67) Unificazione dei contributi e tenuta del libretto di lavoro nel settore dell’Industria
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Art. 1:
A decorrere dal 1 luglio 1944-XXII l’accertamento e la riscossione dei contributi, di cui all’articolo seguente, dovuti dalle aziende industriali ed artigiane e dai lavoratori dipendenti sono regolati con le norme contenute nel presente decreto.
E’ soggetta ai contributi indicati nell’art. 2 l’intera retribuzione corrisposta al lavoratore sia in denaro che in natura quale compenso dell’opera prestata, ivi compresi gli assegni familiari ed ogni altra indennità che abbia carattere continuativo ed esclusi i premi ed i compensi concessi per una volta tanto.
Art. 2:
Agli effetti dell’articolo precedente sono considerati i contributi sindacali e quelli dovuti per:
a) le assicurazioni sociali obbligatorie;
b) l’assistenza di malattia;
c) la previdenza integrativa per gli impiegati;
d) gli assegni familiari;
e) il trattamento di richiamo alle armi degli operai ed impiegati;
f) la integrazione salariale agli operai lavoranti ad orario ridotto.
Art. 3:
L’obbligo di corresponsione dei contributi da parte delle aziende industriali ed artigiane per le voci elencate all’art. 2 è esteso a tutte le persone di ambo i sessi che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di dette aziende senza alcuna esclusione o limitazione.
Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi e contratti collettivi, che contemplano la facoltà di esonero dagli obblighi derivanti per le previdenze ed assistenze indicate nell’articolo precedente.
Le gestioni speciali e le casse aziendali e professionali, che provvedono alle forme di previdenza elencate all’art. 2 continueranno a funzionare per la parte eccedente i contributi compresi nella unificazione contemplata dal presente decreto.
Art. 4:
La valutazione di tutti i contributi indicati nell’art. 2 è effettuata complessivamente in base ad un’unica percentuale delle retribuzioni che sarà stabilita con decreto del Ministro per l’economia corporativa, distintamente per impiegati e operai.
Il Ministro per l’economia corporativa ha facoltà di stabilire contributi supplementari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione alla differenza di rischio oltre quello considerato come normale.
Art. 5:
Con proprio decreto il Ministro per l’economia corporativa stabilirà:
a) le quote di assegbnazione e ripartizione dei contributi a favore degli istituti ed enti interessati, distintamente per impiegati e operai;
b) le modalità, i termini ed il procedimento per la riscossione e la riparizione dei contributi.
Art. 6:
Il contributo unico, anche in deroga a quanto stabilito dalle leggi speciali e dai contratti collettivi, è a totale carico del datore di lavoro, che potrà effettuare trattenute sulla retribuzione solo per la quota del contributo sindacale dovuto dal lavoratore.
L’importo del contributo è calcolato applicando la percentuale stabilita a norma dell’art. 4 sull’ammontare della retribuzione come indicato all’art. 1
Per determinate categorie professionali il Ministro per l’economia corporativa potrà stabilire con proprio decreto salari medi convenzionali.
Art. 7:
Il versamento del contributo unico, di cui all’art. 4 sarà effettuato allo scadere di ogni periodo di paga di regola mediante acquisto di apposite marche. Dette marche porteranno l’indicazionedella retribuzione e saranno di valore corrispondente al relativo importo del contributo.
Per determinate categorie, quando non sia ritenuto possibile il versamento mediante le marche, il Ministro per l’economia corporativa potrà disporre procedimenti diversi.
Art. 8:
L’azienda dovrà tenere aggiornato e a disposizione dell’Ispettorato dell’economia corporativa un libro paga nel quale saranno registrati per ogni dipendente, distintamente per impiegati ed operai, le generalità, le ore di lavoro, la paga o stipendio normale, gli assegni familiari, le indennità spewciali, la retribuzione complessiva spettante al lavoratore, le eventuali trattenute, multe ed acconti.
