DIRITTO AI PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 DURANTE IL PERIODO DI CIG

 

Anche in un periodo economicamente difficile per tante lavoratrici e tanti lavoratori, questa norma, importante, utile e preziosa per molte famiglie, va utilizzata correttamente, cioè nel solco indicato nel 1992 dal Legislatore. Altrimenti si corre il rischio di dare il destro ad un suo stravolgimento legislativo che potrebbe rendere molto difficoltoso, se non impossibile, lo svolgimento dell’assistenza ai famigliari disabili da parte di lavoratori che ne hanno diritto.
Lo stesso INPS, in diverse situazioni, ha esplicitato la propria posizione in merito, e cioè “con riferimento ai permessi di cui l’articolo 33 della legge 104/1992, occorre precisare che, nel caso di lavoratori sospesi in CIGS, viene meno la ratio del permesso, mancando la stessa attività lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori ad orario ridotto, i diritti ai permessi maturano in proporzione alle ore di lavoro prestate, per il calcolo si rimanda alla Circolare n. 133 del 17 luglio 2000.”
Pertanto, alla luce di quanto suesposto valgono le seguenti indicazioni:


a. Lavoratore in cig a zero ore, quindi non impegnato in attività lavorativa nel mese: non ha diritto al permesso che gli permette di assentarsi dal posto di lavoro per assistere il parente disabile poiché già costretto ad un periodo di non-lavoro.
b. Lavoratore in cig con orario ridotto, in questo caso il diritto ai permessi della legge 104/92 è attivo ma è necessario riproporzionare il numero di giorni di permesso spettanti al lavoratore con lo stesso criterio usato per il part-time verticale.

Tale calcolo è illustrato nella circolare n. 133/00 dell’INPS. E’ necessario effettuare la seguente proporzione
x : a = b : c

che diventa:

x = (a * b) / c


dove a = numero dei gg di effettivo lavoro; b = numero dei gg di permesso spettanti per legge (cioè 3); c = numero dei gg lavorativi del mese (tutti quelli del mese escluso solo le domeniche -sabati e festività vanno contati- ).
Ad esempio: se il lavoratore nel mese di gennaio 2009 lavora 10 gg su un totale di 27 gg lavorativi, il calcolo è il seguente:

x : 10 = 3 : 27
x = 30:27
x = 1,11

cioè 1 giorno (si arrotonda all’ unità inferiore o a quella superiore seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore).

 

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