CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

- PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PRODUZIONE IN SERIE DI: ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO - CAMICERIA - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI - DIVISE ED ABITI DA LAVORO - CORSETTERIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARD - ACCESSORI DELL’ABBIGLIAMENTO ED OGGETTI CUCITI IN GENERE - BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI
- PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA
- PER I LAVORATORI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA
- PER I LAVORATORI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
- PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA COTONIERA, LINIERA E DELLE FIBRE AFFINI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI

2008


Addì, 22 luglio 2008

tra

SMI - SISTEMA MODA ITALIA, rappresentata dal Vice Presidente vicario Michele Tronconi, dal Delegato per le Relazioni Industriali Domenico Genito, con l’assistenza della delegazione imprenditoriale rappresentata da Umberto Dardi e Alberto Platini, dal Direttore Generale Gianfranco Di Natale, dal Responsabile dell’Area Relazioni Industriali Carlo Mascellani e dal Responsabile Affari Legali Serena Moretti;

con l’assistenza della CONFINDUSTRIA nella persona del dr. Giovanni Ricci Curbastro

e

la FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI (F.E.M.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale Sergio Gigli e dal Segretario Generale Aggiunto Sergio Spiller, dai Segretari Nazionali Mario Bertone, Gianluca Bianco, Osvaldo Boglietti, Fiorenzo Colombo e dagli operatori nazionali del comparto moda Claudio Belloni, Marcello Guardianelli, Adriano Linari, Stefano Ruvolo; alla presenza dei componenti il Comitato Esecutivo: Cristina Attila, William Ballotta, Gianni Baratta, Giovanni Basciu, Davide Battiston, Fernando Bello, Roberto Bonacquisti, Alfio Calvagna, Luigi Cannarozzo, Giuseppe Carbonara, Gerardo Casaletto, Angelo Colombini, Giuseppe Conocchiella, Francesco Corna, Paolo Dal Magro, Corrado Dal Vit, Pietro De Virgilio, Giuseppe Ferrante, Giuseppe Foresta, Stefano Galante, Marcello Giuditta, Massimo Guerranti, Aldo Isella, Antonio Maglio, Chiara Malinconi, Ulderico Marzioni, Stefano Mencarini, Massimo Meneghetti, Gino Metefori, Franco Pagliara, Francesco Parisi, Donatino Primante, Bruno Quadrelli, Giuseppe Redaelli, Carlo Riboldi, Francesca Rossi, Bartolomeo Schibeci, Stefano Sciambra, Mario Siviero, Sebastiano Spagna, Piergiorgio Tagliabue, Maria Luisa Toschi, Luciano Tramannoni, Domenico Turri, Lorenzo Zoli e dalla delegazione composta da Giusy Amadasi, Riccardo Antonio, Tommaso Canu, Alfonso Cifani, Francesco Di Gaetano, Gianpiero Drappero, Giulio Huraut, Nicola Legge, Angelo Levorato, Giancarlo Lorenzi, Mario Lucano, Carlo Nicolli, Giuseppe Oliva, Romano Pasqualitto, Rudy Roffarè, Eustachio Rosa, Ciro Rungi, Francesco Saottini, Mimmo Sciore, Stefano Zanon.

con l’assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI (C.I.S.L.);

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI E ABBIGLIAMENTO (F.I.L.T.E.A.), rappresentata dalla Segretaria Generale Valeria Fedeli; dai Segretari Nazionali: Rosalba Cicero, Giampiero Ciambotti, Gian Paolo Mati, Marvi Massazza Gal, Cristina Settimelli; Silvana Cappuccio, Fulvio Ciucciarelli, Enrico Zanzottera del centro Nazionale; dai componenti il Comitato Direttivo: Arena Veronica, Augurusa Giuseppe, Avalle Bernardino, Baccini Mauro, Baitieri Patrizia, Baratta Paola, Barbieri Claudia, Basso Tiziana, Battistin Doriano, Benigni Luisa, Bertini Virginio, Besaggio Graziano, Bolis Fulvio, Botticelli Gioia, Braglia Giuseppe, Brezzo Massimiliano, Bruni Paolo, Buranel Luisa, Calandro Laura, Calzolai Tamara, Campobasso Daniela, Candelori Paola, Cangemi Vincenzo, Carniel Gianfranco, Catacchio Giorgio, Cavagna Valeria, Cerri Claudio, Cesareo Antonietta, Chiusulo Assunta, Ciani Antonio, Coi Maritria, Colferai Giuseppe, Colleoni Ferdinando, Corazzari Marco, Cremonesi Giovanna, De Carli Mauro, De Caro Assunta, Di Pietro Marina, Di Salvo Francesco, Demozzi Milena, Dozzi Giampiero, Fabbrizzi Alessandro, Fiordellisi Franco, Gavelli Isabella, Gazzoli Daniele,Gioffredi Daniele, Giovannozzi Paola, Gozzi Manuela, Guagnano Giuseppe, Landi Marino, Lavelli Eleonora, Lazzarelli Tiziano, Leone Sergio, Lomartire Maria, Magro Maria Grazia, Maietta Raffaele, Malesardi Lilia, Mancin Luciana, Marasco Bernanrdo, Marchetti Franco, Marsili Stefano, Massafra Giuseppe, Mastriforti Claudio, Mastropietro Donato, Mattana Jose, Mazza Franco, Mazzoni Gianni, Melillo Paolo, Meloni Giannina, Micheletti Walter, Morganti Claudio, Morselli Monica, Mugnai Alessandro, Natali Franca, Oldani Maria Celeste, Onano Ettore, Palmetti Claudio, Panzeri Lorena, Paoloni Sonia, Pavia Serena, Pazzaglia Sandra, Peghini Romana, Penna Michele, Picardi Ines, Raggiotti Orietta, Rucci Giuseppe, Saccani Silvano, Sampietri Anna Rita, Santarelli Giuseppe, Sella Nadia, Sperduto Michele, Stagni Giacomo, Stefani Anna Rosa, Stoppa Gianfranco, Ticà Domenico, Timoteo Giovanni, Tonoli Laura, Vaia Francesco, Valettini Vanda, Valle Luciano, Villirillo Gregorio, Viola Maristella, Volpatto Daniele, Zaccarin Claudio, Zambianchi Lino, Zampirolli Fabio, Zanni Angela, Zanoni Floriano.

con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.);

l’UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI E ABBIGLIAMENTO (U.I.L.T.A), rappresentata dal Segretario Generale Pasquale Rossetti, dai Segretari Nazionali Edoardo Rossi e Gianfranco Salvi, dai componenti il Comitato Centrale: Albano Giovanni, Arbau Antonio, Azzola Alessandro, Balducci Gilberto, Battaglino Alberto, Benvenuto Antonio, Broglia Manuel, Canali Floriano, Canali Luigi, Carminati Elio, Cataneo Michele, Cianciotta Teresa, Colombo Angelo, Cortinovis Gianluigi, Criccrì Damiano, Curzola Carlo, Da Lan Paolo, D’ Antone Pietro, De Rinaldis Elisa, Favara Gioacchino, Fiorucci Francesca, Foschi Paolo, Graziano Giuseppe, Guasco Gianluigi, lanniciello Giovanni, Marangoni Loretta, Marini Laura, Mazza Massimo, Meda Piera, Menci Carlo, Mesaroli Luigi, Mosca M.Cristina, Nastrini Franco, Notorio Fabio, Occhiali M.Angela, Oddo Luigi, Pagliosa Serenella, Pellin Renzo, Pucci Simona, Ranghetti Alessandra, Rizzo Giannino, Rometta Giuseppe, Roncato Andrea, Salsano Nicola, Salucci Giorgio, Scarati Carlo, Scopino Erminio, Signore Fabiana, Spezzaferro Nunzia, Tamburrino Domenico, Visonà Antonio, Zambellini Luigi;

con l’assistenza dell’UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.);

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per:


a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione:

- Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e per organizzazioni; abiti per religiosi.
- Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.
- Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche.
- Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).
- Confezione in serie di abiti casual-sportwear.
- Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei.
- Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama; ecc.
- Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.
- Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.
- Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards.
- Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline, imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compresa la confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.
- Bottoni e articoli affini.


b) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina


c) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico


d) Aziende dell’industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia


e) Aziende dell’industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche


f) Aziende dell’industria cotoniera, liniera e delle fibre affini


g) Aziende dell’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi

INDICE


PREMESSA


STRUTTURA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Art. 1 - Struttura del contratto
Art. 2 - Efficacia e inscindibilità delle disposizioni concordate - Clausola di salvaguardia
Art. 3 - Esclusiva di stampa
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Interpretazione del contratto
Art. 6 - Controversie
Art. 7 - Distribuzione del contratto
Art. 8 - Decorrenza e durata


SEZIONE PRIMA - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Capitolo I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 9 - Le relazioni industriali nel settore Tessile Abbigliamento Moda
Art. 10 - I livelli di contrattazione
Art. 11 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 12 - La contrattazione aziendale

Capitolo II - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 13 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 14 - Delegato di impresa
Art. 15 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali
Art. 17 - Immunità sindacale
Art. 18 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 19 - Assemblee
Art. 20 - Affissioni
Art. 21 - Versamenti dei contributi sindacali

Capitolo III - SISTEMA INFORMATIVO

Art. 22 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale Tessile Abbigliamento Moda
Art. 23 - Lavoro esterno
Art. 24 - Formazione
Art. 25 - Mobilità interna della manodopera
Art. 26 - Andamento attività produttiva
Art. 27 - Clausola di salvaguardia


SEZIONE SECONDA - COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Assunzione
Art. 29 - Contratto a tempo determinato
Art. 30 - Contratto di inserimento
Art. 31 - Periodo di prova
Art. 32 - Apprendistato professionalizzante - Addestramento ed assunzioni di Giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 33 - Lavoratori disabili
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 36 - Flessibilità tempestiva
Art. 37 - Lavoro straordinario
Art. 38 - Banca delle ore
Art. 39 - Lavoro a squadre
Art. 40 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 41 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 42 - Job sharing
Art. 43 - Telelavoro
Art. 44 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 45 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 46 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 47 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 48 - Corresponsione della retribuzione
Art. 49 - Trasferte
Art. 50 - Trasferimenti
Art. 51 - Trattamento per invenzioni
Art. 52 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 53 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 54 - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato
Art. 55 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 56 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 57 - Recuperi
Art. 58 - Servizio militare
Art. 59 - Conservazione del posto per l’accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 60 - Congedo matrimoniale
Art. 61 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 62 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 63 - Abiti da lavoro
Art. 64 - Mense aziendali
Art. 65 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Art. 66 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 67 - Indennità scolastiche
Art. 68 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori
Art. 69 - Disciplina del lavoro
Art. 70 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 71 - Visite di inventario e di controllo
Art. 72 - Regolamento interno
Art. 73 - Provvedimenti disciplinari
Art. 74 - Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Norme per il licenziamento
Art. 76 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 77 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte

Capitolo II - DISPOSIZIONI PER GLI OPERAI

Art. 80 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 81 - Inizio e fine del lavoro
Art. 82 - Interruzione del lavoro
Art. 83 - Lavori discontinui
Art. 84 - Turni a scacchi
Art. 85 - Assegnazione del macchinario
Art. 86 - Pulizia del macchinario
Art. 87 - Lavoro a cottimo
Art. 88 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Art. 89 - Definizione di jolly
Art. 90 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 91 - Ferie
Art. 92 - Tredicesima mensilità
Art. 93 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 94 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 95 - Risoluzione del rapporto e preavviso

Capitolo III - DISPOSIZIONI PER LE QUALIFICHE SPECIALI O INTERMEDIE

Art. 96 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 98 - Ferie
Art. 99 - Tredicesima mensilità
Art. 100 - Trattamento economico di malattia
Art. 101 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 102 - Permessi
Art. 103 - Risoluzione del rapporto e preavviso

Capitolo IV - DISPOSIZIONI PER GLI IMPIEGATI

Art. 104 - Laureati e diplomati
Art. 105 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 106 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 107 - Ferie
Art. 108 - Tredicesima mensilità
Art. 109 - Indennità di cassa per maneggio denaro - Cauzione
Art. 110 - Trattamento economico di malattia
Art. 111 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 112 - Permessi
Art. 113 - Preavviso
Art. 114 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio

Capitolo V - DISPOSIZIONI PER I QUADRI

Art. 115 - Norme per i quadri
Art. 116 - Attività formativa
Art. 117 - Indennità di funzione

Capitolo VI - ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE

Capitolo VII

INQUADRAMENTO:
- abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise ed abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell’abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini
- maglieria, calzetteria e tessuti a maglia
- lana, feltro tessuto, feltro battuto ed articoli da caccia - tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche
- industria cotoniera, liniera e delle fibre affini; industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi

Capitolo VIII - NORME SPECIFICHE DI COMPARTO

Per i lavoratori dell’industria laniera
- Premio di produzione

Per i lavoratori dell’industria serica
- Premio di produzione


Per i lavoratori dell’industria cotoniera
- Stampatori a macchina
- Coadiutori di assistenti di filatura

Per i lavoratori dell’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi:

Finimento cotoniero
- Stampatori a macchina

Finimento serico
- Norme particolari per gli operai superspecializzati
- Trattamento “disegnatori – disegnatori lucidisti e fotografi”
- Integrazione salariale per il finimento serico
- Premio di produzione per il finimento serico


PROTOCOLLI

Protocollo n. 1 - Dichiarazione sul commercio internazionale tessile - abbigliamento, sul traffico di perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali
Protocollo n. 2 - Protocollo per lo sviluppo del sistema Tessile Abbigliamento Moda e dell’occupazione al Sud
Protocollo n. 3 - Processi di ristrutturazione e implicazioni occupazionali

Protocollo n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori

Protocollo n. 5 - Addetti alla distribuzione commerciale nella filiera Tessile Abbigliamento Moda
Protocollo n. 6 - Protocollo d’intesa sulla bilateralità - Programma delle attività dell’osservatorio nazionale e dell’organismo bilaterale nazionale per la formazione per il biennio 2008-2010


ALLEGATI

Allegato A - Regolamento del lavoro a domicilio
Allegato B - Viaggiatori o piazzisti
Allegato C - Verbale di ricognizione e quantificazione R.S.U.
Allegato D - Verbale di conglobamento e riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione a livello nazionale
Allegato E - Tabella dei divisori mobili
Allegato F - Norme transitorie:
n. 1 - Aumenti periodici di anzianità: art. 35 - Parte generale - del CCNL 17/12/1979
n. 2 - Calcolo del TFR per gli operai al 31 dicembre 1988
Allegato G - Casistica malattia nei casi di CIG e CIGs
Allegato H - Previmoda - Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione
Allegato I - Previmoda - Fac-simile della “Domanda di adesione”
Allegato L - Previdenza complementare
Allegato M - Previmoda - Permessi retribuiti per componenti assemblea
Allegato N - Previmoda - Gli accordi tra le parti sociali e le note interpretative congiunte
Allegato O - Intesa di categoria sull’apprendistato professionalizzante 11 aprile 2006

PREMESSA


STRUTTURA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO


ART. 1 - STRUTTURA DEL CONTRATTO


Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro consta di:

- una premessa;
- due regolamentazioni riportate rispettivamente nella Sezione prima e nella Sezione seconda e dei protocolli e/o allegati.

Nella prima sezione è stato definito il sistema delle relazioni industriali per il settore Tessile Abbigliamento Moda e sono stati disciplinati i rapporti tra le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie nonchè quelli tra le aziende e le Rappresentanze sindacali unitarie.

Nella seconda sono state definite le clausole riguardanti l’instaurazione, lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra le aziende ed i lavoratori in esse occupati.

ART. 2 - EFFICACIA ED INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI CONCORDATE - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA


Il presente contratto si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle parti contraenti e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascuna sezione e di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia o legislativa.

Le parti sono impegnate a concordare disposizioni non difformi qualora siano conclusi accordi collettivi con altre Organizzazioni imprenditoriali o sindacali in rappresentanza di imprese industriali o di lavoratori dell’industria Tessile Abbigliamento Moda.

La violazione di tale clausola comporta la nullità della norma concordata in modo difforme con altre Organizzazioni imprenditoriali e/o sindacali.

ART. 3 - ESCLUSIVA DI STAMPA


Il presente contratto, conforme all’originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusiva a tutti gli effetti.

E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

ART. 4 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE


Ferma restando la inscindibilità di cui all’art. 2, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore “ad personam”, esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.

In materia di usi le parti fanno riferimento all’art. 2078 del codice civile.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO


Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

ART. 6 - CONTROVERSIE


A) CONTROVERSIE INDIVIDUALI

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento della Rappresentanza sindacale unitaria o del delegato di impresa.

Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.

A tale scopo, entro 15 giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta; l’organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da 1 membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.

In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà essere richiesta la designazione alla competente Direzione Provinciale del lavoro.

Il collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.


B) CONTROVERSIE INTERPRETATIVE E COLLETTIVE

Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.

La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Per le controversie in materia di inquadramento si farà riferimento all’art. 53 del presente contratto, per le fattispecie ivi disciplinate.

ART. 7 - DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO


Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente entro tre mesi dalla data di stipulazione, ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto.

Per l’applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA


Il presente contratto decorre dal 1° aprile 2008 e scadrà per la parte economica il 31 marzo 2010 e per la parte normativa il 31 marzo 2012.

I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 11 giugno 2008, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

SEZIONE PRIMA - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI


Capitolo I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA


ART. 9 - LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA


Il sistema di relazioni industriali prefigurato dal presente contratto per il settore Tessile Abbigliamento Moda:

- recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993, del Patto Sociale del 22 dicembre 1998 sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonchè dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 sulle Rappresentanze sindacali unitarie;
- aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell’Accordo 14 aprile 1994 sulla contrattazione aziendale e sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sia la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l’utilizzo delle risorse umane e l’occupazione, individuando, nella concertazione, lo strumento per ricercare posizioni comuni da rappresentare alle istituzioni pubbliche.

Condizioni indispensabili per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:

- l’attribuzione all’autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro anche attraverso lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l’attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire, a favore dei lavoratori, l’attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

ART. 10 - I LIVELLI DI CONTRATTAZIONE


Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23 luglio 1993 e confermato con il Patto Sociale per lo Sviluppo e l’Occupazione stipulato dalle stesse parti il 22 dicembre 1998, le parti hanno inteso disciplinare:

- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.

Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.

La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.

Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le parti stipulanti il presente contratto definiranno apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti produttivi.

A livello territoriale, con l’obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

In presenza di intese tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL sul nuovo modello di assetti contrattuali, le parti stipulanti si riuniranno entro 30 giorni per procedere all’armonizzazione della presente normativa con la nuova disciplina interconfederale.

ART. 11 - IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO


Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti ed i doveri delle aziende e dei lavoratori.

Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.

Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.

L’importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all’elemento retributivo nazionale.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.

Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal quarto comma del presente articolo, comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.

ART. 12 - LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE


A) SOGGETTI

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall’altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.

Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all’intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.


B) REQUISITI

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonchè le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui alla successiva lettera C e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.


C) FINALITA’ E CONTENUTI

Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti, anche in raccordo con quanto previsto all’art. 10, comma 4.

Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale, con contenuto economico, sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.

Tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.

Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.

L’accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziai per evitare sovrapposizioni.

11 periodo di non sovrapponibilità decorre da tre mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a sei mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.

Tale periodo è ridotto rispettivamente a tre mesi prima e quattro mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del contratto nazionale di lavoro.


D) PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E DI VERIFICA

Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell’impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell’impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell’accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonchè verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell’ambito degli incontri informativi di cui all’art. 22 (paragrafo “Informazioni al livello aziendale”) del presente contratto.

A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l’effettuazione delle verifiche.


E) PROCEDURE

La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall’inizio della medesima.

Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l’analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell’andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.

La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui alla lettera D, e l’attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.

Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Capitolo II - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE


ART. 13 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE


A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U.

Per la costituzione ed il funzionamento della R.S.U. si applica l’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni ed integrazioni di seguito riportate.

L’iniziativa per l’elezione della R.S.U., nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, potrà essere assunta:

- dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nazionale;

- dalle Organizzazioni sindacali di lavoratori che, pur non avendo sottoscritto il presente contratto, siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:

1 - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2 - la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni dalla data di effettuazione delle elezioni; alla scadenza di tale termine decadono automaticamente.


B) COMPONENTI E PERMESSI

Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente:

NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U.

Numero dipendenti Numero componenti
dell’unità produttiva della R.S.U.

da 16 a 120 3
da 121 a 360 6
da 361 a 600 9
da 601 a 840 12
da 841 a 1.080 15
da 1.081 a 1.320 18
da 1.321 a 1.560 21
da 1.561 a 1.800 24
da 1.801 a 2.040 27
da 2.041 a 2.280 30
da 2.281 a 2.520 33
da 2.521 a 2.760 36
da 2.761 a 3.000 39
da 3.001 a 3.500 42
ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti

Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:

- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U.,
- nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contratto.

Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’anno. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.

Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre.

Ai componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale per le commissioni interne.

I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda da una unità produttiva all’altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 (Allegato C).


C) ELEZIONI

I componenti la R.S.U. saranno eletti con le modalità previste dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate.

In quest’ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l’aumento di 1/3.

Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.


D) ELETTORATO PASSIVO

Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno sei mesi.

Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.

I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - parte prima, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.


E) COMPITI E FUNZIONI

La R.S.U. subentra alle R.S.A. di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

La R.S.U. è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.


F) MODALITA’ DELLE VOTAZIONI E DESIGNAZIONI

Secondo quanto stabilito al punto 12 - parte seconda dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da assicurare un ordinato svolgimento delle elezioni e da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.

I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro nonchè durante l’orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea.

Per i viaggiatori e piazzisti è costituito un apposito collegio elettorale.


G) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA


La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti la R.S.U., sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione imprenditoriale di appartenenza a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U. In caso di lista collegata la comunicazione sarà effettuata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista.

Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti la R.S.U.


H) DISPOSIZIONI VARIE

I membri della commissione elettorale, il presidente del seggio elettorale e gli scrutatori dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario o durante l’orario di lavoro utilizzando eccezionalmente in via anticipata, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui alla lettera B del presente articolo.

Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i risultati elettorali.

Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanza sindacale unitaria con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di accordo interconfederale o di legge.

ART. 14 - DELEGATO DI IMPRESA


Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 sulle commissioni interne inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

ART. 15 - AMBIENTE DI LAVORO - RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA


1 - RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

In applicazione dell’art. 18 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:

a) unità produttive che occupano sino al 5 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano dal 6 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza.

Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all’art. 14 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata.

Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza sindacale unitaria.


2 - PROCEDURE PER L’ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

L’elezione avviene nel corso dell’assemblea prevista dall’art. 19 del vigente CCNL.

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.

Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’unità produttiva.

La durata dell’incarico è di tre anni.

Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e), i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza sindacale unitaria con le modalità previste dall’art. 13 del presente CCNL.

All’atto della costituzione della R.S.U. i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.

Nei casi in cui si sia già costituita la R.S.U., per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.

Entro novanta giorni dalla data in vigore del presente contratto i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Nel caso di dimissioni della R. S.U., il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

In assenza di Rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che, a sua volta, ne dà comunicazione, per il tramite dell’Associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.

I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista per i componenti della R.S.U. dall’art. 13 del presente contratto.


3 - PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al rappresentante per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue (per anno solare) limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonchè pari a 30 ore annue nelle rimanenti.

Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l’entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l’utilizzo di ore di competenza dell’anno solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.

Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per la R.S.U., utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.

Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per la R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.

In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 1, per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell’articolo 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.

Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.


4 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D. Lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:

A - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B - MODALITA’ DI CONSULTAZIONE

Laddove il D. Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

C - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del citato D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all’organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1° del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.


5 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 1994.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

Nell’ambito dei lavori dell’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparii. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’O.P.N. e, attraverso quest’ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 del presente CCNL.


6 - RIUNIONI PERIODICHE

In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.


7 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

ART. 16 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI


Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45.

Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.

In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

ART. 17 - IMMUNITA’ SINDACALE


Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla direzione aziendale, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività, che dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all’andamento del lavoro nell’azienda.

Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dall’art. 73 - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa all’attività sindacale dell’interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.

ART. 18 - CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI


Si richiama in materia quanto disposto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 all’articolo 31, dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 all’articolo 4 e dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 all’articolo 22.

ART. 19 - ASSEMBLEE


I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva.

Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.

La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione.

Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.

Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo.

Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due.

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.

Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.

Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.

Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.

Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.

Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.

Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda.

La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

ART. 20 - AFFISSIONI


I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.

Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale per conoscenza.

La Rappresentanza sindacale unitaria ha il diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

ART. 21 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI SINDACALI


L’azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.

La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la data;
- le generalità del lavoratore;
- l’ammontare del contributo sindacale espresso in percentuale, che gradualmente raggiungerà la misura dell’ 1 %, calcolato sull’elemento retributivo nazionale in vigore alle singole scadenze mensili;
- l’Organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente ed il numero del conto corrente bancario ad essa intestato.

La richiesta dovrà essere conforme al modulo riportato di seguito e le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.

Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordate o in atto in sede aziendale, qualora ritenute più favorevoli, restano invariate.

Nome_______________ Spett.le
Cognome____________ DIREZIONE DELLA DITTA__________________________________
Reparto____________ Il sottoscritto________________________________________
Abitante a_________ operaio-cartellino n.__________________________________
Via_________n._____ intermedio matricola n.________________________________
impiegato matricola n._________________________________
N.B.- Da inviare al
sindacato prov.le con la presente autorizza codesta direzione ad effettuare sull’ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo prescelto contributo associativo sindacale in ragione del____% da calcolarsi sull’elemento retributivo nazionale per 13 mensilità, a favore del Sindacato___________________________________
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta delle quote mensili residue ivi compresa quella della 13a mensilità fino al termine dell’anno saranno operate sulle spettanze complessive di fine rapporto. Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca. L’importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall’azienda sul c/c bancario n._________presso la Banca___________intestato al sindacato provinciale.
Distinti saluti

Data____________________Firma__________________________

Consento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, per le finalità sopra riportate e nella misura necessaria per l’effettuazione della trattenuta.

Data____________________Firma__________________________


CHIARIMENTO A VERBALE - Le parti chiariscono che la trattenuta ed il versamento delle quote sindacali non determinano una cessione di credito, poichè si tratta di un mero servizio che l’azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra quest’ultimo e la propria organizzazione sindacale, destinataria delle quote trattenute a titolo di contributo associativo.

Capitolo III - SISTEMA INFORMATIVO


ART. 22 - SISTEMA INFORMATIVO - OSSERVATORIO NAZIONALE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA


LIVELLO NAZIONALE

Le parti ritengono che l’approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel sistema Tessile Abbigliamento Moda.

La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la ricerca di convergenze nell’analisi dei problemi e l’individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la filiera produttiva Tessile Abbigliamento Moda migliorando la competitività delle aziende, difendendo l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.

Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale all’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda.

L’Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di Indirizzo Strategico.

Il Comitato ha il compito di orientare l’attività dell’Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.


COMPITI DELL’OSSERVATORIO

1. Analisi e conoscenza del settore Tessile Abbigliamento Moda

L’Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore Tessile Abbigliamento Moda nel suo complesso e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
- lle parti l’adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica da sottoporre ai competenti organi istituzionali.


2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore Tessile Abbigliamento Moda

L’Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di Dialogo Sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare. La ricerca di convergenze e l’individuazione delle possibili soluzioni a cura dell’Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo Tessile Abbigliamento Moda e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.

Le materie oggetto di analisi da parte dell’Osservatorio sono le seguenti:

a) l’attività produttiva, l’andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all’estero, con particolare riferimento all’analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell’occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all’estero, con particolare riferimento alle tipologie e all’organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell’energia e delle materie prime;
i) l’andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
j) l’andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l’evoluzione della tecnologia e dell’organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull’occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall’applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari), all’igiene e sicurezza del lavoro e alla sicurezza dei prodotti (anche in relazione alla normativa europea sul REACH);
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l’analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale;
q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti industriali.
r) monitoraggio e aggiornamento dei codici di condotta di cui al Protocollo n. 1.

L’Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l’andamento del settore e le sue tendenze evolutive.

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell’Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.

Il Comitato di Indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.

Gli studi e le analisi condotte all’interno dell’Osservatorio potranno essere preparatori anche all’attività negoziale delle parti.

Il Comitato di Indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.

I documenti e le analisi dell’Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di Indirizzo, vengono approvati all’unanimità.

L’attività di segreteria operativa dell’Osservatorio è presso l’associazione degli imprenditori.


NOTA A VERBALE - Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle organizzazioni sindacali - alle informazioni di cui all’art. 22, punto 1, del CCNL 19 maggio 2000.


LIVELLO REGIONALE

A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio Nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all’Ente Regione le indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore e per la regolamentazione dei profili formativi.

Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.


LIVELLO TERRITORIALE E/0 DI DISTRETTO INDUSTRIALE

Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su richiesta delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti di analisi e confronto congiunto sull’andamento produttivo e occupazionale delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda del territorio.

A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l’Osservatorio Nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte delle associazioni datoriali territoriali.

Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:

a) l’andamento dell’attività produttiva e la competitività settoriale;
b) la struttura ed evoluzione dell’occupazione;
c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell’organizzazione dei tempi di lavoro;
e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
f) le tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all’estero;
g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
h) le condizioni e i problemi legati al rispetto dell’ambiente;
i) il costo dell’energia e le iniziative finalizzate al risparmio energetico;
j) la valorizzazione del lavoro femminile e le iniziative di pari opportunità locali;
k) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua.

Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni delle parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali competenti, nonché agli organismi paritetici territoriali intercategoriali affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle esigenze del settore Tessile Abbigliamento Moda.

Le parti potranno promuovere, presso le organizzazioni territoriali, la costituzione di specifici Osservatori territoriali per l’analisi delle tematiche di comparto e l’individuazione delle iniziative di sostegno.


LIVELLO AZIENDALE

Premessa

Il livello aziendale di informazione individua tre tipicità:

a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell’azienda (come specificato nel presente paragrafo);
b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda la lettera D dell’art 12 del presente contratto);
c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente articolo).

Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà dell’impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.

Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono coincidere.

Informazione e consultazione

A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cinquanta dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
b) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l’eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
c) le modifiche all’organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
d) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
e) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
f) il superamento delle barriere architettoniche.

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto, secondo modalità di tempo e contenuto appropriato allo scopo, anche in ordine:

- all’occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all’estero;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l’impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull’occupazione e sull’inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all’andamento dell’attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.

Anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito dell’esame congiunto di cui sopra, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà una risposta motivata.

L’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima comunicazione aziendale.

Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.

Le aziende di cui al primo comma del presente paragrafo daranno inoltre - a richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all’estero, qualora le stesse comportino ricadute occupazionali.

L’informazione riguarderà il paese di destinazione e la tipologia di produzione nonché altre eventuali informazioni che l’azienda ritenga di poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.

Durante il corso dell’informativa annuale le società di capitale con obbligo di legge di deposito del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall’assemblea dei soci.

Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un’unica gestione, pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l’informazione presso l’associazione imprenditoriale con riferimento all’ubicazione della sede centrale o dell’unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

Imprese a dimensione europea

In relazione alla direttiva U.E. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.

A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e dell’Accordo interconfederale 27 novembre 1996, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.

In relazione a quanto sopra e nell’ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore Tessile Abbigliamento Moda nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Informazioni riservate

I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 73 e segg.

Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno.

Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da SMI e 3 dalle organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.

La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.

La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.

ART. 23 - LAVORO ESTERNO


Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.

Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:

1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.

2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.

3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:

- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.

4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.

5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali.
A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196).

6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo.

7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.

8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.

In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.


CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.

Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

ART. 24 - FORMAZIONE


1. ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE DI CATEGORIA

Nell’attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati livelli di competitività, dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di migliorarne l’occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l’esigenza:

- di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione professionale);

In tale contesto, le parti:

- convengono sulla positività e l’importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nei propri settori, concretizzatesi nel “Progetto pilota nazionale per la formazione degli apprendisti nell’industria tessile-abbigliamento”, nella rilevazione dei fabbisogni professionali dell’industria Tessile Abbigliamento Moda e nella definizione degli standard minimi di competenze (queste ultime conseguite mediante la partecipazione all’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione);
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell’azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l’individuazione e l’indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l’istruzione e la formazione, a sostegno del settore e del suo sviluppo.

Le parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte responsabilità, decidono di costituire l’Organismo Bilaterale Nazionale del Settore Tessile Abbigliamento Moda (nel prosieguo abbreviato in “OBN-TAM”).

Obiettivo dell’OBN-TAM è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità ed efficacia della formazione e dell’orientamento, al fine di valorizzare le risorse umane ed incrementare la competitività dell’apparato produttivo, a salvaguardia della filiera italiana Tessile Abbigliamento Moda.

L’OBN-TAM è costituito da 6 rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di indirizzo.

Il Comitato di indirizzo dell’OBN-TAM può individuare esperti designati dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento delle attività, delle ricerche e delle analisi.

Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale. L’attività di Segreteria operativa dell’OBN-TAM è presso l’Associazione degli imprenditori.


Attribuzioni dell’OBN-TAM

L’OBN-TAM è preposto all’attuazione delle seguenti funzioni:

- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l’anagrafe delle figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore (a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all’OBNF);
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale (anche a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all’OBNF);
- completare /monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli standard minimi di competenze relativi alle figure professionali (anche a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all’OBNF);
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di metodologie, lessici, identificazione/verifica/descrizione nella rilevazione dei fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in senso lato, (fra cui il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, gli enti ed Organismi Bilaterali Regionali e di categoria, FondimpresaFondo interprofessionale di cui all’art. 118 della legge 388/2000);
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del Tessile Abbigliamento Moda finalizzati alla formazione di formatori e tutor;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in particolare per favorire
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la riqualificazione nei processi di mobilità;
- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su temi di specifico interesse per il settore
dell’industria Tessile Abbigliamento Moda;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a distanza, in materia di ambiente salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo efficace da parte degli OBR, delle imprese e dei lavoratori, nonché di materiale di formazione di base da fornire ai neoassunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione permanente nel sistema Tessile Abbigliamento Moda (non sostitutivi delle iniziative autonomamente proponibili a livelli distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo alle associazioni imprenditoriali e alle organizzazioni sindacali indicazioni utili (queste ultime correlate a Fondimpresa – Fondo interprofessionale di cui all’art. 118 della legge 388/2000);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell’ambito del settore;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e all’efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili formativi dell’apprendistato; - individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stages da effettuare nelle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda (di libera adozione da parte delle imprese e da proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);
- ogni altra funzione e compito che il Comitato di indirizzo valuterà opportuna purché rientrante negli obiettivi prefissati dell’Organismo.

Il Comitato di Indirizzo

In relazione alla situazione del settore e a strategie condivise, il Comitato di Indirizzo individua le priorità di azione che formalizza per iscritto. Il programma di attività viene svolto con i mezzi e le risorse a disposizione dell’OBN-TAM; il Comitato di Indirizzo ne sorveglia l’esecuzione, ne verifica i risultati ed apporta ogni modifica ritenuta opportuna.

Le iniziative del Comitato di Indirizzo, nonché ogni decisione, sono da approvare all’unanimità.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza almeno trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.

Il Comitato di Indirizzo può sollecitare e/o indicare iniziative relative a singole realtà di comparto o riferite all’ambito locale, anche raccordandosi e recependo istanze dai livelli distrettuali e territoriali.

L’OBN-TAM può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di comune accordo al fine di perseguire compiti ed obiettivi specifici concordati. In tal caso, ciascuna delle parti ne assume, a proprio carico, le eventuali spese, fermo restando che l’OBN-TAM potrà favorire - per le attività istituzionali sopra elencate - l’utilizzo di fondi e finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed europei, da parte delle rispettive Associazioni ed Organizzazioni sindacali.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione dell’OBN-TAM, direttamente o tramite l’Osservatorio, dati statistici ed informazioni di cui dispongano inerenti l’obiettivo dell’OBN-TAM e a promuovere, ciascuno per propria parte, Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all’art. 118 della legge 388/2000.

Gli studi e le analisi condotti all’interno dell’OBN-TAM, in relazione alle funzioni e compiti ed alle attività svolte, potranno essere preparatori e propedeutici anche all’attività negoziale delle Parti e di supporto allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.


2. AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA’

L’OBN-TAM, nell’ambito dello svolgimento delle attività sopra specificate, potrà promuovere specifiche iniziative formative nonché programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile e per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza giustificata di lungo periodo, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio.

A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a livello nazionale, settoriale e di comparto. In parallelo sarà condotta un’analisi sull’adeguatezza delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell’assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro.

Tali approfondimenti serviranno per predispone e mettere a punto, anche in relazione alle raccomandazioni dell’U.E. ed alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati “progetti convenuti con le organizzazioni sindacali”; l’eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le parti promuoveranno, presso le proprie strutture associative, la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l’efficacia dei programmi applicati.


3. PROGETTI FORMATIVI

Le parti convengono sull’opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate ed ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all’art. 65, lett. b) del presente CCNL.

Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondimpresa, da progettare e realizzare congiuntamente.


4. AZIONI A LIVELLO DI DISTRETTO INDUSTRIALE O TERRITORIALE

Richiamandosi alle finalità generali illustrate nella premessa del punto 1 del presente articolo, le parti convengono sull’utilità delle iniziative qui di seguito riportate.

