8 settembre 1943: la morte della Patria

 

Nel 71° anniversario dell’infausto armistizio è giusto e opportuno richiamare alla memoria quei fatti, soprattutto per sottolineare la bassezza morale e il comportamento miserabile degli uomini che, dopo aver preso il potere con il colpo di Stato del 25 luglio, portarono la Nazione all’umiliante resa senza condizioni. Ma anche per rinforzare in tutti noi la convinzione che chi scelse la RSI e il combattimento non solo non fece una “scelta sbagliata”, ma fece l’unica scelta onorevole a dimostrazione che in Italia c’era chi conosceva il significato della parola lealtà e sapeva ancora mettere in gioco la propria vita per difendere fino all’ultimo l’onore della propria Patria Italia.

 

3 settembre 1943

Nella campagna di Cassibile in Sicilia il generale Castellano forma, in nome del governo Badoglio, il cosiddetto “armistizio corto”, cioè le clausole militari dell’armistizio: la resa incondizionata dell’Italia.

Una grande tenda militare in un bosco di ulivi secolari nella masseria San Michele, a poca distanza da Cassibile, un paese di qualche centinaio di abitanti, quindici chilometri a sud di Siracusa, sulla strada per Noto.

In alto una villa-fortezza del Cinquecento; a valle un fiume, quasi sempre in secca, che ha dato il nome, di origine greca, al paese.

La tenda è la mensa ufficiali del Comando delle forze alleate, che proprio oggi, occupata tutta la Sicilia, sbarcano in Calabria. L’accampamento si chiama Fairfield Camp.

L’apertura della tenda, larga in alto, è chiusa in basso, a terra; apposta, dice qualcuno; così sembra una lettera “V” maiuscola, l’iniziale di “Victory”. La tenda è affollata. Ci sono molti fotografi e operatori cinematografici.

I personaggi principali: il generale Walter Bedell Smith, americano, Capo di stato maggiore delle forze alleate nel Mediterraneo; il rappresentante di Sua Maestà britannica Harold MacMillan; il rappresentante personale del presidente degli Stati Uniti Robert Murphy. C’è anche, ma sta in disparte, il personaggio più importante: è il generale Dwight Eisenhower, comanante in capo delle forze americane in Europa e delle forze angloamericane nel Mediterraneo. Sono tutti in uniforme militare, divisa kaki, ma senza giacca; chi col berretto con visiera, chi con la buistina, chi niente.

In borghese c’è un signore, abito grigio scuro doppio petto, camicia bianca e cravatta, un fazzoletto, anch’esso bianco, che esce tre dita dal taschino; è il generale Giuseppe Castellano. In borghese c’è anche un’altra persona: un uomo giovane, alto, magro, vestito di grigio chiaro; è l’interprete di Castellano, il diplomatico Franco Montanari.

In mezzo alla tenda un tavolo da caserma, coperto da un panno; due boccette d’inchiostro, due portacenere, un telefono da campo. Due metri sopra pensola una lampadina elettrica, protetta, all’uso militare, da un barattolo di vetro nel cui coperchio è stato fatto un foro per il passaggio del filo della corrente.

Sopra il tavolo c’è un documento; è il testo scritto dello “short military armistice”, quello che verrà chiamato “armistizio corto”, tralasciando il “military”, che ne identifica la sostanza, cioè le clausole militari. E’ uno stralcio di quello che sarà chiamato “armistizio lungo”: la resa incondizionata dell’Italia.

Il generale Castellano è arrivato ieri (in aereo da Roma a Termini Imerese, in auto a Siracusa e da qui a Cassibile), ma si è presentato agli interlocutori, allibiti, senza un mandato scritto che gli attribuisca i poteri di firmare l’atto che pone fine alla guerra dichiarata da Mussolini il 10 giugno del 1940. Un mandato è stato chiesto per telegrafo a Roma. Il mandato del governo Badoglio è stato depositato stamani presso la legazione inglese in Vaticano; il “via” è arrivato qui alle 16,30 di oggi. Un giorno sprecato. Ora sono le 17,15. E’ un pomeriggio assolato.

