambio di cuscinetti, manicotti e allunghe;
4) pulizia generale;
alla trafilatura a caldo:
1) riparazione;
alla fucinatura:
1) attrezzaggio;
2) riparazione;
alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni;
2) pulizia generale.
1.
A) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga
interrotto per l'esecuzione delle operazioni sopra elencate, i lavoratori
ad esse addetti, sempreché componenti la stessa squadra di produzione,
percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui
misura non dovrà essere inferiore all'85% dell'utile medio orario di
cottimo, realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui
erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le
operazioni stesse.
B) Qualora gli stessi lavori vengono eseguiti nel periodo di normale
fermata della produzione nell'intervallo tra il termine di una successione
settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, i lavoratori
addetti, sempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di
produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno
retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per
le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore
notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si
verificano le prestazioni suddette.
2) Qualora per l'esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra
necessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero
indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno
retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata
nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie (escluse
quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie,
festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall'art. 8 per
il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal
predetto art. 8.
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una
squadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più
adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si
seguirà la procedura stabilita dall'art. 17, Disciplina generale, sezione
III.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la
squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire e i restanti lavoratori della
squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione
globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i
lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione
del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale.
L'eccezionale impossibilità di cui al comma 2 del presente articolo non
può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui
si verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti
nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti,
si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia
utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le RSU s'incontreranno per
concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo
sopra ricordato.
I minimi tabellari della classificazione unica ragguagliati a mese (ore
173), che si applicano ai lavoratori di cui alla presente Parte I, sono
quelli riportati nelle tabelle allegate con le rispettive date di
decorrenza.
A decorrere dall'1.7.99 nei minimi tabellari sono conglobati gli importi
dell'ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella seguente
tabella:
categorie importi mensili
ex indennità di contingenza
1a 989.940
2a 995.300
3a 999.245
4a 1.002.652
5a 1.008.957
La suddetta operazione di conglobamento non deve comportare né benefici né
perdite per le parti anche ai fini legali e contributivi.
Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo
tabellare di cui alle tabelle allegate.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'Accordo 31.10.73 intervenuto tra la Federazione
Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e ASSISTAL da una parte
e:
- Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce FIM-CISL,
FIOM-CGIL e UILM-UIL dall'altra.
Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla parte I
alla parte II, Disciplina speciale, l'anzianità di servizio maturata sotto
la disciplina della parte I verrà computata per il 50% agli effetti delle
ferie, malattia, preavviso di licenziamento e dimissioni.
Dichiarazioni a verbale.
1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior
favore con un riconoscimento d'anzianità convenzionale più ampio di quello
regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 7
della presente parte ("Condizioni di miglior favore").
2) Le parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per il servizio
prestato sotto la disciplina della parte I, non hanno inteso interferire
nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con
riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente dall'eventuale
passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi,
premi di fedeltà aziendali e simili).
S'intende riportata la norma contenuta all'art. 5, Disciplina speciale,
parte III.
La garanzia di cui al citato articolo ha per oggetto la parte di
retribuzione che, in aggiunta al trattamento praticato dalla CIG, serve a
ricostituire l'intera retribuzione mensile del lavoratore.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza
maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le OO.SS. o tra le
parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto
presso le singole aziende.
Per gli aumenti periodici d'anzianità ai lavoratori di cui alla presente
parte II, s'intende riportata, per quanto applicabile, la norma contenuta
nell'art. 9, Disciplina speciale, parte III.
Norma transitoria.
Lavoratori appartenenti alla presente parte II e già in forza al 16.7.79.
a) Gli aumenti periodici maturati prima dell'1.1.80 rimangono fissati,
fino al 31.12.00, negli importi in atto al 31.12.98; a decorrere
dall'1.1.01 saranno, sulla base della categoria di appartenenza, aumentati
dei seguenti importi:
categorie incrementi unitari dal 1° gennaio 2001
lire euro
4a 1.500 0,77
5a 1.700 0,88
Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato
fino al 31.12.79, della somma di £. 3.000 (pari a 1,55 euro) che
costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di
passaggio del lavoratore a categoria superiore.
b) Gli importi maturati dopo l'1.1.80 e rispettivamente fino al:
- 29.2.88, per la 4a categoria;
- 31.1.87, per la 5a categoria,
continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli
retributivi, nei valori pari a quelli in atto al 31.12.79.
c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate
alla precedente lett. b) saranno ragguagliati agli importi di cui alle
tabelle contenute nel comma 1, art. 9, Disciplina speciale, parte III.
All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al
lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120
C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297; il pagamento del TFR avverrà entro 30
giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini
della rivalutazione del fondo TFR.
Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31.5.82
valgono le norme di cui all'art. 6, Disciplina speciale, parte II, CCNL
16.7.79.
Per il calcolo del TFR per il periodo 1.2.87-31.12.89, valgono le
disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 6, Disciplina
speciale, parte II, CCNL 18.1.87.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,
afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di
lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie
attualmente in corso.
Norma transitoria.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C.,
convengono che a decorrere dall'1.1.98 e fino al 31.12.99 la 13a mensilità
è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Per tale istituto si applicano le norme dell'art. 35, Disciplina generale,
sezione III.
Chiarimento a verbale.
1) Con la presente norma non si è inteso innovare alle disposizioni di
cui al comma 5, art. 6, Accordo interconfederale 30.3.46 di cui si riporta
il testo:
"Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all'art. 17, RDL
13.11.24 n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali o
complessive (economiche e normative) di miglior favore, anche acquisite
in base a vigenti accordi sindacali, ivi compresa l'attribuzione della
qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse riconosciuta
successivamente al 21.3.45".
2) Nel complesso dei vari istituti di carattere normativo e
regolamentare di cui al comma 2, art. 35, Disciplina generale, sezione
III, non s'intendono comprese le condizioni individuali di miglior favore
previste nelle dichiarazioni a verbale in calce all'art. 2 ("Passaggio del
lavoratore di cui alla parte I, alla Disciplina di cui alla parte II).
I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori di
cui alla presente parte II sono quelli riportati nelle tabelle allegate
con le rispettive date di decorrenza.
A decorrere dall'1.7.99 nei minimi tabellari sono conglobati gli importi
dell'ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella seguente
tabella:
categorie importi mensili
ex indennità di contingenza
4a 1.002.652
5a 1.008.957
La suddetta operazione di conglobamento non deve comportare né benefici né
perdite per le parti anche ai fini legali e contributivi.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle
disposizioni normative della Disciplina speciale, parte III del presente
contratto, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico
dei lavoratori di cui alla presente parte II.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562, che detta le disposizioni
relative al contratto di impiego privato.
Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla parte I
alla parte III, Disciplina speciale, l'anzianità di servizio maturata
sotto la disciplina della parte I verrà computata per il 50% agli effetti
delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Dichiarazioni a verbale.
1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior
favore con un riconoscimento d'anzianità convenzionale più ampio di quello
regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 35,
Disciplina generale, sezione III ("Inscindibilità delle disposizioni del
contratto e condizioni di miglior favore").
2) Le parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per il servizio
prestato sotto la disciplina della parte I non hanno inteso interferire
nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con
riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente dall'eventuale
passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi,
premi di fedeltà aziendali e simili).
Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla parte II
alla parte III, Disciplina speciale, l'anzianità di servizio maturata
sotto la disciplina della parte II verrà computata per il 100% agli
effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Dichiarazioni a verbale.
1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior
favore con un riconoscimento d'anzianità convenzionale più ampio di quello
regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 35,
Disciplina generale, sezione III ("Inscindibilità delle disposizioni del
contratto e condizioni di miglior favore".
2) Le parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per il servizio
prestato sotto la disciplina della parte II non hanno inteso interferire
nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con
riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente dall'eventuale
passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi,
premi di fedeltà aziendali e simili).
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi
per i lavoratori della presente parte III inquadrati nella 6a e 7a
categoria e a 3 mesi per i lavoratori della presente parte III inquadrati
nelle altre categorie professionali.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 e a 2 mesi nei seguenti
casi:
a) amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio
per almeno un biennio presso altre aziende;
b) tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per
almeno un biennio presso le altre aziende che esercitano la stessa
attività.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui al comma 2 i lavoratori
di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all'azienda, al momento
dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a
documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa
testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi
previsti dal comma 1 del presente articolo.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione
di cui all'art. 1, Disciplina generale, sezione III, e non è ammessa né la
protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia
o d'infortunio il lavoratore della presente parte III sarà ammesso a
completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere
il servizio entro 3 mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può
aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti,
e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa
indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l'assunzione del lavoratore di cui alla presente parte III diviene
definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione
stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli
obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente
disposto dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti e obblighi
relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento
del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno
dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e
non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo
di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o
qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi, nel
caso del lavoratore di cui alla presente parte III inquadrato nella 6a e
7a categoria professionale, o durante il 1° mese nel caso del lavoratore
di cui alla presente parte III inquadrato nelle altre categorie
professionali. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere
la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda
che il licenziamento avvenga entro la 1a o entro la 2a quindicina del mese
stesso.
In conformità alle norme di cui agli Accordi interconfederali 30.3.46 per
il Nord e 23.5.46 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di
riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle
competenti Autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e
l'eventuale 3° elemento non subiranno riduzione.
Agli effetti della legge 22.2.34 n. 370 sono considerati giorni festivi le
domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 6,
Disciplina generale, sezione III..
Agli effetti della legge 27.5.49 n. 260, della legge 5.3.77 n. 54 e del
DPR 28.12.85 n. 792, sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
- 25 aprile (anniversario della Liberazione);
- 1° maggio (festa del Lavoro);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono -
29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o
un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le
organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono,
fatto salvo il punto 4, lett. b).
Per il trattamento delle festività di cui al punto a) valgono le norme di
legge.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali
saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la
retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di
assenza dovuta a malattia o ad infortunio compensato con retribuzione
ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la
giornata festiva l'intera retribuzione globale.
Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) del comma 2 cada
di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione
mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto,
pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una
delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla
legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in
altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun
compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo
compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che
lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 per tali
prestazioni.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, i
lavoratori fruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permesso individuale
retribuite di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" dell'art. 5,
Disciplina generale, sezione III.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui
celebrazione ha luogo rispettivamente nella 1a domenica di giugno e nella
1a domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto
per le festività che coincidono con la domenica.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario
giornaliero fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina
generale, sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro
straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di
legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore
giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art.