Per facilitare il loro svolgimento l’Organismo Bilaterale Nazionale del Settore Tessile Abbigliamento Moda metterà a disposizione delle rispettive parti, al livello di distretto o territoriale, le conoscenze acquisite e quant’altro ritenuto necessario, attivandosi per l’instaurazione di un utile flusso di informazioni dal livello nazionale ai territori e viceversa.

4.1 Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.

A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:

- migliorare l’integrazione tra scuola e lavoro per favorire l’inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ed i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell’anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani assunti con contratti di lavoro a contenuto anche formativo;
elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.

I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva, in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti all’attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti, affinché, nella programmazione dei loro interventi, tengano conto delle prospettate esigenze del settore Tessile Abbigliamento Moda.

In questo ambito saranno, inoltre, approfondite le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 125/91 e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.

A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.

4.2 Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.

4.3 Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l’utile collocazione - anche tramite convenzioni - in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.

Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.


5. AZIONI A LIVELLO AZIENDALE

5.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 “Iniziative a sostegno della formazione continua” del presente contratto.

5.2 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione / ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.

Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.

5.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.

5.4 Le direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al livello di categoria dall’OBN-TAM, ad integrazione dei profili formativi stabiliti dalle Regioni.

5.5 In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.

Tale azione sarà raccordata con l’attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 4.3.

ART. 25 - MOBILITA’ INTERNA DELLA MANODOPERA


Le direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente la rappresentanza sindacale unitaria sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.

Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonchè al migliore utilizzo dell’organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

ART. 26 - ANDAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA


Le direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U., annualmente, semestralmente o trimestralmente, in relazione all’andamento stagionale dell’attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:

- supero e riduzione dell’orario contrattuale per flessibilità ordinaria, con indicazione delle ore prevedibili;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi.

I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la direzione e la R.S.U. Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto.

In caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro le parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 27 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA


Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l’articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al “sistema di informazione dell’industria Tessile Abbigliamento Moda”.

Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale e di distretto, aziendale, attuati in difformità dagli impegni definiti agli articoli 22, 23 e 24 del presente contratto, daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.

Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

SEZIONE SECONDA - COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 28 - ASSUNZIONE


L’assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di legge.

All’atto dell’assunzione l’azienda è tenuta a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, come previsto dall’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, indicando in particolare:

- la data di decorrenza dell’assunzione;
- la categoria e qualifica a cui viene assegnato, in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- il trattamento economico specificato secondo i relativi elementi costitutivi;
- la durata dell’eventuale periodo di prova;
- la durata del rapporto, precisando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato;
- il luogo di lavoro;
- l’orario di lavoro.

Nella lettera di assunzione verrà inoltre fatto rinvio al presente contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti gli altri istituti e trattamenti previsti.

Il lavoratore è tenuto, per la sua assunzione, a presentare i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
b) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
c) tesserino del numero di codice fiscale;
d) titolo di studio e di preparazione professionale ove l’azienda ne faccia espressamente richiesta.

L’azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa trattenuti.

Il lavoratore è tenuto, all’atto dell’assunzione, a dichiarare all’azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all’azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonchè a rilasciare la prevista dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati sensibili ai fini del rispetto delle norme di legge sulla privacy. Il lavoratore è altresì tenuto a consegnare - se ne ha diritto - i documenti necessari per l’eventuale beneficio degli assegni per il nucleo familiare.

Fermi restando gli obblighi di legge per talune categorie di lavoratori o per talune posizioni lavorative, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica prima dell’assunzione.

ART. 29 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO


Le parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizione di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.

L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.

Su richiesta, l’azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere un’informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.

Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:

1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa

il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l’azienda non può superare il:

- 10% per aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore.

Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale.

La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 7 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi ed è riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio.

Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi.

Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici.

In attuazione del rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, la durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a 8 mesi.

Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.

L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.

In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.

Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova.

In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli articoli 95, 103 e 113 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste, per i lavoratori con qualifica di operaio, dall’art. 95, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello.

Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001.

Per quanto concerne il diritto di precedenza nell’esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda, si rinvia a quanto previsto dall’art. 5, commi 4 quater, quinquies e sexies, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007.

Secondo quanto disposto dalla normativa di cui sopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro entro i termini di legge.

ART. 30 - CONTRATTO DI INSERIMENTO


Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2003, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal Decreto legislativo n. 276/2003, devono essere mantenuti in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti, come previsto dal comma 3 e 4 dell’art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003 che qui si intende richiamato integralmente, così come l’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto sono indicati:

- la durata;
- l’eventuale periodo di prova: tale periodo di prova è quello contrattualmente previsto per la categoria ed il livello di inquadramento corrispondente a quello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento;
- l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- l’inquadramento del lavoratore, che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento.

Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati, inoltre:

a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.

Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.

La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli, proposti dall’Organismo bilaterale OBN-TAM. I moduli formativi conformi a quelli proposti dall’Organismo bilaterale OBNTAM risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto di inserimento/reinserimento presso un’altra azienda, sono considerati già adempiuti anche in occasione di ciascun nuovo contratto di inserimento presso altre diverse aziende, fatta salva, con riferimento al contesto aziendale specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che deve essere ripetuta.

Per quanto riguarda la malattia e l’infortunio non sul lavoro il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di detto periodo, per quanto concerne il trattamento economico, si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di eguale qualifica (operai, impiegati e quadri).

Se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un periodo massimo di 80 giorni.

L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).

L’eventuale applicabilità, parziale o totale, ai lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale è demandata alle parti al livello aziendale.

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.


Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti

Il periodo di inserimento/reinserimento è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello; anche a tali lavoratori si applica la norma del temporaneo inquadramento al di sotto del livello di destinazione finale, di cui al presente articolo.


DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1 - In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2, lett. i) del Decreto Legislativo n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale).


DICHIARAZIONE A VERBALE n. 2 - Le parti si riservano di definire un modello di progetto individuale di inserimento, da proporre per l’utilizzo nel sistema Tessile Abbigliamento Moda.


DICHIARAZIONE A VERBALE n. 3 - Le parti auspicano l’estensione anche ai lavoratori disabili, riconosciuti tali ai sensi della legge n. 68/99 della disciplina del contratto di inserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contributivi.


NOTA A VERBALE - In relazione al comma 3 della parte A, n. 1) dell’art. 53 del presente contratto, che stabilisce che il secondo e il terzo livello “super” non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei livelli secondo e terzo, le parti si danno atto che, ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori, il secondo e terzo “super” non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento:

ART. 31- PERIODO DI PROVA


L’assunzione può essere fatta, d’accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a:

8° livello 6 mesi
7° livello 6 mesi
6° livello 4 mesi
5° livello 4 mesi
4° livello 3 mesi
3° livello 2 mesi
2° livello 2 mesi
1° livello 1 mese

Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà.

Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità sostitutiva.

La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 61 e 62, del presente contratto; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.

Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.

Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, congedo parentale facoltativo di cui all’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito.

Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonchè gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.

Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.

ART. 32 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ADDESTRAMENTO ED ASSUNZIONI DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA


A) APPRENDISTATO PRO FESSIONALIZZANTE

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all’8° e per tutte le relative mansioni.

L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.

Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 31 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi.

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

Livelli Durata Primo Secondo Terzo
complessiva periodo periodo periodo
mesi mesi mesi mesi

8 72 20 20 32
7 72 20 20 32
6 72 20 20 32
5 66 20 20 26
4 60 18 18 24
3 e 3 super 54 16 16 22
2 e 2 super 42 14 14 14

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione.

L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.

La retribuzione dell’apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.

E’ demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del periodo di comporto - spetta all’apprendista operaio un trattamento integrativo dell’indennità di malattia a carico dell’INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 93 per il lavoratore operaio e all’apprendista impiegato un trattamento integrativo dell’indennità di malattia erogata dall’INPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall’art. 110 per il lavoratore impiegato.

In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all’art. 62 - Malattia ed infortunio non sul lavoro.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.

In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 95, 103 e 113 del presente contratto.


Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti.

Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello; anche a tali lavoratori si applica la norma di cui al nono comma del presente articolo, che prevede l’inquadramento temporaneo due livelli sotto quello di destinazione finale per il primo terzo di apprendistato e un livello sotto per il secondo terzo del periodo di apprendistato professionalizzante.


FORMAZIONE

I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.

Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.

Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.

Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite.

L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.

In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.

Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

Per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante, si fa integrale riferimento all’“Intesa di categoria sull’apprendistato professionalizzante” dell’11 aprile 2006, di cui all’Allegato… al presente contratto, che viene confermata nella sua validità con la seguente unica modifica:

“11. Le imprese formative, intendendosi per tali quelle che dispongono di requisiti di cui al precedente punto 10, possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a quelli delle imprese del loro Gruppo. Tale capacità formativa interna è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata all’OBN-TAM avente sede presso SMI, allegando copia del piano formativo individuale.”


DICHIARAZIONE A LERBALE N. l - In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.


DICHIARAZIONE A VERBALE N 3 - Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (Obiettivo n. 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell’ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l’utilizzo del nuovo istituto.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 - Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 - Con riferimento a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, le Parti concordano che, in attesa che la normativa sul contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 276/2003 diventi operativa, nei confronti dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni continuerà a trovare applicazione la disciplina dell’apprendistato prevista dall’articolo 32 del CCNL 19 maggio 2000.


NOTA A VERBALE - In relazione al comma 3 della parte A, n. 1) dell’art. 53, che stabilisce che il secondo e il terzo livello “super” non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei livelli secondo e terzo, le parti si danno atto che ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori il secondo e terzo “super” non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento:

livello di 1 livello 2 livelli
destinazione inferiore inferiori
finale è uguale a: sono pari a:

8 7 6
7 6 5
6 5 4
5 4 3
4 3 2
3 2 1
3 super 2 1
2 1 1
2 super 1 1


B) PERIODO DI ADDESTRAMENTO PER MANSIONI OPERAIE PER NUOVI ASSUNTI DI ETA’ SUPERIORE A VENT’ANNI

Riconosciuta, per le particolari condizioni dell’industria Tessile Abbigliamento Moda, l’opportunità di consentire in linea eccezionale l’addestramento a mansioni richiedenti l’apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.


C) ASSUNZIONE DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA

In attuazione dell’art. 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in caso di assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la retribuzione massima per un periodo di sei mesi, sarà pari a quella del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale per le mansioni svolte.

Il titolo di studio deve essere presentato all’azienda all’atto dell’assunzione in servizio.

ART. 33 - LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI


Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende.

In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e R. S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.

Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.

A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.

Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento.

Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda.

ART. 34 - ORARIO DI LAVORO


1. REGIME ORDINARIO

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.

Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo.

Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l’adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, per outlet e showroom riconducibili alla filiera distributiva diretta dell’impresa, o per gruppi di lavoratori - di:

- altre distribuzioni di orario nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso.

Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell’orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale applicando la procedura prevista nel successivo paragrafo 2. “Regimi particolari di orario”.


Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazione.


1.1 Riduzioni dell’orario di lavoro

Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro:

- giornalieri: 56 ore;
- addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 del presente contratto: 52 ore;
- addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente: ulteriori 8 ore.

I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto.


Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende.

Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzione predetta.


2. REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO

Nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell’azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’impresa e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario.

Per l’adozione del regime di orario 5 x 8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana o del regime 6 x 6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orario e retributive convenute nella presente regolamentazione.

Nel caso in cui l’azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l’attività su sei giorni ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U.

Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive ed organizzative dell’azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l’adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.

In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l’intervento delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 30 giorni dalla richiesta per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l’obiettivo di:

- chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro;
- rimuovere gli impedimenti all’applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.


2.1 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5 x 8 con riposo a scorrimento):

- riduzione annua dell’orario di lavoro pari a 64 ore;
- riduzione annua di ulteriori 8 ore al raggiungimento di almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente.

Le parti contraenti dichiarano che a livello aziendale si potrà convenire di inserire, nell’ambito di schemi di orario predeterminati, le ore annuali di riduzione di cui al presente paragrafo, a condizione che tale operazione risponda positivamente alle esigenze organizzative e di efficienza dell’impresa, e non comporti aggravi di costo.

I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto.

In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari al 44%.


2.2 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa su sei giorni:

- l’orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione;
- la riduzione annua dell’orario di lavoro è di 24 ore.

I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto.

Per i lavoratori a giornata lavoranti su sei giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali.

In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari al 38%.


3. NORME PARTICOLARI PER LA TORCITURA

Le parti concordano sulla necessità di una attività degli impianti anche fino a sette giorni per le lavorazioni di torcitura. Le particolari turnazioni ed i regimi di orario saranno definiti a livello aziendale.


4. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l’attività degli impianti.

Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso.

I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di • •-.) macchinari o impianti.

In caso di particolari esigenze di intensificazione dell’attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale.

Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane.

Qualora la durata dell’orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all’assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Le riduzioni di orario definite con il presente contratto non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell’utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - La regolamentazione dell’orario a scorrimento, di cui al punto 2.1, trova applicazione per le situazioni aziendali che si siano attivate a partire dal 1° luglio 1995 o successivamente. Pertanto le parti confermano la piena validità delle intese aziendali realizzate antecedentemente alla data predetta.

ART. 35 – FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO


Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.

Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell’anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.

A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, nell’arco di 12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell’orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l’orario contrattuale.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi.

Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l’indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.

Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU entro cinque giorni dalla comunicazione.

Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.

Esaurita la procedura di cui sopra, il programma di flessibilità diventa operativo.

Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.

Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.

L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti.

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l’articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.

Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell’istituto della flessibilità contrattuale dell’orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l’istituto della flessibilità tempestiva di cui all’art. 36, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell’azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.

In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell’orario di lavoro, ore di ferie, ecc.

ART. 36 - FLESSIBILITA’ TEMPESTIVA


In considerazione delle variazioni imprevedibili ed urgenti della domanda le aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell’anno, l’intenzione di avvalersi della regolamentazione di cui al presente articolo per rispondere alla necessità di assecondare variazioni di intensità dell’attività dell’azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati periodi dell’anno, il normale orario contrattuale settimanale.

Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l’indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.

Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU.

Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.

Allo scadere del quinto giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa.

Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.

Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.

La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell’arco di dodici mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di supero o con un periodo di riduzione. I lavoratori interessati alla flessibilità percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario.

Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 21%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di superamento.

La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le parti.

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.


CHIARIMENTO A VERBALE - Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 96 di flessibilità di cui all’art. 35.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell’azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.

In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell’orario di lavoro, ore di ferie, ecc.


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le aziende che non manifestino l’intenzione di avvalersi della regolamentazione relativa alla flessibilità tempestiva potranno non applicare la procedura avendo già concordato a livello aziendale tale materia.

ART. 37 - LAVORO STRAORDINARIO


E’ considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale settimanale. E’ considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l’orario di legge.

Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate ai soli fmi delle maggiorazioni di cui al presente articolo.

Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge, pari a 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente. Quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra direzione aziendale e R.S.U.

Fatto salvo il limite di cui sopra l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.

Su richiesta delle R.S.U. le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.

Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:

- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall’azienda.

In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all’esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione del lavoro straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell’occupazione.

Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e inventario che potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

Le ore straordinarie per le quali si darà luogo ai riposi compensativi saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.

Per ogni ora straordinaria, l’azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria di retribuzione determinata utilizzando il divisore 173, ai sensi dell’art. 46 del presente contratto. Gli elementi retributivi da utilizzare per il calcolo di cui sopra sono quelli individuati all’art. 45 del presente contratto al punto 1. e, limitatamente alle somme corrisposte mensilmente e fatte salve diverse pattuizioni aziendali, al punto 2.2. La quota oraria sarà maggiorata delle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno: prime 5 ore settimanali…………………………………… 35%
per ore successive……………………………………………………………………………………………………………………………… 45%
per mezz’ora continuativamente prestata dai turnisti di cui
all’art. 40 del presente contratto…………………………………………………………………………………… 40%

- lavoro straordinario notturno………………………………………………………………………………………………… 56%
per mezz’ora continuativamente prestata dai turnisti di cui
all’art. 40 del presente contratto…………………………………………………………………………………… 61%

- lavoro straordinario festivo diurno………………………………………………………………………………… 61%
per mezz’ora continuativamente prestata dai turnisti di cui
all’art. 40 del presente contratto…………………………………………………………………………………… 67%

- lavoro straordinario festivo notturno…………………………………………………………………………… 66%
per mezz’ora continuativamente prestata dai turnisti di cui
all’art. 40 del presente contratto…………………………………………………………………………………… 72%

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili nè tra loro, nè con quelle previste dall’art. 40 del presente contratto e la maggiore assorbe la minore.

Per gli impiegati di 7° livello, non assoggettabili alle limitazioni dell’orario di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l’orario ordinario contrattuale e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell’azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sull’elemento retributivo nazionale di tale livello, convenuta tra le parti o in misura preventiva forfettaria, o di volta in volta.

La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.


PROCEDURA PER IL LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario di produzione e dell’area amministrativa ha carattere volontario individuale.

La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità, consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, rilavorazioni di commesse urgenti, ritardi imprevisti nelle consegne di materie prime o semilavorati da parte di fornitori, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, punte di assenze anomale, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all’attività dell’azienda.

In presenza di disponibilità volontarie alla prestazione di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la direzione ne darà immediata notizia alla R.S.U.

Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti assicurando all’azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.


Clausola ex art. 4, comma 4, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Il periodo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 è fissato in dodici mesi, a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della complessità delle soluzioni tecnico organizzative adottate nella filiera dell’industria Tessile Abbigliamento Moda.


CHIARIMENTO A VERBALE - Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37.a e la 40.a ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 ore (6 x 6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari, determinate con il divisore orario previsto all’art. 46 - 2° comma - del presente contratto.

Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla data di stipulazione del CCNL 19 maggio 2000, diverse applicazioni e regole pattuite in sede aziendale, anche in considerazione del divisore fisso applicato, potranno essere armonizzate con quanto stabilito dal presente chiarimento a verbale.


NOTA A VERBALE - La decorrenza del primo comma del presente articolo è stabilita dal I maggio 2004. Nel periodo dal 1.1.2004 al 30.4.2004 ha trovato applicazione il primo comma dell’art. 37 del CCNL 19 maggio 2000.

ART. 38 - BANCA DELLE ORE


Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.

Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.

Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.

Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.

Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2005.

ART. 39 - LAVORO A SQUADRE


E’ considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.

L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.

La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 35 del presente contratto e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.

In attuazione a quanto disposto dall’art. 34 del presente contratto, l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezzora giornaliera di riposo.

Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezzora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.

Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezzora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.

Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.

Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo. La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezzora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.

Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario, secondo quanto specificato all’art. 37 del presente contratto.

Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.

Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l’inizio o col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.

Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 34 punto 1 del presente contratto.

Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,38% della retribuzione contrattuale nazionale e degli elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale e corrisposti a cadenza mensile, salvo diverse pattuizioni.

La predetta maggiorazione non è dovuta, nei casi di riduzione d’orario, fino ad 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).

In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro, prevista dall’art. 34 del presente contratto, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.

Direzione e R.S.U. potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.


CHIARIMENTO A VERBALE - Per i bambini e gli adolescenti la mezzora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.

Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezzora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

ART. 40 - LAVORO NOTTURNO, DOMENICALE E FESTIVO


E’ considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.

E’ considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali e festive previste agli artt. 90, 97 e 106 del presente contratto.

E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali quello effettivamente prestato tra le ore 23 e le ore 6 in relazione alla ipotesi formulata alla lettera d) del punto 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.

Agli effetti legali è considerato lavoratore notturno il lavoratore che:

- con riferimento al suo orario giornaliero svolga in modo normale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 23 e le ore 6; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno;

- con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in modo normale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 23 e le ore 6, per un minimo di 50 giorni lavorativi all’anno. Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale:

o quello prestato in occasione delle sostituzioni dei lavoratori in relazione ai cambi di turno, in aggiunta alle prestazioni giornaliere ordinarie;
o quello trascorso al di fuori di schemi di orario predeterminati per la manutenzione degli impianti;
o quello effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o da turno diurno ad un turno notturno;
o le prestazioni rese in regime di flessibilità di orario;
o le prestazioni di lavoro straordinario per le causali elencate all’art. 37 - Lavoro straordinario - paragrafo “Procedura per lavoro straordinario”.

Sono adibiti al lavoro notturno con priorità i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario variabile articolato su più settimane e di assenza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, il limite di 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore è calcolato come media su un arco di tempo di 12 mesi.

Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, considerata la particolare esigenza dell’industria Tessile Abbigliamento Moda di garantire lo svolgimento continuativo di talune attività nel fine settimana per mezzo di lavoratori specificamente addetti ad esse con orari di lavoro particolari, anche a tempo parziale, distribuiti su una parte dei giorni settimanali, si prevede che per tali fattispecie le parti al livello aziendale possano concordare che la durata massima dell’orario lavorativo di 8 ore di cui all’art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 66/2003 sia calcolata come media su un periodo settimanale o plurisettimanale.

Ai sensi dell’art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente ed in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni.

Le riduzioni di orario previste nel presente contratto sia a titolo specifico per il lavoro notturno che in generale, nonché le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo attuano l’indicazione contenuta nell’art. 13, punto 2, del decreto legislativo n. 66/2003.

L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.

Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori. Per il personale femminile si fa rinvio a quanto previsto all’art. 11 del decreto legislativo n. 66/2003.

Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno, domenicale e festivo, sono le seguenti:

- lavoro notturno in genere…………………………………………………………………………………………………………… 44%
- lavoro notturno per turni 6 x 6 a rotazione…………………………………………………………… 38%
- lavoro notturno con prestazione di un lavoratore stabilmente
assegnato in via continuativa al turno di notte………………………………………………… 45,5%
- lavoro domenicale e festivo diurno…………………………………………………………………………………… 38%
- lavoro domenicale e festivo notturno……………………………………………………………………………… 54%

Gli elementi retributivi da utilizzare per il calcolo di cui sopra sono quelli individuati all’art. 46 del presente contratto al punto 1. e, limitatamente alle somme corrisposte mensilmente e fatte salve diverse pattuizioni aziendali, al punto 2.2.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili nè fra loro nè con quelle previste dall’art. 38 del presente contratto e la maggiore assorbe la minore.


ART. 41 - REGIME DI ORARIO A TEMPO PARZIALE


A) DISPOSIZIONI GENERALI

Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.

Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell’intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.

Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la R.S.U. sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.

Pertanto, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell’8% del personale in forza a tempo indeterminato.

A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l’accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto tra le parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l’ostacolo dell’infungibilità delle mansioni.

In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell’8%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell’8% di cui al comma 6 del presente articolo.


B) INSTAURAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.

Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno.

La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata.

Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale da parte dell’azienda, quest’ultima comunicherà al personale in forza, nell’unità produttiva sita nello stesso ambito comunale in cui dovrà operare la nuova assunzione, la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale, dando priorità alle eventuali candidature da parte di personale in forza a tempo pieno in azienda. La comunicazione potrà avvenire anche mediante affissione nei reparti interessati.

Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d’assunzione ovvero nell’atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).

Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini probatori. In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al primo comma dell’art. 31 del presente contratto collettivo, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni.

La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell’ambito dell’orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma.

In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito.


C) LAVORO SUPPLEMENTARE E LAVORO STRAORDINARIO

In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’art. 34 del presente contratto collettivo.

La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato.

Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).

Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.

Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale.

Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate.


CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore.


NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di:

- sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata;
- iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite;
- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

ART. 42 - JOB SHARING


Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le parti riconoscono il ruolo nella ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l’adempimento dell’intero obbligo contrattuale.

Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare espressamente il nominativo dei lavoratori interessati, nonché il consenso di ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale.

Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro di norma con almeno una settimana di preavviso. Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all’orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con un giorno di preavviso.

In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l’obbligo della prestazione si trasferisce sull’altro lavoratore coobligato, che è pertanto tenuto a sostituire l’assente. L’avvicendamento tra i lavoratori coobligati dovrà avvenire senza interruzioni dell’attività condivisa. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia o infortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavoratori coobligati non sia in grado di avvisare tempestivamente l’altro lavoratore coobligato, la sostituzione è consentita entro il giorno successivo a quello in cui si è manifestata l’assenza.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le assenze dovute al godimento di ferie, permessi (ivi compresi quelli di cui all’art. 38 “Banca delle ore”), permessi per riduzione di orario, ex festività e aspettative dovranno essere comunicate anche all’azienda con almeno due giorni di preavviso. L’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve altresì essere comunicata all’azienda con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dall’art. 62 del presente contratto.

La retribuzione mensile verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. La retribuzione delle ore di assenza per il godimento dei vari istituti contrattuali e di legge viene calcolata sulla base della prestazione lavorativa concordata nel contratto di lavoro ripartito.

Viene considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa protrattasi oltre l’orario complessivo settimanale di 40 ore per il quale sono coobligati i lavoratori. E’ applicabile anche al lavoro ripartito la disciplina della flessibilità di orario di cui agli artt. 35 e 36 del presente contratto.

Le maggiorazioni per lavoro straordinario e per flessibilità spettano al lavoratore che ha prolungato la propria prestazione oltre la durata dell’orario complessivo settimanale.

In caso di applicazione di sanzioni disciplinari, concretantesi nella sospensione di uno dei lavoratori coobligati, l’altro è tenuto a sostituire il lavoratore sospeso durante tutto il tempo di applicazione della sanzione.

In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori coobligati, l’altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’orario per il quale i lavoratori erano coobligati. In tal caso le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore residuo e il datore di lavoro possono altresì accordarsi per cooptare un altro lavoratore coobligato, che sarà scelto di comune accordo. Il nuovo contratto, che non comporterà la risoluzione del rapporto col lavoratore residuo, dovrà rivestire i medesimi requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.

In caso di assenza di lunga durata di uno dei lavoratori coobligati, ad esempio per malattia, maternità o infortunio, fermo restando che il lavoratore residuo è tenuto a effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’intero orario complessivamente pattuito, azienda e lavoratore potranno valutare la situazione venutasi a creare e potranno concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore nel contratto di lavoro ripartito.

In deroga a quanto specificamente previsto dal presente contratto, la maturazione dei ratei mensili di tredicesima mensilità, di ferie, di permessi per ex festività e per riduzione di orario avverrà in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni lavoratore coobligato in ciascun mese.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che, qualora dovessero intervenire specifiche disposizioni inerenti il trattamento economico di malattia, si incontreranno per opportuni adattamenti della norma contrattuale.

ART. 43 -TELELAVORO


Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati.

Pertanto, con il presente articolo, le parti, recependo l’accordo interconfederale, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL Tessile Abbigliamento Moda come segue.

1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro.
Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.

2. Per telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa.

3. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.
La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all’atto dell’assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.
Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore).
Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità.

4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa.
Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa.
Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività.
Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa.

6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa.
Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.

7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
Pertanto, l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.

8. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l’utilizzo dei mezzi informatici.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro.
Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici.
In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.

9. Le parti convengono che l’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.

10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.

11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoro in azienda.

12. E’ possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.

ART. 44 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO


La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.

In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.

Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all’unità superiore.

Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.

L’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all’inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza sindacale unitaria relativamente a: numero dei contratti, cause, lavorazioni e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.

ART. 45 - DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE


1 - RETRIBUZIONE CONTRATTUALE NAZIONALE

L’ammontare dell’elemento retributivo nazionale è indicato nel capitolo VI - Tabelle retributive - del presente contratto.

Costituiscono la retribuzione nazionale anche gli importi degli aumenti periodici di anzianità, dell’indennità di mensa e dell’indennità di funzione dei quadri.


2 - ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE

2.1 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti dal contratto nazionale:
* Le maggiorazioni per:
- lavoro a squadre;
- lavoro notturno;
- lavoro domenicale e festivo;
- flessibilità;
- turni a scacchi.
* Eventuali indennità stabilite dal contratto nazionale.
* Ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal contratto nazionale.

2.2 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale:
- gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
- gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (concottimo);
- i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
- le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti;
- l’erogazione aziendale variabile, secondo le disposizioni dell’art. 12 del presente contratto.

L’elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.

Gli elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono comprensivi di eventuali effetti sulla retribuzione indiretta e differita, incluso il trattamento di fine rapporto.

Eventuali diverse intenzioni delle parti saranno rese esplicite nei singoli istituti che dovessero costituire deroga al principio generale.

L’operazione di riproporzionamento e ricalcolo degli elementi aggiuntivi della retribuzione a livello nazionale è stata effettuata secondo quanto riportato dal Verbale allegato al presente contratto (allegato D).

Nel caso di assenze retribuite per permessi per R.S.U., per cariche sindacali, per assemblee, per congedo matrimoniale, per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per malattia, per diritto allo studio, per permessi per lavoratori studenti: ai lavoratori che prestano lavoro a squadre e notturno saranno corrisposte anche le maggiorazioni per squadra e/o notturno, qualora tali prestazioni siano già state programmate.

Per i lavoratori a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.


DISPOSIZIONE APPLICATIVA PER IL LIVELLO AZIENDALE

Per quanto riguarda gli elementi retributivi aziendali, le aziende, d’intesa con la R.S. U., potranno procedere a ri proporzionare gli importi riconosciuti in modo da renderli coerenti con le disposizioni del presente articolo, rimanendo inteso che da tale operazione non possono derivare oneri o vantaggi per le parti.

Qualora tale riproporzionamento non sia stato effettuato, si manterranno i criteri di riferimento preesistenti, compresi quelli relativi alla retribuzione di fatto, indicati, da ultimo, al punto 2) dell’art. 36 del CCNL 9 luglio 1991.

Nell’ipotesi di adeguamento degli importi, precedentemente riconosciuti a livello aziendale, ai nuovi criteri definiti a livello nazionale dal presente contratto, tale adeguamento dovrà riguardare la generalità dei lavoratori interessati.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le parti dichiarano che l’adozione passata e futura del principio di cui al terzo comma del punto 2.2 del presente articolo, anche per gli elementi aggiuntivi della retribuzione aziendale è pienamente coerente con le disposizioni della contrattazione nazionale.

ART. 46 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA


La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.

Nei sistemi di orario basati su turni di 6 ore (6x6) la retribuzione oraria per le ore fino alla 40.a settimanale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.

Le tabelle dei divisori mobili utilizzabili nel quadriennio 2004/2007 sono riportate all’allegato E del presente contratto.

Per procedere alle detrazioni si opererà secondo la seguente formula:

retribuzione mensile
_________________________
ore lavorative del mese

Per ore lavorative del mese si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).


CHIARIMENTO A VERBALE - Resta fermo, per i lavoratori operai, quanto previsto all’art. 81 del presente contratto: “Modalità di corresponsione della retribuzione”.

ART. 47 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’


I lavoratori per l’anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dal 1.7.1979 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:

8° livello Euro 12,91
7° livello Euro 11,88
6° livello Euro 10,33
5° livello Euro 9,81
4° livello Euro 8,26
3° livello Euro 7,75
2° livello Euro 7,23
1° livello Euro 6,71

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Essi non assorbono nè possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.

Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione contrattuale nazionale di cui al punto 1. dell’art. 45 del presente contratto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo.

In caso di passaggio di livello successivamente all’entrata in vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l’importo maturato e avrà diritto a ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello fino a concorrenza con l’importo massimo raggiungibile nel nuovo livello.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

L’anzianità trascorsa in periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla legge 27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.


NORMA TRANSITORIA - Per i lavoratori che alla data del 28.9.1993 risultavano assenti in virtù delle aspettative richiamate all’ultimo comma del presente articolo, l’intero periodo di aspettativa viene considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.


NOTA A VERBALE - Per il personale già in forza al 30 giugno 1979 restano fermi i trattamenti previsti dalla nonna transitoria all’art. 35 - Parte generale - del CCNL 17 dicembre 1979 riportata in allegato (allegato F).

ART. 48 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE


La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.

Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma; in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni. Se l’azienda ritarderà oltre tali 10 giorni, decorreranno, a favore dei lavoratori, gli interessi sulla somma corrisposta in ritardo nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.

Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva di preavviso.

All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.

Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla, o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, a condizione che avanzi tale reclamo all’atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario che sia esercitato all’atto del pagamento per gli errori contabili o di inquadramento professionale.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.


CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE

L’eventuale cessione a terzi di quote della retribuzione potrà avvenire alle seguenti modalità, previa notifica del credito al datore di lavoro:

a) la trattenuta non potrà essere superiore ad un quinto della retribuzione e sarà calcolata mensilmente sulle competenze spettanti al netto, escludendo dal computo le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e indennità di infortunio;
b) l’onere di acquisizione delle trattenute grava sul soggetto creditore;
c) il prelievo sarà interrotto in qualsiasi caso di sospensione, anche parziale durante il mese, del rapporto di lavoro;
d) in caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro sospenderà qualsiasi trattenuta, e ne darà comunicazione al soggetto creditore.

ART. 49 - TRASFERTE


I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui svolgono normalmente la loro attività, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti o in difetto con l’intervento della Rappresentanza sindacale unitaria o delle Organizzazioni territoriali competenti.

Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l’orario normale di lavoro verranno retribuite con il 100% dell’Elemento Retributivo Nazionale. Sono esclusi da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell’orario di lavoro.

Detto trattamento non è cumulabile con quanto comunque concesso allo stesso titolo aziendalmente o individualmente.

In occasione delle trasferte all’estero, l’azienda provvede ad un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

ART. 50 – TRASFERIMENTI


Il lavoratore trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella località di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.

Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia, nonchè il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.

È dovuta inoltre un’indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della retribuzione, per la cui determinazione si fa riferimento all’art. 45 per i lavoratori senza familiari a carico, ovvero ad una mensilità di retribuzione, determinata con gli stessi criteri, per i lavoratori aventi familiari a carico con lui conviventi e semprechè questi li seguano nel trasferimento.

Quando per causa di trasferimento il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto d’affitto (purchè quest’ultimo risulti registrato o comunque documentabile) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti gli indennizzi, questi saranno a carico dell’azienda.

Le indennità di cui sopra non competono al lavoratore trasferito dietro sua richiesta.

Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle sue competenze, all’indennità sostitutiva del preavviso.

Il lavoratore già trasferito dalla sede ove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all’intera indennità che gli sarebbe spettata a norma del presente articolo in caso di trasferimento nella primitiva sede.

Tale diritto è però subordinato all’effettivo rientro del lavoratore alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto. Se il lavoratore invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avrà diritto al rimborso dell’indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.

ART. 51 – TRATTAMENTO PER INVENZIONI


Si richiamano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e del R.D. 29-6-1939.

ART. 52 - CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI


1) CAMBIAMENTO DI MANSIONI

Il lavoratore che venga temporaneamente adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni che comportino maggiore retribuzione, ha diritto, oltre alla propria retribuzione, alla differenza tra la retribuzione (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali) di competenza del proprio livello e quella prevista per le mansioni di livello superiore, per il tempo in cui vi è adibito.

Qualora la permanenza nelle mansioni di livello superiore superi il limite di tre mesi, continuativamente o a periodi frazionati nell’arco di 24 mesi, al lavoratore verranno attribuiti definitivamente il nuovo livello e la relativa retribuzione.

Nel caso di passaggio, anche in più riprese, per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il nuovo livello sarà acquisito alla scadenza del termine di conservazione del posto del lavoratore assente, come previsto dal presente contratto. E lavoratore che ritorna alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente con diritto alla conservazione del posto, ha diritto a conservare il 50% della differenza fra le due retribuzioni (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali).

L’adibire un lavoratore, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni di livello inferiore, non deve comportare, per lo stesso lavoratore, un mutamento sostanziale nella posizione, nè modificarne il livello di inquadramento e la relativa retribuzione.

La permanenza in tali mansioni non può durare oltre i due mesi nell’anno, anche se in periodi frazionati, e deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.

Fatta eccezione per le ipotesi di carattere tecnico previste ai due commi precedenti, nei casi in cui la permanenza nella mansione assegnata sia impossibilitata a causa di inidoneità fisica accertata o di necessità di riduzioni di personale e in assenza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, lo spostamento a mansioni di livello inferiore è consentito a tempo indeterminato, al fine di agevolare soluzioni tese a tutelare l’occupazione.

Le eventuali contestazioni saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni territoriali.


2) CUMULO DI MANSIONI

Ai lavoratori ai quali vengano affidate mansioni pertinenti a livelli di inquadramento differenti, è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest’ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.

ART. 53 - INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI


Parte A)

1) Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri - a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali - i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 8 livelli.

Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:

8° livello: quadri
7° livello: impiegati
6° livello: impiegati
5° livello: impiegati, intermedi, operai
4° livello: impiegati, intermedi, operai
3° livello “super” e 3° livello: impiegati, operai
2° livello “super” e 2° livello: impiegati, operai
1° livello: operai

Le suddivisioni “super” del secondo e del terzo livello non sono autonomi livelli, ma differenziazioni economiche all’interno dei livelli secondo e terzo e le mansioni ivi indicate sono individuate esclusivamente a cura delle parti nazionali.

L’appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni riportate nella Parte Inquadramento del presente contratto.

Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni esistenti.

2) Le singole mansioni non esemplificate verranno inquadrate nell’ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.

Le eventuali controversie derivanti dall’attribuzione dei livelli formeranno oggetto di esame tra direzione aziendale e la R.S.U.