Introdotto dal generale Smith, il generale Castellano entra nella tenda, riconosce, in fondo, un po’ in ombra, il generale Eisenhower che al suo saluto risponde con un cenno della testa.

Sotto la tenda fa caldo. Il generale Smith prende il documento – sono tre copie dattiloscritte – e lo porge a Castellano. Il generale Castellano si siede, si mette un paio di occhiali cerchiati di tartaruga, tira fuori dalla tasca interna della giacca una penna stilografica, scorre il testo che già conosce e firma per primo. Tre firme (una per ogni copia). La firma è inclinata, a caratteri piccoli; la “t” ha un taglio più lungo della parola. Poi firma il generale Smith, anche lui dopo essersi messo gli occhiali cerchiati di tartaruga, anche lui con una penna stilografica. E’ a questo punto che il generale Eisenhower, con giacca e berretto a visiera, si avvicina e stringe la mano a Castellano; dice anche due parole, che Castellano, aiutato da Montanari, capisce come “Ora siamo colleghi; possiamo collaborare”. La cerimonia è finita. Tante strette di mano, una bottiglia di whisky, molti grossi bicchieri, ma senza brindisi. Tutti escono dalla tenda. Il generale Castellano ha l’aria frastornata.

Un ufficiale americano gli dà un ramoscello di ulivo, staccato da uno dei tanti alberi lì intorno. Anche altri staccano ramoscelli di ulivo e se li infilano nei taschini dell’uniforme; tra loro ci sono il commodoro della marina inglese Royer Dick, capo di stato maggiore di Eisenhower; il generale americano Lowell Rooks, sottocapo di stato maggiore; il brigadiere inglese Kenneth Strong dell’Intelligence Service. Con Dick, Rooks e Strong, oltre che con Smith, Murphy e MacMillan, Castellano discute stasera, dopo una cena offerta in suo onore, gli aspetti immediatamente militari dell’armistizio. E’ una discussione che continuerà fino a notte inoltrata, proseguirà domani e si concluderà alle 2.

Dopodomani mattina il maggiore Luigi Marchesi, che ha accompagnato Castellano a Cassibile (Marchesi è addetto allo Stato maggiore generale e persona di fiducia di Ambrosio) partirà per Roma senza Castellano, con lo stesso aereo che lo ha portato in Sicilia, pilotato dal maggiore Giovanni Vassallo. Nella borsa che Casytellano darà a Marchesi ci saranno il testo dell’armistizio breve firmato da lui e da Smith e una copia del testo completo dell’armistizio. Ci saranno anche altri documenti sui temi discussi a Cassibile: il piano operativo del progettato aviosbarco nei pressi di Roma in coincidenza con l’annuncio dell’armistizio, le modalità di trasferimento dell’aviazione e della flotta navale italiana, una proposta di accordo per l’annuncio contemporaneo da parte alleata e da parte italiana dell’armistizio firmato. Quando l’annuncio ? Gli alleati non danno nessuna data: “segreto militare”. Sarà il 12, crederà di supporre Castellano; e fra i documenti che Marchesi porterà a Roma ci sarà anche una lettera personale di Castellano ad Ambrosio con la supposizione (“che l’armistizio verrà annunciato il giorno 12”) che si dimostrerà un colossale equivoco. E’ un equivoco che, tra l’altro, renderà in parte inapplicabili le stesse condizioni di armistizio, che sono dodici (vedi il testo in Nota 1). Queste sono soltanto le clausole militari. Le clausole più pesanti (preannunciate dall’art. 12)  verranno definite nel documento finale, che sarà il vero testo dell’armistizio e che solo per convenzione sarà chiamato “armistizio lungo”. Sembra che nessuno conosca bene o voglia conoscere con esattezza queste clausole (neppure Badoglio ? neppure il re ?) e se qualcuno le conosce non vuole che si conoscano. Delle 12 condizioni dell’”armistizio corto” la prima (cessazione delle ostilità) verrà subito, ovviamente,  attuata. La quarta (trasferimento di navi e aerei) verrà attuata soltanto in parte, anche se in gran parte, specie per le navi. Le altre condizioni (2, 6, 8 e 9, cioè le misure antigermaniche) resteranno sulla carta. Dopo la fuga da Roma del governo, del Comando supremo e dello Stato maggiore dell’esercito nella notte fra l’8 e il 9 , non ci sarà più governo e non ci sarà più esercito.