5-bis, RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409,
viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun
lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo
individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica, nonché
per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi
annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione,
installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito
incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione
agli stessi organismi a scopo informativo.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del
mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti
nell'art. 6.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e
festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi
sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le
seguenti:
per lavoro per lavoro
non a turni a turni
a) lavoro straordinario
prime due ore 25% 25%
ore successive 30% 30%
b) notturno fino alle ore 22 20% 15%
notturno oltre le ore 22 30% 15%
c) festivo 50% 50%
d) festivo con riposo compensativo (1) 10% 10%
e) straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 55%
f) straordinario festivo con riposo
compensativo (oltre le 8 ore) (1) 35% 35%
g) straordinario notturno (prime 2 ore) 50% 40%
straordinario notturno (ore successive) 50% 45%
h) notturno festivo 60% 55%
i) notturno festivo
con riposo compensativo (1) 35% 30%
l) straordinario notturno festivo
(oltre le 8 ore) 75% 65%
m) straordinario notturno festivo
con riposo compensativo 55% 50%
(oltre le 8 ore) (1)
(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è
consentito solo nei casi previsti dalla legge.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota
oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti
periodici d'anzianità.
La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile degli
elementi di cui al comma precedente per 173.
Nessun lavoratore di cui alla presente parte III può rifiutarsi, salvo
giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi dì distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal
lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,
nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale,
oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di
riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e
per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le
prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di
lavoro straordinario di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la
Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con
preavviso di 24 ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni
individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti
dall'informazione alla RSU di cui al precedente comma 7, per le
prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed
esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma precedente, per le
prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di
norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con
oltre 200 dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a
200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure d'informazione o, a seconda dei
casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario
eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità
produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla RSU le ore di lavoro
straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti"
di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
Banca ore.
(Stralcio del Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94
per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti).
"Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore
per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre
le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore
annue per tutte le altre, a seconda delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano
entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione
di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello
straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel
periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del
mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo
alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo
secondo le modalità e quantità già previste per il "Conto ore". Per le ore
di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la
maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro
straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli
elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,
notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro
straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione
sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 7, Disciplina speciale, parte III, saranno
fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate
e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo
le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi
annui retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" di cui
all'art. 5, Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le
eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in
atto."
Norme transitorie.
1) A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l'INPS, le
parti si danno atto che la Banca ore di cui al presente articolo può
essere attivata a decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto agli alinea
1 e 2 relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai
lavoratori.
Pertanto, in attesa di una positiva soluzione assunta dall'Istituto
medesimo, la comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso
mese della prestazione del lavoro straordinario e il conseguente
pagamento dovrà essere effettuato nel periodo di paga successivo,
secondo la normale prassi aziendale.
2) Nel mese dì dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei
risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Nota a verbale.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro 1 mese dall'entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17,
comma 2, legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di
concordare criteri di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
I lavoratori di cui alla presente parte III che disimpegnino, non
continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno diritto al
passaggio a detta categoria superiore purché la somma dei singoli periodi,
nel giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio alla 6a
categoria professionale e mesi 6 per il passaggio alla 5a categoria
professionale.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro
lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e
puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di
durata non superiore alla durata normale del servizio di leva,
aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della
mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti
mansioni.
Al lavoratore di cui alla presente parte III, comunque assegnato a
compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza
deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un
adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua
normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di
passaggio definitivo alla categoria superiore.
Il lavoratore per ogni biennio d'anzianità di servizio maturato presso la
stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso
industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria
di appartenenza avrà diritto, a titolo di aumento periodico d'anzianità,
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito ad una maggiorazione
della retribuzione mensile in cifra fissa, fatto salvo quanto
specificamente previsto nella Norma transitoria n. 1 relativa agli addetti
già in forza al 16.7.79 pari agli importi di cui alle seguenti tabelle:
importi in vigore
categorie fino al 31.12.00
lire euro
2a 40.625 20,98
3a 47.050 24,30
4a 50.300 25,98
5a 55.700 28,77
livello superiore 60.950 31,48
6a 68.425 35,34
7a 77.025 39,78
importi in vigore
categorie dal 1.1.01
lire euro
2a 41.800 21,59
3a 48.500 25,05
4a 51.800 26,75
5a 57.400 29,64
livello superiore 62.800 32,43
6a 70.500 36,41
7a 79.300 40,96
A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici già maturati dai
lavoratori assunti successivamente al 16.7.79.
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5
bienni per ogni categoria.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti
o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere
assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti
eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente parte III a
categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già
maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova
retribuzione stabilita, e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici
d'anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire
dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione
di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già
maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo
contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto
del 50% degli scatti di cui alla 1a parte del presente comma.
Nel passaggio dalla 2a categoria professionale alla 3a e dalla 3a alla 4a
i lavoratori di cui alla presente parte III conservano gli aumenti
periodici maturati che saranno ragguagliati agli importi previsti per la
categoria di arrivo. Identica disciplina vale per i passaggi nell'ambito
della 5a categoria professionale (passaggio dal 1° al 2° parametro) e
dalla 6a alla 7a.
Norme transitorie.
1) Lavoratori in forza al 16.7.79 già appartenenti alla presente parte
III.
I lavoratori di cui alla presente parte III, già in forza al 16.7.79,
proseguono nella maturazione dei 12 aumenti periodici d'anzianità.
Gli aumenti periodici di nuova maturazione saranno ragguagliati agli
importi previsti nelle tabelle di cui al precedente comma 1. Per quelli
già maturati vale quanto previsto alle successive lett. a), b) e c).
a) Gli aumenti periodici maturati prima dell'1.1.80 rimangono fissati,
fino al 31.12.00, negli importi in atto al 31.12.98; a decorrere
dall'1.1.01 saranno, sulla base della categoria di appartenenza, aumentati
dei seguenti importi:
categorie incrementi unitari
dal 1.1.01
lire euro
2a 1.175 0,61
3a 1.450 0,75
4a 1.500 0,77
5a 1.700 0,88
livello superiore 1.850 0,96
6a 2.075 1,07
7a 2.275 1,17
Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato
fino al 31.12.79, della somma di £. 3.000 (pari a 1,55 euro) che
costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di
passaggio del lavoratore a categoria superiore.
b) Gli importi maturati dopo l'1.1.80 e rispettivamente fino al:
- 31.12.90, per la 2a categoria;
- 28.2.89, per la 3a categoria;
- 29.2.88, per la 4a categoria;
- 31.1.87, per la 5a, livello superiore della 5a e 6a categoria;
- 31.12.84, per la 7a categoria,
continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli
retributivi, nei valori pari a quelli in atto al 31.12.79.
c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate
alla precedente lett. b) saranno ragguagliati agli importi di cui alle
tabelle contenute nel comma 1 del presente articolo.
2) Per i lavoratori assunti precedentemente all'1.1.90 e con età
inferiore ai 20 anni, si richiama quanto disposto all'art. 9, Disciplina
speciale, parte III, CCNL 14.12.90.
Il lavoratore di cui alla presente parte III, la cui normale mansione
consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con
responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto a una particolare
indennità mensile pari al 6% del minimo tabellare della categoria di
appartenenza.
Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione,
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito,
presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore di cui alla presente
parte III non oltre la fine di ogni mese.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore
di cui alla presente parte III una busta o prospetto equivalente in cui
dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale
dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la
retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi
costituenti la retribuzione (stipendio, incentivo di produzione, ecc.) e
l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso
di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione,
dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore di cui alla presente parte
III la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da
parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui
sopra dovute al lavoratore di cui alla presente parte III oltre 15 giorni,
decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli
interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con
decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto
lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche
all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto
termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le
OO.SS. interessate.
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie
retribuito pari a 4 settimane.
Peraltro - salvo sempre quanto previsto dalla successiva Norma transitoria
n. 1 - i lavoratori di cui alla presente parte III che maturano
un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti
continueranno ad avere diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di
cui al comma precedente e i lavoratori che maturano un'anzianità di
servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6
giorni in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi.
Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, i
giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono
computati per 1,2 ciascuno.
Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.
I giorni festivi di cui all'art. 6 che ricorrono nel periodo di godimento
delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un
corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può
essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata
come indicato al comma 12 del presente articolo.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per
reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non
potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo
esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei
lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto
all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato
1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore
ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il
pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale
delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro
dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca
delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione
del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla
retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
L'indennità dovuta al lavoratore di cui alla presente parte III per le
giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera
globale di fatto.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del
periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di
trasferta per il solo periodo di viaggio.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la
Disciplina speciale, parte I - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 - sarà
considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la
Disciplina speciale, parte II - nell'ipotesi prevista dall'art. 3 - sarà
considerata utile nella misura del 100% agli effetti del presente
articolo.
Norme transitorie.
1) I lavoratori che hanno maturato un'anzianità di servizio oltre i 10
anni e fino a 18 anni compiuti conservano il diritto, oltre le 4
settimane, a un giorno di ferie, fermi restando i citati criteri di
computo di cui al comma 3 del presente articolo.
I lavoratori che hanno maturato un'anzianità di servizio oltre i 18 anni
compiuti conservano il diritto, oltre le 4 settimane, a 6 giorni di
ferie, fermi restando i già citati criteri di computo di cui al comma 3
del presente articolo.
2) Soltanto per i lavoratori di cui al presente articolo che abbiano
maturato, nel periodo di vigenza del CCNL 19.4.73, un'anzianità di
servizio oltre i 10 anni od oltre i 18 anni, nel caso di distribuzione
dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, l'applicazione della
normativa di cui al comma 3 del presente articolo avverrà senza perdite
rispetto ai criteri di computo e di godimento in atto a livello aziendale.
Note a verbale.
1) Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere
goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto,
nel corso del 1° anno d'anzianità di servizio, le frazioni di ferie del 1°
scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale
dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione
medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni
successivi.
2) Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire
ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più
favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.
I lavoratori con oltre 10 anni d'anzianità di servizio potranno
richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un
periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non
frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà
decorrenza dell'anzianità per nessun istituto.
Nel caso di richiesta motivata dall'esigenza di svolgere attività di
volontariato, lavori di cura o studio, la suddetta anzianità di servizio è
ridotta a 7 anni, mentre nel caso di cura dei figli fino a 7 anni d'età,
l'anzianità di servizio è ridotta a 4 anni.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di
aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La
Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità
tecnico-organizzative dell'azienda e comunque per un numero di dipendenti
contemporaneamente non eccedente l'1% del totale della forza dell'unità
produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari
risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno
arrotondati all'unità superiore.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87, n. 56,
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire
i lavoratori assenti.
Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di
lucro.
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore di cui
alla presente parte III, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a
mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto
percepita.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore di cui alla presente parte III non in prova ha
diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i
mesi d'anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese
superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo
dei 12simi di cui sopra.
