68) Istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il comando del II battaglione nebbiogeni, in Germania
DECRETO
LEGISLATIVO DEL DUCE 27 Ottobre 1944 – XXII, n. 868
I L D U C E
DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Su proposta
del Ministro delle Forze Armate, di concerto coi Ministri della Giustizia e
delle Finanze;
D e c r e t a :
Art. 1
Presso il comando del secondo battaglione nebbiogeni
in Germania, è istituito un Tribunale militare di guerra competente a conoscere
di tutti i reati preveduti dalle leggi penali italiane
, commessi dai militari dei corpi e servizi
dipendenti dai comandi dei battaglioni nebbiogeni dislocati in Germania e dalle
persone estranee alle Forze Armate dello Stato, di cittadinanza italiana, che
prestano servizio alle dipendenze od al seguito di queste, presso i corpi e
servizi suddetti, in conformità dell’articolo 251 del Codice penale militare di
guerra.
Art. 2
Il Tribunale di cui all’articolo precedente è
costituito da un presidente, avente il grado di colonnello, da un giudice
relatore, scelto possibilmente fra gli ufficiali del Corpo della Giustizia
Militare, e da quattro giudici militari, di cui due maggiori e due capitani.
Detto
Tribunale giudica con l’intervento di quattro giudici, compreso il relatore.
Il Presidente ed i giudici militari sono nominati con provvedimento dell’Addetto Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania.
Art. 3
Presso il Tribunale di cui all’articolo 1 è
costituito un ufficio del Pubblico Ministero, un ufficio di Istruzione e un
ufficio di Cancelleria.
L’ufficio
del Pubblico Ministero è composto da un ufficiale, possibilmente scelto fra gli
appartenenti al Corpo della Giustizia Militare, categoria magistrati, con le funzioni di procuratore militare di
Stato, e da uno o più sostituti scelti fra gli ufficiali che, per studio o per
precedenti servizi, dimostrino una particolare attitudine.
L’Ufficio di
Istruzione è composto da un ufficiale istruttore, preferibilmente del Corpo
della Giustizia Militare, categoria magistrati.
L’Ufficio di
Cancelleria è composto da un Ufficiale, possibilmente scelto fra gli
appartenenti al Corpo della Giustizia Militare, categoria Cancellieri, con
funzioni di Cancelliere Capo, e da uno o più Cancellieri scelti con lo stesso
criterio di cui al secondo comma di questo articolo.
Il
Procuratore Militare, il Giudice Relatore e il Cancelliere Capo sono nominati
con decreto del Capo di Stato Maggiore Generale; alla nomina dei sostituti e
dei Cancellieri si provvede con determinazione dell’addetto Militare e Capo
della Missione Militare Italiana in Germania.
Art. 4
Per il procedimento dinanzi al Tribunale militare di
guerra, di cui al presente decreto, si osservano, in quanto possibile, le
disposizioni del Codice penale militare italiano e le altre leggi complementari
riguardanti i Tribunali militari di guerra.
Art. 5
Contro le sentenze del Tribunale militare di guerra
di cui al presente decreto non è ammessa alcuna impugnazione.
L’Addetto
Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania può tuttavia,
nella ricorrenza di particolari motivi e sentito il Procuratore militare di
Stato, ordinare che sia differita o sospesa la esecuzione delle pene detentive temporanee
di qualsiasi durata inflitte dal Tribunale militare predetto
Art. 6
All’Addetto Militare e Capo della Missione Militare Italiana
in Germania sono devolute tutte le attribuzioni e i poteri conferiti dalla
legge al Comandante dell’Unità presso la quale è costituito il Tribunale
militare di guerra, nonché le facoltà spettanti al Comandante Supremo per l’inizio,
la sospensione o la revoca dell’azione penale relativamente ai reati preveduti
dall’articolo 165 del Codice penale militare di guerra.
L’esercizio
delle facoltà spettanti al Comandante Supremo è tuttavia subordinato alla
condizione che il battaglione nebbiogeni, alle cui dipendenze od al cui seguito
trovasi il colpevole, sia dislocato in Germania.
Art. 7
Nei procedimenti a carico di ufficiali, l’Addetto
Militare e Capo della Missione Militare Italiana in Germania, ultimata la
istruzione, può disporre che il
giudizio abbia luogo in Italia. In tal caso il Procuratore Militare trasmette
gli atti al Procuratore Generale Militare di Stato, il quale richiede il
Tribunale Supremo Militare per la designazione del Tribunale Militare di Guerra
che dovrà celebrare il dibattimento.
Il Tribunale
Supremo Militare provvede in camera di consiglio con sentenza non motivata.
MUSSOLINI