Ci saranno soltanto centinaia di migliaia di soldati – ufficiali, sottufficiali e truppa -  senza capi e senza ordini: molti, gettate le armi, cercheranno di tornare a casa; molti non saplanno dove andare e si nasconderanno; molti, specialmente all’estero, saranno arrestati dai tedeschi e molti (soprattutto per il comportamento sconsiderato di alcuni ufficiali) saranno fucilati; molti andranno in montagna ad aggregarsi alle nascenti formazioni partigiane; molti si arruoleranno nelle file dell’esercito della Repubblica Sociale Italiana. Qualcuno, come il comandante Valerio Borghese, già il 9 settembre decise di continuare a combattere a fianco dell’alleato germanico.

Ai piedi dell’albero di ulivo, vicino alla tenda in cui era stato firmato l’armistizio, qualcuno (non si sa chi, ma non qualche autorità alleata; forse, sembra, un soldato americano) poserà una stele: “Armistice signed here sept.3.1943 Italy-Allies”. La gente del posto la chiamerà “la petra ‘ra paci”. Rimarrà lì, ignorata da tutti, in mezzo alla sterpaglia, fino a quando, nel giugno 1955, scomparirà. Solo dopo qualche mese un giornalista fascista, Enrico De Boccard, scriverà di averla presa lui, mosso da ideali patriottici, per togliere di mezzo il segno della capitolazione. Ma non dirà che cosa ne ha fatto.

 

29 settembre 1943

Sulla corazzata inglese Nelson  nell’isola di Malta il generale Eisenhower e il maresciallo Badoglio formano l’”armistizio lungo”. Per l’Italia pesanti sono le condizioni finanziarie e le limitazioni di sovranità.

La forma del cosiddetto “armistizio lungo” avviene alle 11,30 nel quadrato della corazzata britannica Nelson ancorata a Malta nel porto della grande Valletta (il “Grand harbour”).

Il termine “armistizio lungo” è doppiamente improprio: primo perché è il documento completo dell’armistizio, mentre l’armistizio “corto” ne era uno stralcio contenente le sole clausole militari; secondo perché dagli angloamericani è chiamato non “armistice” cioè armistizio ma “surrender”, cioè “resa”. Il titolo del documento è infatti Instrument of surrender of Italy.

Sulla Nelson – una vecchia unità varata nel 1922 e a cui gli inglesi hanno dato il nome del vincitore della battaglia di Trafalgar – ci sono il generale Dwight Eisenhower, comanante in capo delle forze armate alleate, l’ammiraglio inglese sir Andrew Browne Cunnigham, il maresciallo dell’aria sir Arthur Tedder, il generale Harold Alexander, il generale, anch’egli inglese, sir Noel Mason MacFarlane, capo dell’appena costituito AMGOT, cioè il “Governo militare alleato nel territorio occupato”. C’è anche, un po’ come padrone di casa, lord John Gort, governatore di Malta.

Per l’Italia il maresciallo Pietro Badoglio, capo del governo, è accompagnato dal generale Ambrosio, capo dello Stato maggiore generale, dal generale Roatta, capo di Stato maggiore dell’esercito, dall’ammiraglio Raffaele De Courten, ministro della marina e comandante in capo della flotta navale e dal generale Renato Sandalli, ministro dell’aviazione.