In caso di mancato accordo la controversia sarà esaminata in prima istanza a livello territoriale, entro un mese dalla richiesta di esame formulata da una delle parti, e in seconda istanza a livello nazionale dalla commissione nazionale per l’inquadramento entro due mesi dalla trasmissione della richiesta da parte di una Organizzazione territoriale.

Qualora ad uno dei livelli fissati dalla procedura venga riconosciuto al lavoratore il diritto ad un livello superiore rispetto a quello inizialmente fissato dalla direzione aziendale, i benefici derivanti dall’attribuzione del nuovo livello verranno riconosciuti a far tempo dal periodo di paga in corso al momento di inizio della procedura, per tale intendendosi la data di ricevimento da parte della direzione aziendale della richiesta di incontro per l’esame del livello assegnato da parte della R.S.U.

3) In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell’inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la direzione aziendale comunicherà alla R.S.U. le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta dell’eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell’esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.

Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l’intervento, a richiesta di una delle parti, delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell’ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell’assetto dell’inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.

In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.

Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e dell’efficienza delle imprese, l’introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire un’intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative.

A tal fine la direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.

Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.

In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.

4) Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la mobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale, quando nell’organico si rendano disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a parità di 3 prestazione esigibile, indipendentemente dal sesso, abbiano i requisiti e le capacità.

5) Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l’opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sull’utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.


Parte B)

Opererà nel quadriennio di vigenza del presente contratto una Commissione nazionale per l’inquadramento composta da sei rappresentanti per le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto e da sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FEMCA, FILTEA e UILTA, con il compito di individuare e procedere all’inquadramento di mansioni obiettivamente nuove, nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia che siano segnalate in seguito allo svolgimento della procedura di cui alla precedente Parte A, punto 2).

La Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti in presenza di un problema di inquadramento che abbia carattere generale, anche rilevato nel corso della procedura di cui alla Parte A, punto 2) del presente articolo. Qualora si raggiunga a livello aziendale un accordo tra le parti relativo al deferimento della questione alla Commissione paritetica per l’inquadramento, la predetta procedura si sospende.

La Commissione, accertata preliminarmente la propria competenza, esaminerà il contenuto professionale della mansione individuata, elaborerà la relativa esemplificazione e procederà all’inquadramento sulla base dei criteri contrattuali, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.

Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte integreranno il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Commissione nazionale per l’inquadramento effettuerà attività di ricerca e di confronto per verificare motivazioni, criteri di elaborazione e di attuazione nonchè effetti pratici di esperienze innovative condotte ai sensi di quanto previsto alla precedente Parte A, punto 3) del presente articolo. A tal fine le Organizzazioni nazionali provvederanno a far pervenire alla commissione nazionale settoriale per l’inquadramento i testi delle intese raggiunte. I risultati degli studi compiuti saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni stipulanti, che si riuniranno per una verifica dei risultati stessi.

La Commissione decide all’unanimità.


COMMISSIONE TECNICA PARITETICA

Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l’evoluzione del rapporto tra impresa e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità di un confronto volto a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno.

Pertanto, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto nazionale, sarà costituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 rappresentanti designati da SMI e 6 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali che avrà l’incarico di:

- realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull’organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori;
- analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento a forme di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalità, a figure professionali innovative o, in via generale, la valorizzazione delle competenze richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi.

Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno proposte alle parti per essere applicate in sede di rinnovo della parte economica del contratto nazionale e nell’ambito dei relativi costi.

ART. 54 - PASSAGGIO DI OUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO, DA OPERAIO A IMPIEGATO, DA INTERMEDIO A IMPIEGATO


Salvo il caso di intervenuta effettiva risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di novazione del rapporto stesso, nel passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato, l’anzianità trascorsa come operaio o come intermedio deve valere agli effetti del preavviso e delle ferie.

Per quanto concerne i passaggi di qualifica intervenuti prima del 1° giugno 1982 restano valide le precedenti regolamentazioni contrattuali.

ART. 55 - TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI


L’azienda che sia venuta a conoscenza di danni che comportino trattenute per risarcimento a carico del lavoratore, deve contestarli a quest’ultimo con tempestività; la quantificazione del danno ai fini del risarcimento verrà effettuata contestualmente o entro i tempi tecnici necessari.

L’importo del risarcimento, in relazione all’entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione netta per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventualmente sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

Nei casi di controversia, troverà applicazione la procedura di cui all’art. 6 del presente contratto.

ART. 56 - PERMESSI, ASSENZE ED ASPETTATIVE


Tutte le assenze devono essere comunicate all’azienda nella giornata in cui si verificano, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e semprechè l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.

Per le assenze dovute a malattia od infortunio trovano applicazione le norme di cui agli articoli 61, 62, 93, 100 e 110 del presente contratto.

Al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell’arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Nell’ambito del periodo di cui sopra, al lavoratore assunto a tempo indeterminato ed avente un’anzianità di servizio non inferiore ad un anno, sarà altresì concessa un’aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.

Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell’orario di lavoro. L’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.

Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, un’aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino di età non superiore a 18 mesi.

Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà di ordine tecnico, produttivo o di sostituzione, si darà luogo ad un esame congiunto tra le parti interessate. Potrà essere richiesto l’intervento della R.S.U.

Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 59 del presente contratto.

I periodi di aspettativa sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l’azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.

Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, nonché i periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dovranno essere comunicati all’azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.

Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato come previsto dall’art. 29, ovvero si può fare ricorso a lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, come previsto dall’art. 44 del presente contratto.

I lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono ottenere brevi permessi per assentarsi dall’azienda durante l’orario di lavoro.

La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza.

Le aspettative, di qualsiasi genere, non debbono comportare l’assenza contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori. La determinazione dei lavoratori aventi titolo verrà fatta con arrotondamento all’unità superiore.

Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all’effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l’idoneità alla donazione.


NOTA A VERBALE - Agli effetti del quinto comma del presente articolo in caso di turnazione 6 x 6, per lavoro notturno si intende quello effettuato nel turno tra mezzanotte e le sei del mattino.

ART. 57 - RECUPERI


Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate, ove l’azienda ne ravvisi la necessità, a regime normale, previa definizione congiunta, con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra direzione aziendale e R.S.U.

Il recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.

Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite di intesa con la Rappresentanza sindacale unitaria.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti riconoscono che è opportuno che nelle circostanze contemplate dal presente articolo il recupero venga effettuato anche al fine di evitare eventuali contenziosi con l’Istituto assicuratore nel caso di richiesta di integrazione salariale.

ART. 58 - SERVIZIO MILITARE


Per il caso di chiamata alle armi per servizio di leva e di richiamo alle armi si rinvia alle norme di legge che regolano la materia.

La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Il periodo di servizio militare per leva vale quale anzianità a tutti gli effetti contrattuali ad essi connessi, ad eccezione del trattamento di fine rapporto; il periodo del richiamo alle armi vale solo quale anzianità di servizio.

Terminato il servizio di leva il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall’inizio della licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata sino ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei, di trenta se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario.

Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, semprechè non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell’occupazione.

Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anziché il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.

I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio civile, che beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le norme di legge previste per la chiamata alle armi per il servizio di leva.

Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni i quali, in possesso dei requisiti previsti e prescindendo da fini di lucro, assumano un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l’esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.

ART. 59 - CONSERVAZIONE DEL POSTO PER L’ACCESSO AI PROGRAMMI DI CURA E RIABILITAZIONE DALLA TOSSICODIPENDENZA


Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il lavoratore del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda sottoporsi ad un trattamento di terapia e riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all’esecuzione del trattamento riabilitativo.

La durata massima della conservazione del posto è di tre anni.

Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.

Per usufruire dell’aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali.

Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l’effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.

Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di riabilitazione.

I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa, che sarà concessa in relazione alle esigenze organizzative e produttive aziendali.

Per usufruire dell’aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.

La durata massima dell’aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre mesi e può essere concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto.

L’aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad una settimana.

I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge.

ART. 60 - CONGEDO MATRIMONIALE


Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio, compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendali.

Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico complessivo di cui sopra sarà commisurato al 100% della retribuzione netta, e sarà corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS; il trattamento è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell’istituto stesso.

Nel caso che l’istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento.


DICHIARAZIONE A VERBALE per il settore Abbigliamento/Bottoni - Per gli impiegati in forza alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1995, la durata del congedo matrimoniale rimane fissata in quindici giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione netta.

ART. 61- INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI


In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.

In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro.

L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa.

Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale.

Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del presente contratto. Gli elementi di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendali.

Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’Istituto assicuratore, nonchè alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro.

In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore.

Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.

A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istituti.

ART. 62 - MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO


A - ASSENZA DAL LAVORO

L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e semprechè l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.

Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il terzo giorno dall’inizio della assenza, il certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità comportante l’incapacità lavorativa.

L’eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro due giorni.

L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l’assenza.

Il lavoratore deve rendersi reperibile, presso il domicilio comunicato all’azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell’incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.

Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L’azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e, mediante affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità.

Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonchè per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda, salvo casi di obiettivo impedimento.

Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell’esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al termine dell’assenza. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.

Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all’azienda.

In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell’azienda, su ogni altra certificazione.

Nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di un’ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell’azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione.

In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un’infermità in atto.
Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli articoli 93, 100 e 110 del presente contratto.


B - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi.

L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.

In caso di superamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, restando in ogni caso al lavoratore il diritto al trattamento di fine rapporto e all’indennità sostitutiva del preavviso.

Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie, nè in preavviso di licenziamento, nè in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite “ salvavita “) ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi oltre i limiti di conservazione del posto.

Le parti stipulanti raccomandano alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino ad un massimo del tempo sopra indicato anche per altre situazioni di gravi malattie ed alle medesime condizioni.

L’aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per l’azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.

Nel caso di mancato rientro al lavoro rimane salvo il diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva del preavviso.

Previo accordo con la direzione aziendale il lavoratore potrà ridurre la durata dell’aspettativa già richiesta, riprendendo il lavoro prima della scadenza prevista e l’azienda potrà far accertare l’idoneità fisica del lavoratore, ai sensi della legge 300/70.

L’aspettativa per malattia è considerata come periodo neutro per il calcolo dei periodi di tredici e di trenta mesi agli effetti della conservazione del posto.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le disposizioni di cui al secondo comma del paragrafo B), si interpretano nel senso che in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente precedenti.

Il periodo di conservazione del posto di 13 mesi è pari a 394 giorni di calendario.


C - INFORTUNIO NON SUL LAVORO PER CAUSA DI TERZI

Nell’ipotesi di infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti degli importi predetti.

Il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro precisando gli estremi del terzo responsabile e/o della sua compagnia di assicurazione, nonchè le circostanze dell’infortunio.

ART. 63 - ABITI DA LAVORO


L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonchè quando essa ne prescriva comunque l’adozione.

La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all’usura determinata dalla natura della lavorazione.

ART. 64 - MENSE AZIENDALI


Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale o interaziendale, anche con possibilità di convenzione con mense o gestioni esterne, purchè vicine alla azienda o alle aziende interessate. Le possibilità concrete di attuazione potranno essere esaminate tra direzione aziendale e R.S.U. e, per le mense interaziendali, tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.

Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.

L’indennità stessa verrà corrisposta ai lavoratori, nella misura mensile di 0,34 Euro ferme restando le misure più elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria.

Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.

Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. La Rappresentanza sindacale unitaria od i delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliare l’andamento in collaborazione con le direzioni aziendali.

Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilità negli istituti contrattuali e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, è ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi è solo la corresponsione dell’indennità sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilità negli istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l’indennità sostitutiva.

ART. 65 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA


Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuo aziendale, messo a disposizione di tutti i dipendenti:

a) i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione continua correlati all’attività generale dell’azienda o inerenti ad altre funzioni presenti nella stessa, organizzati da Enti pubblici o legalmente riconosciuti, o da Enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché da Istituti scelti di comune accordo a livello territoriale nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24 del presente contratto;
b) i lavoratori che siano inviati dall’azienda a frequentare corsi di formazione continua aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente, previsti da piani formativi aziendali o territoriali - anche nell’ambito di Fondimpresa - concordati tra le parti sociali anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni.

Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato all’inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell’azienda; il calcolo del monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti anche su base biennale, moltiplicando 6 ore per 2 per il numero di dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale. Sempre all’inizio dell’anno, a richiesta della direzione o della RSU, saranno esaminate tra le parti le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo conto delle richieste e del tipo di corso che i lavoratori intendono frequentare.

I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite ogni anno.

Il lavoratore che intende usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del precedente punto a) deve farne domanda scritta all’azienda, fornendo documentazione idonea a comprovare: i requisiti dell’Istituto che eroga la formazione, le caratteristiche e finalità del corso, l’avvenuta iscrizione.

Tutti i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti devono fornire all’azienda un certificato di frequenza con l’indicazione delle ore relative.

Per la frequenza ai corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) non potranno assentarsi contemporaneamente più del 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità.

Le ore di permesso retribuito si intendono coincidenti con l’orario di lavoro. In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con l’orario di lavoro.

Le ore non utilizzate del monte annuo aziendale potranno essere destinate a programmi di formazione continua concordati tra le parti a livello aziendale o territoriale.

I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 66 (Facilitazioni per i lavoratori studenti), a motivo della diversa destinazione delle due norme.

Con il presente articolo le parti hanno dato attuazione all’art. 6, comma 2°, della legge 8 marzo 2000, n. 53.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti, riconfermando congiuntamente l’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale ai fini della competitività delle aziende e della tenuta e dello sviluppo di tutto il settore e dell’occupabilità dei lavoratori, nell’ambito delle attività dell’Organismo Bilaterale Nazionale per la formazione di cui all’art. 24 del presente contratto nazionale, si impegnano a realizzare una verifica congiunta sull’adeguatezza e sull’efficacia delle regolamentazioni contrattuali riguardanti le suddette materie, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 65 “Iniziative a sostegno della formazione continua”.

In tale ambito, saranno analizzate le problematiche concretamente riscontrate nel sistema delle aziende del settore nella programmazione e realizzazione di progetti di formazione continua riguardanti il personale dipendente a tutti i livelli, organizzati all’interno delle aziende stesse o ai quali le aziende aderiscono con proprio personale, con particolare riferimento a quelli realizzati nell’ambito dei fondi interprofessionali.

A tale riguardo, le parti convengono sulla necessità di approfondire gli aspetti relativi alle agevolazioni che consentono una migliore conciliazione tra la riconosciuta esigenza di estendere le suddette iniziative formative e la necessità di salvaguardare le esigenze organizzative dell’azienda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Tra i suddetti aspetti di facilitazione, le parti definiranno modelli di organizzazione delle modalità di erogazione della formazione che, valutando positivamente l’attività formativa stessa sia con riguardo al miglioramento della competitività delle aziende che all’autonomo interesse dei lavoratori all’accrescimento della proprie conoscenze e competenze professionali, prevedano forme di compartecipazione di aziende e lavoratori ai costi della formazione.

Le conclusioni condivise che emergeranno dai suddetti lavori dell’OBN-TAM saranno proposti alle parti stipulanti il presente contratto nazionale che ne definiranno il migliore utilizzo a beneficio di tutto il sistema.

ART. 66 - FACILITAZIONI PER I LAVORATORI STUDENTI


I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio - diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale - in scuole di istruzione dell’obbligo e superiore statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, possono usufruire su loro richiesta dei seguenti benefici:

a) -saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica e la preparazione degli esami;
b) -saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali;
c) -usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) -usufruiranno di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato all’inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell’azienda. Tali permessi competono nella misura massima individuale di 100 ore annue pro-capite. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero di dipendenti.

All’inizio di ogni anno tra azienda e RSU saranno esaminate le modalità di utilizzo del monte ore, tenendo conto delle richieste e del tipo di scuola che i lavoratori intendono frequentare.

I permessi retribuiti a carico del monte ore di cui alla precedente lettera d) possono essere accordati - con le stesse modalità - anche ai lavoratori che si iscrivano a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi per l’apprendimento o l’approfondimento della lingua italiana. In tal caso le ore annue di permesso individuale retribuito sono elevate a 200.

I permessi di cui alla lettera d) del presente articolo sono subordinati alla frequenza e spettano solo per le ore di lavoro che si sovrappongono a quelle delle lezioni. In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con l’orario di lavoro.

I permessi retribuiti di cui alla lettera c) del presente articolo per sostenere prove di esame saranno concessi, dietro loro richiesta, anche agli studenti universitari; essi competono per i giorni dell’esame e per i due giorni lavorativi precedenti. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

I permessi retribuiti previsti alla lettera c) e al comma precedente non vengono detratti dal monte ore stabilito al punto d).

I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge. Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l’azienda, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda alla direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza.

L’accoglimento dell’aspettativa potrà essere rimandato dal datore di lavoro in caso di oggettive esigenze tecnico organizzative.

I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i permessi e le aspettative previsti o richiamati dal presente articolo non possono superare il 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità. Non sono compresi nel computo i lavoratori assenti per gli esami di cui alla lettera c) del presente articolo.

I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all’art. 66 (Iniziative a sostegno della formazione continua), a motivo della diversa destinazione delle due norme. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

ART. 67 - INDENNITA’ SCOLASTICHE


Una indennità scolastica per contribuire alle spese di trasporto per accedere alla scuola e per concorrere alle tasse di iscrizione sarà corrisposta ai dipendenti con almeno tre anni di anzianità aziendale i cui figli frequentino con accertato profitto e regolarità corsi scolastici riconosciuti di indirizzo Tessile Abbigliamento Moda o comunque corrispondenti all’attività dell’azienda.

La misura dell’indennità verrà stabilita dall’azienda, sentita la RSU.

ART. 68 - AMBIENTE DI LAVORO - DOVERI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI


1- DOVERI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.

In particolare:

- il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma dell’art. 5 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all’osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all’utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonchè dei dispositivi di sicurezza;
- l’adozione e l’uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i Rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
- il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e nelle condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.


2 - REGISTRO DEGLI INFORTUNI - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro, secondo le disposizioni di legge. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza.

Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale deve essere mantenuto presso l’azienda.


3 - LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI

Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’art. 51, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.

Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre come previsto dall’art. 40 del presente contratto, l’effettivo godimento della mezzora di riposo comporta l’assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorchè coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.


Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.


DICHIARAZIONE A VERBALE - In relazione al processo di riforma legislativo in atto del D.Lgs. 626/1994, realizzato con il T.U. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della fase di revisione in corso dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell’intesa a livello interconfederale per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo contesto normativo.

In tale ambito, le parti si impegnano fin d’ora ad integrare l’attuale disciplina contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell’aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alla informazione e formazione dei lavoratori, tenuto conto dell’attuale impianto degli artt. 15 e 68 del presente contratto nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra.

ART. 69 - DISCIPLINA DEL LAVORO


I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.

Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.

L’azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.

Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.

Per le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili, durante l’orario di lavoro e comunque nell’ambiente di lavoro, si fa esclusivamente riferimento all’art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 70 - CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE


Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.

Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l’importo relativo alle cose non riconsegnate. E preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell’azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all’azienda di rivalersi per danni subiti.

ART. 71- VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO


Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per disposizioni superiori venisse fatta agli oggetti affidatigli. Per le visite personali all’uscita dello stabilimento si richiama la regolamentazione prevista all’art. 6 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

ART. 72 - REGOLAMENTO INTERNO


In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa, preventivamente all’attuazione, ai sensi dell’art. 3, punto 3 dell’Accordo interconfederale 18.4.1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

ART. 73 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI


I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, le eventuali sanzioni dell’organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari; l’applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle norme riguardanti la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione dei lavoratori.


1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.


2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore dell’elemento retributivo nazionale, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.

A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:

a) che non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l’assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt. 56, 61 e 62;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) che per negligenza esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall’azienda (schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell’orario;
h) che contravvenga al divieto di fumare all’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli;
i) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, previste dall’art. 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

L’importo delle multe dovrà essere devoluto alle istituzioni assistenziali dell’azienda, o in mancanza di queste, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ART. 74 - PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI


1) Le norme di cui ai precedenti articoli nonché quella del presente articolo dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nell’albo aziendale.

Parimenti dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, sempre mediante affissione nello stesso \ albo aziendale, altre norme previste dal regolamento interno predisposto ai sensi dell’art. 72 del presente contratto.


2) L’azienda non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare, ad eccezione di quello del rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito per iscritto e sentite le sue. difese. Nella contestazione scritta di cui sopra dovranno essere indicati all’azienda i fatti specifici che costituiscono l’infrazione imputata. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni dalla documentata notificazione della contestazione dell’infrazione.

Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare verbalmente o per iscritto le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un Rappresentante sindacale unitario.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni l’azienda, ove non abbia ritenuto valide le giustificazioni addotte dal lavoratore o in assenza di controdeduzioni e giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare dandone motivata comunicazione scritta al lavoratore.

Per contro, qualora tale provvedimento non venga applicato dall’azienda entro 10 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle controdeduzioni, le stesse si riterranno accolte.


3) Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare - salva la sua facoltà di adire l’Autorità giudiziaria - può promuovere nei venti giorni successivi - anche per mezzo della Associazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato - la costituzione, tramite la direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro.

In tal caso, la sanzione disciplinare resterà sospesa sino alla definizione del predetto giudizio di arbitrato.

ART. 75 - NORME PER IL LICENZIAMENTO


Per i licenziamenti individuali hanno applicazione le leggi vigenti.

In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:

a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) assenze ingiustificate per oltre tre giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi o alle ferie. Non interrompono la predetta consecutività i giorni festivi o non lavorativi eventualmente intercorrenti;
c) abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l’ipotesi di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
d) grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
e) non rispetto del divieto di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro delimitate per esposizione a rischi cancerogeni o per esposizione a rischi biologici;
f) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
g) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
h) furto, trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purchè il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l’Autorità giudiziaria. Limitatamente ai modelli e ai disegni si terrà conto dell’elemento costituito dalla loro originalità;
i) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisce a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell’azienda;
l) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, e introducendo o asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l’estensione della stessa, recato nocumento all’azienda;
m) insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
n) trattare affari per conto proprio e di terzi in concorrenza con l’imprenditore.

La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Nel caso di licenziamento per giusta causa l’azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, a una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di 6 giorni. Resta fermo il termine di 5 giorni entro il quale il lavoratore può presentare all’azienda le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e/o da un Rappresentante sindacale unitario.

ART. 76 - CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA


In caso di cessione o trasformazione di azienda si fa rinvio all’art. 2112 del codice civile e all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

La trasformazione dell’azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

ART. 77 - CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO


Ai sensi dell’art. 2124 del codice civile l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore - all’atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia rilasciato il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell’azienda stessa e le mansioni esercitate.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro l’azienda consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell’interessato, con regolarizzazione di aggiornamento, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà. In quest’ultimo caso l’azienda rilascerà al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.

ART. 78 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


Il trattamento di fine rapporto, spettante in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 gli importi sono quelli determinati in base alla legge predetta ed alle quote previste dalle precedenti regolamentazioni contrattuali.

ART. 79 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN CASO DI MORTE


In caso di morte del lavoratore il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2122 del codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, il trattamento di fine rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennità sono attribuite secondo le norme della successione.

In caso di morte di un lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia anzianità inferiore a 5 anni ma abbia superato il periodo di prova, l’azienda liquiderà, esclusivamente a favore del coniuge o dei figli minori già conviventi e a carico, le indennità predette calcolate in via convenzionale su una anzianità di 5 anni.

Capitolo II - DISPOSIZIONI PER GLI OPERAI


ART. 80 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE


La retribuzione normale sarà corrisposta agli operai in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.

Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:

a) agli operai che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 90 del presente contratto, escluse solo quelle coincidenti con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale;
b) agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a un mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.

Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando il seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):

retribuzione mensile
_______________________
ore lavorative del mese

Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.), come previsto dalle tabelle riportate nell’allegato E).

ART. 81 - INIZIO E FINE DEL LAVORO


Al segnale di inizio del lavoro l’operaio o l’apprendista dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività.

L’operaio o l’apprendista, che si presenti con un ritardo non superiore a mezzora, sarà considerato presente, agli effetti del computo delle ore, a partire dal quarto d’ora successivo qualora il ritardo non superi i 15 minuti oppure dalla mezzora qualora superi i 15 minuti.

Nessun operaio o apprendista potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.

In caso di adozione di sistemi elettronici di rilevazione dell’orario di entrata e di uscita, il datore di lavoro consegnerà al lavoratore, dietro sua richiesta, copia del tabulato di rilevazione delle sue presenze del mese.

ART. 82 - INTERRUZIONE DEL LAVORO


In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai ed apprendisti il seguente trattamento:

1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell’azienda, sarà corrisposta la retribuzione con facoltà per l’azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento non vennero preavvisati in termine utile e cioè almeno nel corso della giornata precedente l’interruzione, previo esame congiunto tra direzione aziendale e R.S.U., la direzione aziendale può disporre il recupero a regime normale. Nel caso in cui il recupero non venga disposto, per la prima giornata di sospensione sarà corrisposto 1’80% della retribuzione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione, ferma restando la facoltà di disporre il recupero con le modalità di cui sopra.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto.

Restano ferme le norme sulla cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonchè nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le parti, nel prevedere la corresponsione dell’80% della retribuzione per la prima giornata di sospensione di cui al punto 2) del 1° comma, confermano di non aver inteso sostituire l’intervento dell’azienda a quello della cassa integrazione guadagni come già precisato al 3° comma dell’articolo stesso.

ART. 83 - LAVORI DISCONTINUI


L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6.12.1923, n. 2657, non può superare le 48 ore medie settimanali.

In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi.

Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti addetti al trasporto di persone.

Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 38%.

Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre il normale orario contrattuale di 40 ore settimanali della generalità degli altri lavoratori e nell’ambito del loro orario normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione ordinaria fino alla 50a ora settimanale compresa, ovvero 72a ora settimanale per i custodi e portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, e con quote orarie di retribuzione maggiorate delle percentuali di straordinario di cui all’art. 38 del presente contratto, per le ulteriori ore prestate. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento ai criteri indicati allo stesso articolo.

Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.

Ai lavoratori discontinui è estesa la medesima riduzione di orario prevista dall’art. 34 del presente contratto per gli altri lavoratori dell’azienda.

Ai lavoratori discontinui operanti su turni avvicendati nell’arco delle 24 ore si applica la normativa dell’art. 39 (Lavoro a squadre), ai soli fini della maggiorazione dell’1,38%.


CHIARIMENTO A VERBALE - Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.

ART. 84 - TURNI A SCACCHI


Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.

Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.

I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione dell’1,64% sull’elemento retributivo nazionale.

ART. 85 - ASSEGNAZIONE DEL MACCHINARIO


Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell’articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell’ambiente di lavoro.

Le modifiche non temporanee dell’assegnazione del macchinario e delle conseguenziali variazioni dell’assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:

1) la direzione aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alla Rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa le disposizioni studiate per l’attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell’assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un’indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l’inizio dell’esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l’esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione. Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l’acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell’esperimento, la direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alla Rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori. Qualunque contestazione non abbia trovato risoluzione nell’ambito aziendale, sarà rimessa all’opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l’esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le Associazioni industriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all’art. 88 del presente contratto.
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all’art. 88 sulla disciplina del cottimo.


CHIARIMENTO A VERBALE al punto 2) - Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l’intervento delle Associazioni sindacali sull’esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

ART. 86 - PULIZIA DEL MACCHINARIO


La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ove sia effettuata oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria ai fini retributivi.

ART. 87 - LAVORO A COTTIMO


a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.

Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all’osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo, semprechè questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l’azienda dovrà corrispondere agli operai, le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto, una percentuale di maggiorazione del loro elemento retributivo nazionale del 4,13%.

Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.


b) Le tariffe di cottimo dovranno consentire all’operaio di normale capacità ed operosità di conseguire un guadagno non inferiore all’elemento retributivo nazionale stabilito per la sua categoria maggiorato del 4,13%. Tale condizione si presume adempiuta quando - essendovi più operai retribuiti in base alla medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un guadagno medio di cottimo non inferiore al 4,13%.


c) Nel caso in cui per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto b), la retribuzione gli sarà integrata fino a raggiungerlo.


d) Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:

1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.

L’azienda comunicherà all’operaio gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga, con riferimento ai risultati delle singole tariffe.


e) Le tariffe di cottimo nell’interesse dell’azienda come degli operai, divengono definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata (avuto riguardo ai caratteri tecnici e alle eventuali complessità delle lavorazioni) sarà preventivamente stabilita e comunicata agli operai interessati. Tale durata sarà compresa tra i 15 e i 45 giorni; l’esperimento sarà seguito dal periodo di assestamento della tariffa di cottimo o di incentivo di durata non superiore a due mesi.


f) L’azienda comunicherà alla Rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all’atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo, o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati.

Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.

Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.


g) Ove si verifichi che per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni l’applicazione di una o più voci delle vigenti tariffe determini una minore retribuzione rispetto ai livelli raggiunti nel quadrimestre precedente per ragioni indipendenti dalla laboriosità degli operai, l’azienda dovrà ricercare ed eliminare la causa del fatto e, contemporaneamente, determinerà la quota di minor guadagno che dovrà essere riconosciuta agli operai, ad integrazione delle retribuzioni già riscosse.

I provvedimenti di cui sopra non saranno adottati vigendo le tariffe provvisorie durante il periodo di assestamento.

Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento.


h) L’effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzioni di retribuzione.


i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.

A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell’ambito della azienda.


l) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo s’intende il totale delle somme pagate per il lavoro a cottimo nel periodo preso in esame diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.


m) L’operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro.

Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, l’operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.


n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell’ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.

Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all’art. 88 del presente contratto.


o) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, nè quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell’articolo 6 del presente contratto.


p) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

ART. 88 - COMITATI TECNICI PARITETICI DI ACCERTAMENTO


Nei casi previsti dall’art. 85, punto 5 e dall’art. 87 punto n) del presente contratto, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell’una o dell’altra parte, un Comitato paritetico per l’accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.

Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell’azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla direzione aziendale.

Le designazioni saranno notificate dall’una all’altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.

Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti di quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.

L’azienda predisporrà quanto necessario perchè il Comitato possa effettuare l’accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.

Quando il risultato dell’accertamento sia acquisito all’unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative del settore Tessile Abbigliamento Moda e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli istituti dell’assegnazione del macchinario (art. 85 del presente contratto) e del cottimo (art. 87 del presente contratto), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

ART. 89 - DEFINIZIONE DI JOLLY


Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l’azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di produzione presente in azienda.

L’inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in bai alla valutazione dell’ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.

Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

ART. 90 - GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE


1) Sono giorni festivi i seguenti:

1) Capodanno 1 gennaio
2) Epifania 6 gennaio
3) Giorno dell’Angelo -
4) Anniversario Liberazione 25 aprile
5) Festa del lavoro 1 maggio
6) Fondazione della Repubblica 2 giugno
7) Assunzione Maria Vergine 15 agosto
8) Ognissanti 1 novembre
9) Immacolata Concezione 8 dicembre
10) Santo Natale 25 dicembre
11) Santo Stefano 26 dicembre
12) Santo Patrono della località, ove ha sede
lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza
in calendario -

Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:

a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista dall’art. 41 del presente contratto;
c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile;
d) la festività coincidente con altre festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.

Per i compensi relativi alle festività del 15 Agosto e del 4 Novembre si fa riferimento alle norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell’istituto della Riduzione di orario) contenute nell’articolo 34 - Orario di lavoro del presente contratto.

La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà calcolata con riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.

Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero all’operaio o all’apprendista, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con un altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festività.

In caso di intervento della cassa integrazione guadagni rimane a carico dell’azienda, limitatamente alle prime due settimane di sospensione, la differenza tra quanto corrisposto dall’Ente previdenziale ed il normale trattamento di festività.

Fanno eccezione le festività di cui ai numeri 4) e 5) per le quali il trattamento integrativo sarà ugualmente corrisposto dall’azienda anche oltre le due settimane di sospensione.

I trattamenti integrativi di cui ai due commi precedenti sono commisurati al 100% della retribuzione normale netta.

Il trattamento stabilito alle lettere c) e d) sarà egualmente corrisposto all’operaio o all’apprendista che risulti assente dal lavoro per sospensione a qualunque causa dovuta - indipendentemente dalla volontà del lavoratore - da non oltre due settimane. Fanno eccezione le festività di cui ai numeri 4) e 5) che verranno ugualmente corrisposte anche oltre le due settimane di sospensione.


2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. Dette giornate confluiranno nella “Banca delle ore” di cui all’art. 38 del presente contratto, qualora attivata.

Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi dell’art. 91 del presente contratto.

I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda e RSU.


3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in un altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.


4) Restano ferme le modalità retributive previste dall’Accordo interconfederale 26.1.1977 - punto a) - per la festività nazionale spostata in domenica, salvi gli spostamenti di erogazione previsti dall’art. 34 - Orario di lavoro del presente contratto.


CHIARIMENTO A VERBALE N. 1 - Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino in domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.

Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa.


CHIARIMENTO A VERBALE N 2 - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 46 del presente contratto. Gli elementi di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente.

ART. 91 – FERIE


Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.

Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno.

Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 91 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.


DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.

ART. 92 - TREDICESIMA MENSILITA’


La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese di dicembre se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.

Agli effetti della liquidazione della tredicesima mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell’attività lavorativa nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell’azienda. La frazione di mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.

ART. 93 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO


In caso di malattia, all’operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:

- dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale;
- dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale.

In aggiunta a quanto sopra, all’operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell’INPS, l’azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto.

L’azienda anticiperà, a norma di legge, alle normali scadenze dei periodi di paga il valore presumibile della indennità a carico del competente istituto salvo conguaglio finale.

Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinino per l’azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per gli operai.

Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia da parte degli Istituti assicuratori, con decorrenza dalla data del riconoscimento stesso, alla presentazione di certificato medico indicante la data di inizio o di prosecuzione e/o di chiusura dell’incapacità al lavoro, la data del rilascio, la prognosi ed ogni altra indicazione stabilita dalle regolamentazioni in materia, nonchè all’osservanza di quanto previsto all’art. 62 del presente contratto.

L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.

In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.

I conteggi finali dell’integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dagli Istituti assicuratori.

Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non saranno cumulabili con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.

Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 63 del presente contratto, anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.


TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA INTEGRAZIONE

Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS.

Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria.

Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.

Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.

Per l’applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato G).


NOTA A VERBALE - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 46 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posta a carico dell’azienda, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell’INPS.

ART. 94 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO


In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 100% della retribuzione netta normale mensile per i primi 5 mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

E’ vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonchè ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale.

Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).


NOTA A VERBALE N. 1 - La decorrenza dell’aumento dal 90 al 100% è stabilita dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 rimane in vigore il trattamento del 90% previsto dal CC1VI, 19 maggio 2000.

L’aumento si applica anche alle lavoratrici che abbiano già in corso l’assenza obbligatoria al 1° gennaio 2005, per il residuo periodo fino ai primi 5 mesi di assenza.


NOTA A VERBALE N. 2 - II trattamento integrativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell’INPS.

ART. 95 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E PREAVVISO


L’azienda, l’operaio o l’apprendista che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all’altra parte.

Il termine di preavviso per il licenziamento o le dimissioni è, per ciascuna parte, di una settimana lavorativa (ad orario normale secondo il presente contratto) o di due settimane lavorative ad orario normale secondo il presente contratto per gli operai di 3°, 4° e 5° livello.

A termini dell’art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie nè di congedo matrimoniale.

Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi all’operaio licenziato da parte dell’azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Capitolo III - DISPOSIZIONI PER LE QUALIFICHE SPECIALI O INTERMEDIE


Art. 96 - SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO


Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di lavoro, disposte dall’azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.

 

ART. 97 - GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE


1) Sono giorni festivi i seguenti:

1) Capodanno 1 gennaio
2) Epifania 6 gennaio
3) Giorno dell’Angelo -
4) Anniversario Liberazione 25 aprile
5) Festa del lavoro 1 maggio
6) Fondazione della Repubblica 2 giugno
7) Assunzione Maria Vergine 15 agosto
8) Ognissanti 1 novembre
9) Immacolata Concezione 8 dicembre
10) Santo Natale 25 dicembre
11) Santo Stefano 26 dicembre
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo
stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario -

Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.

Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione, 2/26 di tale retribuzione.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all’art. 40 del presente contratto.

Per i compensi relativi alle festività del 15 Agosto e del 4 Novembre si fa riferimento alle norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell’istituto della Riduzione di orario) contenute nell’articolo 34 - Orario di lavoro del presente contratto.

Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.

Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.

In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.


2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. Dette giornate confluiranno nella “Banca delle ore” di cui all’art. 38 del presente contratto, qualora attivata.

Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi dell’art. 98 del presente contratto.

I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda e RSU.


3) Restano ferme le modalità retributive previste dall’Accordo interconfederale 26.1.1977 - punto a) - per la festività nazionale spostata in domenica, salvi gli spostamenti di erogazione previsti dall’art. 34 - Orario di lavoro del presente contratto.


CHIARIMENTO A VERBALE N. 1 - Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino in domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.

Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa


CHIARIMENTO A VERBALE N. 2 - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 46 del presente contratto. Gli elementi di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente.

ART. 98 – FERIE


Nel corso di ogni anno feriale l’intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:

- 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;
- 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
- 5 settimane per anzianità oltre 20 anni.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno.

Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 97 del presente contratto, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All’intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.


DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.