Dichiarazione a verbale.
Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio
per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti
dichiarano che la quota di 13a mensilità e di eventuali altre retribuzioni
differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della
prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro,
gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad
integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di
disposizioni legislative.
In caso di malattia il lavoratore di cui alla presente parte III deve
avvertire l'azienda entro il 1° giorno di assenza e inviare all'azienda
stessa entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico
attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato d'incapacità al lavoro deve essere
comunicata all'azienda entro il 1° giorno in cui il lavoratore avrebbe
dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi
certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il 2°
giorno dalla scadenza del periodo d'assenza indicata nel certificato
medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di
giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di fare controllare la malattia del lavoratore di cui
alla presente parte III nel rispetto dell'art. 5, legge n. 300 del
20.5.70.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il
lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal
lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione
nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie
stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o
nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per
consentire l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per
motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari
comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e
successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo
di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o
dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione
a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente
previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, legge
20.5.70 n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e
alla sua gravità.
In caso d'interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore di
cui alla presente parte III non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni
compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore di cui alla presente parte III ha inoltre diritto al
seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a):
- intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;
- metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b):
- intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
- metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto c):
- intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
- metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di
conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso
continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del
lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi, il lavoratore di cui alla
presente parte III, ha diritto alla conservazione del posto per un
ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma 9, pari alla metà dei
periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del
posto, definito comporto prolungato, e il relativo trattamento saranno:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di
cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione
globale;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti:
mesi 9 + 41/2 = 131/2 di cui mesi 41/2 ad intera retribuzione globale e
mesi 9 a metà retribuzione globale;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi
6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.
Il periodo complessivo di conservazione del posto e il relativo
trattamento economico di cui al comma precedente si applica anche nel caso
in cui si siano verificate, nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo
episodio morboso, almeno 2 malattie comportanti, ciascuna, un'assenza
continuativa pari o superiore a 3 mesi.
A decorrere dall'1.10.99 il suddetto periodo di comporto prolungato e
relativo trattamento economico viene riconosciuto automaticamente al
lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso
una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini
dei suddetti periodi di conservazione del posto, definiti comporto breve e
comporto prolungato, e dei conseguenti trattamenti economici, si deve
tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei 3
anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze
per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi
pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non
superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del
calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno
considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero e a trattamenti
terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla 1a nota a
verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti
da apposita certificazione. Ai soli fini del presente comma il periodo
utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data di
sottoscrizione del presente contratto e, quindi, non sono considerate
utili le assenze verificatesi prima del 5.7.94.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel
computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e
quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni
continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e
fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi,
fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità dì servizio oltre i 3 anni e
fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli
eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.75 n. 419, per la
conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al
comma 6, art. 12, Disciplina speciale, parte III, ne sospende la fruizione
nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello
stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva
agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello
stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del
posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta
scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il
quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per
nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia
grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo d'aspettativa
fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al
lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non
superiore a complessivi 18 mesi continuativi.
A decorrere dall'1.10.99, le assenze determinate da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella
prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di
prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al
lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto
di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera
frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini
di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che
l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31.12.96 n. 675 sulla
tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia
ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
A decorrere dall'1.1.00, su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un
massimo di 2 volte nell'anno solare, fornisce entro 20 giorni dalla
richiesta le informazioni necessarie all'esatta conoscenza della
situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla
conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico dei periodi
di assenza per malattia.
Il lavoratore di cui alla presente parte III soggetto all'assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali avrà
diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per
il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista
dalla legge;
2) in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col
rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto
assicuratore.
In tali fattispecie il suddetto lavoratore avrà inoltre diritto al
trattamento economico previsto ai precedenti commi 10 e 11 non tenendo
conto dei periodi d'assenza per infortunio sul lavoro e malattia
professionale verificatisi precedentemente.
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedenti
quelli di cui al comma precedente il lavoratore di cui alla presente parte
III percepirà il normale trattamento assicurativo.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente
all'1.10.99, fatto salvo quanto previsto al successivo quintultimo comma e
secondo le procedure previste dall'Ente assicurativo competente, sarà
garantita al lavoratore l'erogazione delle spettanze come avviene per le
assenze per malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate,
gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono
liquidate direttamente all'azienda. Per le imprese con meno di 100
dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dall'1.1.00.
La malattia ovvero l'infortunio sospendono il decorso del preavviso nel
caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla
conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente
articolo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il
rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore di cui alla presente parte
III il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di
licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del
preavviso.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i
lavoratori di cui alla presente parte III valgono le norme regolanti la
materia.
Per i lavoratori di cui alla presente parte III coperti da assicurazione
obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte
dall'azienda, in caso d'infortunio o di malattia professionale non si farà
luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e
quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso a tali lavoratori il
trattamento più favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche
l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione
obbligatoria.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati,
l'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la
conservazione del posto, è utile ai fini del TFR e non interrompe la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, 13a
mensilità, ecc.).
L'anzianítà per il servizio prestato nella categoria cui si applica la
Disciplina speciale, parte I - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 - sarà
considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la
Disciplina speciale, parte II - nell'ipotesi prevista dall'art. 3 - sarà
considerata utile nella misura del 100%, agli effetti del presente
articolo.
Norma transitoria.
Sono fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non sul
lavoro riconosciuti dalle aziende nel periodo 1.7.94-31.10.94.
Note a verbale.
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi,
o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie,
sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo
riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
2) I due gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA e ASSISTAL e
FIM-FIOM-UILM) convengono di studiare entro 6 mesi dalla stipulazione del
presente contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio
di amministrazione INPS, che definisca una specifica assistenza economico-
sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle
situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una
condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che
richieda interventi di cura e di assistenza.
3) I due gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA e ASSISTAL e
FIM-FIOM-UILM) convengono altresì di adoperarsi congiuntamente in sede
legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di
sangue (legge 13.7.67 n. 584 e relative norme di attuazione e legge 4.5.90
n. 107) venga estesa ai donatori di midollo osseo, con gli opportuni
adattamenti in ragione delle diverse e specifiche caratteristiche delle
due fattispecie.
In caso di matrimonio compete ai lavoratori e alle lavoratrici di cui alla
presente parte III non in prova un periodo di congedo di 15 giorni
consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né
potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un
preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice di cui alla
presente parte III che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e
l'altro ne abbiano diritto.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale
caso, alla lavoratrice di cui alla presente parte III, assente, nei 2 mesi
prima del parto e nei 3 mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera
retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo
di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più
favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito
dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali
con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di
assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto
dal presente articolo.
Ove durante il periodo d'interruzione del servizio per gravidanza e
puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui
all'art. 14 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e
sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice di
cui alla presente parte III.
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di
lavoro.
Il lavoratore di cui alla presente parte III chiamato alle armi per il
servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del
posto fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio militare.
Ai fini dell'anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti
dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di
malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come
anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle anni presti
almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se il lavoratore di cui alla presente parte III chiamato o richiamato alle
armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità
competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata,
ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto alla
relativa indennità sostitutiva.
Le norme stabilite dal presente articolo s'intendono completate con quelle
previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi
al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto
contenuto nella legge 26.2.87 n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Note a verbale.
1) FEDERMECCANICA e ASSISTAL s'impegnano affinché le Direzioni
aziendali, compatibilmente con le esigenze aziendali, applichino i diritti
di cui al presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari che
lavorino all'estero nell'ambito di programmi di cooperazione
internazionale approvati dal Governo italiano.
2) I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, per poter
espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell'art. 17
della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità d'orario di
lavoro o delle turnazioni previste dal contratto e dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di
impedimento giustificato.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze
del servizio, l'azienda consentirà al lavoratore di cui alla presente
parte III che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve
permesso.
Dichiarazione a verbale
La formulazione di cui al comma 2 non esclude per l'azienda la facoltà di
non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo
scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti
come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui
appartiene il lavoratore di cui alla presente parte III.
6a e 7a 5a categoria 2a, 3a e 4a
anni di servizio categoria professionale categoria
professionale professionale
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese
oltre 5
e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2
oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini
di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento
l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova
occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate
per iscritto.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la
Disciplina speciale, parte I - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 - sarà
considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la
Disciplina speciale, parte II - nell'ipotesi prevista dall'art. 3 - sarà
considerata utile nella misura del 100% agli effetti del presente
articolo.
All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al
lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120
C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297; il pagamento del TFR avverrà entro 30
giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini
della rivalutazione del fondo TFR.
Per il computo dell'indennità d'anzianità maturata fino al 31.5.82 valgono
le norme di cui all'art. 20, Disciplina speciale, parte III, CCNL 16.7.79.
Per il calcolo del TFR per il periodo 1.2.87-31.12.89, valgono le
disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 20, Disciplina
speciale, parte III, CCNL 18.1.87.
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre
dal TFR quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione
del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione,
previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,
afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di
lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie
attualmente in corso.
Norma transitoria.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C.,
convengono che a decorrere dall'1.1.98 e fino al 31.12.99 la 13a mensilità
è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Al lavoratore di cui alla presente parte III in missione per esigenze di
servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio
corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive
necessarie per l'espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la
durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese, o una
diaria giornaliera.
Gli importi del suddetto rimborso spese o diarie saranno riferiti ai
trattamenti aziendali in atto.
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e
continuative di cui all'art. 12 della presente parte III, verranno
rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale dì
lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora
rientri nella propria abitazione. Per quanto riguarda i trattamenti per
malattia e infortunio, permessi, condizioni di miglior favore, vale quanto
previsto ai punti V), VIII), XVI) di cui all'art. 27, Disciplina speciale,
parte I, fermo restando che gli importi dei rimborsi spese o diarie
saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori di
cui alla presente parte IIII sono quelli riportati nelle tabelle allegate
con le rispettive date di decorrenza.
A decorrere dall'1.7.99 nei minimi tabellari sono conglobati gli importi
dell'ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella seguente
tabella:
categorie importi mensili
ex indennità di contingenza
2a 995.300
3a 999.245
4a 1.002.652
5a 1.008.957
livello superiore 1.013.533
6a 1.020.386
7a 1.027.976
La suddetta operazione di conglobamento non deve comportare né benefici né
perdite per le parti anche ai fini legali e contributivi.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Dichiarazione comune.