La delegazione italiana si è imbarcata ieri sera a Brindisi, insieme al generale MacFarlane, sull’incrociatore Scipione Africano, l’unità che il 10 settembre ha scortato la corvetta Baionetta partita da Ortona con a bordo il re, Badoglio e gli altri. L’incrociatore, al cui comando è il capitano di fregata Ernesto Pellegrini, ha lasciato il porto intorno alle 19 ed è arrivato a Malta stamani alle 8, entrando nel porto con l’equipaggio schierato sul ponte. – Eè stata una bella notte di fine estate, priva di vento e col mare calmo – racconta il guardiamerina Franco Aliverti – tutto tranquillo; scortati fino al tramonto da cinque aerei Spitfire; mai eravamo stati protetti così bene -. L’isola di Malta è quasi diventata una base della marina italiana: alla fonda in rada e nella baia Scirocco si è ancorata una gran parte della flotta che il 9, il 10 e l’11 ha lasciato i porti dde La Spezia, di Taranto e di Pola: cinque corazzate (Doria, Duilio, Giulio Cesare, Italia, Vittorio Veneto), sette incrociatori (Duca d’Aosta, Abruzzi, Cadorna, Eugenio di Savoia, Garibaldi, Montecuccoli, Pompeo) e una decina di unità minori; il 14 quasi tutte le unità hanno però lasciato Malta per il porto egiziano di Alessandria, da dove si trasferiranno nei Laghi Amari lungo il canale di Suez.

Nel porto grande de La Valletta il maresciallo Badoglio e il suo seguito scendono alle 10,30 dallo Scipione e un motoscafo li porta alla vicina Nelson. In divisa di tela kaki, Badoglio sale con passo stanco la scaletta, mostrando più dei suoi 73 anni; gli altri lo seguono un po’ dopo. Sono accolti con gli onori militari. Eisenhower non nega la stretta di mano. La firma avviene nel quadrato della nave. Della cerimonia si sa poco perché – a differenza di Cassibile – non ci sono giornalisti, né fotografi, né cineoperatori; e si sa poco anche di quello che viene detto. Si saprà solo che Eisenhower suggerisce che il governo italiano dichiari ufficialmente guerra alla Germania anche per legittimare lo status  dei militari fatti prigionieri dai tedeschi; che Badoglio ritiene di dare alcuni consigli di strategia (il generale Alexander lo ascolta con aria seccata) e ricorda la battaglia di Vittorio Veneto del 1918 alla fine della prima guerra mondiale; che tutto finisce col solito brindisi ma non si sa con che cosa; forse whisky. Due ore. Poi un grosso motoscafo inglese porta Badoglio e gli altri su una delle navi da guerra italiane in rada; successivamente, nel tardo pomeriggio, di nuovo sullo Scipione. Sempre vicino al maresciallo Badoglio, un ufficiale tiene sottobraccio una borsa di cuoio; dentro un documento di molte pagine in due versioni: una in inglese e una in italiano. I dodici punti di Cassibile vengono meglio precisati, poi vengono le altre pesantissime condizioni (vedi il testo completo alla nota 2) Con questo peso nelle mani del capo del governo italiano, lo Scipione lascia il porto de La Valletta alle 19. Arriverà a Taranto domani (è il 30) nelle prime ore del pomeriggio. Da qui il maresciallo Badoglio partirà immediatamente per Brindisi in automobile; partiranno anche Ambrosio, De Courten, Sandulli, Roatta. E anche il generale MacFarlane.