ART. 99 - TREDICESIMA MENSILITA’


In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all’intermedio una mensilità di retribuzione. Per la determinazione delle stessa si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.

ART. 100 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA


In caso di malattia, l’intermedio non in prova, nell’ambito della conservazione del posto prevista dall’art. 62 del presente contratto avrà diritto al seguente trattamento economico:

- corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’azienda con deduzione delle somme che l’intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti assicuratori, oppure per atti di previdenza dell’azienda.

Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto, anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.


TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA INTEGRAZIONE

Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS.

Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria.

Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.

Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.

Per l’applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato G).


NOTA A VERBALE - Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posta a carico dell’azienda, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell’INPS.

ART. 101 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino a concorrenza dell’intera retribuzione netta per i primi 5 mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

L’assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell’anzianità di servizio per il periodo suddetto.

E’ vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonchè ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 D.P.R 25.11.1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale.

Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).


NOTA A VERBALE N. 1 - Il trattamento integrativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell’INPS.


NOTA VERBALE N. 2 - Per le lavoratrici già in forza al 1° luglio 1995, l’azienda dovrà corrispondere il 27% della retribuzione mensile per il 6° mese di assenza. Inoltre, ove durante tale periodo intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall’art. 100 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

ART. 102 - PERMESSI


All’intermedio che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accorderà permessi con la corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo feriale, nel caso in cui l’intermedio abbia utilizzato per intero i permessi individuali per ex festività, per riduzione di orario e quelli compensativi per flessibilità non definiti nel programma collettivo.

ART. 103 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E PREAVVISO


L’azienda o l’intermedio che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all’altra parte.

Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell’intermedio non in prova è di:

- 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni;
- 2 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.

I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie nè di congedo matrimoniale.

Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi all’intermedio licenziato da parte dell’azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Capitolo IV - DISPOSIZIONI PER GLI IMPIEGATI


Art. 104 - LAUREATI E DIPLOMATI


L’impiegato laureato, assunto in primo impiego per mansioni specificamente attinenti al proprio titolo di studio di laurea specialistica, non potrà essere assegnato a un livello inferiore al sesto qualora sia adibito a mansioni che - pur non specificamente esemplificate nel mansionario del presente contratto - ricadano comunque, per il loro contenuto, nella declaratoria dello stesso sesto livello.

L’impiegato diplomato, assunto in primo impiego per mansioni specificamente attinenti al titolo di studio conseguito, non potrà essere assegnato a un livello inferiore al quinto qualora sia adibito a mansioni che - pur non specificamente esemplificate nel mansionario del presente contratto - ricadano comunque, per il loro contenuto, nella declaratoria dello stesso quinto livello.

Il titolo di studio deve essere presentato all’azienda all’atto dell’assunzione.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti concordano circa l’opportunità che le aziende considerino prioritariamente la possibilità di sviluppo professionale di quei lavoratori che conseguano un titolo di studio che si inquadri nell’ambito delle necessità e dell’evoluzione organizzativa dell’impresa.

ART. 105 - SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO


Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di lavoro disposte dall’azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.

ART. 106 - GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE


1) Sono giorni festivi i seguenti:

1) Capodanno 1 gennaio
2) Epifania 6 gennaio
3) Giorno dell’Angelo -
4) Anniversario Liberazione 25 aprile
5) Festa del lavoro 1 maggio
6) Fondazione della Repubblica 2 giugno
7) Assunzione Maria Vergine 15 agosto
8) Ognissanti 1 novembre
9) Immacolata Concezione 8 dicembre
10) Santo Natale 25 dicembre
11) Santo Stefano 26 dicembre
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo
stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario –

Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.

Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione, 2/26 di tale retribuzione.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all’art. 40 del presente contratto.

Per i compensi relativi alle festività del 15 Agosto e del 4 Novembre si fa riferimento alle norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell’istituto della Riduzione di orario) contenute nell’articolo 34 - Orario di lavoro del presente contratto.

Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.

Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.

In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.


2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. Dette giornate confluiranno nella “Banca delle ore” di cui all’art. 38 del presente contratto, qualora attivata.

Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi dell’art. 107 del presente contratto.

I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda e RSU.


3) Restano ferme le modalità retributive previste dall’Accordo interconfederale 26.1.1977 - punto a) - per la festività nazionale spostata in domenica, salvi gli spostamenti di erogazione previsti dall’art. 34 - Orario di lavoro del presente contratto.


CHIARIMENTO A VERBALE N. 1 - Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino in domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.

Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa.


CHIARIMENTO A VERBALE N. 2 - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 46 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente.

ART. 107 – FERIE


Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:

- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d’impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno.

Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 106 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All’impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.


DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.

ART. 108 - TREDICESIMA MENSILITA’


In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all’impiegato una mensilità di retribuzione. Per la determinazione della stessa si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.

ART. 109 - INDENNITA’ DI CASSA PER MANEGGIO DENARO - CAUZIONE


L’impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento dell’elemento retributivo nazionale.

Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate, a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.

I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.

ART. 110 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA


In caso di malattia, l’impiegato non in prova, nell’ambito della conservazione del posto prevista dall’art. 62 del presente contratto, avrà diritto al seguente trattamento economico:

- corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.


DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di inquadramento previdenziale che preveda l’intervento economico di malattia a carico dell’Istituto assicuratore la corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia dovrà essere intesa come retribuzione netta.


TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NEI CASI DI CASSA INTEGRAZIONE

Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS.

Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relativi alla C.I.G. sia ordinaria, sia straordinaria.

Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.

Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.

Per l’applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato G).

ART. 111 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO


In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino a concorrenza dell’intera retribuzione netta per i primi 5 mesi. Per la determinazione della stessa si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

L’assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell’anzianità di servizio per il periodo suddetto.

E’ vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonchè ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale.

Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).


NOTA A VERBALE N 1 - Il trattamento integrativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell’INPS.


NOTA VERBALE N. 2 - Per le lavoratrici già in forza al 1° luglio 1995, l’azienda dovrà corrispondere il 27% della retribuzione mensile per il 6° mese di assenza. Inoltre, ove durante tale periodo intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall’art. 111 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

ART. 112 - PERMESSI


Agli impiegati che per giustificati motivi ne facciano richiesta, l’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accorderà permessi con la corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo feriale, nel caso in cui l’impiegato abbia utilizzato per intero i permessi individuali per ex festività, per riduzione di orario e quelli compensativi per flessibilità non definiti nel programma collettivo.

ART. 113 - PREAVVISO


Il rapporto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l’impiegato che abbia superato il periodo di prova:

Mesi di preavviso secondo i livelli

8°-7° 6°-5° 4°-3°-2°

Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese
da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. La data della disdetta è quella del ricevimento della raccomandata.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie nè di congedo matrimoniale.

Durante il compimento del periodo di preavviso, l’azienda concederà all’impiegato licenziato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell’azienda e dell’impiegato.

Ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito. L’azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all’impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

ART. 114 - NORME PARTICOLARI PER LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE O DI CAPO UFFICIO


Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive o di capo ufficio per l’attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

Al fine di favorire l’esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio verrà agevolata la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.

Capitolo V - DISPOSIZIONI PER I QUADRI


ART. 115 - NORME PER I QUADRI


Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell’art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell’art. 2590 codice civile e del R.D. 29 giugno 1932.

In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.

ART. 116 - ATTIVITA’ FORMATIVA


Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.

ART. 117 - INDENNITA’ DI FUNZIONE


Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuta una indennità di funzione nella misura di 51,65 Euro mensili, fatto salvo quanto previsto dall’art. 87, Sezione seconda del CCNL 27 luglio 1995.

Capitolo VI - ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE


La parte economica regolata del presente capitolo ha validità biennale e scadrà il 31 marzo 2010.

Livelli 1 luglio 2008 1°aprile 2009 1°dicembre 2009 Totali

8 48,14 38,00 32,93 119,07
7 44,08 34,80 30,16 109,04
6 42,56 33,60 29,12 105,28
5 40,03 31,60 27,38 99,01
4 39,02 30,80 26,69 96,51
3 super 38,00 30,00 26,00 94,00
3 36,99 29,20 25,30 91,49
2 super 35,47 28,00 24,26 87,73
2 34,96 27,60 23,92 86,48
1 21,03 16,60 14,38 52,01


Viaggiatori o piazzisti

1 luglio 2008 1°aprile 2009 1°dicembre 2009 Totali

1a categoria 42,56 33,60 29,12 105,28
2a categoria 40,03 31,60 27,38 99,01


Di conseguenza l’elemento retributivo nazionale - ERN - assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Livelli 1 luglio 2008 1°aprile 2009 1°dicembre 2009

8 1.746,84 1.784,84 1.817,77
7 1.656,80 1.691,60 1.721,76
6 1.547,67 1.581,27 1.610,39
5 1.447,57 1.479,17 1.506,55
4 1.369,28 1.400,08 1.426,77
3 super 1.339,80 1.369,80 1.395,80
3 1.311,02 1.340,22 1.365,52
2 super 1.277,06 1.305,06 1.329,32
2 1.247,30 1.274,90 1.298,82
1 1.040,13 1.056,73 1.071,11


Viaggiatori o piazzisti

1 luglio 2008 1°aprile 2009 1°dicembre 2009

1a categoria 1.475,45 1.509,05 1.538,17
2a categoria 1.392,28 1.423,88 1.451,26


UNA TANTUM

L’importo una tantum di Euro 114 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di giugno 2008 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data dell’ 1l giugno 2008. Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di:

- servizio militare
- aspettativa
- congedo parentale
- cassa integrazione guadagni a zero ore

L’importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.


NORME SPECIFICHE

AZIENDE TERZISTE NEL MEZZOGIORNO

Per le aziende identificate al Protocollo n. 5 del vigente CCNL, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze:

gennaio 2009, ottobre 2009, 1 giugno 2010.


* * *


NOTA PER L’INDUSTRIA DEGLI ARTICOLI DA CACCIA

Tutto il personale operaio di prima assunzione per le mansioni a prestazioni lavorative operaie elencate nel 2° livello e fino a una anzianità di 12 mesi sarà retribuito con la paga mensile contrattuale del 1° livello.

Capitolo VII – INQUADRAMENTO


Premesso che l’art. 53 del presente contratto definisce i criteri generali dell’inquadramento unico dei lavoratori, vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni:

- per i dipendenti addetti all’industria dell’abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell’abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini;
- per i dipendenti addetti all’industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- per i dipendenti addetti all’industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;
- per i dipendenti addetti all’industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- per i dipendenti addetti all’industria cotoniera, liniera e delle fibre affini;
- per i dipendenti addetti all’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.


8° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartiene a questo livello con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell’impresa.

A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l’impresa per l’elevato livello, ampiezza e natura dei compiti.


NOTA A VERBALE - Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190. Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.


7° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell’imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell’attività aziendale.

ESEMPLIFICAZIONI

- Responsabile del servizio amministrazione e/o finanza
- Responsabile del servizio del personale, selezione formazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali
- Responsabile della produzione, anche di unità operative autonome
- Product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto)
- Responsabile del servizio commerciale
- Responsabile del servizio EDP
- Responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo
- Responsabile del magazzino totalmente automatizzato


6° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l’attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell’attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.

ESEMPLIFICAZIONI

- Capo ufficio contabilità
- Capo ufficio controllo di gestione
- Capo ufficio acquisti e/o vendite, cui può essere richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera
- Capo ufficio amministrazione del personale
- Capo ufficio programmazione della produzione
- Brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto)
- Capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing)
- Capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti
- Capo ufficio marketing
- Analista EDP
- Capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche
- Gestore di strutture di vendita medie (di cui all’art. 4, lett. e) del D.Lgs. 114/1998) o superiori con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all’assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico

DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO - CAMICERIE - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI - DIVISE ED ABITI DA LAVORO - CORSETTERIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS - ACCESSORI DELL’ABBIGLIAMENTO - OGGETTI CUCITI IN GENERE BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI


5° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l’attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un’esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.

Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l’esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Coordinatore dell’applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Programmatore EDP
- Addetto all’ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative

Confezioni esterne maschili e femminili, confezione di abiti casual-sportwear:

- Collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, casual, con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione

INTERMEDI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione - Capo sezione
- Aiuto modellista
- Assistente: fermo restando l’appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello

Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei, impermeabili, abiti da lavoro, biancheria uomo e donna:

- Studio della composizione del disegno con ricerca di ottimizzazione del consumo

Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei:

- Segnatura su tessuti con modelli (cartoni) già preparati, con facoltà di modifiche tali da cambiare l’impostazione o l’appiombo del modello
- Segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie

Confezioni maschili e femminili:

- Sarto finito che confeziona il capo completo

Confezioni in pelle e succedanei:

- Addetto allo sviluppo dei modelli
- Addetto alla formazione partite colori con autonomia operativa

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine


4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all’aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell’attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio

INTERMEDI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Capogruppo istruttore che, lavorando manualmente, è preposto alla guida esecutiva di un gruppo di operai senza responsabilità decisionale del lavoro degli operai stessi
- Operatori di modellistica

Confezioni di abiti casual-sportswear, impermeabili, biancheria uomo e donna, busti e reggiseni, cravatte:

- Segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l’impostazione o l’appiombo del modello
- Segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie

Busti e reggiseni:

- Studio del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modello già preparato

Cravatte:

- Studio della composizione del modello del disegno e determinazione del consumo

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto allo sviluppo delle taglie e/o piazzamento con applicazione di regole predefinite
- Campionaristi che confezionano il capo spalla completo (cucito e stiro)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati

Confezioni in pelle e succedanei:

- Sceglitori di pelli
- Addetto al taglio e al piazzamento

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear:

- Addetti/e al taglio tradizionale su tessuto unito e/o a righe e/o a quadri (dopo 18 mesi di permanenza al terzo livello)

Bottoni ed Articoli affini:

- Incisori su stampi a macchina con relativa messa a punto
- Stampatori specializzati
- Tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle tinte
- Addetto alla guida e al controllo dei lavoratori della borlonatura
- Addetto alle prove su ricette preparate, con autonoma capacità operativa
- Fresista specialista, con autonoma capacità di realizzazione degli utensili (dopo 18 mesi di permanenza al terzo livello)


3° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

Mansioni identificate come “3° super”

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione di abiti casual-sportswear:

- Macchiniste confezionatrici del capo completo
- Addetto alla stiratura finale completa del capo (sia con ferro che con pressa)

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni in pelle e succedanei:

- Addetto al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura
- Addetto alla attaccatura della manica senza preventiva imbastitura

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:

- Addetto alla confezione completa del capo-spalla con operazioni effettuate prevalentemente a mano
- Addetto all’imbastitura ed alla preparazione a macchina per l’incatenatura della spalla a manica già attaccata con o senza attaccatura del rollino
- Addetto al ripasso completo (tessuto e fodere) del capo finito con ferro da stiro
- Campionarista confezionatrice del capo spalla completo (solo cucitura)
- Campionarista/prototipista confezionatrice del pantalone completo (cucito e stiro)

Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc. Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, ecc. Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:

- Addetto al taglio che operino indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore

Bottoni ed Articoli affini:

- Addetto alle disposizioni delle lavorazioni


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “3° SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 3° livello

IMPIEGATI

- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l’utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all’inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista /receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all’esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear. Confezioni in pelle e succedanei:

- Piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (nel settore taglio)
- Addetto al taglio di fodere od interni
- Addetto alla tranciatura
- Rifilatura al taglio
- Addetto alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione
- Collaudo intermedio o finale su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice segnalazione dei difetti
- Addetto all’imbastitura della tela lunga (esclusivamente per capo sartoriale)

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear:

- Stenditura tessuti
- Campionarista/prototipista confezionatrice del pantalone completo (solo cucito)
- Addetti alla confezione completa del pantalone
- Addetto ad operazioni di stiro intermedio con esclusione delle operazioni di semplice apertura delle cuciture
- Addetto alla stiratura finale
- Addetto al taglio tradizionale su tessuto unito e/o a righe e/o a quadri (per i primi 18 mesi)

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni in pelle e succedanei:

- Addetto alla riparazione a macchina o a mano che intervengono anche per la sostituzione di qualsiasi parte del capo

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:

- Visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto
- Addetto alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri o a righe
- Addetto all’attaccatura e alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a mano e cucito con macchina normale o Addetto a procedimento analogo per le tasche
- Addetto all’impuntura del margine con macchina normale e a trasporto della barra d’ago senza imbastitura di riferimento
- Addetto alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con macchina taglia-cuci senza imbastitura di riferimento
- Addetto all’imbastitura delle paramonture
- Addetto all’attaccatura tasche a toppa a quadri
- Addetto all’attaccatura del taschino su tessuti rigati e/o a quadri con riscontro delle righe e dei quadri al taglio
- Mansione speciale: utilitari o volanti (10,22% di maggiorazione sull’elemento retributivo nazionale)

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear. Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa) Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:

- Addetto a macchine di taglio a controllo elettronico

Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc. Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, ecc.:

- Segnatura su tessuto con modello o sagome già predisposte, con possibilità di spostamento del modello

Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:

- Segnatura e taglio su tessuti apportando eventuali modifiche ed adattamenti

Bottoni ed Articoli affini:

- Fresista
- Foratore specialista
- Fresista specialista, con autonoma capacità di realizzazione degli utensili (per i primi 18 mesi)


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

Mansioni identificate come “2° super”

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla cucitura spalle tessuto con distribuzione della lentezza sul dietro
- Addetto alla confezione della fodera degli spacchi senza preventiva imbastitura
- Addetto all’imbastitura della tela
- Addetto alla sorfilatura del davanti del pantalone con o senza tasche eseguite, con applicazione contemporanea della fodera senza preventiva imbastitura o fissaggi diversi
- Addetto alla cucitura delle cinture al pantalone classico con inserimento dei laccini (passanti) senza riferimenti determinati
- Addetto alla cucitura cavallo pantaloni in unica soluzione (dal davanti al dietro) con rimessa sul dietro in vita e senza segnatura indicativa della cucitura stessa
- Addetto alle impunture con l’esecuzione di puntini a mano
- Addetto alle rifiniture ornamentali a mano (ricamo)
- Campionarista che confeziona parti consistenti e importanti del capo
- Addetto alla confezione a mano degli occhielli aperti


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “2° SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 2° livello

IMPIEGATI

- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l’utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/Receptionist

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all’imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili

Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:

- Personale che compie lavori od operazioni in produzione non compreso nel 3° livello: per la mansione speciale degli utilitari o volanti è previsto il 10,22% di maggiorazione sull’elemento retributivo nazionale

Confezioni di abiti casual-sportswear; confezioni in pelle e succedanei:

- Personale che compie lavori od operazioni in produzione non compresi nei livelli superiori

Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa):

- Segnatura su tessuto con modello e sagome già predisposte
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Taglio su segnato
- Addetto alla cucitura
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni

Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc.:

- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Tranciatura colli, polsi e varie
- Confezione
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni

Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.:

- Segnatura su tessuto con modello o sagome già preparate (cartoni)
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Confezione del capo completo
- Ricamo a macchina
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni

Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pantere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini:

- Addetto al controllo metrico dei tessuti
- Addetto alla faldatura
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Addetto alla divisione ed alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione
- Addetto alla preparazione degli accessori per la confezione
- Confezione
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni

Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:

- Addetto al controllo metrico dei tessuti
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Cucitura
- Confezione
- Stiratura
- Imbustatura
- Imballaggio e spedizioni

Confezioni in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli ed affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere:

- Operazioni di taglio o tranciatura
- Imballaggio e spedizioni

Bottoni ed Articoli affini:

- Addetto alla cernita dei colori
- Addetto alla cernita della seconda scelta
- Addetto al confezionamento, imballaggio e spedizioni


1° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l’espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.

Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONI

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza

DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA


5° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l’attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un’esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.

Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l’esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Coordinatore dell’applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate - - Analista chimico/fisico di laboratorio
- Programmatore EDP
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all’ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative

INTERMEDI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: fermo restando l’appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello.

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine

Mansioni relative al comparto Maglieria:

- Collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione


4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all’aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell’attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio

INTERMEDI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Aiuto assistente

Mansioni relative al comparto Maglieria:

- Segnatura su tessuto a maglia con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l’impostazione e l’appiombo del modello, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Segnatura su tessuto a maglia o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Addetto alla campionatura, che sulla base del disegno o del tracciato eseguono per intero e autonomamente il prototipo sulla macchina rettilinea e della tessitura (settore maglieria)
- Addetto alla campionatura, che tagliano il prototipo ed eseguono tutte le operazioni della confezione apportando le eventuali correzioni o modifiche (settore maglieria)

Mansioni relative al comparto Calzetteria:

- Addetto allo sviluppo del prodotto nella fase produttiva

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Personale addetto all’addestramento ed alla sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Ricettista (si intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare)
- Addetto alle operazioni di distribuzione, consegna e accettazione del lavoro esterno, con verifica dei controlli qualitativi secondo gli standards predefiniti
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati


3° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

Mansioni identificate come “3° super”

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito

Mansioni relative al comparto Maglieria:

- Addetto alle operazioni congiunte di taglio e confezione del capo completo
- Addetto alle macchine rettilinee a mano di qualsiasi finezza che dopo adeguato tirocinio eseguono in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente sviluppo delle taglie
- Addetto alle macchine rettilinee elettroniche
- Addetto alla confezione del capo completo per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia o misto pelle maglia
- Addetto al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o tranche) su materassi di diverso spessore o su teli da rettilinee o circolari con programmazione
- Addetto ai telai elettronici cotton

Mansioni relative al comparto Calzetteria:

- Addetto alla verifica del colore: sceglie le miscele dei colori tra quelle già elaborate, in base agli articoli, alle taglie e alle fibre, anche a campione, effettuando la verifica finale
- Addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del prodotto con controllo del filato

L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “3° SUPER” E’ TASSATIVA.

Esemplificazioni relative al 3° livello

IMPIEGATI

- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all’inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali —

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all’esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi

Mansioni relative al comparto Maglieria:

- Addetto alla macchine rettilinee a motore di qualsiasi finezza che dopo un adeguato tirocinio eseguono in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente sviluppo delle taglie
- Addetto alle macchine circolari o rettilinee (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici o automatici (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto alle operazioni di taglio su segnato per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Addetto in modo prevalente alla rammendatura tessuti in greggio
- Addetto al ricamo a mano
- Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall’uno all’altro colore e dall’una all’altra fibra)
- Addetto ai telai cotton

Mansioni relative al comparto Calzetteria:

- Conduttori di macchine circolari che eseguono le operazioni relative senza intervento in caso di guasti meccanici e che oltre alle normali operazioni eseguono almeno una delle seguenti: sostituzione platine, sostituzione jaks, sostituzione uncino bordo, cambio aghi, eliminazione barrature verticali
- Conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione delle macchine circolari con normali operazioni di azzeratura, cambio spole, infilatura, sfilatura, rovesciamento ecc. e con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione dei telai rettilinei con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto smacchinato
- Addetto al rimaglio tradizionale a mano
- Addetto alla movimentazione e al carico dei filati, raccolta e cartellinatura sacche, distribuzione dello smacchinato (manualmente o in automatico)
- Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall’uno all’altro colore e dall’una all’altra fibra)
- Addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del prodotto
- Addetto al controllo taglie


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

Mansioni identificate come “2° super”

OPERAI

Mansioni relative al comparto Maglieria:

- Confezionatori del capo completo (camicie da uomo)
- Addetti alla confezione di parti staccate tramite l’espletamento congiunto di almeno tre delle seguenti operazioni, ritenute di valore equivalente: preparazione ed attaccatura colli, ribattitura dei colli, preparazione e attaccatura di tasche, taschini e profilati, confezione degli orli, preparazione ed attaccatura dei polsi, attaccatura fodera al capo
- Ricamatori con programmazione della macchina
- Addetto alla stiratura a mano e alla pressatura e stiratura con macchine di ogni tipo su capo calato, su capo finito e/o accessori
- Addetto alle macchine rimagliatrici
- Addetto alla ripassatura e controllo del lavoro finito o nelle fasi intermedie
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto alle cuciture di qualità (4 aghi/laghi)
- Addetto alla scelta in greggio o in tinto
- Addetto al controllo nelle fasi intermedie di lavorazione
- Addetto alla preparazione bollini e codici a barre


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “2° SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 2° livello

IMPIEGATI

- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l’utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto/a alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all’imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia

Mansioni relative al comparto Maglieria:

- Dipanatori, stracannatori, torcitori, roccatori, ribobinatori o spalatori
- Montapettini telai
- Ricamatori senza programmazione della macchina
- Faldatori a mano e a macchina del tessuto
- Segnatori
- Addetto alle operazioni semplici di taglio
- Addetto alla confezione
- Addetto alla raccolta ed alla distribuzione del lavoro
- Addetto al prefissaggio
- Addetto alle macchine automatiche di piegatura, imbustatura, scatolatura del prodotto finito con controllo finale
- Addetto all’attaccatura a mano dei bottoni
- Addetto alle macchine circolari o rettilinee (per i primi 18 mesi)
- Addetto alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici o automatici (per i primi 18 mesi)

Mansioni relative al comparto Calzetteria:

- Addetto alle cuciture normali e/o automatiche
- Addetto all’orlatura e alla finta cucitura
- Addetto alla stiratura a vapore: fissa il capo in greggio o in tinto, a seconda del ciclo produttivo
- Addetto alla raccolta e inscatolamento
- Addetto al carico e scarico forme di fissaggio
- Addetto al pattugliamento macchine di spilaratura, roccatura, incannaggio, torcitura
- Conduttori di macchine tubolari a uno o più cilindri ausiliari degli incannatoi
- Addetto al carico e scarico delle macchine per il prefissaggio
- Addetto alle macchine di testurizzazione e falsa torsione
- Addetto al controllo Down Stream o statistico di qualità
- Addetto alle macchine tingi-fissa
- Addetto ai telai rettilinei da elastici e Jacquard
- Addetto alle macchine rettilinee
- Montapettini
- Addetto alle operazioni di carico, infilatura e scarico delle macchine
- Addetto al carico delle cantre
- Addetto alle macchine da taglio
- Addetto al taglio manuale
- Addetti alle macchine da controllo o stiro in greggio
- Addetto agli armadi tintoriali, agli apparecchi ad impacco, rotativi e a tamburo, alle centrifughe e agli essiccatoi
- Addetto alla preparazione bagni
- Addetto all’asciugatura
- Addetto alla confezione, a mano o automatica, del prodotto finito effettuando un controllo formale (piegatura, imbustatura, scatolatura)
- Conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (per i primi 18 mesi)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione delle macchine circolari con normali operazioni di azzeratura, cambio spole, infilatura, sfilatura, rovesciamento etc. e con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto (per i primi 18 mesi)

Mansioni relative al comparto Tintoria:

- Addetto alle barche o armadi di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe, aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari


1° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l’espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.

Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONI

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza

Mansioni relative al comparto Maglieria:

- Addetto al recupero filato a mano e a macchina


DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTTO ED ARTICOLI DA CACCIA


5° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l’attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un’esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.

Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l’esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Coordinatore dell’applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Programmatore EDP
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Analista tempi e metodi
- Addetto all’ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative

INTERMEDI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: ferma restando l’appartenenza degli assistenti alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine


Declaratorie ed esemplificazioni per i dipendenti addetti all’industria della LANA

4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all’aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell’attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio

INTERMEDI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Aiuto assistente

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati

Mansioni relative al comparto Pettinatura:

- Addetto alla classificazione con selezione della lana succida
- Addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni
- Regolazione e registrazione linee di pettinatrici con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo

Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:

- Addetto alla regolazione e registrazione di linee di mescolatura, ripettinatura, preparazione e/o macchine di filatura, roccatura (anche se collegate) compresi i loro automatismi e accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi

Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:

- Addetto alla registrazione e regolazione delle macchine dei cicli di tessitura e dei relativi automatismi e/o accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standards qualitativi e quantitativi (regolatori telai)

Mansioni relative al comparto Apparecchio

- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita


3° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

Mansioni identificate come “3° super”

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla conduzione del ciclo acque reflue o trattate con responsabilità della dosatura degli ingredienti e delle relative prove di controllo
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino

Mansioni relative al comparto Pettinatura

- Addetto alla conduzione di linea o linee di lavaggi di lane succide con o senza asciugatoio con responsabilità della dosatura degli ingredienti e dello standard qualitativo

Mansioni relative al comparto Tintoria:

- Addetto alla pesatura di coloranti anche con l’utilizzo di impianti di pesatura e distribuzione automatica e/o alla preparazione feltrino

Mansioni relative al comparto Ritorcitura:

- Addetto a operazioni di regolazione e registrazione di macchine di binatura e/o ritorcitura con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi

Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:

- Addetto al cambio catena (carico, scarico e/o annodatura) con messa a punto del telaio fino all’inizio del tessimento
- Addetto al controllo delle testane di inizio catena con ricerca e individuazione difetti a telaio


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “3° SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 3° livello

IMPIEGATI

- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all’inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all’esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
- Addetto alle macchine di registrazione pesi
- Addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc. con relativi calcoli e annotazioni
- Addetto ai rilievi statistici

Mansioni relative al comparto Pettinatura:

- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Pettinatura
- Addetto al caricamento delle carde e alla gestione delle relative celle di stoccaggio

Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:

- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Filatura a pettine
- Addetto alla conduzione e messa a punto delle apparecchiature semiautomatiche per le levate ai filatoi
- Addetto al laboratorio controllo qualità

Mansioni relative al comparto Filatura cardata:

- Addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo stracci e/o lana e degodronaggio con responsabilità della dosatura degli ingredienti
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Filatura cardata compresi loro automatismi e accessori
- Addetto alla preparazione delle mischie con pesatura componenti e dosatura additivi

Mansioni relative al comparto Tintoria:

- Addetto alla conduzione del ciclo di stampa vigoreux con preparazione e pesatura coloranti e additivi
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Tintoria
- Addetto alle macchine di tintura in pezza

Mansioni relative al comparto Finissaggio:

- Addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo pezze con responsabilità della dosatura degli ingredienti
- Addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti con regolazione e registrazione macchina
- Addetto alla conduzione di lavaggi a secco con regolazione e registrazione del ciclo
- Addetto alla conduzione di macchine bruciapelo con regolazione e registrazione macchina
- Addetto alla conduzione del ciclo completo di decatissaggio in autoclave
- Addetto alla conduzione di asciugatoi con responsabilità della dosatura degli additivi e appretti
- Addetto alla conduzione di cimatrici e/o garzatrici anche in linea con regolazione e registrazione macchina
- Addetto alla regolazione e registrazione macchine del ciclo Apparecchio
- Addetto alla stima dei difetti pezze

Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:

- Addetto alla conduzione di imbozzimatrici con responsabilità della dosatura degli ingredienti
– Addetto alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo
- Addetto alla conduzione di macchine per agofeltratura con regolazione e registrazione del ciclo
- Addetto alla assegnazione e distribuzione filati
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Orditura e Tessitura compresi gli automatismi e gli accessori
- Addetto alla realizzazione di provini e/o campioni tessuti con relativi controlli e registrazione di macchina
- Addetto alla lettura e/o messa in carta disegni anche con l’uso di sistemi informatizzati
- Addetto alla conduzione degli orditoi con sviluppo dei calcoli di portata
- Addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto alla stima dei difetti pezze in greggio


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

Mansioni identificate come “2° super”

OPERAI

Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:

- Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse

Mansioni relative al comparto Filatura cardata:

- Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse

Mansioni relative al comparto Tintoria:

- Addetto alle macchine lisciatrici con responsabilità di verifica e correzione bagno

Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:

- Addetto al magazzino filati con compiti di alimentazione ai reparti di preparazione alla tessitura e tessitura e gestione dei ritorni di lavorazione


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “2° SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 2° livello

IMPIEGATI

- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l’utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all’imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia

Mansioni relative al comparto Pettinatura:

- Addetto alle macchine di lavaggio di lane sucide con o senza asciugatoio
- Addetto alle macchine centrifughe per estrazione dei grassi di lana
- Addetto alle macchine di pettinatura, lisciatura, intersecting, vuota vasi
- Addetto alle macchine converter e/o seydel
- Addetto alle macchine di carderia
- Addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana sucida e/o apritoi fiocco
- Addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde
- Addetto alle operazioni di preparazione e riparazione pettini e spazzole con eventuale saldatura di
parti

Mansioni relative al comparto Filatura a Pettine:

- Addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e operazioni di pesatura
- Addetto alle macchine di mescolatura, ripettinatura, preparazione, filatura pettinata, roccatura, accoppiatura, ritorcitura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, riroccatura e confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico
- Addetto alle macchine di filoraccatura
- Addetto alle macchine converter e/o seydel
- Addetto alle macchine stirovap
- Addetto alle macchine di testurizzazione e/o elasticizzazione
- Addetto alle operazioni di rettifica e rivestimenti cilindri
- Addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati

Mansioni relative al comparto Filatura cardata:

- Addetto alle macchine di carbonizzo stracci e/o lana
- Addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e/o oliatura e operazioni di pesatura
- Addetto alle macchine di preparazione, mischia e di filatura cardata e “open end”, accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, riroccatura e confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico
- Addetto alle macchine di filoraccatura
- Addetto alle macchine di carderia
- Addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana
- Addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde
- Addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati

Mansioni relative al comparto Tintoria:

- Addetto alle macchine di essicazione, centrifugazione
- Addetto alle macchine di tintura matasse, tops, fiocco e rocche e/o stampa vigoreux
- Addetto alle macchine di tintura e vaporizzazione tessuti agofeltrati
- Addetto alle macchine intersectings, mélangeuses e/o lisciatrici
- Addetto alle operazioni ausiliarie di tintura e/o stampa
- Addetto alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue

Mansioni relative al comparto Ritorcitura:

- Addetto al vaporizzo, condizionamento, umidificazione, oliatura e/o operazioni di pesatura
- Addetto alle macchine di binatura, ritorcitura ed eventuale ritoccatura

Mansioni relative al comparto Finissaggio:

- Addetto alle macchine di carbonizzo pezze
- Addetto alle macchine di follatura e/o lavatura panni
- Addetto alle macchine di lavaggio a secco
- Addetto alle macchine bruciapelo
- Addetto alle macchine centrifughe, aspiratrici e asciugatoi
- Addetto alle macchine di arricciatura, rameuses, calandre, decatissaggio, vaporissaggio, alzatrici, spazzolatrici, fissatrici, presse, rosolatura
- Addetto alle macchine cimatrici e/o garzatrici
- Addetto alle operazioni ausiliarie di decatissaggio in autoclave
- Addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto finito con relativa annotazione del peso e del metraggio
- Addetto alle operazioni di preparazione emulsioni, soluzioni, additivi, saponi
- Addetto alle operazioni di pinzatura, smacchiatura e debarratura
- Addetto alle operazioni di marcatura e segnatura difetti
- Addetto alle operazioni di cucitura, scucitura pezze
- Personale addetto alle operazioni di nastratura, orlatura, frangiatura, taglio panni e coperte e altre operazioni similari di finitura
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni tessuti e/o coperte
- Addetto ai lavaggi in largo o alle continue di preparazione alla tintoria
- Addetto al lavaggio in cesto
- Addetto alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue
- Addetto alle macchine apri pezza

Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:

- Addetto alle macchine per agofeltratura
- Addetto alle operazioni di annodatura a mano e/o a macchina
- Addetto alle operazioni di carico, scarico e/o pulizia del telaio
- Addetto alle macchine selettrici e/o porgifilo, alle orditrici e/o alle incorsatrici
- Addetto alle operazioni di incollaggio e imbozzimatura
- Addetto alle operazioni di preparazione di licciate e pettini e/o alle armature di tessitura e lavori similari
- Addetto alle operazioni di scaricamento degli orditoi con svolgimento ordito e incannatura
- Addetto alle operazioni di incorsatura a mano e/o a macchina
- Addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio
- Addetto alle macchine per la divisione e/o assemblaggio del filato a servizio del reparto (riroccatura)
- Addetto al dissemblaggio licci e/o pulizia maglie lamelle
- Addetto alle macchine di tessitura (per i primi 18 mesi)


1° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l’espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.

Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONI

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto alla manovalanza

Mansioni relative al comparto Pettinatura:

- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole
- Addetto alla cucitura bisacce con o senza pulitura

Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:

- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni

Mansioni relative al comparto Filatura cardata:

- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni

Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:

- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni


Declaratorie ed esemplificazioni per i dipendenti addetti all’industria del FELTRO TESSUTO


4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino

Mansioni relative al comparto Filatura Cardata:

- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo di filatura cardata e semipettinata
- Addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni

Mansioni relative al comparto Tessitura:

- Addetto alla regolazione e registrazione iniziale con avviamento di qualsiasi tipo di telaio per la produzione di qualsiasi tessuto

Apparecchio:

- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita

Agofeltratura:

- Addetto alla regolazione e registrazione iniziale del ciclo di agofeltratura


3° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

ESEMPLIFICAZIONI

Follatura:

- Addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti

Tessitura:

- Addetto alla conduzione di qualsiasi tipo di telaio
- Addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)

Rammendatura e Giuntura:

- Addetto a qualsiasi operazione di rammendo con autonoma capacità di ricostruire porzioni complete di tessuto e di giuntura a mano e/o a macchina e/o a clipper con grado di competenza che consenta di iniziare autonomamente la lavorazione


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

ESEMPLIFICAZIONI

Rammendatura e Giuntura:

- Rammendatura (personale che esegue tutti i lavori di rammendatura di feltri e di essiccatori cotone)
- Giuntura (personale che esegue tutti i lavori di giuntura di feltri e di essiccatori cotone)

Tessitura:

- Addetto alle macchine di tessitura (per i primi 18 mesi)

Nota: Per tutti gli altri dipendenti non addetti alle prestazioni sopra richiamate, dovrà essere applicata, in relazione alle mansioni singolarmente svolte, la classificazione e relativo trattamento salariale previsto per il personale addetto all’industria della lana.