Il presente testo contrattuale non contiene i seguenti allegati, i quali
fanno comunque parte del CCNL 8.6.99 e sono riscontrabili nell'edizione
del CCNL 5.7.94:
- allegato n. 4 - Lettera inviata alle parti dal Ministro 'pro
tempore' del lavoro e della previdenza sociale in occasione della
stipulazione del CCNL 8.1.70;
- allegato n. 5 - Lettera tra le parti;
- allegato n. 6;
- allegato n. 7 - Dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema dì
informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica";
- allegato n. 9 - Protocollo d'intesa per l'attuazione del comma 7,
art. 29, Disciplina generale, sezione III;
- dichiarazione comune - Regolamentazione contrattuale viaggiatori e
piazzisti.
DISPOSIZIONE FINALE
Qualora le sottoscritte organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre
associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni
meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni,
dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con
verbale redatto fra le organizzazioni interessate, s'intendono estese alle
aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate
da FEDERMECCANICA o ASSISTAL.
Letto, confermato e sottoscritto.
Le parti si danno reciprocamente atto che la suddivisione del CCNL 19.4.73
per l'industria metalmeccanica e l'installazione di impianti non modifica
oltre i limiti stabiliti dal presente contratto la normativa in atto in
materia di lavoro degli operai, delle categorie speciali e degli
impiegati.
Pertanto, in relazione alla "classificazione dei lavoratori" di cui
all'art. 4, Disciplina generale, sezione II, e ai fini della normativa
contenuta nelle Parti della "Disciplina speciale" resta confermato che a
tutti coloro che avrebbero diritto al trattamento contrattuale già
previsto dalla Parte operai del CCNL 8.1.70, sarà applicata la normativa
contenuta nella parte I, Disciplina speciale, che a tutti coloro che
avrebbero diritto al trattamento già previsto dalla Parte categorie
speciali del CCNL 8.1.70, sarà applicata la normativa contenuta nella
parte II, che a tutti coloro che avrebbero diritto al trattamento
contrattuale già previsto dalla Parte impiegati del CCNL 8.1.70 sarà
applicata la normativa contenuta nella parte III.
Tale riferimento sarà altresì adottato come elemento di identificazione
dei lavoratori ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi.
Addì 31 ottobre 1973, in Roma
tra
- Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana;
- ASSISTAL;
e
- Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce FIM-CISL,
FIOM-CGIL e UILM-UIL;
è stato stipulato il seguente accordo.
Viene disciplinato dalla parte II, Disciplina speciale, CCNL 19.4.73 il
rapporto di lavoro di quei lavoratori che, senza essere in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562 sull'impiego privato, né di
quelli propri dei lavoratori il cui rapporto è regolato dalla parte I,
Disciplina speciale del suddetto contratto:
a) svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non
siano normalmente attribuite ai lavoratori di cui alla Disciplina
speciale, parte I, CCNL 19.4.73;
b) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di lavoratori di cui
alla Disciplina speciale, parte I, CCNL 19.4.73 con apporto di competenza
tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in 2 categorie. Appartengono
alla 1a categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti
specificate importi il necessario esercizio di un certo potere
d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione,
nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e
complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei
lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lett. a) e b) di
cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro
attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla 1a categoria:
il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di
riscaldo, il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con
iniziativa per la condotta e i risultati alla lavorazione, ecc.;
appartengono alla 2a categoria:
il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza
iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il
sollecitatore semplice, il marcatempo, il capo-usciere, il capo-fattorino,
ecc..
La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali
lavoratori agli effetti fiscali, previdenziali e assicurativi.
Il presente accordo decorre dal 1° novembre 1973 per le aziende superiori
a 200 dipendenti e dal 1° gennaio 1974 per le aziende fino a 200
dipendenti.
Norme transitorie.
- La disciplina prevista nel presente accordo si applica ai lavoratori
il cui rapporto era già regolato dalle disposizioni contenute nella parte
II - regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale - del
CCNL 8.1.70.
- I lavoratori che, al 31.10.73, per le aziende superiori a 200
dipendenti e del 31.12.73 per le aziende fino a 200 dipendenti, risultino
classificati come CS2, in base al CCNL 8.1.70 saranno inquadrati, in ogni
caso, nella 5a categoria professionale, di cui al rinnovato CCNL per le
aziende metalmeccaniche private, purché gli stessi provengano dalle
categorie operaie 1a e 1a superiore del predetto CCNL 8.1.70.
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 13
settembre e fino al 5 novembre, comunicheranno che in occasione del
rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM, UILM chiedono ai
lavoratori non iscritti alle organizzazioni medesime una quota associativa
straordinaria di £. 35.000 da trattenere sulla retribuzione relativa al
mese di novembre 1999.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga dei mesi di settembre e
ottobre l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o
rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato
all'azienda entro il 5.11.99.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali
e tramite le associazioni imprenditoriali, alle OO.SS. FIM, FIOM e UILM
territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO 45109
intestato a FIM-FIOM-UILM - CONTRATTI AZIENDE PRIVATE presso BNL, via
Bissolati 2 - Roma CAB 3200 ABI 1005.
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'Accordo
interconfederale per la costituzione delle RSU sottoscritto da
CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL il 20.12.93, FEDERMECCANICA-ASSISTAL e
FIM, FIOM, UILM, concordano quanto segue.
1. Elettorato passivo.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova
in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere
candidati nelle liste di cui al punto 4, parte II, Accordo
interconfederale 20.12.93, anche i lavoratori non a tempo indeterminato il
cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
2. Durata e sostituzione nell'incarico.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade
automaticamente. I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le
regole stabilite al punto 6, parte I, Accordo interconfederale 20.12.93.
3. Modalità della votazione.
Secondo quanto stabilito al punto 12, parte II, Accordo interconfederale
20.12.93, il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel
rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le
ore di assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
4. Diritti sindacali.
Con riferimento al punto 4, parte I, Accordo interconfederale 20.12.93, le
OO.SS. firmatarie del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e
dell'installazione di impianti, restano titolari dei diritti previsti
dall'art. 4, Disciplina generale, sezione II del vigente CCNL, in ordine
alle ore di permesso retribuite nelle unità produttive che occupano fino a
200 dipendenti aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 23, legge
20.5.70 n. 300, pari al monte ore derivante dalla porzione di 30 minuti
all'anno per ciascun dipendente, e in ordine alla titolarità dei permessi
per i dirigenti provinciali e nazionali prevista in termini più ampi
rispetto a quanto stabilito dall'art. 30, legge 20.5.70 n. 300.
5. Modalità di utilizzo dei permessi sindacali.
Le OO.SS. titolari dei permessi sindacali retribuiti aggiuntivi a quelli
previsti dall'art. 23, legge 20.5.70 n. 300 di cui al precedente art. 4
del presente accordo, trasferiscono alle RSU una quota di tali permessi
pari al 70%.
Il monte ore complessivo riservato alla RSU é ripartito in parti uguali
fra ciascuno dei suoi componenti.
La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la
gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo
sarà comunicato all'azienda.
Il monte ore riservato alle OO.SS., come regolato al comma 1, art. 5 del
presente accordo, è ripartito fra le stesse in misura paritetica e, nel
rispetto del principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere fruito per
il tramite dei rispettivi componenti la RSU. Le OO.SS. provvederanno a
comunicare all'azienda un proprio responsabile designato all'interno dei
rispettivi componenti la RSU per la gestione di tale monte ore.
Per quanto non disciplinato agli artt. 4 e 5 del presente accordo si fa
riferimento ai principi di cui al punto 4, parte I, Accordo
interconfederale 20.12.93.
6. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
e del Comitato dei garanti.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del
seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti qualora
in forza all'unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8,
13 e 20, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93, dovranno espletare
il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i
permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge 20.5.70 n. 300, nei limiti e
secondo le modalità di cui al punto 12, parte II, Accordo interconfederale
20.12.93.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i
poteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei
dirigenti della RSA, e ora trasferite ai componenti le RSU in forza
dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, parte
II, Accordo interconfederale 20.12.93, nelle unità produttive con più di
500 dipendenti, ogni O.S. abilitata alla presentazione di liste potrà
designare 2 lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
7. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati.
Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la
ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà
effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli
addetti.
Nella RSU di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un
seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o
degli altri sia superiore a 15 addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano
candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno
assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non superiore al
50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti
fino a decadenza della RSU.
8. Numero dei candidati.
Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4, parte II,
Accordo interconfederale 20.12.93, non può superare di oltre 1/3 il numero
dei componenti la RSU.
9. Revoca.
La RSU decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data
delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di
sostituzioni prevista dall'Accordo interconfederale 20.12.93 (punto 6,
parte I); in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto
al voto, superiore al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della
richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
10. Clausola di salvaguardia.
Il presente accordo, nell'integrare quanto previsto dall'Accordo
interconfederale 20.12.93, recepisce a tutti gli effetti la disciplina in
esso contenuta.
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300,
che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione
della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai
sensi della norma sopra menzionata.
11. Clausola finale.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Le parti stipulanti il presente accordo s'incontreranno subito dopo
l'effettuazione delle elezioni delle RSU nelle aziende e comunque entro il
30.6.94 per una verifica dei risultati delle elezioni stesse.
Roma, 2 febbraio 1994.
Roma, 8 giugno 1999
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente
disciplina dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato
nella Nota di Intenti di cui al contratto nazionale per la disciplina
dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nell'installazione di
impianti del 5.7.94, e trova fondamento in quanto definito dall'Accordo
sul lavoro del 24.9.96, recepito dalla legge 24.6.97, n. 196, "Norme in
materia di promozione dell'occupazione", e che il presupposto per
l'attuazione di tale disciplina è costituito dalla definizione di un
quadro normativo che garantisca il finanziamento degli oneri relativi
all'attività di formazione.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista,
finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 livelli in funzione del
loro contenuto professionale:
- il 1° livello comprende le professionalità definite dalla
declaratoria relativa alla 3a categoria, di cui all'art. 4, Disciplina
generale, sezione III, CCNL 5.7.94;
- il 2° livello comprende le professionalità definite dalla
declaratoria relativa alla 4a categoria di cui al medesimo articolo.
Al fine dell'assunzione dell'apprendista per le professionalità di cui
alla Disciplina speciale, parte III, si terrà conto dei criteri
d'inserimento stabiliti alle lett. a) e b), punto IV, lett. C) dell'art.
4, citato.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo
livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella
lettera di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16
anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 24 anni
ovvero ai 26 nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE
n. 2081/93 del 20.7.93 e successive modificazioni. I limiti d'età sono
elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo
o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie anche
se svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni
siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per
abilitarsi alle quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze di
tipo elementare e comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria
relativa alla 3a categoria.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
Dichiarazioni a verbale.
1) La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si
applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando
l'immediata operatività della Commissione nazionale e l'immediata
attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente
art. 5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale
nuova disciplina.