Si può supporre che il re Vittorio Emanuele attenda con ansia il documento che pone fine ufficialmente alla guerra dichiarata il 10 giugno 1940 da Benito Mussolini e anche da lui; un documento che, forse, ancora non conosce bene. Ma il maresciallo Badoglio arriva a Brindisi e il documento non ce l’ha: né il testo dell’armistizio, né la lettera che Eisenhower gli ha consegnato al termine della cerimonia e che cerca di addolcire la durezza dell’armistizio. E’ successo che, prima di lasciare lo Scipione e di scendere sulla motobarca che doveva portarlo a terra, Badoglio si è accorto di avere dimenticato in cabina la preziosissima borsa. Lì vicino c’è un giovane, venti anni, l’aspirante guardiamarina Eduardo Gatta e lo prega di prendergli la borsa; poi scende a terra, sale sull’auto e se ne va. L’aspirante guardiamarina prende la borsa, scende anche lui ma, quando la barca è a terra, Badoglio e gli altri sono già partiti. C’è un’auto per poterli raggiungere ? Non c’è. In tutta Taranto non c’è un’aiuto che possa portarlo a Brindisi; e non ci sono neppure treni. Gatta chiede aiuto alla Capitaneria: ne riceve solo i buoni per cenare al circolo della marina e per dormire su una branda di fortuna (la borsa di Badoglio sta sotto il materasso). Anche domani (è il 1° ottobre) non si troveranno auto e non partiranno treni. L’aspirante guardiamarina, sempre con la borsa in mano, passetrà la giornata al circolo; per fortuna si proiettano film western portati dagli americani.

Un treno ci sarà a mezzanotte: è un treno merci e Gatta potrà partire, finalmente, su un carro bestiame. A Brindisi il treno arriverà alle 6 di dopodomani mattina e l’aspirante guardiamarina potrà finalmente consegnare la borsa al maresciallo Badoglio che, svegliato, lo riceverà in vestaglia. E’ il 2 ottobre. E così il re potrà conoscere il testo dell’armistizio.

Tre giorni dopo la firma.

 

(testo ricavato, in massima parte, dall’articolo Armistizio corto, armistizio lungo, ovvero resa senza condizioni: l’8 settembre 1943 e lo sfascio della società italiana pubblicato sul Numero 1 – Gennaio 2014 , prima pagina del giornale L’Ultima Crociata)

 

NOTA  1)

                                                               Testo del corto armistizio di Cassibile
                                                                         (3 settembre 1943)

1)      Cessazione immediata di ogni attività ostile da parte delle Forze Armate Italiane.
2) L'Italia farà ogni sforzo per rifiutare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite.
3) Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite saranno consegnati immediatamente al Comandante in Capo alleato e nessuno di essi potrà ora o in qualsiasi momento essere trasferito in Germania.
4) Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani in quelle  località che saranno designate dal Comandante in Capo alleato, con i dettagli di disarmo che saranno fissati da lui.
5) Il naviglio mercantile italiano potrà essere requisito dal Comandante in Capo alleato per supplire alle necessità del suo programma militare-navale.
6) Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del continente, agli alleati, per essere usati come base di operazioni e per altri scopi, a seconda delle decisioni degli alleati.
7) Garanzia immediata del libero uso da parte degli alleati di tutti gli aeroporti e porti navali in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo dell'evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche. Questi porti navali e aeroporti dovranno essere protetti dalle Forze Armate italiane finché questo compito non sarà assunto dagli alleati.
8) Immediato richiamo in Italia delle Forze Armate italiane da ogni partecipazione alla guerra, in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impegnate.
9) Garanzia da parte del Governo italiano, che, se necessario, impiegherà tutte le sue forze disponibili per assicurare la sollecita e precisa esecuzione di tutte le condizioni dell'armistizio.
10) Il Comandante in Capo delle Forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura che egli riterrà necessaria per la protezione degli interessi delle Forze alleate, per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prender quelle misure amministrative e di altro carattere, che potranno essere richieste dal Comandante in Capo, e in particolare il Comandante in Capo stabilirà un Governo militare alleato in quelle parti del territorio italiano, ove egli lo riterrà necessario nell'interesse militare delle Nazioni alleate.
11) Il Comandante in Capo delle Forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di disarmo, di smobilitazione e di smilitarizzazione.
12) Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario, che l'Italia dovrà impegnarsi ad eseguire, saranno trasmesse in seguito.
Le condizioni di questo armistizio non saranno rese pubbliche senza l'approvazione del Comandante in Capo alleato. Il testo inglese sarà considerato il testo ufficiale.

 

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NOTA 2)                                                                                     L'armistizio "LUNGO"

 

Malta 29 settembre 1943

Nella stessa riunione fu firmato l'atto definitivo dell'armistizio italiano,  intitolato “Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia”, e integrava il primo schema di quello che era stato denominato "armistizio corto”, firmato il 3 settembre '43.
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“ Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia "

     “Poiché in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da una parte, e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospese fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere militare; e poiché, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armistizio che il Governo italiano si impegnava ad eseguire altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmettere in seguito;

    e poiché è opportuno che le condizioni di carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finanziario siano, senza menomare la validità delle condizioni del suddetto armistizio dei 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;

    le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro l'Italia sempre che le loro operazioni militari contro la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste Potenze in qualsiasi modo e non esaudisca le richieste di questi Governi.

    Queste condizioni sono state presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tale effetto;

    E sono state accettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano, rappresentante il Comando Supremo delle Forze italiane di terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato a tale effetto dal Governo italiano.

    1 (A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.

(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli sbarchi, movimenti ed altre operazioni delle Forze di terra, mare e aria delle Nazioni Unite. In conformità il Comando Supremo italiano ordinerà la cessazione immediata delle ostilità di qualunque genere contro le Forze delle Nazioni Unite ed impartirà ordini alle autorità navali, militari e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.

(C) Inoltre il Comando Sapremo italiano impartirà alle Forze navali, militari ed aeronautiche, nonché alle autorità ed ai funzionari, ordini di desistere immediatamente dalla distruzione e dal danneggiamento di qualsiasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.

    2. Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte le Forze Armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte le Forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia.

    3. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le Forze Armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà essere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.

    4. Le Forze italiane di terra mare ed aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformità degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate, eccetto coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    5. Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.

    6. La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato, dovrà seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    7. Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in merito a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

ANNOTAZIONE.- Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il seguente tenore: “ le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino a ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate ”.

    8. Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno dalla terra dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    9. Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi Mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in territorio italiano o in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità o posizione, essere impedito di partire.

    10. Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative al mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per via di terra, mare ed aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le Forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate istruzioni.

    11. Il Governo italiano fornirà subito gli elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l’indicazione della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Superiore delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire. La destinazione definitiva del materiale da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.

    12. Non dovrà aver luogo alcuna distruzione né danneggiamento, né, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radiolocalizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni, od in via generale di servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle autorità italiane.

    13. La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite. Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.

    14. (A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonché quelle costruite o completate durante il periodo di validità del presente atto, saranno dalle competenti autorità italiane messe a disposizione, in buono stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o precedentemente italiane, che erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiate durante la guerra, verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopra indicate verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.

(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.

    15. Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del Tribunale delle prede, verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni necessarie per il trasferimento del titolo di proprietà. Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saranno radunate in modo simile in attesa di accordi per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria riparazione alle sopraindicate navi se richiesta sarà eseguita dal Governo italiano a proprie spese. Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per assicurarsi che le navi ed i loro carichi non saranno danneggiati.

    16. Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasmettere finché disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le autorità italiane si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione che potrà prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione rilevare stazioni radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.

    17. Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano.

    18. Le Forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificati di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze italiane di terra, mare ed aria, si ritireranno da questi territori o zone in conformità agli ordini emessi dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art. 4 sopraddetto. Il Comando Supremo italiano garantirà agli Alleati l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.

    19. Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite riterranno richiedere.

    20. Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.

    21. In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20:

(A) i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.

(B) Le autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante in capo alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie, materiali ed altri rifornimenti di carburante e di elettricità ed i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.

    22. Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.

    23. Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno. Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegnerà alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi con l'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie con l'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.

    24. Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali e di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in capo alleato o di funzionari designati.

    25. (A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.

(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relativi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e suoi rappresentanti nei paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.

    26. In attesa di ulteriori ordini ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del Comandante Supremo delle Forze Alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto di qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'art. 25 (A), né si recheranno in qualsiasi lungo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi. Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposizioni del Comando Supremo delle Forze Alleate.