Declaratorie ed esemplificazioni per i dipendenti addetti all’industria del FELTRO BATTUTTO


4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita


3° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

ESEMPLIFICAZIONI

Feltro battuto:

- Addetto alla composizione di dischi filtri e tubi (dipendenti con diretta responsabilità circa le dimensioni e la compattezza del manufatto)
- Follatura (personale con la responsabilità del gruppo di folloni)
- Tornitura di dischi (personale in grado di effettuare la sagomatura)

Feltro sintetico:

- Quadrista C.T.E. e servizi
- Primo operatore conduttore trattamento acque
- Addetto preparazione coloranti e additivi
- Conduttore ciclo tintura
- Conduttore linea impregnazione ed estrazione
- Addetto taglio
- Quadrista recupero solventi
- Conduttore ciclo polimero


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefmiti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

ESEMPLIFICAZIONI

Feltro battuto:

- Spazzatura e pulitura carde (personale anche con mansioni di registrazione)
- Personale macchinista alla valadora
- Personale macchinista al macchinone
- Follatura (personale responsabile di macchina)
- Personale macchinista alle feltratrici
- Personale macchinista responsabile degli essiccatoi
- Tornitura di dischi
- Rifinitura feltri di lana e di pelo (personale responsabile delle macchine rameuses, calandre, presse, cimatrici)
- Personale addetto alla turbinatura
- Sovrapposizione veli dischi e tranciatura dischi (personale con almeno 12 mesi di anzianità nel reparto)

Feltro sintetico

- Operatore ciclo vapore
- Operatore servizi
- Operatore trattamento acque
- Operatore preparazione additivi e analisi
- Operatore preparazione greggio
- Operatore stoccaggio greggio e prodotto finito
- Operatore finissaggio
- Operatore settaggio
- Operatore confezionamento prodotto finito
- Addetto preparazione soluzioni
- Operatore linea impregnazione collante
- Operatore linea estrazione componente di base fibra
- Operatore molatura
- Operatore agugliatura
- Operatore esterno recupero solventi
- Operatore polimero e analisi


1° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l’espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.

Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONI

- Addetto ai lavori di follatura, acidatura, apparecchiatura
- Addetto ai lavori di cardatura
- Spazzatura e pulitura carde (personale senza mansioni di registrazione)
- Addetto ai lavori di pressatura
- Addetto ai lavori di ramatura
- Addetto ai lavori di tintoria
- Addetto ai lavori di tranciatura
- Addetto alla rifilatura al tavolo

Nota: Per tutto il personale ausiliario dovrà essere fatto riferimento all’inquadramento e alla retribuzione stabilite per lo stesso personale ausiliario appartenente all’industria della lana.


Declaratorie ed esemplificazioni per i dipendenti addetti all’industria degli articoli da CACCIA


4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

- Personale per l’addestramento e la sorveglianza della lavorazione


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

ESEMPLIFICAZIONI

- Personale in servizio presso le aziende che alla data del presente contratto abbia almeno 12 mesi di anzianità e sia idoneo a tutti i lavori del reparto

Nota: Tutto il personale operaio di prima assunzione per le mansioni e prestazioni lavorative sopra elencate al 2° livello e fino a una anzianità di 12 mesi sarà retribuito con la paga mensile contrattuale di cui alla corrispettiva Nota inserita nella tabella salariale.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.

Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell’ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.


DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE


5° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l’attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un’esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.

Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Responsabile amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici
- Analista tempi e metodi
- Addetto all’ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l’esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell’applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate

INTERMEDI

- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: ferma restando l’appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di pari livello

OPERAI

- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine


4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all’aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell’attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio

INTERMEDI

- Aiuto capo squadra area manutenzione

OPERAI

- Aiuto assistente (si intendono i lavoratori che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono mansioni di carattere superiore a quelle del caricatelaio)
- Personale per l’addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
- Registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo
- Tessitura a mano


3° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

Mansioni identificate come “3° super”

OPERAI

- Addetto alla annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “3° SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 3° livello

IMPIEGATI

- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all’inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
- Cronometrista non analista

OPERAI

- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci)
- Caricatelaio che oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti effettua in autonomia le regolazioni necessarie all’avvio del telaio
- Addetto all’esecuzione della manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Addetto a mansioni discontinue: autisti non addetti al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata
- Addetto alla incorsatura automatica a ciclo completo
- Addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura, preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all’inizio del tessimento
- Tessitura di velluti operati o a bacchetta
- Tessitura di tessuti tecnici speciali
- Tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Esecuzione messincarta
- Cimatura
- Imbozzimatura
- Ripassatura pettini


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un (92 grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

Mansioni identificate come “2° super”

OPERAI

- Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai


L’ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME “2° SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 2° livello

IMPIEGATI

- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l’utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist

OPERAI

- Caricatelaio: addetto a normali operazioni, secondo parametri predefiniti di: scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, regolazione dell’altezza
- Addetto all’incorsatura semiautomatica
- Addetto alla movimentazione dei carichi
- Addetto all’imballaggio e alla confezione di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Infermiere generico
- Addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Battitura disegni Jacquard e ricopiatura disegni
- Montatura di disegni nella macchina
- Aiuto imbozzimatura
- Lettura disegni a lisage ed a matrice
- Provinatura e controllo titoli
- Battitura disegni per ratiéres con mansioni esclusive
- Pulitura pettini
- Orditura
- Rimettaggio
- Preparazione e ripassatura remisse di cotone
- Intorcitura
- Tessitura (per i primi 18 mesi)


1° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l’espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.

Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONI

OPERAI

- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza
- Campionatura (*)
- Introduzione catene macchine incollaggio (*)
- Eguagliatura di montature con mansioni esclusive (*)
- Incannatura (*)
- Spolatura (*)
- Preparazione remisse metalliche (*)
- Porgitura (*)
- Resubbiatura nello stabilimento (*)
- Posa delle lamelle (*)
- Marcatura pezze (*)
- Caricacantre (*)
- Legatura e incarto pezze

(*) I lavoratori addetti alle mansioni contrassegnate con asterisco passeranno nel livello superiore (2°) dopo nove mesi di permanenza al 1°.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.

Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell’ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.


PRECISAZIONI SU ALCUNE PRESTAZIONI LAVORATIVE E MANSIONI

Tessitura tessuti tecnici speciali - Riguarda la tessitura a mano ed a macchina di tessuti tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva svolta in modo continuativo.

Esecuzione messincarta - Riguarda il personale che, non essendo disegnatore, esegue la punteggiatura, il contorno e la riempitura con colori, del disegno già predisposto da disegnatori.

Cimatura - Riguarda il personale addetto alla condotta della macchina cimatrice con effettiva responsabilità per il funzionamento della macchina stessa ed alla affilatura dei cilindri.

Conduttori carrelli - Riguarda il personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore - -lavoro fisso - addetto a mezzi per l’uso dei quali è richiesta, o non richiesta, la patente prevista dal codice della strada.

Fuochisti - Conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di I, oppure II grado generale o particolare. Per i conduttori di generatori di vapore il tempo impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie entra a tutti gli effetti nel computo dell’orario di lavoro.

Ausiliari specializzati - Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d’arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: pettinista (fabbricatore pettini), attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori, autogeni ed elettricisti con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampa, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, compositore tipografo.

Ausiliari qualificati - Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, verniciatori, muratori, ferraioli, turbinisti, idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.

Aiutanti degli ausiliari - Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.


DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI

- PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA COTONIERA, LINIERA E DELLE FIBRE AFFINI
- PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI


5° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l’attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un’esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.

Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

Mansioni relative a tutti i comparti

- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all’ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l’esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell’applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate

Mansioni relative al comparto Nobilitazione

- Ricettista di tintoria che determina la ricetta passando indifferentemente dall’una all’altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di tintura, dispone per la correzione, corregge ed approva i colori con responsabilità dei risultati (dispositore o analista di laboratorio)
- Ricettista di stampa che determina la ricetta passando indifferentemente dall’uno all’altro tessuto con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di stampa, dispone per la correzione, corregge ed approva i colori con responsabilità dei risultati (dispositore o analista di laboratorio)

INTERMEDI

- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente tessile (ferma restando l’appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5° livello)

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti

- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine

Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto

Stampa

- Capo macchina da stampa che opera indistintamente su macchine rotative e piane, svolgendo con facoltà di iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi, mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali:
a. preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una cartella di disposizione
b. ripristino delle rade

Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa

- Addetto all’incisione dei cilindri in rame con rilevazione del disegno tramite elaboratore elettronico e incisione per mezzo di pantografo elettronico


4° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un’esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.

Può essere richiesta la guida di altro personale.

ESEMPLIFICAZIONI

IMPIEGATI

- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all’aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell’attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio

INTERMEDI

- Aiuto capo squadra area manutenzione

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti

- Aiuto assistente tessile
- Personale per l’addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochista patentato
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati

Mansioni relative al comparto Filatura

- Personale addetto a tutte le operazioni di manutenzione e riparazione delle carde: pulizia, smontaggio, rettifica e sostituzione delle guarnizioni, rimessa in moto, ecc.

Mansioni relative al comparto Tessitura

- Tessitore a mano
- Addetto registrazione e regolazione centralina lancio telai con responsabilità dello standard qualitativo

Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto

Tintoria

- Capo macchina di tintoria in continuo
- Colorista che tinge a campione filati e tessuti e che passa indifferentemente dall’una all’altra fibra o dall’uno all’altro colore

Stampa

- Capo macchina di stampa piana o rotativa a più colori

Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa

- Addetto all’incisione dei cilindri con procedimento laser


3° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.

Mansioni identificate come “3° super”

OPERAI

Mansioni relative al comparto Filatura:

- Addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, colore, lunghezza, regolarità, resistenza, maturità, ecc., sul cotone sodo

Mansioni relative al comparto Lino canapa:

- Conduttore delle macchine per candeggio con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti
- Conduttore delle macchine per tintura con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti

Mansioni relative al comparto Filati cucirini:

- Meccanico di reparto, addetto tenters rocchetti

Mansioni relative al comparto Tessitura:

- Addetto all’annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino

Mansioni relative al comparto Nobilitazione:

- Addetto all’impianto di depurazione delle acque, che effettua i controlli e le relative correzioni


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “3’ SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 3° livello

IMPIEGATI

- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l’utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all’inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista /receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc., sul prodotto finito o su semilavorati
- Personale addetto ai servizi di manutenzione (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all’esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi

Mansioni relative al comparto Filatura:

- Capo squadra di pulizia delle macchine

Mansioni relative al comparto Lino Canapa:

- Addetto alla fresatura cilindri per la filatura a umido
- Conduttore per le macchine di candeggio
- Conduttore delle macchine per tintura

Mansioni relative al comparto Tessitura:

- Conduttore dell’imbozzimatrice e cucinatore di bozzima
- Addetto all’orditura che sviluppa i calcoli di portata e/o opera continuativamente su orditi contenenti note di colore
- Addetto all’incorsatura automatica a ciclo completo
- Addetto all’annodatura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Caricatelaio che, oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti, effettua in autonomia le regolazioni necessarie all’avvio del telaio
- Addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura (anche con l’uso di strumenti informatici), preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all’inizio del tessimento
- Conduttore di cimatrice
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione

Mansioni relative al comparto Velluto:

- Tessitore di velluti operati e quadrettati (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Tessitore di velluti di ordito o lisci (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Addetto al taglio del velluto liscio con affilatura dei coltelli
- Conduttore di macchine di stabilizzazione dimensionale del velluto
- Conduttore di cimatrici per essuti a pelo o operati, che esegue la regolazione, taratura e affilatura dei cilindri

Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto:

Preparazione

- Conduttore di macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga, candeggio, mercerizzo, ecc.)

Tintoria

- Conduttore di macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (jigger, flue, barche, foulard, ecc.)

Stampa

- Conduttore di macchine per la stampa a tavolo di tessuti (produzione e campionatura)
- Aiuto capo macchina di stampa, piana e rotativa, a più colori

Finissaggio

- Conduttore di macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura, airo, essiccazione, ecc.)

Operazioni accessorie e complementari

- Conduttore di macchine per operazioni complementari ed accessorie della tintoria e stampa (vaporizzo, lavaggio, asciugatura, in corda e in largo, continuo e discontinuo, ecc.)
- Ordinatore di quadri e cilindri da stampa in magazzino

Preparazione dei colori e ausiliari

- Addetto alla cucina colori e/o ausiliari e/o prodotti di finissaggio (impianto automatizzato e manuale)
- Campionatore e provinatore di colori

Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa

- Addetto all’impressione, spoglio, polimerizzazione e ghieratura dei cilindri
- Addetto all’impressione, spoglio, polimerizzazione e ritocco dei quadri
- Addetto all’impressione, spoglio, provinatura e correzione dei quadri
- Addetto al ritocco di quadri e cilindri

Controllo qualità

- Verificatore di pezze al tavolo di spedizione o comunque per l’ultimo controllo
- Addetto al ritocco di pezze stampate


2° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.

Mansioni identificate come “2° super”

OPERAI

Mansioni relative al comparto Filatura:

- Addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie, con funzioni di controllo della rispondenza delle indicazioni qualitative ricevute
- Addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche o delle matasse
- Addetto a una delle mansioni del ciclo di filatura esemplificate al secondo livello, chiamato continuativamente a collaborare alla formazione tecnico pratica di altro personale

Mansioni relative al comparto Lino Canapa:

- Addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura, pallettizzazione del filato, che effettua anche la pesatura e/o il controllo visivo dell’uniformità del colore

Mansioni relative al comparto Filati cucirini:

- Meccanico di reparto, addetto tenters tubetti

Mansioni relative al comparto Tessitura:

- Addetto alla cernita a mano dei fili, in preparazione alla incorsatura / annodatura
- Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai

Mansioni relative al comparto Nobilitazione:

- Addetto alla spalmatura di tessuti
- Addetto alla calandra con più di 5 cilindri
- Addetto al mercerizzo con prelavaggio (bagnato su bagnato)


L’ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME “2’ SUPER” E’ TASSATIVA.


Esemplificazioni relative al 2° livello

IMPIEGATI

- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l’utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/Receptionist

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti
- Addetto all’imballaggio e alla confezione di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanico, elettricista, saldatore, tornitore, fresatore, lattoniere, falegname, idraulico, attrezzista, muratore)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorino
- Portinaio, guardiano, usciere
- Infermiere generico

Mansioni relative al comparto Filatura:

- Addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie
- Addetto alle macchine di apertura e cardatura
- Addetto agli stiratoi
- Addetto alla preparazione pettinatura
- Addetto alla pettinatura
- Addetto ai banchi a fusi
- Addetto ai filatoi
- Addetto ai filatoi a rotore o turbina
- Addetto alle roccatrici
- Addetto alle filoroccatrici
- Addetto alle macchine condizionatrici filati, che effettua anche l’inserimento e il ritiro del semilavorato
- Addetto all’aspatura
- Addetto alla binatura
- Addetto alla ritorcitura ad anello
- Addetto alla ritorcitura a doppia torsione
- Addetto alla ri-roccatura
- Addetto alla gasatura
- Addetto alle dipanatrici matasse
- Addetto alla mercerizzazione filati
- Addetto alla tintura filati
- Addetto alle vaporizzatrici
- Addetto alle binatrici per elastomero ricoperto
- Addetto alla ritorcitura doppia torsione con elastomero ricoperto
- Addetto alle binatrici per elastomero nudo
- Addetto ai torcitoi per elastomero nudo
- Addetto ai filatoi per la produzione di filati Core Spun
- Addetto ripasso fusi e rocche Core Spun e Core Twist con o senza lampada di Wood
- Addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione delle rocche o delle matasse

Mansioni relative al comparto Lino Canapa:

- Addetto alla pulizia delle macchine che effettua anche il montaggio e lo smontaggio delle parti da pulire
- Addetto alla mischia
- Addetto al carico/scarico macchina imballo automatico
- Addetto alle carde
- Addetto alla pettinatura
- Addetto alla ri-pettinatura
- Addetto agli stiratoi
- Addetto agli stiroriunitori
- Addetto al banco a fusi
- Addetto alle macchine per candeggio
- Addetto alle macchine per tintura
- Filatore a umido
- Filatore a secco
- Addetto alle roccatrici/ri-roccatrici
- Addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura e pallettizzazione del filato
- Addetto al carico e scarico dell’essiccatoio

Mansioni relative al comparto Filati cucirini:

- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (dopo i primi 12 mesi di permanenza al primo livello)
- Conduttore di macchine automatiche per rocchetti, tubetti, gomitoli, matasse, ecc.
- Addetto alla mercerizzazione filati
- Addetto alla tintura filati

Mansioni relative al comparto Tessitura:

- Addetto alla cucinatura di bozzima
- Addetto all’imbozzimatrice
- Addetto carica cantre
- Addetto all’orditura
- Addetto porgifili all’incorsatura
- Addetto all’incorsatura semiautomatica
- Addetto all’annodatura (per i primi 18 mesi)
- Addetto dispensa rocche di trama
- Tessitore (per i primi 18 mesi)
- Caricatelaio: addetto alle normali operazioni, secondo parametri predefiniti, di: scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, regolazione dell’altezza
- Addetto alla arrotolatura, faldatura, piegatura, doppiatura, misurazione del tessuto
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Addetto alla confezione delle pezze (incellofanatura, legatura, marcatura, applicazione etichette, imballaggio, ecc.)
- Addetto ai servizi ausiliari di reparto (levapezze, oliatura, pulizia telai, manutenzione pettini, preparazione licci, ecc.)
- Addetto alle macchine di finissaggio (es.: cimatrice, spazzolatrice, ecc.)
- Addetto alla preparazione di campioni
- Addetto alla roccatura
- Addetto alla foratura e doppiaggio cartoni per disegni ratiere
- Addetto alla confezione di articoli di biancheria per la casa (cucitura, orlatura, ecc.)
- Addetto alla incellofanatura, inscatolatura, imballaggio, applicazione etichette, ecc., di articoli di biancheria per la casa

Mansioni relative al comparto Velluto:

- Addetto al carico/scarico della macchina per il taglio dei velluti
- Addetto alla piegatura, faldatura, misurazione dei velluti, a mano e a macchina
- Addetto alla tagliatura del velluto liscio con cucitura della pezza
- Addetto alla tagliatura del velluto a coste con cucitura della pezza
- Addetto alla cimatura di tessuti piani e velluto
- Tessitore di velluti in genere (per i primi 18 mesi)
- Addetto alle macchine di finissaggio in genere dei velluti: cardatura, spazzolatura, cimatura, vaporizzo, polimerizzazione, ecc.

Mansioni relative al comparto Materiale da medicazione:

- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (dopo i primi 12 mesi di permanenza al primo livello)
- Addetto alle carde
- Addetto alle macchine per materiale idrofilo e cotoni
- Addetto ai battitoi
- Addetto agli essiccatoi, compreso il carico e scarico
- Addetto alla lavorazione delle garze
- Addetto alla lavorazione del materiale da sutura
- Addetto alla cucitura
- Addetto alla taglierina

Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto:

Preparazione

- Addetto alle macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga, candeggio, mercerizzo, ecc.)

Tintoria

- Addetto alle macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (jigger, flue, barche, foulard, ecc.)

Stampa

- Addetto al rifornimento e riattrezzaggio delle macchine da stampa piana, rotativa, tavolo (lavaggio quadri, rifornimento colori, stesura pezze, ecc.)

Finissaggio

- Addetto alle macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura, airo, essiccazione, ecc.)

Operazioni accessorie e complementari

- Addetto alle operazioni accessorie e complementari alla tintoria e alla stampa (stendaggio, roccatura, incannatura, ecc.)

Servizi alla produzione

- Addetto ai servizi di produzione (cucitura pezze, lava gamelle, arrotolatura, montaggio dei quadri o dei cilindri, ecc.)
- Addetto alle movimentazioni interne (es: trasporto quadri e cilindri)
- Addetto alla preparazione e all’archivio del campionario e dei disegni

Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa

- Addetto alla preparazione del telaio del quadro o del cilindro
- Addetto alla tracciatura al pantografo

Laboratorio

- Aiuto di laboratorio


1° LIVELLO

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l’espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.

Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONI

OPERAI

Mansioni relative a tutti i comparti:

- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto ai servizi ausiliari alla produzione (es.: distribuzione e pulizia tubetti, distribuzione spole, ritiro e cernita dei cascami, ecc.)
- Addetto a mansioni di manovalanza

Mansioni relative al comparto Filati cucirini:

- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (per i primi 12 mesi)

Mansioni relative al comparto Materiale da medicazione:

- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (per i primi 12 mesi)


CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell’ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.


DEFINIZIONE JOLLY - Si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 89 del presente contratto.

Capitolo VIII - NORME SPECIFICHE DI COMPARTO


NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA COTONIERA


Stampatori a macchina

La normale retribuzione mensile degli stampatori a cilindro o a rulli, nel caso di assenza per malattia, verrà corrisposta per i primi tre giorni di assenza nella misura di due terzi, mentre a partire dal quarto giorno troveranno applicazione le norme previste dall’art. 93 del presente contratto.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di lavoro, disposte dall’azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto.


Coadiutori di assistenti di filatura

Le parti si danno atto che a favore dei coadiutori di assistenti di filatura continuano ad essere applicate le seguenti norme di miglior favore già previste nei loro confronti dal contratto nazionale di lavoro 17 aprile 1935.

Malattia: per i primi tre giorni di assenza la ditta corrisponderà i due terzi della normale retribuzione, mentre a partire dal quarto giorno troveranno applicazione le norme previste dall’art. 93 del presente contratto.

Infortunio: troverà applicazione la normativa di cui all’art. 61 del presente contratto.

Preavviso: il periodo di preavviso nei casi di licenziamento o di dimissioni è stabilito in un mese.

Trattamento di fine rapporto: la misura del TFR per l’anzianità maturata dopo il 1° giugno 1982 è stabilita in 11,10/30 per lo scaglione dal 1° al 4° anno; successivamente valgono le quote annue di cui alla Norma transitoria n. 2 dell’allegato F “Calcolo del TFR per gli operai fino al 31 dicembre 1988” e all’art. 78 del presente contratto.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di lavoro, disposte dall’azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto.


NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI


FINIMENTO COTONIERO

Stampatori a macchina

La normale retribuzione mensile degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia, verrà corrisposta per i primi tre giorni di assenza nella misura dei due terzi mentre a partire dal quarto giorno troveranno applicazione le norme previste dall’art. 93 del presente contratto.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di lavoro, disposte dall’azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.


FINIMENTO SERICO

Norme particolari per gli operai superspecializzati

Reparti tintoria e purga

- Ricettisti. Si intendono i coloristi che compongono le ricette di tintura dei vari colori col sistema della percentuale metrica servendosi anche dell’ausilio di cartelle colori e ricette prestabilite

Reparti stampa

- Titolare o conduttore di macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro, a più colori.

Reparti fotoincisione – incisione

- Incisori di qualsiasi disegno su molette a mano o a macchinetta
- Incisori su placche di metallo di qualsiasi disegno
- Molettatori su cilindri di rame o di acciaio di qualsiasi disegno
- Rilevatori da qualunque moletta
- Pantografisti responsabili della messa a punto dei pantografi e della corrosione dei cilindri

Viene applicata la norma che segue:

1) Trattamento per malattia e infortunio - In caso di assenza dovuta a malattia e infortunio, sarà corrisposta un’integrazione dell’indennità riconosciuta dagli istituti assicuratori fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta normale, dal 1° al 180° giorno. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

2) Trattamento di fine rapporto - Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto nella misura di 18/30 per ogni anno di servizio compiuto fino a 18 anni di anzianità. Successivamente valgono le quote annue di cui all’art. 78 del presente contratto.
Le anzianità precedentemente maturate saranno liquidate in base alle disposizioni prescritte dall’art. 78 - Trattamento di fine rapporto.

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durate dell’orario di lavoro, disposte dall’azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.


Trattamento “disegnatori - disegnatori lucidisti e fotografi”

Ai “disegnatori”, “disegnatori lucidisti” e “fotografi”, dei reparti fotoincisione, viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3° livello, con retribuzione mensile pari alla media fra le retribuzioni in vigore per gli impiegati di 5° e 3° livello.

Per “disegnatori” e “disegnatori lucidisti” si intendono coloro che con provata esperienza eseguono disegni, schizzi, messe a rapporto, coloritura, lucidi di qualsiasi genere, nonchè creano disegni di semplice natura.

Per “fotografi” si intendono gli specializzati nella produzione fotografica di disegni e di lucidi aventi provata esperienza in tutte le manipolazioni di sviluppo, fissaggio e stampa delle fotografie.

Ai “lucidisti” viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 2° livello.

Per “lucidisti” si intendono coloro che eseguono lucidi di qualsiasi difficoltà e natura.

Per “disegnatori di incisione” si intendono coloro che dopo un adeguato periodo di addestramento come decalcatori, con provata esperienza eseguono decalchi per pantografo atti a impressionare molette, messe a rapporto, nonché creano disegni di semplice natura a completamento del disegno principale.

Ai “disegnatori” viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3° livello con retribuzione mensile pari alla media tra la retribuzione in vigore per gli impiegati di 5° e 3° livello.


Integrazione salariale per il finimento serico

Le aziende del finimento serico dovranno corrispondere, in aggiunta ai minimi contrattuali,

l’integrazione salariale con le misure in atto al 30 giugno 1983, e cioè:

Livelli Euro

7° 14,25
6° 12,39
5° 11,68
4° 10,01
3° 9,39
2° 8,80
1° 8,06


Premio di produzione per il finimento serico

A far data dal 1° aprile 2000, il premio di produzione serico di cui all’accordo del 18 novembre 1983, recepito al capitolo VIII, Norme specifiche di comparto, del CCNL 1995 è stato congelato in cifra nel valore aziendalmente corrisposto alla data del 31 marzo 2000 per i lavoratori in forza a tale data.

Per i lavoratori assunti dopo tale data, che già percepivano tale premio nel precedente rapporto di lavoro, verranno interamente corrisposti dal momento dell’assunzione i seguenti valori:

LIVELLO IMPORTO ANNUO
Euro

8° 1.311,80
7° 1.265,32
6° 1.123,29
5° 1.025,68
4° 912,06
3° 848,02
2° 778,82
1° 670,88

Ai suddetti valori sarà aggiunto quello corrispondente ad eventuali superminimi collettivi mensili in atto nell’azienda di destinazione.

Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tale premio nel precedente rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate nella sopra riportata tabella con la seguente gradualità:

PERIODO VALORE

Primi dodici mesi Nessun importo
Dal 13° al 18° mese 20%
Dal 19° al 24° mese 40%
Dal 25° al 30° mese 60%
Dal 31° al 36° mese 80%
Dal 37° mese 100%

Le modalità di calcolo del suddetto premio sugli istituti diretti e differiti di legge e di contratto saranno quelle previste dal citato accordo del 18 novembre 1983.

In considerazione delle particolari connotazioni del presente premio di produzione serico, le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale convengono sull’opportunità di conferire alle rispettive rappresentanze imprenditoriali e sindacali provinciali di Como la facoltà di assumere ogni iniziativa negoziale ritenuta idonea.


NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA LANIERA

PREMIO DI PRODUZIONE

L’istituto del premio di produzione non è disciplinato dal presente contratto.

Sono fatte salve le situazioni aziendali in atto in applicazione di quanto previsto dal Protocollo D del C.C.N.L. 17 giugno 1979


NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA SERICA

PREMIO DI PRODUZIONE

A far data dal 1° aprile 2000, il premio di produzione serico di cui all’accordo del 18 novembre 1983, recepito al capitolo VIII, Norme specifiche di comparto, del CCNL 1995 è stato congelato in cifra nel valore aziendalmente corrisposto alla data del 31 marzo 2000 per i lavoratori in forza a tale data.

Per i lavoratori assunti dopo tale data, che già percepivano tale premio nel precedente rapporto di lavoro, verranno interamente corrisposti dal momento dell’assunzione i seguenti valori:

LIVELLO IMPORTO ANNUO
Euro

8° 1.311,80
7° 1.265,32
6° 1.123,29
5° 1.025,68
4° 912,06
3° 848,02
2° 778,82
1° 670,88

Ai suddetti valori sarà aggiunto quello corrispondente ad eventuali superminimi collettivi mensili in atto nell’azienda di destinazione.

Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tale premio nel precedente rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate nella sopra riportata tabella con la seguente gradualità:

PERIODO VALORE

Primi dodici mesi Nessun importo
Dal 13° al 18° mese 20%
Dal 19° al 24° mese 40%
Dal 25° al 30° mese 60%
Dal 31° al 36° mese 80%
Dal 37° mese 100%

Le modalità di calcolo del suddetto premio sugli istituti diretti e differiti di legge e di contratto saranno quelle previste dal citato accordo del 18 novembre 1983.

In considerazione delle particolari connotazioni del presente premio di produzione serico, le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale convengono sull’opportunità di conferire alle rispettive rappresentanze imprenditoriali e sindacali provinciali di Como la facoltà di assumere ogni iniziativa negoziale ritenuta idonea.

PROTOCOLLI


Protocollo n. 1 - DICHIARAZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, SUL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO E SUL CODICE DI CONDOTTA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI E PER L’ELIMINAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE NELLE ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE INTERNAZIONALI

Le parti ribadiscono l’importanza fondamentale di un corretto sviluppo del commercio internazionale tessile-abbigliamento quale strumento di crescita economica e di tutela occupazionale per tutti i paesi interessati.

A tal fine concordano che il generale passaggio da un regime di regolamentazione basato sul principio dei contingenti bilaterali (Accordo Multifibre) ad una nuova regolamentazione tendente alla liberalizzazione degli scambi, deve essere ispirato a principi di rispetto dei diritti umani e delle norme di tutela del lavoro secondo le convenzioni dell’OIL.

In questo ambito concordano che uno strumento fondamentale per la realizzazione dei principi evidenziati è costituito dall’accettazione della c.d. “clausola sociale” negli accordi di scambio tra i vari paesi partner commerciali.

Le parti inoltre ribadiscono che il corretto sviluppo del commercio internazionale tessile- abbigliamento non può discostarsi dai concetti affermati nella “Carta dei Principi Fondamentali del Commercio Mondiale per i Tessili e l’Abbigliamento” denominata Magna Charta e sottoscritta nel maggio 1993 dalle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali della Unione Europea, Stati Uniti e Giappone e successivamente recepita, come Raccomandazione delle Parti Sociali risultato del Dialogo Sociale settoriale per l’industria tessile-abbigliamento nell’ambito dell’Unione Europea; tali principi sono intesi a garantire l’apertura dei mercati del commercio tessile-abbigliamento su base di reciprocità, eliminare tutte le forme di “ dumping” e di sovvenzioni, proteggere la proprietà intellettuale, impedire l’evasione di regole commerciali, garantire meccanismi di salvaguardia contro la disorganizzazione del mercato, attuare provvedimenti specifici contro le pratiche che falsano il commercio tramite ricorso a forme di lavoro forzato, irregolare dei bambini, rispettare le condizioni ecologiche ed ambientali, assicurare un efficace sistema sanzionatorio in caso di comprovata irregolarità.

In questo ambito le parti dichiarano che un corretto utilizzo del decentramento internazionale sotto forma di Traffico di Perfezionamento Passivo (T.P.P.) può costituire una forma di collaborazione tra paesi produttori atta a prevenire forme irregolari o illecite di commercio.

Tutto ciò premesso le parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti sette Convenzioni OIL:

1. -Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) – E’ proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2. -Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98) - Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente.
3. -Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) - È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini di età inferiore ai 15 anni o più giovani dell’età di pbbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4. -Non discriminazione nell’occupazione (Convenzioni 100 e 111) - I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica o origine sociale.

L’adesione al Codice di Condotta rappresenta per l’impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.

Le parti stipulanti si impegnano a promuovere, la più ampia diffusione ed applicazione del Codice di Condotta.

L’impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confronti dei fornitori - partners commerciali in caso di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l’impegno a inserire nei contratti di commessa all’estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell’elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell’impresa, l’eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra le parti secondo quanto previsto al capitolo “Disposizioni finali e verifiche”.


DIRITTI DI INFORMAZIONE

L’impresa italiana, applicando il Codice di Condotta, fornirà specifiche informazioni alle Rappresentanze Sindacali Unitarie interessate, in occasione delle ordinarie procedure per l’esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

1. le attività, i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del Codice;
2. lo stato di applicazione del Codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
3. i programmi aziendali per diffondere e controllare l’applicazione del Codice e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partners commerciali;
4. le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.

In questa sede l’impresa comunicherà, di volta in volta, se l’informativa ha carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della “ privacy “ vigenti nella legislazione italiana.


ELIMINAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE

Le parti riconoscono che il Codice di Condotta costituisce uno strumento per contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.

L’impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro minorile prestato:

1. -sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l’asservimento di minori;
2. -in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
3. -da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per l’avviamento al lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione locale.

Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente comma, l’impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.

L’impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-partners diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partners si rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell’inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.

Nell’ambito di progetti per l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da competenti Autorità a livello locale e/o da Organismi internazionali, l’impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche “azioni positive” atte a favorire l’istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.


ELIMINAZIONE DEL LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO E DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEL LAVORO

L’impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell’OIL che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:

1. -al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. -al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni dell’OIL in materia.

Nei casi di violazione dei divieti in questione, l’impresa italiana si attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.


RISPETTO DELLA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE E DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L’applicazione del Codice di Condotta comporta per l’impresa italiana il rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali dell’OIL, richiamate nella “Dichiarazione tripartita” adottata dalla Conferenza internazionale dell’OIL nel 1998.

Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni fondamentali dell’OIL concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l’impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire Organizzazioni sindacali liberamente scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla contrattazione collettiva.


APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE DI CONDOTTA

L’impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l’obbligo dell’impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui essa operi.

Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l’impresa può porre in atto:

1. -portare il Codice a conoscenza delle Rappresentanze sindacali nelle proprie società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partners commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei “ diritti fondamentali nel lavoro “ (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l’instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti fomitori-partners commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti Autorità pubbliche a livello locale;
2. -diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
3. -provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partners commerciali;
4. -attivare ogni possibile forma di cooperazione con le Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o comunque accertate dalla impresa italiana;
5. -adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di Condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partners commerciali.


DISPOSIZIONI FINALI E VERIFICHE

Le parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.

Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell’esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.

Le parti studieranno altresì l’introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.

Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio sociale. Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio congiunturale tessile-abbigliamento, le parti:

1. -effettuano studi, ricerche, iniziative di assistenza tecnica relativamente al Codice di Condotta;
2. -propongono al Governo, ai Ministeri competenti ed alle Autorità dell’Unione Europea, gli interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio internazionale.


DISPOSIZIONE TRANSITORIA - Nel confermare le intese del presente Protocollo, le parti concordano che l’attuazione delle “Disposizioni finali e verifiche” sia esaminata in un apposito incontro - che potrà svolgersi anche nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda - da effettuarsi entro il 31 dicembre 2004.


Protocollo n. 2 - PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E DELL’OCCUPAZIONE AL SUD

Le parti concordano sulla necessità di riformulare il Protocollo n. 5 sullo “Sviluppo del sistema moda e dell’occupazione al Sud” contenuto nel CCNL 2000, aggiornandolo alla mutata situazione nazionale e internazionale, ma conservandone l’impostazione volta a un’azione congiunta per la valorizzazione del settore nel Mezzogiorno e per la difesa dell’occupazione.

In particolare sarà previsto il coordinamento tra la Commissione Bilaterale del vecchio Protocollo n. 5 e il nuovo Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, al fine di programmare iniziative di sistema e contrattuali per la tutela e il consolidamento delle imprese già insediate nel Mezzogiorno, e per i nuovi insediamenti.

Una riunione della Commissione sarà convocata entro dicembre 2004.

Il nuovo testo del Protocollo contrattuale sarà elaborato in tempo utile per la riunione della Commissione.


Protocollo n. 3 – PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E IMPLICAZIONI OCCUPAZIONALI

Le parti affermano che un efficiente sistema di ammortizzatori sociali, costituito da una ampia gamma di possibili strumenti, sia necessario per accompagnare i processi di ristrutturazione che interessano la filiera del settore Tessile Abbigliamento Moda.

In questo contesto le parti convengono sull’opportunità di poter utilizzare gli strumenti in relazione alle condizioni dell’azienda, alle prospettive del mercato ed alle necessità di ridurre al minimo le conseguenze sociali dei provvedimenti e di non disperdere il patrimonio professionale presente in azienda.

A questi fini, sarà favorito il ricorso ai diversi strumenti legislativi, tra i quali i contratti di solidarietà, nonchè contrattuali disponibili, come l’utilizzo collettivo delle riduzioni di orario, delle ferie e dei permessi per ex festività, nonchè il ricorso a contratti a tempo parziale.


Protocollo n. 4 - TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI

Le parti concordano sull’opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un clima aziendale idoneo allo svolgimento dell’attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica della lavoratrice e del lavoratore.

In particolare saranno evitati comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la R.S.U. o le Organizzazioni sindacali e la direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, vengono inserite nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, le Risoluzioni del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990 e del Parlamento della UE A5-0283/2001.

In caso di emanazione di specifiche normative, le parti si incontreranno e ne faranno oggetto di valutazione.


Protocollo n. 5 - ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE NELLA FILIERA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA

Tenuto conto della condivisa opportunità di prevedere - all’interno del CCNL - norme contrattuali specifiche applicabili per quanto di competenza ai lavoratori occupati nei negozi e negli spacci aziendali che costituiscono la filiera distributiva delle aziende del Tessile Abbigliamento Moda, le parti concordano di istituire un apposito gruppo di lavoro paritetico che avrà il compito di approfondire la materia e di indicare le soluzioni praticabili.

Il gruppo produrrà una relazione per le parti stipulanti entro il 30 settembre 2004.


Protocollo n. 6 - PROTOCOLLO D’INTESA SULLA BILATERALITA’ - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE E DELL’ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PER IL BIENNIO 2008-2010

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 24 del presente contratto nazionale, le parti nel biennio 2008-2010 si attiveranno per realizzare, in via prioritaria, le seguenti iniziative bilaterali:

- Aggiornamento del Documento comune di politica industriale dell’ottobre 2004 da presentare al nuovo Governo (e ad altre istituzioni)
- Attuazione del Protocollo 8 marzo 2006 con i Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, con particolare riferimento alle azioni di sistema ivi previste e impostazione di una iniziativa comune nei confronti dei Ministeri per rendere strutturale la collaborazione ed i relativi finanziamenti
- Definizione delle “Linee guida” della contrattazione aziendale ai sensi del nuovo art. 10 del CCNL
- Attuazione di quanto previsto al punto “Disposizioni finali e verifiche” del Protocollo 1 del CCNL
- Attuazione del progetto Formatex con Fondimpresa ed elaborazione di un nuovo programma di formazione per il settore per il 2009
- Studio di un eventuale progetto settoriale nazionale (con finanziamenti di Fondimpresa e/o dell’INAIL) in materia di informazione e formazione dei lavoratori, dei RLS e dei RSPP
- Attuazione del Protocollo 5 del CCNL: Gruppo di lavoro paritetico sulla distribuzione commerciale
- Elaborazione di una posizione ed una iniziativa comune nei rapporti con il Ministero dello Sviluppo economico in relazione al programma Industria 2015
- Iniziative comuni in materia di sicurezza dei prodotti del tessile-abbigliamento in collaborazione con il Ministero della Sanità

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione delle iniziative di cui sopra, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale o dell’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione o sulla base di nuove disposizioni di legge, dovesse emergere la necessità di costituire un ente bilaterale con propria autonoma personalità giuridica, soprattutto in relazione alla possibilità dell’ottenimento di finanziamenti per la realizzazioni di specifici progetti in favore del settore, le parti dichiarano la propria disponibilità ad esaminare tale eventualità, purché la costituzione di tale ente sia strumentale alle attività dei suddetti organismi contrattuali e sia stabilita la compartecipazione delle parti ai costi di costituzione e di gestione.

ALLEGATI


Allegato A - REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO


1. DEFINIZIONE DEL LAVORATORE A DOMICILIO

E’ lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno. Inoltre non si considera lavoratore a domicilio il lavoratore che opera con le modalità di Telelavoro regolamentate dall’art. 44 del presente contratto.


2. NON AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO AL LAVORO A DOMICILIO

Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi oppure pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

E’ fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

E’ fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.


3. LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO

Il lavoratore a domicilio deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.

A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera nonchè quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.


4. RESPONSABILITA’ DEL LAVORATORE A DOMICILIO

Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonchè quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.


5. RETRIBUZIONI

a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.

b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dall’elemento retributivo nazionale percepito dagli operai interni, maggiorato dalla percentuale per lavoro a cottimo e delle indennità accessorie.

La formula da utilizzare è la seguente:

quota oraria operaio interno: 60 = quota minuto

Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite il divisore 480.

c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario a un lavoratore di normale capacità per eseguire l’operazione o il gruppo di operazioni a esso richieste.
L’anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della retribuzione contrattuale nazionale e delle eventuali indennità accessorie, daranno luogo automaticamente, e con la stessa decorrenza, all’aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).

e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.

A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.

Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.

Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL.

Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e R.S.U. di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.

Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentar di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.

Esperito senza successo anche questo tentativo, la R.S.U. di singole imprese potrà rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l’azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriali o di zona.


6. MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta al lavoratore a domicilio – a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, delle festività nazionali e infrasettimanali – una maggiorazione del 22% da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
A far data dal 1 °gennaio 1996 sarà corrisposta al lavoratore a domicilio una indennità aggiuntiva nella misura dello 0,50%, a titolo di indennità forfettaria per periodi di ‘capacità capacità lavorativa.
b) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in conformità con la legge, un’indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto nella misura del 7,4% dell’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. Fino al 31 dicembre 1988 si applica la percentuale del 5% sull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia e accessori, viene stabilita nella misura del 2% dell’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.


7. SISTEMA DI INFORMAZIONI

Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1. del presente regolamento al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.

Le aziende forniranno alla R.S.U. e ai sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alla R.S.U. tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.

Sulla base degli elementi di cui sopra la Rappresentanza sindacale unitaria potrà richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.

Per l’effettuazione di tale esame la Rappresentanza sindacale unitaria potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’azienda interessata.

A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro- capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base dell’elemento retributivo nazionale e del minimo di cottimo dell’operaio qualificato.

Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.


NOTA A VERBALE - A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l’evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.


8. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera di una vigilia di una festività e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festività stessa, nonchè i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo o che impegnano l’attività lavorativa del lavoratore a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoratori interni.


9. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all’atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.


10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRAMITE ADESIONE A PREVIMODA

Il lavoratore a domicilio ha diritto all’iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo Previmoda.

Ogni lavoratore a domicilio che si iscrive al Fondo dovrà versare all’atto dell’iscrizione la prevista quota di partecipazione di 2,58 Euro.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo Previmoda sarà così calcolata:

* Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28 aprile 1993, la contribuzione corrente sarà costituita dall’ l (elevato all’1,20% dal 1° gennaio 2009) della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all’elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall’azienda datrice di lavoro. Il lavoratore può scegliere di versare un contributo superiore all’1% (1,20% dal 1° gennaio 2009), entro i limiti di deducibilità fiscale in vigore al momento. Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell’indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente.

* Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28 aprile 1993, verrà versata l’intera indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto.


11. FORNITURA MATERIALE

Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.

È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.


12. NORME GENERALI

Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.

In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.

L’azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all’art. 5 della legge 18/12/1973, n. 877 e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Allegato B - VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Le parti convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori o Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli della generalità dei dipendenti.

Le parti ritengono quindi di considerare applicabili al rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti le norme contrattuali del Tessile Abbigliamento Moda sugli istituti qui di seguito tassativamente indicati che non attengono alle ricordate specificità:

Art. 3 - Esclusiva di stampa
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 6 - Controversie
Art. 7 - Distribuzione del contratto Art. 8 - Decorrenza e durata
Art. 21 - Versamenti dei contributi sindacali
Art. 28 - Assunzione
Art. 29 - Contratto a tempo determinato
Art. 31 - Periodo di prova
Art. 48 - Corresponsione della retribuzione
Art. 50 - Trasferimenti
Art. 56 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 59 - Conservazione del posto per l’accesso ai programmi di cura e riabilitazione della tossicodipendenza
Art. 60 - Congedo matrimoniale
Art. 62 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 73 - Provvedimenti disciplinari
Art. 74 - Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Norme per il licenziamento
Art. 76 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 77 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto
Art. 106 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 107 - Ferie
Art. 108 - Tredicesima mensilità
Art. 110 - Trattamento economico di malattia
Art. 111 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 113 - Preavviso (fatte salve le specifiche durate previste all’art. 16 del presente Allegato

ART. 1 - INQUADRAMENTO E CLASSIFICAZIONE


Agli effetti del presente contratto si considera:

a) Viaggiatore o Piazzista di 1a categoria (ex 2a categoria impiegatizia) l’impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente in una azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico.
b) Viaggiatore o Piazzista di 2a categoria (ex 3a categoria impiegatizia) l’impiegato comunque denominato, assunto stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.

Al Viaggiatore o Piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all’attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l’assistenza al punto vendita.

L’eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.


CHIARIMENTO A VERBALE - Il distributore che, contemporaneamente alla consegna, è incaricato dall’azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b).

Le parti precisano che l’eventuale assegnazione di compiti alternativi all’attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del Viaggiatore o Piazzista sopra indicato.


NOTA - Sono applicate ai Viaggiatori o Piazzisti le norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.

ART. 2 - PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE


La prestazione lavorativa del singolo Viaggiatore o Piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.

La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate rapportata alle esigenze organizzative aziendali e alle situazioni locali, sarà definita a livello aziendale.

Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere tra loro equivalenti.


CHIARIMENTO A VERBALE - Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

ART. 3 - RIPOSI AGGIUNTIVI E RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA


a) Riposi aggiuntivi

I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.


b) Riduzione della prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa del Viaggiatore o Piazzista è ridotta di 7 giornate annue.

I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti per la festività del 15 agosto coincidente col periodo di ferie e per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette giornate di riduzione della prestazione lavorativa.

I riposi o le riduzioni di cui ai punti a) e b) assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già attuato nelle aziende.

ART. 4 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’


I Viaggiatori o Piazzisti per l’anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dal 1° gennaio 1984 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:

1a categoria Euro 9,81
2a categoria Euro 8,26

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Essi non assorbono nè possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.

Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione e non saranno considerati agli effetti delle forme di retribuzione ad incentivo.

In caso di passaggio di categoria successivamente all’entrata in vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l’importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello fino a concorrenza con l’importo massimo raggiungibile del nuovo livello.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.


NORMA TRANSITORIA - I Viaggiatori o Piazzisti già in forza al 31 dicembre 1983 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data, inclusi i ratei inferiori al biennio, da calcolare sui minimi in atto il 30 settembre 1980 e sulla contingenza al 1° gennaio 1983. Dal 1° gennaio 1984 avranno diritto a maturare i nuovi aumenti periodici di anzianità fino al raggiungimento del numero massimo degli scatti indicati nella previgente regolamentazione contrattuale (14 aumenti biennali).

Gli scatti precedenti al 31 dicembre 1983 conseguenti a passaggi di categoria e già espressi in percentuali inferiore al 5% sono considerati scatti interi al fine del numero.

Al fine del raggiungimento dei 14 scatti si considera il valore della frazione predetta, da completare alla fine con la differenza al valore corrispondente al quattordicesimo scatto.

ART. 5 - INDENNITA’ MANEGGIO DENARO – CAUZIONE


Il Viaggiatore o Piazzista, la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una indennità pari al 6 per cento dell’elemento retributivo nazionale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Le somme eventualmente richieste al Viaggiatore o Piazzista a titolo di cauzione dovranno essere determinate o vincolate a nome del garante e del garantito dopo un anno di durata del rapporto di lavoro, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi maturano a favore del Viaggiatore o Piazzista. È fatta salva la facoltà delle parti di convenire diverse pattuizioni qualora queste risultino più favorevoli al Viaggiatore o Piazzista.

La cauzione non sarà comunque richiesta quando i valori, normalmente affidati al Viaggiatore o Piazzista, non la giustificano.

ART. 6 - DIARIE E RIMBORSI SPESE


La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, non è considerata parte integrante della retribuzione per una quota pari all’ammontare dell’indennità di trasferta esente dall’IRPEF.

Nessuna diaria è dovuta al Viaggiatore o Piazzista quando è in sede a disposizioni dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.

Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

a) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece il Viaggiatore o Piazzista, con consenso dell’azienda ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda, per l’esplicazione dei compiti di cui all’art. 1.

Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute o documentate dal Viaggiatore o Piazzista per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa - per la distribuzione del suo lavoro - rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’azienda.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra direzione e R.S.U. i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.

ART. 7 - LAVORATORI STUDENTI


In attuazione dell’art. 10 della legge 20/5/1970, n. 300, si conviene:

a) Lavoratori studenti universitari

A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni di permesso retribuito saranno elevati a quattro.


b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali

A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami.

Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

ART. 8 – ASSEMBLEA


Nelle unità produttive con più di 15 Viaggiatori o Piazzisti, l’assemblea si svolgerà secondo la previsione dell’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Qualora i Viaggiatori o Piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 13 del presente contratto, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all’art. 20 della legge 300 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

ART. 9 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI


Ai Viaggiatori o Piazzisti che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali della categoria e di quelli dei sindacati nazionali o provinciali della categoria, saranno concessi dei permessi da parte dell’azienda, fino ad un massimo di tre giorni al trimestre, cumulabili nell’anno, per il disimpegno delle loro funzioni sindacali, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività dell’azienda.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il Viaggiatore o Piazzista appartiene.

Il numero complessivo dei beneficiari dei permessi in questione non può essere superiore a quello dei componenti la R.S.U. costituita ai sensi dell’art. 13 del presente contratto.

ART. 10 – AFFISSIONI


Le direzioni aziendali consentiranno alla R.S.U. ed ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente regolamento di far affiggere in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi o dei componenti la R.S.U.


Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale.

ART. 11 – PROVVIGIONI


Per il Viaggiatore o Piazzista retribuito anche a provvigione o con altri elementi incentivanti, la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13a mensilità sarà computata con riferimento alla media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

Sono fatte salve diverse modalità di corresponsione stabilite con accordo individuale o aziendale. La provvigione sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta al Viaggiatore o Piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65 per cento.

Al Viaggiatore o Piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.

Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.

La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.

Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, all’atto o dopo l’emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.

Al Viaggiatore o al Piazzista retribuito anche a provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari conclusi dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli, oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente Viaggiatore o Piazzista.


DICHIARAZIONE A VERBALE - Nel caso in cui il Viaggiatore o Piazzista non sia retribuito anche a provvigioni si farà riferimento all’art. 46 del presente contratto.

ART. 12 - RISCHIO MACCHINA


Le spese di riparazione automezzo per danni provocati - senza dolo - da Viaggiatori o Piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’80% e comunque con un massimale di Euro 1.549,37 per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite fra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sull’effettività del danno e della rispondenza della fattura.

L’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall’azienda.


DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI

Le parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio possa avvenire con formula assicurativa tipo Kasco.


ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA PER INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro, purchè riconosciuti dall’INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

- Euro 18.075,99 in caso di morte;
- Euro 20.658,28 in caso di invalidità permanente totale.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MANCATI VIAGGI


Qualora il Viaggiatore o Piazzista retribuito anche a provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale di cui all’art. 1, il rapporto di impiego si intenderà risolto, su richiesta del Viaggiatore o Piazzista stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato e a percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.

ART. 14 - AUMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI


Alle scadenze sotto indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi:

1°luglio 2008 1°aprile 2009 1°dicembre 2009 Totali

1a categoria 42,56 33,60 29,12 105,28
2a categoria 40,03 31,60 27,38 99,01

Conseguentemente l’elemento retributivo nazionale - ERN - assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

1°luglio 2008 1°aprile 2009 1°dicembre 2009

1a categoria 1.475,45 1.509,05 1.538,17
2a categoria 1.392,28 1.423,88 1.451,26

Le parti convengono che il pagamento della rata di aumento retributivo relativa al mese di aprile 2004 unitamente alla retribuzione relativa al mese di maggio 2004 è conforme alle intese contrattuali raggiunte tra le parti.

ART. 15 - NORME DI COMPORTAMENTO


Il Viaggiatore o Piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:

1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;
3) avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.

Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il Viaggiatore o Piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Viaggiatore o Piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del Viaggiatore o Piazzista.

In relazione a quanto segnatamente previsto al punto 1) del presente articolo, le aziende, nell’interesse di una sempre maggiore efficienza della distribuzione, confermano l’opportunità di comunicare al Viaggiatore o Piazzista fatti che incidono sulla sua attività di vendita (quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc.).

Le aziende confermano l’impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l’incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei Viaggiatori o Piazzisti - nello svolgimento dell’attività lavorativa.

ART. 16 – PREAVVISO


Ferme restando le disposizioni in materia di preavviso contenute nell’art. 113 del presente contratto, la durata del periodo di preavviso per i viaggiatori o piazzisti è così fissata:

Anzianità di servizio Prima categoria Seconda categoria

Fino a 5 anni 1 mese e mezzo 1 mese
Da 5 a 10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre 10 anni 3 mesi 2 mesi

ART. 17 - INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO


Le disposizioni del presente regolamento nell’ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Allegato C - VERBALE DI RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE R.S.U.


In data 16 maggio 1994 a Milano

- la Federtessile in rappresentanza delle Associazioni federate
e
- le Organizzazioni sindacali nazionali Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil

si sono incontrate per effettuare la ricognizione e la quantificazione delle ore di permesso retribuito concesse in base a quanto disposto dall’art. 16 del vigente CCNL per il settore tessile-abbigliamento in misura superiore rispetto a quella prevista dall’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tale ricognizione viene effettuata nell’ambito delle condizioni di miglior favore inerenti il numero dei rappresentanti sindacali e le ore di permesso retribuito regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In proposito si è convenuto quanto segue:

1 - le parti riconoscono che l’ipotesi delle condizioni di miglior favore previste dal livello nazionale si pone solo per le unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti.


2 - Per attribuire a ciascun componente della R.S.U. le ore di permesso retribuito spettanti, si verifica l’entità complessiva del monte ore indicato in contratto e l’entità del monte ore riconosciuto per legge.

La differenza tra il primo ed il secondo quantifica la condizione di miglior favore contrattuale rispetto alla legge.

Tale importo sarà ripartito in due quote: la prima, pari al 55% dell’ammontare, sarà di pertinenza diretta dei singoli componenti della R.S.U. La seconda, pari al restante 45%, sarà suddivisa in parti uguali tra le Organizzazioni sindacali presenti con propri aderenti nella R.S.U.

Le ore di permesso, indipendentemente dalla loro origine e qualificazione, saranno usufruite dai singoli componenti della R.S.U., secondo quanto disposto dal paragrafo 3) del titolo A (Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie) dell’Accordo 14 aprile 1994.


3 - Effettuata la ricognizione risulta che, per quanto riguarda il livello contrattuale nazionale, l’importo massimo delle ore contrattualmente riconosciute, oltre a quelle previste dall’art. 23 L. n. 300/70, è pari a:

- un’ora l’anno per dipendente moltiplicata per il numero dei dipendenti, nelle unità produttive da 16 a 120 addetti;
- un monte ore pari alla differenza tra il monte ore complessivo annuo, ricavabile dalle disposizioni contrattuali, ed il monte ore annuo legale, nelle unità produttive tra 121 e 200 addetti. monte ore complessivo annuo si calcola moltiplicando le 8 ore mensili di permesso per 12 mesi e per i 6 componenti della R.S.U. riconosciuti contrattualmente. Il monte ore annuo legale si calcola moltiplicando 1 ora per dipendente per il numero dei dipendenti;
- le ore di permesso pro-capite si ricavano sommando le ore di legge e quelle contrattuali per la parte del 55%. Ciascun componente della R.S.U. avrà diritto, a titolo individuale, ad una entità di ore pari ad una quota di ore pro-capite. Il rimanente 45% del monte ore contrattuale va ripartito preliminarmente in misura paritetica tra le Organizzazioni sindacali che abbiano propri aderenti nella R. S.U., e successivamente la quota spettante a ciascuna organizzazione va attribuita, dalla medesima, ai propri aderenti che siano componenti della R.S.U.


4 - Nel caso in cui territorialmente o aziendalmente siano state convenute condizioni di miglior favore, si effettuerà la ricognizione e quantificazione del loro ammontare e si determinerà la loro attribuzione seguendo gli stessi criteri di calcolo utilizzati nel presente verbale.

Per la migliore comprensione del procedimento si fanno i seguenti esempi:


I - Unità produttive da 16 a 120 dipendenti

Esempio: unità con 100 dipendenti

a - Ore legali pro-capite attribuibili individualmente
1 x 100 : 3 = 33,33

b - Ore contrattuali pro-capite attribuibili individualmente
1 x 100 x 55% : 3 = 18,33

c - Totale ore pro-capite attribuite individualmente = 51,66

d - Totale delle ore attribuite pariteticamente alle Organizzazioni sindacali che abbiano propri aderenti nella R.S.U.:
1 x 100 x 45% : n. organizzazioni.

Ciascuna Organizzazione attribuirà le ore a sè spettanti con criteri discrezionali tra i propri aderenti che siano componenti della R.S.U.

Caso 1: 3 componenti R.S.U. appartenenti a 3 organizzazioni diverse (A,B,C)

Organizzazioni
A B C

a - ore legali pro-capite 33,33 33,33 33,33
b - ore contrattuali pro-capite 18,33 18,33 18,33
_____ _____ _____
c – TOTALE ORE PRO-CAPITE 51,66 51,66 51,66

d - ore contrattuali attribuite a ciascuna organizzazione sindacale:
100 x 45% : 3 = 15 a disposizione di ogni organizzazione A,B,C.


Caso 2: 3 componenti R.S.U. appartenenti: 2 ad organizzazione A ed 1 a B

Organizzazioni
A: n.2 B: n.1

a - ore legali pro-capite 33,33 33,33 33,33
b - ore contrattuali pro-capite 18,33 18,33 18,33
_____ _____ _____
c - TOTALE ORE PRO-CAPITE 51,66 51,66 51,66

d - ore contrattuali attribuite a ciascuna organizzazione sindacale:
100 x 45% : 2 = 22,5 a disposizione di ogni organizzazione A,B.


Caso 3: 3 componenti R.S.U. appartenenti ad una sola organizzazione (A)

Organizzazione
A: n.3

a - ore legali pro-capite 33,33 33,33 33,33
b - ore contrattuali pro-capite 18,33 18,33 18,33
_____ _____ _____
c – TOTALE ORE PRO-CAPITE 51,66 51,66 51,66

d - ore contrattuali per ciascuna organizzazione sindacale:
100 x 45% : 1 = 45 a disposizione interamente della organizzazione A.


II - Unità produttive da 121 a 200 dipendenti

Esempio: unità con 180 dipendenti

a - Ore legali pro-capite attribuite individualmente
1 x 180 : 3 = 60

b - Ore contrattuali pro-capite attribuite individualmente

Il monte ore complessivo è pari a 8 ore x 12 mesi x n. 6 = 576
Il monte ore legale è pari a 60 x 6 = 360
La differenza, che indica il monte ore contrattuale, è pari a 576 - 360 = 216
Le ore contrattuali pro-capite attribuite individualmente pertanto risultano essere
216 x 55% : 6 = 19,8

c - Totale ore pro-capite attribuite individualmente = 79,8

d - Totale delle ore attribuite pariteticamente alle organizzazioni sindacali che abbiano propri aderenti nella R.S.U.:
216 x 45% : n. organizzazioni.

Ciascuna organizzazione attribuisce le ore a sè spettanti con criteri discrezionali tra i propri aderenti che siano componenti della R.S.U.


Caso 1: 6 componenti R.S.U. appartenenti: 3 ad organizzazione A, 2 a B ed 1 a C

Organizzazioni
A: n.3 B: n.2 C: n.1

a - ore legali pro-capite 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
b - ore contrattuali pro-capite 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
____ ____ ____ ____ ____ ____
c – TOTALE ORE PRO-CAPITE 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8

d - ore contrattuali attribuite a ciascuna organizzazione sindacale:
216 x 45% : 3 = 32,4 a disposizione per ciascuna delle organizzazioni A,B,C.


Caso 2: 6 componenti R.S.U. appartenenti: 4 ad organizzazione A e 2 a B

Organizzazioni
A: n.4 B: n.2

a - ore legali pro-capite 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
b - ore contrattuali pro-capite 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
____ ____ ____ ____ ____ ____
c - TOTALE ORE PRO-CAPITE 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8

d - ore contrattuali attribuite a ciascuna organizzazione sindacale:
216 x 45% : 2 = 48,6 a disposizione per ciascuna delle organizzazioni A,B.


Caso 3: 6 componenti R.S.U. appartenenti: 5 ad organizzazione A ed 1 a B

Organizzazioni
A: n.5 B: n.1

a - ore legali pro-capite 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
b - ore contrattuali pro-capite 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
____ ____ ____ ____ ____ ____
c - TOTALE ORE PRO-CAPITE 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8

d - ore contrattuali attribuite a ciascuna organizzazione sindacale:
216 x 45% : 2 = 48,6 a disposizione per ciascuna organizzazione A,B.


5 - Il termine entro il quale debbono essere effettuate le elezioni della R.S.U., ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, decorre per il settore tessile-abbigliamento dal 16 maggio 1994, e si protrarrà per tre mesi, al netto del periodo di chiusura per ferie collettive.

Allegato D - VERBALE DI CONGLOBAMENTO E RIPROPORZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE A LIVELLO NAZIONALE


I riferimenti contrattuali contenuti nel seguente verbale sono relativi al CCNL 27 luglio 1995.


1- Conglobamento

Con decorrenza 1° gennaio 1996 viene data applicazione al conglobamento di minimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., che viene effettuato sulla base dei conteggi qui di seguito riportati:

Livelli Minimo ex Contingenza E.D.R. Totale Aumento retributivo in atto al 1/1/1996 Totale
elemento retributivo nazionale conglobato

8° 1.141.000 + 1.020.899 + 20.000 = 2.181.899 + 128.000 = 2.310.000
7° 1.081.000 + 1.020.899 + 20.000 = 2.121.899 + 112.000 = 2.234.000
6° 946.000 + 1.012.137 + 20.000 = 1.978.137 + 98.000 = 2.076.000
5° 835.000 + 1.007.498 + 20.000 = 1.862.498 + 87.000 = 1.949.000
4° 740.000 + 1.000.064 + 20.000 = 1.760.064 + 78.000 = 1.838.000
3° 682.000 + 996.380 + 20.000 = 1.698.380 + 72.000 = 1.770.000
2° 624.000 + 992.797 + 20.000 = 1.636.797 + 65.000 = 1.702.000
1° 511.000 + 987.183 + 20.000 = 1.518.183 + 48.000 = 1.566.000

Viaggiatori o piazzisti

1a cat. 855.000 + 1.008.768 + 20.000 = 1.883.768 + 80.000 = 1.964.000
2a cat. 770.000 + 1.002.038 + 20.000 = 1.792.038 + 76.000 = 1.868.000


2 - Il conglobamento retributivo comporta i seguenti riproporzionamenti delle percentuali che, nel CCNL 9 luglio 1991, erano riferite al solo “minimo contrattuale”:

- Turni a scacchi da 3% a 1,25%
- Cottimo da 7,5% a 3,14%
- Utilitari o volanti (CCNL Abbigliamento) da 18,75% a 7,78%

La percentuale a compenso delle ore di viaggio eccedenti l’orario di lavoro (art. 40 - Trasferte - del CCNL 9 luglio 1991) è confermata al 50%.


3 - Le percentuali che, nel CCNL 9 luglio 1991, erano riferite a “minimo più indennità di contingenza” restano invariate.


4 -11 punto b) dell’art. 5 “Retribuzioni” del Protocollo n. 1 (Regolamento del lavoro a domicilio) è sostituito dal seguente:

b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dall’elemento retributivo nazionale percepito dagli operai interni, maggiorato dalla percentuale per lavoro a cottimo e dalle indennità accessorie.

La formula da utilizzare è la seguente:

quota oraria operaio interno
____________________________ = quota minuto
60

Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite il divisore 480.


5 - Riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione contrattuale nazionale

Elemento % CCNL 1991 % CCNL 1995
in vigore fino in vigore dal
31.12.1995 1.1.1996

Lavoro a squadre 1,05 1,38

Notturno:
- notturno in genere 33 44
- per turni 6 x 6 a rotazione 33 38

Domenicale/Festivo:
- diurno 35 38
- notturno 50 54

Straordinario/Supplementare(*):

- diurno 30 35
- percentuale di straordinario per mancato
riposo, continuativamente erogata nel
lavoro a squadre 30 40
- diurno 40 45
- notturno 50 56
- percentuale di straordinario notturno per
mancato riposo, continuativamente erogata
nel lavoro a squadre 50 61
- festivo diurno 55 61
- percentuale di straordinario festivo diurno
per mancato riposo, continuativamente erogata
nel lavoro a squadre 55 67
- festivo notturno 60 66
- percentuale di straordinario festivo notturno
per mancato riposo, continuativamente erogata
nel lavoro a squadre 60 72

Cottimo 7,5(3,14**) 4,13

Utilitari o volanti (CCNL Abbigliamento) 18,75(7,78**) 10,22

Flessibilità 12 o 15 12 o 15

Turni a scacchi 3(1,25**) 1,64

Indennità di cassa per maneggio denaro 6 6

Maggiorazione lavoro discontinui di cui
all’art. 51, Sezione seconda, 4° comma 35 38


(*) Le parti stipulanti si danno atto che, in attuazione del principio di cui al terzo comma del punto 2.2 dell’art. 13, Sezione seconda del presente contratto, tutte le maggiorazioni per straordinario/supplementare comprendono l’incidenza sulla retribuzione indiretta e differita anche delle quote retributive erogate per lavoro straordinario/supplementare.

(**) Percentuali derivanti dal conglobamento retributivo, sulle quali è stato operato il riproporzionamento.


DISPOSIZIONI APPLICATIVE

I - Eventuali maggiorazioni, diverse da quelle previste dal contratto collettivo nazionale ma erogate agli stessi titoli e stabilite da accordi aziendali, dovranno essere riproporzionate con gli stessi criteri utilizzati nel presente verbale, al fine di dare attuazione al principio di cui al terzo comma del punto 2.2 dell’art. 13, Sezione seconda del presente contratto.

II - Norma specifica per il 6 x 6 a rotazione

Nelle situazioni aziendali in cui alla data di stipulazione del presente contratto siano in atto sistemi di calcolo che prevedano l’incidenza della maggiorazione per lavoro notturno sugli istituti indiretti e differiti, il riproporzionamento della percentuale del 33% stabilito dal presente verbale per il 6 x 6 a rotazione si intende assorbito fino a concorrenza.

In alternativa, se nelle medesime situazioni si procedesse alla definizione di una percentuale riproporzionata per notturno, tale riproporzionamento terrà conto delle incidenze in atto e sostituirà a tutti gli effetti la percentuale prevista dal presente verbale.

Allegato E - TABELLA DEI DIVISORI MOBILI


Divisori mobili per le ore non lavorate ai fini delle detrazioni di cui all’art. 46, del presente contratto.

Divisore fisso 173

Mesi Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Gennaio 184 176 168 168
Febbraio 168 160 160 160
Marzo 168 176 184 184
Aprile 176 176 176 168
Maggio 176 168 168 176
Giugno 168 176 176 176
Luglio 184 184 176 168
Agosto 168 168 176 184
Settembre 176 176 176 176
Ottobre 184 176 168 168
Novembre 160 168 176 176
Dicembre 184 184 184 176


Divisore fisso 156

Mesi Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Gennaio 162 162 156 156
Febbraio 150 144 144 144
Marzo 156 156 162 162
Aprile 156 156 156 156
Maggio 162 156 156 156
Giugno 150 156 156 156
Luglio 162 162 162 156
Agosto 156 156 156 162
Settembre 156 156 156 156
Ottobre 162 162 156 156
Novembre 150 150 156 156
Dicembre 162 162 162 162

Allegato F - NORME TRANSITORIE


NORMA TRANSITORIA N. 1 - -AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’: ART. 35 - PARTE GENERALE - DEL CCNL 17/12/1979

1) Gli impiegati ed intermedi già in forza al 30.6.1979 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data, inclusi i ratei inferiori al biennio, da calcolare sui minimi in atto al 30.6.1979 e sulla contingenza all’1.1.1979.

Per ogni scatto biennale maturato al 30.6.1979 verrà erogata la somma di Lire 3.000. Tale somma verrà erogata dall’1.1.1980.

Dall’1.7.1979 avranno diritto a maturare i nuovi aumenti periodici di anzianità fino al raggiungimento del numero massimo degli scatti indicati nella previgente regolamentazione contrattuale (12 aumenti biennali).

Gli scatti precedenti al 30.6.1979 conseguenti a passaggi di categoria e già espressi in percentuale inferiore al 5% sono considerati scatti interi sia al fine del numero, sia al fine della corresponsione delle L. 3.000.

Per le frazioni di scatto maturate al 30.6.1979 saranno corrisposti altrettanti 24esimi di Lire 3.000 per ogni mese maturato. Al fine del raggiungimento dei 12 scatti si considera il valore della frazione predetta, da completare alla fine con la differenza al valore corrispondente al 12° scatto.


2) Gli operai già in forza al 30.6.1979 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici di anzianità maturati a tale data, inclusi i ratei inferiori al biennio, da calcolare sui minimi in atto al 30.6.1979.

Dall’1.7.1979 avranno diritto a maturare tutti i nuovi aumenti periodici, con assorbimento degli importi in cifra di cui al comma precedente, secondo il seguente criterio: l’importo in cifra corrispondente al 3% sarà assorbito al momento della corresponsione del primo scatto secondo il nuovo regime; il rimanente della cifra maturata sarà assorbito al momento della corresponsione del secondo scatto secondo il nuovo regime.


NORMA TRANSITORIA N. 2 - CALCOLO DEL TFR PER GLI OPERAI AL 31 DICEMBRE 1988

Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 gli importi sono quelli determinati in base alle disposizioni di cui all’art. 5, 1° comma della L. 29 maggio 1982, n. 297 ed agli scaglioni per ciascuna qualifica prevista dalla regolamentazione contrattuale del C.C.N.L. 17 dicembre 1979.

Per l’anzianità maturata dal 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni della L. 29 maggio 1982, n. 297 per la individuazione degli elementi retributivi utili ed i seguenti scaglioni per la determinazione degli importi per gli appartenenti alla qualifica operaia:

- dal 1° al 4° anno di anzianità: 8,32/30;
- dal 5° al 12° anno di anzianità: 12,49/30;
- dal 13° al 18° anno di anzianità: 16,65/30;
- oltre il 18° anno di anzianità: 30/30.

Ai fini del computo degli scaglioni si terrà conto dell’anzianità effettivamente maturata presso la stessa azienda a partire dal 1° gennaio 1945.

Relativamente agli appartenenti alla qualifica operaia gli scaglioni di cui al punto precedente continueranno ad essere applicati fino al 31 dicembre 1988.

Dal 1° gennaio 1989 gli scaglioni del trattamento di fine rapporto per la qualifica operaia saranno equiparati allo scaglione della qualifica impiegatizia (30/30).

ALLEGATO G - CASISTICA MALATTIA NEI CASI DI CIG E CIGS


TRATTAMENTO PER GLI OPERAI

Causa di assenza

A) L’operaio è già assente per malattia prima del ricorso alla CIG o alla CIGS

I.N.P.S.

Cig ordinaria:
L’INPS considera l’operaio in malattia, e continua a corrispondere la relativa indennità

Cig straordinaria:
Nel caso in cui venga sospesa tutta l’attività aziendale o del reparto a cui appartiene l’operaio, il trattamento di CIGs sostituisce il trattamento economico di malattia

Azienda

Il trattamento di malattia a carico del datore di lavoro è così regolamentato:

1) CIG a zero ore per tutto lo stabilimento, reparto, squadra o gruppo:
anche l’operaio in malattia, se non fosse stato già assente per malattia, sarebbe stato collocato in CIG. L’integrazione contrattuale di malattia a carico del datore di lavoro viene corrisposta nei limiti della copertura della CIG.
2) CIG a zero ore, ma non per tutto lo stabilimento, reparto, squadra o gruppo:
Il trattamento integrativo aziendale viene ridotto entro i limiti della copertura CIG solo se il lavoratore malato appartiene allo stabilimento, reparto, squadra gruppo di lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione. In tutti gli altri casi, il trattamento integrativo contrattuale di malattia non subisce alcuna decurtazione.
3) CIG in riduzione d’orario per tutto lo stabilimento, reparto, squadra o gruppo:
anche l’operaio in malattia, se non fosse stato già assente per malattia, sarebbe stato collocato in CIG ad orario ridotto.
L’integrazione contrattuale di malattia a carico del datore di lavoro viene corrisposta senza alcuna riduzione, per le ore di previsto lavoro, ed entro i limiti di copertura della CIG per le ore di prevista cassa integrazione.
4) CIG in riduzione d’orario, ma non per tutto lo stabilimento, reparto, squadra o gruppo:
il trattamento integrativo aziendale viene ridotto entro i limiti di copertura della CIG (solo per le ore di prevista CIG) solo se il lavoratore malato appartiene allo stabilimento, reparto, squadra o gruppo che sono stati collocati in CIG con riduzione d’orario. In tal caso, l’integrazione di malattia viene corrisposta senza alcuna riduzione, per le ore di previsto lavoro, ed entro i limiti di copertura della CIG per le ore di prevista cassa integrazione.
In tutti gli altri casi, il trattamento integrativo contrattuale di malattia non subisce alcuna decurtazione.


Causa di assenza

B) L’operaio si ammala dopo il ricorso alla CIG o alla CIGS

I.N.P.S.