2) Le parti s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione
della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare
la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 4 anni per il 2° livello di professionalità.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso
un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di
attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da
acquisire le suddette durate sono ridotte a:
- 24 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 36 mesi per il 2° livello di professionalità.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori
di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo
di apprendistato, di cui al precedente art. 2, purché non separati da
interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse
attività.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza
naturale di cui all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare
all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di
tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica
effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di
professionalità oggetto dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto
dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di
tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso
altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità,
purché riferiti alla stessa qualifica professionale.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri
periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente
periodo di tirocinio è stato interrotto.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore
retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e
40 ore retribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico,
computate nell'orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere
distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di
apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai
programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c),
presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione
di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o
private individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo
art. 5. Nella impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale
o attraverso l'attività consortile e in assenza di strutture idonee a
garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la
Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5, elaborerà
congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La
formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere
realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi
di formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con
l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica
e l'addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo d'insegnamento
pratico, il datore di lavoro incarica un tutor scelto tra i dipendenti
dell'impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo
livello d'inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore
rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del
contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica
un rapporto completo, che sarà consegnato anche alle RSU laddove
esistenti, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione
effettuata.
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all'art.
4, punto 4.1., Disciplina generale, sezione I del CCNL, svolgerà i
seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da
allegare al presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della
documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di
seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui all'art. 3.
Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni
territoriali per la formazione professionale di cui all'art. 4, punto
4.2., Disciplina generale, sezione I del CCNL, le Associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno, d'intesa con le analoghe
istanze territoriali delle OO.SS. stipulanti, la costituzione di apposite
Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture
formative anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione
teorico-pratica, secondo i requisiti indispensabili, indicati nella
successiva Dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche
organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di
formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste
nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio,
moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi
elaborati dalla Commissione nazionale;
c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende
per qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia
elaborato il modulo formativo, siano coerenti con gli schemi
esemplificativi allegati al presente contratto;
d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività
formativa si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e
conformemente ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e
c);
e) trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione
professionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del
contratto di apprendistato nel territorio;
f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto
previsto dalla legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale
verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in
sintonia con gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale
31.1.95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni
paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a) del
presente articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno
3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno
opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di
dipendenti, collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che
possono convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive
modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con
la specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da
assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie
d'insegnamento;
- disporre di un'idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in
relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) devono possedere i
requisiti previsti dalla legge n. 845/78 per l'ottenimento delle
convenzioni regionali.
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 1,
Disciplina generale, sezione III del CCNL, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo
livello professionale da acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il
periodo di prova non dovrà superare 20 giorni di effettivo servizio nel
caso di contratto finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali
relative ai lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte I, e 30
giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato
all'acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui
alla Disciplina speciale, parte III. Durante tale periodo ciascuna delle
parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso
o della relativa indennità sostitutiva, e saranno retribuite le ore o
giornate di lavoro effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia
o d'infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di
prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un
numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
A norma dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25, gli apprendisti di età non
superiore ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo
feriale retribuito di 30 giorni di calendario.
Gli apprendisti d'età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo
di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale,
parti I e III.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato
1/12 dei suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista spetterà il pagamento
delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese
superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
La retribuzione dell'apprendista per il 1° livello di professionalità e
per i primi 30 mesi del 2° livello di professionalità, viene determinata
applicando le percentuali di seguito riportate, al minimo tabellare, EDR
di cui al Protocollo 31.7.92 del lavoratore inquadrato nella 3a categoria.
Per i restanti mesi previsti per il 2° livello di professionalità le
percentuali di riferimento sono applicate al minimo tabellare, EDR del
lavoratore inquadrato in 4a categoria.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE
durata 1° sem. 2° sem. 3° sem.
1° livello
di professionalità (30 mesi) 67% 72% 77%
2° livello
di professionalità (4 anni) 67% 72% 77%
(segue)
durata 4° sem. 5° sem. 6° sem. 4° anno
1° livello
di professionalità (30 mesi) 82% 90% - -
2° livello
di professionalità (4 anni) 82% 90% 95% 95%
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso
un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, l'applicazione
delle percentuali previste nella precedente tabella sono anticipate di un
semestre.
L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza
natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di
fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della
gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi
effetti come mese intero.
Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia
degli apprendisti non in prova le aziende dovranno sopportare oneri
corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt. 18
e 19, Disciplina speciale, parte I.
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in
servizio senza essere ammesso, entro 1 mese dalla fine del tirocinio
stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova d'idoneità - che deve
essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento
praticato dall'apprendista - s'intenderà attribuita la qualifica
professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Circa i termini e le modalità di certificazione della formazione, anche
per quanto riguarda il credito formativo, le parti s'incontreranno entro i
termini di cui al punto 2, Dichiarazione a verbale, art. 1, per
armonizzare la presente disciplina con quanto stabilito dalla nuova
normativa legale.
Il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio,
oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti
gli istituti introdotti e disciplinati dal CCNL, ad esclusione degli
aumenti periodici d'anzianità. Per l'apprendista in possesso di diploma di
scuola media superiore inerente alla professionalità da acquisire, che
venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui
all'art. 4, lett. C), punto IV, lett. b), Disciplina generale, sezione
III, il periodo di apprendistato relativo al 2° livello di professionalità
sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.
Il presente contratto forma parte integrante del vigente CCNL di cui segue
le sorti.
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA
METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI
Approvato dall'Assemblea straordinaria
Milano, 27 ottobre 1998
1. In attuazione dell'Accordo sindacale stipulato il 10.3.97 tra
FEDERMECCANICA-ASSISTAL, INTERSIND e FIM, FIOM, UILM, FISMIC è costituito
il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in
forma abbreviata - COMETA" di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo è costituito quale associazione ai sensi dell'art. 12 e ss.
C.C. e del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e
integrazioni, di seguito denominato "Decreto".
3. Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di
scioglimento di cui al successivo art. 36.
4. Il Fondo ha sede in Milano, via Cornalia n. 19.
1. Scopo esclusivo del Fondo è l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di
assicurare ai beneficiari di cui al successivo art. 21 più elevati livelli
di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del Decreto.
2. Il Fondo non ha fini di lucro.
1. Il finanziamento del Fondo avviene mediante contribuzione definita,
e la gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della
capitalizzazione individuale.
1. Sono associati al Fondo:
a) i lavoratori dipendenti non in prova, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato dai CCNL di lavoro per l'industria metalmeccanica e per
l'installazione di impianti - 5.7.94 e 9.7.94, e loro successive
modificazioni - i quali vi abbiano volontariamente aderito secondo le
modalità e con gli effetti di cui al successivo art. 5;
b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al
Fondo; il rapporto associativo dell'impresa che rimane priva di lavoratori
associati resta integro fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei
delegati per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del triennio,
salva la costituzione di un nuovo rapporto associativo all'atto
dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendenti.
2. Al Fondo possono essere associati i lavoratori e le rispettive
imprese dei settori industriali che applicano CCNL sottoscritti dalle
stesse OO.SS. dei lavoratori che stipulano il CCNL per gli addetti
all'industria metalmeccanica e all'installazione di impianti, di seguito
denominati affini e individuati nell'ambito delle seguenti categorie:
odontotecnici, orafi e argentieri. L'associazione al Fondo di tali
lavoratori e imprese, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore,
deve essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le citate
OO.SS. dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di
settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.
L'associazione al Fondo deve essere deliberata dal Consiglio
d'amministrazione e portata a conoscenza della Commissione di vigilanza,
insieme con l'indicazione del CCNL che ha disposto l'estensione.
3. Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo
sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato
ai sensi dell'art. 47, legge n. 428/90, ovvero per effetto di mutamento
dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente
punto 1), lett. a) e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata
non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di
conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per
l'impresa cessionaria o trasformata.
4. Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3 l'adesione al Fondo o la
permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale l'integrale
accettazione del presente Statuto e atti correlati e delle clausole per la
previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse
quelle relative alla contribuzione.
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale nel
rispetto della normativa vigente e secondo la procedura prevista dalle
norme operative interne.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore della scheda informativa approvata dalla Commissione di
vigilanza.
3. Il lavoratore, per il tramite del datore di lavoro, manifesta la
propria volontà di adesione al Fondo con atto scritto il quale deve
contenere, altresì, l'impegno a contribuire nei termini previsti dalla
fonte istitutiva e successive modifiche nonché la delega al datore di
lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.
4. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo le adesioni
raccolte entro il 15° giorno dei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno,
termini dai quali decorre la contribuzione, rispettivamente a carico del
lavoratore e del datore di lavoro, secondo le modalità di versamento
stabilite dalla fonte istitutiva.
5. L'adesione al Fondo da parte del datore di lavoro si realizza con
l'adempimento dell'obbligo previsto a suo carico dal precedente comma 4.
6. I diritti associativi sorgono in capo ai lavoratori aderenti al
Fondo successivamente al 1° versamento dei contributi effettuato,
contestualmente alla quota d'iscrizione, dal datore di lavoro.
7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa
permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico
dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo
spettante al lavoratore.
8. Salvo quanto previsto al successivo art. 25, comma 4, 2° periodo,
l'adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno 5 anni
nel Fondo, sempre che non si determini la perdita dei requisiti di
appartenenza al Fondo di cui al precedente art. 4.
9. I lavoratori associati che percepiscono le prestazioni
pensionistiche previste dal presente Statuto mantengono la condizione di
associati al Fondo.
1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio d'amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori contabili.
1. I lavoratori e le aziende aderenti al Fondo sono rappresentati da un
numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei
delegati di seguito denominata Assemblea.
2. L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, 30
eletti dalle imprese e 30 eletti dai lavoratori. Al verificarsi del
superamento della soglia numerica di lavoratori associati oltre le 200.000
unità, il numero dei delegati componenti l'Assemblea è direttamente
elevato a 90, di cui 45 eletti dalle imprese e 45 eletti dai lavoratori,
in occasione del 1° rinnovo triennale dell'Assemblea successivo a tale
superamento, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale
definito dalle fonti istitutive. Al raggiungimento delle 200.000 adesioni
e della relativa modifica nella composizione dell'Assemblea è data
opportuna informazione agli iscritti in occasione della prima
comunicazione periodica utile.
3. I delegati rimangono in carica 3 anni e possono essere rieletti per
non più di 2 volte consecutive.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato con maggiore età.
5. Il Presidente nomina un Segretario il quale redige il verbale di
riunione.
6. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo
indicato nella convocazione.
