DIRITTO AI PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 DURANTE IL PERIODO DI CIG
Anche in un periodo economicamente difficile
per tante lavoratrici e tanti lavoratori, questa norma, importante, utile e
preziosa per molte famiglie, va utilizzata correttamente, cioè nel solco
indicato nel 1992 dal Legislatore. Altrimenti si corre il rischio di dare il
destro ad un suo stravolgimento legislativo che potrebbe rendere molto difficoltoso,
se non impossibile, lo svolgimento dell’assistenza ai famigliari disabili
da parte di lavoratori che ne hanno diritto.
Lo stesso INPS, in diverse situazioni, ha esplicitato la propria posizione in
merito, e cioè “con riferimento ai permessi di cui l’articolo
33 della legge 104/1992, occorre precisare che, nel caso di lavoratori sospesi
in CIGS, viene meno la ratio del permesso, mancando la stessa attività
lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori ad orario ridotto, i diritti ai
permessi maturano in proporzione alle ore di lavoro prestate, per il calcolo
si rimanda alla Circolare n. 133 del 17 luglio 2000.”
Pertanto, alla luce di quanto suesposto valgono le seguenti indicazioni:
a. Lavoratore in cig a zero ore, quindi non impegnato in attività lavorativa
nel mese: non ha diritto al permesso che gli permette di assentarsi dal posto
di lavoro per assistere il parente disabile poiché già costretto
ad un periodo di non-lavoro.
b. Lavoratore in cig con orario ridotto, in questo caso il diritto ai permessi
della legge 104/92 è attivo ma è necessario riproporzionare il
numero di giorni di permesso spettanti al lavoratore con lo stesso criterio
usato per il part-time verticale.
Tale calcolo è illustrato
nella circolare n. 133/00 dell’INPS. E’ necessario effettuare la
seguente proporzione
x : a = b : c
che diventa:
x = (a * b) / c
dove a = numero dei gg di effettivo lavoro; b = numero dei gg di permesso spettanti
per legge (cioè 3); c = numero dei gg lavorativi del mese (tutti quelli
del mese escluso solo le domeniche -sabati e festività vanno contati-
).
Ad esempio: se il lavoratore nel mese di gennaio 2009 lavora 10 gg su un totale
di 27 gg lavorativi, il calcolo è il seguente:
x : 10 = 3 : 27
x = 30:27
x = 1,11
cioè 1 giorno (si arrotonda all’ unità inferiore o a quella superiore seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore).