74) Norme concernenti l’emissione dei buoni quinquennali del tesoro serie

       speciale tre per cento

 

                                     IL MINISTRO PER LE FINANZE

                                                               Decreta

 

                                                                                                 TITOLO I

Emissione di Buoni in caso di costituzione o di aumento di capitale di società

 

                                                                                                     Art. 1

 Ai sensi del R. decreto legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito con modificazioni nella Legge 13 gennaio 1943 n. 2, le società per azioni considerate dai capi V e VI del titolo V del libro del lavoro del codice civile costituite a partire dal 29 maggio 1942 sino al 28 gennaio 1943, sono  obbligate ad investire in buoni quinquennali del tesoro, serie speciale, tre per cento, nominativi, una somma pari al venti per cento del capitale azionario sottoscritto.

 Parimenti le sicietà per azioni già costituite che, nel periodo indicato dal precedente comma, abbiano effettuato aumenti di capitale, anche se deliberati  e autorizzati anteriormente, qualora l’aumento sia avvenuto mediante distribuzione di azioni gratuite della medesima o di altre società, o mediante aumento del valore nominale delle azioni sociali in circolazione, debbono ijnvestire nei buoni della specie anzidetta un importo pari al cinquanta per cento del valore nominale delle nuove azioni distribuite, ovvero dell’aumento di valore di quelle in circolazione.

 Se l’aumento di capitale sia avvenuto mediante emissione di nuove azioni o distribuzione di azioni di altra società offerte ai vecchi azionisti al valore nominale o comunque a un valore inferiore a quello di mercato, computato quest’ultimo a norma dell’art. 2, n. 1, del decreto ministeriale 20 giugno 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1942, le società sono tenute ad investire nei buoni quinquennali del tesoro, serie speciale, tre per cento, un importo pari al venti per cento dell’aumento di capitale, maggiorato del cinquanta per cento del valore complessivo dei diritti di opzione, calcolati questi ultimi a norma dell’art. 2, n. 2 e dell’art. 3 del citato decreto ministeriale.

 Se infine l’aumento di capitale sia avvenuto mediante riemissione di nuove azioni e distribuzioni di altra società al valore corrente di mercato, determinato nel modo indicato nel precedente comma, le società debbono investire nei buoni del tesoro sopra indicati un importo pari al venti per cento dell’aumento di capitale.

 

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