1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) elegge i Consiglieri d'amministrazione e i componenti il Collegio
dei Revisori contabili secondo quanto stabilito rispettivamente dai
successivi artt. 14 e 20;
c) delibera, su proposta del Consiglio d'amministrazione, il compenso
dei Revisori e quello eventuale degli Amministratori;
d) delibera stilla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori
contabili e sulla loro eventuale revoca;
e) delibera l'entità della quota associativa di cui al successivo art.
29, su proposta del Consiglio d'amministrazione;
f) delibera su proposta del Consiglio d'amministrazione in merito alla
scelta della società di revisione;
g) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal
Consiglio d'amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio d'amministrazione;
b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative
modalità e nomina dei liquidatori.
1. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione
dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata dal
Presidente a mezzo raccomandata a.r., da inviare almeno 15 giorni prima
della data della riunione.
2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax
o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno
7 giorni prima della riunione.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno 1 volta all'anno,
entro i tempi previsti dalle disposizioni della Commissione di Vigilanza
in tema di contabilità, per l'adempimento di cui all'art. 8, comma 2,
lett. a).
4. L'Assemblea deve altresì essere convocata quando lo richiedano, con
tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/10 dei
delegati, ovvero 5 componenti il Consiglio d'amministrazione.
1. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro
delegato.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti
relativi devono essere conservati dal Consiglio d'amministrazione.
3. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce
all'avviso di convocazione.
4. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per
assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.
5. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome
del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli
Amministratori.
6. Ciascun delegato non può essere portatore di più di 2 deleghe di
rappresentanza.
1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno i 7/10 dei delegati e delibera con il voto favorevole
dei 6/10 dei delegati.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno 8/10 dei delegati. Quando sia convocata per decidere
modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3
dei delegati; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo,
delibera con il voto favorevole dì almeno i 3/4 dei delegati.
1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte alla
presenza di un notaio che redige il verbale relativo.
1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato la perdita
dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale.
2. Qualora nel corso del triennio venga a cessare dalla carica uno dei
delegati dei lavoratori, sia per decadenza ai sensi del precedente comma
sia per morte o impedimento fisico, subentra nella carica il soggetto
risultante dalle procedure indicate dal Regolamento elettorale.
3. Qualora nel corso del triennio venga a cessare uno dei delegati
delle imprese il subentrante viene individuato secondo le procedure
previste dal Regolamento elettorale.
4. I subentranti restano in carica fino al completamento del triennio.
Qualora per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi 2 e 3 la
composizione originaria dell'Assemblea sia modificata per oltre 1/3 dei
delegati dei lavoratori e per oltre 1/3 dei delegati delle imprese, si
indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei
delegati.
1. Il Consiglio d'amministrazione è costituito da 12 componenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità i delegati dai
lavoratori e i delegati dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono
disgiuntamente all'elezione dei rispettivi 6 consiglieri, sulla base di
liste di candidati - in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali e
in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2382
C.C. - predisposte da ciascuna parte istitutiva o da delegati
dell'Assemblea e sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati rispettivamente
dei lavoratori e delle imprese. Nella compilazione delle liste i promotori
tengono adeguatamente conto della candidatura di delegati.
3. Le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero
dei consiglieri effettivi eleggibili più 4 supplenti che dovranno essere
specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o
superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei
consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum
l'elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al
ballottaggio tra le 2 liste che avranno riportato il maggior numero di
voti.
4. I Consiglieri d'amministrazione durano in carica 3 anni e possono
essere eletti per non più di 3 volte consecutive. I Consiglieri che,
all'atto della elezione, si trovino in una delle situazioni di
incompatibilità previste dal D.M. Tesoro n. 703/96 hanno facoltà di optare
fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili, subentrando, nel caso
di opzione negativa, il supplente secondo la procedura di cui al
successivo art. 18, comma 2. Tale facoltà va esercitata entro 15 giorni
dalla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.
5. Il candidato a Consigliere d'amministrazione che rivesta già la
carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di
elezione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso
di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più
anziano in carica.
1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo. Esso, pertanto:
a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente
e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del
successivo art. 19;
b) provvede alla gestione del Fondo e alla sua organizzazione
funzionale, amministrativa e contabile;
c) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio
annuale del Fondo;
d) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio
del Fondo, in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di
vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del Decreto;
e) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri
generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e
partecipazioni nonché le politiche d'investimento, in conformità alla
normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 30;
f) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti
gestori e individua la banca depositaria delle risorse del Fondo, in
conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nei successivi
artt. 30 e 32 e definisce i contenuti delle convenzioni;
g) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito
all'organizzazione dell'attività amministrativa e, in materia di rapporti
con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla
Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) del
Decreto e successive modificazioni e integrazioni;
h) svolge attività di proposta, con il voto favorevole dei 2/3 dei
componenti, riguardo alle modifiche dello Statuto; in particolare vige in
capo al Consiglio l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa
statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni
di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle
competenze ad esse attribuite dal Decreto e successive modificazioni e
integrazioni, nonché l'obbligo di invio delle modifiche dello Statuto alla
Commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 17,
comma 2, lett. b) del Decreto;
i) propone all'Assemblea la nomina della società incaricata della
revisione del bilancio del Fondo;
l) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, in ordine a
questioni inerenti l'adesione al Fondo nell'ipotesi di cui al precedente
art. 4, punto 2 e la permanenza nel Fondo nell'ipotesi di cui al punto 3
del medesimo articolo;
m) predispone e invia alle parti istitutive del Fondo e al Comitato
paritetico, quale previsto dal punto 16, Accordo istitutivo 10.3.97, un
resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno 15 giorni
prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in
cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio d'amministrazione valuti
opportuno segnalare;
n) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli
associati;
o) attribuisce deleghe a singoli consiglieri per la trattazione di
particolari argomenti;
p) propone all'Assemblea l'entità della quota associativa;
q) riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in
presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di
equilibrio ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto;
r) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro
Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi
ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche
mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il
voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno
e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata a.r.
da inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei
Revisori almeno 15 giorni prima della data della riunione.
2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo
telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno da
inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno e, inoltre, ogni
qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano
almeno 3 suoi componenti.
1. Il Consiglio d'amministrazione è validamente costituito con la
presenza della metà più uno dei Consiglieri e decide a maggioranza
semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.
2. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 30,
31 e 32 si richiede la presenza di almeno 2 componenti del Consiglio
d'amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art.
4, comma 2, lett. a) o b) del D.M. Lavoro n. 211/97, rispettivamente
eletti 1 dalle imprese e 1 dai lavoratori.
3. In caso di parità al Presidente è attribuito un doppio voto. Le
deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.
1. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere
d'amministrazione la perdita dei requisiti legali o statutari, e comunque
al sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al
D.M. Tesoro n. 703/96.
2. Qualora durante il mandato uno degli Amministratori venga a cessare,
per decadenza come al precedente comma ovvero per dimissioni, per morte o
impedimento fisico, subentra quello fra i supplenti designato dagli
Amministratori eletti nella lista alla quale apparteneva il cessato,
tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 4, Decreto del Ministro del
Lavoro 14.1.97 n. 211; qualora questi risulti in condizioni di
incompatibilità, egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioni
incompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima
dell'assunzione delle funzioni. L'Assemblea, in occasione della 1a
riunione utile, provvederà all'elezione di nuovi supplenti per la
sostituzione di eventuali supplenti cessati per il motivo di cui sopra
ovvero per qualunque altra causa sopravvenuta. L'elezione avverrà secondo
la procedura prevista dal precedente art. 14. Gli Amministratori e i
supplenti subentrati ai sensi del presente articolo scadono
contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risulti
sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli
Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea
affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori deve essere
convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei Revisori contabili, il
quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria
amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a
3 riunioni consecutive del Consiglio sono da considerarsi decaduti
dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal
Consiglio d'amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri
componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del
Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Sovrintende al funzionamento del Fondo; indice le elezioni dei
delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le
modalità temporali previste nel Regolamento elettorale; convoca e presiede
le sedute dell'Assemblea; convoca e presiede le sedute del Consiglio
d'amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da
tali Organi; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli
Organismi esterni e di vigilanza; in particolare trasmette alla
Commissione di vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte
istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto; svolge
ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga
attribuito dal Consiglio.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri
e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri
componenti il Consiglio e devono essere in possesso dei requisiti di
professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) o b) del Decreto del
Ministro del Lavoro 14.1.97 n. 211.
1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 componenti
effettivi e 2 supplenti eletti per metà in rappresentanza delle imprese e
per l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori associati.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente
da ciascuna parte istitutiva o da delegati dell'Assemblea e sottoscritte
da almeno 1/3 dei delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese;
ciascuna lista contiene i nomi di 2 Revisori effettivi e di 1 Revisore
supplente; risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i Revisori
appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dai decreti
ministeriali, in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate
dall'art. 2399 C.C. nonché in assenza di situazioni di incompatibilità
ai sensi dell'art. 8, comma 8, D.M. Tesoro n. 703/96.
3. Il candidato a Revisore contabile che rivesta già la carica di
delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
4. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che, all'atto
della nomina, deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha
espresso il Presidente del Fondo.
Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e ss.
C.C. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi
previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.
5. Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio mediante lettera
raccomandata a.r. o fax con periodicità almeno trimestrale e delibera a
maggioranza con la partecipazione di almeno 3 componenti.
6. Il Collegio partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
d'amministrazione.
7. Spetta in particolare al Collegio: vigilare sulla coerenza e
compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le
relative disposizioni di legge; segnalare alla Commissione di vigilanza
eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ai sensi
dell'art. 11, comma 4 del Decreto e comunicare alla stessa Commissione
eventuali irregolarità rilevanti, capaci di incidere negativamente sulla
corretta amministrazione e gestione del Fondo allegando i relativi
verbali, ancorché sia stata esclusa la sussistenza di irregolarità, ma
sussista un dissenso sul punto in seno al Collegio.
8. I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica 3
anni e possono essere riconfermati.
9. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito
per il periodo residuo dal supplente eletto nella rispettiva lista di
appartenenza.
10. La 1a Assemblea successiva provvederà alla elezione di altro
supplente, in sostituzione del supplente venuto a mancare per il motivo di
cui al precedente punto 9 ovvero per qualunque altra causa, secondo le
medesime norme prescritte dal presente articolo.
1. Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del Fondo sono i
lavoratori associati ovvero, in caso di decesso del lavoratore prima del
pensionamento, i soggetti aventi diritto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
1. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore
associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica
per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue
al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni d'iscrizione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue
al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita
per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio e
avendo maturato almeno 15 anni d'iscrizione al Fondo.
4. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei
lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da
altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle
annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.
5. Il lavoratore associato, avente diritto, può chiedere la
liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura
massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di
rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
7. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente
articolo può essere esercitato a condizione che i lavoratori associati
abbiano cessato il rapporto di lavoro.