    27. Il personale e il materiale delle Forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.

    28. (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato cui si riferisce l'art. 27, che si trovino nei porti o nelle acque italiane od occupate dagli italiani, ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.

(B) Al personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire, ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.

(C) Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente a qualsiasi paese o territorio occupato o ai suoi nazionali, sarà sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.

(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopraddette persone, imbarcazioni, veicoli, materiale o proprietà.

    29. Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.

    30. Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della Gioventù Fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista.

    31. Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l’eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.

    32. (A) I prigionieri di guerra appartenenti alle Forze delle Nazioni Unite, o designati da questi e qualsiasi suddito delle Nazioni unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani, non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.

(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state poste sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite, saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.

(C) Il Governo italiano prenderà le misure che potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le proprietà dei cittadini stranieri e le proprietà degli Stati e dei cittadini stranieri.

    33. (A) Il Governo italiano adempirà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo ("payments by reparation of war ") e pagamento delle spese di occupazione.

(B) Il Governo italiano consegnerà al Comandante Supremo delle Forze Alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle attività  sia in territorio italiano sia fuori di esso, appartenenti allo Stato italiano alla banca d'Italia a qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste o persone domiciliate in territorio italiano e non disporrà né permetterà di disporre di qualsiasi tale attività fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.

    34. Il Governo italiano eseguirà durante il periodo (di validità) del presente atto quelle misure di disarmamo, smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante supremo delle Forze alleate.

    35. Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sarà proibito distruggere o nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento o informazione.

    36. Il Governo italiano prenderà ed applicherà qualsiasi misura legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente atto. Le autorità militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante supremo delle forze alleate.

    37. Verrà nominata una Commissione di controllo che rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del comandante supremo delle forze alleate.

    38.(A) Il termine "Nazioni Unite nel presente atto comprende il comandante supremo delle forze alleate, la commissione di controllo, e qualsiasi altra autorità che le nazioni unite possano nominare.

(B) Il termine “Comandante Supremo" delle forze alleate nel presente atto comprende la commissione di controllo e quegli altri ufficiali e rappresentanti che il comandante supremo delle forze alleate potrà nominare.

    39. Ogni riferimento alle Forze terresti, navali ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista e qualsiasi unità militare o paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere prescritti dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    40. Il termine "materiali di guerra” nel presente atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di controllo.

    41. Il termine "territorio italiano” comprende tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla questione della sovranità) sarà considerata inclusa l'Albania. Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicabili né riguarderanno l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento italiano già occupato dalle Nazioni Unite, o i diritti o poteri colà posseduti o esercitati da esse.

    42. Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier Generale della Commissione di controllo per rappresentare gli interessi italiani e per trasmettere alle competenti autorità italiane gli ordini della commissione di controllo.

43. Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di pace con l'Italia.
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 ( ( Il "trattato" (meglio dire "diktat") di pace definitivo verrà firmato il 10-2-1947, atto di natura unilaterale imposto all'Italia e accettato dal suo governo postbellico. In esso l'Italia sarà costretta a riconoscere il principio di aver “intrapreso una guerra di aggressione” (premessa, cpv. 2°): e pertanto le sue clausole avranno carattere punitivo. Mutilazioni dei territorio nazionale, rinunzia alle colonie, riparazioni, limitazioni della sovranità dello Stato, divieti per gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni di vario genere. (Ndr.) ))
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    44. Il presente atto può essere denunciato dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non saranno adempiuti o, altrimenti, le le Nazioni Unite possono punire contravvenzioni dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze, quali ad esempio l'estensione delle zone di occupazione militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.

    Il presente atto è redatto in inglese ed italiano, il testo inglese essendo quello autentico, ed in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua interpretazione, la decisione della Commissione di controllo prevarrà”.

Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943:

M.llo PIETRO BADOGLIO, 
Capo del Governo italiano

DWIGHT D. EISENHOWER, 
Generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Comandante in capo alleato

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