CIG ordinaria:
dal primo giorno di malattia cessa il trattamento di CIG ordinaria e viene corrisposta l’indennità di malattia.

CIG straordinaria:
continua il trattamento di CIGs, che per legge sostituisce l’indennità di malattia.

Azienda

Il trattamento integrativo di malattia a carico del datore di lavoro è così regolamentato:

1) CIG ordinaria a zero ore:
L’integrazione contrattuale di malattia a carico del datore di lavoro viene corrisposta nei limiti della copertura della CIG ordinaria.
2) CIG straordinaria a zero ore:
Non si corrisponde alcun trattamento integrativo perché l’operaio è considerato in CIGs dall’INPS e percepisce il trattamento straordinario di integrazione salariale.
3) CIG ordinaria in riduzione di orario:
L’integrazione contrattuale di malattia a carico del datore di lavoro viene corrisposta senza alcuna riduzione, per le ore di previsto lavoro, e nei limiti di copertura della CIG per le ore di prevista cassa integrazione.


TRATTAMENTO PER GLI IMPIEGATI, INTERMEDI E QUADRI

Causa di assenza

A1) L’impiegato è già assente per malattia prima del ricorso alla CIG o alla CIGS

Trattamento spettante

1) CIG a zero ore per tutta la sede, ufficio o reparto:
anche l’impiegato in malattia, se non fosse malattia prima del ricorso alla CIG stato già assente per malattia, sarebbe stato collocato in CIG.
Continua il trattamento di malattia in atto, ma ridotto (nei primi 4 mesi di assenza) entro i limiti di copertura della CIG.
Se l’impiegato è assente da oltre 4 mesi continuerà a percepire il 50% della retribuzione, fino al termine della malattia, entro i limiti del periodo di comporto.
2) CIG a zero ore, ma non per tutta la sede, ufficio o reparto:
Il trattamento di malattia viene ridotto entro i limiti di copertura della CIG - con le regole esposte al precedente n. 1 - solo se l’impiegato malato fa parte della sede, ufficio o reparto i cui impiegati sono stati collocati in CIG. In tutti gli altri casi, il trattamento di malattia non subisce detrazioni.
3) CIG in riduzione d’orario per tutta la sede, ufficio o reparto:
anche l’impiegato in malattia (se non fosse stato già assente per malattia) sarebbe stato collocato in CIG ad orario ridotto.
Il trattamento contrattuale di malattia viene corrisposto in misura normale per i periodi di previsto lavoro ed in misura ridotta entro i limiti di copertura della CIG per i periodi di prevista cassa integrazione.
4) CIG in riduzione di orario, ma non per tutta la sede, ufficio o reparto:
Il trattamento di malattia viene ridotto entro i limiti di copertura della CIG (solo per i periodi di prevista cassa integrazione) solo se l’impiegato malato fa parte del gruppo di impiegati che sono stati collocati in CIG con riduzione di orario. In tutti gli altri casi, il trattamento di malattia non subisce detrazioni.
5) CIG straordinaria a zero ore:
nel caso in cui venga sospesa tutta l’attività aziendale o dell’ufficio o del reparto a cui appartiene l’impiegato (o l’intermedio), il trattamento di cassa integrazione straordinaria subentra alla corresponsione della retribuzione o al trattamento economico di malattia

Causa di assenza

B1) L’impiegato si ammala dopo il ricorso alla CIG o alla CIGS

Trattamento spettante

1) CIG ordinaria a zero ore
L’impiegato viene considerato in malattia e percepisce il trattamento di malattia previsto dal contratto, ridotto entro i limiti di copertura della CIG.
2) CIG straordinaria a zero ore
Poiché per legge il trattamento di CIGs sostituisce quello di malattia, in virtù del principio di equivalenza di trattamento di operai ed impiegati, l’impiegato che si ammala durante la CIGs continua a percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale.
3) CIG ordinaria in riduzione di orario
L’impiegato percepisce il trattamento contrattuale di malattia nelle normali misure, per i periodi di previsto lavoro, e nei limiti della copertura della CIG per i periodi di prevista cassa integrazione.


NOTE APPLICATIVE ED ESEMPI

IMPIEGATI E INTERMEDI

La determinazione del trattamento economico di malattia spettante agli impiegati ed intermedi in concomitanza con la cassa integrazione, è stata effettuata tenendo conto del principio di equità di trattamento tra operai ed impiegati/intermedi. All’analogo principio di parità le parti stipulanti erano ricorse in passato per regolamentare il trattamento di malattia degli apprendisti e la riduzione del trattamento di malattia nei casi di assenza alla visita di controllo.

Agli intermedi si applicano le regole previste per gli impiegati, tenendo conto che il trattamento di malattia è corrisposto dal datore di lavoro, ma con deduzione delle somme che l’intermedio ha diritto di percepire dall’INPS.


RICOVERO OSPEDALIERO

Nei casi di ricovero ospedaliero di operaio senza familiari a carico, e di conseguente riduzione dell’indennità di malattia INPS ai 2/5, resta a carico del datore di lavoro la differenza fino ai limiti di copertura della CIG.


CASSA INTEGRAZIONE CON ROTAZIONE

Nei casi in cui la cassa integrazione è effettuata a rotazione, ed i turni sono già stati predisposti, il trattamento integrativo spettante al lavoratore ammalatosi mentre era in CIG viene ridotto entro i limiti di copertura della CIG per i periodi di prevista cassa integrazione. Per i periodi di successivo normale lavoro, il trattamento integrativo è corrisposto nelle normali misure.


MATURAZIONE DEI RATEI

Ai fini della maturazione dei ratei degli istituti indiretti e differiti, restano ferme le disposizioni contrattuali previste nei casi di malattia, per la parte di competenza dell’azienda.


Esempi

Caso A - 1) Operaio 22 assente per malattia; tutto il reparto viene collocato in CIG ordinaria a zero ore

Dal primo giorno di cassa integrazione l’operaio continua a percepire l’indennità di malattia INPS nelle misure in atto. L’integrazione da parte del datore di lavoro sarà limitata fino a raggiungere l’80% (meno il 5,54%) della retribuzione normale di fatto.

Il trattamento complessivo spettante all’operaio malato sarà pertanto equivalente al trattamento percepito dagli altri operai in CIG.


Caso A - 3) Operaio già assente p malattia; la squadra cui appartiene l’operaio viene posta in CIG ordinaria per 2 giorni la settimana

L’operaio in questione, se non fosse stato malato, sarebbe stato collocato in CIG con riduzione di orario di 16 ore settimanali. L’operaio continua a percepire l’indennità di malattia INPS nelle misure in atto.

Per quanto riguarda l’integrazione contrattuale, essa sarà corrisposta in misura normale per i tre giorni di previsto lavoro, e sarà limitata all’80% (meno il 5,54%) per i due giorni di prevista cassa integrazione.


Caso B - 1) Operaio sospeso in CIG ordinaria a zero orme che si ammala

L’operaio viene considerato in malattia e nei primi tre giorni percepisce il 50% della retribuzione a carico del datore di lavoro (trattamento di carenza).

Nei giorni di malattia successivi percepisce l’indennità di malattia dell’INPS integrata fino all’80% (meno il 5,54%) della retribuzione di fatto.


Nota: la percentuale del 5,54 è variabile in relazione alle eventuali modifiche contributive.

Allegato H - PREVIMODA - SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE


La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull’andamento della gestione (*)
- Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa, redatta da PREVIMODA in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.

PREVIMODA si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

(*) Per la visione della sezione si rimanda alla nota disponibile sul sito www.previmoda.it in quanto i dati variano annualmente

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 01/07/2008)


La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto trade principali caratteristiche di PREVIMODA rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell’intera Nota informativa e dello Statuto.


Presentazione di PREVIMODA


Elementi di identificazione

PREVIMODA - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria tessile- abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda, è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
PREVIMODA è iscritto all’albo tenuto dalla COVI P con il n. 117 ed è stato istituito in attuazione degli accordi tra le parti stipulanti i CCNL dei comparti tessili-abbigliamento, del comparto calzaturiero e degli altri comparti industriali del sistema moda, avvenuti in data 13 luglio 1998 e successive integrazioni.

Destinatari

Lavoratori dipendenti del settore tessile-abbigliamento, del comparto calzaturiero e degli altri comparti industriali del sistema moda, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai relativi CCNL.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

PREVIMODA è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).


La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.


Documentazione a disposizione dell’iscritto

La Nota informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso la sede del fondo e presso i datori di lavoro.
Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all’iscritto.
Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti documenti tramite servizio postale.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l’iscritto sono contenute nello Statuto, del quale ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Recapiti utili

Sito internet del fondo: www.previmoda.it
Indirizzo e-mail: fondo.previmoda@previmoda.it
Telefono: 02/66101340
Numero verde: 800990950 (riservato ai lavoratori)
Fax: 02/66105169
Sede legale: Viale Sarca, 223 - 20126 -Milano (MI)


CONTRIBUZIONE

Contributo(1)
Quota TFR Lavora- Datore Decorrenza e periodicità
tore(3) di lavoro

Lavoratori occupati
dopo il 28.04.1993 100%(2) 1% 1% I contributi sono versati
con periodicità trime-
Lavoratori già occu- quota mini- strale a decorrere dal
pati al 28.04.1993 ma stabili- primo mese successivo al-
ta dagli 1% 1% l’adesione, ad eccezione
accordi del TFR che decorre dal
collettivi(4) mese di adesione incluso
oppure 100%(2)

A partire dal mese di novembre 2007, gli Previmoda, con un minimo pari a 200 euro aderenti possonO effettuare versamenti .volontari diretti a per versamento:
(1) In percentuale dell’ERN
(2) In percentuale delta retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
(3) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore
(4) 27% del TFR calcolato sulla base dell’ERN, salvo quante diversamente previste da eventuali accordi aziendali


OPZIONI DI INVESTIMENTO

Comparto Descrizione Garanzia

ZAFFIRO(1) Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un
Linea aderente che è propenso ad una bassa esposizione al
Bilanciata rischio e privilegia investimenti volti a favorire
Prudente la stabilità del capitale e dei risultati nel singolo no
anno
Orizzonte temporale consigliato: breve/medio periodo
(fino a 5 anni)
Grado di rischio: basso

SMERALDO(3) Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un
Linea aderente che è propenso ad una media esposizione al
Bilanciata rischio e privilegia investimenti volti a favorire
una crescita moderata del capitale nel tempo no
Orizzonte temporale consigliato: medio/lungo periodo
(oltre 5 anni)
Grado di rischio: medio

RUBINO(1) Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un
Linea aderente che ricerca rendimenti elevati nel lungo
Bilanciata periodo ed è propenso ad una maggiore esposizione
Dinamica al rischio accettando una discontinuità dei risul- no
tati nei singoli anni
Orizzonte temporale consigliato: medio/lungo periodo
(oltre 10 anni)
Grado di rischio: medio/alto

GARANTITO(2) Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un
aderente che è ormai prossimo alla pensione e pri-
vilegia il risultato stabile al fine di consolidare
il proprio montante previdenziale accumulato
Orizzonte temporale consigliato: breve/medio periodo
(fino a 3 anni)
Grado di rischio: molto basso sì
Caratteristiche della garanzia: restituzione del capi-
tale versato nel comparto per gli aderenti che avranno
mantenuto La propria posizione nel comparto fino al
30/6/2012. Nei casi di pensionamento, decesso, invali-
dità permanente, inoccupazione superiore .a 48 mesi, la
garanzia sarà pari alla restituzione del capitale versa-
to rivalutato in base al tasso di inflazione europea.


(1) I comparti sono attivi dal 1 gennaio 2008
(2) Il comparto è attivo dal 30 giugno 2007
(3) Nuova denominazione del comparto Bilanciato a sua volta derivato dal Monocomparto


ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto GARANTITO

Nota bene: L’adesione esplicita a Previmoda comporta il conferimento dei contributi nel comparto designato dall’aderente. In tutti i casi in cui l’aderente non indichi esplicitamente un comparto, i contributi saranno conferiti nel comparto SMERALDO.


RENDIMENTI STORICI

Comparto Rendimenti storici(%) Rend. Medio
annuo composto(%)

2003 2004 2005 2006 2007 =
ZAFFIRO(1) = = = = = =
SMERALDO(2) = = 9,35% 4,51% 1,96% =
RUBINO(1) = = = = = =
GARANTITO(3) = = = = = =


(1) Il comparto è attivo dal 1 gennaio 2008, di conseguenza non e possibile indicare i dati relativi
(2) La gestione finanziaria è partita il 29 ottobre 2004, ha cambiato denominazione (da BILANCIATO) il 1/1/2008
(3) Il comparto è attivo dal 1 novembre 2007, di conseguenza non è possibile indicare i dati relativi

ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri


COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

Spese di adesione euro 2,58 da versare in una unica
soluzione all’atto dell’adesione

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

Direttamente a carico dell’aderente per gli aderenti in contribuzione lo
0,13% dell’ERN prelevate da ogni
singolo versamento di ciascun anno;
per gli aderenti non in con- tribuzione euro 12,00 prelevati
dalla posizione individuale al 31
dicembre di ciascun anno

Indirettamente a carico dell’aderente:

Gestione finanziaria: Gestione finanziaria:
- ZAFFIRO 0,15% del patrimonio
- SMERALDO 0,16% del patrimonio
- RUBINO 0,18% del patrimonio
- GARANTITO 0,22% del patrimonio(1)

Banca depositaria: 0,04% del patrimonio


(1) Oltre 5 milioni e fino a 20 milioni di euro di patrimonio la gestione costa lo 0,21%, oltre i 20 milioni di euro di patrimonio la gestione costa lo 0,20%

Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione)

Anticipazione euro 25,00
Trasferimento non previste
Riscatto euro 25,00
Riallocazione della posizione individuale non previste
Riallocazione del flusso contributivo non previste


N.B.: Le spese che gravano sull’iscritto durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono il risultato di una stima effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro, e quindi hanno una valenza orientativa. Per maggiori informazioni v. sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”


INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

Comparti Anni di permanenza
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

ZAFFIRO 0,91% 0,53% 0,36% 0,23%
SMERALDO 0,92% 0,54% 0,37% 0,24%
RUBINO 0,94% 0,56% 0,39% 0,25%
GARANTITO 0,97% 0,59% 0,43% 0,29%

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
Per maggiori dettagli sull’indicatore si rinvia alla sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Informazioni generali


Perché una pensione complementare

Dotarsi di un piano di previdenza complementare è oggi una necessità per tutti. Si vive infatti sempre più a lungo; l’età media della popolazione del nostro Paese sta aumentando e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. In questa situazione, comune ad altri paesi, i sistemi pensionistici di base sono costretti a ridurre il livello delle pensioni promesse. E’ quindi necessario integrare quanto ti verrà erogato al momento del pensionamento, cominciando prima possibile a costruirti una “pensione complementare”.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi si iscrive a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari vantaggi fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo “il regime fiscale”).


Lo scopo di PREMOVIDA

PREVIMODA ha lo scopo di consentirti di percepire, dal momento del pensionamento, una pensione complementare (“rendita”) che si aggiunge alla pensione di base e contribuisce al sostegno del tuo tenore di vita nell’età anziana. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe ricorrendo a gestori professionali, nel tuo esclusivo interesse e secondo le opzioni di investimento che sei tu stesso ad indicare.


Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la c.d. “fase di accumulo”, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la “posizione individuale” rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. “fase di erogazione”, cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo “In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento”).


Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.


La struttura di governo del fondo

Aderendo a PREVIMODA hai l’opportunità di partecipare direttamente alla vita del fondo. In particolare, insieme agli altri iscritti (lavoratori e aziende), sei chiamato a nominare i componenti detta assemblea dei delegati, la quale, a sua volta, procede alla nomina dei componenti degli altri organi.

E’ importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) sono caratterizzati da una composizione “paritetica”, vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.


Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite, sono contenute nella Parte IV dello Statuto.

Per informazioni sulla attuale composizione consulta la sezione “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”


Quanto e come si versa

Il finanziamento di PREVIMODA avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto) e, se lo deciderai, anche mediante il versamento di contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro.

Le misure della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella “Contribuzione”


Il T.F.R.

Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, questo non sarà più accantonato ma versato direttamente a PREVIMODA. La rivalutazione del TFR versato a PREVIMODA, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. E’ allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo “La tua scelta di investimento”).

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo “In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento”).


Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro

L’adesione a PREVIMODA ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Hai però diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Difatti, oltre al TFR puoi versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nella Scheda sintetica.

Nell’esercizio di tale libertà, tieni conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano previdenziale, per apportare - se ne rinverrai la necessità - modifiche al livello di contribuzione prescelto.

A tal fine, potrà esserti utile esaminare il “Progetto esemplificativo”, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un’idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo “Altre informazioni”).

Nella scelta della misura del contributo da versare a PREVIMODA devi avere quindi ben presente quanto segue:

- il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR. Ricorda però che in tal caso non beneficerai del contributo dell’azienda;
- se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata;
- se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore e/o effettuare versamenti volontari una tantum (importo minimo euro 200,00).


Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III dello Statuto

Attenzione: E’ importante che verifichi periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e che segnali con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. “Comunicazioni agli iscritti”.


L’investimento

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una “banca depositaria”, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

PREVIMODA non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura competitiva svolta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle linee guida di investimento fissate dall’organo di amministrazione del fondo.


Attenzione ai rischi

L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine “rischio” esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. PREVIMODA ti propone una garanzia di risultato nel Comparto “GARANTITO”, con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.


Le proposte di investimento

PREVIMODA ti propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- ZAFFIRO Linea Bilanciata Prudente
- SMERALDO Linea Bilanciata
- RUBINO Linea Bilanciata Dinamica
- GARANTITO

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un “benchmark”. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.


ZAFFIRO linea bilanciata prudente

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che accetta una bassa esposizione al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati.

Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 5 anni)

Grado di rischio: basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari (80%) di breve/media durata (duration 1-3 anni); è presente una componente in azioni (20%).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari esclusivamente quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto (investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area EURO (90,00%) con una componente (10,00%) relativa al resto del mondo.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark:
- 80,00% JP Morgan Govt. Bond Emu 1-3 anni
- 10,00% MSCI Emu Net Dividend local currency
- 10,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD


SMERALDO Linea Bilanciata

Finalità della gestione: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata

Orizzonte temporale dell’aderente: medio/lungo periodo (oltre 5 anni)

Grado di rischio: medio

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito (67%) e titoli di capitale (33%).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medioalto (investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area EURO (84,00%) con una componente (16,00%) relativa al resto del mondo.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark:

- 67,00% JP Morgan Govt. Bond Emu 3-5 anni
- 17,00% MSCI Emu Net Dividend local currency
- 16,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD


RUBINO Linea Bilanciata Dinamica

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi

Orizzonte temporale dell’aderente: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)

Grado di rischio: medio/alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito (40%) e titoli di capitale (60%).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medioalto (investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area EURO (70,00%) con una componente rilevante (30,00%) relativa al resto del mondo.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark:

- 40,00% JP Morgan Govt. Bond Emu All Maturities
- 30,00% MSCI Emu Net Dividend local currency
- 30,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD


GARANTITO

Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

N.B.: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto.

Garanzia: La garanzia prevede che alla data di scadenza della convenzione (30/06/2012) la posizione individuale non potrà essere inferiore al capitale versato nel comparto al netto di qualsiasi onere e di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati.

Nel corso della durata della convenzione e nei casi sotto riportati di riscatto, la posizione individuale non può essere inferiore al capitale versato nel comparto, capitalizzato al tasso d’inflazione dell’area Euro al netto di qualsiasi onere e di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi precedentemente riscattati:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 252/2005;
- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

N.B.: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una convenzione che, fermo restando il livello minimo di garanzia richiesto dalla normativa vigente, contenga condizioni diverse dalle attuali, Previmoda comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 5 anni)

Grado di rischio: Basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: orientata verso titoli di debito di breve/media durata (duration 1-5 anni). Strumenti finanziari: titoli di debito e di capitale (questi ultimi nella misura massima del 10% del patrimonio) quotati; OICR, Etf, Sicav.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade).

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell’Unione Europea.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark:

- 95,00% JP Morgan EGBI 1-5 anni
- 5,00% MSCI EMU Net Return


Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione “Informazioni sull’andamento della gestione”.

Per ulteriori informazioni sulla banca depositaria, sugli intermediari incaricati della gestione e sulle caratteristiche dei mandati conferiti consulta la sezione “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”.


La tua scelta di investimento

L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che PREVIMODA ti propone (v. paragrafo “Le proposte di investimento”). Previmoda ti consente di scegliere la tua gestione finanziaria in un solo comparto tra quelli indicati nel paragrafo (“Le proposte di investimento”)Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

In caso di mancata scelta del comparto in sede di adesione, vieni inserito automaticamente nel comparto SMERALDO. Se i contributi pervengono al fondo prima che allo stesso pervenga l’informazione circa il comparto prescelto, il nuovo iscritto viene inserito nel comparto SMERALDO. Al ricevimento dell’informazione sul comparto prescelto, se diverso dallo SMERALDO, il fondo provvede ad effettuare lo switch il prima possibile indipendentemente dalle scadenze indicate nel regolamento sul multicomparto.


A) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
- la tua ricchezza individuale
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità


B) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

Nella Scheda sintetica, Tabella “Rendimenti storici”, sono riportati i risultati conseguiti da PREVIMODA negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un’idea dell’andamento della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c’è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.


C) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell’adesione (“riallocazione”). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto A).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.

Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto di provenienza.


Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.


I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III dello Statuto.


Cosa determina l’importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da PREVIMODA è importante che tu abbia presente fin d’ora che l’importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

a. più alti sono i versamenti che farai;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall’attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l’importo della pensione.


La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione complementare (“rendita”), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la “trasformazione” del capitale in una rendita avviene applicando dei “coefficienti di conversione” che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.

Per l’erogazione della pensione PREVIMODA stipulerà una apposita convenzione assicurativa, che ti consentirà di scegliere tra differenti soluzioni di rendita.

Tieni comunque conto che le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.


La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.


Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III dello Statuto.


Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato in PREVIMODA sarà versata ai tuoi eredi o alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita al fondo.

Dopo il pensionamento, dal momento del decesso la rendita non ti verrà più corrisposta, tuttavia PREVIMODA si impegna a prendere in esame questa situazione, quando stipulerà l’apposita convenzione assicurativa per l’erogazione della rendita, per consentire la possibilità di erogare una prestazione ai beneficiari da te indicati.


In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La “fase di accumulo” si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la “fase di erogazione” (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.


Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in PREVIMODA richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.


Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale


Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e PREVIMODA. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di PREVIMODA.


Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.

Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale


Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione a PREVIMODA.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

E’ importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.


Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.


I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti). Altri costi sono invece prelevati dal patrimonio investito; la presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di PREVIMODA con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Trovi indicati tutti i costi nella Tabella “I costi nella fase di accumulo” della Scheda sintetica.

Nell’esaminarli considera che PREVIMODA non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi che trovi indicati in Tabella tra le “Spese sostenute durante la fase di accumulo” sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.

Le “Spese direttamente a carico dell’aderente” sono fissate dall’organo di amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione “Informazioni sull’andamento della gestione”.


L’indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un “Indicatore sintetico dei costi”.

In particolare l’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da PREVIMODA (v. Tabella “Dettaglio dei costi” della Scheda sintetica); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.

Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del “peso” che i costi praticati da PREVIMODA hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati, risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella “L’indicatore sintetico dei costi” nella Scheda sintetica.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confronto dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).


I costi della fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione complementare.

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.


I costi relativi alla erogazione delle rendite sono indicati nel Documento sull’erogazione delle rendite.


Il regime fiscale

Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a PREVIMODA godono di una disciplina fiscale di particolare favore.


I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.


I rendimenti

I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell’11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di PREVIMODA sono quindi già al netto di questo onere.


Le prestazioni

Le prestazioni erogate da PREVIMODA godono di una tassazione agevolata. in particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo (aliquota del 15%) e decrescente in funzione degli anni di partecipazione (9% dopo 35 anni di contribuzione).


Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.


Altre informazioni

Per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo di adesione”.

La tua adesione decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte del datore di lavoro. Entro 15 giorni dalla ricezione del Modulo, PREVIMODA ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione.

La sottoscrizione del “Modulo di adesione” non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: PREVIMODA procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’iscritto l’esercizio delle scelte di sua competenza.


La valorizzazione dell’investimento

Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di ciascun comparto di PREVIMODA è reso disponibile sul sito web WWW.PREVIMODA.IT. Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.


La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su PREVIMODA e sulla tua posizione personale.

PREVIMODA mette inoltre a tua disposizione, nell’apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente da te mediante password personale, che ti viene comunicata dal fondo successivamente all’adesione.

Ti invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l’evoluzione del tuo piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati. PREVIMODA si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa all’assetto del fondo e che sia potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione.


Il Progetto esemplificativo

Il “Progetto esemplificativo” è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti saranno diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che stai costruendo e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e così via.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip.

A partire dal 01/07/2008 potrai costruire il tuo “Progetto esemplificativo” personalizzato accedendo al sito web www.previmoda.it (sezione “Progetto esemplificativo”) e seguendo le apposite istruzioni. Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a PREVIMODA.


Reclami e modalità di risoluzione delle controversie

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a PREVIMODA devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

Fondo pensione PREVIMODA - Viale Sarca, 223 - 20126 - Milano (MI)

oppure via e-mail all’indirizzo:

reclami@previmoda.it


Le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto associativo sono indicate nella Parte V dello Statuto.

Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare
Informazioni aggiornate al 31/12/2007


Gli organi del fondo

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli assodati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Assemblea dei Delegati: è composta da 80 membri (40 in rappresentanza dei lavoratori e 40 in rappresentanza dei datori di lavoro). L’elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale

Consiglio di amministrazione: è composto da 12 membri, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico (6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro).

L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2007-2009 ed è così composto:

Nominativo Nato a Designato da

Gianluca Brenna Como, il 31/01/1962 Aziende
(Presidente)
Enrico Zanzottera Busto Garolfo (MI), il 12/11/1951 Lavoratori
(Vicepresidente)
Paolo Bicicchi Massa Marittima (Gr), il 25/10/1950 Lavoratori
Lodovico Boselli Como, il 11/07/1934 Aziende
Giovanni Luigi Camera Milano, il 11/10/1936 Aziende
Leopoldo Della Porta Milano, il 20/04/1931 Aziende
Pietro De Rossi Roma, il 11/10/1955 Lavoratori
Vito Alfonso Gamberale Castelguidone (CH), il 3/8/1944 Lavoratori
Adriano Linari Licciana Nardi (MS), il 19/04/1949 Lavoratori
Tarcisio Mizzau Codroipo (UD), il 31/10/1934 Aziende
Fabrizio Poletti Bondeno (FE), il 09/06/1949 Aziende
Edoardo Rossi Marsico Nuovo (PZ), il 22/7/1946 Lavoratori


Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2007-2009 ed è così composto:

Nominativo Nato a Designato da

Andrea Scaglioni Mantova, il 22/11/1965 lavoratori
(Presidente)
Flavio Luigi Balzaretti Milano, il 20/04/1965 lavoratori
Cristina Casadio Torino, il 11/05/1951 aziende
Guido Costa Milano, il 07/05/1965 aziende
Mario De Togni Milano, il 26/01/1946 lavoratori
(supplente)
Guido Ceron Milano, il 10/05/1951 aziende
(supplente)


Responsabile del fondo: Gianluca Brenna (Presidente)
Responsabile della funzione di controllo interno: Studio Kieger, con sede in Lugano (Svizzera), Piazzetta S.Carlo 2


La gestione amministrativa

La gestione contabile e back-office titoli del fondo è affidata a Accenture Insurance Services s.p.a., con sede in Milano, viale Monza, 259.


La banca depositaria

La banca depositaria di PREVIMODA è MPS FINANCE SPA, con sede in Siena, via del Corso, 400.


I gestori delle risorse

La gestione delle risorse di PREVIMODA è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione.

COMPARTO ZAFFIRO Linea Bilanciata Prudente

In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe.
- CREDIT SUISSE (ITALY) SPA, con sede in Milano, Via Santa Margherita, 3
- DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, con sede in Belgio al 180, rue Royale, B -1000 Bruxelles
- PIONEER INVESTMENT Management SGRSpA, con sede in Milano, Galleria San Carlo 6

COMPARTO SMERALDO Linea Bilanciata

In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe.
- CREDIT SUISSE (ITALY) SPA, con sede in Milano, Via Santa Margherita, 3
- DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, con sede in Belgio al 180, rue Royale, B - 1000 Bruxelles
- PIONEER INVESTMENT Management SGRSpA, con sede in Milano, Galleria San Carlo 6

COMPARTO RUBINO Linea Bilanciata Dinamica

In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe.
- CREDIT SUISSE (ITALY) SPA, con sede in Milano, Via Santa Margherita, 3
- DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, con sede in Belgio al 180, rue Royale, B -1000 Bruxelles
- PIONEER INVESTMENT Management SGRSpA, con sede in Milano, Galleria San Carlo 6

COMPARTO GARANTITO

EURIZON VITA S.p.A., con sede in Torino, Corso Cairoti 1
Gestore delegato: Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Visconti di Modrone 11/15


Le convenzioni assicurative

Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita non e stata ancora stipulata nessuna convenzione.


Il controllo contabile

Con delibera assembleare del 20 aprile 2007, l’incarico di controllo contabile e certificazione del bilancio del fondo per gli esercizi 2007-2009 è stato affidato alla “Prorevi”, con sede in Milano.


La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto.

Allegato I - PREVIMODA - FAC-SIMILE DELLA “DOMANDA DI ADESIONE”

PREVIMODA - Fondo Pensione - Iscritto all’Albo dei fondi pensione al n. 117 Sede: Viale Sarca 223 - 20126 Milano Tel. 02/66101340 Fax 02/66105169 Sito web: www.previmoda.it e-mail: fondo.orevimoda@previmoda.it

MODULO DI ADESIONE

*Cognome *Nome
*Codice fiscale Qualifica e livello
Sesso M F *nato a *prov. *il
*residente a *Via *n. *CAP *prov.
tel. cell. e-mail

*essendo lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di previdenza obbligatoria (es.INPS):
in data antecedente al 29 aprile 1993o dal 29 aprile 1993o in tal caso tutto il TFR maturando verrà versato al Fondo

N.B.: La compilazione del presente riquadro è facoltativa e vale a fini statistici
TITOLO DI STUDIO:scuola dell’obbligo o scuola media superiore o laurea o ISCRITTO AL SINDACATO Si o NO o


*CONTRIBUZIONE SCELTA (barrare con una croce la scelta effettuata)

o ADERISCO CON IL TFR + UNA CONTRIBUZIONE A MIO CARICO E A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:
per il contributo a mio carico scelgo di versare a previmoda una quota dell’ERN o del minimo contrattuale pari a:
indicare la percentuale scelta: 1% 1,5% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% altro.....

- per chi ha iniziato a lavorare entro il 28 aprile 1993 deve scegliere l’ammontare della quota di TFR da versare:
quanto stabilito dal contratto collettivo o 100% o
- per gli altri tutto il TFR maturando verrà versato al Fondo

o ADERISCO CON IL SOLO TFR:
- per chi ha iniziato a lavorare entro il 28 aprile 1993 deve scegliere l’ammontare della quota di TFR da versare:
quanto stabilito dal contratto collettivo o 100% o
- per gli altri tutto il TFR maturando verrà versato al Fondo


SCELTA DEL COMPARTO (barrare con una croce la scelta effettuata, in caso di mancata scelta i contributi saranno investiti nel comparto SMERALDO)

o SMERALDO - Linea Bilanciata o RUBINO - Linea Bilanciata Dinamica
o ZAFFIRO - Linea Bilanciata Prudente o GARANTITO


Ricevuti la Nota informativa e lo Statuto di PREVIMODA e dopo aver preso visione degli stessi DICHIARO di voler aderire al Fondo Pensione PREVIMODA.

DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dal mio TFR i contributi previsti dagli accordi contrattuali e a provvedere al relativo versamento secondo i termini che saranno stabiliti dagli Organi di PREVIMODA e a operare sulla mia retribuzione la trattenuta una tantum di euro 2,58 da versare a PREVIMODA quale quota di iscrizione di mia competenza. lo sottoscritto/a mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia posizione previdenziale. Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.


Data__________________ *Firma leggibile___________________________


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Presa visione dell’informativa allegata ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 acconsento:

al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all’esercizio dell’attività previdenziale complementare; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a) della predetta informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett A) della medesima informativa od obbligatori per legge; al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE); alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.


Data____________________ *Firma leggibile_________________________


SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA

CCNL applicato: o1. tessile/abbigliamento o2. calzature o3. pelle/cuoio o4. giocattoli o5. occhiali o6. spazzole/pennelli/scope o7. penne o8. lavanderie industriali o9. ombrelli o10. retifici da pesca

*RAGIONE SOCIALE *CODICE FISCALE
*Stabilimento in Prov. ( ) cap. Indirizzo
*Tel. *Fax. E-mail
*Data di ricevimento della domanda *Timbro e firma dell’azienda


Il presente modulo costituisce parte integrante della Nota informativa.

N.B. la copia per Previmoda dovrà essere spedita in originale mezzo posta.


* I campi contrassegnati da asterisco sono OBBLIGATORI, nel caso in cui il modulo risultasse incompleto, Previmoda non potrà accettare l’adesione e ne darà comunicazione.

Allegato L - PREVIDENZA COMPLEMENTARE


A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell’azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l’iscrizione.

Allegato M - PREVIMODA - PERMESSI RETRIBUITI PER COMPONENTI ASSEMBLEA


Ai lavoratori eletti nell’Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

Allegato N - PREVIMODA - GLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI E LE NOTE INTERPRETATIVE CONGIUNTE


Elenco delle pattuizioni intervenute tra le parti in materia di Fondo per la previdenza integrativa (Previmoda):

- Protocollo n. 4 del CCNL 27 luglio 1995
- Punto 2) dell’Accordo 31 luglio 1997 per il rinnovo della parte economica del CCNL 27 luglio 1995
- Accordo 13 luglio 1998 (Accordo istitutivo di Previmoda)
- Accordo 19 aprile 2000 (riduzione da 50.000 a 25.000 del numero di adesioni iniziali)
- Protocollo n. 4 del CCNL 19 maggio 2000 (ulteriore disciplina della contribuzione)
- Accordo 30 giugno 2000 (decorrenza della contribuzione)
- Punto 5) dell’Accordo 5 aprile 2002 per il rinnovo della parte economica del CCNL 19 maggio 2000 (permessi per componenti l’Assemblea di Previmoda)
- Allegato L al CCNL 28 maggio 2004 (Iscrivibilità dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato)
- Allegato L al CCNL 22 luglio 2008 (Previdenza complementare)

In data 30 giugno 2000 le parti hanno sottoscritto un accordo che fa decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all’esercizio da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Per i lavoratori che aderiscono in data successiva, la contribuzione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con contratto di inserimento lavorativo di durata superiore a 3 mesi, con contratto di apprendistato, con contratto a termine superiore a 6 mesi e i lavoranti a domicilio, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono. I lavoratori possono iscriversi al Fondo superato il periodo di prova.

Ai lavoratori eletti nell’Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

La quota associativa per coprire le spese di gestione del Fondo non potrà superare lo 0,13% dell’ERN.


Note interpretative congiunte per l’applicazione della contribuzione a Previmoda

1- Contribuzione nel periodo di maternità obbligatoria

La regola generale prevede il calcolo della contribuzione qualora nel mese esista un imponibile previdenziale almeno pari all’importo del contributo da versare al Fondo.

Nel caso specifico dell’assenza obbligatoria per maternità può succedere che - a seguito delle particolari modalità di calcolo della retribuzione utilizzate dall’azienda e, in particolare, del computo delle quote di tredicesima - non risulti un imponibile previdenziale sufficiente anche se la regola contrattuale prevede l’integrazione al 90% (al 100% dal 1° gennaio 2005) della normale retribuzione per il periodo dei primi 5 mesi di assenza obbligatoria.

Si ritiene rispondente alle intese contrattuali che il periodo dei primi 5 mesi dell’assenza obbligatoria per maternità sia da considerare come utile alla maturazione delle contribuzioni a Previmoda, anche se le modalità di calcolo della retribuzione sulla busta paga non consentono di raggiungere un imponibile contributivo sufficiente.


2 - Caso di mancata capienza del TFR maturato nel mese

Si consideri il caso di un lavoratore che presti attività nei primi 3 giorni del mese e risulti successivamente assente dal lavoro per la restante parte del mese.

Si consideri inoltre che l’ERN mensile è pari a 1.116,03 Euro e che pertanto il contributo mensile dell’1% a Previmoda risulta di 11,16 Euro (a carico lavoratore) e di altrettanti a carico datore di lavoro. Il prelievo dal TFR risulterebbe pari a 22,32 Euro.

Caso A

Se l’ipotizzata assenza dal lavoro non comporta la maturazione del TFR, si ha la conseguenza che nel mese non matura alcun trattamento di fine rapporto (il rateo maturato è inferiore a 15 giorni). Pertanto, in applicazione della regola generale secondo cui tutti i tre contributi (lavoratore, azienda, TFR) sono collegati unitariamente tra loro, la non maturazione di uno comporta il mancato versamento a Previmoda di tutta la quota di contribuzione mensile.