1. Agli associati che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia
stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica
di "vecchi iscritti" ex art. 18, comma 7 del Decreto, non si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 22.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica
indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle
richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione
in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione
pensionistica.
1. Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano
accumulati contributi consistenti in quote di TFR, può chiedere
un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per
l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile, nei limiti dell'intero ammontare della sua posizione
pensionistica derivante dalle quote di TFR versato al Fondo.
2. Il Consiglio d'amministrazione, con delibera adottata con il voto
favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare massimo delle
anticipazioni complessivamente erogabili nell'anno, secondo quanto
stabilito dalle norme operative interne, in relazione all'esigenza di
preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo; tale ammontare non potrà
essere inferiore al 5% del patrimonio esistente al 31 dicembre precedente.
Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della
sua 1a riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
3. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
4. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
1. Qualora il lavoratore associato perda i requisiti per la
partecipazione al Fondo, può richiedere il trasferimento della propria
posizione individuale ad altro Fondo pensione, sulla base delle seguenti
condizioni:
a) la richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza
della perdita dei requisiti;
b) il Fondo provvede entro 6 mesi dalla richiesta, al trasferimento
dell'intera posizione individuale con le modalità definite nelle norme
operative interne;
c) l'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa
cessa al venir meno dei requisiti di partecipazione.
2. Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il
lavoratore associato può richiedere il trasferimento ad altro Fondo,
istituito attraverso accordo collettivo dall'impresa in cui presta la
propria attività lavorativa, sulla base delle seguenti condizioni:
a) il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i
primi 5 anni dì vita del Fondo e, successivamente a tale limite, non prima
che siano trascorsi 3 anni di permanenza al Fondo;
b) il Fondo provvede entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo
contributivo, al trasferimento dell'intera posizione individuale con le
modalità definite nelle norme operative interne.
3. Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il
lavoratore associato può richiedere il trasferimento ad altro Fondo
pensione sulla base delle seguenti condizioni:
a) il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i
primi 5 anni dì vita del Fondo e, successivamente a tale limite, non prima
che siano trascorsi 5 anni di permanenza al Fondo;
b) il Fondo provvede entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo
contributivo, al trasferimento dell'intera posizione individuale con le
modalità definite nelle norme operative interne.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, le richieste di trasferimento
potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di
novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere,
rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
1. Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti
di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche di cui al precedente art. 22, può riscattare la propria
posizione individuale maturata presso il Fondo.
2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento
per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dai
beneficiari di cui al precedente art. 21; in mancanza di tali soggetti la
posizione resta acquisita al Fondo.
3. Il riscatto comporta la riscossione dell'intera posizione
individuale; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro 6
mesi dalla richiesta di riscatto.
1. Tenuti alla contribuzione al Fondo sono gli associati di cui
all'art. 4 del presente Statuto, ciascuno secondo la misura, le modalità e
i termini stabiliti dall'Accordo istitutivo 10.3.97, dagli accordi ivi
richiamati, nonché dalle successive modifiche.
2. Almeno 1 volta all'anno il Fondo, insieme con il prospetto della
posizione individuale, fornisce comunicazione ad ogni lavoratore associato
dei versamenti effettuati dall'impresa, in conformità alle istruzioni
emanate dalla Commissione di Vigilanza.
3. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il
caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare al
Fondo, con le modalità definite nelle norme operative interne, un importo
pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato
dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo
registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un
ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso
legale d'interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla
copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che
dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
con o senza riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento
della posizione individuale presso altro Fondo, secondo quanto previsto in
tema di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa
secondo le previsioni di cui al precedente art. 25.
3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato,
mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo,
può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun
anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà, non può essere
esercitata prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza presso il Fondo,
fermo restando che la liquidazione della posizione individuale,
comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo
solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste
dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino
dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una
sola volta.
Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il
lavoratore resta associato a tutti gli effetti.
4. Il lavoratore associato in caso di perdita dei requisiti di
partecipazione al Fondo può mantenere la posizione individuale accumulata
presso il Fondo rimanendovi associato.
1. Il Fondo prevede una quota di iscrizione 'una tantum', da versare
all'atto dell'iscrizione, e una quota associativa, da versare annualmente
contestualmente alla contribuzione.
2. La quota d'iscrizione e la quota associativa non sono accreditate
sulle posizioni individuali degli iscritti, ma destinate direttamente alla
copertura degli oneri amministrativi del Fondo comprensivi degli oneri
relativi ai servizi resi dalla banca depositaria.
3. L'importo della quota associativa è stabilito annualmente
dall'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio d'amministrazione e
indicato nella scheda informativa per i potenziali aderenti. L'importo
della quota d'iscrizione è fissato in £. 10.000 a carico del lavoratore
associato e in £. 10.000 a carico dell'impresa.
1. Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in
gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere
l'attività così come disciplinata dall'art. 6 del Decreto e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Nella scelta del gestore il Consiglio d'amministrazione segue la
procedura di cui all'art. 6, comma 4-bis del Decreto, richiedendo offerte
contrattuali ad almeno 3 soggetti abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1
del Decreto, selezionati sulla base di parametri qualitativi e
quantitativi consolidati dallo stato di conoscenza del mercato finanziario
e assicurativo, e con esclusione di soggetti appartenenti ad identici
gruppi societari o comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di
controllo. A tal fine il Consiglio d'amministrazione si adegua alle
istruzioni della Commissione di vigilanza.
3. Il Consiglio d'amministrazione definisce altresì i contenuti della
convenzione di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lett.
a), b) e c) del medesimo comma 4-bis dell'art. 6 del Decreto, e in
particolare:
a) predispone, anche in vista delle scelte di cui al penultimo e ultimo
comma del presente articolo, le linee di indirizzo degli investimenti per
orientare l'attività del gestore e predetermina i criteri di
individuazione e ripartizione del rischio;
b) definisce il programma di durata delle convenzioni tra un minimo di
2 e un massimo di 5 anni, e prevede termini e modalità di esercizio della
facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il
caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, con le
conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui
all'investimento;
c) indica parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai
quali valuta la qualità dei risultati ottenuti dal gestore, adottando un
periodo di misurazione coerente con la ripartizione del patrimonio, nei
vari titoli e valori;
d) dispone per la conservazione della titolarità dei diritti di voto
inerenti ai valori mobiliari posseduti e definisce le linee guida per
l'esercizio dei poteri di cui all'art. 15, lett. r) del presente Statuto.
4. Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio
d'amministrazione persegue l'obiettivo della diversificazione degli
investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della
diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione
e funzionamento del Fondo e massimizzando i rendimenti netti. In
particolare, il Consiglio d'amministrazione cura specificamente
l'utilizzazione bilanciata di investimenti idonei a soddisfare le esigenze
derivanti dall'utilizzo del TFR e delle relative anticipazioni ai sensi
del precedente art. 24.
5. Nella identificazione degli investimenti il Fondo, avvalendosi del
gestore e in collaborazione con la Banca depositaria, rispetta i limiti
agli investimenti indicati dall'art. 4, D.M. Tesoro n. 703/96.
6. E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione realizzare un assetto
di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di
rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di
rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti
(gestione pluricomparto); per i primi 3 esercizi verrà adottata solamente
la scelta della gestione monocomparto, salvo passaggio alla gestione
pluricomparto al termine del 1° triennio, e dopo l'acquisizione del parere
del Comitato paritetico, previa variazione del presente Statuto.
7. Della delibera di attivazione della gestione pluricomparto vengono
adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole
e modalità definite dal Consiglio d'amministrazione.
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la sua gestione
amministrativa e, in particolare:
- tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca
depositaria;
- tenuta della contabilità;
- raccolta e gestione delle adesioni;
- verifica delle posizioni contributive individuali dei lavoratori
associati;
- gestione delle prestazioni;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di
controllo;
- predisposizione della modulistica, della rendicontazione e delle
comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;
- adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le scritture contabili e il prospetto della composizione e del
valore del patrimonio del Fondo sono redatti secondo i criteri indicati
dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.
3. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere
affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la
fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio
d'amministrazione in base a criteri di affidabilità, esperienza e
professionalità.
4. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi
amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la
riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
1. Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate a un'unica banca
depositaria, sottoscrivendo apposita convenzione di custodia, presso la
quale può accendere convenzione per la gestione della tesoreria per la
raccolta dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni, nel rispetto
del criterio di separatezza verso il soggetto gestore.
2. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli
associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato
adempimento degli obblighi di cui alla convenzione predetta.
3. Nella scelta della Banca depositaria il Consiglio d'amministrazione
segue la procedura di cui al precedente art. 30, con gli opportuni
adattamenti.
4. La convenzione con la Banca depositaria deve prevedere un termine di
durata e deve comunque disciplinare il recesso straordinario del Fondo per
serie ragioni oggettive e soggettive.
1. Il patrimonio del Fondo è alimentato dalle seguenti entrate:
a) dai contributi determinati dai contratti collettivi, ivi compresa la
quota associativa, destinati a realizzare la finalità di previdenza
pensionistica complementare;
b) dalla quota d'iscrizione;
c) da eventuali contributi relativi a posizioni pensionistiche
trasferite da altri Fondi pensioni;
d) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante
dalle disponibilità patrimoniali;
e) da eventuali donazioni, eredità e legati;
f) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale.
2. Sul patrimonio del Fondo gravano le uscite destinate all'erogazione
delle prestazioni, ai trasferimenti di posizione, ai riscatti, alle
anticipazioni e a tutte le spese sostenute.
1. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio d'amministrazione
e del Collegio dei Revisori del Fondo vigila sull'insorgenza di situazioni
che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante
ai sensi della normativa vigente.
2. Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione le fattispecie di conflitto dì interessi
derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della
normativa vigente quando ne sia stato informato ad opera del gestore
medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
3. Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre
situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal D.M.
Tesoro n. 703/96 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, del
Decreto nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti
disposizioni di legge o di decreti ministeriali di volta in volta
competenti.
4. Il Presidente del Fondo informa la Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al
comma precedente comunicando la insussistenza di condizioni che possano
determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo
ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo
interesse degli iscritti.
1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e sotto
questa data vengono chiusi i conti per la redazione del bilancio del
Fondo.
2. Entro i termini previsti dalle disposizioni emanate dalla
Commissione di Vigilanza in tema di contabilità, il Consiglio
d'amministrazione predispone il progetto di bilancio da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge,
il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in
caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili
gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento
del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al
precedente art. 1.
3. Il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili
hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Assemblea, al Comitato
paritetico nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi che
possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. L'Assemblea chiamata a decidere lo scioglimento del Fondo è
validamente costituita con la presenza di almeno 8/10 dei delegati.
