68) Istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il comando del II battaglione nebbiogeni, in Germania

 

 DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 27 Ottobre 1944 – XXII, n. 868

 

                                                                          I L  D U C E

                                                   DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 Sentito il Consiglio dei Ministri;

 Su proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto coi Ministri della Giustizia e delle Finanze;

 

                                                                         D e c r e t a :

                                                                              Art. 1

Presso il comando del secondo battaglione nebbiogeni in Germania, è istituito un Tribunale militare di guerra competente a conoscere di tutti i reati preveduti dalle leggi penali italiane

, commessi dai militari dei corpi e servizi dipendenti dai comandi dei battaglioni nebbiogeni dislocati in Germania e dalle persone estranee alle Forze Armate dello Stato, di cittadinanza italiana, che prestano servizio alle dipendenze od al seguito di queste, presso i corpi e servizi suddetti, in conformità dell’articolo 251 del Codice penale militare di guerra.

                                                                             Art. 2

Il Tribunale di cui all’articolo precedente è costituito da un presidente, avente il grado di colonnello, da un giudice relatore, scelto possibilmente fra gli ufficiali del Corpo della Giustizia Militare, e da quattro giudici militari, di cui due maggiori e due capitani.

 Detto Tribunale giudica con l’intervento di quattro giudici, compreso il relatore.

 Il Presidente ed i giudici militari sono nominati con  provvedimento dell’Addetto Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania.

                                                                            Art. 3

Presso il Tribunale di cui all’articolo 1 è costituito un ufficio del Pubblico Ministero, un ufficio di Istruzione e un ufficio di Cancelleria.

 L’ufficio del Pubblico Ministero è composto da un ufficiale, possibilmente scelto fra gli appartenenti al Corpo della Giustizia Militare, categoria magistrati,  con le funzioni di procuratore militare di Stato, e da uno o più sostituti scelti fra gli ufficiali che, per studio o per precedenti servizi, dimostrino una particolare attitudine.

 L’Ufficio di Istruzione è composto da un ufficiale istruttore, preferibilmente del Corpo della Giustizia Militare, categoria magistrati.

 L’Ufficio di Cancelleria è composto da un Ufficiale, possibilmente scelto fra gli appartenenti al Corpo della Giustizia Militare, categoria Cancellieri, con funzioni di Cancelliere Capo, e da uno o più Cancellieri scelti con lo stesso criterio di cui al secondo comma di questo articolo.

 Il Procuratore Militare, il Giudice Relatore e il Cancelliere Capo sono nominati con decreto del Capo di Stato Maggiore Generale; alla nomina dei sostituti e dei Cancellieri si provvede con determinazione dell’addetto Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania.

                                                                          Art. 4

Per il procedimento dinanzi al Tribunale militare di guerra, di cui al presente decreto, si osservano, in quanto possibile, le disposizioni del Codice penale militare italiano e le altre leggi complementari riguardanti i Tribunali militari di guerra.

                                                                          Art. 5

Contro le sentenze del Tribunale militare di guerra di cui al presente decreto non è ammessa alcuna impugnazione.

 L’Addetto Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania può tuttavia, nella ricorrenza di particolari motivi e sentito il Procuratore militare di Stato, ordinare che sia differita o sospesa la esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflitte dal Tribunale militare predetto

                                                                          Art. 6

All’Addetto Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania sono devolute tutte le attribuzioni e i poteri conferiti dalla legge al Comandante dell’Unità presso la quale è costituito il Tribunale militare di guerra, nonché le facoltà spettanti al Comandante Supremo per l’inizio, la sospensione o la revoca dell’azione penale relativamente ai reati preveduti dall’articolo 165 del Codice penale militare di guerra.

 L’esercizio delle facoltà spettanti al Comandante Supremo è tuttavia subordinato alla condizione che il battaglione nebbiogeni, alle cui dipendenze od al cui seguito trovasi il colpevole, sia dislocato in Germania.

                                                                         Art. 7

Nei procedimenti a carico di ufficiali, l’Addetto Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania, ultimata la istruzione,  può disporre che il giudizio abbia luogo in Italia. In tal caso il Procuratore Militare trasmette gli atti al Procuratore Generale Militare di Stato, il quale richiede il Tribunale Supremo Militare per la designazione del Tribunale Militare di Guerra che dovrà celebrare il dibattimento.

 Il Tribunale Supremo Militare provvede in camera di consiglio con sentenza non motivata.

                                                                                              

                                                                                                                         MUSSOLINI

 

 

  

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