Caso B

Se l’ipotizzata assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR a carico del datore di lavoro (esempio: cassa integrazione guadagni ordinaria) si effettuerà la normale contribuzione a carico lavoratore (11,16 Euro perché c’è capienza rispetto alla retribuzione spettante per i primi tre giorni) più il versamento paritetico del datore di lavoro, più il prelievo dal TFR pari a 22,32 Euro.

Caso C

Se l’ipotizzata assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR, ma tale trattamento risulterà non più a carico del datore di lavoro (esempio: cassa integrazione straordinaria senza prospettiva di rientro al lavoro e pertanto con TFR a carico INPS), si effettuerà comunque la normale contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Si effettuerà altresì la contribuzione di 22,32 Euro prelevando la parte di TFR maturata a carico azienda per le tre giornate lavorative (retribuzione dei 3 giorni = 154,82 diviso 13,5 meno 0,05% = 11,46 Euro) e trattenendo dalla retribuzione del mese la differenza di 10,86 Euro fino a concorrenza dei 22,32 Euro dovuto.

I 10,86 Euro costituiscono una anticipazione che il lavoratore effettua a Previmoda, che sarà compensata nel momento in cui l’INPS gli riconoscerà il TFR per il periodo di CIGS


3 - Lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 e casi di insufficiente imponibile contributivo

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 viene versato al Fondo l’intero TFR maturato. Si precisa, in deroga alla regola generale di cui al precedente punto 2, che nei mesi in cui eventualmente non risulti un imponibile contributivo sufficiente a far maturare la contribuzione, per tali lavoratori il TFR va comunque versato al Fondo anche in assenza del contributo sull’ERN. Ciò perché la destinazione dell’intero TFR al Fondo è prevista dalla legge. Si prenda ad esempio il caso di un lavoratore posto in CIG per l’intero mese; non sussistendo un imponibile contributivo, non vengono versati al Fondo né il contributo a carico del lavoratore né quello a carico azienda pari all’1% dell’ERN. La contribuzione afferente il TFR, invece, viene interamente versata.

Allegato O - INTESA DI CATEGORIA SULL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 11 APRILE 2006


Il 11 aprile 2006, a Milano,

tra

La Federazione delle Imprese Tessili e Moda Italiane, Federazione SMI-ATI, rappresentata dal Consigliere incaricato per le Relazioni Industriali, dott. Franco Bologna, dai dott.ri Roberto Bechi e Roberto Calimani con l’assistenza dell’avv. Serena Moretti

e

le Organizzazioni Sindacali Femca-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto Sergio Spiller, Filtea-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Valeria Fedeli, Uilta-UIL rappresentata dal Segretario Generale Pasquale Rossetti

considerato che:

a) con l’articolo 33 del CCNL 28 maggio 2004 si è provveduto alla regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante nel settore tessile abbigliamento moda, rimandando a una successiva intesa nazionale la definizione di taluni aspetti applicativi riguardanti la formazione;
b) l’art. 13 bis del decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, e la relativa circolare applicativa n. 30 del 2005 rimettono ai soggetti che stipulano i CCNL la disciplina dell’apprendistato professionalizzante e la determinazione degli elementi minimi di erogazione e articolazione della formazione;
c) si intendono valorizzare i profili formativi già definiti a livello nazionale, fatte salve le integrazioni e specificazioni determinate dalle singole Regioni in accordo con le parti sociali,

viene stipulato il presente accordo per la definizione degli aspetti attinenti alla formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nel settore tessile abbigliamento moda.


1. Il piano formativo individuale (P.F.I.), da allegare al contratto di apprendistato, definisce il percorso formativo dell’apprendista per conseguire gli obiettivi del profilo formativo. Il P.F.I., in coerenza col profilo di riferimento, contiene il programma e l’articolazione della formazione, in tutto o in parte esterna o interna all’impresa e le eventuali conoscenze o abilità già possedute dall’apprendista. Il P.F.I. potrà essere modificato in corso di rapporto di apprendistato su concorde e formalizzata valutazione dell’impresa e dell’apprendista e del tutor.


2. Al fine di agevolare il ricorso all’apprendistato professionalizzante - soprattutto da parte delle piccole e medie imprese - e senza che tale aspetto condizioni l’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 33 CCNL da parte dell’impresa, l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda (OBN - TAM), si impegna a:

- delineare e promuovere (eventualmente anche in collaborazione con l’ISFOL) un modello - tipo di PFI per gruppi o singoli profili formativi, individuando anche modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna o interna, ritenuti maggiormente efficaci.
- Predispone un fac simile di dichiarazione e di comunicazione della capacità formativa da parte dell’impresa.

Tali modelli - tipo saranno aggiornati sulla base delle migliori prassi aziendali e formative note. Inoltre, l’OBN-TAM realizzerà annualmente una rilevazione, tramite questionario, sul numero di apprendisti assunti nel settore e sulla formazione erogata.


3. Il P.F.I., considerate le specificità delle singole imprese, farà riferimento ai profili formativi indicati con il presente accordo.


4. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo secondo quando previsto dalla normativa vigente.


5. Per formazione formale si intende quel processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, che, svolgendosi all’interno di un contesto organizzato, attraverso il piano formativo individuale, mira a far acquisire all’apprendista conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali utili al conseguimento degli obiettivi definiti dal profilo formativo. In relazione alla formazione svolta all’interno delle aziende, le parti demandano all’OBN-TAM lo studio e l’approfondimento delle modalità di certificazione nonché la definizione di modelli-tipo di attestazione da parte delle aziende della formazione svolta.


6. La formazione formale sarà articolata tenendo conto:

- delle tematiche professionalizzanti collegate alla realtà aziendale, con contenuti di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali ed anche orientati alla specifica realtà aziendale;
- delle tematiche trasversali di carattere settoriale, non specificamente collegate alla singola realtà aziendale, con particolare riferimento a discipline di sistema/settore e tecnico professionali (a titolo meramente esemplificativo: i compatti, le materie prime, i processi, i prodotti, il mercato, la logistica, la distribuzione, la qualità) e quelle destinate all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione trasversale sarà pari ad un terzo del monte ore annuo previsto.


7. La parte di formazione riguardante nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sarà collocata all’inizio del percorso formativo.


8. Ferma restando l’entità complessiva di 120 ore medie annue di formazione prevista dall’art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 maggio 2004, tutte le materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda o entrambe contemporaneamente.


9. La formazione formale potrà avvenire con modalità di alternanza sul lavoro (on the job), in affiancamento, formazione a distanza (e-learning), in aula, attraverso seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ovvero con eventuali ulteriori modalità individuate nel P.F.I.


10. Tutte le tematiche formative potranno essere affrontate all’interno dell’azienda, direttamente o tramite docenti esterni, qualora la stessa abbia capacità formativa interna ovvero sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Presenza in azienda -o in aziende collegate- di risorse umane, con esperienza o titolo di studio adeguato, idonee a trasferire competenze;
- tutor della formazione con formazione e competenze adeguate;
- locali idonei, eventualmente anche all’esterno dell’azienda, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. A titolo indicativo, si ritengono idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati alle modalità di formazione da erogare.

La capacità formativa interna, espressa su tali basi, dovrà essere formalmente dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.


11. Le imprese formative, intendendosi per tali quelle che dispongono di requisiti di cui al precedente punto 10, possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a quelli delle imprese del loro Gruppo. Tale capacità formativa interna è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata all’OBN-TAM avente sede presso la Federazione SMI-ATI.


12. Nel caso in cui l’apprendista abbia intrattenuto precedenti periodi di apprendistato, che siano computati dalla nuova azienda così come previsto dall’art. 33 CCNL, il PFI verrà rimodulato tenendo conto della formazione già svolta e attestata dal precedente datore di lavoro.


13. Col presente accordo le parti concordano di fare riferimento, per quanto riguarda le figure di riferimento del settore tessile/abbigliamento, ai profili formativi predisposti dall’ISFOL, in collaborazione con le relative parti sociali, per le industrie del settore “Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e Cuoio” nel dicembre 2002, per la sperimentazione della normativa sull’apprendistato di cui alla legge n. 196/1997. Il documento ISFOL è allegato e fa parte integrante del presente accordo (Allegato 1).


14. Le parti inoltre concordano che il documento di cui al punto 13 risulta integrato da alcuni profili formativi relativi a figure di carattere trasversale, inclusi nell’elenco allegato che fa parte integrante del presente accordo (Allegato 2).


Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che:

I) La clausola di ultra - attività contenuta nel secondo capoverso della lettera A) dell’art. 33 del vigente CCNL si interpreta nel senso che la disciplina dell’apprendistato prevista dall’art. 32 del CCNL 19 maggio 2000 (estesa ai lavoratori di ottavo livello) si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di età inferiore ai 18 anni, fino a che non saranno compiutamente definite le clausole normative e contrattuali relative all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

II) Le nuove norme contrattuali relative all’apprendistato professionalizzante (art. 33 del CCNL 28 maggio 2004) si applicano anche agli apprendisti a partire dal diciassettesimo anno di età, se in possesso di una qualificazione professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 (art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 276/1993 e successive modificazioni).

III) Quanto convenuto nel presente accordo ha carattere sperimentale e potrà essere sottoposto a verifica, anche in considerazione dell’evoluzione applicativa della disciplina a livello regionale.

Allegati:

- Documento ISFOL: “Gli obiettivi formativi per l’apprendistato: il sistema delle industrie Tessili - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e Cuoio” del dicembre 2002. (All. 1)
- Elenco Profili formativi relativi a figure di carattere trasversale.

All. 1


GLI OBIETTIVI FORMATIVI PER L’APPRENDISTATO:

IL SISTEMA DELLE INDUSTRIE TESSILI-ABBIGLIAMENTO-MODA-CALZATURE - PELLI E CUOIO


Premessa

Il gruppo di esperti del sistema delle industrie tessili-abbigliamento-moda-calzature-pelli e cuoio(*) ha individuato nove figure professionali come rappresentative di gruppi di figure professionali che possono essere composti per l’organizzazione della formazione.

(*) Per brevità, in seguito verrà utilizzata la dicitura “Sistema TAMCP”.

Le figure di riferimento individuate sono le seguenti:

1) Operatore di produzione
2) Operatore di controllo prodotto
3) Addetto ad operazioni di coordinamento della produzione (gestione reparto/unità operativa)
4) Conduttore di sistemi automatizzati, di processi di tintura e stampa, finissaggio
5) Addetto ad operazioni di programmazione della produzione
6) Addetto ad operazioni di laboratorio/controllo qualità
7) Addetto ad operazioni di sviluppo del progetto-prodotto /modellista
8) Stilista/progettista di prodotto
9) Addetto ad operazioni di promozione prodotto/servizio assistenza clienti

Per individuare le figure di riferimento si è partiti dall’analisi dei CCNL del settore, esaminando tutte le qualifiche che possono essere oggetto di un contratto di apprendistato; ciò significa che sono stati considerati anche i livelli più elevati, che pure possono essere oggetto di apprendistato, anche se nella realtà gli apprendisti occupati con queste qualifiche sono pochi.

Il sistema TAMCP è caratterizzato dalla articolazione in vari comparti produttivi:

Comparto Filatura
Comparto Tessitura ortogonale
Comparto Tessitura a maglia/calze Comparto Nobilitazione
Comparto Confezioni (maglia/tessuto) Comparto Pelletteria
Comparto Calzature
Comparto Tessili vari:
- Pizzi/ricami
- Non Tessuti/feltri

Tali comparti si differenziano per le caratteristiche peculiari dei materiali usati (fibre, tessuti, i pizzi/ricami, tessuti speciali, pellami e quant’altro) e per le macchine e gli impianti in uso. Quindi, una stessa figura professionale, e in particolare quelle di livello più basso, svolgerà attività diverse a seconda del comparto in cui agisce e quindi avrà bisogno di maturare differenti competenze.

Pertanto è necessario che tutti gli apprendisti ricevano una formazione mirata, adeguata alla specificità dell’area in cui operano, senza però trascurare una conoscenza trasversale della filiera, in particolare per quanto riguarda i materiali in lavorazione (fibre, filati, tessuti, ciclo di produzione).

Secondo il modello già utilizzato per i settori metalmeccanico, edile, terziario distribuzione e servizi e turismo, in seguito si evidenziano, per ogni figura professionale di riferimento, gli esempi di qualifiche contrattuali più diffuse, l’area di attività e le conoscenze e competenze che gli apprendisti devono acquisire nell’ambito dei percorsi di formazione.


Figura di riferimento: OPERATORE DI PRODUZIONE

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIÙ DIFFUSE:

COMPARTO FILATURA: Cardatore, Filatore, Addetto alle pettinatrici, Addetto ai banchi e ai rings, Ritorcitore, Addetto alle roccatrici, Addetto agli stiratoi, Addetto alle levate e al cambiamento spole, Addetto alle binatrici, Spolatore, Ribobinatore, Addetto alla roccatura, Personale per la sorveglianza della lavorazione, Capo squadra pulizia macchine, Meccanico e/o manutentore, Coadiutore di assistenti di filatura.

COMPARTO TESSITURA ORTOGONALE: Caricatelai, Personale addetto alla registrazione e regolazione centralina di lancio telai, Orditore, Incorsatore, Tessitore (anche jacquard), Imbozzinatore, Personale per la sorveglianza della lavorazione, Meccanico e/o manutentore.

COMPARTO TESSITURA A MAGLIA/CALZE: Tessitore, Addetto alle macchine circolari e rettilinee, Rammendatore, Rimagliatrice, Conduttore macchine tubolari, Addetto al taglio/cucito/stiro, Personale per la sorveglianza della lavorazione, Meccanico e/o manutentore

COMPARTO NOBILITAZIONE: Tintore in pezza/in filo/tops/fiocco, Conduttore di macchine, Addetto alla cucina colori, Personale per la sorveglianza della lavorazione, Meccanico e/o manutentore.

COMPARTO CONFEZIONI (MAGLIA/TESSUTO): Addetto al taglio, Addetto al cucito, Addetto allo stiro, Addetto al rammendo, Personale per la sorveglianza della lavorazione, Meccanico e/o manutentore.

COMPARTO PELLETTERIA (ACCESSORI/PELLICCERIA): Addetto al taglio, Addetto alla cucitura, Addetto alla scamitura, Addetto alla stiratura prodotti finiti, Addetto alla rifmitura prodotti finiti, Personale per la sorveglianza della lavorazione, Addetto alla doratura e decorazione a mano.

COMPARTO CALZATURE: Addetto al taglio e tranciatura, Addetto alla scamitura tomaia, Addetto alla giuntatura e cucitura tomaie, Addetto ripiegatura tomaia, Addetto alla orlatura, Addetto applicazione accessori, Addetto premontatura, Addetto al montaggio, Addetto fresatura, Addetto macchine estrusione/ iniezione/schiuntura materiale plastico, Addetto alla rifinitura, Addetto al controllo qualità, Personale per la sorveglianza della lavorazione, Addetto alla applicazione collanti, Addetto alla coloritura tacco e suola.

COMPARTO TESSILI VARI:

- PIZZI/RICAMI: Addetto macchine e impianti del ricamo e della formazione del pizzo, addetto al rammendo, Apprettatore, Addetto lettura disegni, Addetto foratura e ricopiatura disegni, Personale per la sorveglianza della lavorazione.
- NON TESSUTI/FELTRI: Addetto macchine e impianti per la formazione del non tessuto e del feltro, Addetto al rammendo, Addetto alle macchine, Addetto alla follatura/infomatura/tintoria, Personale per la sorveglianza della lavorazione.

AREA DI ATTIVITA’: L’operatore di produzione effettua l’avvio, la gestione e/o regolazione delle macchine in dotazione, curandone il normale andamento e la funzionalità, e realizza, con adeguati standard qualitativi, le principali operazioni proprie del comparto in cui è inserito.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Saper effettuare l’avvio, la gestione, l’uso e la regolazione delle macchine in dotazione, secondo i parametri relativi al regolare funzionamento delle macchine

Saper gestire le operazioni di intervento volte a ristabilire l’ottimale operatività del parco-macchine affidato

Conoscere la struttura e le caratteristiche dei prodotti realizzati, le relative tecnologie di formazione e i principali processi di trattamento del prodotto

CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE DI COMPARTO

Conoscere le materie prime e/o accessori, il ciclo di produzione, i macchinari utilizzati e le tecniche di lavoro del proprio comparto

Acquisizione di competenze operative relative in particolare alle seguenti fasi:
- per il comparto Filatura: Preparazione, Cardatura, Filatura, Roccatura, Ritorcitura, Controllo.
- per il comparto Tessitura ortogonale: Orditura, Apprettatura/Bozzima, Tessitura, Controllo.
- per il compatto Tessitura a maglia/calze: Tessitura a maglia, Controllo.
- per il comparto Nobilitazione: Preparazione, Tintura, Stampa, Controlli.
- per il comparto Confezioni (maglia/tessuto): Taglio, Cucito, Stiro, Rifinitura dei capi e controllo.
- per il comparto Pelletteria: Taglio, Assemblaggio, Cucito, Incollaggio degli oggetti in pelle, Rifinitura, Controllo.
- per il comparto Calzature: Taglio, Cucito, Assemblaggio, Incollaggio, Montaggio, Rifinitura, Controllo.
- per il compatto Tessili Vari:
- Pizzi/ricami: formazione del pizzo o ricamo, Finissaggio, Controllo.
- Non Tessuti/feltri: Assemblaggio/consolidamento fibre, Finissaggio, Controllo


Figura di riferimento: OPERATORE DI CONTROLLO PRODOTTO

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE:

COMPARTO FILATURA: Addetto al controllo prodotti/qualità.

COMPARTO TESSITURA ORTOGONALE: Addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti, Addetto al controllo prodotti/qualità.

COMPARTO TESSITURA A MAGLIA/CALZE: Addetto controllo fasi intermedie, Addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti, Addetto al controllo prodotti/qualità.

COMPARTO NOBILITAZIONE: Addetto al controllo prodotti/qualità.

COMPARTO CONFEZIONI (MAGLIA/TESSUTO): Collaudatore giacche/capispalla/gonne/pantaloni, Addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti, Addetto al controllo prodotti/qualità.

COMPARTO PELLETTERIA: Addetto al controllo prodotti/qualità.

COMPARTO CALZATURE: Addetto al controllo prodotti/qualità.

COMPARTO TESSILI VARI:

- PIZZI/RICAMI: Collaudatore, Addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti, Addetto al controllo prodotti/qualità.
- NON TESSUTI/FELTRI: Collaudatore, Addetto alla misurazione/controllo con marcatura difetti, Addetto al controllo prodotti/qualità.

AREA DI ATTIVITA’: L’operatore riconosce la coerenza del prodotto semilavorato e/o finito con le specifiche richieste. Con l’ausilio di attrezzature, evidenzia ed indica eventuali difetti. Eventualmente provvede, attraverso i rimedi più appropriati e in base alla tipologia del prodotto e dei suoi processi di lavorazione, all’eliminazione delle difettosità e al tempestivo riscontro in produzione per le correzioni del lavoro.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoiocalzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Saper utilizzare metodi, procedure e strumenti per la verifica e valutazione del livello qualitativo del prodotto

Saper intervenire sulle difettosità e segnalare (con le dovute procedure) quelle non risolvibili mediante intervento immediato, eventualmente individuando ipotesi di soluzione

Conoscere la struttura e le caratteristiche dei prodotti realizzati, le relative tecnologie di formazione e i principali processi di trattamento del prodotto

CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE DI COMPARTO

Conoscere le materie prime e/o accessori, il ciclo di produzione, i macchinari utilizzati e le tecniche di lavoro del proprio comparto,

Acquisizione di competenze operative relative in particolare alle seguenti fasi:
- per il comparto Filatura: Preparazione, Cardatura, Filatura, Ritorcitura, Roccatura, Controllo.
- per il comparto Tessitura ortogonale: Orditura, Apprettatura/Bozzima, Tessitura, Controllo.
- per il comparto Tessitura a maglia/calze: Tessitura a maglia, Controllo.
- per il comparto Nobilitazione: Preparazione, Tintura, Stampa, Finissaggio, Controlli.
- per il comparto Confezioni (maglia/tessuto): Taglio, Cucito, Stiro, Rifinitura dei capi e controllo.
- per il comparto Pelletteria: Taglio, Assemblaggio, Cucito, Incollaggio degli oggetti in pelle, Rifinitura, Controllo.
- per il comparto Calzature: Taglio, Cucito, Assemblaggio, Incollaggio, Montaggio, Rifinitura, Controllo.
- per il comparto Tessili Vari:
- Pizzi/ricami: formazione del pizzo o ricamo, Finissaggio, Controllo.
- Non Tessuti/feltri: Assemblaggio/consolidamento fibre, Finissaggio, Controllo


Figura di riferimento: ADDETTO AD OPERAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE (gestione reparto/unità operativa)

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE:

Capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti, Assistente, Capo squadra manutenzione, Responsabile di reparto di produzione.

AREA DI ATTIVITA’: L’addetto conosce funzioni e ruoli del reparto nell’economia produttiva dell’intera filiera.

Unisce una buona conoscenza dei materiali in lavorazione a competenze relative alla gestione ottimale delle macchine e all’organizzazione dei flussi produttivi. Collabora con il Responsabile di Reparto nell’approvvigionamento e nella movimentazione dei materiali in lavorazione, contribuendo a definire la migliore gestione delle risorse umane a disposizione.

Sovrintende al flusso produttivo e collabora nella scelta delle migliori tecniche di lavorazione curando anche il flusso di approvvigionamento.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoiocalzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Essere in grado di collaborare, sulla base degli input ricevuti, al coordinamento delle attività del ciclo produttivo (tempistica di produzione, determinazione dei carichi di lavoro, resa e manutenzione macchine, ottimizzazione delle risorse, coordinamento delle risorse umane, programmazione del flusso di approvvigionamento dei materiali)

Saper utilizzare gli strumenti informatici per le principali operazioni di gestione, rilevazione e controllo dei dati, secondo le esigenze di comparto

Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di produzione utilizzando i software dedicati

Conoscere gli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito e le relative modalità di verifica

Essere in grado di collaborare all’organizzazione del lavoro

Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare riguardo a quelle del comparto di appartenenza

Conoscere le tecniche basilari della comunicazione ed essere in grado di coordinare un gruppo


Figura di riferimento: CONDUTTORE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI, DI PROCESSI DI TINTURA E STAMPA, FINISSAGGIO

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE:

Conduttore di sistemi automatizzati, di processi di tintura e stampa, finissaggio

AREA DI ATTIVITA’: Sulla base di un input iniziale (normalmente riferito ad una macchina, ad un substrato tessile, all’impiego di prodotti e coloranti) di cui comprende il significato, presidia il processo di lavorazione (che può essere anche parziale), controllando parametri tecnici (temperatura, tempi, velocità di avanzamento, agenti chimici, etc.) e di efficienza e di sicurezza degli impianti. Apporta, se necessario, correzioni ai parametri di lavorazione (colori, agenti chimici, ecc.) avvalendosi di prove di laboratorio e/o di test di controllo e di qualità. Accerta l’idoneità e la riproducibilità del processo condotto; attesta la conformità del prodotto e ne promuove l’avanzamento alle fasi successive di lavorazione.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Saper gestire le fasi della preparazioni alla tintura e stampa con le modalità e i prodotti più idonei da usare nei processi, definendo i parametri di tempo, temperatura, acidità e velocità di avanzamento

Saper scegliere i coloranti da usare sulla base delle solidità richieste, dei costi di produzione e del metamerismo del colore

Contribuire con il responsabile di produzione alla definizione del flusso di tintura, stampa e finissaggio più idoneo, tenendo conto delle esigenze dei clienti, delle richieste del mercato e delle innovazioni tecnologiche del settore

Saper apportare correzioni (aggiunte, schiarimenti, ripresa) al processo di tintura, stampa e finissaggio, avvalendosi di prove di laboratorio o del controllo di qualità o dei test condotti automaticamente

Saper rilevare l’idoneità e la conformità del prodotto e la riproducibilità del processo condotto (anche parziale), promuovendo l’avanzamento alle lavorazioni successive

Conoscere e saper gestire i vari sistemi di automazione per la preparazione, distribuzione e trattamento sistematico dei prodotti e per il controllo dei processi in dotazione


Figura di riferimento: ADDETTO AD OPERAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE:

Addetto alla programmazione della produzione e della logistica, Addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento delle merci in magazzino

AREA DI ATTIVITA’: L’addetto, sulla base degli input ricevuti dal Tecnico responsabile del Servizio, svolge operazioni relative alla definizione della tempistica di produzione e alla calendarizzazione stagionale o per commessa, contribuendo alla determinazione dei fabbisogni di materie prime/accessori, alla determinazione dei carichi di lavoro per i reparti e le linee produttive e all’ottimizzazione dei tempi e dei consumi. Nello svolgere le mansioni sopra indicate, usa gli strumenti informatici dedicati.

In caso di decentramento di parte delle produzioni, decise e coordinate dal Tecnico, collabora all’alimentazione dei sub-fornitori italiani o esteri.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature) Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Saper svolgere, sulla base degli input ricevuti dal responsabile del servizio, operazioni relative alla definizione della tempistica di produzione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti statistici

Saper contribuire alla determinazione dei carichi di lavoro per i reparti

Saper contribuire all’ottimizzazione dei tempi usando gli strumenti cartacei e informatici dedicati

Collaborare, in caso di decentramento di parte della produzione, alle funzioni di coordinamento delle attività delocalizzate

Saper utilizzare gli strumenti informatici per le principali operazioni di programmazione, gestione, rilevazione e controllo dei dati, secondo le esigenze di comparto

Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di produzione

Conoscere, oltre agli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito, anche le relative modalità di verifica

Conoscere le diverse materie prime, le loro caratteristiche tecniche e prestazionali con particolare riguardo ai materiali lavorati nel comparto di appartenenza

Conoscere il ciclo di produzione delle lavorazioni successive a quelle svolte nel comparto di appartenenza

Conoscere le problematiche e i parametri di gestione delle acque e dell’energia di processo (solo per il comparto Nobilitazione)


Figura di riferimento: ADDETTO AD OPERAZIONI DI LABORATORIO/CONTROLLO QUALITA’

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE:

Addetto laboratorio analisi chimico/fisiche, Addetto laboratorio chimico, analisi chimiche/fisiche

AREA DI ATTIVITA’: L’addetto conosce i materiali lavorati nell’azienda di appartenenza, i cicli di trasformazione a cui gli stessi sono sottoposti e gli standard qualitativi. Conosce inoltre le attrezzature usate nel laboratorio, le normative di riferimento e le tolleranze. In supporto al Responsabile di Laboratorio, predispone i campioni da analizzare o da ricettare e, con l’aiuto di strumentazioni adeguate, sottopone gli stessi ai procedimenti necessari alla valutazione. Interpreta i risultati elaborati dagli strumenti al fine di trasmettere ai responsabili di produzione, alla funzione sviluppo prodotti e all’area marketing le informazioni necessarie ad individuare le soluzioni tecniche per l’eliminazione di difettosità e per la valorizzazione commerciale del prodotto stesso.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Saper predispone, sulla base degli input ricevuti, i campioni da analizzare o da ricettare e le strumentazioni relative

Saper leggere ed interpretare, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e statistici, i risultati relativi alle prove effettuate, conoscendo le normative di riferimento

Saper effettuare l’archiviazione dei campioni e della documentazione relativa

Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di produzione

Conoscere, oltre agli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito, anche le relative modalità di verifica

Conoscere le problematiche relative al comportamento dei materiali nelle lavorazioni successive

Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare riguardo a quelle del comparto di appartenenza


Figura di riferimento: ADDETTO AD OPERAZIONI DI SVILUPPO DEL PROGETTO/PRODOTTO/MODELLISTA

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE:

Realizzatore di modelli su CAD/CAM, Progettista - sviluppatore di modelli e/o stampa completa con CAD tridimensionale e capacità di modifica ed adattamento del software, Tecnico di prototipazione rapida, Operatore modellista su CAD/CAM addetto alla preparazione e/o modifica modelli, Modellista cad-cam per confezione e/o calzature, Addetto alla preparazione e/o modifica dei modelli, Colorista, Sarto finito per capo completo.

AREA DI ATTIVITA’: L’addetto, sulla base delle richieste espresse dall’area marketing e commerciale e degli input dello stilista (o direttamente del cliente nel caso di aziende che operano su commessa), collabora alla realizzazione dei prototipi e/o alla traduzione degli stessi in indicazioni tecniche utili al processo di industrializzazione.

Conosce i materiali utilizzabili, le fasi di realizzazione del prodotto, la struttura tecnica dello stesso, l’utilizzo al quale il prodotto è destinato, lo standard qualitativo richiesto. Realizza le sue proposte su materiale cartaceo, su stoffa, pelle e/o mediante supporto informatico (CAD), di cui conosce l’utilizzo. Gestisce l’archiviazione dei disegni/campioni.

Indica le soluzioni più adeguate per il raggiungimento dell’obiettivo finale.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Supportare il responsabile dell’ufficio prodotti nella messa a punto dei nuovi materiali mediante definizione dei processi lavorativi di realizzazione degli stessi

Essere in grado di disegnare e sviluppare ipotesi di prodotto da sottoporre ad una prima selezione non trascurando di evidenziare i dati e la terminologia tecnica indispensabili alla sua riproduzione

Essere in grado di collaborare alla definizione e realizzazione del campionario

Conoscere elementi di informatica di base e il sistema CAD

Conoscere, oltre agli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito, anche le relative modalità di verifica

Conoscere elementi di marketing

Conoscere la terminologia commerciale dei vari materiali (filati, tessuti...)

Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare riguardo a quelle del comparto di appartenenza

Solo per il modellista:

- Saper effettuare l’impostazione dei modelli
- Supportare il responsabile dell’ufficio prodotti nella messa a punto dei prodotti interpretando il disegno dello stilista e tenendo conto delle difficoltà di lavorazione determinate dalle diverse tipologie dei materiali
- Saper predispone il disegno e le sagome per il taglio dei tessuti anche in funzione delle diverse tipologie di taglie e misure
- Saper compilare le distinte base, trasmettendo tutte le informazioni tecniche utili all’assemblaggio dei capi


Figura di riferimento: STILISTA/PROGETTISTA DI PRODOTTO

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE: Stilista-progettista di prodotto

AREA DI ATTIVITA’: Lo stilista/progettista di prodotto conosce i materiali, il mercato, le tendenze moda, le tecniche di produzione. Concorre alla definizione di proposte utili per la realizzazione di campionari e/o prodotti finiti. Formula idee e progetti che tengano conto della realtà tecnico-organizzativa dell’impresa in cui opera e del mercato di riferimento. A questo scopo utilizza strumenti grafici, manuali o informatici (CAD).

Può concorrere alla definizione dei cicli di lavorazione, all’adeguamento delle tecnologie di produzione alle specifiche esigenze del prodotto, alle scelte in relazione al ricorso a risorse esterne (make or buy), agli interventi sui processi produttivi e sugli impianti.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Saper elaborare idee creative sulla base degli input derivati dalle tendenze moda dei materiali tessili e dai trend di consumo ed esprimerle graficamente mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/o computerizzati

Saper esplorare e rielaborare il contesto socioculturale per la individuazione e la previsione di nuovi trend

Essere in grado di progettare proposte di materiali tessili e capi moda o di tradurre input dei clienti in progetti in sintonia con l’immagine aziendale e con le esigenze di produzione, realizzazione, marketing

Concorrere alla definizione e alla gestione delle strategie di sviluppo dei prodotti e alla gestione delle fasi di promozione

Conoscere la tecnologia della produzione

Supportare il responsabile della funzione nella fase di progettazione, sviluppo e definizione dei prototipi e dei campionari

Conoscere elementi di marketing e di gestione della relazione commerciale

Conoscere la struttura e le caratteristiche dei tessuti, le relative tecnologie di formazione e i principali processi di trattamento


Figura di riferimento: ADDETTO AD OPERAZIONI DI PROMOZIONE PRODOTTO/SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

ESEMPI DI QUALIFICHE CONTRATTUALI PIU’ DIFFUSE:

Addetto ad operazioni di promozione prodotto/servizio Assistenza clienti, Addetto ufficio acquisti e vendite

AREA DI ATTIVITA’: L’addetto rileva le esigenze dei clienti e, sulla base degli input del mercato e del cliente, concorre alla definizione e gestione delle strategie di sviluppo dei prodotti e alla programmazione e alla gestione dei campionari.

Conosce i materiali, il ciclo di trasformazione, le caratteristiche dei prodotti finali, le modalità più adeguate di promozione e gestione della relazione commerciale.

Inoltre si occupa dell’assistenza del cliente nell’analisi e nella scelta del prodotto durante le fasi di definizione dell’ordine e/o di post-vendita, trasferendo all’azienda gli input necessari all’adeguamento dell’offerta.

CONOSCENZE E COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere le caratteristiche peculiari del sistema TAMCP (il ciclo tessile, il ciclo pelli-cuoio-calzature)

Conoscere le principali materie prime (fibre tessili naturali e chimiche per il ciclo tessile-abbigliamento; fibre tessili naturali e chimiche, pellami e materiali sintetici per il ciclo pelli-cuoio-calzature) in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazioni d’uso e caratteristiche di impiego

Conoscere il ciclo di produzione del sistema TAMCP e i relativi macchinari per i diversi comparti

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo nei vari step produttivi

Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di prodotto, di processo, di contesto e organizzative del sistema TAMCP e sviluppare attenzione e attitudini al cambiamento

CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI DI PROFILO

Supportare il responsabile della funzione nella fase di rilevamento delle esigenze dei clienti o della definizione dei campionari

Concorrere alla definizione e alla gestione delle strategie di sviluppo dei prodotti e alla gestione delle fasi di promozione

Sapersi relazionare con il cliente presidiando l’assistenza nelle fasi di definizione dell’ordine e post vendita, trasferendo all’azienda gli input necessari all’adeguamento dell’offerta

Saper utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione del prodotto e per la gestione della relazione commerciale

Conoscere gli standard qualitativi e le modalità di verifica dei campioni relativi alla materia prima e al prodotto finito

Conoscere elementi di marketing e di gestione della relazione commerciale

Conoscere la terminologia commerciale dei vari materiali

Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con particolare riguardo a quelle del comparto di appartenenza

CONTENUTI PROFESSIONALIZZANTI PER LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO

FIGURE TRASVERSALI SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA


AREE AZIENDALI Conoscere i prodotti Conoscere le Conoscere e
ed i servizi del basi tecniche sapere utilizzare
settore merceologico e scientifiche le tecniche ed i
di appartenenza e del della profes- metodi di lavoro
contesto aziendale sionalità

Amministrazione Conoscenza dei prodotti Contabilità Tecniche di:
e gestione del e servizi di settore generale, nozio- gestione azienda-
personale ni generali di le archiviazione
normativa del amministrazione
lavoro del personale
sviluppo organiz-
zativo e forma-
zione

Area servizi Conoscenza dei prodotti Conoscenza della Tecniche di
generali e servizi di settore strumentazione comunicazione
tecnica e relazione
Lingue

Sistemi Conoscenza dei prodotti Informatica Tecniche e metodi
informativi e servizi di settore generale di lavoro
Lingue

Logistica Conoscenza delle materie Conoscenza dei Tecniche e
prime, dei semilavorati, mezzi e delle metodi di lavoro
dei prodotti finiti, attrezzature di Tecniche di
dei materiali di stoccaggio e magazzino e
imballaggio e dei movimentazione stoccaggio
servizi di settore delle merci

Commerciale e Conoscenza dei prodotti Struttura della Tecniche di
comunicazione e servizi di settore rete distribu- comunicazione
tiva Tecniche di
Lingue ricerca di merca-
to
Tecniche di
vendita
Tecniche di
marketing
Servizio clienti

Manutenzione e Conoscenza prodotti, Materiali di Tecniche di
impiantistica dell’impiantistica di lavoro, manutenzione
produzione e servizi componentistica,
di settore impianti

SEGUE TABELLA

AREE AZIENDALI Conoscere e saper Conoscere e Conoscere le
utilizzare strumenti utilizzare innovazioni di
e le tecnologie di misure di processo e del
lavoro (attrezzature, sicurezza contesto
macchinari, individuale e produttivo
strumenti di lavoro) tutela ambientale

Amministrazione Competenze Sicurezza e Innovazioni
e gestione del informatiche misure di
personale prevenzione e
protezione
individuale

Area Conoscenza degli Sicurezza e Innovazioni
servizi strumenti di Office misure di pre- Orientamento alla
generali Automation venzione e soddisfazione del
protezione cliente
individuale

Sistemi Informatica e telematica Sicurezza e Innovazioni
informativi applicate misure di Orientamento alla
Strumenti di lavoro prevenzione e qualità
protezione
individuale

Logistica Competenze Sicurezza e Innovazioni
informatiche misure di Orientamento alla
Strumenti di lavoro prevenzione e qualità
protezione
individuale
Ecologia e
tutela
ambientale

Commerciale e Informatica e Sicurezza e Innovazioni
comunicazione telematica misure di Orientamento alla
applicate prevenzione e qualità e/o alla
Strumenti di lavoro protezione soddisfazione
individuale del cliente

Manutenzione e Competenze Sicurezza, Innovazioni
impiantistica informatiche misure di
Strumenti di lavoro prevenzione,
protezione
individuale
Ecologia tutela
ambientale


Letto, confermato e sottoscritto

SMI - SISTEMA MODA ITALIA FEMCA-CISL
FEDERAZIONE TESSILE E MODA

FILTEA-CGIL


UILTA-UIL