5. La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di
almeno 3/4 dei delegati.
In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà
alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in
conformità alle iniziative e intese che al riguardo siano assunte dalle
parti indicate nel precedente art. 1 e comunque in adempimento delle
disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 11 del
Decreto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa
rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi pensione.
ACCORDO TRA LE PARTI
In data 8.5.98 FEDERMECCANICA, ASSISTAL, INTERSIND e FIM, FIOM, UILM,
FISMIC, quali parti istitutive del Fondo Pensione COMETA, si sono
incontrate per valutare l'andamento della fase di avvio del Fondo e per
una necessaria ridefinizione delle prossime scadenze.
1) Le parti, nell'esprimere una valutazione positiva circa l'andamento
delle adesioni a COMETA che al 7 maggio contano oltre 70.000 lavoratori e
circa 2.000 imprese, hanno preso atto del protrarsi dei tempi tecnici per
l'ottenimento della necessaria autorizzazione all'esercizio da parte del
Ministero del lavoro che dovrà essere richiesta dal Consiglio
d'amministrazione eletto e che, a norma dell'art. 4, D.lgs. n. 124/93,
sarà concessa sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
In conseguenza di ciò, in deroga a quanto precedentemente previsto e
relativamente al solo 1998, hanno convenuto quanto segue:
a) il 1° contributo mensile a carico del lavoratore associato a COMETA
decorrerà dal mese successivo alla data di ottenimento dell'autorizzazione
all'esercizio;
b) il 1° contributo mensile a carico azienda e la 1a quota di TFR
destinata al Fondo pensioni decorreranno dall'1.7.98 per tutti i
lavoratori che avranno aderito a COMETA entro il 30 giugno e dal 1° giorno
del mese successivo alla data di adesione per tutti i lavoratori che
avranno aderito dopo il 30 giugno e fino alla data di ottenimento della
autorizzazione. Per i lavoratori che aderiranno successivamente valgono le
norme dello Statuto. La data di adesione del lavoratore è quella di
ricevimento della domanda da parte dell'impresa che, pertanto, sarà tenuta
ad apporre data e timbro, negli appositi spazi previsti nel modulo, al
momento della consegna della domanda da parte del lavoratore;
c) il versamento dei contributi così come definiti ai precedenti punti
a) e b) avverrà entro il 20.1.99.
Quanto previsto al presente punto 1) si applica, fatte salve eventuali
osservazioni da parte della competente Commissione di Vigilanza, qualora
l'autorizzazione all'esercizio venga concessa entro il 20.11.98; nel
caso in cui tale termine non dovesse essere rispettato quanto previsto
al presente punto 1) s'intende privo di efficacia e le parti si
reincontreranno per le decisioni necessarie.
2) Ferme restando le misure della contribuzione previste nell'Accordo
4.2.97 e nei successivi Accordi 10.3.97 e 20.10.97, allo scopo di
disciplinare più puntualmente ed organicamente tale materia, le parti
convengono quanto segue.
Il contributo dell'1% a carico dell'azienda e del lavoratore è calcolato
su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili,
come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173
la retribuzione convenzionale prevista dall'Accordo 4.2.97 costituita
dal minimo tabellare di categoria, indennità di contingenza, EDR,
indennità di funzione Quadri ed elemento retributivo per la 7a
categoria.
Sono considerate utili le ore ordinarie di effettiva prestazione
- ovvero 173 ore al netto di eventuali ore non lavorate e non retribuite
per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte III del CCNL
(parte speciale A per il contratto INTERSIND) - nonché quelle non
lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è
contrattualmente previsto tale trattamento ad esclusione di: festività
retribuite cadenti in giornate non lavorative; ex festività del 2 giugno
e 4 novembre; indennità sostitutiva di ferie, permessi per riduzione
d'orario ed ex festività non goduti; indennità di mancato preavviso.
Sono altresì considerate utili le ore di assenza o di mancata
prestazione a fronte delle quali l'azienda anticipa trattamenti
economici dovuti dagli enti ordinariamente preposti, con l'eccezione dei
periodi di: CIG; maternità facoltativa; malattie non professionali,
infortuni sul lavoro e malattie professionali non ricompresi nelle fasce
di trattamento economico secondo quanto disposto dal CCNL.
Fermo restando il contributo a carico dell'impresa calcolato con le
modalità di cui ai commi precedenti, il contributo a carico dei
lavoratori che abbiano optato per la maggior contribuzione prevista
dall'Accordo 10.3.97 (1,24% oppure 2%) sarà determinato prendendo a
riferimento la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Tale contributo non subirà riduzioni in caso di mancata prestazione fino
a capienza degli importi percepiti nel mese dal lavoratore a titolo di
retribuzione.
Ferma restando l'integrale destinazione per i lavoratori con 1a
occupazione successiva al 28.4.93, per gli altri lavoratori la quota
prelevata dal TFR maturando e destinata al Fondo sarà pari all'1,24%
della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3) Fermo restando che durante tutta la fase di avvio, e comunque fino
alla data di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, le aziende
dovranno inviare a COMETA ogni 15 giorni le domande di adesione in loro
possesso, al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto degli
associati, le parti sottolineano la necessità che tutte le domande di
adesione giacenti presso le imprese siano inviate al Fondo in tempo utile
per essere ricevute dallo stesso entro il 27 maggio c.a..
Le parti altresì - nel prendere atto e condividere le modifiche
apportate dal CdA di COMETA al Regolamento elettorale - al fine di
rendere possibile la verifica delle iscrizioni nelle liste elettorali da
parte dei singoli associati, convengono che entro il 27 giugno p.v.
venga inviato ad ogni azienda associata l'elenco dei lavoratori aventi
diritto al voto; tale elenco sarà consultabile dalla RSU, qualora
presente, e verificabile dal singolo lavoratore relativamente alla
propria posizione individuale.
ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI COMETA
A decorrere dall'1.1.00 la contribuzione a COMETA sarà adeguata secondo le
percentuali stabilite dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo di
categoria 8.6.99.
La contribuzione a carico dell'azienda sarà innalzata all'1,2% della
retribuzione convenzionale.
Per le modalità di calcolo del contributo rimangono in vigore le
disposizioni contenute nell'Accordo 8.5.98.
Il TFR da versare a COMETA, per i lavoratori già occupati al 28.4.93,
varierà dal 18% al 40% (in percentuale sulla retribuzione utile per il
calcolo del TFR si passerà dall'1,24% al 2,76%); per i lavoratori
neo-occupati al 28.4.93 che aderiscono a COMETA rimane confermata
l'integrale destinazione del TFR maturando.
Dall'1.1.00 la contribuzione a carico del lavoratore sarà innalzata
secondo le seguenti modalità:
- lavoratore che ha scelto il contributo minimo: dall'1% all'1,2%
della retribuzione convenzionale;
- lavoratore che ha scelto il contributo massimo: dall'1,24% al 2%,
della retribuzione utile al TFR.
Il lavoratore che intende mantenere il proprio contributo nella misura
dell'1,24% dovrà darne comunicazione scritta all'azienda entro il 30.11.99
con effetto dall'1.1.00 ovvero entro il 28.2.00 con effetto dall'1.4.00. A
cura dell'azienda dovrà essere data comunicazione a COMETA con le modalità
che il Fondo indicherà in apposita circolare.
Il lavoratore che aveva, in precedenza, scelto a suo carico la
contribuzione minima potrà chiedere di variare la stessa portandola
alternativamente all'1,24% o al 2%; tale variazione di contribuzione a
carico del lavoratore sarà consentita annualmente e si effettuerà con la
manifestazione della propria volontà all'azienda da effettuarsi entro il
30 di novembre con decorrenza dal 1° gennaio successivo. Allo scopo di
introdurre ulteriori elementi di flessibilità nel rapporto tra iscritti e
Fondo, le parti istitutive, in occasione della prossima emanazione del
nuovo regime fiscale relativo alla previdenza complementare valuteranno la
possibilità di variare, anche in diminuzione, l'aliquota contributiva su
scelta volontaria del lavoratore.
A partire dal gennaio 2000 le aziende esporranno in luogo accessibile ai
lavoratori fotocopia del bonifico trimestrale effettuato a COMETA entro i
15 giorni successivi all'avvenuto versamento.
Roma, 4 ottobre 1999.
Ai lavoratori in forza all'8.6.99, ovvero ai lavoratori assunti
successivamente a tale data ed entro il 14.6.99, è corrisposto un importo
forfettario di £. 120.000 lorde suddivisibili in quote mensili in
relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.99-30.6.99.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi
effetti, come mese intero.
L'importo dell'una tantum, già comprensivo della quota parte
dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1 - 8 giugno, è
stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è
quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C.,
l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Il suddetto importo verrà erogato nel corso del mese di luglio 1999,
ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della
liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.99-30.6.99,
con pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e
d'integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini
dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1.1.99-30.6.99 fruiscano di trattamenti di
CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o
di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum
sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
TABELLA A
livelli retributivi mensili
in vigore dal
1.7.99 al 31.3.00
categorie lire euro
1a 1.711.500 883,92
2a 1.839.000 949,76
3a 1.977.000 1.021,04
4a 2.048.000 1.057,70
5a 2.166.000 1.118,65
livello superiore 2.280.000 1.177,52
6a 2.441.500 1.260,93
7a 2.627.000 1.356,73
TABELLA B
livelli retributivi mensili
in vigore dal
1.4.00
categorie lire euro
1a 1.737.500 897,34
2a 1.870.000 965,77
3a 2.013.500 1.039,89
4a 2.086.000 1.077,33
5a 2.208.000 1.140,34
livello superiore 2.326.500 1.201,54
6a 2.492.500 1.287,27
7a 2.684.000 1.386,17
Ai lavoratori inquadrati nella 7a categoria è corrisposto un elemento
retributivo pari a £. 115.000 lire mensili lorde (59,39 euro) già
riconosciute dal CCNL 14.12.90.
. OMISSIS . APPENDICE da pag. 243 a pag. 324
SONO RIPORTATI:
- Accordo aziende ex Intersind, 7.7.99;
- Legge 20.5.70 n. 300 - "Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- Legge 29.5.82 n. 297 (art. 1) - "Disciplina del TFR e norme in
materia pensionistica";
- Legge 11.5.90 n. 108 - "Disciplina dei licenziamenti individuali";
- Legge 12.6.90 n. 146 - "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge";
- Accordo per la definizione del codice di autoregolamentazione
sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei sevizi pubblici
essenziali, 5.7.94;
- Legge 29.12.90 n. 428 (art. 47) - "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
(legge comunitaria per il 1990);
- Legge 10.4.91 n. 125 - "Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro";
- Legge 24.6.97 n. 196 (Artt. 1 - 11) - "Norme in materia di
promozione dell'occupazione";
- Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo del 23.7.93.
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