Sullo stesso libro paga sarà applicato ad ogni periodo di paga il documento comprovante l’avvenuto versamento dei contributi dovuti.
Il libro paga come sopra indicato sostituisce qualsiasi altro libro disposto per l’applicazione delle assicurazioni sociali da precedenti norme legislative.
Art. 9:
Ciascun dipendente da aziende industriali ed articiane, che abbia compiuto 14 anni, compresi gli stranieri che abbiano residenza in Italia, deve essere munito di libretto di lavoro.
Il libretto di lavoro sarà conforme al modello approvato con decreto del Ministro per l’economia corporativa, sentito il Ministro per l’interno, e sarà distribuito dagli organi e con le modalità stabilite con lo stesso decreto.
Art. 10:
Il libretto di lavoro è considerato a tutti gli effetti atto pubblico e documento di identificazione.
La stampa e la distribuzione dei libretti di lavoro devono essere autorizzate dal Ministro per l’economia corporativa
La stampa e la distribuzione abusive come pure le alterazioni dei dati contenuti nel libretto, saranno punite a norma dell’art. 453 del Codice penale.
Art. 11:
In apposita parte del libretto di lavoro saranno applicate da parte dell’azienda le marche di versamento indicative della retribuzione complessiva corrisposta al dipendente opporrtunamente annullate con timbro e data.
Art. 12:
Il libretto di lavoro deve essere conservato dal lavoratore, che dovrà consegnarlo all’azienda per il tempo necessario alla registrazione ed applicazione di marche ed agli eventuali controlli da oarte dell’Ispettorato dell’economia corporativa.
Art. 13:
Il diritto alle prestazioni da parte del lavoratore per qualsiasi forma di previdenza ed assistenza è stabilito in funzione del lavoro, indipendentemente dal versamento dei contributi.
Per ottenere le prestazioni è d’obbligo la presentazione del libretto di lavoro.
Art.14:
Il mancato versamento del contributo da parte del datore di lavoro attribuisce all’istituto od ente che deve provvedere alle prestazioni, indipendentemente dalle sanzioni di cui al successivo articolo, il diritto di rivalersi verso il datrore di lavoro inadempiente.
Art. 15:
Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto.
Qualora non si sia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, od i contributi siano versati in misura inferiore a quella dovuta, il datore di lavoro:
a) è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico del proprio dipendente;
b) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma della precedente lettera a);
c) è punito con l’ammenda da lire duecento a lire diecimila.
Il Ministro per l’economia corporativa può stabilire con proprio decreto la pena dell’ammenda fino a lire cinquemila per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto, per la quale non sia già stabilita una pena speciale.
Con lo stesso decreto saranno indicate le modalità per la composizione amichevole delle contravvenzioni, nel caso che il contravventore ne faccia richiesta prima dell’apertura del giudizio di primo grado.
I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto ed alle norme per la sua esecuzione sono ripartiti fra gli enti interessati sulla base delle aliquote stabilite secondo quanto indicato all’art. 4.
Art. 16:
Il Ministro per l’economia corporativa è autorizzato a modificare con propri decreti le norme contenute nelle leggi e decreti in vigore riguardanti le previdenze ed assistenze indicate nell’art. 2. Le associazioni professionali provvederanno analogamente alla modificazione dei contratti collettivi per la parte che le riguardano.
Rimangono in vigore le disposizioni delle leggi e decreti e dei contratti collettivi che non siano in contrasto con quanto disposto con il presente decreto e con le norme per la sua applicazione.
Art. 17:
Il Ministro per l’economia corporativa è autorizzato con propri decreti ad estendere alle altre categorie di attività economica le disposizioni contenute nel presente decreto, portandovi, ove lo ritenga necessario, gli opportuni adattamenti alle particolari esigenze delle singole categorie.
Art. 18:
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore con il 1° luglio 1944-XXII.